Sentenza 26 giugno 1990
Massime • 14
La disposizione dell'art. 51 cod. pen. che considera non punibili i fatti preveduti dalla legge come reati se commessi per adempiere ad un dovere derivante da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica autorità, prende in considerazione esclusivamente i rapporti di subordinazione previsti dal diritto pubblico e non anche i rapporti di diritto privato, come quelli intercorrenti tra i privati datori di lavoro ed i loro dipendenti. ( Conf mass n 165854).*
Il dolo generico è sufficiente a configurare l'elemento psicologico del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione. Tale dolo può essere diretto, ma anche indiretto o eventuale quando il soggetto agisce anche a costo, "a rischio", di subire una perdita altamente probabile se non certa. Ne deriva che la distrazione fallimentare prevista dall'art. 216 n. 1 legge fall. È configurabile anche a titolo di dolo eventuale nell'ipotesi in cui si realizzi mediante l'erogazione di finanziamenti (mutui) concessi dagli amministratori di una banca senza le necessarie garanzie, in violazione delle norme civili e bancarie che regolano i rapporti tra la banca ed i suoi amministratori e nell'interesse degli stessi amministratori e non della banca. In tal caso, infatti, gli amministratori agiscono accettando il rischio della perdita patrimoniale e della conseguente lesione dell'interesse dei creditori ex art. 2740 cod. civ. alla garanzia del patrimonio del debitore. ( V mass n 182121, ed ivi citate; ( V mass n 178608; ( V mass n 177518; ( V mass n 177152; ( V mass n 170343).*
A configurare la responsabilità dell'"extraneus" per concorso nel reato proprio (nel caso in esame del funzionario di una banca nel delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale commesso dagli amministratori) sono sufficienti: l'incidenza causale dell'Azione dell'extraneus e la sua consapevolezza del fatto illecito e della qualifica del soggetto attivo che ha posto in essere il fatto tipico. ( V mass n 175013; ( V mass n 164577; ( V mass n 158988; ( V mass n 149194 ed ivi citate; ( V mas n 116001; ( V mass n 105114; ( V mass n 103945).*
Benché l'art. 2392 cod. civ. riguardi la responsabilità civile degli amministratori, tuttavia dal secondo comma di tale norma è desumibile un principio di ordine generale col quale viene statuito l'Obbligo giuridico degli amministratori di impedire non solo gli Atti pregiudizievoli per la società ma anche quelli pregiudizievoli per i soci, i creditori o i terzi. Ne deriva che, rientrando gli interessi tutelati dalle norme penali societarie e fallimentari tra quelli affidati alle cure degli amministratori, è correttamente configurabile il concorso ex art. 40 cpv. Cod. pen. tutte le volte in cui l'amministratore di una società, violando l'Obbligo di vigilanza e quello di attivarsi in presenza di Atti pregiudizievoli, abbia consentito ad altri amministratori (o comunque a soggetti che di fatto abbiano compiuto Atti di gestione) di perpetrare delitti (fattispecie in tema di bancarotta fraudolenta per distrazione).*
Gli Atti del processo e tra questi i documenti sono nulli se non compiuti o tradotti nella lingua italiana. Trattandosi di nullità sanabile, peraltro, la stessa, se verificatasi nell'istruzione formale, è sanata se non dedotta entro cinque giorni dalla scadenza del termine indicato nell'art. 372 cod. proc. pen.. ( Conf mass n 162340).*
Il delitto di distrazione fallimentare non è un reato di pura condotta, in quanto in esso è configurabile un evento storico naturalistico. La distrazione, infatti, è il "compimento di qualsiasi atto negoziale di disposizione patrimoniale, affetto da anomalie genetiche e/o funzionali, dal quale deriva una diminuzione patrimoniale oggettivamente certa e prevedibile" (nella specie la Cassazione ha ritenuto condivisibile la tesi dei giudici di appello che avevano individuato l'evento naturalistico di una distrazione, operata a mezzo di prestiti-finanziamenti, nella diminuzione del patrimonio delle banche il cui denaro veniva stornato dai loro fondi in violazione di leggi, per fini riguardanti un "gruppo" e senza garanzie patrimoniali - o su garanzie elusive). ( V mass n 165673; ( V mass n 116879; ( V mass n 115675, ed ivi citate; ( V mass n 108581; ( V mass n 107742).*
La dichiarazione di fallimento, pur essendo elemento costitutivo della fattispecie di bancarotta fallimentare prevista dall'art. 216 legge fall. Non ne costituisce l'evento e non deve necessariamente essere collegata da nesso psicologico al soggetto agente (nell'affermare il principio di cui in massima la Cassazione ha rilevato che il principio della responsabilità personale in materia penale non presuppone che tutti gli elementi della fattispecie siano dipendenti dall'atteggiamento psichico dell'agente). ( V mass n 180525; ( V mass n 175326 ed ivi citate; ( V mass n 172663; ( V mass n 137341; ( V mass n 110758, Corte costit. 24 marzo 1988 n. 364).*
Anche quando il ricorso per Cassazione sia stato proposto dal solo imputato, la suprema Corte, nell'Esercizio della sua istituzionale funzione di nomofilachia, ha il potere-dovere di attribuire al fatto la sua esatta definizione giuridica, escludendo l'applicazione di una causa di Estinzione, qualora per effetto di tale qualificazione, il reato risulti più grave di quello precedentemente ritenuto dal giudice "a quo" e non rientri quindi nei limiti entro i quali opera la causa estintiva. Una siffatta pronuncia, che è di mera rettificazione e non di annullamento, non può ritenersi illegittima, atteso che essa non può determinare alcuna violazione del generale principio di divieto della riforma in peggio, posto che tale principio è finalizzato unicamente a conservare integra la misura della pena e a salvaguardare la preclusione nascente dal giudicato in ordine al trattamento sanzionatorio operato dal giudice "a quo" in assenza di impugnazione da parte del P.m. (fattispecie in tema di prescrizione). ( V mass n 175970; ( Conf mass n 182645, ed ivi citate).*
La nullità del decreto di citazione a giudizio derivante dalla violazione del secondo comma dell'art. 410 cod. proc. pen.,per il quale "durante il termine per comparire le cose sequestrate, gli Atti ed i documenti rimangono depositati in cancelleria", va considerata nullità sanabile, non concernendo la disposizione suddetta ne' l'intervento o la rappresentanza ne' l'assistenza dell'imputato; espressione questa con la quale l'art. 185 cod. proc. pen. intende riferirsi a tutti i casi in cui la legge prescrive l'obbligatoria presenza del difensore. La predetta nullità, inoltre, deve ritenersi sanata allorché risulti che, in concreto, nessun pregiudizio si sia verificato per la difesa dell'imputato. ( V mass n 143371; ( V mass n 132267; ( V mass n 100010).*
Deve ritenersi realizzata la fattispecie di cui all'art. 2624 comma secondo cod. civ. in relazione all'art. 38 legge 7 marzo 1938 n. 141 che ha convertito in legge il R.d.l. 12 marzo 1936 n. 375 (contenente Disposizioni per la disciplina della funzione creditizia) quando l'agente compie con la banca della quale è amministratore determinate operazioni con la consapevolezza che queste non sono state deliberate dal consiglio di amministrazione e che non è intervenuto il voto favorevole di tutti i componenti l'organo di vigilanza. Qualora però dette operazioni siano compiute in concorso dell'elemento psicologico proprio del delitto di bancarotta fraudolenta e sussista l'elemento costitutivo dello stato d'insolvenza della banca il più grave reato fallimentare assorbe il primo, a norma dell'art. 15 cod. pen., dando luogo alla figura del cosiddetto "reato complesso in senso lato o reato progressivo"; ciò in quanto l'ipotesi criminosa della bancarotta fraudolenta presenta nella sua struttura tutti gli elementi costitutivi dell'altra figura di reato nonché quelli caratteristici propri (nella specie la Cassazione ha condiviso l'assunto dei giudici di merito che avevano ritenuto che finanziamenti eseguiti in modo massiccio con la tecnica dei depositi fiduciari nell'interesse del "gruppo" e non delle banche, in violazione dell'art. 38 legge bancaria, in Mancanza di garanzie e senza l'osservanza dei limiti legali dettati dalla disciplina bancaria - art. 35 legge bancaria - costituissero ipotesi di distrazione, ai sensi dell'art. 216 n. 1 legge fallimentare). ( Conf mass n 140646).*
L'ipotesi di falso in bilancio seguito dal fallimento della società, considerata nel secondo comma n. 1 dell'art. 223 R.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fall.), non costituisce un'ipotesi aggravata del reato societario, ma un autonomo titolo di reato che si inquadra nel paradigma della bancarotta fraudolenta impropria; e ciò in quanto l'indicata disposizione di legge fa riferimento esplicito ai fatti (non ai reati) preveduti dalle norme del codice civile e non considera il reato di falso in bilancio (per punirlo più gravemente in caso di fallimento), bensì il fatto della falsificazione del bilancio societario commesso dagli amministratori, direttori generali e liquidatori di società dichiarate fallite, per punirlo come bancarotta fraudolenta. ( Conf mass n 184138, ed ivi citata).*
Dal disposto degli artt. 2403 e 2404, comma secondo, cod. civ., si deduce che il sindaco, anche individualmente nell'Esercizio dei suoi poteri di controllo e di vigilanza, ha il dovere di intervenire tutte le volte in cui gli amministratori della società (facendo od omettendo) violino la legge generale ed in particolare la legge penale. Ne consegue che nel caso in cui un sindaco abbia conoscenza di attività distrattive poste in essere da amministratori, egli ha il dovere di intervenire per impedirne la realizzazione e, in Mancanza, deve essere ritenuto responsabile a titolo di concorso del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione eventualmente commesso. ( V mass n 184141; ( V mass n 184140).*
In tema di bancarotta, quando l'agente pone in essere operazioni imprudenti idonee a configurare la bancarotta semplice di cui al n. 2 dell'art. 217 legge fall., egli agisce con imprudenza, ma pur sempre nell'interesse dell'impresa; nelle operazioni distrattive che integrano il delitto di bancarotta fraudolenta di cui all'art. 216 della stessa legge, invece, l'agente agisce dolosamente perseguendo un interesse proprio o di terzi estranei all'impresa e, quindi, con la coscienza e volontà di porre in essere Atti incompatibili con la salvaguardia del patrimonio aziendale ed in contrasto con l'interesse dei creditori alla conservazione delle garanzie patrimoniali. ( V mass n 182141; ( V mass n 182121; ( V mass n 178608; ( V mass n 170343; ( V mass n 140647).*
In tema di distrazione fallimentare è irrilevante sotto il profilo della responsabilità penale la condotta distrattiva sino a quando non intervenga la dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa. Ne deriva che la condotta distrattiva (nella specie si trattava dell'emissione di un contratto fiduciario di deposito) è penalmente irrilevante se i suoi effetti negativi vengano meno (nella specie con il rimborso del finanziamento a mezzo di fiduciari) prima della dichiarazione di fallimento (nell'affermare il principio di cui in massima la Cassazione ha conseguentemente ritenuta erronea la costruzione dei giudici di appello secondo la quale il rimborso del prestito-finanziamento a mezzo dei fiduciari prima del fallimento configurava un'esimente atipica).*
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- 1. Ristrutturazioni Aziendalihttps://www.ilcaso.it/
, 14 luglio 2022, n. 0. . Abstract: Sommario: Sommario: 1. Natura giuridica della scissione. – 2. Le funzioni della scissione. – 3. Profili patologici della scissione e configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta. – 4. L'ammissibilità della scissione negativa. - 5. Il dibattito sull'ammissibilità dell'azione revocatoria. – 6. La sentenza della Corte di Giustizia. 7. Riflessioni conclusive. (*) Il presente lavoro è stato inviato alla Direzione di Diritto fallimentare e delle società commerciali per l'auspicata pubblicazione su tale Rivista. 1. Natura giuridica della scissione. - La scissione ([1]) quale fenomeno di divisione del patrimonio sociale tra più società, tra i fenomeni …
Leggi di più… - 2. Bancarotta fraudolenta e dissipativa tra pericolo ex ante, dolo generico e doveri di controllo dei sindaci (Cass. Pen. n. 20096/24)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 6 settembre 2025
1. Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Napoli, in parziale riforma della decisione emessa dal Tribunale di Benevento il 18.2.2020, per quanto rileva in questa sede, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati Di.An. e De.To., rilevando la prescrizione del reato di bancarotta semplice, così riqualificata la condotta di cui al capo H attribuita loro, in seguito ad una prima riperimetrazione della fattispecie avvenuta già in primo grado; ha confermato nel resto la sentenza di primo grado, che aveva condannato gli imputati Pa.Ni., Fu.Gu., Pa.An.e Ri.Pa.- quali membri del consiglio di amministrazione della CAMMO società cooperativa a responsabilità limitata, …
Leggi di più… - 3. Ristrutturazioni Aziendalihttps://www.ilcaso.it/
, 14 luglio 2022, n. 0. . Abstract: Sommario: Sommario: 1. Natura giuridica della scissione. – 2. Le funzioni della scissione. – 3. Profili patologici della scissione e configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta. – 4. L'ammissibilità della scissione negativa. - 5. Il dibattito sull'ammissibilità dell'azione revocatoria. – 6. La sentenza della Corte di Giustizia. 7. Riflessioni conclusive. (*) Il presente lavoro è stato inviato alla Direzione di Diritto fallimentare e delle società commerciali per l'auspicata pubblicazione su tale Rivista. 1. Natura giuridica della scissione. - La scissione ([1]) quale fenomeno di divisione del patrimonio sociale tra più società, tra i fenomeni …
Leggi di più… - 4. Bancarotta semplice: il discrimen è la direzione "aziendale" dell'interesse dell'amministratoreAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 marzo 2023
Bancarotta fraudolenta documentale Con la sentenza in argomento, la Quinta sezione ha affermato che il discrimen tra la bancarotta semplice impropria per operazioni di pura sorte e la bancarotta fraudolenta per distrazione va individuato nella "direzione" dell'interesse dell'agente, nel senso che quando l'agente pone in essere operazioni imprudenti idonee a configurare la bancarotta semplice di cui al n. 2 della L. Fall., art. 217, egli agisce con imprudenza, ma pur sempre nell'interesse dell'impresa, laddove nelle operazioni distrattive che integrano il delitto di bancarotta fraudolenta di cui alla L. Fall., art. 216, invece, l'agente agisce dolosamente perseguendo un interesse proprio …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/06/1990, n. 15850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15850 |
| Data del deposito : | 26 giugno 1990 |
Testo completo
M. 50 8 5 1 REPUBBLICA ITALIANA Udienza pubblica del 26.6.90 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
AC SENTENZA SEZIONE PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.: N.853
Presidente Dott. RA DOLCE REGISTRO GENERALE Consigliere 子 CATALANO
1. Dott. Antonio N. 23847/89. OLCASSAZIONE-
2. >> CA CASTALDI CORTE
3. NO CA RITEED Siniscal di at EXC 307150 4. מ CO MA per DTC, 1990 ha pronunciato la seguente IL CANCELLIERE
SENTENZA
Com syi ricorsi proposti dal Procuratore Generale di Milano nei con- fronti di: NI RL, IC di EN UI, De LD- F
al per c 36000 Ba GO, NI PI AL, NO RT
nonché degli imputati: RA EL, BI Itgha, Mace CANCELLIERE
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE LL PI, SA RA, GH RI, Giampie UFFICIO COPIE tro CO, CI EO, NI IU, MA CO Rilascista copia studio al SIG. Sipi l RC NA, ND PI, NI IG, VE 13600
!! 11 MAR 1991-per diritti IO, AD SI SC, VA IO, PA IO, IL CANCELLIERE
NI RL, IC di EN UI, De UC GO, Ma-
CORTE SUPRE ignoni PI AL, NO RT avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano in data a: Mendolo Ril
36000
28.3.1989
FICIO COPIE ta copia studio
MAROTA Visti gli atti, la sentenza denunziata ed i ricorsi L. 36000
5 MER, 1991 Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere
IL CANCELL
ON Udita per le parti civili AN PR IT cui é succeduta,
2000 la AN CO IT PA e avy. RIno MA, AZIONE CANCELLERIA
entrambe costituite solo nei confronti degli imputati: Mar- tudio il prof. IG Devoto.
NI, PA e AD,
REMito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procu-
ratore Generale dr. Renato VIALE che ha concluso per la mo=
difica della formula assolutoria nei confronti di Balestrac-
e NO in quella perché il fatto non costituisce rea-
per l'annullamento della impugnata sentenza senza rinvio per estinzione dei reati per prescrizione relativamente ai I
O N
A10: correnti AD, VA, AR, ND, BI a
Mamoni IU, ferme restando le statuizioni civili già
adictate; per il rigetto di tutti gli altri ricorsi.
diti i difensori avy. Pisani IO del Foro di Pavia per-
a IO, Avv. Ernesto Garberi del Foro di Milano per
VE " avv. Stella Federico del Foro di Mi-
ano : Coppic Franca del Foro di Roma per GH Vitto-
Avv. Adolfo Gatti del Foro di Roma-perNI IG,
IN Taddei del Foro di Roma per NI RL, avv.
rico Vitaliani del Foro di Roma per IC di EN
UI e CO TR, avv. Domenico ONstabile
Foro di Milano per CI EO;
avv. NO Andreoz- DI E783 zi del foro di Roma per AD SI SC;
avv. Marco De
--
UC del Foro di Milano per EN PI e NI PI Am
lessandro; avv. OL Roscioni delforo di Roma per IG Menni-
ni; avv. Leonardo Mazza del Foro di Roma per MA CO e
CORTE SUPREMA DI CASSAZ
UFFICIO COPIE RC NA;
avv. Giandomenico Pisapia per SA, e
Allac ta copia AR;
avv. ES Pedrazzi per NO RT. Gerro diritti L8000-
3.DIC. 1991
IL CANCELLIE
CORTE SUPREMA DI CASSAZICE
+ CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Studio Mascita UFFICIO COPIE
a S Richiesta copia studio
10 GEN. 1992 nal syPAGLIARO per aint: 22,72 IL-CANCELLIERE
| 21610 2004-
IL CANCELLIERE
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE-
Richiesta copa studio dal Sig. R per diritti
71 MAG 1996 IL CANCELLIERE ww
UFFICIO COPIE DIRITTI DIN
Riepjosta copia studio dal dig. MOTAR per/diritti L. 44oop SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
2 GIU. 1999
IL CANCELLIERE
Il 1° agosto 1974 veniva formalmente costituita la AN PR
1).
IT (B.P.I.) nella quale confluirono due banche del gruppo DO:
AN PR IA (BP) e AN Unione (BU). Tra i socie di quest'ul-
tima era lo IO (Istituto Opere di Religione del Vaticano).
A seguito della relazione dell'amministratore delegato di BPI rag.
Fignon nella riunione del consiglio di amministrazione del 20.9.1974 sulla catastrofica situazione della banca e mentre ispettori della AN d'AL
redigevano rapporti sulle gravi irregolarità e le perdite accertate nelle due banche confluite in BPI, il Ministro del Tesoro, su proposta della
AN d'AL, con decreto 27.9.1974 disponeva la liquidazione coatta amministrativa di BPI
Il 1°.10.1974 l'avv. IO Ambrosoli, nominato commissario liquidatore,
presentava ricorso al Tribunale di Milano per la declaratoria di insolvenza della BPI, ai sensi degli artt. 202 R.D. 16.3.42 n 267 e 68 R.D.L. 12.3.36
n 375.
Con sentenza in data 14.10.1974 il Tribunale accoglieva il ricorso e dichiarava lo stato di insolvenza di BPI.
Dalle relazioni dei commissari liquidatori risultava:
che il deficit patrimoniale complessivo ammontava a centinaia di miliardi,
-
con riferimento alla data della messa in liquidazione;
- che le voci di perdita più rilevanti erano:
A) i finanziamenti in divisa a società del cosiddetto gruppo DO
B) i finanziamenti in lire concessi a società italiane facenti parte del grupp di comando delle banche o comunque ad esso collegate REMADICASALE
UFFICIO S Richiesta opic sajdio dal Sig NOTAR
per dinit C) operazioni in cambi
22 GH IL CANCELLIERE D) affidamenti non ortodossi a terzi
E) pagamenti senza titolo.
- che il crack da attribuire non a era cause occasionali (come per es.
affari errati) ma ad un'opera sistematica di spoliazione delle banche da parte di DO e del suo gruppo
- che le maggiori perdite erano derivate dai finanziamenti in divisa a società estere del gruppo DO per effettuare i quali sia BP che '
BU si erano avvalse dei "depositi fiduciari"
I "depositi fiduciari" consistevano in un deposito in divisa su banca estera, come tale contabilizzato nelle due banche, al quale seguiva separata-
mente - о comunque -si accompagnava un incarico fiduciario riservato
(cioé non evidenziato sui libri delle due banche) alla banca estera, sulla
quale i fondi venivano depositati, di utilizzare i fondi medesimi a favore per loro di un terzo beneficiario a nome di essa banca depositaria, ma conto ed a loro rischio (cioé di esse banche depositanti)
In altri termini, oltre ad un contratto di deposito di fondi tra BP
e BU e la banca estera che riceveva i fondi, si stipulava un altro contratto di natura fiduciaria con il quale le due banche milanesi davano riservatamen-
te mandato ad una banca estera (cosiddetta banca fiduciaria) di trasferire
(o, con altre parole che nella specie pure venivano usate, di "prestare"
o di "depositare") a favore di una società (quasi sempre facente capo alla CO A.G. od alla. FI, società delle quali CH DO aveva
l'esclusivo controllo) i fondi che di volta in volta si depositavano presso la stessa fiduciaria e mandataria, con esclusione di ogni rischio e responsa-
" bilità di quest'ultima.
Solitamente banca depositaria (o fiduciaria) era una delle banche del gruppo o altra banca a quest'ultimo lega_a (e cioé la BA di Ginevra,
l'NC di Zurigo, la Privat Kredit AN (PKB) di Zurigo, la LF di
Amburgo, la RS di Lussemburgo, la ANinvest di Cayman Island e così via) che assumeva la semplice funzione di interposta (o intermediaria)
nell'operazione, i cui effetti economici si verificavano direttamente tra società beneficiaria e banca italiana fiduciante, con immediata traslazio-
ne del rischio di inadempimento del beneficiario a carico delle due banche.
Tale sistema -secondo i liquidatori- era stato applicato nelle due banche, in crescendo, per circa cinque anni, in violazione di disposizioni di legge ed all'insaputa degli organi istituzionali di vigilanza, dei
creditori, nonché -per quanto concerne BU, la cui situazione azionaria era diversa dei piccoli azionisti.
Dalla storia e dalla "dinamica" delle operazioni "fiduciarie" nei vari
(analiticamente ricostruito dall'avv. Ambrosoli) risultava che il anni fenomeno aveva toccato le sue punte più elevate a fine anno 1973 allorquando l'esposizione complessiva delle due banche per depositi fiduciari era giunta a 261,9 miliardi di lire, cifra superiore a quella complessiva delle operazioni in essere alla data della messa in liquidazione, pari a 221 miliardi di lire.
Tra le società beneficiarie dei finanziamenti in divisa ve n'erano
(commerciale, industriale alcune che svolgevano una effectiva attività
o di altro genere: tali ad esempio erano la EL, l'OT, la
CI Spa, l'Oxford Electric, l'Urania Spa e l'Urania Hellas); ve ne erano
114 poi altre -la maggior parte- che erano soltanto strumentali (c.d. società
"ponte"); non avevano una vita effettiva ed alcuna consistenza patrimoniale od economica, erano delle scatole vuote che venivano usate per mascherare i veri operatori e per lo più cominciavano ad avere vita soltanto in conse-
guenza del finanziamento ricevuto, anzi spesso venendo utilizzate solo per il compimento di una singola operazione in relazione alla quale appunto erano state costituite.
Tra le tante "scatole vuote": l'RA, l'AR, la MA NGs
A.G., la HU NG, la Generale ANing ON, l'ILcentro
Cayman, l'ILcentro Nassau, la IS NG S.A., l'Eurobusines, etc.
La maggioranza di tali società veniva -per ragioni varie, non ultima delle quali quella di poter operare con maggiore riservatezza ed al di fuori del controllo delle autorità di vigilanza italiane- costituita all'estero,
dove aveva sede in uno di quei "paradisi fiscali" e centri off-shore (le
Bahamas, Vaduz, Monrovia, Panama, Nassau, le Isole Caymane, oltre che il Liechtenstein e la Svizzera).
Altre società di solite quelle destinate ad essere utilizzare soprattutto nell'ambito delle spregiudicate operazioni borsistiche che resero tanto
"famoso" DO (in particolare le SA)- venivano costituite, ed avevano sede, in AL: esse operavano -come del resto anche molte di quelle estere- soprattutto a mezzo degli uomini dello studio DO.
Accadeva di frequente che una società fosse contenuta dentro un'altra e questa, a sua volta in un'altra ancora, e così via.
Per effetto di ciò per un verso non era facile -e ciò spiega anche i motivi del convegno- risalire alla effettiva identità dei reali operatori contenente) per controllare tutte le altre (società contenute).
Quanto ai bilanci di BP e di BU si legge testualmente nella premessa alla parte IV delle relazioni dei commissari liquidatori
"i bilanci d'esercizio pubblicati di AN Unione e di AN PR Finanzia-
ria non riflettono la reale situazione patrimoniale ed economica dei due istituti per i seguenti motivi: a) attuazione -in parte fuori contabilità-
di giri e compensazioni diversi tra partite risultanti dalla contabilità
ufficiale, in sede di formazione del bilancio destinato a pubblicazione,
b) esistenza di "contabilità riservate", svolgentisi dietro la "apparenza"
di prelevamenti e versamenti su libretti al portatore, c) esistenza di
"depositi fiduciari" contabilizzati nella contabilità ufficiale in conformi-
tà all'operazione apparente (di deposito interbancario) non ai reali e rapporti sottostanti, d) esistenza di operazioni in cambi fuori contabilità,
e) irregolare tenuta delle scritture della "contabilità generale" indipenden-
temente dall'esistenza di "depositi fiduciari" e di "contabilità riservate"
(pag 6 premessa alla parte IV)."
Quanto alla tenuta dei libri contabili, i liquidatori rilevavano:
"1- esistenza di differenze non acclarate fra i valori d'inventario e le risultanze contabili;
differenze che fanno pensare sia all'esistenza di meri errori di impostazione sia a manipolazioni dei valori di conto
(Rel. AN d'AL su BP par 2);
2- effettuazione di scritture rettificate e di epilogo a bilancio già
approvato "Solo verso la fine di giugno -così si legge nella relazione riferentesi a BP -si procedeva alla sistemazione di alcuni valori di in qualche modo, a quelli esposti in bilancio", conto per adeguarli
Mai q del quale era già stata perfezionata l'approvazione. Non risponde a verità
pertanto l'affermazione del collegio sindacale, risalente al 24.4.1974:
"abbiamo controllato le regolari impostazioni di bilancio e riscontrato la loro concordanza con le scritture contabili".
3- esistenza di "numerose e periodiche registrazioni di operazioni in cambi fittizie", volte a "sistemare" la posizione netta verso l'estero di AN Unione (Relazione AN d'AL su B.U. pag 2);
4- ricorso alla "tecnica di frazionare una normale operazione di giro in più scritture contabili per cassa, ovviamente appoggiate a diversi sportelli di cassa e a diversi uffici operativi" (Relazione AN d'AL
su BU pag 2)
5- situazione di vera e propria "babele contabile ed amministrativa" in cui versava BU. Basti dire che "BU aveva omesso da circa due anni di effettua-
re l'indispensabile spunta degli estratti conto dei...corrispondenti con le proprie evidenze" (Relazione AN d'AL, pag 5);
6- attribuzione alla contabilità generale -in BU di un ruolo essenzialmen- W
te passivo, di mera raccoglitrice di dati da inquadrare, "senza alcun esame della regolarità delle operazioni sottostanti" (Relazione AN
d'AL, pag 4)
(pagg. 32 e 33 della succitata Premessa alla parte quarta)."
2). A seguito di istruttoria formale, con ordinanza in data 19.7.1982,
il G.I. di Milano disponeva il rinvio a giudizio di CH DO e
RL NI per rispondere: a) del reato p.p. dagli artt. 110, 112 n 1 CP, 222 in relazione agli artt.
216, I co. e 219 R.D. 16.3.42 n 267, per avere nelle loro qualità formali:
I) il DO di consigliere e membro del Comitato Esecutivo della AN
Unione e di Presidente del Consiglio di Amministrazione della AN PR
IA (poscia fuse il 1°.
8.74 nella AN PR IT messa
"
in liquidazione coatta amministrativa con decreto ministeriale del 27.9.1974
e dichiarata infine insolvente con sentenza 14.10.74 del Tribunale di
Milano;
2) il NI di Amministratore Delegato della AN Unione;
nonché nelle loro qualità sostanziali di amministratori effettivi delle predette due banche per conto e nell'interesse della SA CO IT
di CH DO & C., CO A.G. di Eschen, Comarsec S.A. del Lussemburgo,
CO Europe S.A. del Lussemburgo, in concorso tra di loro e con altri membri delle due suindicate banche, indicate in atti, distratto, occultato
- 1973 e 1974, un'enorme e dissimulato, nel corso degli anni 1971
- 1972 -
massa di beni monetari delle predette aziende di credito.
Più in particolare, per avere, con reiterate violazioni di norme bancarie,
valutarie e comuni -negli anni anzidetti - finanziato cospicuamente e reiteratamente società italiane ed estere del loro gruppo finanziario, alle quali facevano affluire beni monetari per circa 250 miliardi di lire italiane, mediante lo artificioso e malizioso espediante consistito nell'effettuazione di depositi valutari a termine poresso banche estere (NC AN di Zurigo, BA di Ginevra
ed altre) da parte della AN Unione e della AN PR IA,
sepositi che erano soltanto apparenti e di copertura perché, constestualmen-
te a tali depositi di valuta, impartivano a facevano impartire alle banche depositarie disposizioni collaterali e clandestine per l'immediata erogazio-
ne ad esclusivo e completo rischio della AN Unione e delle AN PR
IA dei fondi depositati a società finanziarie (quali la Capisec
di Panama, l'RA di Schellenberg, la Trinico di Lussemburgo, l'Aran a di Eschen, la Monrovia Financial ON di Monrovia) rilevasi poi del tutto controllate direttamente indirettamente dal loro gruppo 0
finanziario e prive di qualsiasi consistenza patrimoniale e capacità di solvibilità.
Con le aggravanti:
1°- di aver cagionato ai creditori un danno patrimoniale di RI
gravità (250 miliardi circa);
2°- di aver commesso più fatti di bancarotta fraudolenta (art. 223 in relazione all'art. 219, 1° co. e capov. n 1 R.D. 16.3.42 n 267;
3°-di aver commesso i fatti in numero di persone superiore a cinque (art. 112 n 1 C.P.)
b) del reato p.p. dagli artt. 110, 112 n 1 CP 223 in relaz. agli artt.
216, I° co. n 2 e 219 R.D. 16.3.42 n 267 per avere, nelle loro qualità
indicate nel capo di imputazione sub a), e nelle stesse circostanze di tempo, di luogo e di persone, falsificato in parte, con lo scopo di procura-
re a se stessi e ad altri un ingiusto profitto, i libri e le scritture contabili e averli tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del movimento degli affari, creando così artatamente una inestricabile
"babele amministrativo-contabile".
Più in particolare, per avere impostato e tenuta una contabilità azienda-
le sulla quale non é possibile fare alcun affidamento, perché alterata: 1) da numerose e periodiche registrazioni di operazioni in cambi fittizie;
2) dall'omessa registrazione di operazioni in valuta a "termine secco"
di RI ammontare;
3) dall'esistenza di una contabilità riservata imperniata su più libretti di deposito;
4) dalla tecnica di frazionare una normale operazione di giro in più
scritture contabili "per cassa";
5) dall'abituale emissione di assegni circolari all'ordine di persone inesistenti;
6) dalla intestazione di operazioni di credito o di deposito dei nominativi diversi dai veri interessati;
7) dall'iscrizione nella situazione patrimoniale di attività inesistenti;
8) dall'artificioso gonfiamento di attività e passività aziendali;
9) dalla costituzione;
soltanto apparente, di garanzie reali ed in valuta a sostegno di facilitazioni creditizie concesse a società del "gruppo"
o fiancheggiatrici, che ha comportato un fittizio incremento delle attività
e passività in valuta;
10) dalla registrazione, in chiusura di ogni esercizio, di numerose e spesso incomprensibili scritture di giro per importi notevoli tendenti in sostanza a presentare non i risultati realmente conseguiti dalla gestione aziendale, bensì quelli plasmati secondo le esigenze e la volontà del loro "gruppo".
Con le aggravanti specificate nel capo di imputazione sub a);
ler c) del reato p.p. dagli artt. 110, 112 n 1 CP, 223, 2° co. n 1 e 219 R.D.
16.3.42 n 267, per avere, nelle loro qualità indicate nel capo di imputazio- ne sub a), esposto fraudolentemente fatti non corrispondenti al vero e
nascosto fatti concernenti le condizioni economiche delle due aziende di credito (AN Unione e AN PR IA) nei bilanci d'eserci-
zio relativi agli anni 1970 1971
- 1972 e 1973.
-
Più in particolare, per avere, mediante la tenuta di una o più contabili-
tà "riservate", oltre quella "ufficiale", manipolato i risultati del conto
"Profitti & Perdite" ufficiale dei vari esercizi, secondo le esigenze di volta in volta avvertite dal "gruppo di maggioranza", in guisa che i risultati lordi e netti delle varie gestioni -resi noti all'assemblea dei soci e quindi pubblicati si discostavano notevolmente da quelli realmente conseguiti
Con la aggravanti specificate nel capo di imputazione sub a);
Per il solo DO CH
e) del reato p.p. dagli artt. 110 CP, 223 in relazione all'art. 216 R.D.
16.3.42 n 267, per avere, nelle stesse qualità specificate al capo a),
concorso con IE NI ed altri a sottrarre, con lo scopo di procurarsi un ingiusto profitto, documenti della AN PR IT,
in particolare i contratti di cui tale banca si avvalse e la documentazione in guisa da non rendere possibile la ricostruzione delad essi connessa,
patrimonio e del movimento degli affari.
In Milano 14.10.1974
llly Ordinava, inoltre, il rinvio a giudizio per rispondere di concorso
nei delitti ascritti ai primi due, di:
EL TR -Funzionario Procuratore della AN Unione
LO BISSONI, RA BONACOSSA, UI CLERICI DI GO -Dirigenti
to funzionari procuratori della BP e contemporaneamente amministratori a/o procuratori di società di comodo. o finanziarie facenti capo a DO
GO DE LU -direttore generale della AN Unione
RI GHEZZI -componente del collegio sindacale della AN Unione
CO GIAMPIETRO -funzionario procuratore della AN Priv. Fin.
EO MACIOCCO -Presidente collegio sindacale di B.U. a componente effetti-
vo del collegio sindacale della AN PR IA
PI MACCHIARELLA -vice presidente del Consiglio di Amministrazione
e membro del comitato esecutivo della AN Unione
PI AL ON -partecipe di fatto, spesso in posizione di preminenza, alla amministrazione e alla direzione generale delle aziende
IU ON, PI MA, RT OL -membri del consiglio di amministrazione di AN Unione
NA NI, CO MANUELLI -membri del collegio sindacale di
AN Priv. Finanz.
IG MENNINI -consigliere e membro del Comitato Esecutivo della AN
Unione
IO OLIVIERO -componente del consiglio di amministrazione della AN
Priv. Finanz. Pietro Paolo OLIVIERI -condirettore centrale 9 vice-direttore generale della AN Unione SI SPADA -quale consigliere e membro del comitato esecutivo della
AN Unione
IO VAGINA -funzionario procuratore della AN Unione
IO PAVESI -dirigente della B.P.F. e amministratore e procuratore di società di comodo e finanziarie facenti capo a DO. 3). Il processo di primo grado venne celebrato nel 1984, previo stralcio della posizione di CH DO e si concluse con la sentenza in data
12.7.1984 del Tribunale di Milano.
Nelle more del giudizio di appello, il DO venne estradato, onde poté. essere celebrato il processo di primo grado nei suoi confronti,
che si concluse con sentenza del Tribunale di Milano in data 15.3.1985,
colla quale venne affermata la responsabilità dell'imputato in ordine ai reati ascrittigli.
A conclusione del dibattimento di primo grado con sentenza in data
12 luglio 1984 il Tribunale di Milano dichiarava NI RL, SA
RA, IC di EN UI, De UC GO, GH RI,
CI EO, RC NA, MA CO, NI IG,
VE IO, OL RO OL e PA IO, colpevoli di un unico reato di bancarotta fraudolenta pluriaggravata -così unificati i capi A e B a ciascuno contestati- nonché del reato di cui al capo C, esclusa quanto al De UC, per quest'ultimo reato, l'aggravante di cui all'art. 219 capoverso n 1 R.D. 16.3.42 n 267; ravvisato il vincolo della continuazio- ne tra i suddetti reati;
dichiarava RA EL, BI LO,
TR CO, AR PI, NI PI AL, NI
IU, ND PI, NO RT, AD SI, VA IO,
colpevoli di un unico reato di bancarotta fraudolenta pluriaggravata,
così unificati i capi A e B a ciascuno contestati;
riconosciute a tutti
gli imputati le attenuanti generiche, equivalenti alle aggravanti contes ate per gli imputati SA, IC di EN, De UC, GH, TR,
CI, NI PI AL, RC, MA, NI, VE, OL e PA;
prevalenti sulle aggravanti contestate per gli imputati
RA, BI, AR, NI IU, ND, NO,
AD e VA;
ritenuta altresì per NI la prevalenza delle aggravanti contestate sulle predette attenuanti;
condannava:
"
NI RL alla pena di anni dodici di reclusione
RA EL alla pena di anni due di reclusione
BI LO alla pena di anni quattro di reclusione
SA RA alla pena di anni cinque di reclusione
IC di EN UI alla pena di anni otto di reclusione
De UC GO alla pena di anni sette di reclusione
GH RI alla pena di anni sette di reclusione
TR CO alla pena di anni quattro di reclusione
CI EO alla pena di anni otto di reclusione
AR PI alla pena di anni tre di reclusione
NI PI AL alla pena di anni otto e mesi sei di reclusione
NI IU alla pena di anni due e mesi otto di reclusione
ND PI alla pena di anni tre di reclusione
NO RT alla pena di anni quattro di reclusione
RC NA alla pena di anni cinque di reclusione
MA CO alla pena di anni cinque di reclusione
NI IG alla pena di anni sette di reclusione
VE IO alla pena di anni sette di reclusione
OL PI PA alla pena di anni sei di reclusione
AD SI alla pena di anni cinque di reclusione
10 VA IO alla pena di anni tre di reclusione
PA IO alla pena di anni sei di reclusione Letti gli artt. 216 ult. comma R.D. 16.3.1942 n 267 e 29 C.P.; dichiarava tutti gli imputali anzidetti inabilitati all'esercizo di un'impresa commercia-
le ed incapaci ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la durata di anni dieci;
dichiarava inoltre NI, IC di EN,
De UC, GH, CI, NI PI AL, NI, VE,
OL, AD e PA interdetti in perpetuo dai pubblici uffici;
dichia-
rava BI, SA, TR, AR, ND, NO, Marcan-
toni, MA e VA, interdetti dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.
Letti gli artt. 205 e 230 C.P. ordinava che NI RL, dopo l'espiazio-
della pena, fosse sottoposto alla misura di sicurezza della libertà ne vigilata per la durata minima di anni tre.
Dichiarava interamente condonate le pene principali inflitte a Balestrac-
ci, AR, NI IU, ND e VA;
dichiarava condonate nella misura di anni tre le pene principali inflitte a NI, SS,
SA, IC di EN, De UC GH, TR, CI,
NI PI AL, NO, RC, MA, NI, VE,
OL, AD e PA;
dichiarava interamente condonate per tutti gli imputati le pene accessorie temporanee
Letto l'art. 240 C.P., ordinava la confisca della documentazione in sequestro.
Letti gli artt. 477, 479 C.P.P. e 157 C.P.; dichiarava non doversi procedere nei confronti di BI LO, AR PI, NI
IU, ND PI, NO RT e AD SI in ordine all'im- putazione a ciascuno ascritta al capo C perché, con le attenuanti generiche ritenute prevalenti sulle aggravanti contestate, il reato era estinto
per prescrizione.
Letti gli artt. 489 e 489 bis C.P.P.; condannava gli imputati dichiarati colpevoli, in via tra loro solidale, al risarcimento del danno patrimoniale in favore della parte civile AN PR IT in liquidazione, e del danno patrimoniale e non patrimoniale in favore delle parti civili
SI AL, NI PI, TI ER NR e LL Gianfranco, nonché di quelle rappresentata per procura speciale dagli avvocati AR MA e RI Paltrinieri;
condannava altresì, gli imputati RA, BI, SA, IC di EN, De UC,
NI PI AL, NI IU, ND, NO, RC,
MA, VE, NI, AD, VA e PA al risarcimento, in
solido, dei danni patrimoniali e non patrimoniali in favore delle parti civili NO GO, ZO OL, DE LO, ND AN, ER
PE, TT NO, LI RO, EN IO, RA RI
GI e ON CO;
condannava inoltre, NI e OL, in solido con gli imputati di cui al precedente capo, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali nei confronti di EN IO.
Rimetteva le parti davanti al giudice civile per la liquidazione dei danni.
Assegnava alla parte civilo AN PR IT in liquidazione una provvisionale provvisoriamente esecutiva di lire due miliardi;
assegnava una provvisionale provvisoriamente esecutiva alle parti civili nella misura per ciascuna specificata
Cler 4). Riteneva il Tribunale:
che i fatti rilevanti nell'ambito della contestazione erano costituiti dai prestiti-finanziamenci effettuati da B.P.F. e B.U. in favore delle società facenti parte del gruppo DO e comunque ad esso colelgate;
che alla causazione del dissesto (alla data messa in liquidazione fl deficit patrimoniale era di 268 miliardi di lire) avevano concorso altre voci,
quali le perdite per operazioni in cambi, gli affidamenti non ortodossi a terzi ed alcuni pagamenti senza titolo come nel caso di somme versate
a terzi al fine di ottenere depositi da alcuni enti pubblici e quelle elargite ad esponenti di un partito politico;
che le operazioni in valuta, oggetto di contestazione, erano quelle attuate con la tecnica dei depositi fiduciari;
che, per tali depositi, il procedimen-
to consisteva "nel costituire un deposito in divisa su banca estera, contabilizzato come tale nelle scritture delle due banche, e nel dare separatamente alla banca depositaria un incarico fiduciario e riservato (cioé non evidenziato sui libri della banca depositante) di utilizzare i fondi a favore di un terzo beneficiario, ponendo in essere un'erogazione, a nome della banca estera depositaria, ma per conto e rischio della banca italiana depositante".
Si ponevano cioé, in essere due distinti contratti: uno di deposito interbancario, simulato, l'altro, di natura fiduciaria, dissimulato. Solita-
mente la banca depositaria (fiduciaria) era una delle banche estere del
gruppo o altra ad esso collegata (BA di Ginevra, NCbank di
Zurigo, Wolf di Amburgo, RS di Lussemburgo, AN Invest di Cayman.
Island).
La ragione principale di tale procedura consisteva nella possibilità di effettuare con denaro delle banche, come se fosse stato proprio, operazio-
ni che il gruppo, per mancanza di disponibilità, non avrebbe potuto realizza-
re. Nel 1969 tali operazioni ammontavano a 6,3 milioni di dollari ed alla data del 27.9.1974 (messa in liquidazione) avevano raggiunto l'importo di 336 milioni di dollari (salvo quelle oggetto di avvenuto rimborso).
Che ai fini della bancarotta fraudolenta non integravano la condotta
(intesa come azione, nesso di causalità ed evento) tipica i rinnovi di contratti fiduciari in precedenza eseguiti ed i depositi conclusivi con l'effettiva estinzione e cioé con il rimborso reale dei fondi;
che inidonee ad integrare i fatti di bancarotta, erano le operazioni fiduciarie che si erano estinte con il reale rimborso in quanto avulse dal nesso causale con l'evento ed in ogni caso perché non avevano causato alcuna perdita;
che erano da considerare come facti di bancarotta per distrazione le operazioni per finanziamenti in lire in favore di società italiane del gruppo (esse rijïentravano in un'anomalia di gestione definita "strumentaliz-
zazione delle banche per il finanziamento delle iniziative del gruppo").
Il Tribunale procedeva poi alla analisi delle struttura del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale ai fini della qualificazione giuridica dei fatti contestati. Affermava di condividere l'orientamento giurispruden-
ziale, per il quale la dichiarazione di fallimento costituisce "una condizio-
ne di esistenza del reato e, per meglio dire, un elemento al cui concorso
é legata 1'"esistenza del reato". Sosteneva: che tutte le fattispecie di bancarotta previste dall'art. 216, 1° co. prescindono da un deficit
patrimoniale e possono essere utilizzate anche nell'ipotesi in cui l'attivo fallimen are risulti sufficiente a soddisfare interamente l'attivo; brattan- dosi in definitiva di reato di pericolo presunto;
che il reato di bancarotta patrimoniale prefallimentare (con esclusione,
cioé delle ipotesi previste dagli artt. 223 cpv. n 2 e 224 n 2) é di natura formale o di mera condotta in quanto non é prevista l'esistenza del nesso causale tra la condotta del soggetto attivo ed il fallimento e l'effettivo verificarsi della lesione, secondo la definizione di evento come "effetto naturale della condotta umana"
che la distrazione ai fini della bancarotta va definita come "compimento di qualsiasi atto negoziale di disposizione patrimoniale, affetto da anomalie genetiche e/o funzionali, dal quale deriva una diminuzione patrimoniale oggettivamente certa o prevedibile;
e tuttavia voluto dal soggetto per soddisfare un interesse contrastante con quello della convenienza economica propria dell'imprenditore individuale ° dell'impresa collettiva di cui ha la gestione";
che l'elemento soggettivo é costituito dal dolo generico;
che, per quanto riguarda le operazioni fiduciarie o anche di finanziamen-
to (che rappresentano nel presente procedimento il nucleo centrale della contestazione) é ammissibile il dolo eventuale, benché esiga la sussistenza dell'evento (che nella bancarotta non ricorre);
che, essendo la sussitenza del reato legata all'eventualità che alla scadenza del deposito fiduciario il rimborso non avvenga, é agevole inferire che il soggetto agisca anche a costo che tale rimborso non segua alla scadenza e che, quindi, ne accetti il rischio. Nel che é configurabile il dolo indiretto o eventuale. Quando, il soggetto, ben consapevole del rischio cui andava incontro,
ha agito "anche a costo di subire una perdita altamente probabile se non certa" risponderà a titolo di dolo (eventuale)
-Che l'indagine sulle struttura delle operazioni fiduciarie, nucleo essenziale della contestazione di bancarotta patrimoniale, conducé a ritene-
re che le stesse rappresentano un espediente per disporre indiscriminatamen-
te dei mezzi finanziari delle banche (B.P.F. e B.U.) secondo l'assoluto arbitrio di CH DO, prive com'erano delle caratteristiche minime di ponderazione e di affidabilità del debitore, proprie dei finanziamenti erogati dalle banche. Secondo la definizione data dai periti di tali operazio-
ni, che il Tribunale condivide, esse consistono in un "deposito interbancario
(come tale contabilizzato) "il quale" é accompagnato da un incarico (non evidenziato sui libri) dalla banca depositante alla banca depositaria per l'utilizzo della somma depositata a favore di un terzo beneficiario,
a nome della banca depositaria ma per conto e rischio della banca depositan-
te". Ne consegue che la stipulazione dei contratti (in apparenza di deposito e realmente di mandato senza rappresentanza) avviene tra la banca italiana e quella estera con esonero per la banca mandataria di qualsivoglia attività
volta al recupero del credito eccetto quella di ritrasferire le somme che avesse ricevuto a titolo di rimborso.
-Che la mancanza di documentazione del rapporto intervenuto tra la
banca mandataria e la società beneficiaria ed il fatto che spesso tra
le stesse venivano interposte le società c.d. "ponte" assolutamente prive di capacità patrimoniale e, quindi, non solvibili, che assumevano formalmen-
te nei confronti della banca mandataria la veste di beneficiaria, portava alla conseguenza che l'effettivo beneficiario risultava del tutto estraneo al rapporto senza possibilità di essere perseguito.
-che le anomalie genetiche che concorrono ad integrare i fatti distratti-
vi, sono rappresentate dall'iter del procedimento decisionale con la sistema- "
tica violazione dei limiti stabiliti dall'art. 38 della legge bancaria,
dalla carenza delle garanzie e dall'interposizione delle società "ponte".
-Che in relazione al procedimento decisionale, le risultanze processuali
(IC, BI, NT, AD per B.P.F. e De UC e NI per
B.U.) avevano consentito di constatare che i finanziamenti mediante le operazioni fiduciarie venivano disposti da LA sindona e che l'interven-
to degli organi sociali, quando si verificava, acquistava contenuti di mera ratifica con elusione delle norme statutarie e regolamentari, oltre
che di natura tecnica, sulla convenienza e sicurezza dell'impiego e sul rispetto dei limiti posti a salvaguardia dell'attività bancaria (il limite del quinto del capitale sociale ai sensi dell'art. 35 L.B.).
-Che nessuna delle operazioni ritenute come fiduciarie era risultata assistita da garanzie, salvo rare eccezioni (prestito alla Helleniki Tecniki).
il Tribunale passava poi all'analisi della: strategia del "gruppo".
La strategia consisteva nell'influire sull'andamento dei titoli in borsa attraverso manovre a largo raggio ed utilizzando i più svariati espedienti quali il trasferimento di grossi pacchetti azionari da una
società all'altra del gruppo, la manipolazione dei dati contabili, la falsificazione dei bilanci, la distribuzione di utili fittizi, l'utilizzazio-
ne della movimentazione dei titoli di conti fittizi intestati a persone inesistenti o di conti di clienti a loro insaputa, l'impiego di società,
A 1 nazionali ed estere (cd. "strumentali") la cui appartenenza al gruppo doveva rimanere sconosciuta al pubblico. Tutto ciò avrebbe portato al raggiungimento di un indice di valutazione del titolo del tutto sproporziona-
to rispetto alla redditività dell'impresa e, quindi, alla cessione totale della partecipazione con il coinvolgimento anche di singoli speculatori e risparmiatori durante la fase ascensionale del titolo. Le operazioni finanziarie prese in considerazione dal tribunale sono CH
IC, HE, OC IT ER e GI (società
generale immobiliare).
Quanto alla bancarotta fraudolenta documentale, osservava il tribunale che la prima e più grave falsificazione delle scritture contabili é rappresen- tata dalla registrazione delle operazioni fiduciarie. Infatti, secondo
le relazioni del liquidatore e dei periti, esse erano state riportate in contabilità sotto la voce "corrispondenti debitori" (nella quale si sottintendono generalmente soggetti banche) anziché sotto quella "Conti
correnti debitori" (nella quale confluiscono i finanziamenti a clienti e nella specie alle società del gruppo) per cui non si era proceduto all'ac-
cantonamento di congrue quote di rischio da accogliersi nel conto Profitti
e Perdite tra i componenti negativi del reddito. Per i periti, inoltre,
non era possibile la ricostruzione del patrimonio e dell'effettivo movimento degli affari delle due banche in quanto non risultava evidenziata la vera natura delle operazioni. Infine, i bilanci non esponevano con chiarezza la reale natura delle perdite creditorie ed anzi non risultavano veritieri e redatti in conformità delle prescrizioni di legge (artt. 2423, 2424, Un secondo genere di irregolarità era costituito dalla omessa contabiliz-
zazione di operazioni speculative in cambi in massima parte fatte per conto di B.U., mentre B.P.F. e BA svolgevano un ruolo di intermediarie.
Un terzo tipo di falsificazione riguardava l'esistenza presso entrambe le banche di "contabilità riservate" che si svolgevano in apparenza come prelevamenti е versamenti da/su libretti al portatore intestati a nomi fittizi o prestanomi.
Altre falsificazioni consistevano: 1) nella registrazione in B.U. di fittizie operazioni in cambi per conseguire al 31.12.1973 il pareggiamento con la posizione verso l'estero per le operazioni in valuta (depositi verso banche) in favore del gruppo;
2) nella emissione di assegni circolari all'ordine di persone inesistenti;
3) nel contabilizzare come operazione di cassa una partita di giro senza movimento di fondi. Per quanto riguarda poi la sottrazione della documentazione relativa alle operazioni fiduciarie,
rilevava il Tribunale che quella di B.P.F. (i c.d. "gialli" sui quali veniva- по registrate le delibere del Comitato Esecutivo) risultava asportata dal luogo in cui era custodita (studio NI sito al IV piano di Via Boito
presso il rag. SC) per essere trasferita altrove (nell'ufficio di Via Me- da) a mezzo di P.S. NI, in altro di Corso Venezia e poi nella Villa
di Arosio di proprietà DO in Svizzera in prossimità della messa in liquidazione (settembre 1974). Parte andò distrutta e parte fu messa a
disposizione dallo stesso NI durante la fase istruttoria. Anche la documentazine di B.U. (relativa allo stesso genere) veniva custodita fuori sede e risultava sottratta da OL e TA. Passando, poi, all'esame della responsabilità degli amministratori e dei sindaci, il Tribunale osservava che il riferimento normativo della responsabilità degli amministratori per gli atti di gestione, anche quando essi rientrino nelle attribuzioni proprie del comitato esecutivo e dell'ammi-
nistratore delegato, é rappresentato dall'art. 2392 C.C. che impone loro l'obbligo di vigilare sul generale andamento della gestione e, quando vengano a conoscenza di atti pregiudizievoli, di fare ciò che é in loro potere per impedirne il compimento o attenuarne le conseguenze.
Tali disposizioni, che regolano la responsabilità civile, assumono
rilievo penale, allorché gli amministratori con colpevole inerzia abbiano reso possibile il perpetrarsi di fatti-reato che recano pregiudizio alla società, per la norma di cui al II co. dell'art. 40 C.P. secondo la quale non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo. La nozione di evento va poi intesa in senso lato di fatto-reato riferito anche alle ipotesi di reati di mera condotta. Secondo il Tribunale
per affermare la reesponsabilità degli amministratori nel presente procedimen-
to é sufficiente che essi abbiano avuto conoscenza della prassi, invalsa nella banca da loro amministrata, di finanziare le imprese del coamministra-
tore M. DO, sia in forma palese che occulta, con la sistematica violazio- пе delle norme tecniche, statutarie e bancarie regolanti la erogazione del credito e con la soppressione di attività di controllo sulla entità
del rischio insito in tali operazioni che implica, in relazione al dolo,
la previsione che si verifichi una diminuzione patrimoniale RI
ai fini della distrazione. Il Tribunale traeva il convincimento sulla responsabilità di amministrato-
ri e sindaci in via generale dello stato di "consapevolezza" da una serie di elementi. Il primo dato di ordine generale é rappresentato dalla moltepli-cità
e simultaneità degli interventi delle due banche a favore del gruppo (opera-
"
zioni LM, Pacchetti, IG e Bastogi). Il secondo (dato) é costitui-
to dall'ampia risonanza che la stampa specializzata ("Il Sole 24 Ore") aveva dato a notevoli rialzi della quotazione di alcuni titoli a cui in quel tempo (1971) era interessato il gruppo DO (LM, Pacchetti,
IG, Imm.re Roma-SGI- Pozzi, Rossari, Bastogi, ILcentro) nonostante la caduta di titoli a più larga diffusione.
Inoltre, il Comitato direttivo degli agenti di cambio aveva segnalato alla Camera di Commercio l'andamento anomalo di certi titoli cui era interes-
sato il gruppo DO e lo stesso direttore generale di B.U. (De UC)
in un'intervista al settimanale "L'Espresso" nel giugno 1971 aveva ammesso che la Banca aveva incoraggiato e sostenuto il rialzo della Pacchetti
e di altri titoli del gruppo. Tutto ciò era sufficiente per mettere in allarme Amministratori e Sindaci.
Terzo elemento é rappresentato per il Tribunale dai rilievi mossi ad amministratori e sindaci di ciascuna banca a seguito delle ispezioni esegui-
te dalla AN d'AL, dall'ispettore Cerciello (ispezione agosto 1971/feb-
braio 1972) per B.U., dall'ispettore EL (ispezione dal 16.10 al 22.12.72)
e, per 8.P.F. dall'ispettore IL (ispezione del 8PF 20.9.71-24.3.72)
e dall'ispettore AD (16.10/14.11.72).
Il Tribunale passava poi all'esame delle posizioni dei singoli imputati. 5). Avverso la sentenza del Tribunale proponevano impugnazione il
Procuratore della Repubblica, il Procuratore Generale, tutti gli imputati condannati e la Parte Civile AN PR IA in liquidazione.
Alla prima udienza davanti alla Corte d'Appello, il 21.11.88, il difenso-
re di GH, avv. Di Noia, eccepiva la nullità del decreto di citazione.
All'udienza successiva del 22.12.88, l'avv. Dina, difensore di IC
e TR eccepiva la nullità delle sentenza di primo grado per la mancata traduzione della documentazione in lingua straniera.
Si associavano altri difensori, tra i quali l'avv. Di Noia il quale insisteva anche nella richiesta di dichiarazione di nullità del decreto di citazione allegando una memoria nella quale lamentava il mancato reperimen-
to di parte della documentazione.
All'udienza del 13.12.88 la Corte si riservava di decidere in ordine alla eccezione sollevata dai difensori del GH circa il mancato reperimen-
to di documenti sequestrati presso lo studio del dott. Macciocco e del dott. Giovanni Niccolò, nell'ottobre 1974; decideva invece sull'altra eccezione, quella riguardante la mancata traduzione di atti e documenti in lingua straniera. Rilevava la Corte che:
A
la mancata traduzione si risolveva in una nullità relativa;
l'eccezione non era stata sollevata né in sede di deposito degli atti ai sensid ell'art. 372 C.P.P., né subito dopo che erano state compiute le formalità di apertura' del dibattimento;
- che l'ipotesi di nullità non sorge solo per il mancato accoglimento dell'istanza di traduzione;
- che, pertanto, l'istanza era tardiva ed andava rigettata;
lic -che, tuttavia in quanto necessari per l'approfondimento di talune posizio- ni processuali, l'istanza di traduzione era parzialmente accoglibile,
onde disponeva la traduzione dei documenti richiesti dai difensori, senza
opposizione delle parti civili e del Procuratore Generale Successivamente a scioglimento della riserva già indicata, la Corte
con ordinanza 7.2.89 decideva sulla eccezione riguardante la mancata messa a disposizione dei documenti sequestrati.
Premesso che le nullità conseguenti alla violazione delle disposizioni previste dall'art. 410 C.P.P. (ipotesi formulata concerne il fatto che gli atti sequestrati non sarebbero stati messi a disposizione della difesa durante il termine per comparire) rientrano tra quelle soggette a sanatoria espressamente prescritto nell'art. 422 C.P.P., con la conseguenza come cioé che tali nullità si sanano se non dedotte immediatamente dopo compiute le formalità di apertura del dibattimento;
- atteso che tale nullità non era stata dedotta nel giudizio di primo grado (nemmeno con i motivi di appello) per cui essa si é sanata;
atteso altresì che analoga sanatoria si era verificata nel giudizio di appello in quanto l'eccezione era stata sollevata formalmente e specifica- all'udienza del 12.12.1988, quando le formalità relative alla tamente costituzione del rapporto processuale nei confronti dell'imputato GH
si erano esaurite all'udienza del 21.11.88;
che, tuttavia nulla ostava a che la documentazione acquisita nelle more del giudizio di appello fosse presa in esame dai difensori istanti;
respingeva l'eccezione di nullità e disponeva l'accesso ai locali di deposito dal 9.2.89 previa rimozione di tutti i rimanenti sigilli, e dava atto che gli atti e documenti sequestrati presso lo studio CI erano già a disposizione delle parti.
A conclusione del dibattimento, la Corte di Appello di Milano con senten-
za in data 28.3.1989, in parziale riforma della sentenza del Tribunale
" dichiarava non doversi procedere nei confronti di NI in ordine
-
al reato sub C relativamente agli anni 1970, 1971 e 1972 per intervenuta prescrizione, ritenuta l'equivalenza delle già riconosciute attenuanti generiche rispetto alle contestate aggravanti e pertanto determinava la pena per il residuo reato continuato in anni 8 di reclusione di cui condona-
ti anni 4%;B
- riduceva il periodo di libertà vigilata alla durata minima di 1 anno;
- assolveva RA dal reato unificato ascrittogli per insufficienza di prove;
riduceva la pena inflitta a BI ad anni 3 mesi 6 di reclusione,
perna interamente condonata;
- assolveva SA dal reato sub C per non avere commesso il fatto e determinava la pena per il reato unificato ascrittogli in anni 3 mesi
6 di reclusione, pena interamente condonata;
- assolveva IC di EN dal reato sub C limitatamente ai bilanci di esercizio di AN Unione per non aver commesso il fatto;
- dichiarava non dovesi procedere in ordine a detto reato per le ipotesi residue relativamente agli anni 1970, 1971 e 1972 per intervenuta prescrizio- ne e determinava la pena per il reato residuo unificato in anni 4 di reclusione, pena interamente condonata;
e sostituiva l'interdizione perpetua dai Pubblici Uffici con quella temporanea per anni 5;
- dichiarava non doversi procedere
contro
De UC in ordine al reato
sub C per gli anni 1970 per intervenuta prescrizione e determinava la pena per il residuo reato unificato in anni 4 di reclusione, pena interamen-
te condonata;
sostituiva l'interdizione perpetua dai Pubblici Uffici
con quella temporanea di anni 5;
- dichiarava non doversi procedere
contro
GH per il reato sub C per gli anni 1970, 1971 e 1972 e situazione patrimoniale al 31.10.73 per interve-
nuta prescrizione, e determinava la pena per il residuo reato unificato in anni 4 di reclusione, pena interamente condonata, e sostituiva l'interdi-
zione perpetua dai pubblici uffici con quella temporanea per anni 5; riduceva la pena a TR ad anni 3 mesi 6 di reclusione, pena interamente condonata;
- dichiarava non doversi procedere
contro
CI per il reato sub C
per gli anni 1970, 1971 e 1972 e situazione patrimoniale al 31.10.1973
per intervenuta prescrizione, e determinava la pena per il reato continuato residuo in anni 4 e mesi 4 di reclusione, pena per anni 4 condonata e per il residuo estinta per espiazione in stato di custodia cautelare;
sostituiva l'interdizione perpetua dai Pubblici Uffici con l'interdizione temporanea per anni 5;
confermava per AR l'appellata sentenza;
riduceva la pena per NI IE ad anni 4 e mesi 2 di reclusione,
di cui 4 condonati e la residua pena estinta per espiazione in stato di custodia cautelare;
sostituiva l'interdizione perpetua dai Pubblici Uffici
con interdizione temporanea per anni 5%; confermava per NI IU l'appellata sentenza;
dichiarava non doversi procedere
contro
MA per il reato sub C
in ordine agli anni 1970, 1971 e 1972 e situazione patrimoniale al 31.10.1973
per intervenuta prescrizione, e determinava la pena per il reato unificato residuo in anni 2 di reclusione, pena interamente condonata, é revocava l'interdizione temporanea dai Pubblici Uffici;
dichiarava non doversi procedere
contro
RC per il reato sub
C relativamente agli anni 1970, 1971, 1972 e situazione patrimoniale al
31.10.73 per intervenuta prescrizione e determinava la pena per il reato residuo unificato in anni 3 mesi 6 di reclusione, pena interamente condonata;
confermava per ND l'impugnata sentenza;
dichiarava non doversi procedere
contro
NI per il reato sub C relati-
vamente agli anni 1970, 1971, 1972 e situazione patrimoniale al 31.10.1973
e determinava la pena per il residuo reato unificato in anni 4 di reclusione interamente condonati e sostituiva la interdizione perpetua dai Pubblici
Uffici con interdizione temporanea per anni 5;
assolveva NO dal reato unificato ascrittogli per insufficienza di prove;
dichiarava non doversi procedere
contro
VE per il reato sub C relati-
vamente all'anno 1972 e situazione patrimoniale al 31.10.73, per intervenuta prescrizione e determinava la pena per il reato unificato residuo in anni
4 di reclusione, interamente condonata e sostituiva la interdizione dai
Pubblici uffici con quella temporanea per anni 5;
riduceva la pena inflitta a AD ad anni 4 di reclusione, pena interamen- te condonata e sostituiva l'interdizione perpetua dai Pubblici Uffici con interdizione temporanea per anni 5;
confermava per VA la sentenza appellata;
- assolveva PA dal reato sub C per non aver commesso il fatto e determi-
nava la pena per il residuo reato unificato in anni 3 mesi 8 di reclusione,
pena interamente condonata e sostituiva l'interdizione perpetua dai Pubblici
Uffici con interdizione temporanea per anni 5%;
Condannava al pagamento delle spese processuali del giudizio di appello
AR, NI IU, ND e VA;
Condannava RC, PA e AD in solido al pagamento delle spese di parte civile nel giudizio di appello a favore della B. PR
IT in liquidazione, determinandole nella misura di lire 50 milioni complessive;
Condannava gli stessi in solido al pagamento delle spese di parte civile nel giudizio a favore di TE LU, ER SC, OA NN
RI, AN ST, AM IN, AL ET, PI
RE, NO Antonio, RIno NI, MA SC, MO NC,
PI RR, TI ER NR, HI SE, VA RO,
SI OS LL, AR IN, GU VI, UT CO,
RR DR, SI NO, EN IO, determinandole in lire 3.000.000
per quanto riguarda l'avv. RI Paltrinieri e lire 5 milioni per quanto riguarda l'avv. AR MA, complessivamente per entrambi;
Rigettava il ricorso per cassazione convertito in appello della AN
PR IT in liquidazione nei confronti di MI FR;
Confermava nel resto la sentenza impugnata.
си 6). Nella motivazione, la Corte di Milano esaminava singolarmente le posizioni degli appellanti, cominciando da quella di IE SA NI
a) NI IE SA
La Corte prima di esaminare la posizione personale dell'imputato, affron-
tava alcune questioni di ordine generale riguardanti le distrazioni operate attraverso i contratti fiduciari, la natura del rischio ad essi inerente e la loro attribuibilità ad amministratori e sindaci
"Non possono ritenersi penalmente irrilevanti -si legge nella motivazione-
quei comportamenti che si pongono in contrasto con le finalità del corretto esercizio del credito superando la soglia di mera irregolarità formale e materializzandosi in atti precostituiti, omissivi e commissivi, di per sé costituenti reato e comunque di natura artificiosa e fraudolenta. E
non v'é dubbio che in tale ambito rientrano i finanziamenti eseguiti in modo massiccio con la tecnica dei fiduciari (simulato deposito interbancario e prestito a terzi dissimulato) e, quindi, in modo artificioso e fittizio con l'arbitraria assunzione dei poteri propri ed esclusivi del consiglio di amministrazione, seguito da falso contabile, senza le previsioni e accantonamenti e senza garanzia e in ogni caso in violazione dei limiti statutari (cfr. Cass. Sez. IV, 26.11.87, Giust. pen. 1989, II, 20, 3).
Va condivisa la tesi del Tribunale sulla rilevanza delle anomalie evidenzia-
te dalle operazioni fiduciarie ai fini della distrazione quando afferma che esse si risolvono il più delle volte in un rischio esorbitante in
relazione sia all'inossservanza dei limiti legali dettati dalla disciplina bancaria (limite del quinto del capitale sociale ai sensi dell'art. 35
L.B.), sia alla mancanza di garanzie vere e proprie soprattutto per il complesso delle operazioni concluse e per gli accertati ritardi e inadempien-
n. ze e sia alla mancata applicazione della speciale procedura di deliberazione dei prestiti a favore degli amministratori prevista dall'art. 38 L.B."
Ricorda la Corte che per il combinato disposto degli artt. 2624 C.C.
.
e 38 L.B. "gli amministratori, liquidatori, direttori ed i membri delle
Aziende indicate nell'art. 5 non possono contrarre obbligazioni di qualsiasi natura, né compiere atti di compravendita, direttamente o indirettamente con l'Azienda che amministrano o dirigono o sorvegliano, se non dietro conforme deliberazione, che dovrà essere presa all'unanimità, del consiglio di amministrazione e con voto favorevole di tutti i componenti l'organo di sorveglianza".
Dalle risultanze processuali -si legge nella motivazione- é emerso
le operazioni fiduciarie venivano innestate dai rispettivi uffici che estero di B.U. e B.P.F. su disposizione unilaterale ed insindacabile di Sindona e di P.S. NI, SUO "alter ego" con assoluta obliterazione dell'art. 38 citato;
che tale affermazione é perfettamente compatibile con la dichiarata responsabilità per il reato di bancarotta di amministrato-
sindaci in quanto essa poggia sulla violazione degli artt;
2392, ri e II co. e 2407 C.C. e. quindi, per un titolo autonomo di natura omissiva
.
in relazione ai propri obblighi in assenza di delibera in senso sostanziale e formale.
Appare evidente, contrariamente alla tesi difensiva, che non si tratta di semplice irregolarità formale e comunque per finalità estranee di natura valutaria e fiscale. Certamente ricorrono nella specie anche queste finalità.
Ma non v'é dubbio che le garanzie che con i limiti previsti dalle disposizio-
ni citate si intendono perseguire sono "in re ipsa" di' sostanza in quanto volte a prevenire e dirimere situazioni di conflittualità tra l'interesse personale dell'amministratore e quello sociale per la corretta gestione dell'esercizio del credito onde evitare dirottamenti di fondi del patrimonio dell'azienda. La sentenza cita a tale proposito la Relazione del DÁ A.
Rocco ove si pone in rilievo la necessità di reprimere la prassi di alcuni amministratori, adusi e tentare speculazioni per proprio conto con fondi sociali occultando la conversione a proprio profitto del denaro della
società, sotto forma di prestiti fatti da quest'ultima, nella quale finivano col riversarsi i risultati negativi delle operazioni svantaggiose, mentre quelli positivi delle speculazioni andate a buon fine venivano incamerati dagli stessi amministratori quale profitto di operazioni personali.
Si spiega proprio con il richiamo alla violazione del citato art. 38
-secondo la Corte- la identificazione, dal punto di osservazione L.B.
della contestazione di reato, della distrazione fallimentare nei prestiti finanziamenti fatti a favore del "gruppo", questo inteso quale strumento operativo delle iniziative finanziarie di CH DO. Disposizione
che non riguarda i finanziamenti a favore di terzi, sussumibili penalmente eventualmente da diversa angolazione.
Questione peraltro non nuova -annota la Corte- essendosene in passato occupata la S.C. che l'ha risolta nel modo anzidetto (Cass. Sez. V n 16094
in data 22.12.78) "La fattispecie di cui all'art. 2624, co. II Cod. Civ.
in relazione all'art. 38 L.
7.3.38 n 141 che ha convertito in legge il
RDL n 375, si realizza quando l'agente compie, con la banca della quale
é amministratore, determinate operazioni con la consapevolezza che queste non siano state previamente deliberate dal consiglio di amministrazione e che non sia intervenuto il voto favorevole di tutti i componenti l'organo di vigilanza;
quando però dette operazioni sono compiute in concorso dell'e-
lemento psicologico proprio del delitto di bancarotta fraudolenta, del quale sussiste altresì l'elemento costitutivo dello stato d'insolvenza della banca, il più grave reato fallimentare assorbe il primo a norma dell'art. 15 cod. pen.".
Quanto alla problematica del rischio la Corte di merito ha posto in evidenza la distinzione esistente tra rischio di tipo fisiologico che qualifica i contratti (o atti) in genere ed alcuni in particolare in relazio-
ne al paradigma normativo e rischio che, eccedendo i limiti previsti,
appartiene alla patologia del rapporto in costanza di elementi anomali di natura oggettiva. Il contratto di mutuo presenta una certa area di rischio in relazione al successivo adempimento (nella specie, rimborso del finanziamento) ma nel nostro caso ricorre un rischio che si configura attraverso quelle anomalie, cui ha ampiamente fatto riferimento il Tribunale,
congenite al rapporto sostanziale oggetto delle operazioni fiduciarie poste in essere. Ne scaturisce l'effetto traslativo che esso (rischio)
interessi l'elemento psicologico del reato nelle forme del dolo eventuale,
consistente, nella ipotesi di bancarotta fraudolenta patrimoniale, nella
consapevolezza che gli atti posti in essere ledano o possano ledere l'interes-
se patrimoniale dei creditori e, quindi, nella volontà proiettata direttamen-
te o indirettamente a tale scopo, cui la dichiarazione di fallimento conferi-
sce rilevanza penale. Lo stato della giurisprudenza della S.C. sul punto della configurabilità del dolo eventuale in materia di bancarotta non
107 offre alcuna incertezza e ciò trova sufficiente spiegazione nel fatto che per la bancarotta patrimoniale sia richiesto il dolo generico.
La Corte di merito, poi, a fronte delle critiche difensive in ordine alla configurabilità del dolo eventuale, precisa:
- che nella specie esiste l'evento in senso storico naturalistico (la diminuzione patrimoniale) eziologicamente connesso alla condotta, accanto a quello normativo che é rappresentato dalla lesione degli interessi della massa creditizia. che поп é contraddittoria la esclusione dall'ambito delle operazioni illecite -costituente il reato di bancarotta- dei prestiti rimborsati alla scadenza o a seguito di rinnovo sul presupposto che non esisteva alcuna perdita patrimoniale e, quindi, violazione della garanzia creditizia.
Se non si può parlare di perdita in senso proprio (che si attualizza con la dichiarazione di fallimento) é ravvisabile una diminuzione patrimonia-
le nella erogazione del finanziamento.
- che il mancato rimborso alla scadenza rende definitiva la diminuzione patrimoniale. Inversamente, il comportamento solutorio, pur senza mutare la configurazione illecita dell'operazione, ne paralizza gli effetti antigiu-
ridici. L'adempimento si risolve, nell'ambito della bancarotta patrimoniale in una scriminante, anche se in forma atipica.
che contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, anche il rinnovo del contratto di finanziamento comporta una diminuzione patrimoniale.
Passando poi all'esame degli elementi di prova sulla responsabilità
dell'imputato, la Corte evidenzia: le dichiarazioni di NI, IC
e del teste NT sul ruolo di portavoce di DO esercitato dal
NI e sul suo diretto interessamento per i finanziamenti Capisec-AM Esamina le operazioni consistite in mere elargizioni e cioé in distrazio-
ni rilevanti ai fini della bancarotta patrimoniale assistite da dolo diretto:
-ripianamento delle perdite in cambi a favore della EX ON
PA di Panama (secondo NT, si diceva che R. era una sorta di immondezzaio,
in quanto su di essa venivano scaricate le perdite del gruppo); "
-il deposito di AN Uni D 116 (295)
-altro massiccio intervento con la procedura dei depositi fiduciari posto in essere per ripianare le perdite LIBERFINCO
Riprendendo l'esame del rischio abnorme assunto con l'artificioso sistema dei contratti fiduciari in relazione alla configurabilità nella specie dell'elemento psicologico del reato di bancarotta nelle forme del dolo indiretto 0 eventuale, sostiene che il problema di maggiore spessore a
tal fine é rappresentato dal sistema delle garanzie eventualmente offerte.
L'indagine svolta dai liquidatori e dai periti ha dato risultati negativi.
L'imponenza del fenomeno delle operazioni fiduciarie prive di garanzie
é stata la causa preminente del dissesto delle due banche. Tenendo conto che in massima parte riguarda finanziamenti a favore del gruppo, ne deduce che si era verificata una sistematica violazione degli interessi dell'azien- da e in particolare dei depositanti e correntisti con negativi riflessi sull'economia nazionale.
In particolare dall'esame della garanzia a favore di FI che riguarda personalmente P.S. NI per avere quale amministratore di IS
NG vincolato le azioni S.G.I. acquistate con fondi provenienti dalle due banche (BP BU) con la tecnica dei fiduciari, rileva che le disposizio-
ni impartite in tal senso, erano apparenti, dato che i titoli in questione risultano essere stati alienati con i fiduciari ancora in essere. Altro significativo episodio, esaminato dalla Corte riguarda la disposizio-
ne di garanzie attraverso l'impiego di fiduciari nell'operazione Oxford-Elec-
tric-Urania-EL PA della Dall'esame operazione Zitropo, la Corte deduce che con 37 milioni di
"
dollari erano stati estinti fiduciari per un importo doppio.
Particolare attenzione la Corte dedica all'esame dell'operazione in e che cambi denominata Westminster della quale NI era al corrente seguiva quasi quotidianamente.
Il problema delle distrazioni secondo la Corte, non si esaurisce, però,
con le operazioni fiduciarie, anche se ne costituisce il nucleo essenziale.
Mere erogazioni devono intendersi gli emolumenti corrisposti a terzi per conseguire depositi da parte di enti pubblici (Ente Minerario Siciliano
-Gescal) e le elargizioni a favore di personalità e partiti politici per ottenere protezione e favori ad esclusivo profitto -le seconde- del gruppo DO. Si tratta di manifestazioni eloquenti di distrazione in quanto, soprattutto con riferimento alle elargizioni fatte ai partiti politici e comunque a soggetti per finalità del tutto estranee alla destina-
zione d'impresa con conseguente depauperamento del patrimonio, costituisco-
no palese e grave violazione delle norme che regolano il corretto esercizio gestionale per il conseguimento dei fini sociali. Il carattere illecito della condotta in questi casi va riguardato sia in relazione alla mancanza di una contropartita (pagamento "sine titulo") e sia in relazione all'ogget-
to sociale (o d'impresa)
Quanto alla bancarotta documentale rileva la Corte che la documentazione originale relativa alle operazioni fiduciarie veniva normalmente custodita fuori della sede di B.P.F.; documentazione di fondamentale importanza per la individuazione del rapporto sottostante ai depositi interbancari
(atti simulati) e del vero beneficiario. Essa in concomitanza con l'arrivo degli ispettori della AN d'AL in B.U. e B.P.F. e, quindi, in tempi prossimi alla dichiarazione dello stato di insolvenza era stata rimossa da detto studio_ NI, pur negando di aver mai avuto a sua disposizione i contratti fiduciari, aveva dichiarato che la documentazione custodita negli uffici del rag. SC, era stata prelevata nella metà di settmbre
1974, con l'aiuto di fattorini e della segretaria Meazza Giuseppina, e
(di NI) consenso e previo accordoportata in Via Meda con il suo con DO. Pertanto, non vi era dubbio che tale sottrazione vi era stata con la partecipazione primaria di NI, dato che, in assenza di DO,
egli solo aveva l'autorità di disporne la rimozione. D'altra parte lo stesso aveva ammesso di aver provveduto in Arosio alla distruzione della maggior parte della documentazione, anche se egli sostiene che essa documen-
tazione era di pertinenza del gruppo e non della banca.
Nella specie, la sottrazione e la successiva parziale distruzione della documentazione relativa alle operazioni fiduciarie sono state perpetrate nella fase di manifesto dissesto delle banche di DO alla vigilia delle ispezioni disposte dalla AN d'AL al fine evidente di impedire che gli ispettori venissero a conoscenza del fatto che i depositi interbanca-
•
ri occultavano contratti fiduciari di finanziamenti a favore del gruppo.
Correlato era quindi l'intento di sottrarsi alle eventuali responsabilità
penali relative al tipo di gestione bancaria condotta con metodi fraudolenti e pregiudizievoli per gli interessi dei depositanti e degli azionisti. La ricostruzione delle singole operazioni nel corso dell'istruttoria
-nota la Corte- era avvenuta con notevoli difficoltà ed in uno spazio di tempo abbastanza lungo, tant'è che la prima relazione del liquidatore era soltanto del 18.10.76 e cioé a due anni dalla dichiarazione dello stato di insolvenza (14.10.74).
La bancarotta documentale, perciò, secondo i fatti contestati a NI P.S. era configurabile nei suoi elementi essenziali, anche ipotizzando il carattere riassuntivo, sul piano interpretativo, della fattispecie
"in guisa da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio e il movimento degli affari" secondo la dizione normativa. E ciò in quanto,
a seguito dell'opera di sottrazione e di distruzione (parziale) della documentazione relativa alle operazioni fiduciarie (i c.d. "gialli" soprattut-
to) non era stato possibile ricostruire esattamente il movimento relativo e la ricostruzione eseguita era stata frutto di lunga e difficoltosa indagine.
Esaminato infine, il ruolo di amministratore di fatto di NI (p.
575), la Corte conclude confermando la dichiarazione di responsabilità
dell'imputato e quella d' equivalenza tra le aggravanti e le attenuanti;
ma tenuto conto del suo buon comportamento processuale e del risarcimento danni ha ridotto la pena ad anni 4, mesi 2 di reclusione.
b) NI RL
La Corte di Appello ha accolto parzialmente le doglianze della difesa di NI. Ha dato atto che la confessione resa dallo imputato, oltre che spontanea, é stata completa e determinante per fare luce non solo
nell'area dei rapporti riguardanti il "gruppo" e B.U. (e di questa con le corrispondenti estere IN AN e EX), ma anche sull'ampio panorama delle imprese finanziate dal gruppo. Ha dato atto inoltre della tacitazione degli interessi civili.
Ha concluso valutando le attenuanti equivalenti alle aggravanti (non più sub-valenti), in considerazione del RI contributo dato dall'impu-
tato, da un lato e, dall'altra della gravità del comportamento delittuoso e delle conseguenze lesive della sua condotta.
Ha dichiarato inoltre prescritto il reato sub c) limitatamente agli anni 1970, 1971 e 1972 e ridotto la pena ad 8 anni di reclusione e ad
1 anno di libertà vigilata;
condonati anni 4 di reclusione.
c) NI IG
IG NI fu nominato consigliere di amministrazione di AN Unione
nel marzo 1967, prima ancora che DO ne rilevasse la partecipazione maggioritaria dalla famiglia FE, e vi rimase anche dopo l'ingresso del Banco di Roma (8.7.74) fino alla dichiarazione di insolvenza.
Nell'ambito della Bança milanese egli rappresentava gli interessi dell'I-
stituto per le Opere di Religione, la banca vaticana nella quale svolgeva le funzioni di "delegato", carica che definisce l'organo esecutivo dell'Isti-
tuto, preposto ai servizi amministrativi finanziari.
Inoltre egli fece constantemente parte del comitato esecutivo di B.U.
insieme con lo stesso DO, con SI AD, con NI e, nel primo semestre del 1974, con PI AR.
Lo IO, che lo aveva designato alla carica di amministratore, aveva
nella banca una partecipazione azionaria del 16%, pari a numero 318.000
azioni, che si ridusse al 6% nel febbraio 1974. 10 IOR manteneva stretti rapporti finanziari con entrambe le banche milanesi di DO giaché effettuava depositi soprattutto presso B.U.,
che lo ricompensava con tassi altamente renumerativi, mentre per B.P.F. 1
operava come ente convertitore dei capitali esportati illegalmente all'estero.
In relazione alla posizione del NI, la Corte affronta i problemi riguardanti la responsabilità degli amministratori c.d. inerti.
La responsabilità di costoro a titolo di concorso nella bancarotta
fraudolenta a giudizio della Corte di merito, é fondata essenzialmente sull'obbligo configurato dall'art. 2392 cod. civ. e sul cpv. dell'art. 40 cod. pen.
L'art. 2392 C.C. statuisce sulla responsabilità per danni dei singoli amministratori. La tipologia é ad ampio spettro operativo come si evince dalla espressione adoprata nel definire l'inerzia colpevole (non hanno fatto quanto potevano) per impedire che si compisse l'atto pregiudizievole o per eliminare o attenuare le conseguenze lesive. Ne consegue che la valutazione attingerà al prudente apprezzamento a seconda delle modalità
del fatto, oggetto di esame e, quindi, in una visione concreta della respon-
sabilità, del tutto coerente con la "ratio" della disposizione. In via esemplificativa l'attivazione poteva nella specie manifestarsi, oltre
che con il dissenso (art. 2392 u.p. C.C.) in sede di deliberazione per l'approvazione o ratifica dei finanziamenti in lire e dei depositi interban-
cari che, com'é noto, celavano prestiti a terzi in valuta, anche accentuando la vigilanza, diffidando gli organi preposti e responsabili dal portare a termine gli atti irregolari, sensibilizzando il Consiglio di Amministrazio- sollecitando il Collegio sindacale al più approfondito controllo,ne,
portando a conoscenza dell'assemblea dei soci tali atti di gestione anomala,
integranti la responsabilità degli amministratori, in sede di approvazione flir del bilancio (l'art. 2393 C.C. prevede che la discussione di tale argomento possa avvenire anche se non inserito nell'elenco delle materie da trattare),
rendendo edotti l'Organo di Vigilanza e gli stessi ispettori in sede di verifica di controllo. 27Nel meccanismo causale, perciò, rientra anzitutto l'ipotesi prevista nel cpv. dell'art. 2392 cod. civ. in cui l'omissione di riferisce all'inter-
vento per eliminare od attenuare le conseguenze dannose che nell'ambito del reato di bancarotta prefallimentare sono di norma (ma non necessariamen-
te) in diretta correlazione con lo stato di insolvenza e si riflettono sul fallimento, assumendo rilievo penale. Nella specie, i finanziamenti eseguiti con le modalità indicate provocava il depauperamento delle risorse finanziarie delle banche, come momento genetico, ma gli effetti dannosi perduravano nel tempo in dipendenza della natura delle operazioni fiduciarie poste in essere, di guisa che l'intervento dell'amministratore che ne fosse venuto a conoscenza, avrebbe potuto trovare concreta ed utile attuazio-
ne.
Ciò vale anche per i rinnovi alla scadenza del termine;
questione rilevan-
te ai fini della responsabilità, secondo l'opinione della Corte, in quanto con tale sistema (talvolta di natura fittizia dato che si ricorreva alla chiusura dell'originario rapporto ed alla costituzione di uno apparentemente nuovo con l'interposizione di società ponte, avuto riguardo in particolare alla società Arena con pagamento da parte della banca erogante ma in realtà
senza movimento di fondi) si rendeva definitiva e comunque si perpetuava la dispersione delle risorse aziendali. Ma accanto a tale ipotesi d'interven-
to (tardivo nei limiti suindicati e pur sempre compatibile con la particolare struttura delle operazioni fiduciarie e conformemente alla previsione dell'art. 2392 C.C.), la Corte pone in via primaria il problema della attivazione volta ad impedire che l'evento si verifichi.
Precisa la Corte che il dissesto delle banche (B.U. e B.P.F. successivamen-
te fusesi) non riguarda un singolo episodio distrattivo ma fu conseguenza di plurime operazioni (queste consistite non soltanto nei depositi con la tecnica dei fiduciari ma anche in finanziamenti in lire con il ricorso alla costituzione di garanzie collaterali fittizie, in operazioni di borsa confezionate con i fondi delle banche a favore di terzi, in erogazione a favore di partiti politici) che hanno interessato uno spazio di tempo abbastanza ampio (dal 1970 sino alla dichiarazione dello stato di insolvenza)
e sufficiente per utile e tempestivo intervento da parte degli amministratori.
Si é trattato perciò di un prolungato e variegato sistema distrattivo in esecuzione di un ben articolato disegno che non avrebbe potuto realizzarsi se non vi fosse stato l'asservimento degli organi amministrativi e societari,
gli uni quale braccio operativo in quanto davano esecuzione alle direttive impartite da DO e/o NI P.S. ed i secondi con il silenzio e la colpevole inerzia. E di tale avviso sono stati in linea di massima anche i protagonisti della vicenda processuale: DO, NI e NI.
Passando poi all'esame delle risultanze processuali, la Corte di merito ritiene provato che NI sia stato a conoscenza nella veste di rappresen-
tante del socio di minoranza IO, direttamente in B.U. (quale membro del
Comitato Esecutivo) e, attraverso RI De BE, quale rappresentan-
te di IO in BA (membro del Consiglio di Amministrazione e del Comitato
lin Esecutivo di BA) dei rapporti BP BA ER
Cita le dichiarazioni di NI, di DO, di PI OL OL,
AD (particolarmente importanti pp 625, 626). In particolare la Corte
fa riferimento alle dichiarazioni con le quali NI si autoaccusa di
2
attività distrattiva chiamando in correità NI in relazione ad elargizio-
ni effettuate a favore di persone ed enti dallo stesso "caldeggiate" con i fondi provenienti dalla contabilità riservata e dai noti libretti di deposito (Tiburzi ecc.) di pertinenza di B.U.
Esamina poi il concorso del NI in operazioni fraudolente ed in violazione di legge, attestato dal ruolo svolto dallo IO nei rapporti con B.P.F. per l'attività di esportazione di valuta all'estero e l'intestazio-
ne fittizia di fondi IO ad NC su conto presso B.U.
Conclude ritenendo provati i fatti ascritti al NI rigetta, pertanto la richiesta rinnovazione del dibattimento;
ribadisce la dichiarazione di equivalenza tra circostanze aggravanti ed attenuanti e tenuto conto
della revoca delle costituzioni delle parti civili riduce la pena ad anni
4 di reclusisone.
d) AD SI
La Corte ritiene che la colpevolezza dell'imputato sia sufficientemente provata "I rilievi difensivi su una pretesa incompatibilità e, comunque,
non convergenza tra le posizioni di DO e AD ai fini della responsabi- lità a titolo di concorso nei fatti delittuosi unitariamente considerati urtano, in linea di mera logica, contro una realtà ineluttabilmente di
significato esponenziale di stretti rapporti di collaborazione e di comunan- Za d'interessi tra i due. Invero, AD ha ricoperto cariche sociali di rilievo sia in B.U. e B.P.F. (consigliere della prima dal 1969 e della seconda dal 15.3.1966, membro del Comitato Esecutivo di entrambe;
vice presidente di B.P.F. dal 27.3.73 al 12.7.74) e sia in società del gruppo come la Società Generale Immobiliare, La PA (di cui diveniva presidente)
e dell ILcarto-Sviluppo, dopo che DO ne aveva assunto il controllo.
Il coinvolgimento dell'imputato nei fatti di cui al processo é incondizio-
nato sia sul piano della conoscenza delle singole imprese e dei suoi metodi nel procacciarsi i fondi necessari (di particolare valenza a tal fine
e la partecipazione alle società attraverso le quali tali imprese hanno trovato esecuzione) sia a livello partecipativo per l'influenza causale che ha svolto la sua condotta nel disegno di depauperamento delle risorse delle banche e sia, infine, per la intensità del dolo che, contrariamente alla tesi prospettata dalla difesa, nella bancarotta fruadolenta é generico
(e non specifico).
Per quanto riguarda, in particolare, il problema della conoscenza dei fiduciari sono le stesse dichiarazioni dell'imputato, in quanto sostanzialmen-
te confessorie, a fungere da cerniera alle risultanze processuali, di
per sé univoche.
Che AD fosse perfettamente consapevole della procedura anomala ed anzi illegittima dei finanziamenti a società estere lo si ricava -a giudizio dei giudici di merito- dall'affermazione resa in ordine alla circostanza che le pratiche di finanziamento a favore delle società estere controllate da DO non seguiva, la verbalizzazione formale alla delibera adottata dal Comitato esecutivo e dal Consiglio di amministrazione in sede di ratifica
("Delle delibere prese sia dal Comitato esecutivo che dal Consiglio di amministrazione venivano redatti verbali ufficiali solo per una parte.
Di quelle relative ai finanziamenti di cui prima abbiamo parlato non veniva redatto alcun verbale").
Partendo dalla constatazione che in B.P.F. a partire da un certo momento,
su iniziativa di LA, erano stati utilizzati i c.d. "gialli" (moduli che servivano per i fidi in lire) per cui essi costituivano l'unica traccia delle operazioni fiduciarie, peraltro nella maggioranza non firmati, la Corte desume che il grado di responsabilità dell'imputato per il verificar-
si di tale immutazione documentale, integrante altresì l'ipotesi di bancarot-
ta docuemntale, é particolarmente elevato in considerazione dell'apporto personale sul piano causale (in proposito la Corte ricorda che sedeva nel Comitato esecutivo di entrambe le banche e che dal settembre 1973
aveva presieduto il C.E. di B.P.F. in sostituzione di DO).
Constatato, inoltre, che l'attività dell'imputato non si era limitata a quella svolta nella veste di amministratore delle due banche ma si era estesa ai rapporti del gruppo con le organizzazioni di partito nella veste intermediario (che l'amicizia di DO e l'autorevolez-di rappresentante- za del grado gli conferivano), la Corte afferma che tale condotta per le sue modalità integra il reato di distrazione fallimentare in quanto concerne l'erogazione di somme di pertinenza di B.U. e B.P.F. per gli esclusivi interessi del gruppo e senza contro partita per esse banche.
In conclusione, la Corte di Appello conferma il giudizio di responsabilità
nei confronti dello AD;
ma riduce la pena ad anni 4 di reclusione.
1uy e) ND PI OL Il Tribunale aveva individuato la responsabilità dell'imputato nel delitto di bancarotta nella circostanza che il ND aveva partecipato a sette sedute del Consiglio di Amministrazione di B.U.nel corso delle quali erano stati approvati fidi a società il cui legame con DO era sicuramente riconoscibile.
La Corte di Appello ha ritenuto conseguentemente la condotta del tutto rinunciataria ed omissiva dell'imputato quale frutto di una precisa scelta,
soprattutto se valutata alla luce delle segnalazioni circa le gravi irregola- rità nella gestione aziendale, effettuate dagli Ispettori della AN
d'AL (Cerciello prima e EL poi)
Ha sottolineato che, nonostante le formali assicurazioni date alla
AN d'AL, la contabilità riservata era sopravvissuta fino al marzo
1974 (e non si trattava della c.d. riserva occulta, ma di conti che venivano movimentati); che egli assunse la carica di consigliere anche nella società
EN IC, controllata da DO. E non v'é dubbio secondo il giudice di appello che il doppio incarico (in B.U. e in EN IC) gli permetteva di venire a conoscenza della sottostante natura dei finanziamenti. Attraversp,
cioé, il controllo e comunque l'attività incrociata nei due enti lo scenario in cui operava la strategia del gruppo con l'apporto di risorse finanziarie delle banche gli era certamente chiaro;
e che inoltre, dall'esame dei verbali del Consiglio di amministrazione di B.U. il dirottamento di fondi a favore delle società del gruppo evidenziato dalla procedura di cui all'art. 38 L.B. (quando si esperiva) con l'apertura di linee di credito in misura massiccia, il fenomeno, tanto lamentato e paventato dagli ispettori ("ecces- siva concentrazione" di liquidità a favore di società del gruppo) appariva nella sua reale dimensione e nella sua capacità offensiva.
A carico dell'imputato la Corte valuta anche le dichiarazioni di NI.
Rilevato, infine, che la insussistenza della prova evidente per l'assolu-
zione con ampia formula dal reato di false comunicazioni sociali, (dichiarato prescritto dal Tribunale) ha confermato la decisione dei primi giudici nei confronti del ND.
f) NI IU nLa Corte concorda con il Tribunale nel ritenere NI IU "perfetta-
menté consapevole della reale situazione in cui versava. gruppo per lo sbilancio passivo nei confronti delle banche (B.P.F. e B.U.) in conseguenza della imprese speculative intraprese alla data del suo ingresso in AN
Unione con la carica di consigliere. Risolve il problema della responsabili-
tà, alla luce dei principi sostenuti a proposito degli altri coamministrato-
ri e cioé in particolare riguardo al disposto dell'art. 2392 C.C. in combina-
zione con l'art. 40 cod. pen.
Addebita a NI G. di aver tenuto un comportamento volutamente inerte e rinunciatario come consigliere di AN Unione in tal modo venendo meno ai doveri di vigilanza e di intervento al fine di impedire gli atti pregiudi-
zievoli o di eliminarne o attenuarne gli effetti dannosi.
NI oltre che amminsitratore di B.U. dal marzo 1973 al luglio 1974, ricoperto aveva cariche importanti nelle società del gruppo, quali: consiglie-
re della Società Generale Immobiliare dal 1972 al 1974, presidente del consiglio di amministrazione della Società IT IG (1971),
i. della venchi IC (ex LM) dal 1970 e della Tindaris PA dal 29.10.70
(subentrando allo stesso DO) con Matte. CI nella veste di sindaco
(anche IO Sorbini dello studio DO) consigliere della Pozzi e Condot-
te d'Acqua. Punto focale per l'affermazione della responsabilità dell'imputato
é, per la Corte, la conoscenza dello stato di perdurante dissanguamento delle risorse di liquidità delle banche per finanziare la speculazione e le imprese in genere del gruppo, che avrebbe condotto al definitivo dissesto cui é connesso il comportamento omissivo dell'imputato dall'indubbio risvolto causale. Conoscenza desumibile dagli incarichi svolti dall'imputato, incarichi che avevano abbracciato un prolungato periodo di tempo in coincidenza operazioni, tra le più significative, quali LM-EN ICcon
e IG, risoltesi negativamente per gl'interessi di DO e con una campagna giornalistica (nella primavera del 1971) che aveva messo a nudo le manovre di aggiotaggio sul titolo LM in concomitanza dell'ar-
rembante scalata in borsa.
Coglie il segno il Tribunale -secondo la Corte- quando afferma che
NI nella qualità di presidente di LM-EN IC e della Tindaris,
confluita nella prima per lo spropositato prezzo di lire due miliardi,
conoscendo "dall'interno" le vicende patrimoniali 9 finanziarie anche in forma incrociata, era nella condizione migliore per cogliere lo stato di asservimento delle banche che rappresentavano il serbatoio del gruppo.
La Corte esamina poi il ruolo di NI in una serie di operazioni.
1) quella riguardante la notevole plusvalenza realizzata da MA NG posseduta dalla CO AG per la cessione alla LM delle società ME e ER PA
2) la cessione di CH e PI da IN NG alla Società IT
IG in data 8.6.73
3) la delibera (siglata per adesione dall'imputato) adottata da NI
per l'affidamento di lire 1.700 milioni a ciascuna delle quattro sas del gruppo (IT, KI, MA e NA)
Esclude perciò che il comportamento dell'imputato possa essere definito colposo, non potendosi parlare di una sua presenza occasionale di tipo
"assembleare" o di "facciata" nella società in cui aveva ricoperto cariche sociali.
Conferma la decisione del Tribunale anche in ordine alla pena.
g) NO RT
A seguito dell'analitico esame della posizione di NO, la corte conclude che "a caricodell'imputato esistono indizi di reità ma non tranquil-
lanti; che tali indizi però sono consistenti dati i rapporti (professionali,
ma pur sempre idonei a renderlo edotto della strumentalizzazione delle banche) intrattenuti dall'imputato con DO per un tempo prolungato".
Conseguentemente lo assolve con la formula dubitativa e ribadisce la dichiarazione di estinzione per prescrizione del delitto sub c), non sussiten-
do la prova evidente della sua innocenza. h) BI LO
Nominato consigliere di AN PR IA nel settemb re 1973,
a seguito della morte di LA, aveva continuato a svolgere le primitive funzioni (di dirigente il settore Fidi).
Aveva quindi esercitato le facoltà inerenti la carica di amministra tore pur continuando a svolgere mansioni di natura impiegatizia.
Ha sostenuto di essere stato condizionato e strumentalizzato da Sind ona che si comportava da padrone ed imponeva lo stato di sudditanza ma ciò
a parere dei giudici di appello serve ad attenuare e non ad escludere suala sponsabilità sia pure in riferimento alla mancanza dell'elemento psicologico del reato (dolo) L'esame più specifico della posizione di BI nell'ambito della banca induce la Corte a "concordare con il Tribunale quando afferma che la responsabilità, avuto riguardo al fattore preminente della distrazione costituito dalle operazioni fiduciarie, discende dal fatto, nella veste di dirigente abilitato (direttore centrale prima e direttore generale dopo) di aver sottoscritto un numero non esiguo di contratti fiduciari con ciò impegnando formalmente l'ente che rappresentava secondo le norma statutarie. Non si trattava, quindi, di attività di poco conto in considera-
zione dei poteri rappresentativi: la sua firma appare sin dai primi fiduciari".
Circa la conoscenza delle reale funzione di detti contratti la Corte
di merito nota che BI con onestà processuale non ne fa mistero pur precisando che, eccetto alcune operazioni, per le altre ignorava l'utilizza- zione e la destinazione (non certamente per quelle in cui firmava anche coem procuratore della FI.
Ricorda, inoltre, che BI fino al settembre 1973 aveva partecipato alle sedute del Comitato esecutivo come proponente dei fidi
- AL e segretario del Comitato medesimo;
per cui la sua conoscenza in materia si era ampliata ed aveva constatato che la deliberazione in ordine all'opera-
zione fiduciaria non veniva ovviamente consacrata in atti ufficiali ma che di essa rimaneva traccia nei noti "gialli" che talvolta siglava di sua mano.
Altra ipotesi di distrazione alla quale l'imputato aveva contribuito era rappresentata dalla dazione di 7,5 milioni al mese per un anno ad un partito politico, con fondi della AN (P.F.)
Altresi attivo il comportamento di BI in relazione al "fido fantasma"
elargito in relazione alla operazione Trocadero.
Importante, inoltre, la presenza di BI negli affari gestionali della AN che ne impegnavano in misura notevole le riserve di liquidità
(aveva partecipato alla riunione in casa NI P.S., a fine maggio 1974
per esaminare la in gistente richiesta di finanziamenti in lire e valuta estera avanzata da NI a favore della IL Centro)
In conclusione la Corte ha riaffermato la responsabilità dell'imputato e, tenuto conto della revoca della costuzione di Parte Civile, ha ridotto la pena da anni 3 mesi 6 di reclusione.
i) AR PI
L'imputato nominato consigliere e vice presidente della AN PR IA in data 26.9.1973 veniva cooptato in alcune società del gruppo quale la CO Eu. PA, la CO Int. H. la CI PA e la S.G.I.; in data
24.4.1974 veniva nominato consigliere e vice presidente di AN Unione
in vista della fusione delle due Banche nella AN PR IT in previsione della sua nomina a presidente della stessa. Egli, nonostante tali cariche (aveva particpato alle sedute del Consiglio di Amministrazione
dal 26.9.1973, data della nomina, ed a quelle del Comitato esecutivo dal
10.10.73) ha sempre recisamente negato di essere stato al corrente dei depositi fiduciari posti in essere nelle due banche, precisando di avere appres l'esistenza soltanto con l'arrivo degli ispettori della AN
d'AL (luglio 1974); ha negato anche di aver partecipato alla formazione e deliberazione delle operazioni fiduciarie.
Ha ritenuto la Corte che per quanto riguarda i fiduciari a favore della
CI la prova del suo intervento con effetti determinanti apparte certa.
Essa poggia sulle concordanti dichiarazioni di BI, membro del Comitato
esecutivo che ha deliberato l'operazione, e di IC nella sua veste
di proponente, cioé di due persone che della questione hanno avuto conoscen-
za diretta.
Secondo la difesa, la ricostruzione dell'operazione attraverso le indica-
zioni fornite dai quattro (tre dei quali recanti la sottoscrizione di
AR) documenti, costituirebbe insuperabile riscontro alla versione dello stesso che il suo intervento era avvenuto a cose fatte nei limiti della riduzione degli interessi rispetto a quelli originariamente stabiliti;
che esattamente alla data del 17.1.74 tutti i contrari in scadenza erano stati rinnovati con il tasso unificato "cioé con una riduzione dei tassi";
finna خطے Macobianal مطع vaneciniloanta i noduli 10 la gli erano stati sottoposti per la firma in una sola occasione (cioé -
17.1.74).
La Corte ritiene invece più verosimile, pur nella carenza di adeguata documentazione imputabile ai criteri seguiti nella gestione del tutto anomala delle operazioni fiduciarie, la versione dei fatti data da IC,
oltre che, come si é visto, a BI.
E' inverosimile -si legge nella motivazione- che nel prendere visione
1'imputato dei documenti in questione, in sede di sottoscrizione, non si sia accorto di alcunché di irregolare, avendoli ritenuti rappresentativi di una normale operazione corredata delle prescritte autorizzazioni delle autorità valutarie.
Dato emblematico é che le sedute del Comitato esecutivo, cui risulta presente AR, siano del giorno o di quello precedente l'accensione o il rinnovo delle suddette operazioni (16 ottobre, 6 e 15 novembre, 11
dicembre).
Basandosi sulla specifica circostanza riferita sull'accensione di alcuni fiduciari SU sua personale iniziativa, la Corte ritiene che egli fosse al corrente della prassi seguita nella banca riguardo ai "fiduciari".
A conferma del grado di conoscenza dell'imputato, cita le dichiarazioni di IC, NT e GE.
Ritiene, inoltre indubbio che il AR fosse al corrente dei finanziamenti a copertura dei debiti di ILcentro (evincendolo dal contenu-
to della lettera datata 8.6.74 indirizzata da BI a NI P.S.).
Alla stregua di quanto esposto la Corte ha confermato il giudizio sulla colpevolezza dell'imputato.
Aller 1) VE IO (l'VE era consigliere di B.P.F. non dal marzo 1973
ma dal 17.11.72 e durò in carica sino al 12.7.74).
Secondo la Corte, é certa la sua partecipazione ai fatti di bancarotta in dipendenza della carica di consigliere di B.P.F. Si tratta quindi,
di responsabilità di natura omissiva ai sensi dell'art. 2392 C.C
Il nodo centrale della conoscenza delle operazioni fiduciarie e delle altre forme di distrazione é -secondo i giudici di appello di facile soluzio- ne, avuto riguardo agli stretti e frequenti rapporti pregressi di VE
con DO ed il suo groppo;
ed alla carica di amministratore delegato dallo stesso ricoperta in BA, banca fiduciaria di B.P.F. attraverso la quale (BA) risultano transitati, secondo la ricostruzione eseguita dalla perizia, ben 22 depositi-prestiti.
Operando contemporaneamente in entrambi gli enti creditizi, fiduciante e fiduciario rispettivamente, con poteri gestionali e di sovraintendenza generale che costituiscono logicamente il topico del panorama cognitivo,
l'VE si era potuto rendere conto che i depositi interbancari accesi dalle banche italiane (in particolare, da B.P.F.) erano solo apparentemente tali in quanto "a latere" veniva contrattualmente stipulato un contratto
fiduciario
Contro ogni evidenza é perciò l'assunto che VE non poteva sapere se l'operazione che transitava per BA impegnasse le risorse finanziarie della banca italiana o quelle della clientela che si serviva della stessa e avesse come beneficiaria effettiva le società del gruppo DO. Gli
elementi raccolti -si legge nella motivazione- non riservano alcuna sacca d'incertezza sull'adesione (anche in senso operativo concorsuale) dello stesso alla "filosofia" di DO (affermazione comprovata dalle dichiarazio-
ni di NI P.S., BI, AD, NI, IC, NT).
L'VE ha anche ricoperto la carica di membro del Consiglio di Ammini-
strazione di FI (costituita il 19.2.62 a Monrovia insieme allo stesso
DO, presidente, e IT AR anch'egli del "gruppo") definita dal Tribunale "capofila" delle società "ponte".
Di particolare significato indiziante ai fini della conoscenza é, per la Corte, il fiduciario con la sigla 051 di doll. 650.000 in data 2.5.74
di B.P.F. su BA a favore di FI per il riacquisto di azioni Interlakes
Helding S.A. (rapporto di P.G. In 14051 in data 17.6.1978 relativo alle
società U.S.A.). La particolarità sta nel fatto che all'epoca l'VE era anche consigliere della banca erogante.
Annota, inoltre, la Corte che:
là ove l'attività di VE si apprezza sensibilmente per la conoscenza dei fiduciari, anc se cade in un periodo (1972) anteriore al suo ingresso in B.P.F. ma in ogni caso operante ai fini della qualificazione (conoscenza pregressa) della condotta omissiva nei limiti dell'art. 2392 C.C. é in in occasione delle soluzioni adottate in perfetta simbiosi con le direttive di DO e/o NI P.S. per il ripiano delle perdite di ER;
-tutto é avvenuto nel pieno accordo (addirittura é stato messo a punto un progrmama di mutua assistenza tra AU, VE e IC) come atte-
14.12.72 a VE stato dai documenti rinvenuti (memorandum AU
Comitato esecutivo). lee Se per un verso la responsabilità dell'imputato abbraccia un arco di tempo
(dal novembre 1972 in poi) inferiore a quello considerato ai fini della contestazione del reato di bancarotta (dal 1970), essa non é per altro di scarsa rilevanza ai fini causali, in quanto cade nel momento di più
accentuata accelerazione nella esecuzione di attività distorsive e di ingravescente e definitiva crisi attraverso la nota operazione in cambi
(cd. Westminster) che vede coinvolta la BA in funzione di supporto quale intermediaria come B.P.F. (esattamente il Tribunale aveva rilevato che tali operazioni venivano registrate in BA a differenza che in
B.P.F.) che le descritte consequenze sia in termini economici che di immagi-
ne ed affidabilità delle banche sul piano internazionale e attraversSO
l'operazione S.G.I.
- AM, di cui era consulente (cfr. dichiarazioni di NI P.S. e NT).
Conclude la Corte affermando che, anche per le vie ufficiali, VE era a conoscenza della situazione economico-finanziaria della banca e delle anomalie funzionali relative. La responsabilità penale dello stesso
Dertanto, é sufficientemente provata per entrambe le ipotesi. unificate in sentenza, di bancarotta (patrimoniale e documentale).
Per quanto riguarda, in particolare, la seconda. precisa. a sequito di specifici rilievi difensivi, che la conoscenza della doppia contabilizza-
zione dei depositi fiduciari (palese ed ufficiale quella dei depositi interbancari ed occulta e riservata quella dei contratti fiduciari a favore di terzi) da parte dell'imputato più che presunta é diretta per le precisazio-
ni fatte anche in relazione alla carica di amministratore delegato e membro
(per l'esattezza: Presidente) del Comitato esecutivo di BA. lin m) MA CO (Sindaco in B.P.F. -faceva parte dello studio DO)
Ai fini della conoscenza delle irregolari operazioni di finanziamento a favore delle società estere controllate da DO con la tecnica dei fiduciari e in ogni caso di fatti di distrazione con il sistematico impoveri-
mento delle risorse finanziarie della B.P.F.. rileva la Corte che MA
aveva ricoperto la carica di sindaco in società del gruppo su iniziativa dello stesso DO. come dallo stesso riconosciuto in dibattimento. Esse sono. oltre la B.P.F., IE SE, PA, TI, IG,
CI e Società Generale Immobiliare: che, pertanto, aveva operato al di dentro di questi enti economici che, indirettamente o no, avevano usufruito di finanziamenti da parte delle banche (B.U. e B.P.F.) in misura sproporzio-
nata alle dipensioni ed alle potenzialità ed alla posizione economico-patri-
moniale delle predette società e, quindi, Der carenza delle garanzie,
con assunzione di rischio abnorme.
Ma ove la retta conoscenza della situazione fosse stata velata da qualche incertezza sulla strumentalizzazione delle banche nel disegno speculativo di DO. ogni riserva sarebbe dovuta cadere a seguito dei rilievi fatti daqli ispettori.
Questi rilievi in quanto puntavano ad evidenziare le aravi anomalie di gestione nel settore creditizio richiamando severamente Consiglio di
Amministrazione e Collegio sindacale ad un oiù puntuale e corretto svolgimen-
to ed adempimento dei propri doveri. assumono -a giudizio della Corte- una significativa valenza probatoria perché in tal modo l'omissione di controllo in violazione dell'art. 2403 C.C. costituisce fatto voluto con conseguente assunzione del rischio per il perdurare. di sistemi di conduzione distorsivi e devianti in relazione aqli interessi dei depositanti e terzi creditori e/o azionisti di minoranza.
La condotta omissiva insistita B volutamente elusiva attraverso le risposte date alle contestazioni della AN d'AL a sequito delle verifiche ispettive. assume. secondo la Corte di merito. significato inequi- voco di implicita adesione al volere dell'azionista di maggioranza e.
quindi, ai metodi di conduzione aziendale adottati.
Il sindaco (nella specie MA) pur nei limiti di vigilanza e control-
lo previsti secondo la corretta lettura dell'art. 2403 C.C. con esclusione di sconfinamenti nel merito e nella "politica" aziendale. con siffatto
comportamento viene a rispondere a titolo concorsuale di fatti di distrazio-
ne che, come tale, appartengono geneticamente alla sfera di gestione.
Rileva la Corte che:
nonostante i rilievi contenuti nella relazione IL (visita effettua-
ta dal 20.9.71 al 24.3.72) al tempo della relazione AD. successiva
(dal 16 ott. al 14.11.72) la situazione non era sostanzialmente mutata delle contestazioni dell'ispettore AD era stata data lettura nella
seduta del Consiglio di Amministrazione del 27.3.73 alla quale era presente
MA
tra i fidi non autorizzati si trovano le società Savorioak. TI e
S.G.I. nelle quali MA rivestiva la carica di Sindaco
nonostante i rilievi ispettivi la contabilità riservata rimase in vita sino al 24.6.74 Tale contabilità non era tollerata dall' Organo di vigilanza della
AN d'AL. Erano tollerate le riserve occulte. cioé riserve nascoste tra i debiti della AN, ma non la contabilità riservata che rappresentava una duplicazione di . contabilità rispetto a quella ufficiale in quanto costituita da un insieme di movimenti di saldi e di scritture che interessa-
vano i conti patrimoniali ed i conti economici della AN. Fatto emblemati-
خوشی
co della partecipazione di consiglieri e sindaci a tale forma di responsabi-
lità in quanto inerente a tale anomala situazione contabile. é che i fogli riflettenti la posizione al 31.12.1972 e 31.12.1973 sono sottoscritti dai predetti. Sottolinea la Corte che non si tratta in questo particolare caso di condotta omissiva ma di partecipazione attiva. la qualcosa innalza il livello di responsabilità.
Tra le irregolarità riscontrate. indice della colpevole inerzia del
Collegio sindacale (e. quindi, anche di MA), andavano annoverate quelle inerenti la formazione dei bilanci, tre le quali le differenze tra i dati contabili ed il bilancio ufficiale e le compensazioni tra ratei attivi e passivi senza appoggio di scritture.
Da parte dei sindaci era stato, inoltre omesso il controllo in materia di plafonds e di delibere adottate per depositi interbancari (che dissimula-
vano in misura RI contratti fiduciari)
Altro dato censurabile, per la Corte di merito, era stata l'assunzione delle varie delibere senza la procedura dell'art. 38 L. ANria con il oarere favorevole dei sindaci (compreso MA)
La Corte, poi segnala le dichiarazioni di DO nel corso della seduta
'
del Consiglio di Amministrazione del 20.12.1971. 18.9.1972 e 17.11.1972.
in ordine ad alcune società del gruppo a deduce dall'atteggiamento passivo dei sindaci. in particolare di MA, la loro colpevole consapevolezza.
Da ultimo cita le dichiarazioni di BI e AD sulla conoscenza delle operazioni di finanziamento con la tecnica dei fiduciari (con le cennate riserve per quanto riguarda AD) da parte di amministratori e sindaci.
La Corte. in conclusione. conferma il giudizio di equivalenza delle attenuanti, dichiara estinto parzialmente il reato sub c) e riduce la
Dena ad anni tre di reclusione.
n) RC NA (Presidente del collegio sindacale B.P.F.)
La Corte ha ritenuto che il comportamento illecito di RC abbia avuto connotazione dolosa come coscienza e volontà di partecipare attraverso lo stato di inerzia agli atti di distrazione cui inerisce il momento intellet-
tivo della rappresentazione delle consequenze:
- che l'imputato, pur non essendo formalmente "uomo" di DO in quanto non facente parte, come gli altri due sindaci, del suo studio, abbia ugualmen-
te raggiunto attraverso l'assidua partecipazione alle sedute del Consiglio
di Amministrazione e del Comitato esecutivo nei vari momenti da cui é
scandita l'attività di DO (dal 1969 al 1974), quel grado di conoscenza necessaria ai fini dell'influenza a titolo di concorso nella perpetrazione delle distrazioni attraverso l'inerzia volontaria e, quindi, colpevole.
A parte gli affidamenti in lire a favore delle società del gruppo, la
cui conoscenza da parte di RC é di palmare evidenza anche alla luce dei rilievi ispettivi sulla eccessiva concentrazione, sul notevole rischio derivanti da posizioni di immobilizzo e sofferenza, sulle violazioni degli artt. 35, 37, 38 L.B. che non sono solo di carattere formale in quanto finalizzate a distorsioni, manipolazioni di dati contabili e strumen-
talizzazioni da parte di DO, a parte ciò sussistono sufficienti indizi
-si legge nella motivazione- per ritenere che egli sia venuto a conoscenza delle operazioni di finanziamento con la tecnica dei fiduciari.
Indizi desumibili: dalle dichiarazioni di AD sulle preriunioni nelle quali venivano decise quelle operazioni e sul comportamento di coloro che partecipavano al C.E. "...in effetti i membri el Comitato esecutivo tenevano, in occasione dei finanziamenti non consacrati ufficialmente nei libri e nei verbali delle banche un comportamento anomalo e cioé '
tale da non per così dire "prendere di petto" gli argomenti relativi ai finanziamenti e consacrara quanto trattato in formali decisioni. Ciò avveni-
va in sostanza in esecuzione del disegno in proposito di DO, il quale ovviamente non voleva lasciare traccia di operazioni non regolari"; dalla dichiarazione di BI sulle deliberazioni dei finanziamenti da parte del Comitato esecutivo (al quale partecipava RC) deliberazioni che però non venivano inerite nei verbali ufficiali, ma rimanevano a latere" nei "gialli"; nonché dalla conoscenza della contabilità riservata sopravvissuta ed accresciuta fino al qiugno 1974, comprovata dal fatto che i fogli alla fine degli esercizi risultavano firmati anche dal Marcanto-
nio.
In conclusione, ha riaffermato la responsabilità di RC per i reati di cui ai capi A, B e C;
ha dichiarato parzialmente prescritto il reato sub c); ha confermato il giudizio di equivalenza delle attenuanti ed ha ridotto la pena ad anni 3 mesi 6 di reclusione. o) GH RI (Sindaco B.U.) La Corte richiama anzitutto il grado "di pregnante partecipazione"
dello stesso nelle società del gruppo, talune di importanza notevole nella particolare strategia adottata per la riuscita delle imprese speculative,
in quanto ciascuna destinata a svolgere un proprio specifico compito nell'am-
bito dello scacchiere. Come la FI, di cui era amministratore-presidente ritenuta DO e procuratore nel tempo anche GH\-ed esattamente- dal Tribunale
la società "ponte" capofila, di sicura appartenenza al gruppo;
come Liberfin-
co e EX, nella veste di amministratore, società utilizzate soprattutto per operazioni speculative di borsa, in cambi, "comodities" in materie prime e merci e per acquisizione di partecipazioni in società estere;
come la MA SA, quale socio accomandatario, società priva di patrimonio
(costituita in data 16.12.57 -capitale sociale di lire 1.000.000) c.d.
scatola vuota (una delle tante) utilizzata come strumento operativo sia per la liquidità che vi affluiva dalla banche (B.U. e B.P.F.) e sia come
"diaframma di riservatezza" (cfr. dichiarazioni di NI e IC).
GH ricopre la carica di sindaco in società del gruppo quali la CH 0 PI (presidente). TI CO e TI PA. Saifecs. Cofini,
OT Rodostar, GE.MO.ES (Gestione Immobiliare della ILcentro Sviluo00).
E' circostanza pacifica -secondo il giudice di appello- che il suo inserimen- t.o (era anche sindaco supplente di B.P.F.) nelle varie società di DO
é dovuto esclusivamente all'appartenenza alla ristretta cerchia dei fidati collaboratori e consulenti.
A fronte delle argomentazioni difensive secondo le quali l'inosservanze delle посте di cui anli artt. 2403. 2404. 2405. 2406. 2408 e 2392 C.C.
costituirebbero mero fatto colpose. in Quanto 13 violazione delle norme non integra. di per sé solo la nozione di dolo, la Corte precisa che nella specie il "quid pluris" che legittima la tesi oiù grave del dolo -e ciò
ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta- é rappresenta-
to dallo stato di conoscenza conseguito in relazione alla grave situazione deficitaria della banca per operazioni irregolari che risultavano poste in essere sotto la direzione di De UC ed in ogni caso durante la sua gestione, situazione che esigeva urgenti forme d'intervento. Aggiunge
the "la condotta omissiva -al di fuori del rapporto di stretta causalità
materiale ai sensi ell'art. 40 C.P.- esprime un implicito ma inequivoco contenuto adesivo alle irregolarità accertate nell'ambito dei motivi interni all'inazione".
A conferma del ruolo interno al gruppo DO esercitato da GH,
la Corte indica l'attività della MA SA di cui l'imputato era socio accomandatario ed il cui impiego presupponeva la conoscenza di tutto il sottobosco sindoniano e del piano operativo del gruppa. con particolare riguardo alla tecnica dei finanziamenti. Quanto alle due fasi dell'attività dell'immutato quella antecedente la Fine del 1971 nella quale face parte dello studio DO e quella successiva in cui se ne allontano, rileva la Corte che la contezza della
Fenomenologia distrattiva acquisita dall'imoputato nella prima fase determinante per stabilire la sua responsabilità per la condotta omissiva tenuta nella seconda fase: ma che in ogni caso i legami GH-DO
▸
erano stati affatto recisi. поп
lle A conferma della conoscenza delle operazioni Fiduciarie da parte del
GH sono le dichiarazioni di De UC (erano informati CI e GH
non garchá sindaci Quali ambri dolla studio AL IN (con i due si parlava apertamente e senza riserva degli argomenti concernen-
ti il gruppo tra i quali quelli relativi ai finanziamenti effettuati dalla
AN a favore di società del gruppo ed in particolare a mezzo dei fiduciari);
di NI, di OL.
La Corte esamina poi (pagg. 828, 331) l'operazione dell'acquisto di 4.899.200 azioni S.G.I. da parte della MA Beteiligung A.G. con il sistema dei fiduciari e nella quale fu utilizzata la MA SA durante la gestione GH.
Ne desume che "dal vario intrecciarsi delle operazioni che sono state analiticamente descritte 9 che hanno visto il ruolo di intermediazione svolto dalla MA SA con il personale intervento di GH, non é sosteni-
bile che egli sia rimasto all'oscuro della sottostante trama relativa all'acquisto del considerevole pacchetto di azioni S.G.I. con il finanziamen-
to di B.P.F. a mezzo fiduciario. Particolare emblematico é la restituzione degli importi da parte dell'APSA, in quanto suppone la conoscenza degli avvenimenti a monte."
A fronte delle argomentazioni della difesa secondo la quale nessun fiduciario reca la firma di GH e che aveva evidenziato quanto affermato dall'imputato in sede di dibattimento di II grado "dalla mole di cartacce
in sequestro e in deposito nelle cantine di questo palazzo" {Palazzo
di Giustizia) non era risultato, che qualche atto 0 documento recasse la sua firma a partire dal 1971, epoca in cui aveva interrotto i suoi rapporti di collaborazione professionale con DO); le Corte Osserva
che: la prima affermazione (firma dei fiduciari) non é pertinente in quanto i contratti dovevano essere firmati dai dirigenti e non dai sindaci. La
seconda (cessazione della collaborazione come da documentazione in sequestro)
"non risolve la problematica che ha il punto focale nella conoscenza delle gravi irregolarità di gestione in B.U. E' semmai destinata a Fugare sul piano formale ogni dubbio, Ove ne esistesse, di nullità del decreto di citazione a giudizio, eccepita dalla difesa, in ordine al mancato deposito degli atti in sequestro in Cancelleria ai sensi degli artt. 410, 412 C.P.P.,
respinta dalla Corte con apposita ordinanza, dato che, come si evince
dalle surriferite dichiarazioni dell'imputato, nessuna violazione o limitazio-
ne di carattere sostanziale sono derivati, a tutto concedere dal punto di vista formale, al normale e corretto esercizio dei diritti di difesa".
Quanto alla contabilità di B.U., rileva la Corte che sotto la gestione
De UC esistevano tre contabilità riservate, di cui solo una era a conoscen-
za della AN d'AL e solo la prima era corredata dalla documentazione.
De UC che RA avevano riferito che i due sindaci GHSia
e CI quali rappresentanti dell'azionista di maggioranza (IN)
controllavano tutte e tre le contabilità.
Sulla omessa contabilizzazione di operazioni in cambi con particolare riferimento alla c.d. Westminster, la Corte cita le dichiarazioni di AL.
In conclusione la Corte dichiara parzialmente estinto per prescrizione il delitto sub c), conferma il giudizio di equivalenza tra le circostanze
2, tenuto conto della tacitazione degli interessi civili, riduce la pena ad anni 4 di reclusione. len p) CI EO (Presidente Collegio sindacale B.U.)
Alla pari di GH, secondo la Corte, va incluso tra i personaggi rappresentativi del "gruppo" fidato di DO i cui rapporti nel tempo conoscono flessione alcuna;
di grande capacità tecnico-professionale поп che mette a disposizione degli interessi del gruppo;
conoscitore della tecnica dei fiduciari a delle fittizie garanzie collaterali, inserito un pò ovunque nel variegato firmamento delle società controllate da DO,
abile suggeritore di soluzioni artificiose nella impostazione dei bilanci
B.P.F., definito "costruttore" e "manipolatore", presidente di B.U.
del Collegio sindacale di B.U. dal 1969 al 1974 e sindaco di B.P.F. dal
26.4.72 al 1974. Analoga carica (membro o presidente) ricopre nelle seguenti società del gruppo: CO Int., CO Eu., Società Generale Immobiliare,
AM, Ge.Mo.Es., Pacchetti, IG, Rossari e Varzi, TI, EL,
Wimpak, Moneyrex, Tyndaris, Euram, OT It., ER, Spida, Cofimi,
Italswiss, Saifecs.
Per quanto riguarda la quesitone relativa alla conoscenza della tecnica dei fiduciari la Corte ricorda la sua partecipazione alle sedute del Comita- to esecutivo ed i criteri e metodi adottati da detto organo in merito alla discussione e deliberazione di operazioni fiduciarie (CI H., Geminal
Immobiliare Rattazzi -San Faustin) con l'avvento di AR (settembre
1973).
A conferma della consapevolezza di CI, la Corte cita poi le dichia- '
razioni del teste NT (CI faceva parte dello staff dirigenziale del gruppo)
Episodio significativo sia della perizia che dell'approfondita conoscenza della tecnica dei fiduciari é secondo la Corte, quello che riguarda lo stratagemma escogitato, su suggerimento di CI, di ridurre la posizione sbilanciata per i riporti accesi a favore della AM a fine dicembre
1973, onde evitare osservazioni da parte dell'Organo di Vigilanza in concomi-
tanza delle segnalazioni annuali, compensando tale riduzione con finanziamen-
a mezzo fiduciari (non rilevabili ufficialmente perché camuffati dati
depositi interbancari).
Che il CI fosse poi a conoscenza di collaterali in garanzia in forma apparente in quanto costituita dagli stessi fondi della banca erogante il fido con operazioni fiduciarie e favore della società estera accomandante,
trova riscontro documentale nelle operazioni in titoli poste in essere
dalla MENNA SA, di cui CI era socio accomandatario (lettera 29.9.1972
a firma EO CI). In relazione alla conoscenza delle contabilità riservate, la Corte rinvia a quanto osservato nei confronti di RC per B.P.F. e di
GH per B.U. Aggiunge che il CI aveva conoscenza approfondita anche per B.P.F., dato che i fogli riflettenti la situazione a fine 1973
recano la sua firma.
A conferma degli interventi dell'imputato sulla contabilità riservata riferisce la testimonianza di CC, confermata da NI.
Da ultimo ricorda che CI fu l'artefice o quanto meno lo ispiratore del "verbale riservato" col quale venne proposta la previsione nel conto economico relativo al 1971 di un utile di lire 250.000.000 rispetto a
quello reale di E.
1.305.000 milioni successivamente approvato dal Consiglio
(reato sub c). ملتا Conclude dichiarando parzialmente estinto per prescrizione il reato sub c), conserva il giudizio di equivalenza tra le circostanze e determina la pena in anni quattro, mesi quattro di reclusione.
q) De UC GO (Direttore generale B.U.)
Nella veste di direttore generale di B.U. (dal febbraio 1970 a giugno
1971) De UC -secondo la Corte di merito- ha rappresentato una pedina indispensabile dei disegni di DO, in particolare per le operazioni
AR e LM EN IC.
L'addebito che gli si muove é di aver concorso, con abuso dei poteri derivanti dalla carica di vertice ricoperta, nell'attuazione del processo di strumentalizzazione della banca in funzione degli interessi speculativi del gruppo attraverso la dissenata pratica dei finanziamenti camuffati da depositi interbancari e la degenerazione dell'attività bancaria nel settore borsistico di negoziazione dei titoli del gruppo con tendenza
rialzistica.
6.U. e B.P.F sono state utilizzate come "braccia operative"
del gruppo sia -soprattutto- per finanziare le proprie iniziative con i depositi della clientela attraverso artifici contabili e sia avuto
riguardo alla operazione LM che più direttamente interessa la posizione di De UC- per movimentare i titoli al fine di incrementarne l'ascesa ed infine venderne il pacchetto a prezzi notevolmente gonfiati. Detta
movimentazione rappresentava l'ultimo passaggio operativo della strategia del gruppo.
Ritiene, perciò, la Corte che: nell'operazione LM, il rastrellamento delle azioni di tale società lle fu così convulse che il arunna Fini لمم sit savanai superiore al capitale (103%)
- essere inoltre, pacifico che De UC nel prestarsi al gioco di DO
faceva anche i suoi interessi personali in quanto lucrava utili insieme
э DO attraverso le operazioni del conto SIDE su. IN AN con i fondi di B.U.
il ruolo espletato da De UC é chiarito dall'episodio relativo alle sue dimissioni. De Luca si dimise il 1°.7.71, all'indomani dalle critiche mossegli nella seduta del Consiglio di Amministrazione 8.6.71 e del Comitato Esecuti-
vo 15.6.71. Venne messo sotto accusa per l'intervista rilasciata all'Espres-
so colla quale aveva sollevato il velo sulle manovre speculative di DO.
De UC era pienamente consapevole delle operazioni fiduciarie poste in essere durante la sua gestione, in quanto il settore estero era seguito da lui personalmente
A riprova cita le dichiarazioni di RA e di VI
esattamente il Tribunale ha affermato che sotto la direzione di De UC
venne adottata inizialmente la tecnica dei fiduciari (in B.U.)
pesanti sono le responsabilità dell'imputato anche per la impostazione e conduzione della contabilità, dato che teneva tre contabilità riservate di cui si é dichiarato responsabile.
Concludendo, la Corte riafferma la responsabilità dell'imputato, conferma il giudizio di equivalenza delle circostanze;
dichiara estinto il reato sub c) per prescrizione. Riduce la pena ad anni 4 di reclusione
лки F) IC di EN UI (preposto al settore estero di 3.P.F.)
Entra in B.P.F. nell'ottobre 1967 e vi rimane fino al 5 luglio 1974.
Preposto al settore estero e all'ufficio "Borsa e titoli" con la qualifica di direttore centrale, continua ad occuparsi di tale branca anche dopo la nomina a direttore generale avvenuta nel settembre 1973 e cioé con la morte di LA e la cooptazione di BI, fin'allora direttore generale,
a membro del Consiglio di amministrazione. Da B.P.F. passa (5.7.74) alla
Ge. Mo.Es. nella veste di amministratore delegato così subentrando a NI, ormai caduto irreparabilmente in disgrazia. ONmporaneamente occupa posti chiave nella scacchiera delle società del gruppo, alcune di esclusiva proprietà (CO International dal 1972, che deteneva la partecipazione azionaria KL e CO Europe dal 1973 al 1974 che si occupava delle banche europee nonché la Italswiss PA dal 1958) con la carica di consigliere ed altre controllate (direttore generale della ILcentro dal 5.7.74,
consigliere e membro del Comitato esecutivo di BA dal 1973) o di natura strumentale cd. società ponte (procuratore di FI e AR).
Rileva la Corte di merito che per NI (p 874) egli é il costruttore dei contratti Fiduciari e più esattamente colui che introduce in 3.P.F.
la tecnica dei contratti fiduciari veri e propri. E le risultanze documenta-
li -secondo la Corte- gli danno ragione.
Ha sottoscritto 96 fiduciari sui 117 individuati dai periti.
Quanto al carattere esecutivo della sua attività, la Corte rileva:
in diritto, che il reato fallimentare "proprio" dell'imprenditore individua-
-
le si estende "ope legis" (art. 216, 223 L.F.) agli amministratori, diretto-
ri generali, sindaci e liquidatori e tra queste categorie (direttore generale) c'é anche IC, a nulla rilevando, sul piano della perseguibilità,
che egli, nominato direttore generale, abbia continuato ad interessarsi del settore estero. Ma anzi il grado di responsabilità ne esce aggravato proprio per il fatto di avere contribuito in piena autonomia, in relazione ai poteri di cui era investito, ad attualizzare con il concrete esercizio dell'attività esecutiva e perpetrare gli atti di distrazione attraverso le operazioni fiduciarie. Ma anche al di fuori di tale schema, é configurabi- le il concorso dell'extraneus nei reati "propri" secondo gli ordinari canoni ermeneutici э cioé nella costanza del collegamento eziologico e del supporto psichico
- in fatto, che non può neanche sostenersi che IC si sia limitato ad eseguire gli ordini ricevuti. Innanzitutto si é al di fuori della tipici-
tà dellla scriminante prevista dall'art. 51 C.P. in quanto l'ordine, secondo la norma, deve promanare dalla pubblica autorità (nella specie si tratta di imprenditore privato). Inoltre, a tutto concedere, la responsabilità
sussiste ugualmente in quanto si tratta di disposizioni palesemente illecite
(Cass. sez. V, 28.5.34 in Giust. pen. 1985, II, 349, 483). Ma, il comportamen- to di Clerici va ben al di là dei compiti istituzionali della banca in quanto mette a disposizione degli interessi del gruppo oltre che le
strutture e le risorse bancarie, anche la propria intelligenza nel trovare soluzioni a maggior salvaguardia di tali interessi (vedasi la costituzione della società AR e della Interlakes) e la capacità di raccolta di valuta per le operazioni fiduciarie. Egli poi non si é limitato ad eseguire la disposizioni di DO nella veste di azionista di maggioranza e di ammini-
stratora; il suo spirito di asservimento si é manifestato anche nei confron-
ti di NI. 114 E' circostanza pacifica, secondo il giudice di merito, che fosse lui a dare le istruzioni a SA e PA che, peraltro, dipendevano diretta-
mente nell'ambito dell'ufficio estero di B.P.F. Egli, quindi, non si limita ad eseguire le disposizioni di DO e/o di NI P.S. -nel che per ciò stesso si riscontra il fatto partecipativo nel reato di bancarotta-
ma si spinge oltre nel portare avanti in sede esecutiva i piani operativi di DO attraverso una perspicua azione di riorganizzazione della materia fiduciaria volta da un lato a porre ordine soprattutto alla caotica situazio-
пе esistente in B.U. in vista della fusione, e dall'altro a garantire in modo più incisivo la "riservatezza" ("filtro" o "diaframma" delle operazio-
ni fiduciaria). Il primato spetta proprio a IC secondo la Corte, pe la sua intelligente azione nel rendere gli strumenti bancaripiù operativi.
Il grado di conoscenza e di corresponsabilità in ordine alel operazioni fiduciarie si misura anche sulla base delle cautele fatte adottare da
IC per la custodia di tutta la relativa documentazione, onde garantirne la segretezza.
E' proprio la condotta di IC, in relazione alle operazioni fiduciarie all'origine della bancarotta documentale dato che all'atto dell'accensione dell'operazione, si istituiva il contratto fiduciario in forma occulta e dissimulatrice che non poteva non avere conseguenze in sede contabile,
trattandosi di documenti "riservatissimi".
La Corte conclude assolvendo il IC dal delitto sub c) per non avere commesso il fatto, confermando il giudizio di equivalenza delle circostanze e riducendo la pena ad anni 4 di reclusione.
سل s) TR CO (era il cambista di B.P.F. sottoposto a IC)
La consapevolezza dell'imputato delle operazioni sottese ai contratti fiduciari é desumibile -secondo la Corte di merito- dalla circostanza che lo stesso ebbe a sottoscrivere ben 44 contratti, originari o di rinnovo
21
con aumento del finanziamento, per B.P.F. e talvolta anche per la soc. AR
(quale procuratore); la soc. AR era quella tra le società "ponte" che meglio di altre serviva ad occultare la destinazione dei finanziamenti.
Essendo il preposto alle operazioni in cambi TR custodiva adegua-
tamente la documentazione "in nero" ben conscio del carattere riservato di quelle operazioni.
Le varie erogazioni a società estere collegate al gruppo gli offrivano la misura dell'enorme sbilanciamento delle condizioni di liquidità della
AN (si recò con IC a COforte per arginare le imponenti perdite della nota operazione in cambi Westminster).
Lo stesso imputato aveva ammesso in istruttoria di essere stato a conoscen-
za dei finanziamenti disposti con i depositi fiduciari (v.p. 596 conosceva anche il rapporto sottostante).
Conoscenza comprovata anche dalla lettera 14.3.1978 indirizzata da
SE (subentrato a IC) al liquidatore (v. p. 897).
TR ebbe funzioni preminenti anche nei confronti del settore ufficio estero di B.U.
A fronte delle dichiarazioni dell'imputato di essersi limitato ad esegui-
re le disposizioni che riceveva da IC ritenendole regolari e comunque conformi alle delibere del C. Esecutivo, la Corte rileva che in atti vi
é la prova che l'imputato sapeva che non sempre le delibere dei dirigenti ed amministratori arano conformi al vero e della sua partecipazione a forme anomale di gestione con riferimento proprio ai depositi fiduciari
(biglietto di istruzioni di PA e TR, V. p. 900)
L'altro argomento svolto dalla difesa in ordine alla irrilevanza penale del genere di attività e cioé di mera esecutività svolta dall'imputato,
é negato dalla Corte sulla base della circostanza che la "firma sociale"
nei confronti dei terzi spettava (art. 30 dello Statuto) all'imputato il quale aveva dichiarato che aveva la prima firma ai fini della sottoscrizio-
ne dei depositi fiduciari;
sottoscrizione colla quale impegnava giuridicamen-
te la banca. Il fatto poi che questa fosse un'operazione che di solito seguiva dal punto di vista del perfezionamento formale l'accordo già raggiun-
to e messo in esecuzione, non aveva rilievo scriminante.
La Corte conclude ribadendo il giudizio di equivalenza tra le circostanze e riducendo la pena ad anni 3 mesi 6 di reclusione.
t) VA IO (il n 2 come dirigente dopo De UC, in B.U. capo ufficio estero).
Rileva la Corte di merito che:
dall'elenco dei liquidatori risulta che l'imputato ha operato in ben dodici operazioni fiduciarie, cui vanno aggiunte altre due riguardanti l'operazione LM, in piena consapevolezza e dopo che De UC aveva deciso di non firmare più i contratti fiduciari.
- VA inoltre aveva firmato la dichiarazione/specimen relativa al conto
GU (AR) c/o il Credito Svizzero, quando RA gli aveva riferi-
и to che si trattava di soldi dell'avvocato (v. p. 300)
- l'imputato abbe a firmare une disposizione persino nel settembre 1974
Ad integrazione degli elementi documentali, vi sono anche le dichiarazioni di De UC e NI (sia pure in via presuntiva) di Delostrecci, di VI
(resp. uff. estero 3.U.) IC, SA
La sua presenza sin dalla costituzione dei prini fiduciari fino al crack
-
definitivo, la collocazione di vertice nella gerarchia organica, la parteci-
pazione attiva alla vita della banca nelle varie fasi da cui essa é scandita,
lo stesso specifico riferimento fatto da De UC costituiscono elementi tutti che depongono certamente рег 13 esatta comprensione dello stato di grave rischio per la garanzia dei berzi conseguente alle operazioni
Fiduciarie quanto meno a livello di dolo eventuale
-nessun dubbio inoltre può esservi per la sussistenza del reato di bancarat-
ta documentale per la strette connessione con la irregolarità dell'operazio-
ne, ben nota all'imputato. Anche in questo caso chiara era la rappresentazio- ne, come momento intellettivo e, quindi, la volizione, in relazione alla propria esperienza ed al patrimonio di conoscen in materia contabile nella veste di dirigente
La sentenza del tribunale nei suoi confronti veniva pertanto confermata.
u) RA EL
' indubbia, per la Corbe, is l ion causale tra la condotte dell'imputato e le conseguenze do 0550 derivate, mo non à agevolmente risolvibile alla
Stregua degli elementi acquisiti il problems dalle conosce dall'aspetto anomalo dell'operazione Fiduciaria si in senso becnico-giuridico, sia in senso operativo.
Ha adottato percib la formula dubitativa.
v) Conacossa RA (Dirigente Ufficio estero)
Rileva la Corte che l'imputato:
assunto in B.P.F. nel 1969, no 23 uscito nel 1074 quando svolgeva,
quale funzionario, la sua attività presso l'Ufficio Estero in modo stabile. Aveva sottoscritto 15 contratti Fiduciari tra originari e rinnovati a seguito di simulate estinzione dei precedenti, di cui uno solo estinto con fandi provenienti dal finanziamento di 100 milioni di dollari del
Banco di Roma.
-Aveva operato in altri due contratti fiduciari (v.p. 025)
Da tali elementi documentali la Corte deduce il contributo di Co nacossa all'attuazione del programma distrattivo in senso materiale, con evidente connessione eziologica con lo stato di insolvenza.
la Corte affronta anche qui il problema del rapporto gerarchico -dato
Cha Bonacassa 273 in posizione subordinate sia E IC che a PA.
Afferma che la questione del rapporto gerarchico con le implicazioni derivanti sia dalla sfere di competenza, sia dalla natura dei compiti e sia dai poteri di discrezionalità ed autonomia, assume rilievo penale in relazione all'elemento psicologico;
e cio in relazione alla consapevolez za e conoscenza ed alla caratterizzazione e grado di intensità dello stesso.
Si tratta di stabilire con indagine di merito se il portacion, in conseguen- ニコ dei limiti operativi propi della sua funzione, abbia ว כהבר OVUCO
contezza di contribuire al fatto illecito del soggetto qualificato. L'esito
é, quindi, legato alla valutazione delle risultanze processuali all'infuori di pretese CAUSE scriminanti, non previste dall'ordinamento (l'art. 51
C.P. fa riferimento, come si é innanzi detto, al rapporto con la pubblica
Autorità).
Le tracce documetali schematicamente indicate costituiscono un campionario sufficientemente probante sul grado di partecipazione di SA all'atti-
vità illecita in modo consapevole. La Corte richiama il rilievo sul combina-
to intervento del predetto come imabario del contratto Fiduciario per
B.P.F. con mandato Fiduciario a favore di AR e della lettera-comunicazio-
he concernente l'effettiva destinazione dei fondi per conto di AR nella funzione di società "ponte". Tale rapporto incrociato rappresenta sicuro e valido elemento di conoscenza dell'operazione fiduciaria nella sua anomale fenomenologia. Che egli fosse al corrente della strumentalizzazione della società panamense negli interessi del gruppo DO, lo evince oltre che dal ruolo svolto in seno alla stesse nella veste di procuratore, anche dalle sue stesse dichiarazioni.
sottoscritto SA, inoltre aveva n Fiduciario a favore di Iders altra società
"ponte" di cui era a conoscenza. Bonacossa e PA custodivano le documentazione relativa ai fiduciari in posto riservato non appartenente alla Cance.
La conoscenza di EC si a estes enche alle in fiduciarie poste in 233372 de C.U. A conferma, la Corto cite le dichiarazioni di
VI Dal Po cuolo del Comitato Esecutivo 2 dal Consiglio di Amministration
ridotto a quello di ratifica delle decisioni di DO e persino di GO
(persona del gruppo estones alla banca); il conabbare sur tizio dells verbalizzazioni (a latere di quelle ufficiale, attraverso i "gislli");
l'attivarsi perché IN sottoscrivesse i fiduciari, sono elementi dai quali la Corte deduce che SA era consapevole che le operazioni fossero poste in essere nell'interesse del gruppo.
La Corte ritiene, perciò la rsponsabilità del SA inc ontrovertibile aver operato (sottoscrivendo fiduciari ed altrimenti, con efficacio per causale ai fini dell'evento), anche nella fase terminale quando era manife-
sto lo stato di decozione delle benche (Fiduciario 047 in data 00.5.74
a favore di ILcento a mezzo AR;
fiduciario 046 del 31.5.74; lui stesso
3 ammesso di essersi occupato di un fiduciario acceso in data 11.7.74,
ecc.).
Fu lui con PA (v.p. 343) ad occuparsi dal trasferimento dalla docunen-
tazione "riservata" sulle operazioni fiduciarie, dal posto in cui si trovavand
Quanto alla bancarotta documentale le modalità di impostazione e benuto della documentazione relative alle operazioni fiduciaria con la interposizio-
ne delle società ponte ed in particolare di AR in funzione di diaframma onde impedire la conoscenza della società beneficiaria del finanziamento,
รวมว sufficiente indizio della ecistenza del eat nzi suoi requisiti essenziali. L'imputato, rileve la Corte, cess ܪ si งงะงะว anthe della sottrazione con il hot trasferimento di tale documentazione.
In conclusione la Carte rigetta l'istanza di concessione delle attenuant di cui all'art. 114, 2° co. C.P. conferme la dichiarazione di equivalenca delle circ a e riduce lo pens (Genuss conto anche della bocitatione degli interessi civili) ad anni 3 mesi 3 di reclusions.
1) PA IO
Dirigente dell'Ufficio Estero di 3.P.F., subordinato a IC;
sovraordi-
nato a [...]
Sul problema dei limiti della responsabilità penale in relazione alla natura esecutiva dell'attività svolta, la Corte ribadisce le argomentazioni addotte nei confronti di Bonacosso. Ila aggiunto che non si attaglia allo fattispecie la norma invocata di cui all'art. 2004 C.C. Tale norma, offre la nozione di rapporto di lavoro cui concorzono varie condizioni essenziali,
tra le quali la subordinazione che si integra con la direzione in senso incrociato e la collaborazione, avendo come fine esclusivo il raggiungimento delle finalità dell'impresa e, quindi, del risultato economico avuto di mira. Al di fuori di tale finalizzazione non c'é coesistenza boa esecuzione degli ordini da parte del prestatore e l'interesse del terzo che confligg con quello dell'impresa, vulnerando le causa del rapporto nella sua funziona-
lità.
Nella specie, ci é verificate, attraverso la pratica sistematica dei fiduciari, una degenerazione del tessuto normativo evulse dalle evidenza delle contablità ufficiale dell'azienda con la note conseguenze involutive del processo productivo. Di cele situazione deve rispondere a vario titolo
(per qualificazione in "proprio" 3 in vis concorsuale) chiunque abbia dato un apporto causalmente afficiante molls ali ation del c ic
(distrazione) previsto dalla
بنانا ا si richiede, cioé, ai fini delle perseguibilità che il Non orestato re abbia potuto disporre di spazio deliberativo autonomo nello svolgimento delle proprie attività ma le due condizioni sul piano fattuale sono date dalla efficacia causale di tale attività e la causa illecita (deviazione dalle finalità dell'impresa). L'argomento della natura esecutiva o gestiona-
le più a meno autonoma della condotta può assumere rilievo nell'ambito della graduazione della colpevolezza. Ha osservato la Corte che dalla difesa si nega evidenza causale alla sottoscrizione dei contratti fiduciari da parte di PA, in quanto abilitato solo alla "seconda firma"; che tale impostazione va però rifiutata. Statutariamente B.P.F. (ugualmente
B.U.) prevedeva la rappresentanza dell'ente e la firma sociale verso terzi
-e quindi in guisa da "impegnare" la banca Come esattamente affermato dal Tribunale ad una singola persona 0 a due congiuntamente;
onde กงก
é possibile alcuna distinzione tra prima firma e seconda firma.
La responsabilità di PA non poggia secondo la Corte solo sulla contratti fiduciari, ma anche sulle telefonate fatte sottoscrizione dei alle banche estere depositarie, sui telex con relative istruzioni, sull'atti-
vità svolta quale procuratore di AR.
Passando ad esaminare più da vicino il problema della conoscenza essenz ia- le ai fini della sussistenza dell'elemento psicologico, la Corte ritiene che la tesi secondo la quale PA aveva sempre agito in conformità di decisioni regolarmente prese dal Comitato esecutivo Come da verbale che
'
gli veniva trasmesso (cd. "gialli") e che, quindi, é esente da responsabili-
tà, é infondata.
1 4 Precisa che il problema del mancato rifiuto non si limita a vizi di natura formale in ordine alla decisione adottata, M3 investe la causa illecita dell'operazione attraverso procedure distorte e devianti. Ma
anche dal punto di vista della regolarità formale il giudizio non cambia.
Invero, si trattava di verbale non evidenziato nell'apposito registro ma custodito segretamente in locali esterni alla sede della banca (locali dello studio Seccardi SC). Inoltre, sono stati acquisiti soltanto in parte (produzione NI P.S. -cart. 45 e 46) molti dei quali risultano privi di qualsiasi sottoscrizione da parte dei membri del Comitato esecutivo.
Particolare rilievo -per la Corte- assume la circostanza che PA
ebbe a sottoscrivere i fiduciari accesi da B.P.F. su NC con mandato
Fiduciario a favore di EX per la copertura di perdite in cambi. Si tratta di finanziamenti sostanzialmente a fondo perduto, privi di qualsiasi garanzia, destinati a coprire perdite in operazioni di cambi nell'interesse del gruppo.
A riprova del pieno coinvolgimento di PA, la Corte rilevache fu lui, insieme a IC ad escogitare quel "filtro di riservattezza" nell'in-
teresse quasi esclusivo del gruppo, costituito dalla SOC. AR (e fu lui a recarsi a Zurigo per la costituzione della società).
La piena consapevolezza delle distorte operazioni fiduciarie é provata inoltre, secondo la Corte, dal fiduciario 089/1 n 282. PA ebbe a firmare il fiduciario -insieme a IC- un impegno per conto della banca nei
عزا confronti della New AN di non valersi della garanzia (fittizia). La Corte condivide poi la tesi del Tribunale secondo il quale PA
rimasto al servizio diretto di NI P.S. e del grupo anche doo era Dopo il trafugamento dei fatti fiduciari e della relativa documentazione
(solo in parte recuperata) ed il trasferimento degli Uffici di Corso Venezia, Pavesi e Bonacossa avevano continuato a svolgere il loro lavoro in quel posto e PA lo aveva fatto almeno sino a settembre (beste Sciacca). La Corte conclude confermando la responsabilità dell'imputato anche per la bancarotta documentale;
assolvendolo dal delitto di cui al capo c) -falso in bilancio- Ribadisce il giudizio di equivalenza delle circostan- Ze e, stante i concreti segni di resipiscenza riduce la pena ad anni 3
mesi 8 di reclusione.
7). Avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano hanno proposto ricorso per Cassazione;
- il Procuratore Generale nei confronti di:
1) NI, 2) IC, 3) De UC, 4) NI P.SA, 5) NO
tutti gli imputati, alcuni dei quali hanno impugnato anche le ordinanze dibattimentali.
Il Procuratore Generale con atto in data 19.7.1989 ha rinunciato al ricorso.
I difensori hanno tutti depositato i motivi in termini.
- La difesa di IE AL NI deduce:
1° motivo: violazione degli artt. 137, 326, 461 e 134 ss C.P.P.
La difesa chiede l'annulamento dell'ordinanza della Corte di Appello
di Milano 13.12.1938, nella parte in cui he rigettato eccezione di nullità
del giudizio di primo grado a seguito della mencate traduzione degli atti e documenti in linguastraniera, sulla base delle seguenti argomentazioni: "La difesa aveva legistina o l'istanza di traduzione di documenti nella Gede idonea dell'istruttoria dibattimentale;
l'oggetto della traduzione riguardava documenti legittimamente acquisi-
ti agli atti del processo;
il Collegio di primo grado ha illegittimamen-
be rifiutato con propria ordinanza del 12.10.1983; l'ordinanza é
viziata da nullità relativa tempestivamente dedotte e conseguentemente non sanata"
2° motivo: Erronea interpretazione degli artt. 216 e 223, 1° e 2°
co. L. F. e 2624 cod. civ.
Sostiene la difesa che i fatti, così come contestati поп sono
riconducibili alla fattispecie della bancarotta fraudolenta. Trattando-
si della stipulazione di contratti di mutuo tra la società e l'ammini-
stratore della medesima.
E' configurabile la fattispecie giuridica descritta negli artt.
2324 C.C. e 33 L. ANria norme che regolano la materia dei prestiti e delle garanzie dalle società ai loro amministratori.
La Corte d'Appello ha negato tale assunto difensivo senza addentrar-
si nelle motivazioni e si é limitata a rilevare che la fattispecie
é riconducibile sub art. 223 n 2 L. Fall. tra le "operazioni dolose";
ma าว tralasciato di valutare che le operazioni dolose richiedon un dola di frode che non appare accertato in nessuna delle operazioni contestate;
tanblé che molti di quei mutui, di fatto, essendo stati rimborsati, sono andati a buon fine. Ma sul punto vi é totale mancanza di motivazione.
Wh 0° motivo: Enonce interpretazione degli art . 210 a 210 . Fall.
Dovendosi ribadire che le operazioni a rischio, qualora rico no gli estremi di cui all'art. 210 L. Fall. costituiscono ipotesi di bancarotto semplice e non di bancarotte fraudolento. Nei contratti a rischio (come il mutuo) il dolo eventuale non ó ipotizzabile e sa tale dolo non é ipotizzabile non si può parlare di bancarotta fruadolenta.
4° motivo: Contraddittorietà delle motivazione in ordine al giudizio ex art. 69 C.P.
Il giudizio di equivalenza bra aggravanti ed attenuanti, a fronte dell'ampia riduzione di pena effettuata dalla Corte (da 0 anni e
5 a 4 anni e mesi 2), non può che essere frutto di illogico mesi ragionamento, chiede percib l'annullamento.
I difensori di IG NI, deducono:
1) violazione att. 40 2 42 C.P. con riferimento all'art 2302
C.C. L'art. 2392 cod. civ. che prevede una responsabilità per colpa non può essere utilizzato ai fini dello responsabilità penale degli amministratori per bancarotta fraudolenta che deve essere dolosa
2) violazione dell'art. 42 cod. pen. con riferimento all'art. 2392
C.C. in relazione all'art. 216 L.F.
Vi é carenza di motivazione sul punto della coscienza 2 volontà
dell'ammistratore inerte non solo delle violazione della legge bancaria
ว dell'esistenza del con 00 Fiduciario, 12 della distrazione in quanto tale.
(3) violazione. 7 227 NI non vi é prova che conoscesse le "anomalie genetiche e funzio-
nali". Sono inattendibili le dichiarazioni dei coimputati perché
interessati. Manca di serietà "la bozza di lettera" C ente il trasferimento dei depositi IO da Canca Unione ad IN Sank
4) mancanz di motivazione in ordine al rigetto delle richiesta di prevalenza delle attenuanti
5) difetto di motivazione in ordine al rigetto della richiesta di rinnovamento del dibattimento
6) omessa pronuncia di annullamento delle disposizioni civili della sentenza del Tribunale.
Il difensore di RL ON deduce:
1) la contraddittorietà della motivazione. Sostiene la difesa che il Tribunale aveva concesso le attenuanti generiche subvalenti rispet-
to alle aggravanti;
che la Corte di Appello pur avendo วาจาวรร50
una lunga serie di elementi a favore dell'imputato, inopinatamente ha concluso concedendo solo la equivalenza delle circostanze. Cosi
entrando in contraddizione con se stessa avendo in un primo momento ritenuto il contributo dato dal NI alle indagini "determinante"
e successivamente, in sede di bilanciamento delle circostanze solo
"RI"
2) эпсова la contraddittorietà della motivazione l'omesso 23ame di documento decisive, avendo il giudice di appello valutato, in sede di bilanciamento delle circostan #13 consequa172 Insive"
Compo nents dell'imbusato. Senonché, come 13 Ste363 ONdel
aveva 10.383 p. 50 della un degli elementi sitivi a favore dell'imputato 273 proprio quello di avere tacitato gli interessi di natura civile. Pertanto, "le conseguenze Lesive" essendo state azzerate (come documentato) bale elemento กวด poteva valutato a carico dell'imputato.
Chiede, perciò, l'annullamento con rinvio.
I difensori di IN AD Con un unico motivo deducono la violazione degli artt. 474 n
3, 475 n 3 e 524 n 3 C.P.P., avendo la Corte di Appello posto a fondamento della responsabilità dell'imputato le interessate dichiara-
zioni di coimputati;
ma non avendo dato risposta alla tesi difensive,
onde vi é totale carenza di motivazione.
Chiedono, perciò, l'annullamento della sentenza.
Con successiva memoria in data 12.3.1080 premesso che il prevenuto dal 1°.
3.74 data della fusione delle banche, non are più nel Consiglio
di Amministrazione della AN e che a quella dato era Cessate 13
presunta attività illecita del dr. AD chiedono venga dichiarato estinto per prescrizione il delitto dal quale é state ritenuto respon-
sabile essendo il 31.7.30 trascorsi i termini della prescrizione.
I difensori di IO AG eccepiscono:
1) l'omessa motivazione della impugnata sentenza in ordine alla entità delle pena e comunque disparità di trattamento
2) la violazione dell'art. 213 C.P.P.
3) le prescrizione del delito escritto allo inputato.
-. La difesa di PI OL RA, deduce: effernato 13 responsabilit del ricommente
גלר072373 13
di prove in ordine alla conoscenza da parte del ND dolla imposta-
zione gestionale geneticamente e funzionalmente viziate stante l'immi-
levanza degli elementi indiziari evidenziati in proposito dalla
Corte
2° violazione degli artt. 42 e 43 C.P. in relazione allo elemento psicologico nel reato di cui ai copi A) ≥ 3)
3° difetto contraddittorietà della motivazione in relazione ai capi A) e B)
4°- violazione dell'art. 2621 cod. civ. e 223 L. Fall. e 152 cpv. C.P.P. in relazione al capo c) che é stato dichiarato estinto p prescrizione mentre il ND avrebbe dovuto esseda assolto con
Formula piene.
- Il difensore di IU NI deduce:
1) omessa motivazione sulla carenza di nesso causale tra comportamento del ricorrente e dissesto
2) erronea motivazione in punto di compimento di atti di bancarotta da parte del ricorrente
3) erronea motivazione sull'elemento soggettivo in realtà inesistente
4) erronea applicazione degli artt. 213 ss L. Fall., stante le arrones qualificazione come bancarotta dolosa di fatti neramente coloosi
Chiede perciò l'annullamento della impugnata sentenza.
La difesa di LO BI deduce:
Col primo motivo insufficienza e contraddi tori della motivati ne nonché l'esone applicazione dalla legge penale civils ( s. 40-42 C.P.; 2302, 2350 C.C.)
Il BI วาว stato del tutto ostraneo all'attività dei settori
Estero e Borsa della 3ance PR IA E' Ve=0 che aveva firmato taluni "Fiduciari" (solo 15 su 57),
solo perché 203 richiesta Cornalmente una seconda firma dopo ma quella del dr. IC е solo dopo le formali assicurazioni che gli erano state date dall'Amministratore Delegato dr. LA sulle correttezza delle operazioni La Corte hз ignorato tali acquisizioni e si é limitata ad un esame incompleto e frammentario di talune circostanze
Inoltre l'art. 2306 C.C. (che estende ai direttori Jenerali le disposizioni dell'art. 2392 sulla responsabilità degli amministratori)
precisa che tale estensione é limitata "ai compiti loro affidati"
Esulava dai compiti del BI la direzione dei settori Estero
a Borsa
Col secondo motivo eccepisce le prescrizione.
-. Il difensore di PI AR (avv. Pisapia) deduce:
10 carenza 2 contraddittorietà della motivazione ed anessa esame
e travisamento di elementi di fatto. La Corte ha ritenuto il AR consapevole dei contratti
Fiduciari in base alle dichiarazioni di alcuni coi mputati, 3 ha 073350 di prendere in considerazione altze processuali
(l'imputato era nei piani di DO "un specchietto le allodo le")
Inoltre lc วงสรวงCasa decuemntale richiede un dolo specifico su sale punto la sentenza del busso carente. 633 dello stesso AR altro difensore (vv.
Antonio De Majo) deduce:
1) violazione dell'art. 524 n 3 in relazione agli artt. 343 2 243
bis C.P.P. Le prove a carico dell'inputato (dichiarazioni di BI
e IC) pongono i tipici problemi della chiamata in cornish:
la successiva o le successive chiamate in correità possono ess assunte come dati di riscontro e di verifica della prine?
La Corte di Appello non ha motivato né sulla attendibilità dei chiarimenti, né sugli elementi di riscontro
2) violazione dell'art. 524 n 3 in relazione art 475 n 3 CPP
AR che 203 al corrente delle prassi seguite circa i fiduciari, non ebbe mai a firmare neppure un solo contratto fiduciario,
eccetto quello GIGA su richieste del presidente della GIGA HOTEL
sas Luxembourg. Ma la Corte ha omesso di fornire la prova che Macchia-
nella conoscesse il particolare contenuto dei contratti intercorsi tra le Banche del gruppo DO e le Banche estere
3) violazione art. 524 n 3, 475 CPP per omesso esame e bravisзmento
dei fatti, essendo stati, tre l'altro male interpretati i motivi di appello
4) altri travisamenti di fatto
-. Il difensore di IO VE (membro del Cons. di Amministrazione
di S.P.F. dal novembre 1372 al marzo 1373), deduce:
10 nativo: Le violazione degli a 1033 cod. civ., 1736 C.C.,
1414 in relations 375 213 1 F., nonché dell'art. 2324 0.0.
in relazione all .475 e 324 C.P.P. La Corte ha scomodato tre diverse forme contrattuali l'art. 1338
C.C., l'art. 1705 C.C., l'art. 1414 C.C., ma ai c.d. Fiduciari non si attaglia né lo schema del contratto di deposito né dell'accordo simulatorio oggettivo, bensì quello del contratto di fiducia o interpo-
sizione reale che rientra nello schema dell'art. 1705 C.C.
Solo al più alto livello e cioé DO e NI e in qualche caso forse De Luca erano a conoscenza che, ogni qualvolta 3.U. o
B.P.F. stipulavano un fiduciario, in realtà sottraevano un deposito interbancario o un fido traformandolo da credito verso corrispondenti esteri in credito verso clienti passando così da rischio zero ad alto rischio.
Le chiamate di correo di NI ed altri sul punto sono chiacchiere.
Nessuna considerazione ha avuto la Corte, invece, per la letters
17.12.85 del sig. AU, direttore generale di BA al sig. VE, nella quale l'aspetto contrattuale e documentale intercor-
rente tra la banca italiana e la banca mandataria (BA) é puntual-
mente descritto.
Ne consegue che qui non si ve-sa in ipotesi di distrazione ex
216 L.F., ma semmai in un caso di bancarotta semplice per avere consentito per colpa operazioni imprudenti e, per violazione dell'art. 38 L. ANria nel reato previsto dall'art. 2624 C.C., prescritto.
2° motivo: violazione degli artt. 42, 43 2 40, 2° CO. cod. pen.
in relazioen agli artt. 216, 217, 219, 224 L.F. e all'art. 2624 C.C.
La Corte é incorse in due errori: 0 naturalisticamente inteso, riducendo il reato a reato di pura condotta.
b) ha accolto la tesi del dolo eventuale, senza dimostrare come si possa individuare in un reato di pura condotta un elemento soggetti- vo, il dolo, che assume non la veste del dolo diretto, ma quello del dolo eventuale. Secondo la Corte l'evento del reato era il depauperamento del patrimonio del mutuante o la perdita della garanzia dei creditori che avviene nel momento stesso in cui avviene il mutuo in quella condizione. Ma la Corte non Sa dove sistemare il dolo eventuale dato che le imprudenze negoziali non attengono all'evento ma alla condotta ed il depauperamento, come concepito dalla Corte, non attiene all'evento ma alla condotta.
3° motivo: Violazione dell'art. 40, 2 parte, 42, 43 C.P. in relazione agli artt. 216, 217, 219, 223 L.F. e 2624 C.C.
Gli amministratori sono accusati -anche dalla Corte- di concorso omissivo.
Ma rispetto alla distrazione come reato di evento, il non agire degli amministratori poteva al massimo fermarsi all'imprudenza nel non agere.
Il concors tra agenti ed omittenti é concepibile solo Ove vi
sia l'obbligo giuridico di impedire la commissione di บา reato;
ma ciò presuppone: a) l'esisenza di un dovere, anche se non espressamente sancito UL b) la conoscenza, da parte del soggetto amittente dell'azione che egli ha il dovere di impedire e che, omettendo, verrà certamente commessa.
L'errore dei giudici di merito sta nell'avere giudicato un concorso omissivo, con gli stessi criteri di un concorso attivo.
Per provare la rsponsabilità di VE la corte é costretta a confessare (v.p. 621) -trattando di NI- che si tratta di presunzioni, anche se gravi, precise e concordanti;
ma pone a base delle sue argomentazioni fatti affatto certi.
4° motivo: Deduce violazione degli artt. 216, 219, 223 L. Fall.
Qui, tra l'altro, esamina tutte le dichiarazioni utilizzate
dai giudici di merito a carico di RS ritenendole inattendibili:
NI, NI, AD, NT.
5° motivo: Violazione degli artt. 216, 219, 223 L. Fall. in relazione agli artt. 62 bis e 69 C.P. Il Tribunale per alcuni (AD, NO...) aveva dichiarato
le attenuanti prevalenti, per altri (tra cui l'VE) equivalenti.
Le obiezioni della difesa non sono state prese in considerazione dalla Corte.
La difesa ha così concluso:
"Piaccia alla Ecc.ma Corte Suprema di Cassazione, in riforma della sentenza della Corte di Appello di milano in data 29.3.1980, deposita-
ta il 3.6.1989, cassarsi la medesima senza rinvio o eventualmente con rinvio ad altra Corte di Appello o ad altra sezione della stessa
Corte e, consequentemente: a) per quanto riguarda il reato di cui al cap A:
1- mandarsi assolto VE IO per ทางก э т commessO il fatto o perché il fatto non costituisce reato;
2- ritenute le attenuanti generiche prevalenti sulle contesta te aggravanti, dichiararsi il reato estinto per prescrizione;
3-in linea subordinata, in applicazioned egli artt. 217, 224 L.F.
e 2624 C.C., modificandosi così la rubrica, dichiararsi il reato
estinto per prescrizione;
3- in via subordinata, mandarsi assolto l'imputato per insufficienza di prove.
b) Per il reato di cui al capo 3:
1- mandarsi assolto l'imputato IO VE per non aver commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reato;
2- ritenute le attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, dichiararsi il reato estinto per prescrizione;
3- il linea estremamente subordinate, assolversi l'imputato VE
IO per insufficienza di prove c) Per il reato di cui al capo C
mandarsi assolto l'imputato IO VE per non aven commessO
il fatto e perché il fatto non costituisce reato d) In via di estremo subordine, qualora la ON CC in parziale conferma o riforma della sentenza della Corte di Appello di Milano
qui impugnata ritenga l'imputato IO VE colpevole di บาง
i dei reati ascrittigli, condannas! il medesimo ad มาล репа
inferior qualla d ia dalle Corte medesi ふ La difesa di CO MA, col primo motivo chiede l'assoluzione con formula ampia del suo assistito.
La Corte di Appello non ha tenuto conto che in base alle norme vigenti (art. 2403 e 2407 C.C.) i sindaci non sono tenuti a controlla-
ว il merito delle singole operazioni che, perciò, possono essere anche "a rischio"
Quanto alla omessa ottemperanza ai rilievi ispettivi dei funzionari della AN d'AL, addebitata al MA, nota che: funzionari avevano invitato gli esponenti della AN "a completare l'opera di riassetto della gestione sia pur gradualmente". Di tal che solo episodi successivi all'ultima ispezione sarebbero stati rilevanti, mentre la Corte passa in rassegna episodi tutti riferentesi agli anni 1970/71 e 1972.
Col secondo motivo, deduce l'omessa indagine sull'elemento psicologi-
CO.
E' sfuggita ai giudici milanesi la problemativa riguardante il dolo di partecipazione
Col terzo, deduce la contraddi-torietà circa la declaratoria di eguaglianza tra le attenuanti generiche e le contestate aggravanti.
La Corte non ha tenuto conto:
A- che i sindaci si erano adeguati alle segnalazioni ispettive dei
Funzionari della AN d'AL
3- che il teste BI aveva definito MA l'ultime ruota del
СЭСГО C- della revoca delle costituzioni di parte civile che ce implicito il risarcimento del danno
Col quarto motivo deduce la eccessività della pena.
In conclusione, chiede venga cassata l'impugnata sentenza
Il difensore di RI GH, deduce:
-.
1° motivo: La nullità della sentenza per erronea applicazione della legge penale, difetto di motivazione e travisamento del fatto, in ordine alla ritenuta sussistenza del dolo del concorso in bancarot ta
Fraudolenta per distrazione
In particolare per:
1) l'estraneità materiale del GH alle operazioni che hanno causa to il dissesto della AN PR IA
2) il travisamento della posizione personale di RI GH
Le testimonianze indicate dalla Corte sulla conoscenza dei fiducia-
ri da parte di GH (SC, BI e NT) sono in realtà
favorevoli a GH. Non sono stati presi in 23ame i fatti specifici indicati dal
GH per dimostrare la sua indipendenza di giudizio da DO:
A) บา arbitrato (vendita CTIP) nel quale GH aveva detto che
DO aveva torto
3) un contratto con DO relativo alla vicenda Saifecs-OT
Da quella date 1366/67 comincia l'esautoramento di GH che nel 1971 uscì dallo studio DO.
Tali elementi non sono stati esaminati dalla Corte di rito.
C) is vicenda Nobusi ses di cui G atorio. Il 23.1.1972 GH recede dalla carica di socio accomandatario e solo dopo, la MA SA diverrà beneficiaria di contratti fiduciari.
La sentenza tenta di rovesciare gli argomenti difensivi sostenendo che GH era 3 conoscenza "dei noti finanziamenti a favore della
SA con l'ingannevole e artificioso sistema delle garanzie collaterali:
cib alla stregua "dello scopo per cui dette società erano state costituite da Sindona 3 tenuto conto del rapporto fiduciario che legava GH al gruppo" (p. 823)
Qui l'erronea immagine di GH "uomo di DO" si tramuta
in base d'accusa.
Altrettanto inconsistente é l'argomento tratto dall'operazione di acquisto di azioni SGI da parte della soc. madre MA Beteiligung
A.G., nella quale EZ ebbe una parte limitata (lettera a 3.P.F. con richiesta di mettere taluni importi a disposizione dell'APSA) nell'ambito di una operazione assai complessa, ideata e gestita da altri.
3) l'illogicità degli argomenti relativi alla vicenda De UC
L'impugnata sentenza, contro ogni logica, ha considerato l'emergen-
za di una situazione di difficoltà e di malagestione de parte di un dirigente già allontanato (De UC, uscito dalle positione di direttore generale di Banco Unione nel giugno/71) come un segnale di allarme del compimento di futuri reati, idoneo a Fondare פרט
corresponsabilità 3 titolo di dolo per 073360 impedimento di tali reati. Impostazione infondate anzitutto nella premessa, non potendosi considerar3 มาร situazione difficoltà วรวางรา 073 segnale
114 di Juturi reati.
Comunque non é possibile affermare כן.כ le operazioni compiute durante la gestione De UC denotassero di per sé, che fossero stati concessi finanziamenti con le particolari modalità che caratterizzano i contratti fiduciari
4) difetto di motivazione 2 travisamento del fatto in ordine al-
la supposta conoscenza dei contratti fiduciari
Come argomento di accusa
contro
GH é indicato "il grado di pregnante partecipazione" a talune società del gruppo, in particolare
FI, ER, EX e MA.
Ma i giudici hanno trascurato di esaminare la posizione concreta di GH in rapporto alle società: nella EX GH é sempre stato estraneo alla sua gestione;
per la FI, non vi é nessun docunen-
to nel quale appaia la firma di GH, nella ER il nome di GH compare una sola volta. Tutto ciò conferma la sua posizione di sostanziale emarginazione.
Quanto ai due documenti recanti la firma GH (lettera EX 23.10.71 e 'contra de prèt' the FI e EN 22.10.71), costui ета stato richiesto solo di firmare, in veste di procuratore di nofi e di EX, due documenti non contenenti nessun riferimento alle banche italiane ed a contratti fiduciari. Due documenti "neutri"
dai quali nessun elemento di accusa può esser tratto.
Quanto, poi, alle Accuse ทางรว da NI, la Corte 3ו' Ome360
di esaminare le ragioni delle soggettive affidabili di Cordoni;
72, in ogni caso, le dichiarazioni di ordoni חפר hanno V
confarmo. Riassumendo sul punto, la difesa sostiene che tutti gli argomenti addotti dalla Corte d'Appello, quali pretesa prova della conoscenza dei fiduciari da parte di GH, si rivelano logicemente inconsistenti,
e caratterizzati dall'omesso esame di specifici elementi probatori, dai quali l'affidabilità degli elementi d'accusa risulta positivamente esclusa. Irrilevanti i due documenti a Firma GH;
inattendibili le dichiarazioni di NI;
inesistenti le prove di episodio specifico,
nei quali GH avrebbe avuto la conoscenza dei contratti fiduciari. L'assunto dell'impugnata sentenza, secondo cui GH sarebbe 353 0 a conoscenza dei fiduciari, si conferma dunque come l'esito dell'omesso esame di elementi probatori in atti, e di illogicità
manifesta nella valutazione dei fatti accertati.
5) l'errata concezione del dolo eventuale.
L'impugnata sentenza;
nel recepire l'idea della 'accettazione del rischio', ne ha manipolato l'oggetto, fino a renderlo irriconosci-
bile: in luogo di esigere e di verificare in concreto se il singolo imputato si sia rappresentato l'evento del reato (sic pure in termini กวด di certezza), l'impugnata sentenza si accontento di qualcosa di diverso e di più generico: delle supposta accettazione del rischio del verificarsi di eventi futuri pregiudizievoli, חכה precisati
e che perciò non possono identificarsi tout court (come invece prasup-
pone l'affermazione di responsabilità penale per dolo) con l'avento bi-
pico della bancarotta.
3) l'inesistenza del dolo in relazione ai finanziamenti in live. رة Sull'addebito di distrazione malative ai finanziamenti in line
3 società italiane facenti ว DO, l'impugnata sentenza dedica alla posizione di GH solo poche righe (p. 334) nelle quali gli si addebita una conoscenza non meglio specificata quanto ad oggetto, e assolutamente non motivata.
Per il sindaco GH, che non aveva il compito di istruire le pratiche né di ricontrollare nelle riunioni di Consiglio l'intera istruttoria, la presentazione positiva di società operative e capaci di reddito, fatta dai responsabili della gestione del credito, era sufficiente motivo di tranquillità.
7) l'erronea concezione del dolo della bancarotta.
Un ulteriore vizio dell'impugnate sentenza, in ordine al dolo della bancarotta, за nel Facto che la Corte d'Appello, citando alcune sentenze della Cassazione, ha escluso che siano necessari collegamenti eziologici 3 psicologici fra fetti di bancarotta
e lo stato d'insolvenza (p 540). Ma ciò va contro elementari principi del sistema penale.
Lungi dal rispecchiare un'opinione consolidata, l'interpretazione dell'impugnata sentenza é in contrasto соп quella assolutamente dominante in dottrina (cfr. per butti Antolisei, Manuale di dir.
pen., leggi complementari, 1923, 64) e autorevolmente argomentato dalla Cassazione.
Il principio di personalità si oppone 6 che il tipo e la misura
della responsabili penale sia AT PE (in modo significativo)
da alamenti estranei alla colpevolezza del singolo. 2° motivo: Deduce violazione della legge penale e difetto di motivazio-
ne in ordine alla ritenuta sussistenza del dolo del concorso in bancarotta fraudolenta "contabile"
La Corte ha motivato per relationem: il dolo deriverebbe dalla consapevolezza delle operazioni occultate e in particolare dei fiduciari. Ma il crollo delle premesse di accusa comporta il crollo delle conseguenze.
In ogni caso, la tenuta di una doppia contabilità non costituisce di per sé reato di bancarotta fraudolenta ai sensi dell'art. 216
in 2 L. Fall. Nessuna consapevolezza delle operazioni la cui registrazione contabile non veniva fatta, può essere attribuita al GH. E ciò
esclude, insieme al dolo delle operazioni distruttive occultate,
il dolo della bancarotta contabile.
In conclusione la difesa chiede l'annullamento della sentenza nei confronti del GH.
Con motivi aggiunti la difesa del GH, deduce:
1) Erronea applicazione della legge penale e difetto di motivazione sulla esistenza del dolo del falso in bilancio.
In ogni caso il reato sarebbe estinto per prescrizione. Il Tribuna-
le aveva ritenuto che l'art. 223 n 1 L. Fall. non configuri un titolo autonomo di reato, ma un'aggravante dei reati societari e la Corte
d'Appello SU tale premessa aveva dichiarato estinto il reato di
falso in bilancio, con esclusione di quello relativo al 1373. Ormai
sono decorsi 15 anni, onde il reato é prescritto. 2) Nullità dell'ordinanza dibattimentale 7.2.39, della sentenza
della Corte d'Appello 2 del decreto di citazione al giudizio di appello, nonché della sentenza del Tribunale e del decreto di citazio-
Ու a giudizio dinanzi al Tribunale per violazioned ell'art. 410
in relazione all'art. 185 C.P.P.
La difesa aveva eccepito di non essere stata messa in grado di prendere visione ed estrarre copia di documentazione sequestrata.
La Corte con l'ordinanza 7.2.89 ha rigettato l'eccezione trattando-
si di nullità relativa non eccepita tempestivamente né nel giudizio di primo grado, né in appello.
La nullità, invece, é di ordine generale ed é sanzionata dall'art. 195 n 3 C.P.P.
Ma anche a volerla ritenere relativa, nessuna sanatoria vi sarebbe stata nel giudizio di appello essendo stata prospettata non all'udien-
za del 12.12.88, bensì all'udienza 21.11.88 subito dopo compiute per la prima volta le formalità di apertura del dibattimento.
In ogni caso sussiste la nullità derivante dell'omesso deposito di taluni atti istruttori;
nullità insanabile. 3° motivo: Erronea applicazione della legge processuale non avendo la Corte d'Appello accolto le istanze difensive di integrale traduzio-
ne degli atti e documenti in lingua straniera.
4° motivo: Difetto di motivazione in ordine alla misura della pena
'
e al giudizio di comparazione tra circostanze
5° motivo: Omessa applicazione dell'indulto alla pena accessoria temporanea dell'interdizione dai pubblici uffici. La difesa di EO CI, deduce:
cl 1° motivo: La nullità dell'impugnata sentenza essendo la motivazio-
ne apparente e viziata per travisamento del fatto in ordine all'elemen-
to soggettivo la conoscenza delle procedure distorsive, simulate o comunque irregolari poste in essere in AN Unione e AN PR
IA.
La Corte ha omesso di tenere conto delle conclusioni della perizia disposta dal G.I. (proff. Colombo, Ferrari, Marinelli, Superti Furga)
i quali hanno rilevto che "non essendo evidenziata la reale natura delle operazioni stesse, non risultava possibile, attraverso la
lettura delle evidenze contabili, la ricostruzione del patrimonio e dell'effettivo movimento degli affari delle due banche".
L'estrema singolarità delle operazioni fiduciarie determinò l'obiet-
impossibilità di coglierne le anomalie nell'adempimento dei tiva compiti di vigilanza demandati ai sindaci (v. dep. ispettore Cerciello,
relazione dell'isp. EL e le relazioni dell'U.I.C.)
Quanto alla esistenza di una doppia contabilità, essa era tollerata dalla AN d'AL, contrariamente a quanto affermato dalla Corte
di Appello e di ciò si dà atto anche nella sentenza di primo grado. Sono stati del tutto disattesi gli argomenti difensivi svolti nei motivi di appello per evidenziare che la c.d. "contabilità riserva-
ta n 2" non abbia mai costituito una contabilità vera e propria.
Inoltre, поп é mai esistita una forma organica di contabilità
concernente i fiduciari e le illecite speculazioni in cambi;
i prospet-
ti riassuntivi relativi a fiduciari erano tenuti da funzionari incari- cati in sedi riservate, sconosciute al CI. E le dichiarazioni di De UC, RA e VI sono state travisate sul punto. Pertanto, non essendo l'imputato a conoscenza delle operazioni occulte, non poteva essere consapevole della falsità delle comunicazio-
ni sociali.
La difesa analizza una per una le deposizioni a carico del CI
(di NI, VI, OL, BI, NT) per rilevarne l'inatendibilità, il travisamento o l'apoditticità.
La motivazione risente di due tesi preconcette
1) che CI aveva rivestito incarichi presso società del gruppo
2) che fosse "uomo di DO", componente dello studio DO
e di grande capacità tecnico professionale.
2° motivo: La contraddittorietà della motivazione non essendo concilia- bile la responsabilità dei sindaci con le considerazioni svolte in premesse sui limiti del potere di vigilanza dell'organo di controllo.
La Corte (v.p. 774) ha escluso che le funzioni sindacali possano estendersi al controllo di merito della gestione.
Ma ha contraddetto tale postulato quando ha ritenuto i sindaci responsabili a titolo concorsuale di fatti di distrazione strettamente riconducibili alla sfera gestionale.
Il controllo estrinseco formale non consentiva di verificare le male arti degli amministratori e direttori che non avrebbero potuto essere colti con immediatezza neppure a seguito di controlli esperiti da organi svolgenti attività di controllo penetrante e concomitante. 3° motivo: Deduce la contraddittorietà della motivazione in relazione alla quantificazione della pena, motivazione che appare frutto di preconcetti ed erronee impressioni dei giudici sul ruolo svolto dal CI.
Quanto alla negata prevalenza delle attenuanti generiche, la Corte ha trascurato le argomentazioni prospettate dalla difesa (la limitazione dei poteri dei sindaci di s.p.a. di grandi dimensioni,
il metus reverentialis del ricorrente nei confronti di DO
"genio della finanza")
La motivazione é invece apparente
La Corte non ha tenuto conto delle dichiarazioni del teste NT
e dello stesso DO.
Inoltre mentre per GH si tiene conto della tacitazione degli interessi civili, di ciò non si tiene conto per CI 4° motivo: Deduce la mancata applicazione dell'indulto alle pene accessorie.
Chiede perciò la cassazione della sentenza impugnata
Con l'unico motivo di ricorso la difesa di GO De UC, deduce:
difetto di motivazione dell'impugnata sentenza in relazione ai contratti fiduciari la cui paternità é attribuita al De UC sic et simpliciter genericità dell'accusa e omessa attenzione allo elemento temporale dei fatti erronea interpretazione del concetto di distrazione. La Corte riafferma la punibilità per la stipula dei contratti fiduciari, conferendo rilievo al rischio assunto e all'esito negativo;
ma gli atti di pura sorte 0 manifestamente imprudenti integrano il reato di bancarotta semplice (217 L. Fall.)
Il contratto fiduciario relativo alle azioni AR fu operazione garantita e non operata con fini distrattivi.
Nel contratto fiduciario con la CA, nessuna responsabilità
é attribuibile al De UC.
La Corte d'Appello ha esaminato tutti i contratti fiduciari posti inessere da De UC in un'ottica accusatoria, ritenendolo il padre storico di detti contratti, ma non é vero.
L'imputato ha lasciato la banca -dimissionario- nel 1971, mentre il dissesto vi é verificato tre anni dopo.
Non può prestarsi fede alla pretesa perdita di 50 miliardi avvenuta durante la gestione De UC, per affermazione del NI;
perdite peraltro sanate successivamente.
Quanto alla obliterazione dell'art. 38 Legge bancaria é pacifico che De UC riferiva con relazione scritta mensile al DO.
Per De UC le operazioni poste in essere senza seguire i rigidi schemi bancari erano volte e a creare utili per la banca evitando le pastoie valutarie o la eccessiva pressione fiscale.
Per quanto riguarda le eccezioni sulla mancata messa a disposizione dei docuemnti e alla mancata traduzione, richiama quanto scritto dai codifensori. Chiede, in conclusione, la cassazione della sentenza. ilu Con memoria in data 3.4.1990, il difensore di NO RT
(ES Pedrazzi) chiede che la formula dubitativa venga trasformata in quella "per non ave e commesso il fatto o, in via subordinata perché il fatto non costituisce reato".
- La difesa di RA EL, chiede che l'imputato assolto per insufficienza di prove sul dolo, venga invece assolto con formula piena sia perché non vi é prova del contributo materiale,
sia per carenza dell'elemento soggettivo.
La difesa di NA RC:
Col 1° motivo richiede l'assoluzione dello imputato con formula piena.
La Corte milanese ha sostenuto erroneamente che ai sindaci spettas-
se un controllo di merito in ordine alle singole operazioni gestionali a rischio poste in essere dalla AN. Ai sindaci compete, invece,
un controllo solo formale.
Col 2° motivo, deduce l'omesso esame dell'elemento psicologico del reato.
Col 3° motivo, la eccessività della pena tenuto conto della condot-
ta processuale ed extraprocessuale dell'imputato
Col 4° motivo, sostiene che l'accoglimento dei motivi di ricorso sub 1 e 2 comporta la revoca dei capi della sentenza concernenti
gli interessi civili.
La difesa di UI IC di EN e di CO TR
deduce: 1° motivo: Violazione artt. 137, 326, 461 e 184 C.P.P., in relazione alla ordinanza di rigetto 13.12.1988
Sostiene la difesa che con l'ordinanza 13.12.1998 la Corte di merito ha riconosciuto l'esigenza della traduzione dei documenti,
anche se solo di una parte di quelli acquisiti.
Tale decisione non serve a sanare le nullità correlative al rifiuto opposto dal Tribunale sia per la perdita di un grado del giudizio,
sia per la conseguente nullità della sentenza di primo grado.
L'esistenza della nullità é stata riconosciuta ed é consistita nel rifiuto del Tribunale ad accogliere l'istanza della difesa.
L'istanza é tempestiva, trattandosi di mera istanza istruttoria,
di tal che non soggiace a decadenza.
Perciò chiede la dichiarazione di nullità dell'ordinanza 13.12.1988
e della sentenza 28.3.89/30.6.89 C.App.Milano, stante la nullità
delle ordinanza 10 e 12.10.83 e della sentenza del Tribunale di
Milano, con rinvio degli atti al giudice di primo grado per il dibatti-
mento.
2° motivo: Erronea applicazione degli artt;
216, 1° co. n 1 e 223
Legge Fall. per insussistenza sia dell'elemento materiale del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, sia dell'elemento soggetti-
vo di tale reato
I presupposti della distrazione indicati dai giudici di merito
(impotenza della banca italiana per il recupero diretto del proprio credito, derivata sia dalla presunta inapplicabilità alle singole fattispecie della normativa italiana o di norma straniere equivalenti,
$ sia dalla circostanza che raramente la banca fiduciaria Forni a quella italiana la prova documentale del rapporto instaurato con la società beneficiaria) sono insussistenti: il primo é una petizione di principio per di più contraddetta dai numerosi recuperi di crediti;
il 2° perché per le banche estere fiduciarie l'unica possibilità
di sottrarsi alla richiesta diretta di rimborso era costituita dall'esi-
bizione di idonee prove documentali dell'avvenuto trasferimento a terzi in via fiduciaria delle somme ricevute dalla banca italiana.
-
Quanto all'elemento soggettivo, rileva la difesa che sia il IC
che il TR si erano limitati a dare esecuzione ai trasferimen-
ti di fondi;
relegati in tale ruolo non avevano né consapevolezza né volontà degli atti di distrazione eventualmente perpetrati;
né
autorità e strumenti per evitarne la realizzazione.
In ordine agli altri fatti di bancarotta erroneo e carente di motivazione il convincimento dei giudici.
Data la particolare posizione all'interno di B.P.F., i due ricorrenti non avrebbero potuto influire in alcun modo sulla corretta registrazio-
ne in bilancio delle operazioni finanziarie.
Inoltre, поп di bancarotta documentale si deve parlare, ma se mai di bancarotta semplice.
In ogni caso vi é carenza dell'elemento intenzionale.
3° motivo, valevole per IC di EN: omesso esame di decisive risultanze processuali.
La Corte, dopo aver acquisito agli atti 6 documenti riguardanti il procedimento per la bancarotta RA SS (nel quale il IC era stato assolto per non avere commesso il fatto), non li ha presi in considerazione, nonostante ivi fossero evidenziati i rapporti.
tra DO ed i funzionari dipendenti i quali hanno operato eseguendo le operazioni e svolgendo le mansioni loro affidate senza nulla
mettere di loro sotto il profilo dell'iniziativa.
Risulta perciò evidente l'incidenza di tali circostanze sull'elemen-
to soggettivo del reato. E se ciò vale per IC, a fortiori vale per TR.
4° motivo: Difetto di motivazione in relazione al diniego del giudizio di prevalenza delle attenuanti.
La Corte é pervenuta al diniego col telegrafico richiamo ad "analoga questione riguardante gli altri appellanti (che non si indicano)
e si contraddice quando riconosce il comportamento operoso e di
estrema lealtà processuale dei prevenuti.
Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.
La difesa di SA RA deduce la violazione dell'art.
-
524 n 3 C.P.P. per omesso esame o travisamento di elementi di fatto,
nonché per apoditticità della motivazione.
Adduce i seguenti motivi:
1 L'imputato, anche quando assunse la qualifica di funzionario
(primavera '73) o fu nominato procuratore di B.P.F. (novembre '73)
ha avuto competenza meramente esecutiva e si é sempre limitato ad attenersi alle disposizioni impartitegli dai suoi superiori.
La sentenza con la quale é stato condannato quale exstraneus gli ha invece attribuito competenza, poteri e facoltà che esulavano dalla sua qualifica e che egli non ebbe neppure di fatto. ستحق 2°- E'errata la conclusione alla quale é pervenuta la sentenza sulla partcipazione del SA ai reati di bancrotta fraudolenta, sia in ordine all'elemento materiale che allo elemento soggettivo. Non
può essere affermata la responsabilità dell' "extraneus" a titolo
" di concorso, quando questi abbia fatto affidamento sugli organi istituzionalmente preposti al controllo di legittimità e regolarità
delle operazioni. La sentenza non ha tenuto conto dell'impossibilità
per SA di avere una visione globale della situazione della banca e di conoscere i meccanismi di decisione e di gestione dello stesso, dato che non aveva alcun rapporto coi vertici della banca. 3° - La Corte ha forzato le dichiarazioni dell'imputato, quando ha apoditticamente ravvisato un significato di "indiretta ammissione"
della conoscenza dei piami del "gruppo DO" e quindi della consape-
volezza di partecipare ad atti illeciti di distrazione.
Ha confuso, inoltre, la consapevolezza delle irregolarità delle operazioni fiduciarie e della violazione di norme bancarie e valutarie con la consapevolezza di partecipare alla distrazione.
L'art. 223 L. Fall. richiede un dolo di frode che richiede a sua volta volontà e coscienza di cagionare danno ai creditori. La Corte non ha tenuto conto di precise risultanze processuali che escludono la consapevolezza del SA di partecipare ad operazioni illecite (assicurazioni di IC;
DO si occupava personalmente delle operazioni), anche perché la manifesta illiceità
delle attività finanziarie di DO é valutazione ex post che non tiene conto del contesto storico.
4°- Analoghe osservazioni vengono svolte per la bancarotta documentale. Il trasferimento della documentazione sui contratti fiduciari a sottolineare che l'imputato era all'oscuro del fine ultimo serve delle operazioni fiduciarie e che si limitava ad eseguire ordini.
5°- Mancata concessione della diminuente di cui all'art. 114 C.P. 2° co. in relaz. all'art. 112 n 3. La Corte non ha preso in esame la statuizione dell'art. 51, 1° co. C.P. che esclude la punibilità
per colui che abbia adempiuto ad un dovere imposto da una norma giuridica;
e neppure l'art. 2104 C.C. che impone al prestatore di lavoro "il dovere di assumere le disposizioni impartite dall'imprenditore".
6°- Mancata dichiarazione di prevalenza delle attenuanti, avendo tra l'altro la Corte omesso di valutare che il SA non aveva lucrato alcunché.
-. Il difensore di IO PA, ha dedotto:
1° motivo: Violazione dell'art. 515 C.P.P. (divieto della reformatio in peius), avendo la Corte di Appello, in riforma della decisione sul punto del Tribunale, ritenuto (p. 484 e segg. sentenza) che col rinnovo dei finanziamenti la posizione della banca diveniva più gravosa,
anche tali fatti costituiscono reato ai sensi dell'art. 216 Legge
Fallimentare.
Qui non si verte iun tema di definizione giuridica diversa o più
grave, dei fatti contestati, ma di qualificare ed affermare la sussi- stenza di un reato che era stato escluso dal Tribunale, senza che su tale punto vi sia stato appello. llin Anche se la Corte di Appello ha osservato che comunque il PA,
tramite l'AR, oltre ai rinnovi aveva concorso nella creazione
di nuovi fiduciari, l'eccezione ha rilievo, in quanto comporta una drastica riduzione del numero delle fattispecie criminose e quindi una proporzionale riduzione della pena.
2° motivo: Violazione dell'art. 42 cod. pen. in relazione all'art. 2094 cod. civ.
Il PA nel predisporre i contratti fiduciari a nome dell'AR
ha eseguito gli ordini che provenivano dai suoi superiori gerarchici
(DO e IC) nell'ambito della organizzazione bancaria.
Trattandosi di rapporto di lavoro subordinato, va applicato l'art. 2094 cod. civ. che impone al lavoratore di prestare la sua attività
alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore.
La tesi della Corte per la quale la subordinazione ha "come fine esclusivo il raggiungimento delle finalità dell'impresa, e quindi del risultato economico avuto di mira "non può essere condiviso perché presuppone nel dipendente il diritto di sindacare la corrispon-
denza dell'ordine alle finalità dell'impresa.
Inbgni caso la condotta omissive addebitata al PA presuppone un obbligo giuridico che qui non é dato individuare.
3° motivo: Violazione dell'art. 42 C.P. in relazione all'art. 110 C.P.
La Corte ha omesso di analizzare la sussistenza della identità
di elemento psicologico del concorrente nel reato commesso dall'autore che é alla base del concorso. E' dubbio che PA, pur concorrendo al verificarsi dell'evento,
sia sia rappresentato le conseguenze che la รบว condotta poteva produrre. Non poteva ipotizzare che mediante i fiduciari DO
intendesse sottrarre delle attività alla banca, anziché effettuare delle operazioni, sia pure particolarmente rischiose, ma che in
definitiva avrebbero dovuto portare ad un risultato positivo per la azienda.
Ciò vale in particoalre per la bancarotta documentale che richiede il dolo specifico: la volontà di arrecare danno ai creditori. Volontà
non presente nel PA che ebbe a consegnare agli organi di controllo tutta la documentazione della quale era in possesso.
4° motivo: Violazione dell'art. 216 Legge Fallimentare
La Corte di Appello ha omesso di tenere conto che il reato di bancarotta fraudolenta presuppone la conoscenza dello stato di decozio-
ne e, quindi, della probabilità del fallimento. Nel caso specifico, l'occultamento dei fiduciari era volto a sottrarre i documenti agli organi di controllo della AN d'AL, ma non in previsione di un imminente fallimento. Pavesi non ha inteso rendere impossibile la ricostruzione degli affari, ma solo rendere possibile operazioni rischiose.
Gli stessi ispettori del Banco di Roma 9 della AN d'AL
hanno riconosciuto che i dati basilari рег la ricostruzione dei
'
Fiduciari sono stati forniti da PA.
Se anche in qualche parte tale documentazione (c.d. elenco PA)
é risultata insufficiente ciò non può essere valutato come sintomo ' di una partecipazione dolosa di PA alla bancarotta.
La sua fattiva collaborazione (anche se é incorso in qualche sporadico errore) va valutata anche ai fini della prevalenz a delle attenuanti generiche.
Inconferente é, a tale proposito, la relazione c.d. EX,
attribuita a PA. Si tratta di un documento successivo alla messa in liquidazione della società e la malafede superveniens non nocet.
Chiede in conclusione che la Corte voglia annullare l'impugna-
ta sentenza con rinvio ad altra Sezione della Corte di Milano. L'udienza di trattazione dei ricorsi fissata dapprima al
21 ottobre 1989, veniva rifissata poi al 12 aprile 1990.
Successivamente, con provvedimento presidenziale del 15.3.90
veniva rinviata alla data del 22.6.1990 per consentire la regolare citazione di tutte le parti.
Il difensore di AR (avv. De Majo) ha presentato una memoria in data 20.9.1989, nella quale ha lamentato il mancato rispetto dei termini per il deposito dei motivi di ricorso.
Il difensore di RC e MA ha presentato motivi aggiunti depositati in data 2.10.1989, 26.3.90 e 20.4.90.
Coi primi lamenta l'inesistenza o la nullità dell'avviso ex art. 533 C.P.P. del provvedimento presidenziale di fissazione dell'udienza ex art. 534 C.P.P.; con i motivi aggiunti del
26.3.90 ha chiesto la trasmissione degli atti del processo alla Corte di Appello di Milano per l'adempimento delle formali-
tà prescritte dagli artt. 201 e segg. C.P.P.; con i motivi del 20.4.90, ha insistito nella richiesta, deducendo anche provvedimento presidenziale dell'esistenza giuridica del
9.4.1990.
Il dibattimento iniziato il 22.6.1990, é proseguito all'udien-
za del 25.6.1990
- quando la Corte si é ritirata in Camera
di Consiglio e ha emesso la sentenza il giorno successivo
26.6.1990. MOTIVI DELLA DECISIONE
8). Preliminarmente vanno esaminate le eccezioni di natura procedu-
rale sollevate da alcuni dei difensori.
La prima eccezione (sollevata dai difensori di GH, De UC,
NI IE SA, Clerici e AR) riguarda la mancata messa a disposizione della difesa di parte della documentazione
(sequestrata durante la fase istruttoria del processo) nella fase pre-dibattimentale di primo e di secondo grado.
Sostiene la difesa che la mancata disponibilità dell'intero fascico-
lo processuale, nella fase predibattimentale, ha comportato la violazio-
ne dell'art. 410 C.P.P. pre-vigente, costituente nullità assoluta in relazione all'art. 185 n 3 C.P.P.; nullità che comporta non solo la nullità del decreto di citazione per il giudizio di appello,
ma anche quella dell'intero giudizio di primo grado, per violazione di una disposizione (sul deposito degli atti) attinente all'esercizio del diritto di difesa dell'imputato. E che, anche a voler ritenere la nullità sanabile, la questione era stata sollevata -contrariamente a quanto affermato dalla Corte di merito- tempestivamente all'udienza del 21.11.1988.
Ritiene la Corte che la questione non sia fondata. Va anzitutto escluso che il mancato deposito degli atti nella fase predibattimentale sia idoneo a configurare una nullità di ordine generale ex art. 185 n 3 C.P.P.
Tale norma annovera tra le nullità di ordine generale l'inosservan- za delle disposizioni concernenti l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato.
Escluso che il caso in esame riguardi l'intervento o la rappresen-
tanza, é da stabilire se esso riguardi, invece, l'assistenza dell 'impu-
tato.
Problema già affrontato dalla giurisprudenza di questa Corte
che lo ha risolto nel senso che con l'espressione "assistenza dell'im-
putato", la norma si riferisce a tutti quei casi in cui la legge prescrive l'obbligatoria presenza del difensore (v. sent. sez. I,
3.1.66, imp. Casale). Il che non può essere affermato nel caso in esame.
Perciò, la nullità del decreto di citazione a giudizio derivante dalla violazione del 2° co. dell'art. 410 C.P.P. (1930) per il quale
"durante il termine per comparire le cose sequestrate, gli atti e i documenti rimangono depositati in cancelleria" va considerata
nullità sanabile.
E, come più volte affermato da questa Corte, tale nullità deve ritenersi sanata allorché risulti che, in concreto, nessun pregiudizio si sia verificato per la difesa dell'imputato (v. Cass. sez. 3,
sent. 9341 del 9.11.79, imp. Zedda).
Questa Corte non condivide la tesi sostenuta nella ordinanza sulla tardività della eccezione e ritiene fondate le censure d ifensive sul punto. Infatti, dal verbale della prima udienza, quella del
'
21.11.88 (quando le formalità di apertura del dibattimento di secondo grado non erano ancora state chiuse) risulta che l'avv. Di Noia
difensore del GH sollevò l'eccezio ne di nullità del decreto di citazione. Ritiene, tuttavia, che, pur tempestivamente eccepita in secondo grado, la nullità sia stata sanata. Infatti, nessuna delle parti, né nel corso della istruttoria, né nel corso del dibattimento di primo grado, fece richiesta di
21 esame della documentazione sequestrata nel lontano 1974 presso lo studio del dott. CI e del dr. Niccolò. E, quando all'inizio del dibattimento di secondo grado, la difesa sollevò l'eccezione,
la Corte di Appello, con l'ordinanza del 7.2.89, prima di iniziare gli interrogatori degli imputati, creò le condizioni per consentire l'accesso anche a quella documentazione, a tutte le parti processuali. Tale situazione processuale dalla quale nessun pregiudizio é
derivato alla difesa degli imputati (e, in particolare al GH
che nel corso dello interrogatorio reso successivamente, il 24.2.1989,
davanti alla Corte di Appello, ha dato atto davanti ai giudici di secondo grado di avere esaminato "le cartacce in sequestro e deposito"
nella cantine del palazzo di giustizia milanese) é ben inquadrabile in quel particolare tipo di sanatoria prevista dal 2° co. dell'art. 522 C.P.P. (1930) che dà facoltà al giudice di appello di ordinare la rinnovazione di atti nulli quando é in presenza di nullità (non di ordine generale) che non siano state sanate.
Vero é che tale disposizione si riferisce alle nullità verificatesi nel precedente grado di giudizio, ma é anche vero che essa consente
'
di risalire ad un principio più generale, valido anche per le nullità
verificatesi con la emanazione del decreto di citazione per il giudi-
zio di appello;
trattandosi in sostanza di un caso particolare di ии sanatoria generale prevista nella prima parte del 3° comma dell'art. 187 C.P.P. per il quale la nullità di un atto é sanata se, nonostante l'irregolarità, l'atto ha egualmente conseguito il suo scopo rispetto a tutti gli interessati.
E, non é dubbio, che nel caso in esame, a seguito dell'ordinanza
7.2.1989, tutte le parti furono poste nella condizione di avere a disposizione tutta la documentazione sequestrata. 9). Infondate ritiene la Corte anche le censure mosse dai difenso-
ri all'ordinanza in data 13.12.1988 colla quale la Corte milanese ha rigettato l'eccezione di nullità del giudizio di primo grado,
a seguito della mancata traduzione di atti e documenti in lingua straniera.
Censure alla citata ordinanza son o state mosse dai difensori di IE AL NI (1° motivo) e di RI GH (3°
dei motivi aggiunti).
Sostengono i difensori che nel corso dell'istruttoria era stata sequestrata una RI quantità di documenti in lingua straniera;
che il G.I. non ne aveva disposto la traduzione;
che al dibattimento di primo grado il Tribunale aveva rigettato la richiesta di traduzione di tutti i documenti;
che riproposta la questione davanti alla Corte
di Appello, questa aveva riconosciuto effettiva l'esigenza e aveva disposto la traduzione di parte dei documenti richiesti;
che, la Corte aveva sì riconosciuto l'esistenza della nullità, ma l'aveva ritenuta sanata per l'inerzia della difesa nella fase istruttoria;
che, consistendo la nullità nel rifiuto opposto dal Tribunale alla
legittima istanza difensiva, e non potendo la difesa subire limitazio-
ni oltre quelle previste dalla legge, l'istanza difensiva era da ritenere oltre che legittima, tempestiva, in quanto avanzata nel corso dell'istruttoria dibattimentale.
Hanno chiesto perciò che venga dichiarata nulla l'ordinanza della
Corte d'Appello 13.12.1988 e della sentenza impugnata, nonché l'ordinan-
Wer za del Tribunale di Milano 12.10.1983 e la sentenza di quel giudice del 12.7.84.
Va osservato, però, che il problema della traduzione dei documenti in lingua straniera, é problema che riguarda la validità dell'atto che il nostro sistema processuale vuole comprensibile sia all'interno a tutte le parti del processo, che all'esterno stante la caratteristi-
ca della sua "pubblicità"
Non a caso gli stessi difensori adducono la violazione non solo dell'art. 326, ma anche dell'art. 137 cod. proc. pen. che commina la sanzione della nullità agli "atti del procedimento penale" quando non siano compiuti in lingua italiana.
La questione, affrontata di recente, é stata risolta da questa
Corte con sentenza n 685 della 3 Sez. del 26.1.1984 nella quale
é stato prcisato che "gli atti del processo e tra questi i documenti,
sono nulli se non compiuti a non tradotti nella lingua italiana".
Pertinente é, perciò l'argomentazione contenuta nell'ordinanza impugna- ta secondo la quale l'ipotesi che la nullità sorga solo a seguito del mancato accoglimento dell'istanza di traduzione non trova alcun fondamento nello schema normativo delle nullità contenuto nel nostro codice di rito.
Pertanto, trattandosi di nullità sanabile (come sostenuto anche dai difensori) essa andava eccepita tempestivamente
•
.
Infatti, ai sensi dell'art. 377 C.P.P. (1930) le nullità incorse nell'istruzione formale sono sanate se non vengono dedotte entro cinque giorni dalla
C.P.P.
scadenza del termine indicato nell'art. 372
5 10). Come già accennato in narrativa eccezioni procedurali sono state sollevate anche in relazione alla validità degli avvisi ricevuti dai difensori ai sensi degli artt. 533e 534 cod. proc. pen. (1930).
Quella sollevata dal difensore di AR non può essere esami-
nata, dovendo questa Corte provvedere alla immediata declaratoria di estinzione per prescrizione del reato addebitato all'imputato ricorrente,
ai sensi dell'art. 152 C.P.P.
Per quanto riguarda, invece, le altre eccezioni, vanno fatte alcune precisazioni.
Coi motivi aggiunti depositati in data 2.10.89, il difensore di
RC e MA ha eccepito:
1- l'inesistenza o nullità dell'avviso ex art. 533 C.P.P. e del provvedi-
mento di fissazione dell'udienza previsto dall'art. 534 C.P.P., per avere ricevuto l'avviso ex art. 533 e contestuale comunicazione di fissazione dell'udienza per il 21.10.89, in data 19.9.89 durante il decorso del termine per presentare i motivi principali di ricorso.
2- Violazione delle stesse norme, sotto il profilo del diritto di difesa,
avendo la "precoce" trasmissione degli atti in Cassazione, in violazione dell'art. 208 C.P.P., impedito & visione degli atti del giudizio di appello ex art. 201 C.P.P. e la eventuale deduzione di nullità maturata in tale fase.
3- Violazione dell'art. 529 C.P.P. in relazione all'art. 533 C.P.P.
essendosi determinata un'abnorme coincidenza parziale tra i termini per la presentazione dei motivi principali e dei motivi aggiunti 4- Violazione dell'art. 533 C.P.P. e dell'art. 534 C.P.P. poiché "tutti gli atti di cui all'art. 208 C.P.P." non erano pervenuti in Cassazione
alla data dell'11.9.89. Conseguentemente ha chiesto alla Corte di dichiarare la nullità dei provvedimenti abnormemente adottati ex artt. 533 e 534
C.P.P. ed ordinare la trasmissione degli atti del processo alla Corte
d'Appello di Milano per il rituale adempimento delle formalità ex artt. 201 e segg. C.P.P.
Con successiva memoria depositata in cancelleria in data 26.3.1990 lo stesso difensore, nell'interesse del solo MA, rilevato che in data 19.9.89 contrariamente a quanto certificato dal cancelliere di questa sezione, non potevano essere pervenuti a questa Suprema Corte
i motivi di ricorso del MA depositati in epoca successiva al
19.9.89; che, mentre era stato disposto il rinvio dell'udienza al 21.10.89,
si era proceduto all'annullamento dell'avviso di cui all'art. 533 C.P.P.,
insisteva a che venisse ordinata la trasmissione degli atti del processo alla Corte d'Appello di Milano per il rituale adempimento delle formalità
prescritte dagli artt. 201 e segg. C.P.P. Successivamente, con altri motivi aggiunti, nell'interesse del solo
MA e depositati in cancelleria in data 20.4.90, la stessa difesa ha eccepito l'inesistenza giuridica del provvedimento presidenziale notificato in data 9.4.90 col quale era stato disposto il rinvio del procedimento dal 19 aprile al 22 giugno 1990, trattandosi di poteri che competono funzionalmente al collegio.
сем Ha chiesto, inoltre, che la Corte, con sentenza, voglia dichiarare le nullità maturate nella fase di merito post dibattimentale & dinanzi alla Suprema Corte ed ordinare la trasmissione di tutti gli atti del processo alla Corte di Appello di Milano perché il giudice del merito delibi sulla ritualità della impugnazione in adempimento delle formalità
prescritte dagli artt. 201 e segg. C.P.P. Trattasi di eccezioni procedurali inammissibili e di richieste inaccoglibili. La reiterata richiesta di trasmissione degli atti alla Corte
di Appello di Milano per consentire al giudice di merito di deliberare sulla ritualità dell'impugnazione ha carattere dilatorio.
Infatti la procedura riguardante la fase successiva alla presentazio- ne delle impugnazioni e regolata dagli artt. 201 e segg. C.P.P.
prevede espressamente che la ritualità del gravame possa essere
delibata in alcuni casi dal giudice a quo (v. art. 207 C.P.P.) ed in generale dal giudice ad quem.
Pertanto, essendo questa Corte quale giudice ad quem competente a decidere sulla ritualità delle impugnazioni dei due citati ricorren-
ti, non vi é ragionevole motivo per inviare gli atti alla corte di Appello di Milano.
La questione riguardante la validità del primo avviso ex artt.
533 e 534 cod. proc. pen., ricevuto dal difensore in data 19.9.1989,
é ormai superata essendo stato successivamente notificato allo stesso:
in data 9.4.1990 regolare avviso del deposito degli atti ex art.
533 C.P.P.; e, in data 7.5.90 l'avviso ex art. 534 C.P.P. per l'udien-
za odierna.
Quanto alla dedotta nullità del provvedimento presidenziale col quale é stato disposto il rinvio dell'udienza, il collegio ritiene sufficiente osservare:
che é innegabile il potere-dovere del presidente della sezione ملك di rinviare l'udienza di trattazione dei ricorsi, quando, come nel caso in esame, abbia a constatare che поп era stato dato avviso né del deposito degli atti e neppure della data dell'udienza ai difensori delle numerose parti civili e che si profila una causa
di nullità degli avvisi notificati ai difensori degli imputati ricor-
renti nullità peraltro già rilevata dallo stesso difensore. Trattasi
di poteri espressamente previsti dal codice di rito nei confronti dei presidenti di Corte d'Assise e di Tribunale e del Pretore nel titolo riguardante gli atti preliminari al giudizio (in base all'art. 411, il presidente, può annullare il decreto di citazione per nullità
precedenti) e che devono ritenersi compresi nel primo comma dell'art. 534 C.P.P.che conferisce al Presidente il potere-dovere di fissare l'udienza di trattazione del ricorso.
Ciò del resto corrisponde anche ad esigenze di economia processuale:
nel caso in esame, ove non fosse intervenuto il provvedimento presiden-
ziale, all'udienza fissata per il 19.4.1990 avrebbero dovuto affluire a Roma i difensori dei ventidue ricorrenti, la cui grande maggioranza risiede a Milano, solo per sentir dichiarare la nullità degli avvisi.
che, in ogni caso, vi é carenza di interesse ad avanzare l'eccezione da parte dei ricorrenti, in quanto col provvedimento presidenziale
é stata sanata una nullità rilevata ed eccepita dallo stesso ricorrente.
Pertanto, anche tali eccezioni vanno rigettate.
U 11). Ritiene, inoltre, la Corte di dover affrontare in sede preliminare, altra questione di portata generale sollevata dai difenso-
ri, quella riguardante la necessità di collegamento eziologico e psicologico tra la condotta distrattiva e la dichiarazione di liquida-
zione coatta amministrativa ( o di fallimento ). La soluzione di tale questione, infatti é atta ad incidere sulla posizione di tutti i ricorrenti.
Il difensore di IU NI, i difensori del GH e del Pavesi hanno censurato la impugnata sentenza per aver escluso che
siano necessari collegamenti eziologici e psicologici tra i fatti di bancarotta e lo stato di insolvenza, denunziando la violazione di elementari principi del sistema penale. Citano a sostegno, la nota sentenza n 364 del 1988 della Corte Costituzionale ed affermano che la pena prevista per la bancarotta fraudolenta é compatibile con il principio della colpevolezza, soltanto se l'insolvenza sia ricollegabile alla condotta dell'agente da un rapporto soggettivo.
Can la memoria riassuntiva in data 8.6.1990 i difensori del GH
hanno aggiunto che qualora si ritenesse imposto dal diritto positivo la criticata interpretazione, sorgerebbe un fondato dubbio di legitti-
mità costituzionale dell'art. 215 L. Fall., in relazione all'art. 27, ༢༠ co. della Costituzione, per essere la responsabilità penale per bancarotta fondata su un elemento (la dichiarazione di insolvenza)
"
non legato all'agente da alcun rapporto personale.
La censura infondata.
и L'irrilevanza del nesso psicologico ed eziologico tra la distrazio-
ne (la dissimulazione, l'occultamento, la distruzione e la dissipazio-
ne) ed il fallimento é affermata dalla costante giurisprudenza di questa Corte sulla base dei seguenti argomenti: 1- Il n. 1 dell'art. 216 della legge Fall. distingue chiaramente le due ipotesi della esposizione o riconoscimento di passività inesi-
stenti, da tutte le altre (distrazione, occultamento, ecc.).
Per quanto riguarda la esposizione ed il riconoscimento di passivi-
tà inesistenti, stabilisce espressamente che devono essere compiute allo scopo di recare pregiudizio ai creditori;
la legge richiede cioé il dolo specifico.
L'interpretazione letterale e sistematica della norma, induce
perciò a ritenere che nelle altre ipotesi é sufficiente il dolo generico.
2- La sufficienza del dolo generico, rende inaccettabile la tesi di coloro i quali, tenendo conto che i fatti di distrazione ecc.
possono verificarsi anche in momenti remoti della vita dell'impresa,
richiedono l'intenzione di danneggiare i creditori o di sottrarre loro la garanzia patrimoniale e che tale intenzione non possa sussiste- re se non nei fatti relativamente prossimi al fallimento, quando si prospetta come probabile per l'agente, in quanto in tal modo si ripropone il dolo specifico quale elemento essenziale della fatti-
specie.
3- La dichiarazione di fallimento non costituisce l'evento del delitto di bancarotta (semplice o fraudolenta) di tal che i fatti di bancarot-
lley ta previsti nella prima parte del n 1 dell'art. 216 L. Fall. sono
perseguibili in qualunque momento siano stati commessi a prescindere da collegamenti eziologici e psicologici col fallimento, collegamenti necessari, ai sensi degli artt. 40 e 43 C.P., solo tra la condotta e l'evento.
4- Nelle disposizioni penali della legge fallimentare, il legislatore,
quando lo ha ritenuto necessario, ha previsto espressamente il termine a decorrere dal quale la condotta dell'imprenditore o di uno degli altri soggetti indicati nell'art. 223 Legge Fall., assume rilievo
penale. Cosi per la bancarotta semplice documentale (art. 217, 2°
L. Fall.) la condotta é incriminabile solo se posta in essereCO.
entro i tre anni antecedenti la dichiarazione di fallimento.
5- Analogo argomento vale per il nesso pesicologico ove si tenga conto sia della previsione del dolo specifico solo in alcuni dei casi di bancarotta, sia della fattispecie prevista nel n 2 del cpv.
dell'art. 223 L. Fall., l'avere cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il fallimento della società.
6- In ogni caso la tesi opposta inciderebbe sulla tassatività della fattispecie di resta includendo un elemento di arbitrarietà riguardan-
te il momento nel quale il fallimento deve essere considerato "prossimo"
o soggettivamente "probabile".
Non essendo stata, dalla difesa addotto alcun argomento idoneo ad intaccare la coerente interpretazione sopra esposta, questa Corte non può che ribadirla. Wes D'altra parte non paiono fondati gli argomenti che la difesa trae dalla nota ed importante sentenza della Corte Costituzionale del 24.3.88
n. 364, che ha dichiarato parzialmente illegittimo l'art. 5 cod. pen.
anche per violazione dell'art. 27, 1° e 3° co. della Costituzione,
nella parte in cui esclude dall'incensurabilità dell'ignoranza della legge penale, l'ignoranza inevitabile. Sostiene la difesa, rifacendosi a tesi dottrinarie elaborate di recente proprio a seguito della sentenza della Corte Costituzionale del 1988, che l'imputazione soggettiva é
necessaria ex art. 27 Cost. in relazione a tutti gli elementi "significa-
tivi rispetto all'offesa" e alla riconoscibilità del fatto quale illeci-
to, nonché rispetto a tutti gli elementi della fattispecie oggettiva dai quali dipende la misura o una variazione significativa della pena;
che, pertanto, dovendo la dichiarazione di fallimento essere considerata elemento significativo della fattispecie, essa non può non essere collega-
ta all'elemento soggettivo.
Trattasi di tesi indubbiamente suggestive, ma frutto di una inesatta interpretazione dei principi affermati sul punto dalla Corte Costituziona-
le.
Dall'esegesi dell'art. 27, 1° e 3° co., la Corte Costituzionale,
con la citata sentenza ha dedotto:
che "i costituenti mirarono, sul piano dei requisiti d'imputazione del reato, ad escludere che si considerassero costituzionalmente legitti- '
me le ipotesi carati di elementi subiettivi di collegamento con l'evento.
ill che anche la funzione rieducativa della pena postula la colpa dell'agente in relazione agli elementi più significativi della fatti-
specie tipica.
- che se nelleipotesi di responsabilità oggettiva vengono comprese tutte quelle nelle quali anche un solo, magari accidentale, elemento
del fatto, a differenza di altri elementi, non é coperto dal dolo
° dalla colpa dell'agente (c.d. responsabilità oggettiva spuria ed impropria), va ribadito che il 1° co. dell'art. 27 non contiene un tassativo divieto di responsabilità oggettiva.
Da tali principi si desume con chiarezza che la preoccupazione dei costituenti e della Corte é sopratutto quella di affermare la necessità del collegamento psicologico tra condotta ed evento del
delitto.
Quanto agli altri elementi, solo gli elementi più significativi della fattispecie tipica del reato, devono per la Corte essere imputa-
bili al soggetto agente;
quindi, non necessariamente tutti, tant'é
che cita a mò di esempio di elemento della fattispecie "non significa-
tivo" l'età dell'offeso nei delitti contro la libertà personale,
la cui ignoranza non é invocabile a scusa, ai sensi dell'art. 539
C.P., valutato costituzionalmente legittimo con la sentenza n 20
del 17.2.1971.
Orbene, precisato che: é ormai ius receptum che nella bancarotta fraudolenta prefallimentare, la dichiarazione di fallimento (o la liquidazione coatta amministrativa) non costituisce l'evento nelle Ich ipotesi di reato previste nell'art. 216 L. Fall.
- nell'ipotesi di distrazione sub iudice, non é dubbio che l'elemento soggettivo debba essere e sia (direttamente o indirettamente) collega-
to con l'evento, individuato nella diminuzione patrimoniale conseguen-
te all'atto di distrazione;
Tanto premesso, consegue che, pur essendo la dichiarazione di fallimento elemento costitutivo della fattispecie di bancarotta prefallimentare previsto nell'art. 216 L. Fall., non necessariamente essa debba PE dall'atteggiamento psichico del soggetto agente. Certo, resta il problema della individuazione degli elementi
"più significativi" della fattispecie che debbono necessariamente essere ricompresi nella sfera di rappresentazione del soggetto agente.
Individuazione che non può essere lasciata all'arbitrio dell'interpre-
te, ma che deve essere effettuata sulla base delle categorie interpre-
tative stabilite dal legislatore (artt. 12 e 14 preleggi). Orbene,
come già notato, interpretazione letterale e sistematica, inducono ad affermare che per il legislatore fallimentare, la dichiarazione di fallimento (o di liquidazione coatta amministrativa) di norma
(e quindi fatte salve le eccezioni espressamente previste, come l'ipotesi del cpv n 2 dell'art. 223 L.F), non deve necessariamente essere collegata da nesso psicologico al soggetto agente.
Del resto la questione (sollevata in relazione all'art. 217 L. Fall.
per violazione dell'art. 27 Cost.) era già stata affrontata da questa sezione della Corte che con sentenza in data 22.11.1969, imp. Goti, l'aveva risolta, ritenendola manifestamente infondate, proprio in
منام quanto il principio della responsabilità personale in materia penale non presuppone che tutti gli elementi della fattispecie siano dipenden-
ti dall'atteggiamento psichico dell'agente.
Può, pertanto, tranquillamente essere affermato che la Corte
di merito ha risolto la questione in esame nel pieno rispetto dei principi codificati dal diritto penale.
Wy Passando ога all'esame dei singoli ricorsi, appare opportuno iniziare da quello di PI AL NI
11.a) NI PI AL
Col secondo motivo di ricorso (il primo, di natura proceduțale
é stato già esaminato) la difesa sostiene che il giudice di appello
é caduto in errore quando ha ricondotto i fatti contestati nella fattispecie della bancarotta fraudolenta (art. 223 n 2 Legge Fall.)
tra "le operazioni dolose", laddove é configurabile solo la fattispecie descritta negli artt. 2624 cod. civ. e 38 L. ANria;
che, inoltre,
ha tralasciato di valutare che le operazioni dolose richiedono un dolo di frode non accertato.
Va subito chiarito che i giudici di appello non hanno come sostiene la difesa- ricondotto i fatti contestati nella fattispecie della bancarotta ex art. 223 n 2 L. Fall. Hanno citato tale fattispecie una prima volta per sottolinearne la differenza con quella prevista dall'art. 216 n 1 L. Fall. (in cui il fallimento e lo stato di insolven- za non costituiscono l'evento di rato, ma il momento consumativo); ed una seconda volta (v. pag. 448 e 449) solo per controbattere la tesi difensiva secondo la quale la violazione dell'art. 38 L.
ANria sarebbe penalmente irRI in riferimento ai reati fallimentari nel presupposto che l'art. 223, 2° co. In 1 L. Fall.
richiama i fatti di cui agli artt. 2621, 2622, 2623, 2628 e 2630
CO. 1° Cod. Civ. 2 non anche quelli di cui agli artt. 2624, co.
1 e 2 C.C. e 38 L. ANria. lles डू
12 Esclusa mediante la citazione di precedenti giurisprudenziali
(secondo i quali i fatti di cui all'art. 2624 C.C. possono costituire il contenuto di "operazioni dolose" ex art. 223 n 2 L. Fall.) l'irrile-
vanza penale in sede fallimentare della fattispecie di cui all'art. 2624 Cod. Civ., hanno precisato che i finanziamenti eseguiti in modo massiccio con la tecnica dei depositi fiduciari (mediante la simulazione del deposito interbancario e la dissimulazione del presti-
to a terzi) nell'interesse del "gruppo" e non delle banche, in violazio-
ne dell'art. 38 L. ANria, in mancanza di garanzie, senza l'osservan- za dei limiti legali dettati dalla disciplina bancaria (art. 35
L.B.), costituiscono ipotesi di distrazione, ai sensi dell'art.
216 n 1 L. Fall. Si sono inoltre posti espressamente il problema del rapporto tra la fattispecie prevista dall'art. 2524 Cod. Civ. e 38 Legge Bancaria e la fattispecie della distrazione prevista dalla Legge
fallimentare.
Lo hanno risolto con riferimento ad una precedente decisione di questa stessa sezione, ritenendo che il più grave reato fallimenta- re assorbe il primo, ai sensi dell'art. 15 cod. pen. Era stato già
affermato da questa Corte (con sent. 4.10.78, Sez. V, imp. Giacobone
relativa ad una ipotesi di distrazione fallimentare) che la fattispecie di cui all'art. 2624, II co. C.C., in relaz. all'art. 38 L. 7.3.33
In 141 che ha convertito in Legge il R.D.L. 12.3.35 n 375, si realizza allorquando l'agente compie, con la banca della quale é amministratore,
114 determinate operazioni con la consepevolezza che questa non siano state previamente deliberate dal Consiglio di amministrazione e che non sia intervenuto il voto favorevole di tutti i componenti l'organo di vigilan-
za.
Quando, però, dette operazioni sono compiute in concorso dell'elemento psicologico proprio del delitto di bancarotta fraudolenta, e sussiste,
altresì, lo elemento costitutivo dello stato d'insolvenza della banca,
il più grave reato fallimentare assorbe il primo, a norma dell'art.
15 C.P., dando luogo alla figura del cosiddetto "reato complesso in senso lato 0 reato progressivo". Ciò in quanto l'ipotesi criminosa della bancarotta fraudolenta presenta nella sua struttura tutti gli elementi costitutivi dell'altra figura di reato nonché quelli caratteri-
stici propri.
Pertanto, a fronte della infondatezza delle critiche della difesa,
questa Corte non può che riaffermare la correttezza giuridica dei princi-
pi giurisprudenziali fatti propri dai giudici di appellò.
Col terzo motivo, la difesa deduce l'erronea interpretazione degli artt. 216 e 219 L. Fallimentare, sostenendo che "nei contratti a rischio il dolo eventuale non é ipotizzabile", trattandosi di mera condotta;
onde non é ipotizzabile la bancarotta fraudolenta;
ma, a tutto concedere,
semplice per operazioni caratterizzate dall'elemento la bancarotta del rischio. Premesso che la Corte di merito ha precisato che tra le operazioni a mezzo fiduciari addebitata al NI IE SA ve ne sono di rilevanti ai fini della distrazione, per le quali non si pone il problema del dolo eventuale, in quanto si risolvono, sin dal loro
"
sorgere in una mera elargizione, data la loro destinazione (ad es.
il gruppo di contratti fiduciari posti in essere da B.P.F. per la copertura di perdite in cambi a favore della EX ON
S A di Panama, senza contropartita e di ER) va Osservato
che la Corte di merito si é attenuta a principi giuridici elaborati da questa Corte ed ormai consolidati in base ai quali:
- a configurare l'elemento psicologico del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, é sufficiente il dolo generico
- tale dolo può essere diretto, ma anche indiretto o eventuale quando il soggetto agisce anche a costo, "a rischio", di subire una perdita altamente probabile se non certa.
Ha poi distinto nei contratti di mutuo un rischio di tipo fisiologi-
co, connaturato al tipo stesso di accordo tra le parti (l'area del successivo adempimento, mediante il rimborso) ed un rischio patologico,
conseguente a tutte le anomalie già enumerate e sopratutto alla carenza di garanzie.
Ne ha dedotto che l'erogazione dei finanziamenti mediante i fiducia- ri 9 con l'inosservanza di tutte le norme poste a tutela dei fondi
'
sociali e per fini non propri della banca ma del "gruppo", comporta dal punto di vista soggettivo l'assunzione del rischio della diminuzio-
lih ne patrimoniale subita dalle banche.
La difesa obbietta che la prevedibilità della diminuzione patrimoniale non é sufficiente ad esaurire la tematica del dolo eventuale, essendo la prevedibilità elemento comune sia del dolo eventuale che della colpa, onde nella specie andrebbe configurata l'ipotesi di bancarotta semplice prevista
(trattandosi di operazioni di pura sorte dal n 2 dell'art. 217 L. Fall.
o manifestamente infondate); ma non tiene conto della differenza tra le due ipotesi.
Quando l'agente pone in essere operazioni imprudenti idonee a configurare la bancarotta semplice agisce con imprudenza, ma pur sempre nell'interesse dell'impresa; nelle operazioni distrattive, invece, l'agente agisce dolosamen-
te, perseguendo un interesse proprio o di terzi estranei all'impresa, e quindi colla coscienza e volontà, di porrre in essere atti incompatibili con la salvaguardia del patrimonio aziendale ed in contrasto con gli interessi dei creditori alla conservazione delle garanzie patrimoniali.
Pertanto, va affermato che la distrazione fallimentare prevista dall'art. 216 n 1 L. Fall. é ben configurabile anche a titolo di dolo eventuale nella ipotesi in cui si realizzi mediante l'erogazione di finanziamenti (mutui)
concessi dagli amministratori della banca senza le necessarie garanzie,
in violazione delle norme civili e bancarie che regolano i rapporti tra la banca ed i suoi amministratori e nell'interesse degli stessi amministratori e non della banca.
In tal caso, infatti, gli amministratori agiscono accettando il rischio della perdita patrimoniale e della conseguente lesione degli interessi dei creditori ex art. 2740 C.C. alla garanzia del patrimonio del debitore. Col quarto motivo la difesa deduce la contraddittorietà della motivazione in ordine al giudizio ex art. 69 C.P., sostenendo che il giudizio di equivalenza tra circostanze aggravanti ed attenuanti a fronte dell'ampia riduzione di pena concessa dal giudice di merito
(da 8 anni e 6 mesi ad anni 4 e mesi 2 di reclusione) non può che essere frutto di illogico ragionamento e quindi meritevole di censura.
Nesusn obbligo giuridico incombe sul giudice di appello di modifica-
re le decisioni adottate dal giudice di primo grado, sul punto riguar-
dante il bilanciamento tra circostanze aggravanti e circostanze
attenuanti, nell'ipotesi in cui intenda modificare, anche in modo consistente, l'entità della pena.
E', perciò, nella facoltà discrezionale del giudice di secondo grado, mantenere il giudizio di equivalenza tra le circostanze,
rigettando la richiesta di prevalenza delle attenuanti avanzata
dallo imputato, e contestualmente, ridurre anche in maniera consisten-
te l'entità della pena.
Vero é che sia il giudizio di comparazione delle circostanze che quello sulla determinazione della pena, possono avere fondamento nei criteri fissati dal legislatore con l'art. 133 cod. pen.; ma
é anche vero che nel primo giudizio prevale l'esigenza di determinare l'entità oggettiva del fatto criminoso, mentre nel secondo prevale un'esigenza di carattere soggettivo, dovendosi tenere conto della
funzione della pena in relazione alle capacità a delinquere dell'impu-
tato. 11.b) IG NI
Col primo motivo di ricorso la difesa deduce la errata applicazione degli artt. 40 e 42 cod. pen. con riferimento all'art. 2392 cod. civ.
A fronte della costruzione giuridica elaborata dai giudici di merito
(mediante il ricorso al combinato disposto dagli artt. 40 C.P. e 2392
C.C.) per affermare la responsabilità del NI, quale membro del consiglio di amministrazione di AN Unione, a titolo di concorso nelle attività di distrazione poste in essere da DO e dal suo gruppo, nonostante lo stesso non fosse risultato coinvolto in nessuno dei fatti specifici di distrazione, la difesa obbietta che male é stato richiamato l'art. 2392 Cod. Civ., anzitutto perché la rubrica fa riferimen-
to alla responsabilità (degli amministratori) verso la società e поп
verso i terzi, e poi perché quella di cui tratta la norma é la responsabi-
lità civile che ha per oggetto la colpa degli amministratori consistente nella inosservanza dei loro doveri;
al trasferimento della responsabilità
civile in penale osta l'inesistenza di una specifica previsione di responsabilità penale per colpa, stante la norma del cpv. dell'art. 42 Cod. Pen.
Ritiene la Corte che tali censure non siano fondate, essendo corrette dal punto di vista giuridico le tesi dei giudici di merito che peraltro riproducono l'elaborazione della dottrina penalistica che si é occupata dell'argomento e che é pervenuta a conclusioni ormai concordi. E' indubbio che quando la norma contenuta nel 2° co. dell'art.
40 C.P. stabilisce che "non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo", presuppone l'esistenza di un obbligo giuridico derivante da qualsiasi ramo del diritto.
Tale obbligo é previsto espressamente dal 2° co. dell'art. 2392 gli a ministrator. per il quale asei, quando sono a conoscenza di atti pregiudizievoli alle società devono fare quanto possibile per impedirne il compimento o eliminarne od attenuarne le conseguenze.
Com'é stato autorevolmente sostenuto, a differenza dell'assemblea dei soci (che ha essenzialmente una posizione di potere) quella del consiglio di amministrazione é in primo luogo una posizione di dovere di fronte alla società e ai terzi, essendo il consiglio organo permanente, ed é l'attività personale dei componenti in funzione esecutiva e preparatoria, desumibile proprio dal 2° CO.
del 2392 che impone, anche nel caso in cui vi sia stata delega delle funzioni amminsitrative, ai consiglieri non delegati l'obbligo di vigilare sull'andamento della gestione della società.
In realtà, la rubrica dell'art. 2392 C.C. "responsabilità verso la società" sembrerebbe limitare la responsabilità degli amministrato-
ri a quell a verso la società, tant'é che nel 1° co. si legge che il solidalmente responsabili verso la società" per la violazione" sono dei loro doveri;
senonché, OV9 si tanga conto che nel 2° CO., detto espressamente che "in ogni caso" sano responsabili se поп
мы hanno vigilato o non si sono attivati in presenza di atti pregiudizie-
voli e che, per l'art. 2394 cod. civ., essi hanno l'obbligo di attende- re alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale e, in caso di violazione, ne rispondono verso i creditori sociali, se ne deve desumer.e che la responsabilità prevista dal cpv. dell'art. 2392
Cod. Civ. non é solo verso la società, ma anche nei confronti dei soci, dei creditori e dei terzi.
Vero é, perciò, che il cpv. dell'art. 2392 C.C. riguarda la rsponsa-
bilità civile degli amministratori, ma é anche vero che da esso
é desumibile un principio di ordine generale col quale viene statuito l'obbligo giuridico degli amministratori di impedire gli atti pregiudi-
zievoli per la società in essi compresi soci, crditori e terzi e cioé gli atti pregiudizievoli per quella rete di relazioni societarie la cui integrità é affidata dalla legge alle cure dell'organo ammini-
strativo.
Orbene, poiché dagli interessi della società affidati agli ammini- stratori non possono essere esclusi quelli tutelati dalle norme
penali societarie e fallimentari, se ne deve desumere che é correttamen-
te configurabile il concorso ex art. 40 cpv. C.P. tutte le volte in cui l'amministratore di una società violando l'obbligo di vigilanza e quello di attivarsi in presenza di atti pregiudizievoli, abbia consentito ad altri amminsitratori (o comunque a soggetti che di fatto abbiano compiuto atti di gestione) di perpetrare veri e pro-
pri delitti.
14 Né partendo dalla constatazione che per il 3° co. dell'art. 2392,
la responsabilità non si estende a quello degli amminsitratori immune da colpa, può desumersi come sostiene la difesa- che qui si effettui un illegittimo trasferimento da una responsabilità civile per colpa ad una responsabilità penale per dolo.
Intanto, perché la perseguibilità della responsabilità per colpa non esclude che si possa perseguire la responsabilità per dolo;
e poi perché una volta accertata l'esistenza in capo agli amministrato-
ri dell'obbligo giuridico di vigilare e di attivarsi nel senso già indicato, e cipé l'esistenza del presupposto per applicare l'art. 40 C.P., le regole per l'accertamento della configurabilità della fattispecie, vanno desunte dalla disciplina penale.
Ne consegue, nel caso in esame, che trattandosi di perseguire il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, punita esclusiva-
mente a titolo di dolo, mentre non é punibile l'eventuale condotta omissiva colposa dell'amminsitratore, pur in presenza del nesso
causale tra la condotta omissiva e l'evento dal quale dipende l'esisten-
é sempre punibile l'amministratore la cui inerzia,za del reato,
Il che,sia dolosamente proiettata alla verificazione dell'evento.
appunto, é stato accertato, in linea di fatto, dalla Corte di merito quando ha ritenuto che il prolungato e variegato sistema distrattivo,
in esecuzione di un articolato disegno, in tanto poté essere realizza-
' to in quanto vi fu l'asservimento degli organi amminsitrativi e societari, gli uni quali braccio operativo in quanto davano esecuzione
ما alle direttive impartite da DO e/o NI e gli altri (tra i quali il NI) con il silenzio e la deliberata inerzia.
Col secondo motivo la difesa deduce la violazione dell'art. 42
cod. pen. poiché nella motivazione della impugnata sentenza, non
é stato affrontato il problema del dolo, in relazione a quanto previ-
sto dal cpv. dell'art. 40 C.P. che presuppone la identificazione dell'evento che non é stato impedito e la coscienza e volontà di produrlo.
della sentenza La motivazione\sul punto non merita tale censura.
L' obiezione era già stata avanzata in sede di appello e la Corte,
esaminandola ha precisato:
- che l'evento, nel reato di bancarotta (216 n 1 L. Fall.) é costitui- to dal depauperamento, del patrimonio aziendale posto a garanzia
dei creditori (art. 2740 C.C.)
- che le anomalie genetiche e funzionali dalle quali erano affetti i depositi interbancari dissimulanti finanziamenti a favore di società
del gruppo ( con correlati falsi contabili, violazione degli artt.
35 e 38 L. bancaria, inesistenza o elusione delle garanzie) costituiva-
no le caratteristiche degli atti di distrazione
- che, perciò, gli estremi del dolo andavano individuati -come già
per il Tribunale- nella consapevolezza da parte degli amministratori della prassi invalsa nelle due banche sindoniane di sovvenziona-
re le imprese di DO con le citate operazioni fiduciarie, nella consapevolezza, cioé sia delle citate anomalie, sia dal fatto che la loro inerzia avrebbe consentito il compimento degli atti pregiudizio- voli (comportanti la dispersione del patrimonio delle banche); anzi era la conditio sine qua non del loro compimento. Consapevolezza 2 volontà tanto più intense, quanto più l'attuazione del disegno criminoso, perdurava nel tempo, mentre avrebbe dovuto essere interrot-
ta dagli amministratori.
Col terzo motivo la difesa del NI deduce la violazione degli artt. 474 n 4 e 475 n 3 C.P.P. per difetto di motivazione in ordine alla eccepita inattendibilità degli elementi provenienti da testi
0 da imputati, utilizzati dalla Corte di merito per dimostrare la conoscenza delle anomalie genetiche e/o funzionali da parte del
NI.
La Corte d'Appello, come già notato in narrativa, ha desunto la conoscenza delle anomalie genetiche e funzionali dei depositi fiduciari, da parte del NI: dal ruolo che lo stesso svolgeva in B.U., dalle sue funzioni di delegato dello IO al controllo anche di BA e dalle dichiarazioni di NI, di DO, di PI
OB OL e di AD.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, si é posto il problema della attendibilità delle dichiarazioni di NI e lo
ha risolto in senso positivo avendo ritenuto che esse trovano riscon-
tro nelle dichiarazioni degli altri imputati ed in parte, anche nelle ammissioni dello stesso NI (per l'acquisto di azioni
Veteo). Va ricordato che NI aveva datto che aveva messa al corrente delle operazioni sottostanti i contratti fiduciari consiglieri ies 2 sindaci di B.U. (tra i quali il NI) con colloqui separati prima e dopo le riunioni del Consiglio di Amministrazione e del
Comitato Esecutivo. A riprova di tali circostanze, sono indicate
le dichiarazioni di PI OL OL, dirigente di B.U. e quinäð
a conoscenza di quanto vi avveniva e quelle di MA AD (esponen-
te di rilievo di entrambe le banche sindoniane, proveniente anche lui dallo IO) il quale non solo ha confermato la prassi delle "riunio-
ni ristrette" alle quali partecipava anche NI, ma ha precisato che le decisioni importanti DO le prendeva con alcuni membri del Comitato Esecutivo, tra i quali NI, data la sua qualità
di rappresentante in B.U. del socio di minoranza IO
E' pacifico perciò, che il NI era stato messo al corrente delle operazioni sottostanti i contratti fiduciari e quindi dei finanziamenti a società del gruppo DO, dato che solo tale illeci-
ta destinazione spiegava la ragione dell'occultamento delle operazioni agli organi sociali, dei falsi contabili, delle violazioni della legge bancaria e della mancanza o elusione delle garanzie.
Pertanto, non vi é carenza di motivazione sul punto. La Corte,
inoltre, nella valutazione degli elementi di prova si é attenuta a criteri corretti dal punto di vista giuridico ed immuni da vizi logici.
Col quarto motivo viene dedotta la mancanza di motivazione in
' ordine al giudizio di comparazione delle circostanze trattandosi di "affermazioni di rito assolutamente generali, che רפר. possono costituire valida motivazione". Anche tale censura é infondata dato che la Corte di merito nel disattendere l'istanza di dichiarazione della prevalenza delle attenuan-
ti generiche, ha fatto riferimento da una parte alle osservazioni che aveva svolto in relazione alla posizione di IE SA NI "
(ben si attaglia al NI il carattere di continuità della condotta)
a dall'altra alla motivazione addotta dal Tribunale ed ha confermato il giudizio di equivalenza delle circostanze in quanto rappresenta l'equilibrato contemperamento dei motivi a tutela del soggetto,
da una parte e a tutela della collettività e dell'ordinata convivenza dell'altra.
Col quinto motivo la difesa chiede l'annullamento della impugnata sentenza per consentire la rinnovazione del dibattimento nel giudizio di rinvio.
La Corte d'Appello aveva, con ordinanza dibattimentale, disposto l'acquisizione del processo penale a carico di DO riunendolo a quello in corso per l'eventuale utilizzazione ai sensi dell'art. 466, 2° co. cod. pen. (1930) ed aveva rigettato l'istanza difensiva di escussione dei testi sentiti in quel processo, ritenendo sufficien-
temente provati i fatti delittuosi ascritti all'appellante NI.
Sostiene la difesa che essendo stati i fatti ritenuti provati proprio sulla base (anche) delle disposizioni dei testimoni sentiti nel processo
contro
DO, appariva assolutamente necessaria l'escus-
sione di quai testi affinché potessero essere loro "prospettate le contestazioni che la difesa del NI -assente all'atto dell'escussio-
ne avrebbe potuto e dovuto prop "
W E' agevole notare in proposito che la Corte valutando le testimonisa-
risultanti nel processo a carico di DO, si é avvals di un potere conferitole direttamente dal codice di rito che col 2°
CO. dell'art. 46G C.P.P. consente la lettura di atti relativi ad altro procedimento penale definito con sentenza irrevocabile (nel
CASO di specie essendɔ sopravvenute la morte di DO). Tant'é
che nessuna violazione della citata בה סח viene eccepista dalla difesa. Quanto poi alla ordinanza dibattimentale, avvalendosi dei suoi poteri discrezionali, la Corte ha rigettato l'istanza di escussio-
ne dei testi, ritenendo provati i fatti addebitati al NI. Trattasi
dell'esercizio di un potere discrezionale, motivato correttamente,
non censurabile in sede di legittimità.
Col sesto motivo la difesa deduce l'omessa pronuncia di annullamen-
to delle disposizioni civili della sentenza del tribunale che avrebbe dovuto conseguire alla revoca delle costituzioni di parte civile nei confronti del suo assistito.
Ma é sufficiente osservare che la Corte di merito, intervenuta la revoca della costituzione di parte civile, non aveva il potere, né
il dovere di pronunciarsi sulle disposizioni civili. 11.c) RI GH
Col primo motivo, articolato in sette punti, la difesa contesta che esista in atti la prova che il GH, sindaco di B.U. ed ammini-
stratore di alcune società del gruppo DO, fosse a conoscenza dei contratti di deposito fiduciario.
Sostiene, che il GH é stato totalmente estraneo alle operazioni che hanno causato il dissesto delle Banche sindoniane, e che i giudici di merito hanno valutato la sua condotta alla luce dello erroneo cliché che vede in GH uno stretto e fidato collaboratore di
DO, rispetto al quale, invece, il ricorrente aveva in più occasio-
ni mostrato indipendenza di giudizio (come nell'arbitrato relativo alle vendite CTIP o nella vicenda SAIFECS-OT).
Alla luce di tali premesse, la difesa ha esaminato singoli elementi di accusa, sostenendone ога il travisamento, ora l'infondatezza traendone conforto alla validità delle sue tesi.
Trattasi in buona sostanza di una diversa ricostruzione dei fatti che già di per sé non può trovare ingresso in sede di legittimità,
essendo compito dei giudici di merito la valutazione del materiale probatorio sulla base del quale si oricede al giudizio di responsabili-
tà.
Va comunque notato che i giudici di merito hanno dedotto la prova della "pregnante partecipazione" del GH nelle società del gruppo
DO sia dal numero, varietà ed importanza dei ruoli affidatigli
(presidente del collegio dei sindaci di B.U.; procuratore della
lley amministratore di ER FI, capofila delle società ponte;
socio accomandatario della MA sas;
sindaco della EX;
CH e PI, della TI CO e TI spa, della Saifecs,
della Cofini, della OT rotostar, della Go.Mo.Es; oltre che
"
sindaco supplente di B.P.F.); sia dall'esame di alcune operazioni
(in particolare quella dell'acquisto di azioni S.G.I. da parte della
MA Beteiligun A.G. col sistema dei fiduciari, nella quale fu utilizzata la MA sas durante la gestione GH); sia, infine dalle dichiarazioni di De UC, di IC, di NI e di OL.
Tutte dichiarazioni di particolare rilievo in quanto confermano che il GH era a conoscenza delle operazioni fiduciarie.
UC e nonIC, che avevano ragioni di In particolare De
risentimento né interesse ad accusare GH, hanno ampiamente riferi-
to su tale circostanza. De UC sceso anche in dettagli: "ricordo in particolare che i due sunnominati (CI e GH) erano presen-
ti allorquando una volta, recatomi in B.P.F. invitato da DO
ad una riunione del gruppo..., il DO illustrò l'operazione
AR o per meglio dire il suo proseguimento...e diede disposizioni a noi dirigenti delle banche di porre in essere i relativi depositi fiduciari..."
Né possono essere mosse censure alla Corte di merito per avere
privilegiato le dichiarazioni chiaramente più puntuali (anche perché rispetto rese in epoca più vicina ai fatti) rese dai due in istruttoria me quelle rese nel corso del dibattimento di primo grado ad oltre dieci anni dai fatti. lis Pertanto le critiche mosse dalla difesa sulla attendibilità delle dichiarazioni, sostanzialmente dello stesso tenore, rese da NI,
si infrangono contro l'osservazione che quanto affermato da NI
non é che una delle verifiche degli elementi di prova già acquisiti nei confronti del GH.
Valutati, perciò, alla luce di quelle dichiarazioni sia i due documenti recanti la firma di GH (la lettera EX in data
28.10.1971 e il "contrat de prêt" fra FI e EN in data 22.10.71)
sia l'operazione di acquisto delle azioni S.G.I. da parte della
MA Beteiligung A.G., la Corte di merito ha dovuto escluders
la occasionalità della partecipazione diretta di GH a ciascuna di quelle operazioni e ne ha tratto correttamente il convincimento della sua piena consapevolezza dei rapporti ad esse sottostanti
costituite dai depositi fiduciari.
Nessuna presunzione di dolo la Corte ha posto a carico dell'imputa-
to. Ha invece, rappresentato un quadro probatorio dal quale si evince con chiarezza la conoscenza che il GH aveva delle attività distrat-
tive compiute a mezzo dei fiduciari ed il grado di partecipazione dello stesso concretizzatosi da una parte nel non avere utilizzato i suoi poteri-doveri di controllo quale sindaco di Banco Unione
per impedire il compimento delle attività distrattive e dall'altra nell'avere direttamente partecipato a quelle attività in qualità
'
di amministratore di alcune delle società del gruppo.
Quanto al dolo, la difesa sostiene che per motivare un'affermazione responsabilità sarebbe stato necessario per l'accusa provare di la positiva conoscenza delle prassi illecite;
che tra gli elementi tipici del modus operandi sindoniano vi era l'occultamento della realtà
Safe sotto apparenze fuorvianti;
che di tale occultamento il sindaco
GH é stato una vittima, non diversamente dagli Ispettori della
AN d'AL (Cerciello e EL).
In realtà trattasi di valutazioni logiche dal punto di vista difensi-
ma contrastate dalle opposte valutazioni dei giudici di merito vo,
essendoche hanno ritenuto provata la conoscenza di quelle prassi e che,
immuni da errori giuridici o da vizi logici non possono essere censurate in questa sede.
La difesa deduce poi il difetto di motivazione della impugnata sentenza anche sull'esistenza del dolo in relazione all'addebito delle distrazioni aventi ad oggetto i finanziamenti in lire a società facenti capo a DO;
nega che eventuali profili di illegittimità (per violazio-
ne dell'art. 38L.B.) siano idonei a qualificare i finanziamenti come distrazioni.
Ma sul punto la Corte di merito ha precisato: che l'imputato ben conosceva ll'esistenza dei finaziamenti in lire, in particolare nei casi di costituzione di garanzie collaterali apparenti a favore delle sas, ed ha fatto riferimento ad argomentazioni già esposte, (GH,
sas, una delle tra l'altro, era socio accomandatario della MA
"tante "scatole vuote sindoniane); onde tenuto conto del suo omesso
intervento nelle forme di legge, ha valutato anche tale comportamento integrante la responsabilità penale, per concorso nella distrazione.
Quanto alle illegittimità formali, dei finanziamenti, é stato già rilevato che la violazione dell'art. 38 L. bancaria e la costituzione di garanzie collaterali apparenti sono elementi sufficienti a qualifica-
re quei finanziamenti concorrendo l'elemento soggettivo, come fatti
di distrazione.
Col secondo motivo, la difesa contesta la ritenuta esistenza del dolo del concorso in bancarotta fraudolenta contabile. Afferma in particolare che, in diritto, la tenuta della doppia contabilità non costituisce di per sé reato di bancarotta fraudolenta ai sensi dell'art. 216 n 2 L. Fall.; onde la conoscenza di una contabilità riservata non può essere considerata come prova del dolo di bancarotta fraudolenta cdocumentale.
In verità la Corte di merito ha messo in evidenza:
che in AN Unione, durante la gestione De UC, esistevano ben tre contabilità riservate (nelle quali erano tra l'altro annotati
finanziamenti a favore di partito politico "sine titulo" per svariati miliardi) di cui solo una era a conoscenza della AN d'AL e solo la prima corredata da documentazione.
che sia De UC che RA avevano riferito che i due sindaci
GH e CI controllavano tutte e tre le contabilità.
che ritenuta provata la conoscenza dei fiduciari da parte di GH,
ne consegue la responsabilità dello stesso nella bancarotta documentale per i riflessi della simulazione sulla contabilizzazione in guisa da non consentire la ricostruzione del patrimonio.
Orebene, trattasi di motivazione sia sul fatto materiale che sull'ele-
mento psicologico, immune da vizi logici o errori giuridici, onde non censurabile in questa sede. Con il primo dei motivi aggiunti, i difensori deducono l'erronea applicazione della legge penale e difetto di motivazione in ordine all'esistenza del dolo del falso in bilancio ed eccepiscono comunque la falsità del bilancio d'esercizio del la prescrizione anche per
1973
La difesa ribadisce la non conoscenza da parte del dr. GH
dei contratti fiduciari e delle altre operazioni rappresentate in modo distorto nei bilanci a ne desume la carenza di dolo nel ricorrente.
Ma, avendo i giudici di merito ritenuto provata quella conoscenza,
ritenuto configurabile anche il dolo per ilhanno correttamente reato di falso in bilancio.
Non può, d'altra parte, essere accolta la tesi della prescrizione di tale delitto.
Vero é che i giudici di merito hanno ritenuto il delitto di false comunicazioni previsto dall'art. 2621 cod. civ. aggravato dalla dichiarazione di liquidazioe coatta amminsitrativa e, tenuto conto
hanno della equivalenza tra circostanze attenuanti e aggravanti, dichiara-
to estinto il reato per i bilanci sino al 1973, essendo decorsi quindici anni da quella data;
ma é anche vero che tale configurazione giuridica non condivisa da questa Corte che, con costante giurispruden-
za ha ribadito che l'ipotesi di falso in bilancio seguito dal fallimen-
to della società, considerata nel secondo comma In 1 dell'art. 223
R.D. 16.3.42 n 267 (legge Fall.), non costituisce un'ipotesi aggravata del reato societario, ma un autonomo titolo di reato che si inquadra nel paradigma della bancarotta fraudolenta impropria;
e ciò in quanto l'indicata disposizione di legge fa riferimento esplicito ai fatti
(non ai reati) preveduti dalle norme del codice civile e non considera
il reato di falso in bilancio (per punirlo più gravemente in caso di
"
fallimento)%3B bensì il fatto della falsificazione del bilancio societa-
rio commesso dagli amministratori, direttori generali e liquidatori.
di società dichiarate fallite, per punirlo come bancarotta fraudolenta.
Pertanto, questa Corte, ritiene debba essere data al fatto (aven-
te ad oggetto il falso in bilancio in esame, seguito dalla dichiara-
zione di fallimento) la diversa configurazione giuridica, del delit-
to di bancarotta fraudolenta impropria, quale reato autonomo.
Ne consegue che, ravvisato nel fatto un reato più grave di quel-
lo ritenuto nella sentenza impugnata, che, a differenza di quest'ul timo non comporta l'estinzione per prescrizione, va esclusa l'appli-
cabilità della causa di estinzione chiesta in ricorso.
Ne' rileva la carenza di impugnazione del P.M. dato che, per co-
stante giurisprudenza di questa Corte (v. da ultimo, Cass. Sez. V,
sent. 16302 del 27.11.89, ud. 11.7.89, imp. Greco) "Anche quando il ricorso per Cassazione sia stato proposto dal solo imputato, la Su-
prema Corte, nell'esercizio della sua istituzionale funzione di nomofilachia, ha il potere-dovere di attribuire al fatto la sua e-
satta definizione giuridica, escludendo l'applicazione della causa di estinzione qualora
$ per
W effetto di tale qualificazione, il reato risulti più grave di quello precedentemente ritenuto dal giudice "a quo" e non rientri quindi nei limiti entro i quali opera la causa estintiva: una siffatta pronuncia,
che é di mera rettificazione e non di annullamento, non può ritenersi illegittima, atteso che essa non può determinare alcuna violazione del generale principio di divieto della riforma in peggio, posto che tale principio é finalizzato unicamente a conservare integra'la misura della pena e a salvaguardare la preclusione nascente dal giudicato in ordine al trattamento sanzionatorio operato dal giudice "a quo"
in assenza di impugnazione da parte del P.M. (v. Mass. n 175970; conf.
Mass. n 177817; conf. Mass. n 170395, conf. Mass. n 167201, conf. Mass.
n. 160455, conf. Mass. n 159392, ed ivi citate).".
Pertanto, non essendo decorsi i ventidue anni, necessari ai sensi degli artt. 157 n 2 e 160 u.p. Cod. Pen. perché maturi la prescrizione per il delitto come sopra considerato, l'eccezione non può essere accolta.
Col quarto motivo aggiunto i difensori deducono difetto di motivazione ed erronea applicazione della legge penale in ordine alla misura della al giudizio di comparazione tra le circostanze;
non essendo pena e
stata valutata, in base all'art. 133 cod. pen. la personalità dell'imputa-
to, bensi solo la oggettiva gravità dei fatti e senza tenere conto
che al GH é stata attribuita una responsabilità meramente omissiva.
non
Anche tale censura é fondata. Vero é che nella motivazione relativa alla conferma del giudizio di equivalenza delle circostanze, la Corte di merito ha fatto riferimento solo a dati di natura oggettiva (gravità W dei fatti delittuosi, reiterazione degli stessi in un protratto arco di tempo, lesività e permanenza degli effetti); ma é parimenti vero che il giudice di merito non ha l'obbligo di prendere in considerazione tutti i parametri offerti dal legislatore nell'art. 133 cod. pen.
Va notato comunque che già il Tribunale di primo grado, aveva preso in considerazione la capacità a delinquere del ricorrente, valorizzando la carenza di precedenti penali a sucp carico.
Col quinto ed ultimo motivo aggiunto i difensori hanno dedotto l'omes-
sa applicazione dell'indulto alla pena accessoria dell'interdizione
perpetua dai pubblici uffici.
Tale questione, però, essendo comune ad altri imputati, sarà esaminata in prosieguo.
Va, infine, osservato che tutte le questioni processuali sollevate dai difensori e la questione riguardante il nesso psicologico ed eziologi-
co tra i fatti di distrazione e la liquidazione coatta amministrativa sono state già trattate nelle premesse (v. nn. 8-9-11)
Pertanto, il ricorso del GH va rigettato.
llly 11.d) EO CI
Col primo motivo 3 con varie argomentazioni la difesa censura la impugnata sentenza per avere con motivazione apparente e travisamen-
to di fatto ritenuto che il CI avesse conoscenza delle procedure distorsive simulate o comunque irregolari, attraverso le quali veniva-
ΠΟ effettuate le distrazioni in AN Unione e in AN PR
IA. Incidenter tantum, chiede l'assoluzione dell'imputato con ampia formula dal reato sub c) in relazione al quale è stata dichiarata la prescrizione.
Sostiene la difesa che la Corte di merito: non ha tenuto conto delle conclusioni del collegio peritale secondo il quale, attraverso la lettura delle evidenze contabili поп era possibile ricostruire l'effettivo movimento di affari delle due banche ha disatteso le argomentazioni difensive colle quali era stato evidenziato che la
c.d. contabilità n 2 non ега una contabilità vera e propria;
ha,
invece, tenuto conto delle dichiarazioni di NI, VI,
OL, BI e NT, nonostante fossero inattendibili 0
apodittiche e, in qualche caso travisandole.
Va ricordato che il CI era presidente del collegio sindacale di B.U., e sindaco di B.P.F. e ricopriva cariche analoghe in numerose società del gruppo. La Corte di merito lo include tra i personaggi rappresentativi del gruppo al pari di GH.
La Corte ha ritenuto provata la conoscenza della tecnica dei
Fiduciari da parte di CI sulla base:
Lies - della sua partecipazione (in alternativa con RC) alle sedute del Comitato esecutivo di B.U., dopo l'avvento di AR
nel settembre 1973; nelle quali sedute l'argomento delle operazioni fiduciarie veniva trattato e deliberato ampiamente in seno al comitato
- delle dichiarazioni di BI (i due membri che facevano parte dello studio DO -CI e MA- erano a conoscenza del meccanismo delle operazioni fiduciarie), di quelle del teste NT,
da quelle di OL (che he ricordi puntuali e dettagliati di quelle di AD e di quelle di NI
- dello stratagemma escogitato su suggerimento del CI, di ridurre la posizione sbilanciata per i riparti accesi a favore di
AM
- del riscontro documentale derivante dalle operazioni in titoli poste in essere dalla NN sas, di cui CI era socio accomandata-
rio.
A fronte di un quadro probatorio così articolato, composto da elementi di prova precisi e concordanti, dei quali i giudici di appello hanno dato dettagliatamente conto, le frammentarie censure difensive su alcuni di tali elementi, non appaiono tali da mettere in discussione la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito.
A conforto della quale vi sono gli ulteriori elementi derivanti dalla provata conoscenza della contabilità riservata di B.P.F.
di B.U. da parte del CI il quale aveva sottoscritto i fogli originali riflettenti la situazione a fine anno 1973 ed aveva percepito
114 compensi di natura professionale con fondi manovrati dalla contabilità
riservata (12 milioni in data 27.12.1972), nonostante avesse assunto l'impegno, insieme a consiglieri e sindaci, di eliminarla avendo sottoscritto in data 4.3.72 il verbale della ispezione Cerciello.
Va notato, peraltro, che contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, la percezione dell'elevato compenso dalla contabilità riserva-
risulta non dalle dichiarazioni di NI, bensì dalla relazione dei liquidatori (p. IV vol. I, all. 2/72)
Parimenti infondata é la censura riguardante l'omessa valutazione della contabilità riservata, che secondo la difesa, поп era una
contabilità vera e propria.
In proposito la Corte ha motivatamente affermato.
che la contabilità riservata rappresentava una duplicazione di
-
contabilità rispetto a quella ufficiale in quanto costituita da
.
un insieme di movimenti, di saldi e di scritture che interessavano i conti patrimoniali ed i conti economici della AN (v. p. 783)
che i fogli riflettenti la posizione al 31.12.73 erano stati sotto-
scritti da consiglieri e sindaci (tra i quali CI)
- che, pertanto, in tal caso non si trattava di condotta omissiva,
ma di partecipazione attiva di consiglieri e sindaci;
il che innalzava il loro livello di responsabilità.
La circostanza della sottoscrizione dei fogli della contabilità
riservata consente d'altra parte di eslcudere la carenza dell'elemento soggettivo in relazione al delitto sub c) -falso in comunicazioni parte dischiarata prescritte stante la evidentesociali- la per
114 incidenza delle manipolazioni effettuate nelle contabilità riservate,
sui bilanci delle banche dellae conoscenza delle manipolazioni sulla consapevolezza delle falsità dei bilanci da parte dell'imputato.
Col secondo motivo la difesa deduce la contraddittorietà della motivazione essendo logicamente iconciliabile la ritenuta responsabili-
tà dei sindaci, in particolare di CI, con le premesse in ordine ai limiti del potere di vigilanza dell'organo di controllo.
Sostiene la difesa che la Corte di Appello in linea di premessa ha affermato di condividere la tesi difensiva sui limiti della vigilan-
za e controllo previsti secondo corretta lettura dell'art.2403 cod.
civ. con esclusione da sconfinamenti nel merito e nella "politica aziendale"; па h3 contraddetto tale corretto postulato quando ha ritenuto i sindaci responsabili, a titolo concorsuale, di fatti di distrazione strettamente riconducibili alla sfera gestionale ravvisan-
do nella omissione di controllo una adesione e quindi una partecipazio-
ne attiva alla condotta di distrazione stessa.
In verità é sufficiente la lettura dell'art. 2403 cod.civ.,
riguardante i doveri del collegio sindacale, per affermare che nessuna contraddizione é rilevabile nella impugnata sentenza quando sulla base della indicata premessa, ha ritenuto il concorso per omissione dei sindaci negli atti di distrazione.
Infatti la norma citata stabilisce espressamente che il collegio sindacale "deve controllare l'amministrazione della società, vigilare sull'osservanza della legge 3 dell'atto costitutivo per ассата?
la regolare tenuta della contabilità sociale...". E, per esercitare tale controllo, la legge concede al sindaco,
anche individualmente ed in qualsiasi momento il potere di procedere ad atti di ispezione e di controllo (2403, 3° CO. cod. civ.) con la conseguenza che "essi sono solidalmente responsabili con gli
" amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto S3 essi avessero vigilato in conformità
agli obblighi della loro carica" (art. 2407, 2° co.).
Da tale normativa si deduce con chiarezza che il sindaco, anche
individualmente nell'esercizio dei suoi poteri di controllo e di vigilanza, ha il dovere di intervenire tutte le voltre in cui gli amministratori della società (facendo od omettendo) violino la legge in generale ed in particolare la legge penale.
Ne consegue che, nel caso in esame, avuta conoscenza delle attività
distrattive, l'imputato nella sua qualità di sindaco aveva il dovere intervenire per impedirne la realizzazione.
Orbene, vigilare perché non siano commessi dei delitti non signifi-
ca certo ingerirsi in valutazioni di merito sulla opportunità economi-
ca e politica delle operazioni sociali, dato che le norme imperative,
in particolare quelle penali, rappresentano il limite all'interno del quale solamente può e deve svolgersi l'attività di gestione della società e quindi la valutazione delle opportunità politico-econo-
miche.
La motivazione dei giudici di merito, pertanto, поп solo non
é contraddittoria, ma é pienamente aderente alla logica del sistema ordinamentale. Wy Col terzo motivo, la difesa deduce la mera apparenza e la contraddit-
torietà della motivazione.
Sostiene che la Corte non ha tenuto conto dei reali poteri dei sindaci di una S.p.A. di grandi dimensioni e della marginalità della loro funzione;
e, con riguardo al negato giudizio di prevalenza,
che la motivazione é viziata in quanto meramente apparente.
Sono censure che non possono essere condivise. Il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti á prescritto per assicurare un migliore adeguamento della pena al caso concreto ali ed é affidato al potere discrezione del giudice di merito.
Pertanto deve ritenersi che la Corte di merito ha adempiuto al suo obbligo, quando ha ritenuto il giudizio di equivalenza proporziona-
to ai contrapposti interessi 9, per negare la prevalenza ha posto in evidenza il particolare apporto dato dall'imputato ai fini causati-
vi e la circostanza che egli ha operato in entrambe le banche.
Col quarto motivo la difesa deduce l'inosservanza dell'art. 8
D.P.R.
4.8.78 n 413, 9 DPR 19.12.81 n 744 e 9 DPR 15.12.36 n 355.
Trattasi del problema dell'indulto relativo alla pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici che riguarda numero-
si ricorrenti, onde verrà esaminato unitariamente in prosieguo.
سنل 11.2) RL NI
Col primo motivo la difesa deduce la contraddittorietà della motivazione con la quale la Corte di Appello di Milano ha determinato la pena in anni 9 di reclusione.
Sostiene che la Corte dopo avere accuratamente enumerato tutti
gli elementi a favore di NI ed avere definito determinante il contributo della completa e spontanea confessione dell'imputato,
ha concluso valutando solo equivalenti le concesse attenuanti generi-
che alle aggravanti, definendo in questa sede il contributo di NI
solo RI .
Ritiene la Corte che la contraddizione dedotta non sussiste,
non potendosi desumere dalla graduazione degli aggettivi usati dai giudici di appello per qualificare il contributo offerto da NI
alle indagini processuali. D'altra parte in questa sede di legittimità
non può non tenersi conto che il giudizio di comparazione é affidato al potere discrezionale del giudice di merito che nel caso in esame ha dato conto dell'esercizio di tale potere con ampia motivazione,
immune da vizi logici.
Col secondo motivo, la difesa deduce la contraddittorietà della motivazione e l'omesso esame di documento decisivo.
Sostiene che la Corte di merito ha posto come elemento negativo a carico del ricorrente anche le conseguenze lesive del suo comportamen-
to delittuoso, laddove tra i motivi a favore dello stesso ha indicato la tacitazione degli interessi di natura civile, desumibile dalla revoca delle costituzioni delle parti civili e quindi l'azz amento dalle con lesive. E' agevole osservare che la tacitazione degli interessi civili non equivale alla eliminazione di tutti gli effetti che conseguono alle violazioni delle legge penali;
violazioni che ledono interessi pubblici prima che privati e che nel caso in esame, trattandosi
di fatti fraudolenti emessi a seguito della liquidazione coatta di due banche, scossero l'intera collettività nazionale. ur 11.5) SI AD
Con unico motivo i difensori deducono la carenza di motivazione dell'impugnata sentenza colla quale è stata confermata la responsabili-
tà penale del ricorrente sulla base di dichiarazioni di coimputati e senza dare risposta alle obbiezioni difensive.
Con memoria successiva in data 31.7.1989 la difesa ha chiesto che il delitto ascritto allo AD venga dichiarato estinto per prescrizione.
Tale richiesta deve essere accolta. Il reato continuato contestato allo AD é stato consumato in data 14.10.1974 quando il Tribunale
ha dichiarato lo stato di insolvenza di B.P.I. I giudici di merito hanno concesso allo stesso le attenuanti generiche, valutandole prevalenti sulle aggravanti contestate;
di tal che, ai sensi degli artt. 157 n 3 e 160 u.p..cod.pen., il termine massimo di prescrizione
é di quindici anni, già decorso sin dal 14.10.1989.
Non ricorre, peraltro, alcuna delle ipotesi previste dal cpv dell'art. 152 cod. pen.
Come ha correttamente Osservato la Corte di merito, infatti,
la prova della colpevolezza dell'imputato é desumibile: dalle cariche sociali di rilievo da lui ricoperte sia in 3.U. e B.P.F. sia in
altre società del gruppo;
dalle stesse dichiarazioni dell'imputato in quanto sostanzialmente confessorie;
dalla utilizzazione dei c.d.
' gialli che costituivano l'unica traccia delle operazioni fiduciarie;
dalla sua attiva partecipazione nella erogazione dei finanziamenti alle società del gruppo;
nonché della dichiarazioni di IE RA NI, di NT e di IC.
Alla luce di tali elementi va, perciò, rigettato il ricorso dello
AD per quanto attiene agli interessi civili essendo agevole osserva-
re che non in base alle sole dichiarazioni di coimputati é stata affermata la colpevolezza dello AD. Nei suoi confronti é rimasta ferma la costituzione delle parti civili e, in questa sede, é stata avanzata la richiesta di rifusione delle spese da parte della AN
PR IT in liquidazione coatta amministrativa cui é succeduta la AN CO IT PA e di AR MA. Pertanto,
al rigetto, consegue la condanna alla rifusione delle spese sostenute nel presente grado del giudizio dalle due citate parti civili. 11.]) PI OL ND
I quattro motivi di ricorso del RA ruotano in realtà intorno ad un unico punto decisivo: la carenza di prove in ordine alla sua conoscenza della impostazione jestionale di B.U. (della quale era amministratore), geneticamente e funzionalmente viziata.
Va subito rilevato che anche il ND ha goduto in sede di merito del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle aggravanti, onde il reato ascrittogli é ornai estinto per prescrizione.
Anche nei suoi confronti non ricorre alcuna delle ipotesi previste dal cpv. dell'art. 152 c.p.p.
A carico del ND, infatti, la Corte di merito ha evidenziato indizi di tale gravità che non consentono il suo proscioglimento con formula piena nel merito, né per il reato per il quale ha riporta-
to la condanna, né per quello sub c) per il quale già il Tribunale
ebbe a dichiarare la prescrizione.
Trattasi di indizi che -contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa- attengono alla consapevolezza dell'attività distrattiva e della esistenza delle contabilità riservate e non alla mera conosci-
bilità di tali illeciti.
Non una, ma due contabilità riservate della AN sopravvissero fino al marzo 1974, nonostante i rilievi degli ispettori della AN
d'AL e grazie alla perdurante condotta omissiva degli amministrato-
nonostante le formali assicurazioni date alla AN d'AL.ri e
Omissione alla quale corrispondeva quale aliud facere dei membri del consiglio di amministrazione l'occuparsi "in genere di materia di straordinaria amministrazione dei fidi accordati ai suoi componen-
ti ed a quelli del collegio sindacale" (dai "riferimenti riservati"
della relazione ispettiva)
Il ND ottenne anche la carica di consigliere di EN IC,
""
il che gli consentiva il controllo dell'attività incrociata tra i due enti. Ha dichiarato NI (la cui attendibilità é qui motivata-
mente ribadita dalla Corte di merito) che ND gli aveva chiesto,
ottenendoli, fondi di B.U. per operazioni in borsa. Qui si tratta di distrazione dei fondi della AN, peraltro con la partecipazione diretta dello imputato e non "di operazioni lontanissime da quelle costituenti l'oggetto materiale del contestato reato" come affermato dalla difesa.
Infine il dirottamento dei fondi di 3.U. a favore delle società
del gruppo desumibile dai verbali del Consiglio di Amministrazione,
e posto in evidenza dalla utilizzazione della procedura di cui all'art. 38 L.B.
Pertanto, il delitto ritenuto a carico del ricorrente va dichiarato estinto per prescrizione.
lues 11. h) IU NI
Col primo motivo la difesa deduce l'omessa motivazione della impugnata sentenza sulla mancanza di nesse causale tra comportamento dal ricorrente e dissesto.
Il problema riguardante il nesso eziologico tra l'attività distrat-
tiva ed il dissesto é stato più volte affrontato dalla giurisprudenza che lo ha risolto nel senso indicato dalla costante giurisprudenza di questa Corte che esclude la necessità del nesso eziologico per la configurazione del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione.
La questione é già stata esaminata nelle premesse (n 11) della presente motivazione, alla quale, perciò, va fatto rinvio.
Col secondo motivo la difesa deduce "l'erronea motivazione in punto compimento di atti di bancarotta da parte del ricorrente";
Col terzo l'erronea motivazione sull'elemento soggettivo in realtà
inesistente 3 col quinto l'erronea applicazione degli artt. 215
3 segg. L. Fall., stante l'erronea qualificazione come bancarotta dolosa di fatti meramente colposi.
Va subito evidenziato che il IU NI ha ottenuto dai giudici di merito il giudizio di prevalenza delle circostanze attenuan- 1
ti sulle aggravanti, onde come già osservato per SI AD,
il reato ascrittogli é ormai estinto per prescrizione. Poiché non ricorre alcuna delle ipotesi previste nell'art. 152
cpv. c.p.p., non può essere adottata nei confronti del ricorrente alcuna formula di proscioglimento nel merito.
рест Gli elementi di prova enumerati dalla Corte di merito:fil NI
oltre che amministratore di 3.U. dal marzo 1973 al luglio 1974, aveva ricoperto cariche di rilievo in altre società del gruppo;
la sua conoscenza dello stato di perdurante dissanguamento della
"
liquidità delle banche per finanziarie speculazioni ed altre imprese del gruppo, é desumibile dal fatto che il ricorrente era stato presiden-
te del consiglio di amministrazione della Società IT IG
(dal 1971) e della EN IC (ex LM) dal 1970, proprio in coincidenza con due tra le più significative operazioni (LM-EN Unica e IG) e, in occasione della prima vi era stata una
campagna giornalistica che aveva messo a nudo la manovra di aggiotaggio sul titolo LM in concomitanza della scalata in borsa;
la sua partecipazione diretta alla delibera (siglata dallo stesso per adesio-
ne) adottata da NI per l'affidamento di 1.700 milioni a ciascuna delle quattro s.a.s. del gruppo (IT, KI, MA e NA)
sono tali da non consentire di affermare che esistano prove evidenti della innocenza del NI a che manchi del tutto la prova che lo stesso abbia commesso il reato.
fler 11.i) RT NO
E' stato assolto dai giudici di appello con la formula dell'insuffi-
cienza di prove.
La difesa ha chiesto il proscioglimento con formula piena.
L'istanza va accolta.
La formula dubitativa, adottata dalla Corte di Appello riguarda l'effettiva conoscenza da parte del ricorrente delle operazioni di finanziamento poste in esere da AN Unione di cui era membro del Consiglio di Amministrazione.
Poiché, pertanto, il dubbio inerisce all'elemento soggettivo del delitto, va adottata la formula piena di proscioglimento riguardan-
te tale elemento: il fatto non costituisce reato.
Ciò in ossequio agli artt. 254 delle norme di attuazione di coordi-
namento e transitorie del nuovo codice di procedura penale e 530
nuovo codice di rito. 11.1) LO BI
Col primo motivo la difesa deduce la contraddittorietà della
motivazione dell'impugnata sentenza, nonché l'erronea applicazione della legge penale.
Sostiene la difesa che il ricorrente era estraneo all'attività
dei settori Estero e Borsa della AN PR IA e che
l'art. 2396 cod. civ. estende sì ai direttori generali le disposizioni previste dall'art. 2392 C.C. sulla responsabilità degli amministratori,
"ai compiti loro affidati"ma limitatamente
Col secondo motivo chiede l'annullamento senza rinvio della senten-
za per estinzione del reato per prescrizione.
Tale secondo motivo é fondato, avendo il SS ottenuto dai giudici di merito, la dichiarazione di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle aaggravanti;
onde, ai sensi degli artt. 157 n 3
e 160 u.p. cod. pen. il delitto é ormai prescritto.
Non ricorre, peraltro, alcuna delle ipotesi di proscioglimento nel merito, previsto nel cpv dell'art. 152 c.p.p. (1930). E' sufficien- te a tale proposito rilevare che come ammesso dallo stesso imputato egli ebbe a firmare nella sua qualità di direttore generale di Sanca
PR IA sedici contratti di deposito fiduciario.
parte riguardante il BI, vo Pertanto, la sentenza, nella annullata senza rinvio.
Un 3 11.m) PI AR
I motivi di ricorso nell'interesse del AR ruotano tutti,
in sostanza, sulla questione riguardante la consapevolezza dei contenuti particolari dei contratti fiduciari posti inessere dalla
AN PR IA e dalla AN Uniona.
Va subito osservato che anche il delitto continuato del quale il AR é stato ritenuto responsabile dai giudici di merito,
é ormai estinto per prescrizione essendo decorsi oltre quindici anni dalla data di consumazione del reato (ottobre 1074)
Non ricorre, d'altra parte, alcuna delle ipotesi previste nel cpv dell'art. 152 c.p.p. (1930), ove si considerino gli elementi di prova a carico del ricorrente evidenziati dalla Corte di Appello:
le concordanti dichiarazioni di IC e BI per quanto riguarda l'intervento di AR in ordine ai fiduciari a favore della
CI EL (a tale proposito va osservato che come hanno chiarito
ze le Sezioni Unite di questa Corte- con la cente sentenza del 3.2.1990,
la nuova regola fissata dall'art. 192 c.p.p. dal 1988 per la valutazio- ne della chiamata di 29-30 é immediatamente applicabile, na essa
mentre da un lato pone il divieto di utilizzare la chiamata in correi-
tà quando é priva di riscontri, dall'altra consente la valutazione congiunta anche ai fini di riscontro di qualsiasi altro elemento di prova, ivi comprese eventuali altre chiamate di corteo, che
siano idonee a confermare la validità della prina); il contenuto
della lettera 3.6.1574 indirizzata de SO a IE SA NI,
dal quale é desumibile che AR fosse al corrente dei finanzia- menti a copertura dei
Pertanto, dovendo per prescrizione, la rinvio.
debito di ILcentro.
il delitto continuato essere dichiarato estinto impugnata sentenza va annullata sul punto senza 11.n) VE IO
Col primo motivo di ricorso la difesa esamina dapprima il profilo giuridico dei contratti Fiduciari 2 sostiene: che in realtà non venivano posti in essere due contratti: uno di deposito e l'altro fiduciario, bensì un solo contratto fiduciario e cioé l'ordine di spesa che la banca straniera ricaveva da B.P.F. o da B.U., senza che contemporaneamente o prima vi fosse la costituzione di un deposito interbancario temporaneo o simulato;
che, perciò, non vi era bisogno di creare un contratto di deposito interbancario, in quanto la banca tesoriera era già depositaria o aveva già concesso un fido alla banca italiana;
che sul punto, nonostante le critiche difensive,
la Corte di Appello aveva omesso ogni motivazione nonostan- te che il diverso schema proposto rendesse del tutto evanescente
il contenuto distrattivo doloso e malizioso, descritto dal G.I.
e adottato dagli altri giudici di merito;
che, conseguentemente solo Sindona e Bordoni e, in qualche caso CO De UC, erano in grado di conoscere la situazione reale sottesa a quella contabile 2, in particolare, che ogni volta che B.U. o 3.P.F. stipulavano un fiduciario, in realtà sottavano un deposito interbancario o הם
fido trasformandolo da predito verso corrispondenti esteri in credito verso clienti passando così da rischio zero ad alto rischio;
che a dimostrazione delle mancata conoscenza di VE di quella situazio-
vi é la lettera 17.12.1935 del sig. Jean Marie AU, diretto-ne,
re generale di BA al sig. IO VE, lettera che esclude qualunque accordo sinulatorio tra le due banche contraenti il pactum caso di distrazione exfiduciae;
che pertanto non si vensa in un
art. 216 L.Fall., па in un caso di bancarotta semplice per avere consentito per colpa ad operazioni imprudenti.
L'impugnata sentenza non merita tale censura. Lo schema proposto dalla difesa é stato esaminato dalla Corte di merito. Per la problema-
tica sui lineamenti generali del reato di bancarotta in relazione
La
alla tipologia dei fatti accertati, a rinviato alle testi esposte durante la trattazione del ricorso di IE SA NI;
e, per quanto riguarda il problema della conoscenza da parte dell'imputato delle operazioni fiduciarie, lo ha ritenuto il nodo centrale della posizione dell'imputato ed ha dedicato buona parte della motivazione a tale questione.
Sulla operazione fiduciaria, ha comunque, ribadito la nozione data dai periti, secondo i quali essa consisteva "in un deposito interbancario (come tale contabilizzato) accompagnato da un incarico della banca depositante (non evidenziato sui libri della stessa)
alla banca depositaria ma per conto e rischio della banca depositante";
in tutti i casi si instaurava tra le due banche (depositante e fiducian-
te italiana e cioé B.P.F. o B.U., e depositaria e fiduciario estora,
es. BA) un contratto di deposito, con regolare scambioad
di conferme, ma in parallelo tra Le due banche veniva stipulato il diverso contratto appunto "Fiduciario" the assumeva in concreto varie forme.
Nessun elemento obato addotto dall difesa 3.13 consente di ritenere errata tale ricostruzione in fatto ed in diritto dei "fiducia-
ri".
exDella configurabilità della bancarotta semplice e del reato art. 2624 C.C. si é già trattato a proposito del ricorso di P.S.
NI.
Quanto alla conoscenza delle complessità delle situazione reale relative ai fiduciari, la Corte d'Appello ha indicato numerosi elementi
(i rapporti di VE con DO ed il sub "gruppo"; la carica
di amminsitratore delegato ricoperta do VE in BA-banca fiduciaria di B.P.F. nella quale risultano essere transitati 22
fiduciari; le dichiarazioni di IE SA NI, di BI,
di AD, di NI, di IC e di NT;
la carica di membro
Consiglio di Amministrazione di FI (costituita a Monrovia), de!
capo fila delle societ's "ponte"; il fiduciario recante la sigla
051 di 650.000 dollari del 2.5.74 di C.P.F. su Finebank a favore di FI;
la partecipazione di VE al ripiano delle perdite di
Libe-finco)
Pertanto né difetti, né violazioni di norme del codice civile,
né contraddittorietà sono revvisabili nella motivazione dell'impugnata sentenza.
Col secondo motivo di ricorso la difesa deduce la violazione degli artt. 42, 43 e 40, 2° co. cod. pen.; sostiene che la Corte
é incorse in due errori: per avere eliminato l'evento della nozione del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione (nella fattispecie composte nella quasi totalish dai finanziamenti actuabi mediante i negozi fiduciari por la restante piccola parte attraverso i cosiddetti fidi AL) e per avere accolto la tesi del dolo eventuale in un reato di pura condotta.
La censura non é fondata.
d'Appello Ve però precisato che sul punto la posizione della Corte parzial-
mente diversa da quella del Tribunale.
trattando dellaNella sentenza di primo grado, il Tribunale,
distrazione nell'ipotesi di mutuo concesso "a rischio patologico"
aveva affermato -che la bancarotta patrimoniale prefallimentarc
é reato di mera condotte (non essendo individuabile un accadimento naturale, distinto dalla condotta, avente rilevanza per l'integrazione della fattispecie), date la strutture tutta particolare del delitto;
- che, però, tale Struttura consente che nell'intervallo ta la
condotta e la dichiarazione di fallimento si possa inserire un fatto nuovo che renda il reato insussistente che nella specie il fatto nuovo é il rimborso del prestito che essendo la struttura del reato legate alla eventualità del
- non accadimento dell'evento/rimborso, é possibile rispetto ad esso,
un atteggiamento della volontà che assume la forma del dolo indiretto o eventuale, in quanto l'autore agisce anche a costo che il rimborso non si verifichi, accettandone il rischio.
Corte d'Appello, affrontando la questione alla luce delle obbiezioni della difese he però osservato con il notato in n ative-
лесу che:
- nella specie l'evento in senso storico-naturalistica va ravvisato nella diminuzione patrimoniale ("depauperamento del ptrimonio aziende-
le posto a garanzia dei creditori ex art. 2740 C.C.") eziologicamente connessa alla condotta;
accanto ad esso va ravvisato l'evento nomati-
vo rappresentato dalla lesione degli interessi della massa creditizia.
all'atto della erogazione del Sinanziamento, non é ravvisabile
una perdita patrimoniale in senso proprio, data che questa si attualiz-
za con la dichiarazione di fallimento.
- é il mancato rimborso alla scadenza che rende definitiva la diminuzio- ne ppatrimoniale, onde, inversamente il comportamento solutorio,
ne กะpur senza mutare la configurazione illecita dell'operazioan,
paralizza gli effetti antigiuridici: l'adempimento si risolve nell'am-
bito della bancarotta patrimoniale in una scriminante, anche 53
in forma atipica.
Ritiene questa Corte di dover condividere la tesi dei giudici di appello quando individua l'evento naturalistico della distrazione realizzata а MEZZO dei prestiti finanziamenti, nella diminuzione del patrimonio delle banche il cui denaro veniva stornato dai fondi in violazione di leggi, per fini riguardanti il "gruppo" e sopratutto senza garanzie patrizionali (o su garanzia alusive) Trattasi di un principio già affermato da questa Corte, proprio in relazione ad una fattispecie analoja: la destinazione di beni dell'impresa al di fuori dei fini della stessa, con l'implicite proven-
tiva accettazione del risultato negativo di tale condotto nei confronti della messo dei creditori, costituisco distrazione onde configua-
سيح bile tale ipotesi anche nel semplice fatto di dare denaro a prestito a terzi, invece di tenerlo a garanzia della soddisfazione dei crediti dell'impresa (v. Cass. Sez. V, sent. n 307 del 2.5.60 imp. Cortivo). Qui l'evento (la diminuzione patrimoniale) é -contrariamente a quanto obbiettato dalla difesa, un elemento esterno alla condotta e costituisce un effetto di questa.
Cib risulta chiaramente anche dalla definizione di distrazione data dallo stesso Tribunale.
La distrazione é il "compimento di qualsiasi atto negoziale di disposizione patrimoniale, affetto da anomalie genetiche e/o funziona-
li, dal quale deriva un3 diminuzione patrimoniale oggettivamente certa e prevedibile".
In tale definizione son ben distinguibili da una parte la condotta materiale (il compimento dell'atto negoziale) e dall'altro l'effetto di tale condotta (la diminuzione patrimoniale).
Tanto precisato, ne consegue che é inconferente la critica difensi-
va quando sottolinea l'impossibilità di configurare il dolo eventuale reato di pura condotta, dato che la configurazione dato dalla in un
Corte di merito ai fatti di distrazione in esame esclude che possa essere considerati reati di pura condotta.
Individuato, perciò, l'evento nella diminuzione patrimoniale conseguente all'atto di disposizione dei fondi delle banche, nulla esclude che anche in tal caso possa configurarsi il dolo eventuale,
con l'acc hine da parte dell'agente del rischio dal depeupe .
ller Ma, una volta chiarito che il delito di distrazione fallimentare in non é mesto di pura condotta, in quanto esso é ben configurabile l'evento storico naturalistico, perde di significato anche la costruzio-
ne dei giudici di appello che hanno configurato il rimborso (del prestito-finanziamento ว mezzo dei fiduciari) prima del fallimento соле esimente atipica idonea 3 rendere penalmente irRI la distrazione.
Infatti tenendo presente quanto precisato in premessa sul rapporto tra la condotta prefallimentare ed il Sallimento (l'i ilevanza sotto il profilo della responabilità penale della condotta distrattiva o di liquidazione sino a quando non intervenga la dichiarazione di fallimento\spatte amministrativa) 32 ne desume che la condotta distrattiva (nella
'emissione del.specie ✓ contratto fiduciario di deposito) é penalmente RI se i suoi effetti negativi vengano meno (nella specie con il rimborso del Finanziamento a mezzo fiduciari) prima della dichiarazione di fallimento.
Analogo sarebbe il caso dell'imprenditore che, dopo aver distratto per fine personale une somma di denaro, la reintroducesse nel suo patrimonio, prima del fallimento (la distrazione, sarebbe penalmente irRI).
Non vi é percib alcuna necessità di ricorrere alla configurazione dell'esimente atipica (peraltro giustamente criticate dai difensori,
perché non sormette da sufficiente elaborazione ni dottrinale né
giurisprudenziale). Cal be nosivo, is diface deduce lo violations doll' 2° parte, 42 e 43 cod. pen. in relazione agli artt. 215, 217, 219,
223 L. Fall. e 2624 cod. civ.
Sostiene la non configurabilità nel caso in esame del concorso
omissivo degli amministratori inerti nei delitti di bancarotta conte-
stati, dato che il conco so tza agenti ed omittanti é concepibile solo ove vi sia l'obbligo giuridico di impedire la conmissione di un reato;
ma ciò presuppone:
- l'esistenza di un dovere, anche se non espressamente soncito
- la conoscenza da parte del soggetto omittente dell'azione che egli ha il dovere di impedire e che, 2 causa della sue omissions,
verrà certamente commessa.
La questione del concorso degli amministratori inerti nei delitti di distrazione fallimentare connessi do DO, é stata già esaminata in precedenza, nella trattazione del ricorso proposto dal NI, onde la Corte non può che rinviare alla lettura di quella parte della motivazione.
Della conoscenza da parte dell'imputato degli atti pregiudizievoli che aveva il dovere di impedire, é stato trattato nel primo motivo di ricorso dell'VE, in relazione alla motivazion fornita sul punto dai giudici di appello.
Del tutto insussistente, perciò, deve ritenersi l'errore nel quale-se-
condo la difesa septro caduti i giudici di merito i quali avrebbero giudicato un concorso onissivo con gli stessi criteri di un conc attivo.
ملا Col quanto motivo la difesa deduce la violazione degli ants.
216, 217, 210, 223 L. Fall., 2324 C.C. in relazione agli art . 2727
e 2720 cod. civ., 1833 C.C., 1414 C.C., 1705, 1710 C.C., in relazione agli artt. 475 n 3 e 524 nn 1 e 3 c.p.p.
Qui la difesa riassume i motivi precedenti, ribadisce che VE
non può negare che istituzionalmente doveva conoscere i contrat de mandat che arrivavano in BA, na sostiene che una cosa é
la consocenza istituzionale, altra la conoscenza concreta e la respon-
sabilità penale e, a tale proposito, sottopone a critica tutti gli elementi di prova evidenziati dalla Corte di merito, in particolare le dichiarazioni dei coimputati già citati in precedenza.
Ma la valutazione difensiva degli elementi di prova, in contrasto con quella dei giudici di merito, non può formare oggetto dell'esame di questa Corte, trattandosi in sostanza di questioni di fatto sulle quali può legittimamente intervenire solo il giudice del fatto.
Deve solo essere precisato che, secondo quanto affermato dalla sessa difesa, P'VE ara а conoscenza dei contratti fiduciari dato il ruolo istituzionale che rivestiva in BA e che IE
SA NI quando ha riferito sul piano di risanamento di Liberfin- CO ha fatto riferimento a fatti specifici (che Saovano conferma nei memorandum 14.12.72 di AU). E' incensurabile perciò,
la motivazione colla quale la Corte di merito ha ritenuto che l'imputa- to era 3 Conosconzo della realtà formale ว di quella sostanziale dai fiduciari.
Col quinto motivo la difesa deduce le violazione degli artt. 213, 213, 223 L. Fall. in relazione agli artt. 62 bis e 60 cod.
pen. in relazione agli artt. 475 n 3 e 524 nn 1 e 4 c.p.p.
Sostiene che la motivazione della Corte di merito in ordine alla mancata dichiarazione della prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti é insufficiente e contraddittoria.
Va Osservato che la Corte nel disattendere l'istanza ha fatto riferimento alla gravità della condotta delittuosa sia sul piano
Oggettivo della lesività e del disvalore etico e sia su quello stretta-
mente soggettivo della reiterazione della stessa del grado di 8
consocenza dell'entità del rischio connesso;
e che altri riferimenti ai parametri elencati nell'art. 133 cod. pen. sono rilevabili nel
corso della motivazione, in particolare li dove é sottolineata l'inci-
denza causale della condotta dell'imputato "in quanto cade nel momento di più accentuata accelerazione nella esecuzione di attività distorsi-
ve e di ingravescente e definitiva crisi attraverso la nota operazione in cambi (c.d. Wstminster) che vede coinvolta la BA in Junzione
di supporto quale intermediaria con B.P.F. (operazioni registrate in BA e non in 3.P.F.)"
Pertanto, esendo immune da vizi logici, incensurabile il giudizio di comparazione, affidato dal legislatore al potere discrezionale del giudice di merito.
ми 11.0) NA RC
Col primo motivo la difesa deduce la erroneità della tesi della
Corte di Appello di Milano secondo la quale ai sindaci spettava un controllo di merito in ordine alle singole operazioni gestionali a rischio poste in essere dalla banca;
laddove ai sindaci compete un mero controllo formale sulla legalità degli atti, controllo sempre eseguito dall'imputato.
In verità la tesi della Corte di merito é esattamente opposta.
Si legge, nella motivazione che "la partecipazione del sindaco nei fatti di bancarotta attribuiti al soggetto attivo" va valutato "nei limiti derivanti dai poteri di vigilanza e controllo che operano al di qua della soglia del merito, inteso nelle ragioni di opportunità
e convenienza di stretta indole gestionale".
Pertanto, la censura é del tutto inconferente.
Col secondo motivo la difesa deduce l'omesso esame circa la sussi-
stenza dell'elemento psicologico del reato.
Sostiene che avendo gli ispettori della AN d'AL dato atto che "gradualmente" la AN aveva posto rimedio alle manchevolezze riscontrate, vi é la prova per tabulas dell'insussistenza di ogni
"prava volontà" da parte di componenti il colelgio sindacale.
Anche qui, va rilevato che la Corte di merito ha esaminato in più riprese e соп scrupolo l'elemento psicologico e da tutti gli elementi di prova enumerati (l'assidua partecipazione alle sedute col consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo;
i rilievi ispettivi sulla eccessiva concentrazione e sul notevole rischio
سلام derivanti da posizioni di immobilizzo e sofferenza e sulla violazione degli artt. 35, 37, 38 Legge bancaria;
le dichiarazioni di AD
e di BI;
la sottoscrizione da parte dell'imputato dei fogli di fine esercizio relativi alla contabilità riservata, sopravvissuta sino al giugno 1974) ha dedotto il convincimento che "il comportamento illecito di RC abbia avuto connotazione di natura dolosa come coscienza e volontà di partecipare attraverso lo stato di inerzia agli atti di distrazione cui inerisce il modulo intellettivo della rappresentazione delle conseguenze".
Col terzo motivo, deduce la eccessività della pena, in relazione alla condotta processuale ed extraprocessuale tenuta dall'imputato,
anche in considerazione della richiesta prevalenza delle generiche sulle aggravanti. E'sufficiente osservare che il giudizio di equivalenza delle circostanze é stato correttamente motivato dalla Corte di merito e che, quanto alla pena, essa é stata determinata in misura molto prossima ai minimi edittali.
Col quarto motivo, chiede la revoca delle disposizioni concernenti gli interessi civili, nell'ipotesi di accoglimneto dei motivi sub
1 e 2.
Non essendo stati accolti tali motivi, anche tale istanza é inacco-
glibile.
Pertanto, il ricorso va rigettato. Consegue la condanna del Marcan-
tonio a rifondere le spese sostenute nel presente grado del giudizio dalle part civili: 1) AN PR IT in liquidazione coatta amministrativa cui é succeduta
2) avv. AR Mariani.
le AN CO IT PA;
14 11.p) CO Manuelli
Col primo motivo la difesa chiede l'assoluzione dell'imputato dal delitto di bancarotta fraudolenta con formula ampia.
Sostiene che, in base alle norme vigenti (art. 2403 e 2407 cod.
civ.) i sindaci non sono investiti di doveri ispettivi di carattere generale, non sono tenuti a sostituirsi agli organi di controllo interni agli istituti creditizi e che ad essi non compete un controllo sul merito delle singole operazioni gestionali;
che, pertanto, possono essere anche "a rischio", dovendosi invece limitare a sindacare la legalità formale dagli atti degli amministratori e degli altri organi sociali;
che la Corte non ha fatto applicazione di tali princi-
pi, pacifici sia in dottrina che in giurisprudenza, ma ha ripetuto acriticamente che il MA era "emanazione" dello studio DO.
La censura non é fondata. La Corte di merito ha dedicato particola-
re attenzione alla corretta lettura dell'art. 2403 cod. civ. riguardo i doveri del collegio sindacale.
Che i sindaci, nell'esercizio della loro attività di vigilanza e controllo debbano limitarsi agli aspetti di natura formale (intesa come corrispondenza alla legge e all'atto costitutivo) degli atti di amministrazione della società e ad accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, é indubbio. E' quanto previs to espressamen-
te dalla legge.
Il problema sorge quando si tratta di stabilire le conseguenze derivanti dalla violazione di quei doveri.
buy
5 Nel caso in esame la Corte di merito ha ritenuto non solo che vi sia stata violazione di quei doveri, ma anche che la condotta omissiva dei sindaci (compreso MA), ai sensi dell'art. 40
cpv. cod. pen., é collegata da nesso causale con la condotta distratti- va, поп avendo gli stessi con la loro condotta omissiva, impedito l'evento che avevano l'obbligo giuridico di impedire.
Come già rilevato nell'esaminare il secondo motivo di ricorso di CI ( presidente del collegio sindacale di B.U. e sindaco di B.P.F.) oggetto dell'attività di vigilanza e controllo dei sindaci devono essere anzitutto gli atti di amministrazione posti in essere in violazione della legge in generale ed in particolare della legge penale;
onde пол ρυδ essere considerato controllo nel merito un controllo SU atti commessi in violazione della legge penale. Di
qui, il dovere (sancito nell'art. 2403 C.C.) del sindaco, una volta a conoscenza che stanno per essere commessi atti penalmente rilevanti,
di intervenire.
Ma per MA la responsabilità penale deriva non solo dalla sua condotta omissiva (ai sensi degli artt. 2403 cod. civ. e 40
cpv. cod. pen.); ma anche dalla sua condotta commissiva e cioé
dalla sua partecipazione diretta alla bancarotta fraudolenta documenta-
le, dato che -come osservato dai giudici di merito- lo stesso ebbe a sottoscrivere i fogli della contabilità riservata (che rappresentava una duplicazione di contabilità rispetto a quella ufficiale) rifletten-
ti la posizione al 31.12.1972 e 31.12.1973.
by
डु A tale proposito va rilevato che le critiche mosse dalla difesa alla impugnata sentenza quando tratta della omessa ottemperanza dell'imputato ai rilievi ispettivi effettuati dalla AN d'AL,
in quanto i giudici di merito avrebbero tenuto conto di fatti anteceden-
ti quelle ispezioni, mentre avrebbero dovuto prendere in considerazio-
ne solo quelli successivi, non sono pertinenti.
Infatti, nonostante l'ultima ispezione (quella del dr. AD)
fosse stata condotta a termine il 14.11.1972 e già nella prima (del dr. IL) svoltasi dal 20.9.1971 al 24.3.1972 fossero state rilevate numerose irregolarità contabili e fosse stata in particolare proposta la eliminazione della contabilità sussidiaria;
nonostante i rilievi ispettivi la contabilità riservata rimase in vita fino al 1974 (24 giugno). Orbene il MA, pur a conoscenza di quei rilievi, ebbe a sottoscrivere i fogli di tale contabilità nel dicembre
1972 e nel dicembre 1973 e cio anche molto tempo dopo l'ultima relazione ispettiva.
Va aggiunto che la Corte ha desunto la consapevolezza nel MA
dei fatti distrattivi e la sua adesione al disegno speculativo di
DO, non solo dal suo comportamento conseguente ai rilievi ispetti-
vi, ma anche dal numero e dalle cariche dallo stesso ricoperte in
Altre società del gruppo;
dai rapporti intercorsi tra tali società
e la due banche sindoniane;
dall'omesso controllo in materia di plafonds e di delibere adottate per depositi interbancari che dissimu-
lavano contratti fiduciari;
dalla assunzione di delibere senza la
procedura prevista dall'art. 38 L.B. col parera favorevole (tra
14 gli altri di MA) e dalle dichiarazioni dello stesso DO,
di BI e di AD.
Le frammentarie critiche difensive sul punto (i sindaci non sarebbe- ro stati in grado di identificare la vera natura dei fiduciari;
rischi abnormi e carenza di garanzie non rientrerebbero nei compiti istituzionali dei sindaci), non sono tali da porre in discussione il complesso quadro probatorio rappresentato nella impugnata sentenza.
Col secondo motivo la difesa deduce l'omessa indagine sull'elemento psicologico.
Sostiene che l'argomentare della Corte di merito (secondo la quale la condotta omissiva insistita e volutamente elusiva attraverso le risposte date alle contestazioni della AN d'AL a seguito delle verifiche ispettive, assumerebbe significato inequivoco di implicita adesione al volere dell'azionista di maggioranza e, quindi,
ai metodi di conduzione aziendale adottati) é palesemente equivoco perché non dà, nemmeno in chiave negativa, certezza della sussistenza dell'elemento psicologico;
- che, inoltre, nella motivazione non si dà mai contezza alcuna da quali specifici elementi esterni si ricavi in relazione a ciascun
"fatto" il relativo coefficiente psicologico che sorregge la condotta vietata, inddgine tanto più doverosa e delicata quando l'addebito
é mosso a Citolo concorsuale e non in conseguenza di una condotta mono-soggettiva.
In resità la gran parte della motivazione della impugnata sentenza nella parte riguardante il MA, attiene proprio all'ind_gine sull'elemento psicologico. La Corte di merito ha messo in evidenza tutti gli elementi di prova (già enumerati in occasione della trattazione del primo motivo di ricorso) che le hanno consentito di affermare che MA era a conoscenza delle irregolari operazioni di finanziamento a favore delle società estere controllate da DO con la tecnica dei fiducia-
ri ed inoltre di fatti di distrazione con il sistematico impoverimento delle risorse finanziarie della B.P.F. Da tale accertata premessa hanno dedotto che la condotta omissiva (pur in presenza di obbligo giuridico) dell'imputato persisten anche dopo le contestazioni
della AN d'italia, non poteva essere qualificata colposa, bensi dolosa, in quanto assumeva significato inequivoco di adesione ai metodi di conduzione dell'azienda, donde il concorso nei fatti di distrazione. Dal che si desume con chiarezza non solo coscienza e volontà della condotta (omissiva) dell'agente, ma anche la coscienza e volontà di aderire con tale condotta ad un comportamento altrui integrante sotto il profilo soggettivo ed oggettivo fatti specifici di distrazione. Appaiono così enucleati gli elementi sufficienti a configurare il dolo del reato ad esecuzione concorsuale. Col terzo e quarto motivo la difesa deduce: "contraddittoria motivazione circa la declaratoria di equaglianza tra le attenuanti generiche e le contestate aggravanti"; l'eccessività della pena.
Sostiene la difesa che la motivazione sul punto é contraddittoria in quanto la condotta soggettiva pervicacemente insistita cui fa riferimento la Corte di merito é contraddetta dal fatto che invece llis i sindaci ebbero ad adeguarsi alle direttive della AN d'AL,
ed anche dalle dichiarazioni di BI che ebbe a definire MA
"l'ultima ruota del carro";
- che, inoltre, non é stato tenuto conto, come per altri della revoca della costituzione delle parti civili;
- che la Corte ha lasciato inalterata l'entità della pena irrogata,
pur avendo dichiarato il reato sub c) estinto per prescrizione
Va intanto Osservato che la Corte non ha lasciato inalterata l'entità della pena avendola ridotta da anni cinque di reclusione ad anni tre che costituisce il minimo edittale per la bancarotta fraudolenta contestata, onde la pena non può essere ritenuta eccessiva.
Nessuna contradditorietà, inoltre, é ravvisabile nella motivazione del giudizio di equivalenza tra le circostanze, in quanto -come già notato- la Corte ha dimostrato come sia documentalmente provata la persistenza dell'imputato con condotta omissiva e commissiva,
nel suo comportamento criminoso, anche a fronte dei rilievi della
AN d'AL.
Quanto alla valutazione a favore del ricorrente della revoca delle parti civili, essa é desumibile non solo dal riferimento ai parametri indicati nell'art. 133 cod. pen. e quindi alla condotta dell'imputato susseguente al reato, ma anche dalla entită della pena determinata nel minimo edittale.
ई 11.q) GO De UC
Con l'unico motivo di ricorso la difesa rimette in discussione la valutazione degli elementi di prova enumerati nella impuganta sentenza. Trattasi di questioni di fatto non censurabili in sede di legittimità.
Uniche argomentazioni apprezzabili in questa sede, appaiono quelle con le quali viene dedotto: il difetto di motivazione in relazione all'attribuzione della paternità dei contratti fiduciari al De UC
e la dedotta erronea interpretazione del concetto di distrazione,
avendo la Corte di merito conferito rilievo al rischio assunto coi finanziamenti a mezzo di fiduciari e all'esito negativo, senza tenere conto che si trattava di atti di pura sorte o manifestamente impruden-
ti idonei ad integrare il reato di bancarotta semplice previsto dall'art. 217 L. Fall.
Ma entrambe le censure sono infondate.
Nella motivazione della sentenza impugnata é affrontata espressamen-
te la questione riguardante la responsabilità di De UC in relazione ai contratti fiduciari e, alla luce degli elementi di prova in atti,
2
(ivi comprise le ammissioni dello stesso) l'ha risolta affermando che l'imputato nella veste di direttore generale di AN Unione
dal febbraio 1970 al giugno 1971 ha rappresentato una pedina indispen-
sabile dei disegni di DO;
che lo stesso aveva concorso, con
abuso dei poteri che gli derivavano dalla carica ricoperta, nell'attua-
zione del processo di strumentalizzazione della bance in funzione degli interessi speculativi del gruppo, attraverso la pratica dei ja finanziamenti camuffati da depositi interbancari (sono sufficienti,
a tale proposito, le dichiarazioni di RA "fino al momento dell'ispezione della AN d'AL, i contratti fiduciari fino ad allora posti in essere erano da me custoditi su incarico ricevuto prima dal dr. De UC e poi dal dr. OL per conto del dr. NI
...i contratti fiduciari mi venivano consegnati personalmente dal dr. De UC...)
Quanto alla configurabilità della distrazione fallimentare (art. 216 n 1 e 217 L. Fall.), nell'ipotesi di finanziamenti a rischio patologico effettuati a mezzo dei contratti fiduciari, in presenza del dolo (coscienza e volontà di vulnerare la garanzia creditizia anche in modo eventuale), va fatto rinvio all'esame del terzo motivo del ricorso di IE SA NI
Il ricorrente nega, infine la possibilità di configurare il nesso eziologico tra il suo comportamento ed il dissesto di AN Unione,
avendo egli lasciato la banca dimissionario nel 1971 ed essendosi il dissesto verificato tre anni dopo. Ma, a prescindere dalla considerazione che la Corte di merito ha motivato sul punto con riferimento alla relazione dell'avv. Ambroso-
li, affermando che i risultati negativi della gestioen De UC ebbero indubbia influenza sullo stato di dissesto di AN Unione, va rileva- to che il tema del nesso eziologico nella ipotesi in esame é stato già trattato nella premessa onde non resta che fare rinvio a quella trattazione.
ещ 11.r) UI IC di EN
11.s) CO TR
Appare opportuna la trattazione unitaria delle posizioni dei due imputati, essendo unico il difensore degli stessi ed esposti in un unico documento i motivi di ricorso.
Il primo motivo (riguardante la nullità dell'ordinanza della
Corte di Appello di Milano in data 13.12.1988) é stato già esaminato nelle premesse
Col secondo motivo, la difesa deduce l'erronea applicazione degli artt. 216, 1° CO. п 1 e 223 L. Fall. stante l'insussistenza sia dell'elemento materiale del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, sia dell'elemento soggettivo di tale reato.
La configurabilità del reato di distrazione con la tecnica dei contratti fiduciari (simulato deposito interbancario e dissimulato prestito a terzi) nei suoi elementi oggettivi e soggettivi é esaminato nella prima parte della motivazione dell'impugnata sentenza che riguarda IE SA NI. La Corte d'Appello ha qualificato come atti di distrazione i finanziamenti eseguiti a mezzo dei fiducia-
ri e cioé in modo artificioso, con arbitraria assunzione da parte di coloro che li disponevano dei poteri propri ed esclusivi del consiglio di amministrazione, accompagnati da falso contabile, senza
le previsioni di accantonamento e senza garanzie, in violazione dei limiti statutari ed in contrasto con le finalità del corretto esercizio del credito.
A fronte di tale configurazione, le argomentazioni difensive SU una supposta recuperabilità dei crediti della banca italiana,
Ple urta contro la puntuale osservazione della Corte di merito per la quale le garanzie ed i limiti previsti dagli artt. 38 L. bancaria e 2624 cod. civ. sono "in re ipsa" di sostanza in quanto volti a prevenire o dirimire situazioni di conflittualità tra l'interesse personale dell'amministratore e quello sociale per la corretta gestio- пе dell'esercizio del credito, onde evitare dirottamenti di fondi dal patrimonio dell'azienda; ed é con la violazione di quelle garanzie e di quei limiti che si concretizza in presenza dell'elemento psicolo-
gico, la condotta distrattiva. D'altra parte é difficile negare la constatazione che di fatto crediti per somme rilevantissime non sono stati recuperati;
può anche darsi -come dice la difesa- per eventuali responsabilità di terzi, ma certo non esclusive.
Quanto all'elemento psicologico, sostiene la difesa che i due ricorrenti svolgevano ruoli esecutivi (in particolare TR,
impiegato d'ordine, eseguiva le direttive di IC); che la stessa
Corte ha ritenuto che i due si siano occupati di attività meramente esecutive;
che i due, relegati nel ruolo di esecutori materiali, non avevano consapevolezza, né volontà degli atti di distrazione eventualmente perpetrati;
che quali concorrenti del reato proprio consumato da amministratori
-
e sindaci, avrebbero dovuto essere consapevoli del collegamento finalistico dei singoli atti e delle singole volontà dei concorrenti;
che pertanto, vi é difetto dell'elemento soggettivo.
Precisato che nella motivazione della sentenza, a proposito di liy IC, si leggono affermazioni ben diverse da quelle citate dalla difesa, testualmente "Egli, quindi, non si limita ad eseguire le disposizioni di DO e/o di NI P.S. - né che per ciò stesso si riscontra il fatto partecipativo nel reato di bancarotta- ma si spinge oltre nel portare avanti in sede esecutiva i piani operativi di DO attraverso una perspicua azione di riorganizzazione della materia fiduciaria...". va osservato che, ad eliminare ogni dubbio sul dolo di partecipazione di entrambi gli imputati ed il loro grado di conoscenza e corresponsabilità, in ordine alle operazioni fiduciarie,
ed alle altre attività distrattive, é sufficiente citare il ruolo svolto dai due, entrambi firmatari di contratti fiduciari, per garantire la segretezza di tutta la documentazione riguardante i fiduciari e quella dei cambi in nero di B.U.: IC ha ammesso lui stesso di avere dato disposizioni che la valigetta contenente i documenti dei fiduciari поп rimanesse negli uffici della banca;
TR
(preposto alle operazioni in cambi) conscio del carattere "riservato"
custodiva adeguatamente la relativa documentazione "in nero".
Si tratta di comportamenti sufficienti di per sé a configurare sotto
(il profilo oggettivo e soggettivo) anche il concorso dei due ricorrenti nella bancarotta fraudolenta documentale e, trattandosi di una parteci-
pazione attiva alla perpetrazione del delitto, appare del tutto
difensivo all'attività meramente esecutivasuperfluo il richiamo
1 dei due coimputati e quindi alla loro impossibilità di impedire la realizzazione dell'attività criminosa da parte dei compartecipi. 点Why Col terzo motivo, riguardante il solo IC, la difesa deduce l'omesso esame di risultanze processuali decisive e quindi la nullità
dell'impugnata sentenza.
Lamenta la difesa che acquisiti agli atti del presente procedimento,
sei documenti relativi alla bancarotta della società RA SS
ed in particolare la sentenza della sezione istruttoria della Corte
di Appello di Milano 28.10/4.11.87 che aveva assolto il IC
per non avere commesso il fatto dall'addebito di distrazione, ai sensi dell'art. 216 L.Fall., quale coamministratore di fatto della società, di beni costituenti l'intero cespite della società fallita,
la Corte d'Appello di Milano aveva mancato di prendere in considerazio-
ne il contenuto dei documenti, nonostante "la sovrapponibilità per identità delle due vicende giudiziarie" e che nella vicenda RA era emersa con evidenza la vera natura dei rapporti DO-IC
e costui era stato assolto perché "chi dava ordini e disposizioni era esclusivamente DO".
Presupposto della censura difensiva é che l'esame della bancarotta
RA sia decisivo al fine di valutare la responsabilità del IC
per i reati di bancarotta contestatigli nel presente procedimento.
Il che non può essere affermato nel caso in esame.
Va chiarito, che qui la difesa поп ha richiesto ai giudici di merito di disporre l'assunzione di una prova sui rapporti DO-Cleri- '
ci, ma adduce a titolo di prova già precostituita la sentenza istrutto-
ria e gli atti ad essa allegati, dando per acquisito il valore probato-
rio della decisione istruttoria. lu Il che non trova corrispondenza nel nostro sistema processuale.
La sentenza istruttoria -é noto- non ha l'autorità del giudicato,
non essendo stati i fatti con essa accertati, oggetto del pubblico dibattimento. Non può perciò la valutazione dei rapporti DO-Cleri-
ci (ai fini dell'accertamento dell'elemento soggettivo nella condotta distrattiva posta in essere dal IC) quale contenuta nel provvedi-
mento istruttorio, incidere in alcun modo sulla valutazione nel presente procedimento delle prove attinenti a quei rapporti, demandata dalla legge al giudice del dibattimento.
D'altra parte é necessario rilevare che la questione dei rapporti
DO-IC, sarebbe ben lungi dal risolvere i problemi della responsabilità di IC nei fiduciari, in quanto rimarrebbe sempre quello riguardante i rapporti NI-IC. Pertanto, nessun obbligo incombeva sul giudice di appello di prendere in esame la citata senenza istruttoria, onde nessuna omissio-
ne RI é riscontrabile nella motivazione.
Col quarto motivo, la difesa deduce l'assoluto difetto di motivazio-
ne dell'impugnata sentenza in relazione al diniego della prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti contestate.
La censura non é fondata.
Per quanto riguarda IC, la Corte di merito non solo ha fatto preciso riferimento "all'apporto causativo dato" che é di tale rilevan- za da non consentire la modificazione della ritenuta equipollenza"
delle circostanze;
ma nel corso della motivazione ha messo in luce
"il grado di conoscenza e di corresponsabilità" dell'imputato in lhes ordine alle operazioni fiduciarie, nonché l'attività di fiancheggiamen-
to e di supporto per gli interessi di DO confliggenti con quelli della banca, posti in essere dal IC.
Per TR la Corte ha fatto esposso riferimento alla gravità
oggettiva dei fatti delittuosi, alla loro reiterazione, agli effetti permanenti e al grado di coinvolgimento nel tempo dell'imputato.
Sono tutti elementi rapportabili ai parametri dell'art. 133 cod.
pen. e che comunque rendono congrua la motivazione. 11.t) IO VA
Con tre motivi di ricorso, la difesa deduce:
1) l'omessa motivazione sul punto della determinazione della pena;
2) la violazione dell'art. 213 c.p.p. in relazione all'addebito delle spese processuali di secondo grado;
3) la prescrizione del delitto di bancarotta fraudolenta.
Tale ultima eccezione é fondata;
il che rende superfluo l'esame dei due primi motivi.
Sono orami decorsi oltre quindici anni (termine di prescrizione nel caso in esame) dalla data di consumazione del delitto (14.10.1974),
onde il reato deve essere dichiarato estinto.
Né ricorre alcuna delle ipotesi di cui al cpv. dell'art. 152
c.p.p., ove si considerino gli elementi di prova evidenziati dalla
Corte di merito a carico dell'imputato. E' sufficiente, a tale proposito notare come il VA ebbe ad operare in quattordici operazioni fiduciarie;
ebbe a sottoscrivere la dichiarazione-specimen relativa al conto AR (AR) c/o il Credito Svizzero, nonostante RA gli avesse riferito trattasi di soldi "dell'avvocato"; And integrare gli elementi documenta- li vi sono poi le numerose dichiarazioni dei coimputati (De UC,
NI, RA, VI, IC e SA).
'
5 11.u) EL RA
La difesa si duole dell'assoluzione con formula dubitativa;
conte-
sta la configurabilità del delitto di bancarotta fraudolenta a carico del RA sia sotto il profilo oggettivo, sia sotto il profilo soggettivo e chiede che il ricorrente venga assolto con formula piena. La istanza va accolta in ossequio al disposto degli artt. 254
delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del nuovo c.p.p. e 530 nuovo codice di rito. La Corte di Appello ha ritenuto indubbia la relazione causale tra la condotta dell'imputato e le conseguenze da essa derivate;
ma non agevolmente risolvibile alla stregua degli elementi acquisiti,
il problema della conoscenza dell'aspetto anomalo delle operazioni fiduciarie da parte del RA sia in senso tecnico-giuridico,
sia in senso operativo.
Essendosi i dubbi dei giudici di merito appuntati sull'elemento psicologico, la formula di pieno proscioglimento deve essere: il fatto non costituisce reato.
Perciò, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio nei confronti del RA.
lley 11.v) RA SA
Con i primi quattro motivi di ricorso la difesa deduce che il
SA ha svolto attività meramente esecutiva;
é stato condannato quale partecipe extraneus ai reati di bancarotta fraudolenta patrimonia- le e docuemntale, nonostante egli ebbia agito facendo affidamento sugli organi istituzionalmente preposti al controllo di legittimità
e regolarità delle operazioni;
che, nella motivazione della sentenza impugnata, si confonde la consapevolezza delle irregolarità delle operazioni fiduciarie e della violazione di norme bancarie e valutarie,
con la consapevolezza di partecipare alla distrazione.
Nessuna di tali censure é fondata.
La partecipazione materiale dell'imputato alla bancarotta fraudolen-
ta é stata correttamente desunta dai giudici di appello da un dato di fatto non contestato;
l'avere il SA sottoscritto quindici contratti "fiduciari" tra originari e rinnovati a seguito di simulata estinzione dei precedenti, nonché dall'avere operato in altri due contratti fiduciari.
Quanto all'elemento psicologico, al quale é connessa la questione riguardante il rapporto gerarchico esistente tra il SA, il
'
IC ed il PA (per subordinazione del primo agli altri due),
i giudici di appello hanno precisato:
che l'imputato aveva si agito sulla base di istruzioni ricevute,
- ma che la valutazione ai fini penali dell'attività del partecipe extraenus nel reato proprio (di bancarotta) andava effettuata sulla
Len base dei soli paradigmi previsti dalla norma penale: l'efficacia causale dell'azione del partecipe e la consapevolezza della qualifica del soggetto attivo che pone in essere il fatto tipico. Che solo con una indagine di merito poteva essere stabilito se il partecipe avesse avuto contezza di contribuire al fatto illecito del soggetto qualificato
- Che l'indagine sugli elementi di prova acquisiti a carico del
SA (il combinato suo intervento come firmatario del contratto fiduciario per B.P.F. con mandato fiduciario a favore di AR e
come firmatario della lettera-comunicazioni concernente l'effettiva destinazione dei fondi per conto di AR in funzione di "società
ponte"; l'avere egli sottoscritto un fiduciario a favore di un'altra delle società "ponte" la RA, conoscendone la natura giuridica;
l'avere custodito la documentazione dei fiduciari in un posto riserva- to поп appartenente alla banca;
le dichiarazioni di VI B
Del Ponte;
il suo attivarsi nel tentativo di coprire le sue responsabi-
lità perché DO sottoscrivesse i fiduciari;
l'avere eseguito ordini di P.S. NI induceva a ritenere che SA era pienamen-
te consapevole che le operazioni effettuate a mezzo dei fiduciari fossero poste in essere non nell'interesse della banca alle dipendenze della quale lavorava, ma nell'interesse del gruppo DO;
fosse quindi consapevole dell'attività distrattiva. Del tutto aderente ai principi del diritto penale fissati negli artt. 110, 40 e 42 cod. pen. ed elaborati dalla giurisprudenza appare l'affermazione lly dei giudici di merito secondo i quali a configurare la responsabilità
dell' "extraneus" per concorso nel reato proprio (nel caso in esame del funzionario di una banca nel delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale commesso dagli amministratori) sono suffi-
cienti: l'incidenza causale dell'azione dell'extraneus e la sua consapevolezza del fatto illecito e della qualifica del soggetto attivo che ha posto in essere il fatto tipico In presenza di tali condizioni, é irRI la posizione di subordinazione sia gerarchica del funzionario rispetto ai dirigenti che agli organi decisori dell'impresa (bancaria). Pertanto, posto che in tema di partecipazione dell'extraneus al reato proprio si voglia ritenere operante -come sostenuto dalla difesa unc presunzione di affidamento da parte dei soggetti non qualificati negli organi istituzionalmente preposti al controllo
sulla legittimità e sulla regolarità delle operazioni (sopratutto quando tali soggetti agiscono in posizione di subordinazione gerarchi-
ca), tale presunzzione é superata, nel caso in esame dai risultati della indagine sul merito, non censurabili in questa sede.
La difesa censura la motivazione dell'impugnata sentenza sostenendo la sua carenza in quanto la Corte di Appello doveva fornire la prova non solo della consapevolezza di SA di parteciipare ad un
atto di distrazione, ma anche di avere volontà e coscienza, di cagiona-
re danno ai creditori. Ma a prescindere dall'osservazione che -come
già rilevato- per configurare il delitto di distrazione fallimentare lly é sufficiente il dolo generico, va notato che la Corte di Appello
ha avuto modo di precisare che SA era pienamente consapevole di recare danno ai creditori in quanto era al corrente dell'imponen-
te sbilancio delle banche per i finanziamenti a favore delle società
del gruppo e del progressivo depauperamento delle risorse delle 21
due banche.
Il dolo specifico -così precisato in fatto- rende evidente la
configurabilità del delitto di bancarotta documentale per sottrazione
(realizzata con i trasferimenti della documentazione relativa ai fiduciari) ritenuto a carico del SA dai giudici di merito.
Col quinto motivo di ricorso la difesa lamenta la mancata concessio-
ne della diminuente di cui all'art. 114 c.p., 3° co., in relazione
all'art. 112 c.p. n 3
La diminuente riguarda coloro che siano stati determinati a commet-
tere il reato da chi esercita nei loro confronti la sua autorità,
direzione e vigilanza.
La Corte di Appello ha escluso in fatto che vi sia la prova in atti di pressioni, esortazioni insisti te o suggestioni che abbiano indotto il SA a concorrere nel delitto.
Trattasi di motivazione non censurabile in questa sede.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, inoltre, la Corte
d'Appello ha preso in esame la statuizione dell'art. 51, 1° CO.
cod. pen. (v. p. 927) ed ha ribadito la tesi già sviluppata in preceden-
sulla non configurabilità nel caso in esame della scriminante za,
prevista dalla citata norma. Infatti questa presuppone che l'adempimen-
114 to del dovere ° l'esercizio del diritto conseguano ad un ordine legittimo della Pubblica Autorità (il che non é nella specie, trattan-
dosi di ordini emessi da privati) o ad una norma giuridica (non ravvisabile nel caso in esame)
La difesa ha citato l'art. 2104 cod. civ. che impone al prestatore di lavoro (2° co.) di "osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende".
Ma é ius receptum che "la disposizione dell'art. 51 cod. pen.
che considera non punibili i fatti preveduti dalla legge come reati se commessi per adempiere ad un dovere derivante da una norma giuridi-
ca o ad un ordine legittimo della pubblica Autorità, prende in conside-
razione esclusivamente i rapporti di subordinazione previsti dal diritto publico e non anche i rapporti di diritto privato, come
quelli intercorrenti tra i privati datori di lavoro ed i loro dipenden-
ti (v. Cass. Sez. V, 2.10.84 n 7866, Guerrieri). Nella specie, trattan-
dosi di rapporti di diritto privato, l'esimente non é configurabile.
Col sesto motivo, la difesa lamenta la mancata concessione della dichiarazione di prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti.
Ma, anche sul punto', la motivazione dell'impugnata sentenza non appare censurabile. Essa infatti, con il riferimento all'apporto attivo fornito dal SA per la esecuzione dell'attività distratti-
va a mezzo dei fiduciari e col riferimento al grado di consapevolezza
(elevato e protrattosi anche quando l'imputato non era più in B.P.F.)
معلم appare idonea a sorreggere il giudizio di comparazione delle circostan-
ze che come più volte ribadito- é affidato al potere discrezionale del giudice di merito.
My 11.z) IO PA
Col primo motivo la difesa deduce la violazione del principio del divieto della reformatio in peius sancito dall'art. 515 c.p.p.,
avendo la Corte di Appello ritenuto che anche il rinnovo dei contratti fiduciari costituisce attività distrattiva penalmente RI,
così addebitando all'imputato fatti reato p.p. dall'art. 216 L.Fall.,
nonostante il Tribunale avesse ritenuto quei fatti penalmente irrilevan-
ti e non fosse intervenuta l'impugnazione del P.M.
Il motivo non é fondato.
Cal divieto della reformatio in peius sancito nel 3° co. dell'art. 515 c.p.p. (1930), il legislatore ha fatto divieto al giudice di appello di infliggere all'imputato già condannato in primo grado una pena più grave per specie o quantità o di revocare i benefici già ottenuti.
La giurisprudenza ha correttamente dedotto da tale formulazione
della norma che:
- il divieto della reformatio in peius non garantisce all'imputato nel giudizio di appello un trattamento in ogni caso migliore di quello usatogli nel primo grado del giudizio
-· il divieto deve essere riferito al dispositivo e non alla motivazio-
ne che può risultare meno favorevole per l'imputato.
Lo stesso legislatore, poi, nel 3° co. dell'art. 515 ha concesso al giudice la facoltà di dare al reato una diversa qualificazione giuridica, anche più grave.
Pur essendo ineccepibile l'osservazione della difesa, secondo qui la quale non si verte nel caso di definizione giuridica diversa o più grave, in quanto la Corte di Appello ha rivalutato (peraltro nell'ambito del contestato) sotto il profilo penale una parte del fatto che i giudici di primo grado avevano ritenuto penalmente irrile-
si vante;
ciò non pertanto, non può affermare che vi sia stata violazione del principio del divieto della "reformatio in peius", sia perché
nel dispositivo della sentenza di primo grado non vi é riferimento alla ipotesi del rinnovo dei fiduciari, sia perché (e sopratutto)
la Corte di Appello non ha aumentato la pena inflitta al PA
dal Tribunale, ma l'ha ridotta da 6 anni di reclusione ad anni 3
e mesi 8 di reclusione.
Col secondo motivo la difesa deduce la violazione e l'erronea applicazione dell'art. 42 C.P. in relazione all'art. 2094 cod. civ.
Premesso che nel caso di specie non é applicabile l'art. 51 cod. la difesa sostiene debba essere applicata per analogica in pen.,
bonam partem l'art. 2094 cod. civ. che impone al prestatore di lavoro di collaborare nell'impresa alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore. Aggiunge che l'impiegato non ha titolo a sindacare la decisione della direzione o, addirittura, del Consiglio di ammini-
strazione della banca presso la quale presta la sua attività, pena il disastro dell'attività produttiva;
che, inoltre é ravvisabile la violazione dell'ultimo cpv. dell'art. 40 C.P.: avendo l'accusa rimproverato a PA in sostanza una condotta omissiva, incombeva sui giudici l'onere di provare l'esistenza di un obbligo giuridico a carico del dipendente di impedire al datore di lavoro di commettere reati. lly Va subito precisato che al PA sono state contestate condotte commissive, come quelle di avere sottoscritto 57 contratt. fiduciari
(sia originari che di rinnovo), dei quali 10 rimborsati, ma a seguito di finanziamento del Banco di Roma e di avere sottratto parte della documentazione relativa a quei contratti, onde non é pensabile la violazione dell'ultimo comma dell'art. 40 C.P.
Quanto all'analoga proposta del difensore, l'istituto non é utiliz-
zabile quando le disposizioni emanate dall'imprenditore sono penal-
mente illecite, dato che l'esimente prevista dall'art. 51 C.P. presuppo-
ne che l'ordine sia legittimo.
Col terzo motivo la difesa deduce l'erronea applicazione dell'art. 42 cod. pen. avendo la Corte di merito omesso "qualsiasi analisi sulla sussistenza di quella identità di elemento psicologico del concorrente nel reato commesso dall'autore che é alla base del concorso".
Sembra riproporre la tesi che anche nel delitto di bancarotta per distrazione sia necessario il dolo specifico e cioé la consapevolez-
za del danno che l'atto di disposizione arreca ai creditori;
e sostie-
ne che "é dubbio che IO PA, pur concorrendo al verificarsi dell'evento, sia sia rappresentato le conseguenze che la sua condotta poteva produrre".
Come già in precedenza rilevato, questa Corte ritiene sufficiente il dolo generico per configurare il delitto di distrazione fallimenta- IS, sulla base della interpretazione sistematica del n 1 dell'art. Quanto alla consapevolezza, la Corte di merito ha desunto da serie di elementi (diligentemente enumerati e non contestati) una che Pavesi aveva conoscenza del rapporto sottostante i contratti fiduciari "nelle sue pieghe più riposte e le implicazioni relative
کا تھا
alla pericolosità degli effetti con il coinvolgimento del gruppo".
Trattasi di valutazione in fatto sull'elemento psicologico, configu-
rato come dolo specifico, immune da vizi logici e quindi insindacabile in questa sede, che tra l'altro riguarda anche la documentazione
(i c.d. gialli), non evidenziati nell'apposito registro ma custoditi segretamente in locali esterni alla banca.
Col quarto motivo la difesa deduce la violazione dell'art. 216
L. Fall., avendo la Corte di Appello omesso di tenere conto che il reato di bancarotta fraudolenta anche patrimoniale presuppone nell'agente "la conoscenza della stato di decozione e quindi della probabilità del fallimento".
In ogni caso non può essere addebitata a PA la impossibilità
di ricostruire esattamente il movimento dei fiduciari, avendo l'imputa-
to fornito tutti i documenti e gli elementi in suo possesso per la ricostruzione.
Della collaborazionė gli hanno dato atto anche gli Ispettori
della AN d'AL; onde, il non aver tenuto conto di tale apporto di PA, anche in tema di prevalenza delle attenuanti, configura un evidente travisamento di rilevantissime risultanze processuali.
La prima questione sollevata dalla difesa riguarda il nesso eziolo- gico e psicologico tra la condotta distrattiva e la dichiarazione di fallimento.
Essa é stata già trattata nelle premesse e a quella trattazione si rinvia per il suo esame.
Quanto al giudizio di comparazione delle circostanze va rilevato che la Corte d'Appello ha tenuto conto della condotta "successivamente tenuta" dall'imputato, ma ha ritenuto che la sua intensa partecipazio-
ne ai fatti delittuosi (gravi sia per quantità che per qualità),
l'intensità dell'elemento psicologico e la sua condotta processuale priva di concreti segni di resipiscenza, non consentivano di dichiara-
re la prevalenza delle attenuanti.
Trattasi di motivazione congrua, contenente riferimenti ai parame-
tri previsti nell'art. 133 cod. pen. e perciò idonea a sorreggere il giudizio sul bilanciamento delle circostanze che é rimesso al potere discrezionale del giudice di merito.
Pertanto, il ricorso va rigettato ed il PA va condannato a rifondere le spese sostenute in questo grado del giudizio dalle parti civili: 1) AN PR IT in liquidazione coatta ammini-
strativa cui é succeduta la AN CO IT PA;
2) Avv.
AR MA.
fles 12). In conclusione, va dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore Generale di Milano nei confronti di NI, IC,
De UC, IE SA NI e NO, per rinuncia.
Va rettificata la sentenza impugnata nei confronti di RA
e NO per i quali la formula assolutoria dubitativa va sostituita con la formula: il fatto non costituisce reato.
La sentenza va invece annullata senza rinvio nei confronti di
BI, AR, IU NI, ND, AD e VA
essendo i reati loro rispettivamente ascritti, ormai estinti per prescrizione;
ed il ricorso dello AD va rigettato per quanto riguarda gli interessi civili.
Vanno rigettati i ricorsi di RL NI, RA SA,
IG IC di EN, GO De UC, IE SA NI, RI
GH, CO TR, EO CI, NA RC,
CO MA, IG NI, IO VE e IO PA.
Tutti costoro vanno condannati, in solido, al pagamento delle spese processuali;
ed, inoltre, ciascuno al versamento della somma di £. 500.000 a favore della Cassa delle Ammende).
RC, PA e AD, nei confronti dei quali le parti
'civili hanno concluso anche in questa sede, vanno condannati, in solido a rifondere le spese sostenute dalle stesse (AN PR Finanziaria in liquidazione coatta amministrativa, alla quale é
succeduta la AN CO IT PA e l'avv. AR MA),
lle 3
assistite da un unico difensore. Le spese sostenute nel presente giudizio vanno liquidate in lire
4.800.000 di cui £.
4.500.000 per onorario di avvocato.
Infine, va rilevato, che la Corte d'Appello nel ridurre la pena inflitta a buona parte dei condannati in misura inferiore ai cinque anni di reclusione, ha sostituito la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici disposta per gli stessi dal Tribunale,
con la interdizione temporanea (di varia durata). Senonché, mentre
ha applicato il condono alle pene principali, ha omesso di applicarlo a tali pene accessorie. Il beneficio va perciò applicato ai sensi degli artt. 591 C.P.
e 8 D.P.R.
4.8.78 n. 413 (trattandosi di pene accessorie temporanee,
conseguenti a condanne per le quali é stato applicato l'indulto previsto dall'art. 6 del D.P.R. citato) alla pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici inflitta dalla Corte
di Appello al IC, al de UC, al GH, al CI, al IE
SA NI, al NI, all'VE e al PA.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del P.G. avverso la sentenza
della Corte di Appello di Milano in data 28.3.1989 nei confronti di RL NI, IC UI di EN, GO De UC, IE
SA NI ed RT NO. Rettifica la sentenza impugnata nei confronti di RA Gabriele ed RT NO sostituendo alla formula dubitativa la formula "perché in fatto non costituisce reato". Annulla senza rinvio la citata sentenza nei confronti di LO BI, PI AR, IU NI, PI ND, SI SC
AD e IO VA per estinzione dei reati loro rispettivamente ascritti per prescrizione.
Rigetta il ricorso dello AD in relazione agli interessi civili.
Rigetta i ricorsi di RL NI, RA SA, UI
IC di EN, GO De UC, IE SA NI, RI
GH, CO TR, EO CI, NA RC,
CO MA, IG NI, IO VE e IO PA,
che condanna in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di lire 500.000 alla Cassa delle Ammende.
Dichiara condonata l'interdizione temporanea dai pubblici uffici inflitta al IC, al De UC, al GH, al CI, al NI
IE SA, al NI, all'VE e al PA.
Condanna in solido RC, PA e AD a rifondere le spese sostenute dalle parti civili: AN PR IA in liquidazione coatta amministrativa cui é succeduta la AN Commercia-
le IT PA e AR MA nel presente giudizio, spese che liquida in lire 4.800.000 di cui lire 4.500.000 per onorari.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr. CO ON dr. RA Dolce
Hallow fay lu есте
DEPOSITATA IN CANCELLERIA
adid NOV
TL SVOLGIMENTO DEL PROCESSO:
N. 1).
N. 2).
N. 3).
N. 4).
N. 5).
N. 6).
N. 7).
MOTIVI DELLA DECISIONE
N. 8).
N. 9).
N. 10).
N. 11).
N. 11.a) NI IE SA
N. 11.b) NI IG
N. 11.c) GH RI
N. 11.d) CI EO
N. 11.e) NI RL
N. 11.f) AD SI
N. 11.g) ND P. OL
N. 11.h) NI IU
INDICE
DA PAG. 4 A PAG.
0
DA PAG. 9 A PAG. 15
DA PAG. 16 A PAG. 19
DA PAG. 20 A PAG. 28
3
DA PAG. 29 A PAG. 434
DA PAG. 35 A PAG. 87
DA PAG. 87 A PAG: 120
DA PAG. 121 A PAG. 124
DA PAG. 125 A PAG. 127
DA PAG. 128 A PAG. 131
DA PAG. 132 A PAG. 139
DA PAG. 139 A PAG. 144
DA PAG. 145 A PAG. 153
DA PAG. 154 A PAG. 161
DA PAG. 162 A PAG. 167
DA PAG. 168 A PAG. 169
DA PAG. 170 A PAG. 171
DA PAG. 172 A PAG. 173
DA PAG. 174 A PAG. 175 INDICE
N. 11.i) NO RT
N. 11.1) BI LO
N. 11.m) AR PI
N. 11.n) VE IO
N. 11.0) RC NA
N. 11.p) MA CO
N. 11.q) De UC GO
N. 11.r) UI IC di EN
N. 11.s) TR CO
N. 11.t) VA IO
N. 11.u) RA EL
N. 11.v) SA RA
N. 11.z) PA IO
N. 12). -
P.Q.M.
(2)
DA PAG. 176
DA PAG. 177
DA PAG. 178 A PAG. 179
DA PAG. 180 A PAG. 189
DA PAG. 190 A PAG. 192
DA PAG. 193 A PAG. 198
DA PAG. 199 A PAG. 200
DA PAG. 201 A PAG. 206
DA PAG. 207
DA PAG. 208
DA PAG. 209 A PAG. 214
DA PAG. 215 A PAG. 219
DA PAG. 220 A PAG. 222 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2425 C.C.). 10_ In violazione degld . 210 Fall, avand la Com 2) าว eliminato dalla nozione di distratione l'evento giuridicamente
0 ล. 216 Legge Fall. سلام