Cass. pen., sez. V, sentenza 04/05/2007, n. 23838
CASS
Sentenza 4 maggio 2007

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La sentenza di non luogo a procedere pronunciata all'esito dell'udienza preliminare rientra nella categoria delle sentenze di proscioglimento di cui all'art. 10, comma secondo, L. n. 46 del 2006; tuttavia, la sentenza della Corte cost. n. 26 del 2007 non riguarda la disciplina transitoria concernente la sentenza di cui agli artt. 425 e 428 - nella parte in cui ha disposto che l'appello contro le sentenze di proscioglimento, già proposto al momento della entrata in vigore della legge predetta, deve essere dichiarato inammissibile - avendo scrutinato esclusivamente l'art. 593 cod.proc.pen.; essa, ancorché correlando, quale automatica conseguenza, lo stesso giudizio alla corrispondente disciplina transitoria, non ha travolto per intero la previsione di cui all'art. 10 L. n. 46 del 2006, ma soltanto la disposizione nella sua correlazione con la norma invalida per incostituzionalità, lasciando, pertanto, in vigore ogni altra parte logicamente e giuridicamente autonoma e da quest'ultima indipendente.

In tema di reati societari, la previsione di cui all'art. 2381 cod.civ. - introdotta con il D.Lgs. n. 6 del 2003 che ha modificato l'art. 2392 cod.civ. - riduce gli oneri e le responsabilità degli amministratori privi di delega; tuttavia, l'amministratore (con o senza delega) è penalmente responsabile, ex art. 40, comma secondo, cod.pen., per la commissione dell'evento che viene a conoscere (anche al di fuori dei prestabiliti mezzi informativi) e che, pur potendo, non provvede ad impedire, posto che a tal riguardo l'art. 2932 cod.civ., nei limiti della nuova disciplina dell'art. 2381 cod.civ., risulta immutato. Ne deriva, altresì, che detta responsabilità richiede la dimostrazione, da parte dell'accusa, della presenza (e della percezione da parte degli imputati) di segnali perspicui e peculiari in relazione all'evento illecito nonché l'accertamento del grado di anormalità di questi sintomi, non in linea assoluta ma per l'amministratore privo di delega, onere che qualora non sia assolto dal ricorrente, nel silenzio della sentenza impugnata, si converte nella richiesta di una ricostruzione storica del fatto, improponibile in sede di legittimità.

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 428 cod.proc.pen., nella parte in cui prevede l'inappellabilità della sentenza di non luogo a procedere, che non è stato oggetto di scrutinio della sentenza della Corte costituzionale n. 26 del 2007, la quale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 593, comma secondo, cod.proc.pen., come sostituito dall'art. 1 della legge n. 46 del 2006 e dell'art. 10 della medesima legge. Infatti, la sentenza di non luogo a procedere costituisce l'epilogo di una fase avente connotazioni peculiari e difformi da quelle incise dallo scrutinio di costituzionalità, trattandosi di una sentenza che non segna in modo irrevocabile la definizione della vicenda processuale né dispiega effetti preclusivi pregiudizialmente vincolanti verso la parte privata e consente, alla condizioni indicate dall'art. 434 ss. cod.pen., la sua revoca, con la conseguenza che essa è preordinata a paralizzare l'iniziativa della pubblica accusa qualora gli elementi acquisiti non siano idonei a sostenere l'accusa in giudizio e che, in tal senso, può considerarsi decisione a effetto meramente processuale, con riguardo alla quale il legislatore, nella sua discrezionalità, può ragionevolmente stabilire una disciplina difforme rispetto a quella prevista per le sentenze rese in giudizio. Né sussiste una violazione del principio costituzionale di parità delle parti, posto che la previsione di cui all'art. 428 cod.proc.pen. esclude sia il P.M. che l'imputato dalla legittimazione all'appello facoltizzandoli entrambi al ricorso per cassazione.

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    Carmine Di Palo · https://www.diritto.it/ · 1 luglio 2022

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 04/05/2007, n. 23838
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23838
Data del deposito : 4 maggio 2007

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