Versione
1 luglio 1931
1 luglio 1931
>
Versione
4 giugno 1966
4 giugno 1966
>
Versione
24 aprile 1969
24 aprile 1969
Art. 507.
(Boicottaggio)
Chiunque, per uno degli scopi indicati negli articoli 502, 503, 504 e 505, mediante propaganda o valendosi della forza e autorita' di partiti, leghe o associazioni, induce una o piu' persone a non stipulare patti di lavoro o a non somministrare materie o strumenti necessari al lavoro, ovvero a non acquistare gli altrui prodotti agricoli o industriali, e' punito con la reclusione fino a tre anni.
Se concorrono fatti di violenza o di minaccia, si applica la reclusione da due a sei anni.
(36) ((45)) ------------- AGGIORNAMENTO (36)
Il D.P.R. 4 giugno 1966, n. 332 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera d)) che e' concessa amnistia "per i reati previsti negli articoli 330, primo capoverso, 337, 340, 341, 414, 415, 507, 508 - anche in relazione all' art. 510 - 610 e 635 del Codice penale e dal decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66 , se commessi per motivi ed in occasione di manifestazioni sindacali".
Ha inoltre disposto (con l'art. 16, comma 1) che l'amnistia ha efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 31 gennaio 1966. ------------- AGGIORNAMENTO (45)
La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 17 aprile 1969, n. 84 (in G.U. 1ª s.s. 23/04/1969, n. 105), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell' art. 507 del Codice penale per la parte relativa all'ipotesi della propaganda e nei limiti di cui alla motivazione".
(Boicottaggio)
Chiunque, per uno degli scopi indicati negli articoli 502, 503, 504 e 505, mediante propaganda o valendosi della forza e autorita' di partiti, leghe o associazioni, induce una o piu' persone a non stipulare patti di lavoro o a non somministrare materie o strumenti necessari al lavoro, ovvero a non acquistare gli altrui prodotti agricoli o industriali, e' punito con la reclusione fino a tre anni.
Se concorrono fatti di violenza o di minaccia, si applica la reclusione da due a sei anni.
(36) ((45)) ------------- AGGIORNAMENTO (36)
Il D.P.R. 4 giugno 1966, n. 332 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera d)) che e' concessa amnistia "per i reati previsti negli articoli 330, primo capoverso, 337, 340, 341, 414, 415, 507, 508 - anche in relazione all' art. 510 - 610 e 635 del Codice penale e dal decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66 , se commessi per motivi ed in occasione di manifestazioni sindacali".
Ha inoltre disposto (con l'art. 16, comma 1) che l'amnistia ha efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 31 gennaio 1966. ------------- AGGIORNAMENTO (45)
La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 17 aprile 1969, n. 84 (in G.U. 1ª s.s. 23/04/1969, n. 105), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell' art. 507 del Codice penale per la parte relativa all'ipotesi della propaganda e nei limiti di cui alla motivazione".
Commentari • 20
- 1. Integrazione probatoria ufficiosa e principi del giusto processo (Tr. Rovereto, 32/05)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 11 aprile 2022 · 163.38658
L'art. 507 CPP non può essere interpretato (se se ne vuole dare una lettura costituzionalmente orientata) nel senso che al giudice va riconosciuto un ampio potere suppletivo tale da sopperire a carenze e negligenze delle parti. […] Se così è, l'unica lettura che rende la norma di cui all'art. 507 CP compatibile con il principio costituzionale è quella per cui al giudice (previa, del caso, sollecitazione delle parti) va riconosciuto un semplice potere di integrazione del dato acquisito qualora ciò risulti necessitato da quanto accertato nel contraddittorio, e sempre che non si tratti di temi di prova di cui la parte pubblica o quella privata avevano conoscenza e hanno omesso di allegare. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 51
- 1. Cass. pen., sez. V, sentenza 18/12/2018, n. 57048Provvedimento: […] l'imputato aveva chiesto la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale e l'ammissione di tre nuovi testi, la cui audizione era stata chiesta in primo grado ex art. 507 c.p., […] Con il primo motivo di ricorso l'imputato si duole della mancata escussione da parte del Giudice di Pace, ai sensi dell'art. 507 c.p.p., di alcuni testi, […] cod. proc. pen., sicché il motivo non potrà essere validamente invocato nel caso in cui il mezzo di prova sia stato sollecitato dalla •-• A parte attraverso l'invito al giudice di merito ad avvalersi dei poteri discrezionali di integrazione probatoria di cui all'art. 507 cod. proc. pen. e da questi sia stato ritenuto non necessario ai fini della decisione (Sez. 5, […]Leggi di più...
- inammissibilità ricorso·
- credibilità testimoni·
- mancata assunzione prova decisiva·
- valutazione credibilità persona offesa·
- spese processuali·
- vizio di motivazione·
- art. 603 c.p.p.·
- condanna cassa delle ammende·
- rinnovazione istruttoria dibattimentale·
- art. 507 c.p.p.