Sentenza 4 dicembre 2001
Massime • 1
In tema di reato colposo, il giudice penale è tenuto ad accertare la colpa concorrente del terzo, rimasto estraneo al giudizio, al solo fine di assicurare la correlazione tra gravità del reato e determinazione della pena, ai sensi dell'art. 133, primo comma, n. 3) cod. pen., dovendosi escludere, in via generale, l'esistenza di un obbligo di quantificazione percentualistica dei diversi fattori causali dell'evento, a meno che egli non sia chiamato a pronunciare statuizioni civilistiche e ricorra il fatto colposo della parte civile, che diminuisce l'entità del risarcimento dovuto a norma degli artt. 1227 e 2056 cod. civ.; ne deriva che detto obbligo di determinazione percentualistica non sussiste nell'ipotesi di apporti causali concorrenti di più imputati ovvero di imputati e terzi, in cui il credito risarcitorio della parte civile è assistito dal principio di solidarietà passiva ex art. 2055 cod.civ..
Commentario • 1
- 1. Responsabilità del medico, comportamento del paziente, rilevanza penaleAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 3 febbraio 2009
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/12/2001, n. 5728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5728 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
1) Dott. FRANCESCO LISCIOTTO Presidente del 04/12/2001
2) Dott. SALVATORE BOGNANNI Consigliere SENTENZA
3) Dott. FRANCESCO MARZANO rel. Consigliere N. 1984
4) Dott. CARLO GIUSEPPE BRUSCO Consigliere REGISTRO GENERALE
5) Dott. CARLO LICARI Consigliere N. 16452/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
1) DD OR, n. in Taranto il 16.06.1943;
2) Del Prete Salvatore, n. in Massafra il 19.08.1948, responsabile civile;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto - in data 29 gennaio 2001. Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. CE Marzano;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. IO Galati, che ha concluso per l'accoglimento del motivo relativo alle spese di parte civile e inammissibilità dei ricorsi nel resto;
Udito il difensore delle parti civili Guido Vito Nicola, DA RO e SI IA Carmela, avv. Vito Sisto, anche in sostituzione dell'avv. Antonio Ventura per le parti civili da quest'ultimo rappresentate, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi, riportandosi alle conclusioni scritte;
Udito il difensore dell'imputato, avv. Antonio Raffo, anche in sostituzione dell'avv. Pietro Monopoli per il responsabile civile Del Prete Salvatore, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Osserva.
1. Il 29 gennaio 2001 la Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto - confermava la sentenza in data 9 giugno 1999 del Tribunale di Taranto, con la quale OR DD, riconosciutegli le attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, era stato condannato a pena ritenuta di giustizia (con i benefici della sospensione condizionale della sua esecuzione e della non menzione della condanna riportata) ed alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, per imputazione di cui agli artt. 81, 589, 3^ c., c.p., nonché, unitamente ai responsabili civili al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore delle costituite parti civili, cui assegnava delle provvisionali.
Per come fattualmente ricostruito in tale sentenza, il 13 marzo 1995. l'imputato si trovava, alla guida di un autoarticolato, a transitare sull'arteria stradale Taranto-Grottaglie, ad una velocità di 70 km/h.; giunto nei pressi di uno svincolo (per Statte), altro autoveicolo, il cui conducente rimaneva ignoto, si immetteva improvvisamente nella stessa corsia di marcia, "tagliando" la strada all'autoveicolo condotto dall'imputato. A seguito di tanto, ed essendo il manto stradale bagnato, l'automezzo subiva un primo sbandamento;
in quel frangente sopraggiungeva sulla corsia di sinistra un'altra autovettura (Audi 80), condotta da SE AP, che stava effettuando il sorpasso dell'autoarticolato, e tale ultimo mezzo urtava con le ruote posteriori la fiancata anteriore destra dell'autoveicolo; tale urto accentuava lo sbandamento dell'autoarticolato, la cui motrice urtava violentemente il guardrail, lo scavalcava e finiva in collisione frontale, e con lo spigolo laterale destro, con un furgone, guidato da PP ES, che proveniva dalla corsia opposta. A seguito di tale impatto, PP ES, CE DA, EL Di RO, IO SS, MM AC, PP EL e LE AR, che viaggiavano a bordo di quel furgone, riportavano lesioni che li traevano a morte.
Nel pervenire alla resa statuizione, i giudici dell'appello ritenevano accertata la circostanza (sulla quale il primo giudice "si esprime con una certa cautela") relativa all'immissione, nella corsia di marcia dell'autoarticolato, dell'autovettura il cui conducente non era stato identificato. Ritenevano, tuttavia, che l'imputato non avesse serbato una condotta di guida "adeguata alle condizioni stradali, così come si presentavano al momento del sinistro". Rilevavano, in particolare, che doveva tenersi conto delle condizioni meteorologiche, richiamando al riguardo le dichiarazioni dell'imputato, "che ha ammesso di aver perso il controllo del mezzo perché la strada era bagnata". Tali condizioni - annota la sentenza impugnata - "avrebbero consigliato una maggiore prudenza nella guida, ed in particolare una velocità minore di quella tenuta, corrispondente al limite massimo consentito per quel tipo di mezzo (70 km/h.)". Rilevavano (conformemente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure) che il limite imposto su quel tratto di strada (di 80/km/h., a fronte di quello normalmente previsto di 110 km/h.), già "indirettamente esprimeva la pericolosità della circolazione, la quale, anche in condizioni normali, dovrebbe indurre i conducenti di mezzi pesanti, soggetti in generale ai limiti di velocità più restrittivi, a ridurre ancor più la velocità dei loro mezzi". Soggiungevano che la eccessiva velocità ritenuta era confermativamente da apprezzare anche in considerazione del fatto che egli "era in corrispondenza di un incrocio (Taranto/Statte), fatto questo che avrebbe dovuto indurlo a ridurre ancor più il suo andamento di marcia". Disattendevano la tesi difensiva, secondo la quale "non vi sarebbe stato contributo causale dell'imputato nella produzione dell'evento", sull'assunto che, "seppur egli avesse tenuto una condotta di guida irregolare, la stessa sarebbe stata assorbita da quella tenuta dal conducente della vettura ignota, immessasi improvvisamente nella sua corsia di marcia", rilevando che "detta immissione non poteva considerarsi un evento eccezionale", ma doveva ritenersi "un evento se non normale, pur sempre prevedibile e non eccezionale ...". Rilevavano, inoltre, che "va integrata la motivazione del giudice di primo grado in ordine alla percentuale del concorso di colpa dello stesso nella produzione dell'evento, percentuale che questo collegio ritiene di stabilire nell'ordine del 40%". Condannavano, infine, gli appellanti, imputato e responsabile civile Salvatore Del Prete, alla rifusione delle spese di quel grado del giudizio in favore delle costituite parti civili, liquidate "per ognuna di esse in lire 1.240.000, di cui lire 40.000 per spese".
2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso l'imputato ed il responsabile civile, Salvatore Del Prete, per mezzo dei rispettivi difensori, denunziando, con atti di identico contenuto:
a) il vizio di "mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione" sotto il profilo che - richiamato un arresto giurisprudenziale di questa Corte sulla rilevabilità in sede di legittimità del travisamento del fatto -, premesso che si era fatto gravatoriamente valere che al momento del sinistro "le condizioni meteorologiche erano certamente normali", illegittimamente, in sintesi, i giudici del merito avrebbero tale circostanza disattesa, ritenendo invece un diversa situazione riguardata come fondativa della responsabilità dell'imputato;
b) il vizio di violazione di legge, in riferimento all'art. 41, 2^ c., c.p., e di motivazione, per avere la sentenza impugnata illegittimamente disatteso la tesi che "la eventuale condotta di guida del DD doveva comunque ritenersi assorbita dalla condotta di guida sopravvenuta del conducente dell'autovettura che si pose improvvisamente dinanzi all'automezzo condotto dal DD, con la naturale conseguenza di ritenere non colpevole il DD in relazione all'evento verificatosi", dovendo, in sostanza, tale condotta dell'ignoto conducente antagonista ritenersi causa sopravvenuta idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta dell'imputato e l'evento realizzatosi;
c) il vizio di violazione di legge, in riferimento agli artt. 605 e 592 c.p.p.. Premesso che con i motivi di appello "era stata formulata richiesta di quantificazione del grado di colpa dell'imputato DD OR e quindi quello del conducente dell'autovettura rimasta ignota, essendo stata omessa tale determinazione del giudice monocratico", rilevano i ricorrenti che, pur avendo la sentenza impugnata "per un verso (...) accolto il motivo di impugnazione sotto forma di integrazione della sentenza del giudice monocratico (...), riconoscendo la colpa del DD OR in misura del 40% e la colpa del conducente dell'autovettura rimasta ignota in misura del 60%, (...) per altro verso ha erroneamente omesso di applicare l'art.605 c.p.p. nella parte in cuì prevede la riforma parziale della sentenza, omettendo di dichiarare nel dispositivo della sentenza la riforma sul punto della sentenza del giudice monocratico". Conseguentemente, soggiungono, "illegittima risulta essere la condanna alle spese di giudizio del grado di appello disposta a carico dell'imputato DD OR, essendo stato accolto uno dei motivi da questo proposto";
d) il vizio di violazione di legge, in riferimento all'art. 541 c.p.p.. Rilevano che la impugnata sentenza aveva, in dispositivo,
liquidato le spese relative al grado di appello in L. 1.240.000 (di cui L. 40.000 per spese) per ciascuna delle costituite parti civili, "dando ad intendere che tale somma dovrebbe essere liquidata per ogni soggetto costituitosi parte civile e non invece per ogni avvocato che rappresenta più parti civili", sicché - rilevano i ricorrenti - "tale equivocità del dispositivo va integrata correttamente al fine di una esatta applicazione della normativa relativa alla rappresentanza di più soggetti da parte del medesimo avvocato".
3.0 I primi due motivi di ricorso sono infondati.
Occorre, invero, considerare che in tema di controllo sulla motivazione (in tale vizio rifluendo anche il c.d. travisamento del fatto), alla Corte di Cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nel precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno; ed invero, avendo il legislatore attribuito rilievo esclusivamente al testo del provvedimento impugnato, che si presenta quale elaborato dell'intelletto costituente un sistema logico in sè compiuto ed autonomo, il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della coerenza strutturale della sentenza in sè e per sè considerata, necessariamente condotta alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è "geneticarnente" informata, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri (così Cass., Sez. Un., n. 12/2/1000). E poiché ai sensi dell'art. 606, lett. e), c.p.p., la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice del merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Cass., Sez. Un., n. 16/1996); il ricorrente, cioè, deve dimostrare in sede di legittimità che l'iter argomentativo seguito dal giudice è assolutamente carente sul piano logico e questa dimostrazione non ha nulla a che fare con la prospettazione di un'altra interpretazione o di un altro iter, in tesi egualmente corretti sul piano logico;
ne consegue che, una volta che il giudice abbia coordinato logicamente gli atti sottoposti al suo esame, a nulla vale opporre che questi atti si prestavano ad una diversa lettura o interpretazione, munite di eguale crisma di logicità (così Cass., Sez. Un., 14.12.1995, n. 30). Nella specie, non illogicamente i giudici del merito hanno ritenuto i precennati profili di colpa nella condotta dell'imputato, rilevando, in sostanza, che "egli non ha tenuto una condotta di guida adeguata alle condizioni stradali, così come si presentavano al momento del sinistro", tanto desumendo dalle circostanze che egli serbava una velocità "corrispondente al limite massimo consentito" per quel tipo di pesante automezzo condotto;
che in quel tratto di strada era indicato il limite di velocità di 80 km/h., che, ancorché superiore a quella tenuta dall'imputato, era, nondimeno, di per sè indicativa della "pericolosità della circolazione" in quel tratto di strada;
che questo si svolgeva "in prossimità di un incrocio" ed anche la sua addotta scarsa visibilità e "inadeguatezza della corsia di accelerazione (...) avrebbero dovuto indurlo ad una maggiore prudenza, anche perché egli ben conosceva quel tratto di strada, percorrendolo più volte al giorno per motivi di lavoro"; che a tale dovuta maggior prudenza avrebbero dovuto indurre anche le condizioni meteorologiche sussistenti al momento del sinistro, giacché lo stesso imputato aveva ammesso "di aver perso il controllo del mezzo perché la strada era bagnata".
Se, per un verso, tale argomentare si appalesa immune di rinvenibili vizi di illogicità (che, peraltro, la norma vuole dover essere "manifesta"), per altro verso i giudici del merito hanno dato logica contezza pure della ritenuta sussistenza del rapporto di causalità tra tale condotta e l'evento prodottosi, anche in riferimento al comportamento serbato dall'ignoto conducente che si immise improvvisamente sull'arteria percorsa dall'imputato. Posto, difatti, che si annota nella integrativa sentenza di primo grado che, "ove egli avesse osservato la velocità moderata imposta dalle circostanze del caso (...), l'evento non si sarebbe verificato o, comunque, avrebbe provocato conseguenze meno gravi di quelle in concreto verificatesi", correttamente la gravata sentenza ha ritenuto che il comportamento di quell'ignoto conducente non fosse ascrivibile al novero delle cause sopravvenute da sole sufficienti, ai sensi dell'art. 41.2 c.p., a determinare l'evento. Premesso, invero, che l'indagine sull'esistenza in concreto del nesso di causalità e sull'interruzione di esso per effetto di una causa sopravvenuta è indagine tipicamente di fatto, come tale riservata al giudice del merito, e che il relativo accertamento si sottrae al sindacato di legittimità quando sia ispirato ad esatti criteri giuridici e sia sorretto da adeguata e corretta motivazione (così, ex ceteris, Cass., Sez. 4^. n. 4863/1991), cause sopravvenute, da sole sufficienti a determinare l'evento, secondo la previsione dell'art. 41.2 c.p., sono solo quelle che si inseriscono nella serie causale quale fattore autonomo del tutto eccezionale (cioè straordinario, rarissimo, non solo anomalo, o meramente inconsueto, insolito), che dia luogo ad un decorso causale atipico privo di prevedibilità e di controllo da parte dell'agente che abbia già posto in essere una condizione necessaria dell'evento, secondo il principio condizionalistico sancito dagli artt. 40 e 41.1 c.p.. E nella specie correttamente i giudici del merito hanno ritenuto che "l'immissione di altro autoveicolo nella sua stessa corsia di marcia" (ancorché imprudente o improvvisa) "costituiva pur sempre un fatto che l'imputato avrebbe dovuto rappresentarsi, e per il quale doveva ridurre la velocità del suo mezzo, perché detta immissione non poteva considerarsi un evento eccezionale (...), ma un evento se non normale, pur sempre prevedibile e non eccezionale, proprio perché l'evoluzione naturale della condotta di guida di chi esce da un incrocio è quella di immettersi nella corsia di marcia della strada impegnata".
3.1 Infondato è anche il terzo motivo di doglianza.
Invero, la sentenza di primo grado aveva sostanzialmente ritenuto il concorso di colpa dell'ignoto conducente del veicolo antagonista, che si era immesso nella stessa corsia di marcia dell'imputato, rilevando che la "verosimile" versione dell'imputato "trova una sicura conferma proprio nella ricostruzione del perito (...)" indi esaminando il profilo di responsabilità dell'imputato sul presupposto che "è verosimile che la repentina immissione di un autoveicolo proveniente da un raccordo (...) possa avere indotto il DD ad una improvvisa manovra di emergenza", proponendosi ed affrontando, quindi, il tema di delibare ed accertare "se le circostanze testè richiamate siano tali da consentire di escludere il contributo causale dell'imputato, a titolo di colpa, nella causazione dell'evento". D'altra parte, negli stessi motivi di appello (come pure viene evocato dai ricorrenti) si era dedotto che la sentenza di prime cure "(...) per un verso ha ritenuto inequivocabilmente un macroscopico concorso di colpa del conducente dell'autovettura berlina e di colore scuro rimasto ignoto (...)" conclusivamente rilevandosi, "in via più gradata" che "la sentenza impugnata avrebbe dovuto quantificare la colpa del DD OR in misura particolarmente modesta, determinandola peraltro in termini di percentuale". E dunque, posto che quel concorso di colpa del conducente antagonista rimasto ignoto era stato in effetti già ritenuto dal giudice di primo grado, non ha pregio il rilievo gravatorio dei ricorrenti al riguardo fatto valere, giacché la sentenza di secondo grado non ha affatto riformato sul punto quella appellata, limitandosi il giudice dell'appello a ritenere che andasse "integrata la motivazione del giudice di primo grado in ordine alla percentuale del concorso di colpa".
Quanto a questa, poi, l'accertamento in sede penale della colpa concorrente anche di un terzo nella causazione dell'evento si impone al giudice ai fini della valutazione dovuta in quella sede, cioè ai fini della responsabilità penale dell'imputato sotto il profilo dell'efficienza causale della sua condotta in riferimento all'evento determinatosi e del grado di colpa (cfr. Cass., Sez. 4^, n. 5276/1986; id., Sez. 5^, n. 9511/1982); l'accertamento di tale concorrente colpa del terzo esaurisce l'obbligo del giudice al riguardo, senza che lo stesso sia tenuto ad una specifica indicazione percentualistica della stessa, essendo necessario e sufficiente che egli dia contezza solo della ritenuta sussistenza della responsabilità dell'imputato, pur in presenza di un concorsuale apporto del terzo, e della effettuata valutazione di tale circostanza ai fini e per gli effetti di cui all'art. 133, 1^ c., n. 3, c.p.. E, nella specie, la sentenza di primo grado, confermata nel successivo grado del giudizio, mostra di aver valutato tale circostanza, tenendo conto, oltre che "dell'incensuratezza dell'imputato", anche "dell'entità della colpa", e pervenendo ad una sanzione che nella sua misura base ("mesi 6 di reclusione, ridotta, ex art. 62 bis c.p., fino a mesi 4") è pari al suo minimo edittale.
La specificazione (percentualistica) del grado di colpa è, invece, necessaria anche in sede penale, ove in questa debbano pronunciarsi statuizioni civilistiche;
ma tanto riguarda esclusivamente il rapporto tra imputato e/o responsabile civile (debitori) da un lato e parte civile (creditore) dall'altro, tra i quali soltanto si svolge il rapporto civilistico dedotto in contestazione in sede penale. Tale obbligo, quindi, incombe al giudice solo ove si tratti di determinare il concorsuale apporto del creditore - parte civile (o suo dante causa) alla determinazione dell'evento generatore del danno risarcibile, non anche nel caso in cui si verta in ipotesi di concorsuale apporto di più imputati - debitori (cfr. Cass., Sez. 4^, n. 6547/1996; id., Sez. 4^, n. 3068/1981) e, men che mai, di imputati e terzi che tale veste non abbiano rivestito nel giudizio penale. Nel primo caso, difatti, ai sensi dell'art. 1227 c.c., richiamato dall'art. 2056 c.c., il giudice deve valutare il concorso del fatto colposo del creditore nella determinazione del risarcimento dovuto, che "è diminuito secondo la gravità della colpa e le conseguenze che ne sono derivate". Nel secondo caso, invece, viene in rilievo il principio della solidarietà passiva sancito dall'art. 2055 e. c., secondo il quale, "se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno" salva l'azione di regresso del debitore che abbia risarcito il danno nei confronti degli altri condebitori solidali: aspetto, quest'ultimo, che evidentemente non rileva affatto nel rapporto esterno tra creditore danneggiato e debitore imputato, e che potrà, semmai, da quest'ultimo esser fatto valere nella competente sede civilistica nei rapporti interni tra lui, debitore solvente, ed altri eventuali condebitori solidali, Non senza considerare, peraltro ed a tal punto del tutto ultroneamente, che la sentenza penale in questione non potrebbe mai assumere efficacia di giudicato (art. 651 c.p.p.) nei confronti del terzo, non intervenuto nel procedimento penale, non investito della qualità di imputato, non destinatario di specifica statuizione di condanna ed addirittura rimasto ignoto.
3.3 Fondato, invece, è il quarto ed ultimo motivo di gravame. I giudici dell'appello, difatti, hanno condannato gli attuali ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese in quel grado sostenute dalle costituite parti civili, liquidandole "per ognuna di esse in lire 1.240.000 (...)". Inequivoco essendo il riferimento di quell'importo ad "ognuna" delle parti civili, poiché più parti civili erano assiste e difese dallo stesso avvocato, avrebbe, invece, dovuto trovare applicazione il disposto dell'art.
5.4 della tariffa forense (D.M. n. 585/1994), a termini del quale "l'onorario unico può essere aumentato per ogni parte" nelle misure ivi indicate. Tale erronea statuizione contenuta nel dispositivo non può essere in questa sede emendata ai sensi dell'art. 619 c.p.p., costituendo essa compendio del decisum espresso in dispositivo ed appartenendosi al giudice del merito la valutazione ed eventuale determinazione degli aumenti dell'onorario unico.
4. La impugnata sentenza va, dunque, annullata, limitatamente alla statuizione concernente la liquidazione delle spese tra le parti private nel giudizio di appello, con rinvio (ai sensi dell'art. 622 c.p.p.), per nuovo esame sul punto, al giudice civile competente per valore in grado di appello, al quale stimasi opportuno demandare anche il regolamento delle spese di questo grado del giudizio tra le parti medesime. I ricorsi vanno nel resto rigettati.
P.Q.M.
La, Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente la liquidazione delle spese tra le parti private nel giudizio di appello e rinvia per nuovo esame sul punto al giudice civile competente per valore in grado di appello, al quale è demandato anche il regolamento delle spese di questo grado del giudizio tra le parti medesime. Rigetta nel resto i ricorsi. Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2002