Versione
1 luglio 1931
1 luglio 1931
Art. 216.
(Assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro)
Sono assegnati a una colonia agricola o ad una casa di lavoro:
1° coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;
2° coloro che, essendo stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, e non essendo piu' sottoposti a misura di sicurezza, commettono un nuovo delitto, non colposo, che sia nuova manifestazione della abitualita', della professionalita' o della tendenza a delinquere;
3° le persone condannate o prosciolte, negli altri casi indicati espressamente nella legge.
(Assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro)
Sono assegnati a una colonia agricola o ad una casa di lavoro:
1° coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;
2° coloro che, essendo stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, e non essendo piu' sottoposti a misura di sicurezza, commettono un nuovo delitto, non colposo, che sia nuova manifestazione della abitualita', della professionalita' o della tendenza a delinquere;
3° le persone condannate o prosciolte, negli altri casi indicati espressamente nella legge.
Commentari • 104
- 1. Appalti, l’omessa dichiarazione di una condanna per bancarotta fraudolenta non comporta l’automatica esclusione dalla garaAlexandra Genovese · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/ · 175.76483
Con la sentenza n. 208/2021 il Tar Bologna ha ritenuto che l'omessa indicazione da parte di un operatore economico di aver riportato una condanna per bancarotta fraudolenta di cui all'art. 216 c.p. costituisce una dichiarazione reticente, e quindi incompleta, ma non falsa ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. f bis, d.lgs. n. 50 del 2016, in quanto non rientrerebbe nel reato di frode, quest'ultimo specificamente riportato nel documento di gara unico europeo. […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. pen., sez. I, sentenza 17/04/2018, n. 17227Provvedimento: […] La scelta della misura detentiva risultava altrettanto corretta, in quanto espressamente prevista dall'art. 216 cod. pen. e risultando la stessa in concreto l'unica idonea a prevenire la radicata propensione criminale del Russell°. […] Con un secondo motivo denunzia violazione dell'art. 216, cod. pen., essendosi omesso di spiegare la scelta dell'adozione della misura di sicurezza della colonia agricola, con esclusione pertanto delle altre detentive e non.Leggi di più...
- pericolosità sociale·
- art. 216 cod. pen.·
- valutazione elementi art. 133 cod. pen.·
- misura di sicurezza·
- motivazione provvedimento·
- Corte Costituzionale·
- annullamento con rinvio·
- non compatibilità misure di sicurezza·
- art. 103 cod. pen.·
- delinquenza abituale