Versione
24 ottobre 1989
24 ottobre 1989
Art. 648. Irrevocabilita' delle sentenze e dei decreti penali 1. Sono irrevocabili le sentenze pronunciate in giudizio contro le quali non e' ammessa impugnazione diversa dalla revisione.
2. Se l'impugnazione e' ammessa, la sentenza e' irrevocabile quando e' inutilmente decorso il termine per proporla o quello per impugnare l'ordinanza che la dichiara inammissibile. Se vi e' stato ricorso per cassazione, la sentenza e' irrevocabile dal giorno in cui e' pronunciata l'ordinanza o la sentenza che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso.
3. Il decreto penale di condanna e' irrevocabile quando e' inutilmente decorso il termine per proporre opposizione o quello per impugnare l'ordinanza che la dichiara inammissibile.
2. Se l'impugnazione e' ammessa, la sentenza e' irrevocabile quando e' inutilmente decorso il termine per proporla o quello per impugnare l'ordinanza che la dichiara inammissibile. Se vi e' stato ricorso per cassazione, la sentenza e' irrevocabile dal giorno in cui e' pronunciata l'ordinanza o la sentenza che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso.
3. Il decreto penale di condanna e' irrevocabile quando e' inutilmente decorso il termine per proporre opposizione o quello per impugnare l'ordinanza che la dichiara inammissibile.
Commentari • 135
- 1. Sentenza irrevocabilehttps://www.brocardi.it/ · 196.771
Che cosa significa "Sentenza irrevocabile"? È la sentenza passata in giudicato, che non risulta più essere modificabile poiché già esperiti tutti i mezzi di impugnazione (se non la revisione per determinati presupposti), o la sentenza in relazione alla quale, anche se l'impugnazione è ammessa, è inutilmente decorso il termine per proporla o per impugnare l'ordinanza che la dichiara inammissibile (art. 648 del c.p.p.). Il diritto di voto di coloro che vengono condannati a una pena comportante l'interdizione perpetua dai pubblici uffici viene meno, mentre l'interdizione temporanea comporta solamente, per il relativo periodo stabilito, la sospensione dal diritto di voto.
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. pen., sez. I, sentenza 03/11/2025, n. 35869Provvedimento: […] Le sezioni unite di questa Corte – sia pure affrontando la problematica dei rapporti tra cause di inammissibilità dell'impugnazione e applicazione delle cause di non punibilità previste dall'art. 129 cod. proc. pen. – hanno chiarito che ai fini della individuazione di detti rapporti non può farsi riferimento alla disposizione dell'art. 648 cod. proc. pen., ribadendo che la stessa è diretta a disciplinare il giudicato ed a segnare l'inizio della fase esecutiva. […] U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, nella cui motivazione si legge "dalla lettura coordinata dell'art. 648 c.p.p., comma 2 e art. 591 c.p.p., […]Leggi di più...
- art. 168 cod. pen.·
- giudicato sostanziale·
- anteriorità del delitto·
- giurisdizione del giudice dell'esecuzione·
- giudicato formale·
- inammissibilità impugnazione·
- revoca sospensione condizionale della pena·
- irrevocabilità sentenza·
- art. 648 cod. proc. pen.