Sentenza 15 gennaio 2007
Massime • 2
In tema di formazione della prova, la violazione dell'obbligo del teste di non assistere all'esame delle parti e degli altri testi non è sanzionata da alcuna nullità o inutilizzabilità, sì che incombe al giudice, in sede di successiva valutazione della testimonianza, verificare se la rilevata irregolarità del mancato isolamento del teste durante il dibattimento abbia nociuto alla attendibilità della testimonianza.
L'obbligo di correlazione tra accusa e sentenza non può ritenersi violato da qualsiasi modificazione rispetto all'accusa originaria, ma soltanto nel caso in cui la modificazione dell'imputazione pregiudichi la possibilità di difesa dell'imputato: la nozione strutturale di "fatto" contenuta nelle disposizioni in questione, va coniugata con quella funzionale, fondata sull'esigenza di reprimere solo le effettive lesioni del diritto di difesa, posto che il principio di necessaria correlazione tra accusa contestata (oggetto di un potere del pubblico ministero) e decisione giurisdizionale (oggetto del potere del giudice) risponde all'esigenza di evitare che l'imputato sia condannato per un fatto, inteso come episodio della vita umana, rispetto al quale non abbia potuto difendersi. (Nella fattispecie, relativa ad un'associazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, la Corte ha ritenuto che non costituisce violazione del principio di cui all'art. 521 cod.proc.pen. la condanna dell'imputato per il finanziamento dell'associazione medesima in qualità di concorrente esterno, a fronte dell'accusa di esserne stato finanziatore ai sensi del comma primo dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, restando inalterato il fatto naturalistico della condotta criminosa di finanziamento).
Commentari • 7
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L'elemento soggettivo del reato richiede non soltanto che l'evento dannoso sia prevedibile, ma altresì che lo stesso sia evitabile dall'agente con l'adozione di regole cautelari idonee a tal fine (cosiddetto comportamento alternativo lecito), non potendo essere soggettivamente ascritto per colpa un evento che, con valutazione 'ex ante', non avrebbe potuto comunque essere evitato. La condotta soggettivamente riprovevole, esclude il nesso eziologico qualora una condotta appropriata (ovvero un comportamento alternativo lecito) non avrebbe comunque evitato l'evento: dunque, concludono le Sezioni Unite, la colpa si configura quando la cautela richiesta avrebbe avuto significative probabilità …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/01/2007, n. 10103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10103 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARZANO FR - Presidente - del 15/01/2007
Dott. BRUSCO Carlo GI - Consigliere - SENTENZA
Dott. IACOPINO Silvana - Consigliere - N. 13
Dott. COLOMBO Gherardo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 029597/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AT RI, N. IL 19/04/1963;
2) GE ON N. IL 08/02/1945;
3) OR RE N. IL 03/04/1970;
4) VO LU, N. IL 20/05/1962;
5) GI IC, N. IL 18/05/1955;
6) DE ME NT, N. IL 12/06/1969;
7) ES RA, N. IL 29/11/1954;
8) OR US, N. IL 27/01/1964;
avverso SENTENZA del 01/12/2005 CORTE APPELLO di CATANZARO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. COLOMBO Gherardo;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Vincenzo Geraci, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso proposto da RA NT e per il rigetto di tutti gli altri ricorsi.
Uditi i difensori che hanno così concluso: avvocato GI Spinelli per l'accoglimento del ricorso di RA NT;
avvocato Sergio Calabrese, anche in sostituzione dell'avv. Giancarlo Pittelli e dell'avv. Giovanni Di Fronzo, per l'accoglimento dei ricorsi di TA IG, OR ND, ES FR e IO GI;
GI GI RO in sostituzione dell'avv. GI Garzo per l'accoglimento del ricorso di LV GI. OSSERVA
IG TA, NT RA, ND OR, LV GI, OL RI, IA De EC, ES FR, GI IO ricorrono, personalmente o tramite difensore, contro la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro del 1 dicembre 2005 che ha rideterminato la pena nei confronti di RA An. ai sensi dell'art. 599 c.p.p., ha riqualificato il fatto e rideterminato la pena nei confronti di TA A. e OR A., ha assolto LV L. dal reato associativo e rideterminato la pena per i residui reati unificati, ha ridotto la pena a ES F. e IO G. e, applicato il principio ne bis in idem con riferimento alle sentenze del tribunale di OL e del tribunale di RO emesse nei loro confronti, ha ridotto la pena a NG N. e rideterminato quella di De EC A., in ordine a reati attinenti il commercio di stupefacenti e la associazione finalizzata a tale commercio, commessi nel 2001 e nel 2002. Sui punti che hanno in questa sede rilievo, la sentenza impugnata è motivata come segue.
La Corte d'appello evidenzia di aver rilevato una situazione di conflitto di competenza per le posizioni di ES F. e IO G., condannati dal tribunale di OL il 6 ottobre 2004 per i reati rispettivamente ascritti ai capi 18, 19, 20 e 21, e condannati anche con sentenza del Gup di Bari del 19 luglio 2004, in relazione anche ai reati di cui ai capi L, M., N ed O. Ha deciso nel merito sull'appello perché la denuncia del conflitto e la conseguente ordinanza non hanno effetto sospensivo sul procedimento in corso. Posizione RA An..
La Corte ritiene che debba essere accolta la richiesta di applicazione di pena concordata con rinuncia agli altri motivi di gravame, e osserva che il coinvolgimento di RA An. nella vicenda risulta in particolare dalle dichiarazioni di CO, dettagliatamente esaminate e valutate dal primo giudice sia sotto il profilo della attendibilità intrinseca che di quella estrinseca, con motivazione alla quale si rimanda, ed ai risultati delle intercettazioni telefoniche. In base a tali elementi è stato possibile accertare l'esistenza di una associazione finalizzata al narcotraffico, cui ha partecipato il ricorrente che si è reso anche responsabile dei reati di cui ai capi 15, 20, 21 di rubrica.
Rispetto ai reati fine è sufficiente fare riferimento ai risultati dell'istruttoria dibattimentale dai quali è emerso che egli effettuò insieme a CO e sotto le direttive di NT viaggi per il rifornimento della droga in un contesto caratterizzato da continui contatti tra i soggetti predetti. Dai singoli reati si può argomentare circa l'esistenza dell'associazione, in quanto i singoli episodi delittuosi sono significativi di un quadro globale che caratterizza l'accordo criminoso in termini di stabilità e permanenza. Le condotte sono sintomatiche di un organico inserimento nella struttura da parte dell'imputato, consapevole di partecipare alla realizzazione di un programma delinquenziale comune. Vanno apprezzati in proposito i viaggi a Bari per rifornirsi di quantità rilevante di droga;
la presenza di NT che ordina a CO e a RA An. di partire per Bari in quanto le scorte di eroina si stavano esaurendo;
le modalità di pagamento della droga, che viene prelevata e pagata al momento della consegna di una partita successiva;
la provenienza unitaria delle varie partite di droga. Questioni preliminari di merito relative all'utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche. La Corte da atto che le difese di RA An. (che però ha rinunciato ai motivi d'appello diversi da quello relativo alla sanzione), di OR A. e di LV L. hanno sollevato eccezioni di inutilizzabilità delle intercettazioni. Le stesse censure erano state proposte davanti al tribunale di OL che, con ordinanza, le aveva rigettate motivando dettagliatamente e adeguatamente. La Corte condivide gli argomenti del tribunale, riportando il contenuto dell'ordinanza tra virgolette. Questa fa riferimento alla sentenza n. 19 delle sezioni unite di data 19 gennaio 2004, secondo la quale la motivazione del pubblico ministero non deve essere una mera ripetizione delle formule normative, e i concetti di insufficienza e di inidoneità delle postazioni presso la procura, nonché di urgenza investigativa sono concetti di sintesi valutativa. Si è constatata l'esistenza di cinque (ma ne sono poi elencate quattro) diverse tipologie di motivazione ed in particolare le seguenti. Provvedimenti adottati dalla procura della Repubblica di Cosenza in via d'urgenza ai sensi dell'art. 267 c.p.p., comma 2. L'autorizzazione ad avvalersi di impianti esterni è contenuta nello stesso decreto. L'urgenza, correttamente e ampiamente motivata in ordine alle necessità investigative, si riverbera anche per consentire l'ascolto fuori sede. I decreti motivano asserendo indisponibilità di impianti presso la procura, la formula appare congrua perché l'indisponibilità e un dato di fatto e non una valutazione, come invece l'inidoneità. Decreti autorizzativi adottati in via d'urgenza dalla procura di OL: valgono per l'urgenza le stesse considerazioni;
quanto alla inidoneità degli impianti il procuratore della Repubblica di OL da conto della indisponibilità assoluta presso la procura di locali, e tale certificazione del PM è adeguata per ritenere corretta l'autorizzazione concessa. Decreti dati in via ordinaria dalla procura della Repubblica di OL: in questo caso il PM, dando atto della indisponibilità assoluta di locali, dà anche atto della impossibilità di provvedere ad approntarli in tempi utili. Nello stesso decreto vi è esplicito riferimento all'autorizzazione del Gip ad espletare intercettazioni per cui il riferimento alle indagini si connota di contenuti specifici anche in relazione al carattere urgente delle stesse, per come evidenziato nel decreto del Gip. Decreti di intercettazione ambientale disposti congiuntamente dalle procure di OL e Cosenza: in tal caso la delega è motivata sulla base della necessità di procedere all'immediato ascolto delle conversazioni per permettere alla polizia giudiziaria un intervento in tempo reale. Tale necessità risulta effettivamente fondata per consentire alle investigazioni l'esito cui sono destinate. Dichiarazioni di CO.
La Corte d'appello, osservato che il tribunale di OL ha dettagliatamente riportato le dichiarazioni, spiegandone natura e genesi, dopo aver enunciato i criteri di valutazione delle stesse, e ha formulato condivisibile giudizio di attendibilità del chiamante sotto entrambi i profili intrinseco ed estrinseco, si richiama espressamente a tali motivazioni del primo giudice ritenendole precise ed esaustive.
Posizione degli altri imputati.
TA A..
La Corte esclude che manchi correlazione tra l'imputazione e la decisione, perché tra il fatto contestato e quello ritenuto non vi è rapporto di eterogeneità e di incompatibilità perché le condotte del ricorrente, consistite nel prestare a NT del denaro e nella richiesta del NT di intervenire per recuperare i propri crediti rientrano entrambe nella attività di finanziatore. Rammentato che secondo la giurisprudenza la correlazione è violata solo quando si sia verificata una trasformazione radicale della fattispecie concreta rispetto all'ipotesi astratta prevista dalla legge, e che la violazione è insussistente quando l'imputato nel processo si sia trovato nella condizione concreta di difendersi sull'oggetto dell'imputazione, la Corte d'appello afferma che la partecipazione ad associazione finalizzata al commercio di stupefacenti e il concorso esterno nella stessa associazione non rappresentano due ipotesi criminose diverse, ma distinte modalità della partecipazione criminosa, ed il fatto materialmente rilevante (quello di essere il ricorrente finanziatore dell'associazione) è stato sufficientemente enunciato nell'imputazione con espressione sintetica ma efficace. Nel merito il coinvolgimento del ricorrente emerge in primo luogo dalle dichiarazioni di CO, riportate nel dettaglio nella sentenza di primo grado e vagliate alla luce dei criteri di valutazione. CO ha dichiarato che nel gennaio 2002, dopo un primo viaggio a Bari con RA AN., e dopo essersi recato ad Acquappesa presso la macelleria di NT, dal quale ricevette in contanti L. 17 milioni da portare a Bari per pagare debiti, si recò su indicazione del NT in piazza Europa a Cosenza e incontrò "l'amico pronto a mettersi a disposizione" di cui gli aveva parlato NT. L'incontro avvenne effettivamente e la persona consegnò a CO la somma di L. 2.800.000, dicendogli di dire a NT che era riuscito a recuperare sono quelli.
Questi soldi, insieme a quelli che gli aveva inizialmente dato NT, furono consegnati da CO a Bari per il pagamento di una precedente partita di droga. CO apprese successivamente che la persona incontrata si chiamava IG, quando la rivide presso la macelleria del NT in un'occasione in cui questi consegnò ad RI un assegno, RI disse "è di più" e gli fu risposto che se la sarebbero vista tra loro successivamente.
CO ha anche aggiunto che durante il viaggio a Bari venne fermato dall'ispettore De Marco, che non riuscì però a trovargli il denaro. L'incontro tra TA A. e CO, avvenuto il 5 gennaio 2002, è stato osservato dagli ispettori di polizia Grazineo e De Marco. I rapporti tra NT e TA A. risultano chiaramente dalla conversazione registrata il giorno prima dell'incontro, nonché da quelle successive del 4 e del 30 aprile 2002 (nel corso della prima di queste telefonate NT chiese a TA A. soldi per pagare una "macchina" che gli era appena arrivata;
nella seconda, il primo chiese al secondo di trovargli qualcuno che lo aiutasse a riscuotere i crediti che vantava nei confronti dei tossicodipendenti locali).
Il "prestito" del TA A. non è in contestazione, e nemmeno l'incontro con NT presso la sua macelleria. I rapporti tra NT e TA A. con riguardo alla richiesta di "aiuto" emergono dai riferimenti contenuti nella conversazione registrata il 30 aprile 2002, riportata nella sentenza di primo grado, e dai servizi di osservazione del 2 maggio 2002, che hanno documentato un incontro presso il bar Giulia tra TA A., NT e la moglie di questi. Durante rincontro TA A. effettuò una telefonata, anch'essa registrata, con la quale TA A. chiedeva informazioni su CO dietro richiesta di NT.
La condotta del TA A., così inquadrata, non può essere ricompresa nella qualificazione di concorso esterno in associazione, mancando il requisito della destinazione intenzionale a profitto per l'organizzazione. Egli in realtà intende agevolare il NT, consapevole della sua attività illecita, attraverso una attività di finanziamento che, effettuata, consente l'esercizio dell'attività illecita stessa.
Il primo giudice ha correttamente escluso che tale attività abbia integrato il concorso nella fornitura di stupefacente ed ha qualificato la condotta come concorso esterno. "Posta la diversità storica della condotta specifica, rispetto a quella costituente oggetto della pronuncia assolutoria, la medesima condotta rileva quale finanziamento per l'acquisto di altra partita, successiva nel tempo, sicché va qualificata come concorso nella susseguente detenzione per finalità di spaccio, avendo agevolato in maniera determinante ed intenzionale, la condotta materiale del finanziato. In tale senso si derubrica la contestazione, adeguandola alla effettiva emergenza fattuale", conclude la sentenza. OR A..
Dopo aver richiamato le osservazioni svolte a proposito delle intercettazioni telefoniche, la Corte esclude che la violazione del principio sull'ordine di assunzione delle prove riguardanti i contenuti delle intercettazioni stesse abbia rilievo, perché le deposizioni degli agenti non hanno riguardato i contenuti delle conversazioni, ma le attività investigative da loro svolte e i dati di cui erano a conoscenza per ragioni di servizio (attribuzione delle voci delle persone intercettate). Il coinvolgimento del ricorrente deriva in primo luogo dalle dichiarazioni di CO, che ha detto di aver appreso da NT che questi si serviva di tale ND, genero di FR UT e pescivendolo, per monetizzare assegni, e ha aggiunto di avere lui stesso consegnato a NT quattro assegni in bianco, tratti dal conto corrente della sorella della sua convivente (la quale ultima ha ammesso di aver dato a CO i quattro assegni), ignara della destinazione dei titoli, uno dei quali poi presentato all'incasso da ND pochi giorni prima del suo arresto (circostanza confermata dal funzionario dell'istituto di credito, che ha identificato nell'OR A. il portatore dell'assegno tramite un documento).
Anche l'imputato ha ammesso la circostanza della presentazione dell'assegno, peraltro non incassato perché scoperto. Il NT ha ammesso la consegna dell'assegno fornendo però una giustificazione non verosimile perché logicamente implausibile in ordine alla causale della consegna. I rapporti tra OR A. e NT risultano da annotazioni di servizio e contatti telefonici, in uno dei quali il NT si lamenta di essere andato sotto strozzo dell'OR A.. L'episodio dell'assegno si colloca in un più ampio rapporto caratterizzato dalla costante disponibilità dell'OR A. a monetizzare assegni post datati per NT, come risulta anche dalla conversazione del 28 marzo 2002, dalla quale pure traspare la consapevolezza dell'OR A. del coinvolgimento di NT nell'attività illecita. Anche la condotta dell'OR A. va riqualificata, così come è stato fatto per TA A., perché essa non concreta un concorso esterno in associazione, ma consiste nella agevolazione di un'attività di finanziamento che consente l'attività illecita del NT.
Tale condotta rileva come finanziamento per l'acquisto di una partita di stupefacente, e va qualificata come concorso nella susseguente detenzione per finalità di spaccio.
LV L..
La Corte rinvia alla parte preliminare a proposito delle intercettazioni telefoniche, e afferma che la contemporaneità degli esami degli ispettori di polizia non ha rilievo perché l'inosservanza dell'art. 194 c.p.p. non è di per sè sufficiente a rendere inutilizzabile la prova acquisita.
Nel merito, la sentenza di primo grado ha individuato frequenti rapporti tra LV L. e NT, e tra LV L. e CO, dedicando un intero capitolo all'argomento. LV L. ammette di aver conosciuto NT nel carcere di OL e di aver conversato con lui telefonicamente utilizzando il cellulare della sorella;
ha ammesso la paternità della conversazione del 2 aprile 2002. Le altre conversazioni gli sono state attribuite usando criteri certi.
Le conversazioni fanno inequivoci riferimenti a scambi di autovetture, a pagamenti, alla qualità delle auto, al richiamo al prudente uso del telefono. L'esistenza di un rapporto di scambio di "macchine" tra LV L. e NT risulta chiaramente dalle intercettazioni, nelle quali si parla di macchina piena di stucco, macchina troppo scarsa, macchina tagliata a metà, macchina ferma, macchina verniciata, per indicare l'oggetto degli scambi. Anche a tal proposito sono illuminanti le dichiarazioni di CO, e se le espressioni fossero effettivamente riferite ad autovetture esse non avrebbero logica coerenza nella prospettiva di una uniforme ricostruzione dei numerosi rapporti, dai quali emerge l'esistenza di consequenziali ed irrisolte questioni economiche. LV L. riconosce davanti al Gip l'esistenza di un debito con NT, fornendo una inverosimile e non provata giustificazione. I risultati delle intercettazioni bene supportano il racconto accusatorio di CO, a proposito della cessione di cocaina da parte di LV L. di cui al capo 15, a proposito del quale il viaggio riferito da CO è confermato dal tracciamento delle celle di identificazione del cellulare del CO, e di quella di eroina di cui al capo 16.
Il fatto che LV L. neghi di conoscere CO non ha rilievo, visto il contenuto dei rapporti telefonici;
il rilievo di illogicità delle dichiarazioni di CO sull'episodio dei 250 g di cocaina acquistata da NT presso LV L., trasportata da RA An. e ceduta a VI, è stato esaminato in primo grado, ove identiche perplessità erano state sollevate.
La coerenza complessiva del racconto di CO deve essere valutata considerando l'intero contesto della vicenda, i rapporti tra NT e VI, la conversazione del 15 aprile 2002 in cui il secondo si lamenta della "macchina" mandatagli dal NT e i due discutono di soldi.
Le perplessità difensive sul senso della telefonata del 2 aprile 2002 tra NT e LV L. sono inconsistenti come risulta dalla lettura della trascrizione della telefonata stessa: LV L. si lamenta che la "macchina" mandatagli da NT è "piena di stucco" e NT chiede quando gli manda la sua, al che LV L. gli risponde che al momento non conviene perché è troppo scarsa.
Emerge che la sostanza ceduta da NT non è eroina ma fenobarditale, come la sostanza sequestrata il 14 marzo 2002 a RI N., che si era rivolto a NT coll'intermediazione di LV L. (assolto per l'acquisto di eroina contestatogli al capo 15) nell'interesse anche di questi. Essi si concentrano poi sull'assegno postdatato che RI N. aveva dato a NT per pagare la sostanza e alla richiesta di NT perché LV L. intervenga presso RI N., il secondo gli fa capire che questi e la moglie erano entrambi in carcere. NT poi confessa a LV L. di non esser pronto a pagare in contanti e chiede di pagare con un assegno;
LV L. rifiuta dicendogli che lo sta mettendo nei guai con altre persone, a cui aveva assicurato il saldo, e che non accettavano pagamenti (deve presumersi sia stato omesso un "non", ndr) in contanti. Tali fatti specifici dimostrano la responsabilità di LV L. per le imputazioni di cui ai capi 15 e 16, mentre non dimostrano il concorso esterno nell'associazione, poiché manca l'agevolazione orientata a profitto dell'associazione stessa.
LV L. non merita le attenuanti generiche per i precedenti penali (minaccia; rapina aggravata e reati concernenti le armi commessi nel 1982; violazioni relative agli stupefacenti commesse nel 1988, nel 1984, nel 1991, estorsione aggravata, danneggiamento seguito da incendio e altro commessi fino al luglio 1998; resistenza a pubblico ufficiale e lesioni, commesse il 24 aprile 2002), i quali vanno valutati come indici della capacità a delinquere e quindi della pericolosità sociale.
RI N. e De EC A..
I due imputati sono stati condannati dal tribunale di OL il 6 ottobre 2004 per aver detenuto ed offerto in vendita a terzi un quantitativo imprecisato di stupefacente in RO in data anteriore al 25 marzo 2002, dal Gup di RO a seguito di giudizio abbreviato il 21 maggio 2004 per detenzione di 65 g di sostanza stupefacente, commesso a San Severino il 4 marzo 2002. I due processi, in sede di appello, sono stati riuniti e la lettura delle due sentenze evidenzia che il reato ritenuto riguarda lo stesso fatto, essendo identica la fattispecie concreta oggetto dei due processi. Secondo la Corte la pronuncia del Gup di RO non è, al contrario di quanto sostenuto dalla difesa De EC A., nulla per omessa indicazione di tutti gli articoli di legge applicati dal primo giudice.
Infatti, il dispositivo della sentenza è parte di questa ed esprime il contenuto essenziale della decisione rispetto alla quale l'indicazione degli articoli di legge applicati ha solo funzione illustrativa.
Nel merito, i due erano stati fermati a bordo dell'auto di proprietà della donna e, a seguito di perquisizione del mezzo, si era rinvenuto, nascosto sotto il longherone del tunnel del cambio, un involucro con 53 g di sostanza composta tra l'altro di fenobarbitale, sofisticante dell'eroina, dal quale erano ricavabili oltre 200 singole dosi. Al nascondiglio era possibile accedere solo attraverso lo smontaggio del mobiletto porta oggetti, ragion per cui la sostanza, contrariamente a quanto affermato dal RI N., non poteva essere caduta accidentalmente dal cruscotto al luogo in cui venne trovata. Inverosimile è pure la destinazione ad uso personale, perché questa è contrastata dagli esiti delle intercettazioni telefoniche, dalle quali emerge che RI N. aveva pagato NT con un assegno e che tra RI N., LV L. e NT esisteva un rapporto riguardante l'acquisto di stupefacente, non circoscritto all'acquisto di sostanza per esclusivo uso personale. Dalle telefonate risulta anche che la De EC A. era perfettamente a conoscenza dell'acquisto di droga effettuato da RI N. a Cosenza, ove si era recata insieme al convivente con la propria autovettura, con ciò concorrendo nel delitto.
L'occultamento nel vano porta oggetti con una operazione complessa e impegnativa non poteva passare inosservato alla donna. La stabilità del legame tra RI N. e LV L. nel traffico destinato ad alimentare il mercato crotonese esclude non solo la destinazione ad uso personale, ma anche il ricorrere dell'attenuante del fatto lieve, dovendosi ritenere che modalità e circostanze dell'azione, insieme al quantitativo di sostanza sequestrata, caratterizzano la condotta in termini di offensività non lieve.
In ordine al trattamento sanzionatorio, il tribunale di OL ha concesso le attenuanti generiche alla sola De EC A., mentre il Gup di RO le ha concesse ad entrambi gli imputati, ritenendole equivalenti alla recidiva (che non era stata contestata a OL). La Corte ha ritenuto di tener ferma la contestazione, comprensiva della recidiva, di dover riconoscere le attenuanti generiche, di calcolare poi la diminuente per il rito, determinando cosi la pena per il RI N. in un anno e otto mesi di reclusione più la multa, per la De EC A. in un anno e quattro mesi più la multa. ES F. e IO G..
In ordine al primo motivo d'appello, riguardante la nullità del decreto che ha disposto il giudizio, all'udienza del 5 maggio 2004 il tribunale di OL, su richiesta del pm e con il consenso dei difensori, ha corretto l'errore materiale contenuto nel primo capo di imputazione, consistito nell'avere il Gip omesso di chiudere la parentesi dopo il nome di RO TA con la specificazione che il reato associativo doveva ritenersi non contestato ai ricorrenti. L'inesattezza era stata rilevata dall'avvocato Vetere, non in termini di nullità ma come mero errore;
gli altri difensori hanno aderito alla richiesta del pubblico ministero di correzione dell'errore; il difensore dei ricorrenti nulla di diverso ha eccepito nemmeno sotto l'ulteriore profilo relativo alla competenza per territorio del tribunale di OL per le posizioni processuali dei suoi assistiti. Le questioni concernenti la competenza per territorio sono precluse oltre il termine correlato all'avvenuto compimento per la prima volta delle operazioni di accertamento della costruzione le parti. La questione relativa al rapporto tra la sentenza appellata e quella emessa nei confronti dei ricorrenti dal Gup di Bari è stata rimessa alla Corte di cassazione per la risoluzione del conflitto. Nel merito, la Corte d'appello osserva che quanto al capo 21 il coinvolgimento di IO G. emerge dalle dichiarazioni di CO il quale ha fatto insieme a RA An. il suo quarto viaggio a Bari con altre persone su ordine di NT, oltre un mese dopo il terzo viaggio (dei primi di gennaio 2002) per l'acquisto di 350 g di eroina. Il racconto di CO è estremamente preciso, con riferimento ad una serie di indicazioni e particolari che lo rendono assolutamente credibile. Sono riscontri, alcuni dei quali individualizzanti:
l'identificazione delle cellule captate e il tenore delle conversazioni, che dimostrano lo spostamento verso Bari;
il controllo di polizia presso Poliporo;
la conversazione del 12 marzo tra CO e De UC;
i contatti di CO con NT, che mostrano che il primo era agli ordini del secondo;
la conoscenza da parte di CO dei luoghi in cui avvennero incontri e cessione di stupefacenti in Bari;
i contatti tra NT, RA An. e CO;
i contatti tra ES F., CO e NT per forniture di droga;
il sequestro nei confronti di ES F. del cellulare dal quale erano partite le telefonate intercettate;
i rapporti tra ES F. e IO G., risultanti dall'attività di polizia;
l'attività di osservazione e pedinamento in data 17 maggio 2002, che permise di notare CO mentre si incontrava con IO G. a Bari e poi ripartiva verso Taranto, venendo poi tratto in arresto a OL perché trovato in possesso di 100 g di eroina;
i chiarimenti resi da CO circa l'ultimo viaggio effettuato a Bari nel maggio 2002; i rapporti tra NT e IO G. risultanti dall'intercettazione del 20 aprile 2002 e il tenore del colloquio nel quale si discute di problemi riguardanti la "macchina" e i "documenti" intesi come droga e pagamento del prezzo. In ordine al capo 20, le dichiarazioni di CO riguardanti il terzo viaggio ancora con RA An. per rifornirsi di eroina compiuto nei primi giorni di gennaio 2002 sono riscontrate, oltre che dagli elementi evidenziati in ordine al capo 21, anche dalla telefonata tra NT e LV L. del 9 gennaio 2002, con chiari riferimenti ad un carico di sostanza stupefacente appena avvenuto e all'attività di corriere svolta da RA An.; dai reiterati contatti tra CO e RA An. nel periodo, attestati anche da una relazione di servizio;
dalla conversazione del 6 febbraio 2002 h 12.21.09 tra NT e CO, che fanno riferimento a problemi per la raccolta di soldi per pagare FR e UC per l'acquisto di stupefacenti. In ordine ai capi 18 e 19 la Corte d'appello condivide la sentenza di primo grado, che ha ritenuto provata la responsabilità dei due ricorrenti per i due viaggi effettuati da CO con VI e NO per acquistare due partite da 500 g di eroina ciascuna in base alla assoluta precisione nella racconto di CO, ricco di molteplici riferimenti di fatto.
La Corte rinvia alla motivazione della sentenza di primo grado, evidenziando che le censure difensive di mancanza di riscontri individualizzati non hanno alcun pregio e che l'affermazione secondo cui IO G. e ES F. non avrebbero intrattenuti rapporti con CO e con gli altri imputati è smentita dal contenuto di quattro telefonate intercorse tra ES F. e NT e, quanto al IO G., dall'incontro tra lui e CO del 17 maggio 2002 e dal tenore della conversazione tra lui e NT del 20 aprile 2002.
Circa il trattamento sanzionatorio, ad ES F. non possono essere concesse le attenuanti generiche, per i numerosi precedenti penali anche di natura specifica, comprendenti un furto aggravato nel 1975, una resistenza a pubblico ufficiale nel 1982, una ricettazione e violazione della legge sulle armi del 1985, una partecipazione ad associazione a delinquere, ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, con detenzione di stupefacenti nel 1994, un traffico di stupefacenti nel 2002, indici di capacità a delinquere e della pericolosità sociale del ricorrente.
L'aumento di pena per la continuazione va ridotto per adeguare concretamente la medesima all'entità dei fatti;
IO G. si è visto applicare le generiche dal primo giudice: per meglio adeguare la sanzione ai fatti accertati deve essere rideterminata comunque la pena.
TA A. propone quattro motivi.
Il primo lamenta l'inosservanza degli artt. 521 e 522 c.p.p., per vizio di mancata correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza, avendo la Corte d'appello ritenuto che la contestazione di organizzatore, promotore e finanziatore della associazione, nonché quella di spacciatore, e la condotta di concorrente esterno ritenuta in sentenza di primo grado, non costituiscono due diverse ipotesi criminose, ma sono due distinte modalità di partecipazione criminosa. Il ricorrente ritiene ovvio non trattarsi di diverse ipotesi criminose, ma lamenta che sia stato emesso un giudizio di responsabilità in presenza di una condotta non contestata, nell'ambito di una stessa ipotesi criminosa, e cioè quella di concorrente esterno.
Occorreva individuare le modalità di partecipazione nella effettiva descrizione dei fatti contestati, specificando le condotte compiute, in modo da consentire il diritto di difesa. Ciò non è stato ne' con riferimento alla condotta di finanziatore ed organizzatore, ne' con riguardo alla condotta di recuperatore. Nei confronti del ricorrente si ipotizza un solo episodio, tra l'altro non rilevante penalmente, riguardante un prestito privo di nesso causale con il fatto reato attribuito ad altri. La Corte interpreta erroneamente una espressione, equivocando sul termine recuperare, che non attribuisce, come avrebbe dovuto, ad un prestito, bensì al recupero di presunti debiti di coimputato.
Il secondo motivo eccepisce la nullità della sentenza per erronea applicazione o inosservanza degli artt. 597 e 518 c.p.p.. Il ricorrente puntualizza alcuni aspetti della decisione d'appello:
è stata riconosciuta l'insussistenza del reato di concorso esterno;
è stata riconosciuta la correttezza dell'assoluzione per i reati specifici di cui ai capi 19 e 20; l'intero processo riguarda una sola, isolata condotta del TA A., la somma consegnata a CO in favore di NT. Afferma che i giudici del gravame sono tenuti a osservare i principi sull'effetto devolutivo e sul divieto della reformatio in peius. Sostiene che la Corte li ha violati, ritenendo di emettere un giudizio di condanna, in ordine ad un punto della sentenza non opposto, relativo al capo 20, sul quale la sentenza di assoluzione aveva acquisito autorità di cosa giudicata. Il fatto che tale capo abbia costituito oggetto di ulteriore giudizio da parte della Corte ha inoltre comportato una riforma in peius. Inoltre, riqualificando il reato di concorrente esterno in quello di commercio di stupefacenti (già giudicato), il principio del ne bis in idem è violato e la motivazione è sorretta da una logica contraria a quella oggetto di giudizio assolutorio. La Corte ha riqualificato il concorso esterno in una ipotesi di spaccio, facendo riferimento alla condotta del così detto prestito, la stessa per la quale il ricorrente era stato assolto in primo grado. Ove il fatto fosse stato nuovo, la Corte d'appello avrebbe dovuto rimettere gli atti al pubblico ministero.
Essendo, invece, lo stesso fatto, la Corte doveva assolvere il ricorrente.
Il terzo motivo eccepisce la mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Si era nei motivi di appello lamentata l'assenza di prova dell'elemento psicologico, poiché il tribunale, pur ritenendo che la telefonata con cui si chiedeva il prestito fosse il primo contatto tra TA A. e NT, affermava, senza ragionamenti logici, che la consapevolezza era precedente alla richiesta di denaro. La Corte d'appello si è riportata integralmente alle motivazioni di primo grado, senza rispondere allo specifico motivo di impugnazione. Inoltre, la condanna è incongrua sotto il profilo logico con le decisioni assolutorie in ordine ai reati specifici contestati.
Il quarto motivo denuncia il mancato rispetto delle regole della logica ed il travisamento della prova in quanto le ricostruzioni dei fatti storici evidenziano che il primo contatto tra TA A. e NT avviene con la conversazione intercettata il 4 gennaio 2002, mentre nulla è emerso precedentemente;
gli incontri con il NT si verificano nell'aprile e nel maggio 2002, dopo tre mesi dal prestito. È ovvio che non si può concorrere in un reato se la sua consumazione si perfeziona prima della condotta dell'agente. La somma imputata a titolo di prestito serviva per pagare una partita di droga precedentemente smerciata: la conoscenza del fatto da parte di TA A. è solo supposto, e non è accettabile che la Corte d'appello adotti criteri di valutazione della prova, a proposito delle dichiarazioni del collaboratore CO, sulla base dei quali ritiene queste accusatorie quando invece non lo sono. RA An. propone due motivi.
Manca, a suo parere, la motivazione del rigetto delle eccezioni di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, avendo comunque il giudice dell'impugnazione il dovere di rispettare la disposizione di cui all'art. 129 c.p.p. anche quando la sentenza sia pronunciata ai sensi dell'art. 599 c.p.p.. L'accoglimento delle eccezioni avrebbe comportato il riconoscimento dell'insussistenza dei fatti, ma la Corte d'appello ha omesso di considerare i motivi dedotti sul tema, limitandosi a condividere le determinazioni del primo giudice, che ha trascritto. I motivi aggiunti consistevano in una articolazione dell'eccezione processuale a proposito delle ragioni di urgenza riguardanti le intercettazioni, e non costituivano perciò mera replica delle eccezioni già proposte davanti al primo giudice.
Il secondo motivo lamenta l'inosservanza dell'art. 268 c.p.p., sostenendo che non è stata data motivazione sull'esistenza di eccezionali ragioni di urgenza che consentissero l'uso di impianti diversi da quelli in dotazione della procura.
Con memoria depositata il 9.11.06 la difesa di RA An. afferma che la pena deve essere condonata nella misura di anni 3. OR A. propone due motivi.
Il primo lamenta la violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza: gli era stato contestato di aver preso parte ad una associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, ma in primo grado è stato condannato per concorso esterno nell'associazione. L'imputato ha proposto appello lamentando l'assenza di prova sul punto e la Corte d'appello ha riqualificato ulteriormente il fatto nel delitto di commercio di stupefacenti. Nella sentenza di primo grado è stata esclusa qualsiasi condotta idonea ad integrare la partecipazione all'associazione, ed è stato ritenuto il concorso esterno concretizzatosi nel cambio di un assegno. Rispetto a questa valutazione risulta giuridicamente inaccettabile la conclusione del secondo giudice, poiché la condanna per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 comporta il totale stravolgimento del fatto storico contestato, con conseguente nullità della sentenza.
Il secondo motivo lamenta erronea applicazione della legge e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per il delitto di concorso nella detenzione di stupefacente. Afferma il ricorrente che la Corte d'appello ha individuato la condotta rilevante nell'avere il ricorrente presentato all'incasso un assegno a firma di un terzo, consegnatogli dal NT. La causale del rapporto sottostante non è stata accertata in termini sicuri. La sentenza, traendo spunto da una contatto telefonico tra NT e CO, nel quale il primo si lamenta di essere andato sotto strozzo dell'OR A., ritiene che la condotta sarebbe integratrice del reato di cui all'art. 73.
Ma la conclusione è contraddittoria, non emergendo dalla motivazione nulla da cui desumere la prova dell'interesse che avrebbe avuto il ricorrente a concorrere nella detenzione di stupefacente, della quale non risulta il quando, il come, il dove sarebbe stata commessa dal ricorrente. La prova del fatto è travisata, perché se il cambio dell'assegno è diretto alla corresponsione di interessi usurari non può esservi volontà dell'OR A. di concorrere nella condotta del NT di detenzione di stupefacente;
il fatto è ricostruito in modo incoerente, perché i comportamenti devono essere rappresentativi della volontà comune di concorrere nel reato, il che non può ravvisarsi nella condotta di chi pur cambiando un assegno a chi sa avere a che fare con la droga, è animato da finalità del tutto autonoma e diversa. Nessun cenno ha fatto la sentenza alla prova della comunanza di interessi del ricorrente nella commissione del delitto.
La sentenza, inoltre, afferma che l'episodio dell'assegno non sarebbe l'unico a coinvolgere OR A. con NT, ma l'affermazione è apodittica in quanto nulla risulta in proposito dal processo, e dalla motivazione non si desume alcun ulteriore rapporto tra i due. Il dato, peraltro, è del tutto neutro rispetto al fatto da provare, una volta riqualificato lo stesso, La sentenza afferma senza che esista alcuna prova la volontà di OR A. di concorrere con la sua condotta (cambio di un assegno) nella detenzione di stupefacente, rispetto alla quale egli non è portatore di alcun interesse coincidente con quello che la sentenza assume essere il soggetto attivo del reato.
LV L. propone quattro motivi.
Il primo lamenta la violazione dell'art. 268 c.p.p. in quanto l'indisponibilità degli impianti presso la procura sarebbe motivata con formule di stile.
Il secondo lamenta la violazione dell'art. 194 c.p.p. e dell'art. 149 disp. att. affermando che la sentenza impugnata sostanzialmente riconosce la fondatezza degli argomenti difensivi circa l'illegittimità degli esami testimoniali degli operatori di polizia giudiziaria Gazineo e De Marco, e tuttavia immotivatamente sostiene che l'inosservanza delle formalità prescritte ai fini dell'acquisizione della prova non è sufficiente a rendere questa inutilizzabile. L'esame deve avvenire in modo che durante l'udienza nessuna persona possa, prima di deporre, comunicare con gli altri, assistere agli esami altrui o esserne informata. La ratio sta nell'esigenza di tutelare la genuinità della fonte di prova. Si è proceduto ad una sorta di testimonianza congiunta su aspetti particolarmente rilevanti come il riconoscimento vocale di interlocutori, procedura che deve condurre a dichiarare inutilizzabili le testimonianze assunte, essendo state violate le norme citate.
Il terzo lamenta la manifesta illogicità della motivazione, in quanto la base su cui si regge l'affermazione di responsabilità del ricorrente è costituita dal rapporto di interscambio e cioè cessione di cocaina dal LV L. ai concorrenti e cessione di eroina (o talvolta pagamento in contanti) da questi al LV L.. Però di denaro non si scorge traccia e dalle cessioni di eroina il LV L. viene assolto con l'eccezione di un solo caso. Cade quindi il disegno riguardante il rapporto di interscambio, non è effettuato alcun sequestro di stupefacente, e crolla quindi l'impianto accusatorio. La Corte d'appello non ha risposto a queste censure proposte dalla difesa se non con una serie di contraddizioni perché, a proposito del capo 15, dalle conversazioni avvenute il 10 gennaio 2002 non emerge altro che un interesse del ricorrente ad acquisto di stupefacente presso NT, senza che la trattativa sia giunta a conclusione, perché il NT mostra un atteggiamento diffidente. La stessa sentenza di primo grado mostra di ritenere il ragionamento accusatorio incongruente, ma la Corte d'appello ne accoglie le conclusioni di condanna in modo acritico. Circa l'episodio del viaggio di CO a RO per consegnare una somma a LV L. (2.3.02), le intercettazioni telefoniche sono lette in modo fuorviante, perché il viaggio sarebbe collocato proprio il giorno dopo a quello in cui CO tornò senza riuscire a rifornirsi di eroina a Bari, con disappunto di NT.
È inverosimile che subito dopo NT ordini a CO di andare a RO a pagare una somma per precedenti rifornimenti, e il contenuto della conversazione tra i due indica secondo la difesa che il viaggio a RO aveva lo scopo di ritirare stupefacente e non di consegnare denaro (che lo scopo fosse quello di consegnare denaro non è ritenuto nemmeno dal tribunale del riesame). Altrettanto va detto per la ricostruzione dell'episodio del 28.2 e del giorno successivo, verificatisi in modo diverso da quanto ritenuto dai giudici, e quello del giorno ancora successivo, pur a prescindere dalla incompatibilità dei dati descrittivi forniti da CO sull'abitazione di LV L., e non convince la scansione cronologica degli avvenimenti di quei tre giorni.
Illogica è la ricostruzione del tribunale e della Corte anche a proposito della cessione di eroina da NT a LV L. di cui al capo 16. La prova consiste nelle conversazioni telefoniche del 5 febbraio 2002, in cui NT riferisce a CO che LV L. è interessato all'acquisto di stupefacente da pagarsi in contanti. Secondo la sentenza di primo grado dalle conversazioni tra i due successive al fatto si deduce che l'accordo venne eseguito, perché tra l'altro si parla di una parziale compensazione dei crediti maturati per tre partite di eroina fornite precedentemente, tra cui anche quella del 5 febbraio. Va però notato che quello che era fenobarbitale (con conseguente assoluzione di LV L. per l'acquisto di eroina di cui al capo 15 dell'imputazione) a pagina 104 della sentenza di primo grado, diventa eroina a pagina 108 della stessa sentenza. Il ricorrente evidenzia che lo stesso tribunale del riesame ha ritenuto generica l'indicazione contenuta nella conversazione del 5 febbraio, e quindi insufficiente tale dato per identificare la persona indicata come amico di RO nell'imputato. Il quarto motivo lamenta la violazione dell'art. 62 bis c.p.. Al ricorrente non vengono concesse le attenuanti generiche soprattutto con riferimento ai suoi precedenti penali, di per sè non ostativi. I giudici avrebbero dovuto fare riferimento a tutte le particolari situazioni psicologiche dell'imputato, e agli elementi riferibili alla condotta illecita. Le attenuanti avrebbero dovuto essere finalizzate ad un congruo adeguamento della pena. Non è incompatibile con il loro riconoscimento la determinazione della pena oltre il minimo edittale, e nel caso di specie si tratta addirittura di minimo edittale. Anche il comportamento processuale ha rilievo, ed il LV L. ha riconosciuto la sua voce in alcune conversazioni telefoniche, con un comportamento che pur non costituendo resipiscenza può essere considerato come un'inversione di tendenza. A LV L. è addebitata quasi esclusivamente la detenzione e cessione di cocaina, ma di cocaina non è stato rinvenuto nemmeno un grammo. I precedenti sono risalenti nel tempo e non possono rappresentare una condanna senza fine che riverbera i suoi effetti in ogni circostanza.
La difesa di LV L. ha depositato motivi nuovi il 30 ottobre 2006. Con il primo viene lamentata ulteriormente la violazione dell'art. 62 bis, anche in relazione all'art. 133 c.p., per difetto di motivazione sul punto.
Gli argomenti sono analoghi a quelli proposti originariamente;
si sottolinea inoltre che una riduzione della pena consentirebbe la rieducazione del condannato e si puntualizza che non sono stati considerati gli elementi di cui all'art. 133 c.p., nemmeno citato dalla sentenza impugnata;
si afferma che i precedenti penali non sono di per sè ostativi alla concessione dell'attenuante; si fa presente che al LV L. è stata concessa più volte la liberazione anticipata. Andavano valutate le deduzioni difensive, e ad alcuni coimputati con precedenti sono state riconosciute le generiche. Non è stata valutata la personalità in relazione al comportamento processuale e agli altri elementi addotti dalla difesa, con conseguente difetto di motivazione.
Con il secondo motivo si lamenta la violazione dell'art. 149 disposizioni di attuazione al codice di procedura penale, a proposito dell'inosservanza delle formalità prescritte dalla legge per l'assunzione della testimonianza, formalità previste dalla richiamato articolo, con argomenti analoghi a quelli esposti nell'originario ricorso.
Due sono i ricorsi per RI N.
Con quello proposto personalmente si lamenta la violazione degli artt. 129, 649 e 442 c.p.p.. Lo stesso fatto reato è stato oggetto di due procedimenti, davanti al tribunale di OL e a quello di RO.
La Corte d'appello ha proceduto ad una sorta di trattazione congiunta di entrambi, valutando sia le prove dell'uno che quelle dell'altro procedimento, e le intercettazioni presenti nel procedimento di OL sono state considerate anche in quello di RO, dove erano assenti. La Corte d'appello ha ritenuto di tener fermo il rito abbreviato, ma non poteva poi utilizzare prove che non facevano parte del relativo fascicolo. Riconosciuta l'identità del fatto storico, la Corte d'appello doveva decidere quale fosse la sentenza più favorevole all'imputato in relazione non solo al trattamento sanzionatorio ma anche al materiale probatorio da utilizzare. Invece, la Corte ha operato un mescolamento di entrambe le sentenze e dei due procedimenti, ha creato un terzo fascicolo processuale costituito dagli atti di entrambi, ha applicato una trattamento sanzionatorio che pure è un collage sia delle distinte contestazioni, sia del trattamento adottato dai diversi giudici di primo grado.
Il secondo motivo lamenta l'inosservanza delle norme sulle intercettazioni telefoniche, sostenendo l'inutilizzabilità di quelle che dipendono dai decreti autorizzativi numeri 13 e 12 del 2002. Questi, infatti, sono carenti di motivazione sui gravi o sufficienti indizi. Anche adottandosi la motivazione per relazione essi non fanno trasparire il genuino giudizio del giudicante neanche sul piano della effettuata condivisione di quanto contenuto nelle relazioni di servizio. Non si da giustificazione della insufficienza o inidoneità degli impianti della procura, ne' delle eccezionali ragioni di urgenza, che hanno indotto ad autorizzare l'uso di apparecchiature esterne.
Il terzo motivo lamenta l'erronea applicazione del D.P.R. n. 309 del 90, artt. 73 e 75 e la mancanza di motivazione. Manca del tutto qualsiasi considerazione se il fenobarbitale sia una sostanza che ha mercato in tema di traffico di stupefacenti, mentre secondo quel che accade generalmente lo spaccio di barbiturico non si verifica praticamente mai. L'attenuante di cui all'art. 73, comma 5 è stata esclusa in base alla consistenza quantitativa della sostanza senza porsi il problema dell'effettivo mercato che questa possa avere. Il secondo ricorso, proposto dal difensore, sostiene la nullità della sentenza per inosservanza delle norme processuali. La Corte d'appello ha riunito i processi di OL e RO, pervenendo ad una unica valutazione senza nulla specificare in ordine a quale delle due sentenze si è riferita per giungere alla pena finale applicata. La sentenza del Gup di RO doveva essere dichiarata nulla perché l'incompletezza del dispositivo comporta una disarmonia tra statuizione concreta e statuizione legale, sanzionata da inevitabile nullità. L'obbligo sulla pronuncia sull'azione penale è adempiuto soltanto con la statuizione contenuta nel dispositivo, e ad una sua omissione non si può supplire con la motivazione. La quale, peraltro, manca nella sentenza d'appello, ove la Corte si è limitata a trattare la questione relativa alla sentenza emessa dal Gup di RO solo con riferimento alla posizione della coindagata e non a quella del ricorrente.
Due sono anche i ricorsi presentati per De EC A..
Quello del difensore è uguale a quello proposto dal difensore per RI N.. Quello proposto personalmente è uguale a quello proposto personalmente da RI N., con la sola differenza dell'aggiunta di un quarto motivo, con il quale si lamenta la violazione dell'art. 110 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. Ribadito che le intercettazioni non sono utilizzabili, si assume che la sentenza ricava la prova della colpevolezza da due elementi:
l'autovettura utilizzata era di proprietà della ricorrente;
l'opera di occultamento dello stupefacente era laboriosa e non poteva sfuggire alla ricorrente. La Corte non considera che l'auto era in uso al coimputato RI N., compagno della ricorrente, la quale non aveva assistito all'operazione di occultamento. Per tali lacune la sentenza va annullata.
Comune è il ricorso di ES F. e IO G., e consta di quattro motivi.
Con il primo si eccepisce la violazione degli artt. 15, 16, 23 c.p.p., contestando il fatto che l'indicazione nell'avviso di conclusione indagini e nel decreto che dispone il giudizio del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 potesse essere risolto come mero errore materiale. Alla prima udienza dibattimentale il PM aveva ritenuto che il reato non potesse essere ascritto ai ricorrenti. Il fatto determinava, secondo questi ultimi, nullità del decreto di citazione. In udienza preliminare l'eccezione relativa alla competenza territoriale era stata preclusa agli imputati perché i reati di commercio di stupefacente erano rimasti assorbiti, per quel che riguarda la competenza territoriale, per connessione nel reato associativo.
È irrilevante che il difensore non abbia eccepito l'incompetenza territoriale entro il termine di cui all'art. 491 c.p.p., perché la nullità è rilevabile d'ufficio e doveva essere risolta dal tribunale. La Corte d'appello ha acriticamente ritenuto corretta la decisione del giudice di primo grado.
Il secondo motivo lamenta la violazione dell'art. 649 c.p.p.. I ricorrenti sono stati giudicati e condannati per gli stessi fatti con sentenza del Gup di Bari del 19 luglio 2004.
La questione è stata proposta nell'impugnazione, ma la Corte d'appello di Catanzaro, invece di provvedere ex art. 649 c.p.p. (anche alla luce di Cass., S.U. n. 34655 del 28 giugno 2005) ha sollevato conflitto di competenza e ha trasmesso gli atti alla Corte di cassazione per la soluzione del caso.
La cassazione ha dichiarato inammissibile il conflitto. È evidente che la Corte d'appello ha erroneamente omesso di provvedere sul punto.
I ricorrenti, infatti, sono stati giudicati e condannati dal Gup di Bari prima che nei loro confronti venisse emessa la sentenza del tribunale di OL, la quale va revocata.
Il terzo motivo denuncia vizi di motivazione.
L'accusa nei confronti dei ricorrenti è basata esclusivamente sulle dichiarazioni del correo CO. Queste sono prive di ogni riscontro individualizzante e quindi insufficienti per un giudizio di responsabilità. La Corte le ha ritenute riscontrate da circostanze del tutto ininfluenti (conoscenza della città di Bari, fermo di polizia a Policoro) o da conversazioni telefoniche che nulla provano circa attività di cessione di stupefacenti da parte dei ricorrenti. Il quarto motivo lamenta l'illogicità della motivazione con riferimento all'applicazione delle attenuanti generiche e della continuazione.
Ad ES F. le attenuanti sono state negate nonostante che risulti il suo ruolo gregario rispetto a quello di IO G., con la conseguenza che la pena inflitta al secondo risulta inferiore pur essendo soggetto più importante del primo. L'aumento per continuazione appare eccessivo e non motivato;
si tratta infatti di episodi di illecita cessione di non ingenti quantità commessi per brevissimo lasso di tempo.
La Corte osserva.
TA A..
Premesso che "nel momento del controllo della motivazione, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, ne' deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento: ciò in quanto l'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) non consente alla Corte di una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, perché è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali" (Cass., 4^, n. 4842 del 02/12/2003 Rv. 229369); e cioè che "il giudice di legittimità, investito di un ricorso che proponga una diversa valutazione degli elementi di prova (cosiddetto travisamento del fatto), non può optare per la soluzione che ritiene più adeguata alla ricostruzione dei fatti, valutando l'attendibilità dei testi e le conclusioni dei periti e consulenti tecnici, potendo solo verificare, negli stretti limiti della censura dedotta, se un mezzo di prova esista e se il risultato della prova sia quello indicato dal giudice di merito, sempre che questa verifica non si risolva in una valutazione della prova" (Cass., 4^, n. 36769 del 09/06/2004 Rv. 229690); e ritenuto in conseguenza che le censure con le quali si propone una diversa ricostruzione del fatto o una diversa valutazione della prova sono inammissibili, va considerato quanto segue in ordine alle altre questioni poste con il ricorso.
In tema di correlazione tra accusa e sentenza, le norme disciplinanti, avendo lo scopo di assicurare il contraddicono sul contenuto dell'accusa e, quindi, il pieno esercizio del diritto di difesa dell'imputato, non possono ritenersi violate da qualsiasi modificazione rispetto all'accusa originaria, ma soltanto quando la modificazione dell'imputazione pregiudichi la possibilità di difesa dell'imputato. La nozione strutturale di "fatto", contenuta nelle disposizioni in questione, va coniugata con quella funzionale, fondata sull'esigenza di reprimere solo le effettive lesioni del diritto di difesa. Il principio di necessaria correlazione tra accusa contestata (oggetto di un potere del pubblico ministero) e decisione giurisdizionale (oggetto del potere del giudice) risponde all'esigenza di evitare che l'imputato sia condannato per un fatto, inteso come episodio della vita umana, rispetto al quale non abbia potuto difendersi (Cass. 4^, n. 41663 del 25/10/2005, Rv. 232423). Si ha pertanto mutamento del fatto quando la fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge subisca una radicale trasformazione nei suoi tratti essenziali, tanto da realizzare un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisce un reale pregiudizio dei diritti della difesa (Cass., 6^, n. 36003 del 14/06/2004, Rv. 229756). Risulta con chiarezza dalla sentenza che la condotta individuata come "finanziamento", contestata all'imputato, non ha patito alcuna modifica, mentre è cambiata la sua qualificazione giuridica. Tale fatto naturalistico, però, è stato separato dal rapporto eziologico che lo legava ad uno specifico episodio dal primo giudice, e da questi collegato alla associazione dedita allo spaccio;
è stato poi separato dalla associazione dal secondo giudice, che lo ha collegato ad un non meglio precisato "acquisto di altra partita, successiva nel tempo".
La Corte, così facendo, non ha chiarito quali fossero gli elementi fattuali della contestazione. Non ha cioè spiegato in che cosa è consistito l'episodio specifico in cui si è concretato il reato quanto a tempo, luogo e circostanze del fatto. La sentenza va quindi annullata con rinvio (con conseguente necessità di rivisitare e ridefinire tutti gli elementi del reato, in essi compreso l'elemento psicologico, in considerazione delle legioni dell'annullamento). Le censure riguardanti l'illogicità della motivazione sono ovviamente assorbite.
RA An..
Va ricordato che Cass., 6^, n. 1754 del 30/11/2005 Rv. 233393, ha condivisibilmente ritenuto che "è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni anche rilevabili d'ufficio alle quali l'interessato ha rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599 c.p.p., comma 4, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione". E questa sezione, sul tema, ha recentemente affermato che "una volta che le parti abbiano raggiunto l'accordo sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello con eventuale rinuncia agli altri, si forma una preclusione processuale che non consente la deduzione in sede di legittimità di questioni ulteriori, neanche se riguardino la mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p.. Il suddetto, qui condiviso, principio di diritto è stato enunciato dalla Sezione 1^ di questa Corte nella sentenza del 24/10/2000, n. 6249, Fendoni, in relazione ad una fattispecie, del tutto sovrapponibile a quella qui in esame, nella quale l'imputato, dopo avere rinunciato a tutti i motivi ad eccezione di quello relativo alla misura della pena, aveva dedotto con il ricorso per Cassazione l'illegittimità della mancata rilevazione, da parte del Giudice di appello, dell'inutilizzabilità, nei suoi confronti, delle prove di accusa e la conseguente necessità di una sua immediata assoluzione. Con il motivo unico posto a sostegno del proprio ricorso" l'imputato "sostiene, appunto, che sulla base della dedotta inutilizzabilità degli atti non potrebbe pervenirsi alla affermazione della sua responsabilità, ma non tiene conto del fatto che su tale punto (responsabilità per i reati ascrittigli) della sentenza di primo grado si è formata una preclusione processuale impeditiva della riproposizione della questione in sede di ricorso per Cassazione. Questo, infatti, può soltanto concernere i punti della decisione su cui non vi è stata acquiescenza e sui quali si è pronunziato il Giudice d'appello, con la conseguenza che quando, come nella specie, non si deducano errori di legittimità della Corte d'appello sull'unico punto rimasto in contestazione (la misura della pena), ogni ulteriore questione deve ritenersi preclusa, avendo l'imputato volontariamente rinunciato a contestare nelle diverse fasi processuali i punti della sentenza di primo grado originariamente impugnata ed il punto deciso dalla sentenza d'appello (appunto la misura della pena). Donde la inammissibilità del ricorso (vedasi anche, in ordine alla causa di inammissibilità in oggetto, correlata all'effetto devolutivo del gravame ed al principio della disponibilità del processo nella fase delle impugnazioni, Cass. Sez. Unite 28/6/2000, n. 1, Tuzzolino)" (Cass., 4^, n. 15573 del 20/12/2005). Applicando il principio il ricorso risulta inammissibile. La questione relativa all'indulto non può essere affrontata in questa sede ("l'applicazione dell'indulto può essere sollevata nel giudizio di legittimità soltanto nel caso in cui il giudice di merito lo abbia preso in esame e lo abbia risolto negativamente e non, invece, quando abbia omesso di pronunciarsi, riservandone implicitamente l'applicazione al giudice dell'esecuzione. Ne consegue che, allorché non risulta richiesta, nelle fasi di merito, l'applicazione dell'indulto, la questione non è deducibile in cassazione: Cass., 2^, n. 37518 del 05/05/2004 Rv. 229716) e potrà essere sottoposta al giudice dell'esecuzione.
Data l'inammissibilità il ricorrente, tenuto conto degli elementi di colpa emergenti ai sensi dell'art. 616 c.p.p. va condannato al pagamento, oltre che delle spese processuali, della somma di Euro mille a favore della Cassa delle Ammende.
OR A..
Valgono per lui, mutatis mutandis, gli stessi argomenti esposti a proposito della posizione di TA A. in ordine alla identificazione del fatto-reato (ed alle conseguenze costituite dalla necessità di nuova valutazione di tutti gli elementi del reato), con l'ulteriore osservazione che la Corte ha affermato l'esistenza di altri cambi di assegni senza esporre alcun dato, e quindi con motivazione, sul punto, apodittica.
LV L..
Il primo motivo è inammissibile per genericità, anche per essere stata omessa qualsiasi indicazione che consentisse l'individuazione dei decreti di cui si assume la nullità ("In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, qualora venga eccepita in sede di legittimità rinutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, siccome asseritamente eseguite fuori dai casi consentiti dalla legge o qualora non siano state osservate le disposizioni previste dall'art. 267 c.p.p. e art. 268 c.p.p., commi 1 e 3, (art. 271 c.p.p., comma 1), è onere della parte indicare specificamente l'atto asseritamente affetto dal vizio denunciato e curare che tale atto sia comunque effettivamente acquisito al fascicolo trasmesso al giudice di legittimità, magari provvedendo a produrlo in copia nel giudizio di cassazione.
In difetto, il motivo sarebbe inammissibile per genericità, non essendo consentito alla S.C. di individuare l'atto affetto dal vizio denunciato", Cass., 4^, n. 33700 del 09/06/2004 Rv. 229098). Il secondo motivo (e corrispondente motivo nuovo) è inammissibile per manifesta infondatezza. La giurisprudenza di questa Corte è costante (Cass., 4^, n. 49491 del 29/10/2003, Rv. 226726: "in tema di formazione della prova, la violazione dell'obbligo del teste di non assistere all'esame delle parti e degli altri testi non è sanzionata da alcuna nullità o inutilizzabilità, sì che incombe al giudice, in sede di successiva valutazione della testimonianza, verificare se la rilevata irregolarità del mancato isolamento del teste durante il dibattimento abbia nociuto alla attendibilità della testimonianza";
Cass., 1^ n. 9628 del 03/07/1998 Rv. 211279: "La circostanza che il teste abbia assistito all'esame dell'imputato e del consulente tecnico del P.M. costituisce, siccome violazione dell'art. 149 disp. att. c.p.p., mera irregolarità, ma non produce l'inutilizzabilità
della prova") nel non ravvisare nullità o inutilizzabilità nella violazione dell'obbligo del teste di assistere ad esami altrui. La constatazione vale anche nel caso di specie, in cui si assume che i testi siano stati assunti congiuntamente, perché la fattispecie sostanziale è la medesima: ciascuno dei testi è stato presente, ha assistito, alla parte di testimonianza dell'altro, svoltasi alla sua presenza il quale, a sua volta, ha assistito alla parte di testimonianza del primo, svoltasi alla sua presenza: che lo schema possa essersi ripetuto nella stessa contestualità non incide sull'applicazione del principio. La sentenza impugnata ha esattamente osservato sul punto che l'inosservanza delle formalità previste per l'acquisizione della prova non è di per sè sufficiente a rendere la stessa inutilizzabile, con ciò adeguatamente motivando sul punto. Il terzo motivo è infondato. Da una parte esso pone questioni di merito, in ordine alle quali esula dai poteri del giudice di legittimità ricostruire il fatto diversamente da quanto abbia fatto il giudice di merito in presenza di elementi di significato non univoco (Cass., 4^, n. 6552 del 06/04/2000 Rv. 216734) ovvero verificare se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, dovendosi limitare a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento, essendogli esclusa la possibilità di dare una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove (Cass., 4^, n. 4842 del 02/12/2003 Rv. 229369). Dall'altra parte critica logicità e coerenza della motivazione, sostenendo che il fulcro dell'accusa dal sinallagma esistente tra acquisti e cessioni di sostanze stupefacenti. In effetti, però, la sentenza della Corte d'appello, premessa la costatazione che la sentenza di primo grado ha individuato frequenti rapporti tra il ricorrente, NT e CO, fa riferimento specifico al contenuto delle intercettazioni (a proposito delle quali considera rilevanti le dichiarazioni di CO, proprio con riferimento al linguaggio utilizzato), dalle quali risulta uno scambio di "macchine", da intendersi droga, tra LV L. e NT.
Non c'è, a proposito del contenuto delle telefonate, contraddizione tra le pagine della sentenza di primo grado citate dal ricorrente (nella telefonata da una parte si fa riferimento ad altra sostanza, per l'acquisto della quale il LV L. è stato ritenuto da assolvere per diversità del fatto - pag. 104 della sentenza di primo grado - ma anche a a "tre macchine", ed ai rapporti di credito-debito alle medesime relativi - pag. 108).
La Corte d'appello, peraltro, fa riferimento (pag. 34) alla telefonata del 2.4.2002 affermando che il contenuto indirettamente è significativo del rapporto di scambio eroina-cocaina. La Corte d'appello, inoltre, fa riferimento anche ad altri elementi (il tracciamento delle celle di identificazione del cellulare di CO, i rapporti NT - VI, la vicenda NG N.) che confermano la coerenza complessiva del racconto di CO. Del resto anche una serie di termini usati nel ricorso ("oltre ad apparire inverosimile"; "il contenuto...sembra piuttosto indicare";
"quel che non convince").
Nessun rilievo ha la circostanza che il Tribunale del riesame abbia a suo tempo valutato diversamente un elemento probatorio. È manifestamente infondato l'ultimo motivo (e corrispondente motivo nuovo).
La Corte d'appello elenca come precedenti una serie di reati, commessi nell'arco di tempo che va dal 1982 fino al 2002, comprendenti la rapina aggravata, l'estorsione aggravata, plurime violazioni della disciplina degli stupefacenti, la resistenza a pubblico ufficiale con lesioni, precedenti che, rientrando tra gli elementi previsti dall'art. 133 c.p., possono essere tenuti presenti anche da soli, o come elementi prevalenti, per negare le attenuanti generiche (Cass., 4^, n, 843 del 24/09/1984 Rv. 167579, conformi le massime rv 153432, 153041, 151912, 151480).
Alle doglianze della difesa la Corte d'appello ha risposto implicitamente, evidentemente ritenendo che il riconoscimento della propria voce in alcune delle telefonate da parte del ricorrente (che non è seguito da riconoscimento di responsabilità) e gli altri elementi non avessero un rilievo tale da superare la valenza dei precedenti, per vero di notevole spessore. La pena è stata correttamente ritenuta adeguata e congrua rispetto alle condotte e alla personalità (risultante dal certificato penale). Sono fondati i motivi proposti da RI N. e De EC A. aventi ad oggetto la violazione degli artt. 129, 649 e 442 c.p.p.. Cass., SU, n. 34655 del 28/06/2005 Rv 231800 afferma che "non può essere nuovamente promossa l'azione penale per un fatto e contro una persona per i quali un processo già sia pendente (anche se in fase o grado diversi) nella stessa sede giudiziaria e su iniziativa del medesimo ufficio del P.M., di talché nel procedimento eventualmente duplicato dev'essere disposta l'archiviazione oppure, se l'azione sia stata esercitata, dev'essere rilevata con sentenza la relativa causa di improcedibilità. La non procedibilità consegue alla preclusione determinata dalla consumazione del potere già esercitato dal P.M., ma riguarda solo le situazioni di litispendenza relative a procedimenti pendenti avanti a giudici egualmente competenti e non produttive di una stasi del rapporto processuale, come tali non regolate dalle disposizioni sui conflitti positivi di competenza, che restano invece applicabili alle ipotesi di duplicazione del processo innanzi a giudici di diverse sedi giudiziarie, uno dei quali è incompetente".
Il principio affermato è, chiaramente, che deve essere disposta l'archiviazione (o dichiarato non doversi procedere) nel procedimento per il quale l'azione penale è stata esercitata per seconda. La Corte d'appello, in conseguenza, doveva in primo luogo verificare quale fosse il procedimento nel quale l'azione penale è stata esercitata per seconda (e non quello, come sostengono i ricorrenti, la cui conclusione è stata per loro più favorevole), dichiarare non doversi procedere nel medesimo, ed esaminare l'impugnazione proposta nell'altro procedimento. Ciò non ha fatto, e la sentenza va pertanto annullata con rinvio.
I rimanenti motivi rimangono assorbiti.
Il ricorso comune di ES F. e IO G. non va risolto, quanto al secondo motivo, tramite l'applicazione dello stesso principio richiamato a proposito dei ricorsi NG N. - De EC A.. Infatti, la situazione processuale è diversa, perché i due procedimenti non sono pendenti "(anche se in fase o grado diversi) nella stessa sede giudiziaria e su iniziativa del medesimo ufficio del P.M.". La questione va in conseguenza risolta in sede esecutiva, essendo tale soluzione obbligata dalla pendenza dei procedimenti in sedi giudiziarie diverse (si veda in proposito la già citata massima Cass., S.U., n. 34655 del 28/06/2005 Rv. 231800). Quanto agli altri motivi, il primo è manifestamente infondato. Giusta o sbagliata che sia la correzione dell'errore materiale da parte del giudice del dibattimento, è del tutto inesatta - il che comporta la manifesta infondatezza - l'osservazione del ricorrente (secondo il quale sarebbe irrilevante che il difensore non abbia eccepito l'incompetenza territoriale entro il termine di cui all'art. 491 c.p.p., perché la nullità è rilevabile d'ufficio e doveva essere risolta dal tribunale) come risulta dalle condivisibili decisioni qui di seguito riportare: Cass., 6^, n. 33435 del 04/05/2006 Rv. 234347: "per il principio della "perpetuatio jurisdictionis" la questione relativa alla competenza per territorio non può essere proposta oltre i limiti temporali costituiti dalla conclusione dell'udienza preliminare o, se questa manchi, dal compimento per la prima volta dell'accertamento della costituzione delle parti nel corso degli atti introduttivi al giudizio, sicché restano privi di rilievo eventuali, successivi, eventi istruttori o decisoli, di significato diverso rispetto ai dati prima valutati ai fini della fissazione della competenza per territorio" (sono conformi le precedenti massime N. 1541 del 1992 Rv. 190356, N. 2103 del 1992 Rv. 190859, N. 3217 del 1992 Rv. 191749, N. 2492 del 1993 Rv. 196912, N. 9931 del 1993 Rv. 196437, N. 5230 del 1995 Rv. 203101, N. 176 del 1997 Rv. 207286, N. 7826 del 1997 Rv. 208317, N. 6559 del 1999 Rv. 213985, N. 8587 del 2001 Rv. 219856, N. 28764 del 2002 Rv. 222266, N. 41991 del 2003 Rv. 226402); Cass., 1^, n. 6485 del 17/12/1998 Rv. 212457: "il termine, oltre il quale le questioni concernenti la competenza per territorio sono precluse e non possono essere più rilevate, neppure di ufficio, è quello dell'avvenuto accertamento, per la prima volta, della costituzione delle parti, a norma dell'art. 491 c.p.p., comma 1, e non può essere superato neppure se i presupposti per proporre la questione siano emersi nel corso del dibattimento, salvo che la questione della competenza territoriale sia ancora aperta o il giudice non abbia osservato la norma che impone di decidere immediatamente su di essa"; Cass., 1^, il 1541 del 09/04/1992 Rv. 190356: "una volta superato il termine di cui all'art. 491 c.p.p., comma 1, la incompetenza per territorio non è più
rilevabile, neanche d'ufficio".
Anche il terzo motivo (che sfiora la inammissibilità per genericità) è manifestamente infondato.
È sufficiente leggere la parte della sentenza impugnata, più sopra riportata, dedicata alla verifica degli elementi di prova a carico dei ricorrenti, per constatare come le dichiarazioni di CO fossero accompagnate da riscontri in più di una occasione individualizzanti. La Corte si riferisce in proposito alla identificazione delle cellule captate;
al tenore delle conversazioni intercettate;
al controllo di polizia presso Poliporo;
alla conoscenza da parte di CO dei luoghi in cui avvennero incontri e cessione di stupefacenti in Bari;
ai contatti tra NT, RA An. e CO, e tra ES F., CO e NT per forniture di droga;
al sequestro nei confronti di ES F. del cellulare dal quale erano partite le telefonate intercettate;
ai rapporti tra ES F. e IO G., risultanti dall'attività di polizia;
all'attività di osservazione e pedinamento in data 17 maggio 2002, che permise di notare CO mentre si incontrava con IO G. a Bari e poi ripartiva verso Taranto, venendo poi tratto in arresto a OL perché trovato in possesso di 100 g di eroina;
ai rapporti tra NT e IO G. risultanti dall'intercettazione del 20 aprile 2002 in ordine al reato di cui al capo 21; ad analoghi elementi per gli altri reati contestati, soddisfacendo così la necessità di evidenziare i riscontri individualizzanti richiesti con riferimento alle dichiarazioni di CO.
Infondato è infine il quarto motivo di ricorso, avendo la Corte d'appello puntualmente motivato in ordine al diniego delle attenuanti generiche ad ES F. riferendosi ai precedenti penali, dalla cui enumerazione (effettuata in sentenza) si è correttamente ritenuto emergere una spiccata capacità a delinquere.
Le richieste di riduzione pena formulate nei motivi d'appello sono state accolte in misura consistente, e ciò rende irrilevanti le critiche sollevate sul punto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di TA IG, OR ND, RI OL e De EC IA con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Catanzaro. Dichiara inammissibile il ricorso di RA NT;
rigetta i ricorsi di LV GI, ES FR e IO GI. Condanna i ricorrenti RA An., LV L., ES F. e IO G. al pagamento in solido delle spese processuali, RA An. anche al pagamento della somma di mille Euro in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2007.
Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2007