Articolo 216 del Codice penale
Articolo 205Articolo 206
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1 luglio 1931
Art. 216.

(Assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro)

Sono assegnati a una colonia agricola o ad una casa di lavoro:

1° coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;

2° coloro che, essendo stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, e non essendo piu' sottoposti a misura di sicurezza, commettono un nuovo delitto, non colposo, che sia nuova manifestazione della abitualita', della professionalita' o della tendenza a delinquere;

3° le persone condannate o prosciolte, negli altri casi indicati espressamente nella legge.
Entrata in vigore il 1 luglio 1931
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