Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/12/2001, n. 5728
CASS
Sentenza 4 dicembre 2001

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In tema di reato colposo, il giudice penale è tenuto ad accertare la colpa concorrente del terzo, rimasto estraneo al giudizio, al solo fine di assicurare la correlazione tra gravità del reato e determinazione della pena, ai sensi dell'art. 133, primo comma, n. 3) cod. pen., dovendosi escludere, in via generale, l'esistenza di un obbligo di quantificazione percentualistica dei diversi fattori causali dell'evento, a meno che egli non sia chiamato a pronunciare statuizioni civilistiche e ricorra il fatto colposo della parte civile, che diminuisce l'entità del risarcimento dovuto a norma degli artt. 1227 e 2056 cod. civ.; ne deriva che detto obbligo di determinazione percentualistica non sussiste nell'ipotesi di apporti causali concorrenti di più imputati ovvero di imputati e terzi, in cui il credito risarcitorio della parte civile è assistito dal principio di solidarietà passiva ex art. 2055 cod.civ..

Commentario1

  • 1Responsabilità del medico, comportamento del paziente, rilevanza penaleAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 3 febbraio 2009

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/12/2001, n. 5728
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5728
Data del deposito : 4 dicembre 2001

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