Sentenza 12 novembre 2008
Massime • 2
In tema di responsabilità per colpa medica, "rischio consentito" (o aggravamento del "rischio consentito") non significa esonero dall'obbligo di osservanza delle regole di cautela, ma rafforzamento di tale obbligo in relazione alla gravità del rischio, che solo in caso di rigorosa osservanza di tali regole potrà effettivamente ritenersi consentito per quella parte che non può essere eliminata. (Fattispecie nella quale due medici avevano, per negligenza, consentito ad un paziente affetto da gravi problemi psichici, l'esercizio di un'attività pericolosa, ovvero l'uso delle armi: il paziente aveva ucciso due persone, ne aveva ferite quattro e poi si era suicidato).
Il concorso colposo è configurabile anche rispetto al delitto doloso, sia nel caso in cui la condotta colposa concorra con quella dolosa alla causazione dell'evento secondo lo schema del concorso di cause indipendenti, sia in quello della cooperazione colposa purché, in entrambi i casi, il reato del partecipe sia previsto dalla legge anche nella forma colposa e nella sua condotta siano presenti gli elementi della colpa, in particolare la finalizzazione della regola cautelare violata alla prevenzione del rischio dell'atto doloso del terzo e la prevedibilità per l'agente dell'atto del terzo. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto configurabile il concorso colposo dei medici che avevano consentito il rilascio del porto d'armi ad un paziente affetto da gravi problemi di ordine psichico, nei delitti dolosi di omicidio e lesioni personali commessi dal paziente il quale, dopo aver conseguito il porto d'armi, aveva con un'arma da fuoco colpito quattro passanti, ucciso la propria convivente ed una condomina, ed infine si era suicidato).
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Nata nel 1980, nel 2005 ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Sassari, discutendo una tesi di diritto penale dal titolo "Crimini internazionali con particolare riferimento ai conflitti bellici". Nel 2007 ha conseguito il diploma di specializzazione per le professioni legali presso la medesima Università e nel 2009 l'abilitazione all'esercizio della professione forense. Dal 2009 è dottoranda di ricerca in diritto ed economia dei sistemi produttivi, presso l'Università di cui sopra, con un progetto di ricerca dal titolo "La responsabilità penale dello psichiatra". Dallo stesso anno collabora all'attività didattica con la cattedra di diritto penale, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/11/2008, n. 4107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4107 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2008 |
Testo completo
#41 07 /09
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE
Registro Generale
n. 22481/2008
Udienza pubblica del 12.11.2008
Sentenza n.
1987 composta dagli Ill.mi Sigg.
- Presidente 1. Dott. Graziana CAMPANATO
2. Dott. Carlo Giuseppe BRUSCO 1 Consigliere
3. Dott. Mariafrancesca MARESCA Consigliere
- Consigliere 4. Dott. Giulio MAISANO
Consigliere 5. Dott. Rocco Marco BLAIOTTA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
1) CA UN nato a [...] il [...];
2) CI NO nato a [...] il [...];
avverso la sentenza 11 luglio 2007 della Corte d'Appello di Milano;
1
sentite le conclusioni del pubblico ministero, in persona del Sost. cheCASOLA, ha concluso per il
-
Procuratore Generale dott. Carlo DI rigetto dei ricorsi;
- udito il difensore delle parti civili avv. Franco ROSSI GALANTE che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
uditi gli avv.ti Michele D'AGOSTINO e LE RIPAMONTI per CA nonché gli avv.ti Lodovico ISOLABELLA e Massimo KROGH per concluso dei ricorsi CI i quali hanno l'accoglimentoper rispettivamente proposti.
* * * *
La Corte osserva:
I) I fatti oggetto del processo. Il 5 maggio 2003 CA sua abitazione sita terzo piano DR si trovava nella al dell'edificio in Milano, via Carcano 19. Ad un certo punto, con fuoco di cui iniziavala disponibilità, a aveva un'arma da bersagliare i passanti colpendone alcuni (NI DA, TOSO ER, IT GL VA IO) e provocando loro gravi lesioni.
Le forze dell'ordine, prontamente intervenute, entravano rinvenivano, nell'appartamento sito al primo nell'edificio e piano, il corpo senza vita di una donna (VINASSA DE REGNY AR
STEFANIA) da colpi d'arma da fuoco. Al terzo piano attinta dell'edificio, nell'appartamento occupato da siCA, trovavano i corpi senza vita del medesimo CA e della sua convivente SC TT, anch'essi attinti da colpi d'arma da fuoco. abitazione veniva ancherinvenuta medesimaNella una pistola semiautomatica marca Kimber cal. 45.
Le indagini successivamente svolte consentivano di accertare che tutti i colpi esplosi nei confronti dei passanti, delle due donne trovate uccise e che avevano attinto anche CA erano esplosi con la pistola semiautomatica indicata che lo stati sparatore risultava detenere legalmente.
Emergeva anche che il predetto aveva manifestato da tempo una grave sofferenza psichica;
nel 1990, all'atto della visita medica il eraservizio militare, stata formulata la diagnosi di per "personalità fragile e tratti schizoidi" mentre nel 1995 era stata diagnosticato un "disturbo ossessivo compulsivo" (DOC). Era stato cura presso diversi medici psichiatrici con sottopossizione a in
2 terapie farmacologiche di vario tipo senza effetti positivi tanto il suicidio. In diverse in tre occasioni, tentatoaveva che, occasioni era stato anche ricoverato presso ospedali e cliniche private.
Dal 1997 era stato in cura presso il dott. NO CI che gli aveva somministrato un medicinale contenente un principio si era rivelato efficace;
che inizialmente attivo (sertralina) successivamente la situazione del paziente si era però nuovamente aggravata tanto che, nel periodo 1998-2000, CA si era reso responsabile di fatti di violenza, di minacce, danneggiamenti ed l'esistenzaconfermavano di una patologia episodialtri che psichiatrica.
Nel dicembre 2002, dopo essersi informato presso un'agenzia specializzata per l'ottenimento di documenti e licenze, CA dal proprio medico di fiducia (dott. REGGIANI) si recava certificato il apposito modulo) (su di redigere chiedendogli rilascio di licenza di porto di richiesto il una anamnestico fucile ad uso sportivo. Il dott. REGGIANI rifiutava di rilasciare il certificato precisando di non essere in grado di valutare le condizioni cliniche del suo assistito e CA si recava quindi dal dott.suo psichiatra, CI. inAll'esito veniva possesso, oltre che di un certificato di sana e robusta costituzione fisica, grafia certificato redatto, nella parte espositiva, con di un diversa da quella con cui era stata redatta la firma (M. CI).
Questo certificato, secondo i giudici di merito, presentava varie anomalie: oltre alla indicazione di numero errato della un datadella indicava di appartenenza e alla correzione asl contraddittoriamente che l'interessato non faceva uso di sostanze psicoattive e contemporaneamente indicava l'uso di ansiolitici. Il certificato di sana e robusta costituzione fisica (peraltro non richiesto per l'ottenimento della licenza) dava atto dell'assenza di malattie incidenti sulla capacità di intendere e di volere.
Il dott. CI nell'interrogatorio reso al p.m. negava di aver sottoscritto il certificato anamnestico mentre compilato e certificato aver compilato e sottoscritto l'altro diammetteva (quello di sana e robusta costituzione fisica).
Ottenuti i due certificati CA si presentava al medico militare dott. UN CA che, all'esito della visita e in base alla documentazione prodotta, rilasciava il certificato di idoneità per il rilascio o il rinnovo della licenza per il porto d'armi che veniva а CA dalla successivamente rilasciata
Questura di Milano.
II) La sentenza di primo grado. Esercitata l'azione penale e disposto il rinvio a giudizio nei confronti di CA UN per i delitti di omicidio colposo plurimo e e CI NO
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lesioni colpose plurime nei confronti di entrambi gli imputati e, nei confronti del solo CI, per il delitto di cui all'art, 481 cod. pen. con sentenza 8 aprile 2005 il Tribunale di Milano riteneva entrambi gli imputati responsabili di tutti i reati loro ascritti e li condannava alle pene ritenute di giustizia.
Il giudice di primo grado esprimeva il convincimento che la firma in calce al certificato anamnestico fosse stata apposta dal dott. CI avvalorando questa valutazione in base ai risultati
а considerazioni di della perizia collegiale grafica eseguita e ordine logico e conclusione, il certificato che ritenendo, in fosse stato rilasciato a CA firmato e "in bianco".
Secondo il gli imputati primo giudice entrambi avevano contribuito a cagionare gli eventi con la loro condotta gravemente non già a colposa. Gli imputati dovevano rispondere dell'evento titolo di concorso colposo nel delitto doloso di CA ma a titolo proprio avendo posto in essere una condotta che aveva avuto influenza decisiva nella determinazione degli eventi che dovevano inoltre essere ritenuti prevedibili ed evitabili. Inoltre, secondo aveva poi il primo giudice, le eventuali condotte colpose di chi rilasciato il porto d'armi non avevano interrotto il rapporto di condotta degli imputati e tra la l'evento così come causalità questa interruzione non poteva ritenersi relazione esistente in alla posizione del dott. CI per la successiva condotta colposa del dott. CA.
III) La sentenza d'appello. La sentenza di secondo grado, dopo aver ripercorso i fatti oggetto del processo, esamina la posizione del dott. CI e precisa le ragioni, già indicate dai periti nominati nel primo giudizio, che consentivano di ritenere vera la del 9 certificatodal predetto sul anamnestico firma apposta dicembre 2002 mentre tutte le altre scritturazioni sul certificato
La Corte sicuramente attribuibili CA.а si risultano chelogiche confermerebbero sulle argomentazioni poisofferma questa tesi.
La Corte trae conferma della tesi che il dott. CI abbia ilsottoscritto certificato dalla circostanza che certamente l'imputato ha rilasciato nella medesima occasione il "certificato di "sanità fisica e mentale" necessario per il rilascio del nulla osta per il porto d'armi. Viene poi ritenuta irrilevante, dai secondi giudici, la soluzione del problema se il certificato anamnestico sia stato compilato da CA sotto dettatura del dott. CI ovvero se il medesimo sia stato rilasciato "in bianco" ovvero ancora se il paziente si sia presentato con il certificato già compilato perché in tutti casi la condotta dell'imputato i sarebbe da ritenere colposa.
La Corte conferma poi l'idoneità del certificato a consentire la realizzazione dell'evento; esclude che la successiva condotta
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del dott. CA e degli organi di polizia siano stati da soli sufficienti a determinare l'evento; ravvisa sia la prevedibilità che la condivide tesi del primo evitabilità dell'evento; la giudice secondo cui l'evento sarebbe stato cagionato da condotte colpose indipendenti e non si tratterebbe quindi di un concorso un terzo;
conferma infine sia le colposo nel delitto doloso di statuizioni civili dalpronunziate che il primo giudice trattamento sanzionatorio.
CA la la posizione di quanto riguarda sentenza Per impugnata ribadisce che l'imputato, pur essendo la prima volta che visitava CA, era perfettamente in grado di rendersi conto dello stato di sofferenza psichica di CA emergente dalla documentazione sanitaria esibitagli e le cui anomalie erano del tutto evidenti. Né la Corte condivide la tesi dell'appellante secondo cui il medico certificatore deve limitarsi a recepire la valutazione contenuta nel certificato anamnestico ed afferma invece l'esistenza di obbligo diun verificare l'esistenza di tutte le condizioni, fisiche e psichiche, richieste per il rilascio della licenza.
Alla luce di queste considerazioni la Corte di merito afferma di condividere le conclusioni del primo giudice laddove ha ravvisato l'esistenza di una condotta gravemente negligente da parte del dott. CA e l'esistenza del rapporto di causalità tra questa condotta e gli eventi verificatisi. La Corte spiega poi le ragioni che dovevano indurre in allarme l'appellante sull'esistenza di una situazione che doveva far dubitare della idoneità psico fisica di CA tanto più che si trattava di
-
anomalie riguardanti la esibitadocumentazione
- e numerose sottolinea come, trattandosi della prima volta che CALABRO' visitava CA, maggiore avrebbe dovuto essere la sua attenzione nell'esame della documentazione.
La sentenza ribadisce ancora che l'evento era prevedibile ed evitabile, che non esiste interruzione del rapporto di causalità in conseguenza della condotta dei funzionari di polizia che avevano successivamente esaminato la domanda di CA;
esclude che possa ravvisarsi l'ipotesi di cui all'art. 48 cod. pen. per essere stato l'agente indotto in errore dalla certificazione del dott. CI proprio in considerazione dell'obbligo dell'appellante di valutare autonomamente l'esistenza dei requisiti psico-fisici.
Infine la sentenza ribadisce la correttezza del trattamento sanzionatorio applicato e delle statuizioni civili contenute nella sentenza di primo grado.
IV) Il ricorso proposto dal dott. MASSIMILIANO DIECI. Nel ricorso proposto dal dott. CI, а mezzo del suo difensore avv.
Lodovico Isolabella, si ripercorrono inizialmente le affermazioni contenute nella impugnata esentenza si sottolinea la
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contraddizione tra i vari accertamenti indicati nella sentenza impugnata. In particolare, secondo il ricorrente, appare del tutto affermarecontradditorio il dott. CI abbia omesso di che segnalare le patologie da cui era poi affetto CA e affermare, in relazione alla posizione del dott. CALABRO', che dovutoquesti avrebbe immediatamente percepire la necessità di ulteriori accertamenti, in particolare per la segnalazione dell'uso giornaliero di psicofarmaci.
Il ricorso sottolinea poi l'erroneità di alcune delle affermazioni contenute nella sentenza impugnata. In particolare che il medico psichiatra fosse quello competente a rilasciare il certificato anamnestico dovendo invece ritenersi unico competente a rilasciarlo il medico di fiducia. Quello firmato dal ricorrente non è un certificato ma un "modulo" anche se firmato da un medico. eIl ricorrente sottolinea poi che, proprio per la natura funzione del certificato e per l'inesistenza della legittimazione in capo a lui a firmarlo non sarebbe ipotizzabile l'esistenza degli elementi costitutivi dell'art. 481 cod. pen. anche perché
CI non era il medico di fiducia (l'unico abilitato a redigere, si ribadisce ancora una volta, il certificato) di CA e di ciò il dott. CA aveva la possibilità di rendersi conto perché il tesserino sanitario a lui esibito dal paziente indicava il nome del medico di fiducia (dott. REGGIANI).
Con specifico riferimento all'ipotesi di reato prevista dall'art. 481 cod. pen. il ricorrente ribadisce poi che quello da lui asseritamene firmato non un certificato finalizzato al rilascio del porto d'armi posto che non competeva a lui la formazione del documento e comunque non può essere considerato ideologicamente falso perché attestava l'assunzione giornaliera di ansiolitici;
nell'altro certificato si limitata ad affermare cosa corrispondente al vero che non esistevano patologie che compromettevano la capacità di intendere e di volere. Incomprensibile è dunque, secondo il ricorrente, la conclusione del giudice di appello secondo cui i due certificati erano finalizzati al rilascio del porto d'armi.
Tutto ciò premesso il ricorrente evidenzia poi che la condotta di CA, integrando un reato di natura dolosa, "creando un determinismo causale psicologicamente ed oggettivo autonomo, necessario e sufficiente alla determinazione dell'evento, escluda la rilevanza di qualsiasi precedente vicenda, eziologicamente estollendola".
Il ricorrente ricorda ancora che il dott. CI aveva contenuto con le sue terapie le manifestazioni più gravi della patologia (DOP) di CA, che gli esperti avevano escluso che questa patologia fosse idonea a limitare la capacità di intendere e di volere e la sentenza impugnata pone in discussione non
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elemento di colpa sia e che quindi alcun questa valutazione ravvisabile nella sua condotta.
Quanto al certificato di sana e robusta costituzione fisica nel ricorso si ribadisce che si trattava di una certificazione non richiesta per i fini indicati e si sottolinea, nel ricorso, che la medesima Corte d'Appello lo qualifica come "inutile"; si precisa diretto certificatore e che il al medico ancora che non era certificato anamnestico non esisteva giuridicamente come emergeva Corte di merito dal tesserino sanitario che la pacificamente neppure ha preso in considerazione.
Passando poi all'esame del problema relativo all'autenticità della firma del dott. CI in calce al certificato anamnestico nel ritenere nel ricorso si sottolinea che la Corte di merito
-
irrilevante se il certificato sia stato firmato "in bianco" ovvero se CA l'aveva già compilato quando gli era stato sottoposto ha inspiegabilmente omesso di considerare l'ipotesi più
- ragionevole, che il predetto avesse "carpito" la firma del dott.
CI.
Inoltre la Corte ha immotivatamente escluso che la compilazione del certificato possa essere avvenuta ad opera di terzi tanto più che il termine "ansiolitici" è palesemente attribuibile a persona diversa da quella che ha vergato il resto del certificato;
si sottolinea poi nel ricorso che le conclusioni dei periti di ufficio erano state confutate in modo argomentato dagli altri esperti del cui parere la sentenza impugnata non ha tenuto alcun conto peraltro dando atto che si trattava di conclusioni che presentavano ampi margini di incertezza.
V) I motivi nuovi di CI NO. In data 23 ottobre
2008 il difensore di CI ha depositato motivi nuovi con i quali riprende sviluppae le argomentazioni neicontenute motivi originari. In particolare si ribadisce ilche certificato apparentemente dal ricorrente non poteva essere sottoscritto considerato un certificato anamnestico per il conseguimento del porto d'armi perché questa certificazione può essere rilasciata sanitario soltanto da un medico inquadrabile nel servizio nazionale e quindi dal medico di fiducia.
Con la conseguenza che non poteva ritenersi violato l'art. 481 cod. pen. perché il certificato non era riferibile ad un medico inserito in tale servizio: la Corte ha confuso la figura del medico di fiducia (che non ha di séper un rapporto la con pubblica amministrazione) con quella del medico di base che invece questo rapporto ha.
Si ribadisce poi che non risultava provata l'esistenza della colpa sotto il profilo della prevedibilità dell'evento sia sotto condotta del dott. in relazione alla il profilo della CALABRO' condotta posta in essere da CA il 5 maggio 2003.
La Corte avrebbe poi omesso di considerare, non avendo tenuto il necessario dell' "alleanza terapeutica" che deve conto disastrosodell'esito che paziente,e tra medico instaurarsi dott. CI alla richiesta di avuto un rifiuto del avrebbe rilasciare al paziente una certificazione dalla quale risultava che egli non era "pazzo", con il rischio del suicidio. E peraltro il miglioramento delle condizioni di salute verificatosi dopo che a seguire dimostravail paziente l'imputato iniziato aveva l'imprevedibilità della conclusione finale.
Il ricorrente sottolinea poi come la configurazione giuridica data dai giudici di merito che hanno escluso la cooperazione colposa nel delitto doloso (peraltro neppure giuridicamente ipotizzabile) conferma che la condotta dolosa di CA si è posta come una causa esclusiva dell'evento.
Nei motivi nuovi si riprendono poi le critiche contenute nei motivi originari in merito alla prova grafologica (rectius grafica) con l'esame specifico delle singole lettere così come considerate dai periti e precisando come la Corte di merito non abbia dato alcuna spiegazione della diversa inclinazione che le lettere mostravano rispetto a quella riscontrabile nelle scritture di comparazione. Il ricorrente sottolinea come i giudici di merito abbiano considerato le divergenze tra le risultanze della non e ilperizia d'ufficio maconsulenti neppure parere dei suoi abbiano tenuto conto delle conclusioni dei consulenti delle parti civili.
Il ricorrente ribadisce poi le critiche contenute nei motivi di ricorso con riferimento alla tesi della firma "carpita"; tesi che non è stata presa in considerazione dalla sentenza impugnata di fatto che che ha tenuto conto di circostanze neppure confermavano questa ipotesi (la "pieghettatura" del foglio contenente il certificato anamnestico). Il ricorrente si duole inoltre che sia stata pretesa un'inammissibile inversione dell'onere della prova imponendosi a CI di dimostrare di essere stato vittima dell'inganno da parte di CA.
"grafologica" dalQuanto infine alla prova (definita ricorrente) si evidenzia (anche con la produzione dei motivi di appello) come sentenza impugnata non abbia preso in la considerazione i motivi di appello sul punto.
VI) Il primo ricorso di CA UN. Il dott. CA
a mezzo dei suoi difensori, due ricorsi la ha proposto, contro sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha confermato la sua condanna nel giudizio di primo grado. L
del difensore avv.mezzoCon il primo ricorso, proposto a LE RI, si deduce anzitutto, come primo motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta natura colposa della condotta del dott. CA perché i merito avrebberogiudici di erroneamente attribuito al medico certificatore il compito di verificare le condizioni psichiche al medico che della ècompito che invece attribuito persona;
redige il certificato anamnestico perchè il medico certificatore vede per la prima volta il richiedente e non è specializzato in psichiatria. Del resto il certificato di idoneità non prevede alcuno spazio l'annotazione relativa all'esistenza dei per requisiti psichici.
Si contesta poi che quelli indicati nella sentenza impugnata potessero considerati,essere ex ante, allarme. Insegnali di particolare irrilevante era che il certificato fosse compilato con grafie diverse perché ciò si verifica spesso;
il numero della asl, sia pure indicato in modo improprio, non era errato;
l'apposizione del timbro del medico non è prevista;
la correzione della data è del tutto normale. Per quanto riguarda l'uso degli ansiolitici il ricorrente precisa che la provenienza del certificato da un medico psichiatra, l'inesistenza delle altre cause ostative al rilascio e la circostanza che il termine "ansiolitici" non è affatto improprio erano circostanze che non potevano generare alcun allarme nel ricorrente.
Del resto, secondo il ricorrente, palese è la contraddizione in cui incorre la sentenza impugnata che per un verso afferma
l'esistenza dei una condotta colposa del ricorrente e per altro verso esclude che i segnali ricordati, isolatamente considerati, fossero idonei a mettere in allarme l'imputato; tanto più che la capacità di intendere e di volere di CA era attestata dal coevo certificato esibito dal paziente. D'altro canto è la stessa sentenza impugnata che afferma la compatibilità tra le indicazioni contenute nei due certificati rilasciati dal dott. CI il secondo dei quali valeva a "sanare" eventuali dubbi che potessero sorgere dal solo esame del certificato anamnestico.
Contradditoria e manifestamente illogica sarebbe poi la sentenza impugnata laddove per un verso afferma l'idoneità della certificazione esibita a indurre in errore il medico certificatore sotto diverso profilo esclude invece l'efficacia esimente di e questo errore in cui il dott. CA è stato indotto.
Con il secondo motivo di ricorso si deduce il medesimo vizio riferimento all'esistenza causalitàdel rapporto di tra la con condotta asseritamene colposa del dott. CALABRO' e l'evento. Secondo il ricorrente premesso che il solo uso di ansiolitici
-
non consentiva di prevedere i fatti poi verificatisi l'evento può essere addebitato oggettivamente all'agente solo se questi ha posto in essere un antecedente che era in grado di dominare. Ma, nel caso in esame, solo chi conosceva 10 stato di salute di
9 gli strumenti conoscitivi necessari al fine di CA aveva prevedere un evento omicidiario. E chi aveva questa conoscenza non era il ricorrente.
Quanto all'evitabilità dell'evento manifestamente illogica sarebbe poi, secondo il ricorrente, la tesi della sentenza impugnata secondo cui ove non fosse stato rilasciato il porto d'armi CA non si sarebbe rivolto al mercato clandestino l'arma. Questa è infatti una per procurarsi noncongettura che fossel'evento verificabile che non consente di affermare natura dolosa della evitabile anche in considerazione della condotta di CA.
Ancora nel secondo motivo di ricorso il ricorrente evidenzia lapoi che sentenza impugnata avrebbe omesso di motivare sulla riconducibilità dell'evento in concreto verificatosi alla malattia psichica da cui era affetto CA e sottolinea come il consulente del pubblico ministero abbia escluso che la manifestazione di violenza verificatasi il 5 maggio 2003 sia riconducibile al disturbo ossessivo compulsivo e al disturbo di personalità da cui il paziente era affetto.
Inoltre la Corte di merito non avrebbe considerato che gli organi di polizia non avrebbero potuto rilasciare il porto d'armi a CA per svariate ragioni di ordine diverso (una precedente denunzia di smarrimento era "palesemente fasulla"; il richiedente non aveva i requisiti morali minimi per le numerose denunzie, querele e condanne;
dei fatti di violenza il commissariato era stato più volte interessato). Si tratta di profili di colpa ascrivibili ai funzionari di p.s. del tutto autonomi da quelli ascritti al ricorrente e quindi idonei ad interrompere il rapporto di causalità tra la sua condotta e l'evento.
Con il terzo motivo di ricorso si contesta invece la ricostruzione compiuta dal giudice di merito sull'inquadramento giuridico dei fatti accertati ricondotti ad un concorso di cause indipendenti che non può essere ipotizzato perché la condotta dolosa di CA è stata da sola sufficiente a cagionare l'evento mentre quella asseritamente colposa non ha prodotto alcunché.
Secondo il ricorrente 'se si ammettesse che il fatto colposo abbia una relazione causale con l'altrui fatto doloso, non avrebbe più alcun senso la verifica del nesso di causalità in punto di prevedibilità ed evitabilità, così creandosi una forma di responsabilità oggettiva". Sotto diverso profilo si Osserva nel ricorso che il fatto doloso del terzo è da solo sufficiente a determinare l'evento essendo irrilevante che altri abbiano posto in essere una condizione, meramente eventuale, per il verificarsi della condotta dolosa. 1
Non trattandosi di cause indipendenti il ricorrente esclude poi che nel nostro ordinamento possa configurarsi il concorso colposo nel reato doloso sia perché l'art. 110 cod. pen. parla di concorso nel medesimo reato mentre in questo caso ci si trova in presenza di reati diversi;
sia perché quando il legislatore ha inteso consentire la partecipazione a titolo diverso lo ha
-
espressamente previsto (art. 116 cod. pen.); sia perché l'art. 113 cod. pen. prevede la cooperazione solo nel delitto colposo.
Infine con il quarto motivo di ricorso si deducono i medesimi vizi attinenti alla motivazione, nonché la violazione di legge, con riferimento alla quantificazione della pena.
VII) Il secondo ricorso di CA. Con il secondo ricorso, proposto a mezzo del difensore avv. Michele D'Agostino, l'imputato
CA deduce anzitutto, con il primo motivo, la violazione degli artt. 42 e 43 cod. pen. nonché il vizio di motivazione in riferimento all'affermazione della natura colposa della sua condotta.
Il ricorrente ripercorre la motivazione del giudice di merito e illustra analiticamente le ragioni per le quali le presunte anomalie che i giudici di merito hanno individuato nella certificazione prodotta da CA in realtà non erano tali da far sospettare alcuna irregolarità. Le argomentazioni sono analoghe a quelle contenute nel primo ricorso così come analoga è la censura che riguarda l'omessa valutazione, da parte della sentenza impugnata, del motivo di appello concernente la circostanza che ogni dubbio sul certificato anamnestico era stato eliminato con la presentazione del secondo certificato redatto dal dott. CI. Si ribadisce inoltre la contraddittorietà della sentenza impugnata laddove riconosce l'inidoneità dei singoli elementi a generare una situazione di allarme e poi invece ne afferma la rilevabilità se complessivamente considerati.
Con il secondo motivo si censura invece la sentenza impugnata per violazione degli artt. 40 e 41 cod. pen., nonché per il vizio di motivazione, con riferimento all'esistenza del rapporto di causalità tra condotta ed evento e alla ritenuta inesistenza di cause sopravvenute da sole idonee a determinare l'evento. Sotto il primo profilo il ricorrente sostiene che il ragionamento della
Corte di merito sul rapporto di causalità contrasta con il
"diritto penale del fatto, che stabilisce come ogni elemento costitutivo del reato vada provato, in quanto instaura una presupposizione". Illogica sarebbe poi la valutazione della Corte sulla probabilità e prevedibilità dell'evento omicidiario.
Sotto il secondo profilo si sostiene nel ricorso come appaia evidente l'illogicità della motivazione laddove ha escluso che la condotta di CA abbia avuto caratteristiche di abnormità ed eccezionalità. Solo il dott. CI che aveva una conoscenza
11 precisa delle patologie di natura chepsichica presentava il paziente avrebbe potuto prevedere il fatto omicidiario e quindi non è possibile affermare la prevedibilità dell'evento in capo al ricorrente. Palese è poi l'irragionevolezza di aver parificato le condotte sotto il profilo sanzionatorio.
Infine con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art. 110 cod. pen. per l'impossibilità di configurare, nel nostro ordinamento, il concorso colposo nel delitto doloso. Le argomentazioni sono analoghe a quelle contenute nel primo ricorso.
VIII) Le censure riguardanti la ricostruzione dei fatti da dei giudici di merito. Premesso che saranno esaminate congiuntamente questioni comuni proposte da entrambi iparte le ricorrenti va preliminarmente precisato che la più parte delle formulate sulla ricostruzione dei fatti censure dai medesimi Corteparticolare dalla operata dai merito, ed in giudici di nel digiudizio inammissibili Milano, d'Appello di sono dirette ad avvalorare una ricostruzione legittimità essendo merito e non ad giudici di quella compiuta dai diversa da illogicità e contraddittorietà manifestamancanza, evidenziare della motivazione.
Ciò vale in particolare per quanto riguarda le censure che il dott. CI rivolge, sia nel ricorso che nei motivi nuovi, sulla riconducibilità alla sua condotta della firma apposta e del certificato anamnestico apparentemente da lui delcontenuto rilasciato a CA.
censure cheSi leesamineranno più avanti lariguardano configurabilità del delitto di cui all'art. 481 cod. pen.; per il
è sufficiente rilevare che la Corte di merito ha momento adeguatamente motivato (richiamando il motivato parere dei periti grafici) sull'autenticità della firma apposta dal dott. CI in calce al certificato;
e poiché il resto del certificato appare scritturato da altra mano (che i periti hanno individuato in quella del medesimo CA) del tutto logica è la conclusione dei giudici di merito secondo cui il ricorrente ha posto in essere una condotta tipica riferibile all'ipotesi di reato contestata scritturatoperché il certificato se loo perché, era, eranon
CI non ne ha controllato il contenuto.
Né muterebbero i termini del problema se la firma fosse stata
"carpita" al ricorrente, ipotesi congetturale che neppure viene spiegata e che comunque condurrebbe comunque ad avere conferma che l'imputato ha firmato un documento senza leggerlo con ciò costitutivirealizzando gli elementi del reato contestato. Così come irrilevante sarebbe la circostanza, dalpure prospettata ricorrente, che il contenuto del certificato sarebbe stato vergato da due mani e non da una sola.
12 t
Parimenti inammissibili sono le altre censure che riguardano l'autenticità della firma del dott. CI e la riferibilità a
CA delle altre scritturazioni come anche le asserite divergenze tra la perizia e le argomentazioni dei consulenti delle parti avendo, i giudici di merito, recepito le conclusioni dei periti dopo un motivato esame critico del loro elaborato.
Analoghe considerazioni vanno fatte per alcune delle censure contenute nei ricorsi del dott. CA. Ci si riferisce, in particolare, alle critiche che vengono rivolte alla sentenza impugnata laddove ha individuato i segnali "di allarme" contenuti nel certificato anamnestico;
segnali che, secondo i giudici di merito, avrebbero dovuto indurre il medico certificatore ad approfondire la situazione clinica del richiedente.
La diversità delle grafie nel certificato, l'erroneità del numero della asl, la mancanza del timbro del medico (che non consente neppure di decifrarne il nome e di accertarne l'eventuale specializzazione o la qualità di medico di fiducia), la correzione della data sono stati ritenuti, con argomentazioni certamente non illogiche, segnali che avrebbero dovuto convincere CA della necessità degli opportuni approfondimenti e questa valutazione, che involge un giudizio di merito, non può essere contraddetta da una ricostruzione che isola i singoli elementi, minimizza il significato di allarme di ciascuno di essi e opta per una diversa valutazione di merito.
Prive di rilievo sono altresì le circostanze che il medico certificatore vedeva il richiedente per la prima volta e non aveva la specializzazione in psichiatria;
anzi trattasi di circostanze che avrebbero dovuto indurre semmai il medico ad una maggiore cautela convincendolo ad approfondire ulteriormente l'esistenza di eventuali situazioni ostative al rilascio della licenza.
Alcuna contraddittorietà (evidenziata da entrambi i ricorrenti, sia pure con prospettazioni opposte) esiste poi tra la affermazione della idoneità del certificato del dott. CI а trarre in inganno e la ritenuta efficacia esimente di questo errore in cui il dott. CA stato indotto;
entrambe le è condotte sono state ritenute colpose e causalmente efficienti nel provocare l'evento e poiché le irregolarità contenute nel certificato anamnestico erano agevolmente rilevabili non esiste la contraddittorietà denunziata.
IX) Cooperazione colposa 0 concorso di cause indipendenti.
Entrambi i ricorrenti formulano le critiche più vivaci nei confronti della sentenza impugnata perchè, ritenendo l'esistenza di cause indipendenti, avrebbe il problema della eluso configurabilità della cooperazione colposa nel caso di evento cagionato da una condotta dolosa. Configurabilità che, secondo i
13 ricorrenti, è da escludere per le ragioni già indicate nella sintesi dei motivi di ricorso.
La soluzione di questo problema nel caso in esame si presenta con aspetti di maggior complessità rispetto a quello, più frequente, di una condotta colposa agevolativa di una condotta dolosa perché, in questa tragica vicenda, si sono inserite più condotte (alcune delle quali giudicate separatamente) che complicano il quadro d'insieme fattuale e quindi il loro inquadramento giuridico.
Va intanto premesso che ciò che contraddistingue la forma di concorso che il codice qualifica come cooperazione nel delitto colposo (concorso che viene detto anche "improprio") è il legame psicologico che si instaura tra gli agenti, ognuno dei quali è conscio della condotta degli altri. Naturalmente la consapevolezza riguarda esclusivamente la partecipazione di altri soggetti e non, come è ovvio trattandosi di reati colposi, il verificarsi dell'evento.
Non sembra però che per ritenere esistente la cooperazione colposa sia richiesto un dippiù costituito dalla specifica coscienza 0 conoscenza sia delle persone che cooperano sia delle specifiche condotte da ciascuno poste in essere. Non ignora la
Corte che una corrente dottrinale sostiene che, per ipotizzare la cooperazione, sia necessaria la consapevolezza anche della natura colposa dell'altrui condotta ma questa tesi non è mai stata condivisa dalla dottrina dominante che ha obiettato che, richiedendo questo requisito, la cooperazione sarebbe configurabile solo nel caso di colpa cosciente.
Se, come invece sufficiente la è comunemente ritenuto, è invece necessaria la coscienza dell'altrui partecipazione e non è conoscenza delle specifiche condotte né dell'identità dei la cooperazione partecipi può trarsi la conclusione che ipotizzabile anche in tutti quelle ipotesi nelle quali un soggetto
è cosciente della partecipazione di altri al contesto in cui si svolge la sua condotta o, più specificamente (e con riguardao alla fattispecie in esame о a casi consimili) interviene essendo a non è a lui soltanto conoscenza che la trattazione del caso riservata perché anche altri soggetti ne sono о ne saranno investiti.
Per esemplificare: se il medico di fiducia non è a conoscenza che il paziente da lui assistito si rivolgerà anche ad altro medico e se entrambi i sanitari errano colposamente nella terapia le eventuali conseguenze dannose saranno a loro addebitate а titolo di condotte colpose indipendenti. Il medico di reparto che ha seguito il trattamento terapeutico è invece cosciente che, finito il suo turno, altro medico subentrerà a lui anche se non conosce il nome di questi e anche se non è a conoscenza se questi seguirà il medesimo indirizzo terapeutico;
ma se ciò avverrà e
14 la terapia errata provocherà un evento dannoso appare più corretto ipotizzare la cooperazione perché ciascuno dei due medici
(anche se non hanno concordato la terapia e non hanno avuto alcun contatto tra di loro) è consapevole dell'intervento dell'altro.
Queste conclusioni non riguardano soltanto l'organizzazione sanitaria perché analoghi esempi potrebbero farsi in relazione ad altre organizzazioni complesse quali le imprese e settori della pubblica amministrazione (si pensi alla formazione di atti complessi nei quali confluiscano atti adottati da persone diverse in tempi diversi senza alcun rapporto tra i partecipi). Orbene in tutti questi casi esiste il legame psicologico previsto per la cooperazione colposa perché ciascuno degli agenti è conscio che altro soggetto (medico, pubblico funzionario, dirigente ecc.) ha partecipato о parteciperà alla trattazione del caso; in particolare, per quanto riguarda l'attività medico chirurgica,
l'agente è consapevole che, per quella specifica patologia che ha condotto a sottoporre il paziente al trattamento terapeutico, altri medici sono investiti del medesimo trattamento.
Nel caso in esame la cooperazione sarebbe quindi ipotizzabile perché ciascuno degli agenti (il medico che ha redatto il certificato anamnestico, il medico certificatore, il funzionario di polizia ove ne venga accertata la responsabilità) pur non avendo alcun rapporto con gli altri è purtuttavia consapevole
-
che per la medesima procedura, riguardante il rilascio del porto d'armi al richiedente, sono intervenuti о interverranno altri soggetti.
E' quindi possibile affermare che, in base agli accertamenti di fatto incensurabilmente compiuti dai giudici di merito, la cooperazione colposa era astrattamente configurabile e che quindi le norme che disciplinano questa forma di concorso "improprio" non sono state correttamente applicate essendo state ritenute condotte indipendenti.
Ma da ciò non derivano le conseguenze che i ricorrenti invocano perché, come si spiegherà più avanti, anche nel caso di è cooperazione colposa ipotizzabile il concorso colposo nel delitto doloso e dunque l'errore di diritto può essere corretto da questa Corte (art. 619 comma 1° c.p.p.) senza che ne derivi l'annullamento della sentenza impugnata. Sotto diverso profilo deve invece ritenersi che l'impostazione dei giudici di merito sia corretta perché, pur potendosi parlare di cooperazione colposa per quanto riguarda le condotte degli agenti ritenuti (o che potranno essere ritenuti) in colpa tutte queste condotte sono certamente indipendenti rispetto a quella di CA.
✗) Il concorso colposo nel delitto doloso. Il tema dell'ammissibilità del concorso colposo nel delitto doloso è stato proposto nei ricorsi di entrambi i ricorrenti i quali contestano
15 la correttezza della soluzione adottata da entrambi i giudici di merito che hanno risolto il problema collocandolo la fattispecie accertata nella sfera delle cause indipendenti. Il tema deve
essere affrontato perché la sua soluzione nel senso voluto dai ricorrenti renderebbe superfluo l'esame delle censure che riguardano la ricostruzione teorica dei giudici di merito.
Non ignora la Corte che autorevoli orientamenti dottrinali si sono espressi negativamente sulla possibilità che, nel nostro ordinamento, possa configurarsi una forma di compartecipazione colposa nel delitto doloso. I pilastri di questa posizione negativa sono sostanzialmente due: il secondo comma dell'art. 42 comma 2° cod. pen. che prevede la punibilità a titolo di colpa nei soli casi espressamente preveduti dalla legge (e la legge non prevederebbe il concorso colposo nel delitto doloso) e l'art. 113 cod. pen. che prevede la compartecipazione colposa solo nel caso di delitto colposo. L'esame della giurisprudenza di legittimità consente di rilevare che il più recente orientamento che abbia affrontato il problema è orientata in senso favorevole a ritenere ammissibile il " IV, 14 'concorso" colposo nel reato doloso. Si vedano Cass., sez. novembre 2007 n. 10795, Pozzi, rv. 238957 (relativa al caso di un omicidio volontario commesso da un paziente psichico per il quale
è stata ritenuta la partecipazione colposa del medico curante) e
Cass., sez. IV, 9 ottobre 2002 n 39680, Capecchi, rv. 223214. Ma anche in precedenza la Corte si è espressa nel medesimo senso (v.
Cass., sez. IV, 20 maggio 1987 n. 8891, De Angelis, rv. 176499 e 4 "
novembre 1987 n. 875, Montori, rv. 177472) che hanno ritenuto concorso colposo in casi di incendio doloso ammissibile il sviluppatosi per la negligente sistemazione del materiale infiammabile (lo stesso caso della sentenza Capecchi).
Di contrario avviso erano stati altri precedenti, uno della medesima sezione IV (sentenza 11 ottobre 1996 n. 9542, De Santis, rv. 206798), uno della terza sezione (20 marzo 1991 n. 5017,
Festa, rv. 187331) e uno delle sezioni unite 3 febbraio 1990 n.
2720, Cancilleri, rv. 183495); questi ultimi due precedenti riguardano il caso del concorso colposo del notaio nel reato di lottizzazione abusiva.
In realtà solo il primo precedente indicato può ritenersi contrario all'ammissibilità della forma di partecipazione di cui stiamo parlando perché il caso del concorso del notaio è caratterizzato dalla circostanza che il reato di lottizzazione abusiva è ritenuto (o almeno così era ritenuto all'epoca di questi precedenti) di natura dolosa;
e come sarebbe possibile configurare una partecipazione colposa in un reato previsto solo nella forma dolosa se non violando palesemente, in questo caso, il divieto dell'art. 42 comma 2° cod. pen. ? D'altro canto l'orientamento espresso dalle sezioni unite si limita ad una mera enunciazione non motivata su questo problema.
16 tema particolarmente Ritiene la Corte, trattandosi di pur complesso e accidentato al quale sarebbe illusorio pretendere di da critiche che, pur con i dare risposte definitive ed esenti limiti di seguito indicati, possa darsi al quesito una risposta positiva.
Va premesso, pur non essendo questa la sede per addentrarsi in teoriche, chericostruzioni dapremessa cui questa la Corte ritiene di dover prendere le mosse è costituita dal riconosciuto superamento delle teorie che si rifanno al concetto di unitarietà del fatto di natura concorsuale un(ritenuto "dogma" da reato tesi contrario alla di un illustre Autore pur parte dell'ammissibilità del concorso colposo nel delitto doloso). Le forme di teorico inquadramento di queste difficoltà di partecipazione soggettiva eterogenea (i problemi si pongono anche sidelitto colposo) per la partecipazione dolosa nel attenuano riconoscendo la pluralità dei fatti reato nei casi in cui l'evento sia unico.
Esaminando le obiezioni, già in precedenza indicate, alla tesi che ritiene ammissibile il concorso è opinione di questa
Corte che le obiezioni (certamente serie) siano superabili.
duecongiunto delle norme già infatti proprio l'esameE' indicate 42(art. 2°comma e 113 di cod. chepen.) consente compartecipazione è la pervenire risposta;
questa stata a caso del delitto colposo perché, espressamente prevista nel solo ci disi reato doloso, non in presenza un trova nel caso di strutturalmente diverso ma di una atteggiamento soggettivo costruzione che comprende un elemento ulteriore potrebbe dirsi
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"in aggiunta" rispetto a quelli previsti per il fatto colposo, nel casovoluto l'evento (sia pure,l'aver previsto e del cioè dolo eventuale, con suola sola accettazione del verificarsi).
Insomma il dolo è qualche cosa di più, non di diverso, rispetto formula questa concezione è stata riassunta nella alla colpa e espressa studioso che l'ha così illustre della colpa da un sintetizzata: "non c'è dolo senza colpa".
Se questa ricostruzione è plausibile la conseguenza è che non necessario prevedere espressamente l'applicabilità del fosse colposo nel doloso perché è prevista la delitto se concorso compartecipazione nell'ipotesi più può essere restrittiva non non è esclusa nell'ipotesi più ampia che la prima ricomprende e caratterizzata da elementi tipici incompatibili. Questa rilettura il valore dell'obiezione che si fonda sulla anche incrina previsione dell'art. 42 comma 2° cod. pen.: non si tratterebbe di diimplicitaprevisione reato colposo ma di una un una del ricostruzione che ha disciplinato espressamente aspetto un problema sul presupposto che la disciplina riguardasse anche il tema più generale.
17 1.
E' poi da rilevare che la già ricordata sentenza Capecchi ha ritenuto superabile l'ostacolo della previsione dell'art. 40 comma 2° cod. pen. con un'ulteriore argomentazione che appare condivisibile: questa disciplina, anche per la formulazione letterale usata dal legislatore, non può che riguardare esclusivamente la previsione delle singole norme incriminatici, che deve appunto essere espressa, ma non la disciplina delle regole concorsuali che si deve trarre dagli artt. 110 e 113 del medesimo codice. Fermo restando, come si è già accennato, che la partecipazione colposa può riguardare esclusivamente un reato previsto anche nella forma colposa: diversamente (lo si è già accennato) sarebbe palesemente violato il disposto dell'art. 42 comma 2° cod. pen.
A questo punto si pone un ulteriore problema: che cosa avviene se ci si trova in presenza di concorso di cause colpose indipendenti ? Per natura e per definizione in questo caso non ci troviamo in presenza di un "concorso" di persone nel reato: tutte contribuiscono causalmente al verificarsi dell'evento ma gli atteggiamenti soggettivi non s'incontrano mai neppure sotto il profilo della consapevolezza dell'altrui partecipazione come invece avviene nella cooperazione colposa. In questi casi la concezione che si fonda sull'unitarietà del reato non è solo un dogma ma è proprio da ritenersi errata perché alcun legame esiste, sotto il profilo soggettivo, tra le varie condotte anche se l'evento è unico.
Quando ci si trovi in presenza di cause colpose indipendenti l'applicabilità delle regole sul concorso di cause è espressamente prevista, sotto il profilo causale, dall'art. 41 cod. pen. il cui terzo comma prevede espressamente che questa disciplina si applichi anche quando la causa preesistente, simultanea sopravvenuta consista nel fatto illecito altrui.
Ma proprio perché le condotte sono indipendenti le medesime andranno autonomamente valutate e per ciascuna di esse andrà accertato se abbia fornito un contributo causale al verificarsi dell'evento e se la condotta causalmente efficiente sia caratterizzata dai requisiti tipici della colpa. In questi casi, proprio per l'indipendenza delle azioni, ogni condotta va separatamente individuata e, ciò che assume particolare rilievo per la soluzione del nostro problema, diviene irrilevante che uno o più dei contributi causali possa avere carattere doloso perché la disciplina sulla causalità contenuta nel citato art. 41 riguarda sia i reati colposi che quelli dolosi.
E allora se per il riconoscimento della partecipazione colposa indipendente al reato doloso non esistono particolari ostacoli è agevole concludere che sarebbe irragionevole, nel caso di cooperazione, escludere la partecipazione colposa al delitto doloso solo perché l'agente è consapevole della condotta colposa di altri che con lui cooperano.
18 Il dippiù costituito da questa consapevolezza aggrava infatti, non attenua, il disvalore sociale della condotta: quale e spiegazione razionale potrebbe trovare una soluzione affermativa sulla compartecipazione al reato doloso quando manca la consapevolezza di questa condotta non quando questa e consapevolezza esista ?
Deve dunque concludersi, sul tema esaminato, che è ammissibile il "concorso" colposo nel delitto doloso sia nel caso di cause colpose indipendenti che nel caso di cooperazione colposa tra alcuni dei compartecipi dei quali uno (o più) sia in dolo e purchè, in entrambi i casi, il reato del partecipe sia previsto anche nella forma colposa e la sua condotta sia caratterizzata da colpa.
Riconosciuta l'astratta ammissibilità del concorso colposo nel delitto doloso non è necessario addentrarsi nell'ulteriore aspetto che presenta il caso in esame caratterizzato dalla circostanza che il fatto "doloso" del terzo potrebbe essere stato compiuto da persona non imputabile. Il riconoscimento della natura non dolosa della condotta della persona non imputabile sarebbe infatti idoneo a rafforzare la possibilità di riconoscere la compartecipazione dell'estraneo.
Va però precisato che il riconoscimento dell'astratta possibilità di concorso colposo nel reato doloso non significa che in ogni caso questa compartecipazione vada riconosciuta perché, una volta accertata l'influenza causale della condotta colposa dell'agente, andrà verificata l'esistenza dei presupposti per il riconoscimento di una colpa causalmente efficiente nel verificarsi dell'evento.
Per la soluzione di questo complesso problema può intanto osservarsi che, nel caso in cui l'evento dannoso si verifichi all'esito di una sequenza di avvenimenti in cui si sia inserito il fatto doloso del terzo è necessario verificare anzitutto, sotto il ricordato profilo dell'elemento soggettivo, se la regola cautelare inosservata era diretta ad evitare la condotta delittuosa del terzo: si pensi a chi, preposto alla tutela di una persona, se ne disinteressi consentendo all'assalitore di ledere l'integrità fisica della persona protetta. E' la posizione di garante rivestita dall'agente che fonda l'obbligo di osservanza di determinate regole cautelari la cui violazione integra la colpa.
Indipendentemente dall'esistenza di una posizione di garanzia analoghi obblighi di tutela possono discendere dall'esistenza di un potere di controllo di fonti di pericolo quali per es. armi, veleni, esplosivi;
per es. il farmacista non può vendere un farmaco potenzialmente letale alla persona che sa aver già tentato di avvelenare un familiare;
chi possiede un'arma non può lasciarla incustodita in un luogo frequentato da bambini. I casi già
19 indicati relativi alla creazione dei presupposti perché si sviluppi un incendio doloso si inquadrano in questa categoria del controllo delle fonti di pericolo.
Un utile strumento di verifica può poi essere quello che si rifà allo scopo della regola cautelare violata dall'agente in colpa. Se la regola cautelare è diretta anche alla tutela di terzi dall'aggressione dolosa dei loro beni è la tutela finalizzata di essi che rende configurabile la partecipazione dell'agente in colpa. I casi più complessi sono ovviamente quelli nei quali la regola è stata predisposta non tanto per altri fini ma in vista di decorsi causali diversi: si pensi al lavoratore che opera in altezza e che non sia stato munito delle cinture di sicurezza.
Risponde il datore di lavoro anche delle conseguenze di una caduta
(che non si sarebbe verificata con l'uso del mezzo di protezione) volontariamente cagionata da un terzo ?
E' ragionevole ritenere, in questi casi, che ciò che rileva è l'individuazione dell'evento dannoso che la regola cautelare mira ad evitare: anche se questa regola è stata pensata in relazione a percorsi causali diversi il rischio che la norma concretamente vuole evitare è quello di caduta indipendentemente dalle cause che l'hanno provocata. E così in tutte quelle situazioni nelle quali l'evento volontariamente cagionato è della stessa natura di quello preso in considerazione nella formazione della regola cautelare.
è Diverso ancora il caso in cui la condotta dell'agente costituisca l'occasione perché il terzo compia l'atto doloso. In questo caso si torna alle considerazioni iniziali: per ravvisare la responsabilità colposa del primo agente occorrerà che questi sia titolare di una posizione di garanzia о di un obbligo di tutela ○ di protezione e che sia prevedibile l'atto doloso del terzo.
XI) L'esistenza dell'elemento soggettivo. L'esame delle censure riguardanti l'esistenza della colpa deve precedere quello riguardante i motivi attinenti alla causalità perché, sotto il profilo del nesso di condizionamento, le doglianze proposte con i ricorsi attengono in modo del tutto prevalente alla c.d.
"causalità della colpa", cioè alla verifica se le violazioni di regole cautelari in cui siano incorsi gli imputati abbiano causalmente influito sul verificarsi degli eventi oggetto delle imputazioni.
Non è infatti in discussione, nel presente processo,
l'individuazione della causa materiale dei tragici eventi verificatişi il 5 maggio 2003 e, tutto sommato, neppure è contestata la "causalità della condotta" degli imputati (quanto meno sotto il profilo del rilascio della licenza di porto d'armi; rilascio al quale sicuramente la loro condotta ha contribuito) mentre oggetto di vivaci censure da parte dei ricorrenti è
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l'affermazione dell'esistenza della violazione di regole cautelari e la loro influenza causale sugli eventi verificatisi.
Orbene sotto il profilo dell'accertamento della colpevolezza la sentenza impugnata si sottrae a tutte le censure proposte dai ricorrenti. E' infatti del tutto logico l'argomentare dei giudici di secondo grado laddove hanno ritenuto gravemente negligente sia il rilascio (nel senso di apposizione della firma) del certificato anamnestico sia l'attestazione, contenuta nel separato certificato di sana e robusta costituzione fisica (sicuramente opera del dott. CI), che CA "non presenta patologie che possano compromettere la capacità di intendere e volere".
L'esame unitario di questi due documenti era infatti idoneo a creare una falsa apparenza di normalità psichica soprattutto a fronte della possibilità, certamente non remota, di un esame superficiale da parte del medico certificatore come puntualmente poi avvenuto.
E' dunque corretta la valutazione dei giudici di merito che hanno ritenuto gravemente negligente la condotta del dott. CI che, a fronte di un paziente con gravi problemi di natura psichica, firma un certificato in bianco ben dovendo essere cosciente che chi lo compilerà potrà occultare l'esistenza dei problemi più significativi, in particolare "certificando"
l'inesistenza di "turbe pichiche". Né la situazione muta e l'agente va esente da colpa se il certificato era stato già compilato da CA al momento della firma del dott. CI ovvero se la firma è stata "carpita" perché in ogni caso la gravità della negligenza sarebbe inequivoca.
Stiamo parlando infatti non di un certificato rilasciato per giustificare un'assenza di un giorno dalla scuola o dal lavoro ma di un documento propedeutico al rilascio del porto d'armi da parte di un medico che conosceva tutti i seri problemi di natura psichiatrica che il paziente presentava e che avevano già dato luogo ad episodi di violenza e a tentativi di autosoppressione.
Va infatti rilevato che esistono casi in cui, per varie ragioni non sempre riconducibili ad uno stato di necessità, vengono operate scelte o consentite attività che possono indurre rischi nel loro esercizio;
attività che, per la loro utilità sociale o per altre ragioni la legge permette di esercitare ma a determinate condizioni. In questi casi si entra nel campo del c.d.
"rischio consentito" (0 si accentua il rischio già presente in queste attività); e uno di questi campi è, tipicamente, la detenzione o il porto delle armi.
In questi casi l'ordinamento consente di svolgere le attività pericolose, о di svolgerle secondo modalità pericolose, ma richiede ulteriori presidi cautelari idonei ad evitare (0 a diminuire) il rischio del verificarsi di eventi dannosi (per es.
21 l'ordinamento può consentire che vengano svolte gare di velocità automobilistiche ma, ove le autorizzi, richiede ulteriori garanzie a tutela dei piloti, degli addetti al circuito, degli spettatori;
garanzie inimmaginabili nell'ordinaria circolazione stradale che già costituisce un'attività pericolosa).
E dunque "rischio consentito" (o aggravamento del "rischio consentito") non significa esonero dall'obbligo di Osservanza delle regole di cautela ma semmai rafforzamento di tale obbligo soprattutto in relazione alla gravità del rischio: solo in caso di rigorosa Osservanza di tali regole il rischio potrà ritenersi effettivamente "consentito" per quella parte che non può essere eliminata. Insomma l'osservanza delle regole cautelari esonera da responsabilità per i rischi prevedibili, ma non prevenibili, solo l'agente abbia rigorosamente rispettato non solo le comuni se regole cautelari ma altresì quelle la cui osservanza è resa necessaria dalle caratteristiche e dalle modalità che aggravano il rischio richiedendo l'adozione di ulteriori e più rigorose regole cautelari.
iTorniamo al nostro caso: il dott. CI conosce bene problemi di salute psichica di CA per averlo seguito ormai da alcuni anni (in alcuni periodi anche con risultati positivi). E' ovvio che quando gli si prospetta che il paziente intende ottenere il porto d'armi maggiore avrebbe dovuto essere la sua diligenza per segnalare tutti i problemi di salute che 10 riguardano ed eventualmente rifiutare il rilascio del certificato anamnestico (rilascio peraltro già rifiutato dal medico di fiducia di CALDERINI che il dott. CI neppure si è preoccupato di contattare).
Né lo scudo con il quale il dott. CI intende proteggersi quello dell'alleanza terapeutica con il paziente può costituire il via libera per mettere in discussione la sicurezza del paziente medesimo e dei terzi.
Analoghe considerazioni vanno fatte in relazione alla pur diversa condotta del dott. CA;
anche in questo caso risulta argomentata e certamente non illogica la valutazione della Corte di merito secondo cui un men che superficiale del esame certificato anamnestico avrebbe dovuto indurre il medico certificatore ad un approfondimento che invece il medico ha negligentemente omesso.
Sono già state indicate le ragioni che la Corte di merito ha segnalato e che dovevano indurre il medico certificatore ad una maggiore diligenza per le palesi irregolarità contenute nel certificato rilasciato dal dott. CI. Tra l'altro il testo di questo certificato non consente neppure di comprendere da chi provenga in assenza di intestazione, di un timbro, della qualifica
22 о specializzazione del medico che risulta averlo firmato (firma neppure comprensibile).
Ma ciò che avrebbe dovuto attirare l'attenzione del dott.
CA è l'ulteriore circostanza che il certificato comunque evidenziava un segnale di allarme sulla possibile esistenza di una malattia di natura psichiatrica (l'uso quotidiano di ansiolitici). Proprio per la genericità dell'attestazione era compito del medico approfondire questo aspetto eventualmente ponendosi in contatto con il medico che il certificato anamnestico aveva sottoscritto.
Anche per la condotta del dott. CA vanno infatti ribadite le considerazioni già svolte per il dott. CI: porre in essere un atto che consente di svolgere un'attività pericolosa e potenzialmente letale, come l'uso delle armi, richiede un dippiù di diligenza, di attenzione, di prudenza che può non essere richiesto quando le attività autorizzate non comportino rischi per le persone e le cose.
Deve dunque conclusivamente ritenersi che le condotte colpose dei ricorrenti abbiano "concorso" al verificarsi degli eventi pur dolosamente cagionati da CA.
La prevedibilità e l'evitabilità dell'evento. XII) dell'esistenza all'accertamento collegato Strettamente dell'elemento soggettivo del reato è l'argomento, proposto nei ricorsi di entrambi gli imputati, che riguarda la prevedibilità degli eventi poi concretamente verificatisi. Secondo il ricorrente la sentenza impugnata non avrebbe accertato la prevedibilità in concreto ma l'avrebbe ricollegata alla sola esistenza della malattia psichica senza neppure tener conto della circostanza che questa malattia era in remissione da oltre quindici anni.
Occorre fare qualche considerazioneSu questo tema preliminare. La prevedibilità dell'evento, riguarda l'elemento soggettivo e la sua esistenza va accertata con criteri ex ante (a differenza della causalità) e si fonda sul principio che non possa essere addebitato all'agente di non aver previsto un evento che, in base alle conoscenze che aveva o che avrebbe dovuto avere, non poteva prevedere.
èSotto quest'ultimo profilo la prevedibilità dell'evento certamente riferibile all'elemento soggettivo, la colpa, perché attiene al processo cognitivo dell'agente (ma non nel senso meramente psicologico) che è tenuto a prendere in considerazione le conseguenze della sua condotta. Naturalmente, da questo angolo visuale, l'agente sarà ritenuto in colpa solo se non ha tenuto condotta che conosceva о era conto delle conseguenze della sua tenuto a conoscere in base alla sua professione e alla sua condizione.
23 Il fondamento della prevedibilità sotto il profilo soggettivo risiede nella necessità di evitare forme di responsabilità oggettiva. Se il risultato della condotta non poteva neppure essere immaginato dall'agente, pur con l'adozione delle necessarie cautele, sembra evidente che il risultato non possa essergli addebitato sotto il profilo della colpevolezza. Perché l'agente possa essere ritenuto colpevole non è sufficiente che abbia agito in violazione di una regola cautelare ma è necessario che non abbia previsto che quella violazione avrebbe avuto come conseguenza il verificarsi dell'evento. Se dunque quella conseguenza dell'azione non è stata prevista perché non era prevedibile non v'è responsabilità per colpa.
Ma qual'è il parametro cui occorre rifarsi per valutare la prevedibilità (o, come taluni si esprimono in dottrina, il dovere di riconoscere) ? Senza richiamare i termini del dibattito teorico che tende ad escludere la natura esclusivamente psicologica della colpa per ricollegarla al mero elemento oggettivo della violazione delle regole cautelari (natura normativa della colpa)
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è necessario evitare di adottare un criterio che faccia riferimento all'agente concreto per evitare di ricadere negli orientamenti che riferiscono la colpa all'elemento psicologico;
e infatti dottrina e giurisprudenza seguono comunemente il criterio della prevedibilità da parte dell'homo ejusdem professionis et condicionis diversamente quanto avviene non da per l'individuazione dei criteri per accertare il rispetto delle regole cautelari (cd. "agente modello").
Il giudizio di prevedibilità vale a specificare il contenuto dell'obbligo di diligenza altrimenti astratto. Si è affermato che
"basandosi sugli esiti del giudizio di prevedibilità, il contenuto del dovere di diligenza otterrebbe una certa specificazione, con la conseguenza di poter fornire delle note di concretezza a altrimenti del tutto quell'obbligo del neminem laedere inafferrabile nella sua astrattezza". Solo se il pericolo del verificarsi di un evento dannoso è prevedibile о riconoscibile l'agente può essere obbligato a rispettare quelle specifiche regole cautelari idonee ad evitare il prodursi del fatto dannoso. Alcuni Autori preferiscono parlare, piuttosto che di prevedibilità, di "rappresentabilità" precisando che "questo termine possiede una maggiore comprensività del primo, potendosi riferire non soltanto ad accadimenti futuri, ma anche a quelli concomitanti o addirittura antecedenti all'azione del soggetto". Altri ancora parlano di "riconoscibilità" così esprimendosi: "la tipicità colposa risulta configurabile allorchè la situazione concreta sia stata caratterizzata dalla presenza di elementi, giuridici e fattuali che, in correlazione con le stesse leggi scientifiche e conoscenze empiriche utilizzate dal giudice ai fini dell'imputazione dell'evento, avrebbero permesso di rappresentarsi concreta realizzazione del fatto previsto dalla legge come la reato colposo").
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La dottrina (e, in minor misura, la giurisprudenza che ha dedicato una minore attenzione a questi temi) è quindi da tempo sostanzialmente uniforme nel ritenere che il giudizio sulla colpa non possa prescindere da una valutazione sulla prevedibilità che, non essendo riferita all'agente concreto, ha caratteristiche di oggettività pur essendo riferita alla colpevolezza.
Orbene nel nostro caso è sufficiente ripercorrere la storia clinica del paziente per trovare conferma della correttezza della valutazione sulla circostanza che la patologia psichiatrica che CA presentava per ritenere ipotizzabile un episodio di violenza quale quello verificatosi.
E' infatti da sottolineare che la procedura prevista dalla normativa vigente per il rilascio del porto d'armi è preordinata proprio ad evitare che la licenza venga ottenuta da persone prive di equilibrio psichico in considerazione dell'estrema pericolosità che la disponibilità di armi può comportare.
E allora l'agente modello che CI e CA nella situazione accertata avrebbero dovuto esprimere è, per il primo, quello del medico psichiatra che, ben conoscendo la grave sofferenza psichica del suo paziente, gli rifiuta il rilascio del certificato anamnestico oppure se ritiene (in base al principio dell'alleanza terapeutica) di rilasciarlo segnala i problemi nel medesimo certificato.
Questo obbligo, peraltro, deriva dal tenore dell'art. 2 del
d.m. 28 aprile 1998 (requisiti psicofisici minimi per il rilascio uso di ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto di fucile per caccia e al porto d'armi per uso difesa personale) che prevede espressamente, tra i requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto d'armi per uso difesa personale (non diversamente da quanto previsto dall'art. 1 per
l'autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia), 1' "assenza di disturbi mentali, di personalità o comportamentali”.
Per il dott. CA che è un medico militare incaricato di individuare eventuali problemi di salute per evitare che ottengano il porto d'armi persone che presentano seri problemi di salute non solo di natura psichica l'agente modello cui rifarsi è quello di un medico diligente che, proprio per la pericolosità dell'attività che la sua condotta consente di svolgere, opera con la massima diligenza per individuare i segnali che possono emergere dalla documentazione esaminata e ne individua le irregolarità che possono indurre dubbi sulla provenienza.
Anche questi obblighi, del resto, sono espressamente indicati nell'art. 3 comma 3 del già citato d.m. 28 aprile 1998 che prevede espressamente che "il medico certificatore prescriverà tutti gli ulteriori specifici accertamenti che riterrà necessari, da
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effettuarsi presso strutture sanitarie pubbliche". Norma dalla quale emerge altresì la palese infondatezza della tesi del ricorrente secondo cui non spetta al medico certificatore
l'accertamento delle condizioni di salute mentale;
tesi peraltro smentita dalla circostanza che neppure il medico che redige il certificato anamnestico nella normalità dei casi, uno psichiatra.
Dunque la valutazione di prevedibilità degli eventi formulata dai giudici di merito appare condotta con criteri di logicità e si sottrae a censure in questa sede come pure la valutazione se la patologia da cui era affetto il paziente potesse far prevedere l'improvviso accesso di follia;
quesito cui la Corte di merito ha dato convincente e argomentata risposta positiva considerando la gravità delle manifestazioni di malessere psichiatrico che in precedenza aveva dato CA. Né, per quanto possa rilevare, può essere presa in considerazione la censura di CA secondo cui la malattia del predetto non era di natura tale da far ritenere prevedibile l'episodio di follia poi verificatosi riguardando, questa critica, un accertamento di merito incensurabilmente compiuto dai giudici di secondo grado.
Parimenti infondate sono altresì le censure che riguardano l'evitabilità dell'evento. Se i due medici imputati avessero improntato la loro condotta alle richieste regole di prudenza e diligenza CALDERINI non avrebbe potuto acquistare legalmente l'arma e portarla nella sua abitazione e quindi l'evento hic et nunc verificatosi non si sarebbe realizzato.
E' infatti irrilevante pur prescindendo dalla valutazione della Corte di merito che ha motivatamente escluso questa ipotesi sul rilievo che CA era solito improntare la sua condotta ad uno spirito "legalitario" che il predetto avrebbe potuto rivolgersi al mercato clandestino perché questa condotta avrebbe realizzato un diverso percorso causale che non è quello che ha condotto all'evento in concreto verificatosi e che, in tale situazione, assume il carattere di una congettura non realizzatasi.
E' ovvio, d'altro canto, che per ogni condotta agevolatrice è ipotizzabile una diversa condotta idonea a realizzare il medesimo evento ma ciò non toglie che, di fatto, quella condotta abbia agevolato il verificarsi dell'evento (chi è tenuto a tutelare la persona che abbia già tentato il suicidio e omette di porre in essere tutte le misure atte a prevenire il tragico gesto non può addurre a sua discolpa che il paziente avrebbe comunque, in altra situazione, raggiunto il suo tragico scopo).
XIII) I motivi riguardanti l'esistenza del rapporto di causalità. E' necessario ora esaminare i motivi che si riferiscono all'esistenza del rapporto di causalità incentrati, come si è già
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diaccennato, sulla negata esistenza, da parte dei ricorrenti, un'efficacia causale della violazione delle regole cautelari sulla verificazione dell'evento. In fatto non è contestato che la condotta dei due imputati abbia reso possibile il rilascio, a favore di CA, della licenza per il porto d'armi. Utilizzando il porto d'armi il predetto ha acquistato varie armi (alcune delle quali poi rivendute su pressione del padre) compresa la pistola marca
"Kimber" poi utilizzata nei tragici eventi del 5 maggio 2003. E' opportuno sottolineare, sotto il profilo causale, che in base all'art. 35 comma 4° r.d. 18 giugno 1931 n. 773 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) "è vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere a privati che non siano muniti di permesso di porto d'armi ovvero di nulla osta all'acquisto rilasciato dal questore".
Ciò premesso, prima di esaminare i motivi di ricorso sul nesso di condizionamento, Occorre valutare se la causalità delle condotte abbia natura omissiva o commissiva al fine di verificare la fondatezza della censura del dott. CI che si riferisce ad una sua incompetenza al rilascio del certificato anamnestico e quindi, nella sostanza, all'esistenza di una posizione di garanzia in capo a lui.
Anche sul tema della differenza tra causalità omissiva e commissiva alcune riflessioni preliminari. Su questo o cco rr on o problema va premesso che, in astratto, la distinzione tra causalità commissiva e causalità omissiva è del tutto chiara: nella prima viene violato un divieto;
nella seconda è un comando ad essere violato. Non sempre agevole è però la distinzione in concreto tra le due forme di causalità.
In particolare nella responsabilità professionale medica (ma non solo) viene frequentemente ritenuta omissiva una condotta che tale non è anche perchè sono ben pochi i casi nei quali la condotta cui riferire l'evento dannoso è chiaramente attiva (il chirurgo ha inavvertitamente tagliato un vaso durante l'intervento) о passiva (il medico ha colposamente omesso di ricoverare il paziente). Nella stragrande maggioranza dei casi sono presenti condotte attive e passive che interagiscono tra di loro rendendo ancor più difficile l'accertamento della natura della causalità.
E' peraltro necessario evitare la confusione tra il reato omissivo e le componenti omissive della colpa: i casi del medico che adotta una terapia errata (e quindi omette di somministrare quella corretta) о che dimette anticipatamente il paziente (e quindi omette di continuare a curarlo in ambito ospedaliero) non rientrano nella causalità omissiva ma in quella attiva.
Si è detto che i medici che hanno sbagliato diagnosi e terapia
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"1 non hanno violato un comando penale, bensì solo un divieto di cagionare (o contribuito a cagionare, si trattasse anche solo di accelerare) lesioni 0 con negligenza, imperizia morte 0 imprudenza".
Causalità omissiva sarà dunque quella del medico che omette proprio di curare il paziente o che rifiuta di ricoverarlo. Al più potrebbe ritenersi condivisibile il più recente orientamento secondo cui, nell'ambito della responsabilità medica, avrebbe natura commissiva la condotta del medico che ha introdotto nel quadro clinico del paziente un fattore di rischio poi effettivamente concretizzatosi;
sarebbe invece omissiva la condotta del sanitario che non abbia contrastato un rischio già presente nel quadro clinico del paziente. Alla luce delle considerazioni svolte non possono esservi dubbi sulla natura commissiva della causalità nel caso in esame.
Sia il dott. CI che il dott. CA non hanno violato un comando omettendo di intervenire in un caso che richiedeva la loro attivazione ma hanno violato il divieto di porre in essere gli atti propedeutici aò rilascio del porto d'armi in presenza di una situazione patologica che non lo consentiva o di una documentazione irregolare. Per CI le condotte determinanti sono interamente commissive ma anche per CA la condotta è attiva (il rilascio del certificato) anche se, in questo caso
, sono certamente presenti componenti omissive della colpa (i mancati approfondimenti ai quali si fatto ripetutamente cenno).
E, anche richiamando la più recente ricostruzione ricordata, può affermarsi che entrambi i medici abbiano introdotto, con la loro condotta inosservante delle regole cautelari che dovevano essere adottate in una situazione quale quella descritta, un fattore di rischio poi effettivamente concretizzatosi. Si badi, non si tratta di un riferimento alla non condivisibile (e ormai ampiamente superata) teoria dell'aumento del rischio ma di una ricostruzione che tiene conto della introduzione di fattore un causale che ha certamente cagionato, ○ contribuito a cagionare,
l'evento.
Se dunque nel caso in esame la causalità ha natura commissiva e se l'evento è da ritenere causalmente ricollegabile alla condotta degli imputati in termini di sostanziale certezza è evidente che non è necessario porsi la domanda, che si pone il ricorrente, su che cosa sarebbe avvenuto se il certificato anamnestico (e, successivamente, quello di idoneità) non fossero stati rilasciati e CA non avesse potuto acquistare l'arma e portarla presso la sua abitazione (come incensurabilmente accertato dai giudici di merito). Certamente CALDERINI avrebbe potuto rivolgersi al mercato clandestino e compiere i medesimi atti ma, come si è già accennato, il giudizio controfattuale va compiuto in riferimento all'accadimento hic et nunc verificatosi e
28 f2. non ad un diverso avvenimento ipotizzato in via del tutto congetturale.
Se CA non avesse ottenuto la licenza per il porto d'armi non avrebbe potuto acquistare quell'arma (e tutte le altre acquistate regolarmente), portarla fino alla sua abitazione e quindi utilizzarla per porre in essere la già descritta condotta omicidiaria. E, trattandosi di causalità commissiva, neppure deve richiedersi se CI e CALABRO' erano investiti di una posizione di garanzia: essi hanno posto in essere un antecedente causalmente efficiente nella verificazione dell'evento e quindi, secondo la regola dell'equivalenza delle cause, sono chiamati a rispondere del verificarsi dell'evento.
dubbio che il dott. CA fosse D'altro canto non è titolare della posizione di garanzia mentre, per quanto riguarda la posizione del dott. DIECI e in relazione alle sue
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affermazioni che solo il medico di fiducia può redigere il certificato anamnestico va detto che proprio la sua condotta
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positiva (avere firmato il certificato anamnestico senza neppure l'indicazione della qualità che rivestiva) rende causalmente efficiente la sua condotta. E' vero che la normativa applicabile (art. 3 del d.m. 28 aprile 1998) attribuisce al medico di fiducia il compito di compilare il certificato anamnestico in questione;
ma è altrettanto vero che di fatto il dott. CI l'ha sottoscritto e, omettendo l'apposizione del timbro o l'indicazione della sua qualità, ha reso più difficile individuare la sua qualifica e quindi ostacolato l'accertamento dell'eventuale incompetenza a firmarlo.
E, per quanto riguarda il rilascio del secondo certificato, pur trattandosi di certificazione non richiesta, è evidente la sua efficacia confermativa del contenuto dell'altro certificato e dunque rafforzativa della ipotesi dell'inesistenza di ragioni ostative al rilascio del porto d'armi.
E quindi possibile dare una risposta al quesito in precedenza formulato: l'evento hic et nunc verificatosi è causalmente ricollegabile alla condotta degli imputati in termini di certezza (e non solo di elevata credibilità razionale) e l'ipotesi alternativa formulata fondata su una mera congettura che è peraltro neppure potrebbe essere presa in considerazione nel giudizio di legittimità.
Ed è ora possibile dare anche una risposta al quesito posto in precedenza e relativo alla verifica dell'esistenza dei presupposti natura soggettiva per verifica in di la concreto dell'ammissibilità del concorso colposo nel delitto doloso: le regole cautelari violate dagli imputati erano finalizzate anche ad evitare eventi del tipo di quello in concreto verificatosi (c.d.
"concretizzazione del rischio"). Con la conseguenza che, anche
29 sotto questo profilo, la responsabilità degli agenti nella causazione dell'evento non può essere esclusa.
XIV) I motivi comuni. L'interruzione del rapporto di causalità. Entrambi gli imputati hanno, con varietà di argomentazioni, sostenuto che le condotte di CA e quelle dei funzionari di polizia che hanno rilasciato il porto d'armi, pur essendo a conoscenza dei precedenti atti di violenza posti in essere dal predetto, erano idonei, per la lor abnormità e imprevedibilità, ad interrompere il nesso causale tra le loro condotte asseritamente colpose e l'evento. La censura comune ripropone uno dei temi di maggior complessità del diritto penale che riguarda l'interpretazione dell'art. 41 comma 2° del cod. pen. secondo cui "le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento".
Si tratta di una norma di fondamentale importanza all'interno dell'assetto normativo che il codice ha inteso attribuire al tema della causalità e 10 scopo della norma, secondo l'opinione maggiormente seguita, è quello di temperare il rigore derivante dalla meccanica applicazione del principio generale contenuto nel primo comma dell'art. 41 in esame che si ritiene abbia accolto il principio condizionalistico о dell'equivalenza delle cause
("condicio sine qua non"). Anzi, secondo taluni autori, questa norma escluderebbe che il codice abbia voluto accogliere integralmente la teoria condizionalistica essendo, il concetto di causa sopravvenuta, estraneo a questa teoria così come è da ritenere estraneo alla teoria della causalità adeguata.
E' stato affermato in dottrina che se il secondo comma in esame venisse interpretato nel senso che il rapporto di causalità dovesse ritenersi escluso solo nel caso di un processo causale del tutto autonomo verosimilmente si tratterebbe di una disposizione inutile perché, in questi casi, all'esclusione si perverrebbe con la mera applicazione del principio condizionalistico previsto dal 1° comma dell'art. 41.
Deve pertanto trattarsi, secondo questo condivisibile orientamento, di completamente avulso un processo non deve essere, appunto,dall'antecedente, di una concausa che
"sufficiente" a determinare l'evento. Ma questa sufficienza non può essere intesa come avulsa dal precedente percorso causale perché, altrimenti, torneremmo al caso del processo causale del tutto autonomo per il quale il problema è risolto dal 1° comma dell'art. 41.
Su questa affermazione di principio deve ritenersi raggiunto sufficiente consenso in quanto gli orientamenti (peraltro, a un quanto risulta, quasi esclusivamente dottrinali) che sostenevano
30 la tesi della completa autonomia dei processi causali non sembrano essere state più riproposte negli ultimi decenni.
In base alla ricostruzione che va sotto il nome della teoria della causalità "umana" si parte dalla premessa che, oltre alle forze che l'uomo è in grado di dominare, ve ne sono altre che
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parimenti influiscono sul verificarsi dell'evento che invece si sottraggono alla sua signoria. Può dunque essere oggettivamente attribuito all'agente quanto è da lui dominabile ma non ciò che fuoriesce da questa possibilità di controllo.
Quali sono gli elementi esterni controllabili ? Innanzitutto quelli dotati da carattere di normalità, cioè quelli che si verificano con regolarità qualora venga posta in essere l'azione.
Ma non solo queste conseguenze si sottraggono al dominio dell'uomo ma altresì quelle che si caratterizzano per essere non probabili o non frequenti perché comunque possono essere prevedute dall'uomo.
Che cosa sfugge invece al dominio dell'uomo ? Ciò che sfugge a questo dominio secondo l'illustre Autore che ha formulato la teoria - “è il fatto che ha una probabilità minima, insignificante di verificarsi: il fatto che si verifica soltanto in casi rarissimi.............nei giudizi sulla causalità umana si considerano
'propri' del soggetto tutti i fattori esterni che concorrono con la sua azione, esclusi quelli che hanno una probabilità minima, trascurabile di verificarsi;
in altri termini esclusi i fattori che presentano un carattere di eccezionalità”.
Per concludere che per l'imputazione oggettiva dell'evento sono necessari due elementi, uno positivo e uno negativo: quello positivo "è che l'uomo con la sua condotta abbia posto in essere un fattore causale del risultato, vale a dire un fattore senza il quale il risultato medesimo nel caso concreto non si sarebbe avverato;
il negativo che il risultato non sia dovuto al è concorso di fattori eccezionali (rarissimi). Soltanto quando concorrono queste due condizioni l'uomo può considerarsi 'autore' dell'evento". Perché possa parlarsi di causa sopravvenuta idonea ad escludere il rapporto di causalità (o la sua interruzione come altrimenti si dice) si deve dunque trattare, secondo questa ricostruzione, di un percorso causale ricollegato all'azione (od omissione) dell'agente ma completamente atipico, di carattere assolutamente anomalo ed eccezionale;
di un evento che non si verifica se non in casi del tutto imprevedibili a seguito della causa presupposta.
E' noto l'esempio riportato nella relazione ministeriale al codice penale: l'agente ha posto in essere un antecedente dell'evento (ha ferito la persona offesa) ma la morte è stata determinata dall'incendio dell'ospedale nel quale il ferito era stato ricoverato. Il che, appunto, non solo non costituisce il
31 percorso causale tipico (come, per es., il decesso nel caso di gravi ferite riportate a seguito dell'aggressione) ma realizza una linea di sviluppo della condotta del tutto anomala, oggettivamente imprevedibile in astratto e imprevedibile per l'agente che non può anticipatamente rappresentarla come conseguente alla sua azione od omissione (quest'ultimo versante riguarda l'elemento soggettivo ma il problema, dal punto di vista dell'elemento oggettivo del reato, si pone in termini analoghi).
Va infine rilevato che sia l'Autore che l'ha proposta che comprese la giurisprudenza di tutti coloro che l'hanno condivisa legittimità e quella di merito hanno affermato che la teoria hat t della causalità "umana" è applicabile anche ai reati omissivi impropri.
XV) La condotta dei funzionari di polizia e quella di
CA. Alla luce della ricostruzione che precede la tesi dei ricorrenti non solo non appare condivisibile ma si evidenzia nella sua totale ed evidente infondatezza.
Non è infatti possibile qualificare come inopinata, abnorme, assolutamente imprevedibile la condotta di un soggetto, pur negligente, la cui condotta inosservante trovi la sua origine e spiegazione nella condotta di chi abbia creato colposamente le premesse su cui si innesta il suo errore ○ la sua condotta negligente.
Non è ovviamente questa la sede per valutare se i funzionari di polizia abbiano colposamente trascurato i precedenti di polizia che avevano a loro disposizione per decidere sulla richiesta di rilascio del porto d'armi; ma se anche fosse vera questa ipotesi non merita certo particolari argomentazione la constatazione che sicuramente l'accertamento dell'esistenza requisiti dei psicofisici effettuato dal medico militare (fondato sul certificato anamnestico e sull'altro certificato) non possono che avere agevolato un esame superficiale degli atti d'ufficio che consentivano di ricostruire i numerosi episodi di violenza di cui CA era stato protagonista.
D'altro canto la redazione del certificato anamnestico quello di idoneità sono preordinati proprio ad evitare, tra l'altro, che persone che soffrono di malattie psichiche possano disporre di armi a tutela dell'incolumità propria e dei terzi.
Insomma nel caso in esame non può ipotizzarsi l'ipotesi prevista dal secondo comma dell'art. 41 cod. pen., perché la causa sopravvenuta non solo non costituisce uno sviluppo del tutto autonomo ed eccezionale della prima condotta inosservante ma rientra nell'ambito delle conseguenze prevedibili della primitiva condotta addebitabile ai ricorrenti costituendone anzi una possibile, e quindi prevedibile, conseguenza.
32 XVI) Il reato di cui all'art. 481 cod. pen. ascritto a CI
MASSIMILIANO. Va premesso che la condotta tipica del reato in esame deve ritenersi ormai incensurabilmente accertata: sia che il dott. CI abbia firmato il certificato in bianco sia che l'abbia firmato già compilato la falsità ideologica del documento deve ritenersi realizzata perché il suo contenuto non corrisponde a quanto l'imputato, nell'esercizio della sua professione sanitaria, doveva attestare.
Che poi l'atto fosse destinato a provare la verità dei fatti attestati ciò risulta dalla normativa già citata (d.m. 28 aprile 1998) che richiede obbligatoriamente la presentazione del certificato anamnestico al medico certificatore all'evidente fine di porlo a conoscenza degli elementi utili per la valutazione che quest'ultimo deve compiere. Ciò che caratterizza l'atto fidefaciente è infatti la funzione cui è diretto, cioè quella di provare fatti che chi lo redige attesta essere stati da lui percepiti o conosciuti nell'esercizio della sua attività (v. da ultimo, in questo senso, Cass., sez. V, 16 gennaio 2007 n. 7921,
Amoroso, rv. 236518).
Ciò premesso appare evidente l'infondatezza delle censure del ricorrente che fonda le sue doglianze sulla circostanza che egli non era competente a rilasciare il certificato anamnestico perché di fatto ciò è avvenuto ed anzi il dott. CI si è reso responsabile dell'equivoco perché ha firmato il certificato apponendo la sua firma in calce al certificato (nel punto in cui il modulo indica che la firma deve essere apposta) senza specificare la sua qualità e facendo quindi intendere di essere il medico di fiducia del richiedente e di attestare quel che risulta dal certificato perché di sua diretta conoscenza.
Competente o meno che fosse il dott. CI a rilasciare il certificato la condotta tipica del reato contestato si realizza con la falsa attestazione compiuta sottoscrivendo il certificato.
XVII) Il trattamento sanzionatorio applicato а CALABRO'
UN. Il ricorrente si duole dell'eccessività della pena e della circostanza che la Corte di merito abbia per un verso riconosciuto la maggior gravità della colpa di CI rispetto a quella a lui ascrivibile confermando poi la identica pena inflitta dal primo giudice (quella di CI è superiore perché la condanna
è intervenuta anche per un secondo reato.
In merito a questa censura deve osservarsi che la motivazione sul punto della sentenza impugnata si sottrae alle censure proposte. La Corte di merito ha infatti richiamato l'oggettiva gravità dei fatti e l'elevato grado della colpa che ha connotato la sua condotta;
ha poi operato una comparazione tra le condotte
33 sostanziale dei due imputati pervenendo ad una valutazione di equivalenza delle colpe che non può formare oggetto di sindacato nel giudizio di legittimità essendo esente da alcuna illogicità.
XVIII) Conclusioni. Per le considerazioni svolte i ricorsi devono essere rigettati.
Al rigetto dei ricorsi conseguono la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e delle spese in favore della parti civili liquidate:
in euro 2.475,00 per ZZ CO;
in euro 1743,75 per SC LA e SC GU;
- in euro 5.000,00 per NI DA, GU LA, GU
SE, GU SI, GU IA e TO ER. Oltre,
per tutti, IVA e CPA come per legge.
P. Q. M.
la Corte Suprema di Cassazione, Sezione IV penale, rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Li condanna inoltre in solido al pagamento delle spese in favore euro 2.475,00 per delle parti civili che liquida in PROZZO
CO; per SC LA e SC GU in euro 1.745,00; per DA NI, LA GU, SE GU, SI
GU, IA GU e ER TO in euro 5.000,00; oltre IVA
e CPA per tutte le predette parti civili.
Così deciso in Roma il giorno 12 novembre 2008.
IL PRESIDENTE
(dr. Graziana Campanato) сват cat IL CONSIGLIERE RELATORE
(dr. CarloBrusco) CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA
28 GEN. 2009
IL COLLABORATORE CANCELLERIA
RE C DICA A
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