Sentenza 25 novembre 2008
Massime • 1
Il principio di correlazione tra accusa e sentenza ha lo scopo di garantire il contraddittorio sul contenuto dell'accusa e, quindi, l'esercizio effettivo del diritto di difesa dell'imputato, sicchè non è configurabile una sua violazione in astratto, prescindendo dalla natura dell'addebito specificamente formulato nell'imputazione e dalle possibilità di difesa che all'imputato sono state concretamente offerte dal reale sviluppo della dialettica processuale. (Nel caso di specie, la S.C. ha affermato che la sostituzione dell'addebito di natura dolosa di diffamazione con quello colposo d'omesso controllo sul contenuto del periodico non viola di per sé il principio di correlazione tra accusa e sentenza, né, in concreto, è in contrasto con tale principio qualora - pur ipotizzandosi la responsabilità dell'imputato a titolo di concorso nel delitto di diffamazione - si faccia riferimento al ruolo di direttore del giornale, idoneo ad includere la responsabilità a titolo di colpa, così strutturando l'addebito in modo tale da consentire la difesa anche in relazione alla fattispecie di cui all'art. 57 cod. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/11/2008, n. 2074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2074 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 25/11/2008
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. SAVANI Piero - Consigliere - N. 4252
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 031012/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TI FE, N. IL 08/09/1955;
avverso SENTENZA del 12/02/2008 CORTE APPELLO di PERUGIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. VESSICHELLI MARIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Cons. Dott. F. Salzano che ha concluso per il rigetto.
FATTO E DIRITTO
Propone ricorso per cassazione VA FE avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia in data 12 febbraio 2008 con la quale è stata confermata la sentenza di primo grado, affermativa della sua penale responsabilità per il reato di omesso controllo ex art. 57 c.p., quale direttore responsabile del quotidiano "il Corriere di Viterbo", in relazione alla pubblicazione su detto giornale, il 30 giugno 2001, di un articolo a contenuto diffamatorio.
Nell'articolo si offendeva la reputazione dell'avv. TI Enrico, dicendo di lui che era l'avvocato Enrico Azzeccagarbugli TI, che confonde le aule.
Deduce:
1) la violazione del principio di necessaria correlazione fra accusa e sentenza.
L'imputato era stato tratto a giudizio per rispondere del reato di diffamazione posto in essere mediante la pubblicazione del detto articolo a contenuto diffamatorio, ma era poi stato condannato per il diverso reato di omissione colposa di controllo ai sensi dell'art. 57 c.p.. La diversità e l'autonomia del fatto ritenuto rispetto al fatto contestato avrebbe dovuto far rilevare sia la impossibilità della estensione al primo della querela, formulata con riguardo al solo reato di diffamazione, sia la impossibilità di addebitare un fatto colposo mai contestato.
Tale conclusione non avrebbe potuto essere posta in discussione nemmeno sulla base del fatto che, comunque, nel capo di imputazione, era menzionata la figura del ricorrente quale direttore responsabile. Tale menzione era infatti finalizzata a chiarire la sua posizione quale correo del materiale estensore della pubblicazione e non anche a contestargli la violazione del dovere di vigilanza ai fini e nella prospettiva dell'art. 57 c.p.. La violazione del diritto di difesa era resa manifesta dal rilievo che tutta l'attività difensiva era stata predisposta al solo fine di dimostrare la estraneità del ricorrente rispetto al materiale esecutore del pezzo.
2) il mancato riconoscimento del fatto che con l'articolo di era configurata una satira riguardo, essenzialmente, al ruolo politico svolto dal TI che, all'epoca della pubblicazione, era capogruppo nel Consiglio comunale, dei Democratici di sinistra:
quindi un soggetto nei confronti del quale era lecito formulare giudizi ironici che anche indirettamente - come nella specie- valessero a delineare la inefficacia del ruolo di "opposizione" dallo stesso svolto con le stesse modalità con le quali svolgeva il ruolo di "opposizione" nel processo. Trattandosi di un soggetto pubblico, tale satira era legittima e non poteva essere vista soltanto come aggressione gratuita alla sfera privata.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
In ordine al primo motivo di ricorso si evidenzia che la prospettazione della difesa è in contrasto con la giurisprudenza assolutamente maggioritaria di questa Corte.
Nella sentenza Mauro, citata anche nella decisione impugnata, si era effettivamente posto in evidenza come in tema di correlazione tra accusa e sentenza, le previsioni di cui agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., hanno lo scopo di garantire il contraddittorio sul contenuto dell'accusa e, quindi, l'esercizio effettivo del diritto di difesa dell'imputato, con la conseguenza che non è possibile ipotizzarne una violazione in astratto, prescindendo dalla natura dell'addebito specificamente formulato nell'imputazione e dalle possibilità di difesa che all'imputato sono state concretamente offerte dal reale sviluppo della dialettica processuale. Ne deriva che non sussiste la violazione del principio di correlazione qualora, come nella fattispecie, la variazione dell'imputazione si concreti nella sostituzione dell'addebito di natura dolosa di cui all'art. 595 cod. pen. (diffamazione) con l'addebito di natura colposa di cui all'art. 57 cod. pen. (omissione dell'obbligo di controllo sul contenuto del periodico), in quanto detta modifica del titolo della responsabilità non può essere ritenuta di per sè lesiva del diritto di difesa dell'imputato e non lo è in concreto qualora - ancorché si sia ipotizzata la responsabilità dell'imputato a titolo di concorso nel delitto di diffamazione - si faccia riferimento anche al suo ruolo di direttore del giornale, idoneo ad includere anche la responsabilità a titolo di colpa (art. 57 cod. pen.) e, quindi, si strutturi l'addebito in modo tale da consentire la difesa anche in relazione alla fattispecie di cui all'art. 57 cod. pen.. (Rv. 231169. Massime precedenti Conformi: N. 7476 del 1994 Rv. 198365, N. 2421 del 1995 Rv. 200474, N. 6374 del 1997 Rv. 208224, N. 2642 del 1999 Rv. 212803). Nella specie ricorrono i presupposti concreti per la operatività del detto principio, ricavandosi dalla formulazione del capo di imputazione che il VA è stato chiamato in causa proprio nel ruolo di direttore responsabile. Certamente non decisivo in senso contrario è il rilievo della difesa secondo cui la detta qualità era stata menzionata nella sola ottica del concorso di persone fra l'articolista e il direttore responsabile.
Il principio giurisprudenziale sopra ricordato mira infatti a privilegiare e a rendere decisivo il rilievo che gli elementi di fatto siano stati esplicitati nel capo di imputazione anche se nella costruzione di una qualificazione giuridica diversa da quella ritenuta in sentenza. E lo scopo dichiarato è quello, per l'appunto,di porre l'imputato in grado di difendersi da tali concrete contestazioni. È dunque sufficiente, ai fini che ci occupano, che la contestazione indicasse la partecipazione del direttore alla attività di diffamazione nella veste di direttore responsabile, poiché in tal modo la difesa tecnica, quale è quella che il codice di rito richiede, era nelle condizioni per predisporre i mezzi a discarico anche in relazione ad ipotesi diverse ma formulabili, con autonoma qualificazione giuridica, sulla base dei fatti concreti emersi e contestati.
Non decisiva è anche la osservazione della difesa secondo cui la querela non avrebbe potuto essere estesa al fatto diverso. La giurisprudenza assolutamente maggioritaria di questa Corte, alla quale si aderisce, ha sottolineato che in tema di diffamazione a mezzo stampa, la querela proposta nei confronti del direttore di un periodico a titolo di concorso con l'autore della pubblicazione non esclude, di per sè, la volontà di punizione del querelante, evincibile dal tenore della querela, nei confronti del direttore anche ai sensi dell'art. 57 cod. pen. (omesso controllo del direttore sulla pubblicazione). (Rv. 239122). Nello stesso senso si è pure osservato che la querela proposta nei confronti dell'autore dell'articolo diffamatorio si estende al direttore responsabile del reato di omesso controllo sulla pubblicazione a norma dell'art. 57 cod. pen., purché la reale volontà del querelante sia intesa a chiedere comunque la punizione anche di quest'ultimo, a nulla rilevando che nell'atto di querela manchi un espresso riferimento alla predetta norma incriminatrice. (Rv. 221016).
Nel caso concreto la Corte di merito ha dato atto - con attestazione che non risulta posta in discussione in modo specifico e puntuale - del fatto che la querela è stata formulata in termini tali da estendere la richiesta di punizione al direttore responsabile ed anche per titoli di reato diversi rispetto alla diffamazione a mezzo stampa.
Anche il secondo motivo è infondato.
Come rilevato anche nel ricorso, in tema di diritto di satira, ciò che determina l'abuso del diritto è la gratuità delle modalità del suo esercizio non inerenti al tema apparentemente in discussione, ma tese a ledere esclusivamente la reputazione del soggetto interessato (rv. 230066).
È stato anche posto in evidenza dalla giurisprudenza di questa Corte che la valutazione del carattere di critica e di satira di un articolo costituisce in linea di massima l'oggetto di una valutazione insindacabile da parte della Corte di Cassazione, purché i criteri di valutazione adottati dal giudice di merito risultino corretti (rv. 228770).
Orbene, la Corte di merito ha utilizzato un ragionamento che appare corretto in ordine alle ragioni della esclusione, nella specie, del diritto di satira.
Ha cioè evidenziato, con considerazioni in punto di fatto, che l'avv. TI è stato fatto oggetto non già di una critica politica secondo la tesi rappresentata dalla difesa, ma di una aggressione gratuita tesa a screditarlo mediante la evocazione di una sua presunta indegnità o inadeguatezza personali piuttosto che a criticarne i programmi e le azioni. La Corte ha cioè ritenuto che la persona offesa sia stata dileggiata non già nella veste politica ma nella veste professionale di avvocato, anche mediante aggettivazioni che infatti si attagliano ad essa attraverso citazioni letterarie quale è quella dell'"azzeccagarbugli", certamente non propria del politico.
Ha menzionato la foto che, pubblicata assieme all'articolo, lo ritrae proprio in una situazione che rimanda a quella dell'avvocato; ha ricordato la locuzione esplicita con la quale si è stigmatizzato il modo concreto di svolgere la attività professionale nei palazzi della giustizia.
A fronte di tale completa e congrua ricostruzione le critiche del ricorrente si pongono come inammissibile richiesta di diversa valutazione dei risultati di prova, inibita, come detto, in sede di legittimità.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 25 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2009