Sentenza 23 novembre 2005
Massime • 1
Il principio di correlazione tra accusa e sentenza è violato allorché alla modifica o ad una qualsiasi ulteriore precisazione dell'originaria imputazione segua la lesione in concreto del diritto di difesa, attraverso un'effettiva menomazione del suo esercizio nell'ambito di una piena e completa contrapposizione processuale. (La Corte ha escluso la violazione del principio di correlazione nel caso di contestazione suppletiva del delitto di invasione di terreni, effettuata con la mera indicazione dell'articolo di legge e col generico riferimento all'invasione arbitraria del terreno, in quanto connessa all'originaria imputazione di modificazione dello stato dei luoghi, sicché la specificazione dell'addebito si traeva dalla condotta complessivamente ascritta).
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Leggi di più… - 2. Usura, tassi, banca, ignoranza, reatoAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 6 luglio 2012
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/11/2005, n. 46242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46242 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 23/11/2005
Dott. COSENTINO Giuseppe M. - Consigliere - SENTENZA
Dott. MORGIGNI Antonio - Consigliere - N. 1287
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 35387/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NA IN;
avverso la sentenza 10/04/2003 della Corte d'Appello di Napoli;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Antonio Morgigni;
sentita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Dr. Giuseppe Febbraro, che ha chiesto il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 23 gennaio 2002 la corte d'Appello di Bari ha confermato la sentenza del tribunale di Foggia, che il 24 gennaio 2001 aveva dichiarato CE MA colpevole dei reati di cui agli artt. 632 e 633 c.p., (costruzione di una piattaforma di cemento armato sul canale di Salice nel 1992). Ha, invece, rideterminato la pena in mesi tre di reclusione ed Euro 100,00 di multa sostituendo la pena detentiva nella sanzione pecuniaria di Euro 3.486,08 (complessivamente Euro 3.586,08). Ricorre il difensore, deducendo due motivi. Con il primo espone la violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p.. Il delitto di cui al citato art. 633 c.p. - rileva - è stato contestato in udienza, senza l'osservanza dell'obbligo di indicare i fatti in modo chiaro, preciso e completo. Sarebbe, quindi, configurabile una nullità assoluta ed insanabile, perché concernente l'iniziativa del Pubblico Ministero nell'esercizio dell'azione penale. Nella specie l'imputazione era così formulata:
"per avere violato in particolare l'art. 633 c.p., invadeva arbitrariamente terreno su cui insisteva il canale di bonifica Salice". Soltanto in fase di redazione della sentenza il giudice avrebbe concretizzato l'accusa, specificando che la condotta era consistita nella costruzione di una piattaforma in cemento armato. Il ricorrente ricorda che a lui era stato inizialmente contestato al capo d) di avere immutato lo stato dei luoghi del Demanio di bonifica della Regione Puglia, mediante le opere sub a); solo dopo lunga istruzione dibattimentale era stato ipotizzato il delitto di cui al citato articolo 633 c.p., facendo genericamente riferimento all'invasione, senza precisarne il contenuto. La difesa - afferma - ha diritto ad un'imputazione non frammentaria, che determina incertezza.
Nè potrebbe sostenersi - asserisce - che l'istruttoria espletata e gli elementi di fatto assunti a supporto della condotta, descritta negli altri capi d'imputazione, abbia consentito un'adeguata attività di discolpa, poiché gli era precluso il controesame dei testi, che già erano stati escussi.
Con il secondo motivo rappresenta la violazione dell'art. 632 c.p. nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata. Evidenzia che il delitto di cui all'art. 632 c.p. è commissivo, perché consiste nella perpetrazione di azioni, che si consumano nel momento e nel luogo della realizzazione delle opere abusive, che producono la modificazione. Il reato è, quindi, istantaneo con effetti permanenti. È, invece, permanente soltanto, quando si protrae un'ulteriore non interrotta attività dell'imputato, come nel caso della deviazione di acque. Ricorda che i giudici territoriali hanno affermato il carattere permanente del delitto, in quanto la menzionata piattaforma è utilizzata costantemente.
In tal modo - osserva - la contestazione è dilatata attraverso il predetto momento di utilizzazione, di cui, però, in sentenza non è indicata la prova. La Corte territoriale non avrebbe, inoltre, dato risposta all'osservazione difensiva - basata sulla sentenza n. 6555 resa nel 1985 dalla Seconda Sezione di questa Corte, secondo la quale il reato de quo sarebbe istantaneo, poiché il manufatto realizzato abusivamente diviene, per accessione, di proprietà dello Stato. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
La contestazione del delitto di cui all'art. 633 c.p., è stata ritualmente eseguita nel corso dell'istruzione dibattimentale ai sensi dell'art. 517 c.p.p., e trattandosi di reato connesso, a norma dell'art. 12 c.p.p., comma 1, lett. b), il fatto andava tenuto presente nella sua integralità. L'occupazione del canale di bonifica con la struttura indicata nel capo a) dell'originaria imputazione integra, infatti, non soltanto l'ipotesi di modificazione dello stato dei luoghi, ma anche quella di invasione di un terreno pubblico, con la finalità d'occuparlo.
Nè v'è stata, quindi, alcuna violazione del diritto di difesa, poiché questa deve svolgersi non sulla mera indicazione di articoli violati ma sulla condotta complessivamente ascritta in concreto all'imputato. Nella specie, la corte territoriale ha evidenziato che all'udienza del 18 febbraio 2000, dopo che i testi SA e Marinieri, avevano, alla presenza dell'imputato, descritto con sufficiente precisione le opere da lui abusivamente attuate, il Pubblico Ministero aveva integrato l'imputazione, senza alcun'osservazione da parte dell'odierno ricorrente e del suo difensore. Quel giudice ha, altresì, evidenziato che alle udienze del 28 aprile 2000 il teste Consoles ha ulteriormente puntualizzato la condotta antidoverosa tenuta dall'imputato ed in quella successiva del 27 settembre 2000 si è addirittura proceduto, con l'assistenza di un tecnico, all'ispezione della località sempre alla presenza di MA, che nulla ha osservato in quella sede.
L'assunto difensivo si mostra, pertanto, pretestuoso, atteso che il ricorrente è stato ampiamente posto in grado di svolgere pienamente qualsiasi difesa, ivi compresa la possibilità di chiedere la riconvocazione dei testi, per svolgere ogni opportuna contestazione o domanda. Nessuna istanza, però, risulta avanzata in tal senso. Il ricorrente lamenta, come innanzi esposto, la violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p., assumendo un difetto di correlazione tra imputazione contestata e sentenza. Orbene, anche questa ulteriore asserzione è infondata, poiché le norme invocate hanno la finalità di garantire il contraddittorio sul contenuto dell'accusa e, quindi, l'esercizio reale del diritto di difesa dell'imputato. Ne deriva che la violazione sussiste, non quando l'imputazione originaria abbia subito, nel corso del giudizio, una modifica od una qualsiasi ulteriore precisazione ma soltanto qualora, in relazione all'addebito così come specificamente formulato nella nuova imputazione, sia stato leso non in astratto ma in concreto il diritto di difesa medesimo, attraverso un'effettiva menomazione del suo esercizio nell'ambito di una piena e completa contrapposizione processuale.
Il secondo motivo è parimenti infondato.
Ai sensi dell'art. 158 c.p., la prescrizione decorre per il reato continuato dal giorno in cui è cessata la continuazione. Nel caso in esame, i giudici di merito hanno ritenuto applicabile il menzionato istituto di cui all'art. 81 c.p.. Consegue che, a prescindere dalla natura istantanea o permanente del delitto di cui all'art. 632 c.p., la continuazione (al cui momento finale occorre fare riferimento) tra i due delitti è cessata con la sentenza di primo grado, pronunziata il 24 gennaio 2001, poiché il reato di invasione di terreni è permanente, come afferma la costante giurisprudenza di questa Corte (tra le tante rv. 2026 del 2003 rv. 227949) non posta in discussione dal ricorrente.
Al rigetto consegue di diritto la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 23 novembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2005