Sentenza 10 febbraio 2009
Massime • 1
Il giudice d'appello non può pronunciarsi sulla richiesta d'applicazione della continuazione con un reato per il quale è intervenuta condanna con sentenza divenuta definitiva dopo la decisione di primo grado, sicchè in tale caso la continuazione può essere riconosciuta solo in sede esecutiva.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/02/2009, n. 9311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9311 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Presidente - del 10/02/2009
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. NAPPI Paolo - Consigliere - N. 423
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - N. 40568/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SO NN, n. a Milano il 22 luglio 1941;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia depositata il 16 settembre 2008;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi;
Udite le conclusioni del P.M. Dott. D'Angelo NN che ha chiesto il rigetto;
udito il difensore avv. Mendola.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Brescia ha confermato la dichiarazione di colpevolezza di SO NN in ordine in ordine al delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione contestato nella qualità di concorrente con gli amministratori della Edilmac s.p.a., fallita il 14 luglio 1990, in particolare con IO UL, la cui posizione è stata stralciata in questa sede. Ricorre per cassazione SO NN e propone cinque motivi d'impugnazione, di cui uno aggiunto.
Con il primo motivo il ricorrente ripropone l'eccezione di nullità del decreto di citazione a giudizio, per indeterminatezza del capo d'imputazione, già disattesa dai giudici del merito. Lamenta che nel capo di imputazione il concorso di persone viene contestato senza indicazione delle condotte ascrivibili a ciascuno dei concorrenti, essendo a lui addebitato, quale direttore generale della società, l'emissione di assegni tratti sul conto della società o l'incasso di assegni emessi in favore della società, ma con indicazione solo complessiva degli importi e del periodo di riferimento (da gennaio 1989 a giugno 1990), senza specificazioni distinte per ciascun titolo e per le relative date. Non vengono neppure indicati, aggiunge, gli estremi dei conti correnti suoi o della sua famiglia, sui quali sarebbero state versate le somme distratte, benché sia verosimile che più d'uno fossero i conti intestati a lui e ai suoi familiari. Come non sono state specificati gli estremi delle fatture che sarebbero state emesse per operazioni inesistenti, come contestato nel secondo capo d'imputazione. Del resto, conclude, questi difetti della contestazione sono stati ammessi dal pubblico ministero, allorché ha modificato l'imputazione nel corso del giudizio di primo grado.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 81 c.p., per il mancato riconoscimento della continuazione con altro delitto di bancarotta per il quale egli era stato condannato con sentenza divenuta irrevocabile il 2 febbraio 2001, lamentando che i giudici d'appello abbiano ritenuto tardiva la relativa richiesta, ma senza considerare che egli ignorava il passaggio in giudicato della precedente decisione, della cui copia aveva chiesto l'ammissione quale nuova prova documentale a norma dell'art. 603 c.p.p.. Con il terzo motivo il ricorrente deduce vizi di motivazione della decisione impugnata, lamentando che i giudici del merito abbiano omesso sia di ridimensionare le accuse in conformità alla perizia contabile eseguita in primo grado sia di correggere gli errori di calcolo commessi dagli stessi periti. Sostiene che, considerando le indicazioni e gli errori di calcolo della perizia, la distrazione a lui imputabile risulterebbe limitata a circa settanta milioni di lire, con le necessarie implicazioni quanto all'entità della pena irrogatagli, anche in considerazione della breve durata della sua gestione della società, passata poi nell'esclusiva disponibilità dei fratelli TI. Aggiunge, quanto all'addebito di emissione di fatture per operazioni inesistenti, che la perizia ne ha escluso la prova, sicché la sua condanna si fonda sulle sole dichiarazioni del coimputato ES TI.
Con il quarto motivo il ricorrente lamenta l'ingiustificato diniego delle circostanze attenuanti generiche e l'eccessività della pena, atteso anche il ridimensionamento della distrazione addebitatagli. Con il quinto motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 429 c.p.p. e della L. Fall., art. 219, comma 1, lamentando che la circostanza aggravante del danno di rilevante gravità gli sia stata applicata benché non correttamente contestata e in mancanza dei presupposti per la sua applicazione, illegittimamente desunti solo dall'entità del passivo fallimentare.
2. Il primo motivo del ricorso di NN SO è infondato.
Come risulta dallo stesso ricorso, invero, nell'imputazione contestata al ricorrente era indicato l'importo complessivo delle somme distratte, il periodo nel quale la distrazione era avvenuta e le modalità di prelievo delle somme, mediante assegni, alcuni dei quali emessi in pagamento di fatture fittizie della società Com. Auto.
Si tratta di indicazioni del tutto sufficienti a consentire una piena difesa dell'imputato, perché, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'imputazione deve contenere l'individuazione dei tratti essenziali del fatto di reato attribuito, dotati di adeguata specificità, in modo da consentire all'imputato di difendersi, mentre e non è necessaria un'indicazione assolutamente dettagliata di tutti gli elementi della vicenda controversa (Cass., sez. 2^, 27 marzo 2008, Muro, m. 239758, Cass., sez. 4^, 25 febbraio 2004, Mayer, m. 229070) ne' dei fatti dai quali se ne desume la prova (Cass., sez. 6^, 16 giugno 1992, Geromin, m. 191425). Ne consegue l'infondatezza anche del quinto motivo, nella parte in cui vi si deduce il difetto di contestazione dell'aggravante di cui alla L. Fall., art. 219, comma 1, perché l'indicazione dell'importo della distrazione era idonea alla contestazione della gravità del danno evocata dal richiamo alla norma indicata.
Infondato è poi il secondo motivo, con il quale si lamenta il mancato riconoscimento della continuazione con altro reato già giudicato. In realtà il giudice d'appello non può riconoscere d'ufficio la continuazione tra il reato rimesso alla sua cognizione e altro per cui l'imputato ha riportato in precedenza condanna divenuta definitiva (Cass., sez. 4^, 14 luglio 2008, Cavalieri D'oro, m. 240902), perché il riconoscimento della continuazione non è incluso tra le questioni che l'art. 597 c.p.p. considera devolute d'ufficio alla cognizione del giudice di secondo grado. Il mancato riconoscimento della continuazione deve dunque formare oggetto di specifico motivo d'impugnazione, perché la questione possa ritenersi devoluta al giudice d'appello (Cass., sez. 2^, 2 febbraio 1984, Di Chio, m. 164180).
Può certo accadere, come nel caso in esame, che la possibilità di riconoscere la continuazione sopravvenga alla decisione di primo grado, con la successiva irrevocabilità della sentenza conclusiva del procedimento distinto. Ma in tal caso le ragioni dell'interessato potranno essere fatte valore solo a norma dell'art. 671 c.p.p., in sede esecutiva, perché il mancato riconoscimento della continuazione non dipende da un errore della sentenza di primo grado, che possa essere denunciato con un motivo d'impugnazione. Nè la richiesta formulata dall'imputato nel corso del giudizio d'appello può derogare ai limiti della devoluzione segnati dall'art. 597 c.p.p.. Come questa Corte ha avuto modo di chiarire a sezioni unite, infatti, il giudice d'appello ha il dovere di pronunciarsi sulla richiesta di applicazione della continuazione con un reato già giudicato, solo quando "l'imputato abbia formulato uno specifico motivo di gravame sulla mancata applicazione della continuazione" (Cass., sez. un., 19 gennaio 2000, Tuzzolino, m. 216238). Quanto ai rimanenti motivi il ricorso di NN SO è inammissibile.
Il terzo e il quarto motivo sono inammissibili per violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, perché propongono censure attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata con riferimento, quanto all'affermazione di responsabilità, a una plausibile ricostruzione dei fatti, come desunta anche dalla perizia contabile, le cui conclusioni sono solo in parte contestate dal ricorrente con argomenti incompatibili con il giudizio di legittimità, e quanto alla pena, in ragione dei precedenti dell'imputato.
Infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti ne' deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Cass., sez. 5^, 30 novembre 1999, Moro, m. 215745, Cass., sez. 2^, 21 dicembre 1993, Modesto, m. 196955).
Il quinto motivo è inammissibile per violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 3, nella parte in cui lamenta l'applicazione dell'aggravante di cui alla L. Fall., art. 219, perché la questione dell'insussistenza dell'aggravante non risulta dedotta nei motivi d'appello.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso di NN SO e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2009