Sentenza 9 novembre 2004
Massime • 1
In tema di correlazione tra accusa e sentenza, le previsioni di cui agli articoli 521 e 522 cod. proc. pen. hanno lo scopo di garantire il contraddittorio sul contenuto dell'accusa e, quindi, l'esercizio effettivo del diritto di difesa dell'imputato, con la conseguenza che non è possibile ipotizzarne una violazione in astratto, prescindendo dalla natura dell'addebito specificamente formulato nell'imputazione e dalle possibilità di difesa che all'imputato sono state concretamente offerte dal reale sviluppo della dialettica processuale. Ne deriva che non sussiste la violazione del principio di correlazione qualora, come nella fattispecie, la variazione dell'imputazione si concreti nella sostituzione dell'addebito di natura dolosa di cui all'art. 595 cod. pen. (diffamazione) con l'addebito di natura colposa di cui all'art. 57 cod. pen.(omissione dell'obbligo di controllo sul contenuto del periodico), in quanto detta modifica del titolo della responsabilità non può essere ritenuta di per sé lesiva del diritto di difesa dell'imputato e non lo è in concreto qualora - ancorché si ipotizzi la responsabilità dell'imputato a titolo di concorso nel delitto di diffamazione - si faccia riferimento anche al suo ruolo di direttore del giornale, idoneo ad includere anche la responsabilità a titolo di colpa (art. 57 cod. pen.) e, quindi, si strutturi l'addebito in modo tale da consentire la difesa anche in relazione alla fattispecie di cui all'art. 57 cod. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/11/2004, n. 46203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46203 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 09/11/2004
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - N. 1669
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - N. 40643/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MA IO, n. a Dronero il 24 ottobre 1948;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma depositata il 27 gennaio 2003;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi;
Udite le conclusioni del P.M. Dott. VIGLIETTA Gianfranco che ha chiesto il rigetto.
udito il difensore Avv. La Pera Giovanni;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. IO MA, direttore del quotidiano "La Repubblica", impugna per cassazione la sentenza che ne ha confermato la dichiarazione di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'art. 57 c.p., così modificando l'originaria imputazione di diffamazione ai danni di EL RO, accusato di comportamento truffaldino in una lettera pubblicata sull'inserto settimanale "Musica" del 19 gennaio 1998. Propone due motivi d'impugnazione. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 521 c.p.p. e lamenta di essere stato condannato in appello per un fatto diverso da quello contestatogli, rispetto al quale era ininfluente la sua qualifica di direttore del settimanale, che pertanto non gli era stata mai contestata. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 57 c.p., lamentando che i giudici del merito abbiano omesso di accertare l'effettivo suo ruolo di direttore responsabile, oltre che del quotidiano La Repubblica, anche dell'inserto settimanale Musica, testata del tutto distinta e autonoma.
2. Il primo motivo è infondato.
Gli art. 521 e 522 c.p.p. hanno invero lo scopo di garantire il contraddittorio sul contenuto dell'accusa e, quindi, l'esercizio effettivo del diritto di difesa dell'imputato (Cass., sez. 1^, 15 aprile 1993, Ceraso); sicché non è possibile ipotizzarne una violazione in astratto, prescindendo dalla natura dell'addebito specificamente formulato nell'imputazione e dalle possibilità di difesa che all'imputato sono state concretamente offerte dal reale sviluppo della dialettica processuale (Cass., sez. 5^, 14 novembre 1981, Vaccari). Nel caso in esame è indiscusso che la modifica dell'imputazione comportò la sostituzione di un addebito di natura dolosa, quello previsto dall'art. c.p., con un addebito di natura colposa, quello previsto dall'art. 57 c.p.. Ma questo cambiamento del titolo della responsabilità non può essere ritenuto di per sè lesivo per il diritto di difesa dell'imputato (Cass., sez. 1^, 5 maggio 1994, Coturri) .
È noto, infatti, che "nella fattispecie criminosa prevista dall'art. 57 c.p., il reato che, con il mezzo della pubblicazione, viene commesso dall'autore dell'articolo pubblicato, si configura come un evento del reato colposo addebitato al direttore del giornale" (Cass., sez. 5^, 12 giugno 1992, Zatterin). Sicché l'esistenza del fatto doloso dell'ignoto autore della lettera pubblicata da La Repubblica non era estranea all'imputazione ritenuta nella sentenza di condanna.
D'altro canto IO MA era stato rinviato a giudizio nella sua qualità di direttore responsabile del quotidiano e per aver pubblicato la lettera diffamatoria senza indicazione del nome dell'autore. E, sebbene si fosse così ipotizzata una sua responsabilità a titolo di concorso nel delitto di diffamazione, l'addebito era stato strutturato in modo da consentirgli di dedurre la propria estraneità al fatto doloso e, quindi, di articolare una difesa riferibile anche alla fattispecie descritta dall'art. 57 c.p.. Sicché deve ritenersi che non vi fu una modificazione in appello del fatto addebitatogli, perché il riferimento al suo ruolo di direttore era idoneo a includere anche l'attribuzione anche della responsabilità a titolo di colpa (art. 57 c.p.) oltre a quella dolosa (art. 595 c.p.).
3. Manifestamente infondato è il secondo motivo del ricorso, perché, come già rilevato dai giudici del merito, il ricorrente non ha neppure dedotto di aver delegato ad altri la responsabilità per la direzione del settimanale o di avere impartito direttive idonee a evitare la pubblicazione di lettere diffamatorie. Si è limitato a negare il suo ruolo formale di direttore, ma senza neppure specificare a chi tale ruolo vada attribuito.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 9 novembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2004