Sentenza 27 giugno 2012
Massime • 1
La produzione di documenti e l'esame di testimoni ad opera del difensore della persona offesa, non costituita parte civile, non integra alcuna ipotesi di nullità, né di ordine generale, né relativa, ma costituisce una mera irregolarità priva di conseguenze sulla validità dell'istruttoria dibattimentale. (Principio affermato con riferimento a dibattimento svoltosi davanti al giudice di pace).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/06/2012, n. 44436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44436 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente - del 27/06/2012
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 1740
Dott. LAPALORCIA Grazia - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SABEONE Gerardo - Consigliere - N. 39294/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LA AGE N. IL 09/07/1967;
avverso la sentenza n. 527/2010 GIUDICE DI PACE di NOVARA, del 05/07/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/06/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA LAPALORCIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. V. D'Ambrosio che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Age LA è stata ritenuta responsabile, con sentenza del Giudice di pace di Novara del 5-7-2011, del reato di lesioni personali lievissime in danno di un collega di lavoro.
L'affermazione di responsabilità era basata sulla testimonianza della p.o., ritenuta avvalorata da referto medico e dalle dichiarazioni di una collega dei due.
L'imputata ha proposto ricorso, tramite il difensore avv. M. Cimma, deducendo violazione di norme processuali stabilite a pena di invalidità, in quanto il difensore della persona offesa, non costituita parte civile, aveva prodotto documenti ed esaminato testi, il che determinava nullità di ordine generale ex art. 178 cod. proc. pen., comma 1, lett. c), per lesione dei diritti dell'imputato,
l'inutilizzabilità dell'intera istruttoria dibattimentale, o, in subordine, nullità relativa ex art. 181 cod. proc. pen., commi 1 e 4, eccepibile con l'impugnazione della sentenza di primo grado. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e merita rigetto.
La produzione di documenti e l'esame di testi ad opera del difensore della persona offesa non costituita parte civile non integra, in virtù del principio di tassatività delle nullità (art. 177 cod. proc. pen.), quella di ordine generale invocata dalla ricorrente, dal momento che l'art. 178 cod. proc. pen., comma 1, lett. c, che prescrive a pena di nullità l'osservanza, tra l'altro, delle disposizioni concernenti l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato, non risulta violato, ne' il ricorso precisa in qual modo sarebbero stati lesi, nella specie, i diritti dell'imputato dal comportamento del difensore della p.o.. Infondata è anche la questione di inutilizzabilità che, secondo la ricorrente, investirebbe addirittura il complesso dell'istruttoria dibattimentale, senza che peraltro la doglianza sia stata ancorata alla violazione di alcuna norma specifica.
Sempre in virtù del principio di tassatività, non ricorre neppure un caso di nullità relativa, prospettato in subordine, che comunque avrebbe dovuto essere eccepita, data la presenza della parte agli atti asseritamente nulli, prima del loro compimento, o immediatamente dopo (art. 182 cod. proc. pen., comma 2), il che non risulta avvenuto.
L'improprio intervento del difensore della p.o., limitatosi peraltro alla formulazione di un'unica domanda nel corso dell'esame della p.o., come si desume dall'accesso agli atti, integra quindi mera irregolarità, priva di conseguenze sulla validità e sulla utilizzabilità dell'istruttoria dibattimentale. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2012