Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 1 giugno 1983 |
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| Data dell'ultima modifica : | 11 aprile 2026 |
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- 1. adozione legittimante e mitehttps://www.osservatoriofamiglia.it/ · 1
per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi La Corte di Appello di Milano, respingendo l'appello promosso dalla madre avverso la sentenza del Tribunale per i Minorenni, conferma la pronuncia di primo grado, ritenendo che sia stato correttamente ravvisato, nel caso di specie, lo stato di adottabilità del minore, sussistendone lo stato di abbandono nell'accezione privilegiata della Corte di Cassazione. Il Collegio condivide la valutazione del primo giudice che ha ravvisato l'incapacità della madre ad occuparsi del figlio in maniera autonoma, dato il ritardo mentale diagnosticato fin dalla tenera età, nonché l'assenza di una situazione stabile ove il minore possa essere collocato …
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- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 04/06/2025, n. 14986Provvedimento: SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 7139/2024 R.G. proposto da: IN TO, elettivamente domiciliato in Vittoria Via Ricasoli n.57, presso lo studio dell'avvocato FIDONE GIOVANNI ES ([...]), che lo rappresenta e difende. -RICORRENTE- contro COMUNE DI VITTORIA, elettivamente domiciliato in VITTORIA VIA NINO BIXIO, 34, presso lo studio dell'avvocato BRUNO ANGELA, che lo rappresenta e difende. -CONTRORICORRENTE- avverso la sentenza del Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana n. 207/2024, depositata il 18/03/2024. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza dell'11.3.2025 dal Consigliere GIUSEPPE FORTUNATO. Civile Sent. Sez. U Num. 14986 Anno 2025 Presidente: D'ASCOLA …Leggi di più...
- procura speciale·
- principio di irretroattività della legge·
- definizione anticipata del giudizio·
- interpretazione intertemporale·
- estinzione del giudizio·
- art. 380 bis c.p.c.·
- contributo unificato·
- spese processuali·
- giudizio di legittimità·
- art. 7 d.lgs. 164/2024
Versioni del testo
- Titolo I : principi generali
- Art. 1. 1. Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia.
2. Le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la ((responsabilita')) genitoriale non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia. A tal fine a favore della famiglia sono disposti interventi di sostegno e di aiuto.
3. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, sostengono, con idonei interventi, nel rispetto della loro autonomia e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l'abbandono e di consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia. Essi promuovono altresi' iniziative di formazione dell'opinione pubblica sull'affidamento e l'adozione e di sostegno all'attivita' delle comunita' di tipo familiare, organizzano corsi di preparazione ed aggiornamento professionale degli operatori sociali nonche' incontri di formazione e preparazione per le famiglie e le persone che intendono avere in affidamento o in adozione minori.
I medesimi enti possono stipulare convenzioni con enti o associazioni senza fini di lucro che operano nel campo della tutela dei minori e delle famiglie per la realizzazione delle attivita' di cui al presente comma.
4. Quando la famiglia non e' in grado di provvedere alla crescita e all'eduzione del minore, si applicano gli istituti di cui alla presente legge.
5. Il diritto del minore a vivere, crescere ed essere educato nell'ambito di una famiglia e' assicurato senza distinzione di sesso, di etnia, di eta', di lingua, di religione e nel rispetto della identita' culturale del minore e comunque non in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento. - Titolo I-BIS. : Dell'affidamento del minore