Sentenza 9 ottobre 2012
Massime • 1
Ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale non è necessaria l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento.
Commentari • 5
- 1. Bancarotta fraudolenta per distrazione: non serve il nesso causale con il fallimento (Cass. Pen. n. 50081/16)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 1 febbraio 2026
Massima In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, non è richiesto che la condotta distrattiva abbia un nesso causale con il successivo fallimento, essendo sufficiente il depauperamento del patrimonio sociale mediante destinazione delle risorse a impieghi estranei all'attività d'impresa; la fattispecie, nella forma prefallimentare, configura un reato di pericolo concreto, in cui l'atto deve risultare idoneo a porre in pericolo la garanzia dei creditori e tale pericolo deve permanere fino all'apertura della procedura concorsuale. Massima a cura dell'Osservatorio Reati Fallimentari e Tributari Vuoi approfondire l'argomento? Il nostro Studio monitora ogni giorno le più …
Leggi di più… - 2. La distrazione di beni minimi richiede la prova del concreto pericolo per i creditori (Cass. Pen. n. 38396/17)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 1 febbraio 2026
Massima In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la sottrazione di beni aziendali integra la fattispecie solo se il giudice accerti e motivi in modo puntuale la concreta idoneità della condotta a porre in pericolo la garanzia dei creditori, valutando l'effettivo depauperamento patrimoniale in rapporto alla consistenza dell'impresa e la riconoscibilità del dolo generico, inteso come consapevolezza della pericolosità dell'atto distrattivo; in difetto di tale verifica, la motivazione è viziata e la sentenza deve essere annullata. Massima a cura dell'Osservatorio Reati Fallimentari e Tributari Vuoi approfondire l'argomento? Il nostro Studio monitora ogni giorno le più rilevanti …
Leggi di più… - 3. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza deliberata in data 8 ottobre 2015, la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del 30 maggio 2012 con la quale il Tribunale di Trani aveva dichiarato Stella S. e Antonio F. responsabili - la prima quale amministratore, il secondo quale amministratore di fatto di Eurociocco s.r.l., dichiarata fallita il 21 dicembre 2006 - dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per avere distratto alcuni beni della società (un software, due PC, un fax, due stampanti, un modem, un motocompressore, una bilancia elettronica e dei condizionatori), e di bancarotta fraudolenta documentale, per avere tenuto - in particolare, dopo il 31 agosto 2006 - le …
Leggi di più… - 4. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 18 settembre 2017
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza deliberata in data 8 ottobre 2015, la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del 30 maggio 2012 con la quale il Tribunale di Trani aveva dichiarato Stella S. e Antonio F. responsabili - la prima quale amministratore, il secondo quale amministratore di fatto di Eurociocco s.r.l., dichiarata fallita il 21 dicembre 2006 - dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per avere distratto alcuni beni della società (un software, due PC, un fax, due stampanti, un modem, un motocompressore, una bilancia elettronica e dei condizionatori), e di bancarotta fraudolenta documentale, per avere tenuto - in particolare, dopo il 31 agosto 2006 - le …
Leggi di più… - 5. Crac Parmalat: la sentenza di fallimento non deve essere causalmente collegata alle condotte di bancarottaAccesso limitatoCiro Santoriello · https://www.altalex.com/ · 21 agosto 2014
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/10/2012, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 09/10/2012
Dott. OLDI PA - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 2329
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SABEONE Gerardo - Consigliere - N. 50343/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IS PP, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 10/07/2011 della Corte di appello di Trieste;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere PA Oldi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. SALZANO AN, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per l'imputato l'avv. Murgia AN, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 12 luglio 2011 la Corte d'Appello di Trieste, confermando la decisione assunta dal locale Tribunale, ha riconosciuto PP PA IS responsabile, in concorso con altri, del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale in relazione al fallimento della società Rameno Italia s.r.l., della quale era stato amministratore unico dal 19/10/2000 al 08/11/2000, ma anche - per quanto accertato - amministratore di fatto nel periodo anteriore.
1.1. Secondo l'ipotesi accusatoria, recepita dal giudice di merito, il IS aveva concorso alla distrazione e successiva dissipazione delle attività aziendali costituite da licenze, autorizzazioni, attrezzature, motrici per autotreni, semirimorchi e da un'automobile;
nonché alla stipulazione di un contratto di affitto di ramo d'azienda in favore della società Outlet s.r.l., gestita dal di lui figlio IN, per un canone mai corrisposto;
ed ancora, alla distrazione degli importi anticipati dagli istituti di credito, utilizzando per finalità personali i crediti ottenuti dalle banche;
aveva inoltre tenuto le scritture contabili in modo tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari.
2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, affidandolo a cinque motivi.
2.1. Col primo motivo il ricorrente sottolinea di essere stato amministratore unico per la durata di soli 32 giorni e contesta di avere assunto, in epoca precedente, un ruolo apicale all'interno della società.
2.2. Col secondo motivo si fa portatore della tesi secondo cui, a seguito della novella recata dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, ad integrare il reato di bancarotta fallimentare impropria si richiederebbe il nesso di causalità fra la condotta vietata e il dissesto della società. Al mutamento di struttura del reato sostiene, inoltre, dover conseguire un diverso modo di atteggiarsi del dolo, che dovrebbe estendersi alla consapevolezza e volontà - quanto meno sotto il profilo eventuale - di causare il dissesto. Inoltre, essendo ipotizzato un concorso col precedente amministratore JA EG, sostiene non essersi dimostrata la sussistenza di un proprio contributo causalmente rilevante, ne' della consapevole partecipazione all'attività illecita altrui.
2.3. Col terzo motivo, affrontando nello specifico il tema del dolo nel reato di bancarotta fraudolenta, il ricorrente denuncia carenza di motivazione sul punto.
2.4. Col quarto motivo deduce carenza di motivazione in ordine alla qualità attribuitagli di amministratore di fatto e alla sussistenza del reato di bancarotta documentale.
2.5. Col quinto motivo impugna la determinazione della pena, che assume viziata da omessa valutazione del minor ruolo da lui svolto nella vicenda, rispetto al precedente amministratore JA EG;
sostiene che le scritture contabili erano già mancanti all'epoca della trasformazione da società di persone in società di capitale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Esaminando le varie questioni sollevate dal ricorrente nel corretto ordine logico-giuridico, vengono prioritariamente in considerazione le censure riguardanti la posizione assunta dal IS all'interno della società Rameno Italia s.r.l.. 1.1. Al riguardo va subito disatteso l'assunto secondo il quale egli avrebbe rivestito una qualifica comportante responsabilità per il solo periodo intercorso fra l'assunzione della carica di amministratore unico (19 ottobre 2000) e la messa in liquidazione della società (8 novembre 2000). La Corte d'Appello ha accertato che, anche prima che il suo ingresso nella compagine sociale venisse formalizzato con l'acquisto di quote del 19 ottobre 2000, col quale divenne titolare dell'intero capitale sociale, egli aveva di fatto gestito la società fin dal momento (23 marzo 2000) dell'ingresso fattovi dal figlio IN, da lui utilizzato quale "testa di legno" onde aggirare il divieto di svolgere attività commerciale derivantegli da una precedente condanna per bancarotta. A tale conclusione quel collegio è pervenuto valorizzando le deposizioni testimoniali rese dalle impiegate Cristina UI e Slavica Milosevic, secondo le quali egli aveva costantemente impartito le direttive;
dal liquidatore AN RA, scelto e contattato, per l'appunto, dall'odierno ricorrente;
da tale EN US, a detta del quale le trattative per l'ingresso di IN IS nella società erano state intraprese dal padre PP;
da NI ER, che aveva confermato il ruolo di mero prestanome rivestito dal figlio. La Corte territoriale ha inoltre considerato che era stato PP IS a stipulare il contratto di affitto di ramo d'azienda alla evanescente società Outlet s.r.l., nel quale si era concretata in massima parte la distrazione del patrimonio aziendale;
lo stesso imputato ebbe poi a consegnare al liquidatore AN RA una situazione contabile lacunosa e, di fatto, inutilizzabile, così inducendolo alle dimissioni;
e aveva consegnato al curatore una documentazione ugualmente scarsa e inattendibile, mostrandosi al contempo perfettamente a conoscenza delle vicende societarie.
1.2. Il convincimento che il giudice di merito ha tratto dal complesso delle risultanze suesposte è sorretto da una motivazione immune da vizi logici e giuridici, per cui si sottrae a censura nel giudizio di legittimità, consegnando quindi PP IS alle responsabilità derivategli dalla sua qualità di amministratore - ora di fatto, ora di diritto - sia rispetto alle attività distrattive per cui si procede, sia rispetto agli obblighi di tenuta della contabilità.
1.3. Nel corso della discussione orale il difensore ha lamentato che l'attribuzione al IS di responsabilità derivanti dall'esercizio di fatto dell'attività gestoria anteriore alla nomina ad amministratore unico abbia comportato un'estensione della condanna oltre i limiti tracciati dal capo d'imputazione, sia quanto alla collocazione temporale della condotta ascrittagli, sia quanto alla materialità dei fatti. Tale doglianza, peraltro, traducendosi in un'eccezione di inosservanza del principio di correlazione fra contestazione e condanna, si rivela tardiva a motivo della sua estraneità al novero non soltanto delle censure dedotte nel ricorso, ma altresì di quelle poste ad oggetto dei motivi di appello: donde la preclusione di cui all'art. 606 cod. proc. pen., comma 3. 2. Non giova al ricorrente richiamarsi ai principi regolanti il concorso di persone nel reato, per denunciare la mancata specificazione - e prova - delle modalità del suo contributo alle azioni illecite perpetrate da JA EG, da lui indicato come unico artefice degli atti di distrazione. Ed invero, alla stregua di quanto accertato in sede di merito, come più sopra si è evidenziato, la condanna pronunciata a carico del IS non dipende da corresponsabilità per i fatti materialmente posti in essere da altri, bensì dalla condotta illecita da lui personalmente realizzata con la sottrazione di una motrice non reperita dal curatore fra i beni da inventariare e rinvenuta, poi, dalla Guardia di Finanza presso la sua abitazione;
con la sparizione del "saldo cassa" di L. 21 milioni;
con la riscossione di crediti della società, senza che la destinazione dei relativi introiti fosse in qualsiasi modo giustificata;
nonché - e soprattutto - con la stipulazione del contratto di affitto di ramo d'azienda, che comportò la perdita della disponibilità materiale di motrici, semirimorchi, arredi ed apparecchiature (infatti non rivenuti dal curatore), senza che nemmeno venisse percepito un solo rateo di canone.
2.1. È appena il caso di osservare che, circa la possibilità che la condotta distrattiva possa realizzarsi attraverso la stipulazione di un contratto di affitto di azienda in mancanza di adeguato corrispettivo, si è già affermativamente espressa la giurisprudenza di questa Corte Suprema (Sez. 5, n. 44891 del 09/10/2008, Quattrocchi, Rv. 241830).
2.2. Quanto alla bancarotta documentale, la penale responsabilità attribuita al IS è ricollegata all'irregolare tenuta delle scritture contabili, a lui direttamente riconducibile quale organo amministrativo tenuto in prima persona ai relativi adempimenti;
ed anche in rapporto a tale illecito la Corte di merito ha motivato il proprio convincimento in base a un'insindacabile valutazione del materiale probatorio acquisito.
3. La tesi giuridica propugnata dal ricorrente, secondo cui non sarebbe configurabile il reato di bancarotta fraudolenta impropria in assenza di prova del nesso causale fra gli atti distrattivi e il dissesto della società, è destituita di fondamento.
3.1. La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare il principio a tenore del quale, anche dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61, ad integrare il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione non si richiede l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione e il successivo fallimento (Sez. 5, n. 11899 del 14/01/2010, Rizzardi, Rv. 246356; Sez. 5, n. 24328 del 18/05/2005, Di Giovanni, Rv. 232210). Al riguardo vale la pena di rimarcare che il rapporto eziologico fra la condotta vietata e il dissesto della società è richiesto dalla L. Fall., art. 223, comma 2, n. 1, nel testo novellato, con esclusivo riferimento alle ipotesi di bancarotta "da reato societario", il cui elemento oggettivo - nel modello descrittivo recato dagli artt. 2621, 2622, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 e 2634 c.c., richiamati dalla norma incriminatrice - è del tutto diverso da quello che caratterizza le condotte vietate dall'art. 216 della stessa legge, richiamato invece dal citata art. 223, comma 1.
3.2. Va poi precisato, a confutazione dell'argomento portato dal ricorrente, che non è predicabile nel caso di specie la sussumibilità del fatto nell'ipotesi di infedeltà patrimoniale, di cui all'art. 2634 cod. civ., la quale si pone in rapporto di specialità reciproca con quella di cui alla L. Fall., art. 216: è infatti possibile un'attività distrattiva che non integri l'infedeltà patrimoniale per mancanza di conflitto di interessi e una condotta di infedeltà patrimoniale che non integri distrazione trattandosi di reati preordinati alla tutela di interessi diversi, l'uno (L. Fall., art. 216) i creditori sociali, l'altro (art. 2634 cod. civ.) il patrimonio sociale (Sez. 5, n. 6140 del 16/01/2007,
Ginestra, Rv. 236054).
4. Anche il modo di atteggiarsi dell'elemento soggettivo è rimasto invariato nella struttura del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, essendo tuttora richiesto il dolo generico, cioè la coscienza e volontà di dare al patrimonio della società amministrata una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (Sez. 5, n. 11899 del 14/01/2010, Rizzardi, Rv. 246357).
4.1. Quest'ultimo tema è affrontato dal ricorrente in via subordinata, rispetto alla tesi prospettata in via principale (da disattendere per quanto or ora annotato), secondo cui sarebbe richiesto il dolo specifico;
lamenta, in proposito, il IS essere mancata l'indicazione da parte del giudice di merito degli elementi rivelatori, per l'appunto, della coscienza e volontà di prender parte alla realizzazione delle condotte distrattive. La citazione giurisprudenziale volta a sostenere la necessità di un'espressa motivazione sul punto (Sez. 5, n. 15143 del 08/03/2007, Gitta, non massimata), riferendosi a un'ipotesi di concorso dell'amministratore formale negli illeciti posti in essere dall'amministratore di fatto, è coerente con la proiezione difensiva del ricorrente, in base alla quale egli sarebbe rimasto estraneo agli atti distrattivi e inconsapevole dell'operato dell'EG; ma non è pertinente al caso di specie in quanto, come si è avuto modo di rilevare, la responsabilità attribuita al IS non dipende dalla sua posizione di garanzia e dall'acquiescenza all'operato altrui, ma si ricollega invece alla sua personale ed attiva partecipazione alle condotte distrattive, avuto particolare riguardo all'iniziativa di cedere in affitto l'azienda alla società -inattiva - amministrata dal figlio, senza che potesse prefigurarsi la percezione dei canoni:
onde può ben affermarsi che si verte in un'ipotesi di condotta consapevolmente diretta alla diminuzione patrimoniale della società, prevista e voluta quale conseguenza tipica dell'atto compiuto (v. Sez. 1, n. 4472 del 27/02/11 97, Paoletti, Rv. 207480).
5. Inammissibile, infine, è il motivo di ricorso col quale il IS rimprovera alla Corte territoriale di non aver tenuto conto, nella determinazione della pena, del "minor ruolo" da lui svolto nella vicenda rispetto a JA EG. In argomento corre l'obbligo di osservare che - a prescindere dal fatto che tale posizione marginale del IS non emerge dalla ricostruzione in fatto scaturita dal giudizio di merito - la concreta modulazione della pena appartiene al novero dei poteri discrezionali del giudice di merito, il cui esercizio si sottrae al sindacato in sede di legittimità ove sorretto da idonea motivazione;
e tale è certamente la motivazione che si rapporti, fra gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., a quelli ritenuti di saliente rilievo nel caso specifico,
senza dover rendere conto in dettaglio della valenza attribuita ad ogni altro elemento. Nel caso che qui interessa la Corte Triestina ha posto in evidenza, quali ragioni giustificatrici della determinazione adottata, sia la "disinvoltura" dimostrata dal IS nell'operare diverse modalità distrattive e dissipative, sia il fatto di aver coinvolto il figlio in una vicenda ad elevato rischio e di aver operato in violazione delle inibitorie di legge derivantigli da una precedente condanna per bancarotta: e tanto soddisfa adeguatamente l'obbligo di motivazione.
6. Il rigetto del ricorso, che inevitabilmente consegue a quanto fin qui osservato, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2012.
Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2013