Versione
24 ottobre 1989
24 ottobre 1989
Art. 42. Provvedimenti in caso di accoglimento della dichiarazione di astensione o ricusazione 1. Se la dichiarazione di astensione o di ricusazione e' accolta, il giudice non puo' compiere alcun atto del procedimento.
2. Il provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione o di ricusazione dichiara se e in quale parte gli atti compiuti precedentemente dal giudice astenutosi o ricusato conservano efficacia.
2. Il provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione o di ricusazione dichiara se e in quale parte gli atti compiuti precedentemente dal giudice astenutosi o ricusato conservano efficacia.
Commentari • 42
- 1. Art. 42 c.p.p. Provvedimenti in caso di accoglimento della dichiarazione di astensione o ricusazionehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 201.9272
[…] non sono utilizzabili ai fini della decisione soltanto gli atti istruttori compiuti direttamente dal giudice astenuto, ai quali fa riferimento l'art. 42 c.p.p., […] all'esito della detta udienza, una delle formule terminative previste dal novellato art. n. 42 c.p.p., ivi incluse quelle concernenti l'assenza dell'elemento soggettivo del reato. […] investito della cognizione di un procedimento in conseguenza della sentenza di incompetenza pronunciata da altro giudice, può - ma esclusivamente nei limiti temporali stabiliti dal combinato disposto degli art. 439 cpv. e 42 c.p.p. - sollevare conflitto contestando la legittimità della investitura ed in tal caso la Corte regolatrice, […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 262
- 1. Cass. pen., sez. III, sentenza 16/12/2021, n. 2228Provvedimento: […]Leggi di più...
- istanza di ricusazione·
- modalità di svolgimento·
- accoglimento·
- rinvio alla corte di appello per gli adempimenti di cui all'art. 42, comma 2, cod. proc. pen·
- giudizio di rinvio·
- ricusazione·
- giudice