(Boicottaggio)
Chiunque, per uno degli scopi indicati negli articoli 502, 503, 504 e 505, mediante propaganda o valendosi della forza e autorita' di partiti, leghe o associazioni, induce una o piu' persone a non stipulare patti di lavoro o a non somministrare materie o strumenti necessari al lavoro, ovvero a non acquistare gli altrui prodotti agricoli o industriali, e' punito con la reclusione fino a tre anni.
Se concorrono fatti di violenza o di minaccia, si applica la reclusione da due a sei anni.
(36) ((45)) ------------- AGGIORNAMENTO (36)
Il D.P.R. 4 giugno 1966, n. 332 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera d)) che e' concessa amnistia "per i reati previsti negli articoli 330, primo capoverso, 337, 340, 341, 414, 415, 507, 508 - anche in relazione all' art. 510 - 610 e 635 del Codice penale e dal decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66 , se commessi per motivi ed in occasione di manifestazioni sindacali".
Ha inoltre disposto (con l'art. 16, comma 1) che l'amnistia ha efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 31 gennaio 1966. ------------- AGGIORNAMENTO (45)
La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 17 aprile 1969, n. 84 (in G.U. 1ª s.s. 23/04/1969, n. 105), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell' art. 507 del Codice penale per la parte relativa all'ipotesi della propaganda e nei limiti di cui alla motivazione".