Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 12 marzo 2006 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 9 gennaio 2026 |
Commentari • 409
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Il ricorso abusivo al credito è un fenomeno criminoso previsto dall'articolo 218 del r.d. 267/1942, la cd. Legge Fallimentare. Il dettato normativo prevede testualmente: “Gli amministratori, i direttori generali, i liquidatori e gli imprenditori esercenti un'attività commerciale che ricorrono o continuano a ricorrere al credito, anche al di fuori dei casi di cui agli articoli precedenti, dissimulando il dissesto o lo stato di insolvenza sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è aumentata nel caso di società soggette alle disposizioni di cui al capo II, titolo III, parte IV, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al …
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. pen., SS.UU., sentenza 27/04/2023, n. 17615Provvedimento: SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari nel procedimento nei confronti di: MB ZU TO, nato a [...], il [...] avverso l'ordinanza del 02/12/2021 dal Tribunale di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente Angelo Caputo; Penale Sent. Sez. U Num. 17615 Anno 2023 Presidente: CASSANO MARGHERITA Relatore: CAPUTO ANGELO Data Udienza: 23/02/2023 udito in udienza camerale il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giovanni Di Leo, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza …Leggi di più...
- raddoppio delle pene previsto dall'art. 39 legge n. 262 del 2005·
- applicabilità·
- esclusione·
- banche e istituti di credito o risparmio
Versioni del testo
- Titolo I : Modifiche alla disciplina delle societa' per azioni
- Capo I : Organi di amministrazione e di controllo
- Art. 1. (Nomina e requisiti degli amministratori) 1. Nel testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , e successive modificazioni, alla parte IV, titolo III, capo II, dopo l'articolo 147-bis, e' inserita la seguente sezione:
"Sezione IV-bis.
Organi di amministrazione.
Art. 147-ter. - (Elezione e composizione del consiglio di amministrazione). - 1. Lo statuto prevede che i membri del consiglio di amministrazione siano eletti sulla base di liste di candidati e determina la quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione di esse, in misura non superiore a un quarantesimo del capitale sociale.
2. Per le elezioni alle cariche sociali le votazioni devono sempre svolgersi con scrutinio segreto.
3. Salvo quanto previsto dall' articolo 2409-septiesdecies del codice civile , almeno uno dei membri del consiglio di amministrazione e' espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con la lista risultata prima per numero di voti.
Nelle societa' organizzate secondo il sistema monistico, il membro espresso dalla lista di minoranza deve essere in possesso dei requisiti di onorabilita', professionalita' e indipendenza determinati ai sensi dell'articolo 148, commi 3 e 4. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.
4. In aggiunta a quanto disposto dal comma 3, qualora il consiglio di amministrazione sia composto da piu' di sette membri, almeno uno di essi deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, nonche', se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da societa' di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria. Il presente comma non si applica al consiglio di amministrazione delle societa' organizzate secondo il sistema monistico, per le quali rimane fermo il disposto dell' articolo 2409-septiesdecies, secondo comma, del codice civile .
Art. 147-quater. - (Composizione del consiglio di gestione). - 1.
Qualora il consiglio di gestione sia composto da piu' di quattro membri, almeno uno di essi deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, nonche', se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da societa' di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.
Art. 147-quinquies. - (Requisiti di onorabilita'). - 1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione devono possedere i requisiti di onorabilita' stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma 4.
2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica". Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.