Sentenza 22 ottobre 2009
Massime • 1
Il ricorso per cassazione avverso la mancata applicazione dell'indulto è ammissibile solo qualora il giudice di merito abbia esplicitamente escluso detta applicazione, mentre nel caso in cui abbia omesso di pronunciarsi deve essere adito il giudice dell'esecuzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/10/2009, n. 43262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43262 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. OLDI Paolo - Presidente - del 22/10/2009
Dott. DUBOLINO IE - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANDRELLI Giangiacomo - Consigliere - N. 1869
Dott. PALLA FA - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 14281/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NO MA, N. IL 01/01/1958;
2) BR NC, N. IL 03/09/1959;
3) FENECH CARMELO, N. IL 02/05/1953;
4) PA ON, N. IL 19/06/1957;
5) IB IO, N. IL 10/01/1959;
6) TT PASQUALE, N. IL 04/08/1954;
7) SO ET, N. IL 13/10/1941;
8) NG CINZIA, N. IL 13/03/1967;
9) ER RD ZO, N. IL 15/09/1938;
10) BA LE, N. IL 29/01/1941;
11) ON ND, N. IL 14/08/1973;
12) ON NI LD, N. IL 17/06/1934;
13) CURTI GESUA, N. IL 18/08/1936;
14) LA RE US, N. IL 03/08/1973;
15) MO CARMELO, N. IL 07/03/1941;
16) MO MA SS, N. IL 01/11/1972;
17) VENEZIA GREGORIO, N. IL 27/11/1938;
18) IB GIUSEPPA, N. IL 29/11/1953;
19) AR VA, N. IL 07/12/1962;
20) ON VA, N. IL 07/05/1964;
avverso la sentenza n. 2917/2005 CORTE APPELLO di MO, del 15/05/2008;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/10/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Tindari Baglione, che ha concluso per: AL rigetto;
AL, inammissibile;
EN inammissibile;
FR: rigetto;
IB NI:
inammissibile; OL: rigetto;
RS: inammissibile;
NG: inammissibile;
BE, NT RO, NT IT LD, CU IO: rigetto;
La EC, rigetto;
PA C., PA A.M., NE e NT LV: rigetto;
IB US e RD LV: inammissibilità. Uditi i difensori: Tirinnocchi per AL, OL, PA RM, PA M.A.;
Avv. Quattrocchi E., per RS, NT A., NT B. A., CU IO, RD S.;
avv. Di Benedetto G., per NG;
avv. Di Giovanna F., per BE;
avv. Collira S., per La EC;
avv. Dimino C., per NE.
FATTO E DIRITTO
AL MA, AL CE, EN RM, FR IN, IB NI, OL UA, RS IE, IB US, funzionari dell'ufficio della Motorizzazione civile di IG, e NG CI, ER SA VI, BE MI, NT RO, NT IT LD, CU GE, La EC PE, PA RM, PA MA ND, NE RI, RD LV e NT LV, titolari o gestori di autoscuole della stessa provincia, ricorrono avverso la sentenza, emessa il 15.5.08 dalla Corte di appello di PA con la quale, in parziale riforma di quella, in data 19.6.03, del Tribunale di IG, sono stati condannati ciascuno - ad eccezione di RS, ricorrente avverso la pronuncia di estinzione per prescrizione del reato di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio, di cui al capo 4 della rubrica - alla pena di giustizia per una serie di reati di falso (artt. 476 e 479 c.p.), in quello di falso ideologico dichiarate assorbite le imputazioni di abuso di ufficio rispettivamente ascritte e) concernenti le sedute di esame per il conseguimento della patente di guida, per avere i funzionari della Motorizzazione civile alterato in sede di correzione le schede contenenti i questionari dell'esame di teoria, sostituendo alle risposte errate quelle corrette ovvero riempiendo gli spazi lasciati in bianco dai candidati (art. 476 c.p.) e per avere omesso i necessari controlli e consentito suggerimenti e chiarimenti non permessi nel corso dell'esame, cosi compilando il verbale di esame dando per implicita la regolarità del suo svolgimento;
i gestori delle diverse autoscuole dell'Agrigentino per avere concorso nella commissione delle suddette falsità suggerendo palesemente ai candidati le risposte a parte delle domande oggetto dell'esame ed istigando gli esaminatori sia ad alterare le schede contenenti i questionari dell'esame di teoria per il conseguimento della patente di guida, sia ad attestare falsamente nei verbali delle sedute degli esami di teoria la regolarità dello svolgimento della seduta stessa e l'idoneità dei candidati. La EC PE, nel chiedere l'annullamento dell'impugnata sentenza, con il primo motivo deduce violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), per essere palesemente illogico il procedimento argomentativo seguito dai giudici di merito per pervenire alla loro decisione, avendo in particolare la Corte di appello motivato per relationem la propria sentenza, senza effettuare il controllo dell'iter argomentativo seguito dal primo giudice.
Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) per non avere la Corte territoriale tenuto conto delle dichiarazioni disinteressate rese da MA LA e NG AT, le quali avevano affermato che il La EC non era stato presente nell'aula d'esame alla seduta del 16.11.95, ritenendo invece maggiormente attendibile il teste MA GE, il quale però non era stato preciso nelle sue affermazioni.
Con il terzo motivo si deduce violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) per erronea applicazione dell'art. 157 c.p., come modificato dalla L. n. 251 del 2005, per cui il reato doveva ritenersi prescritto.
Con il quarto motivo si deduce violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) per omessa concessione dei benefici di legge, trattandosi di soggetto incensurato.
NT LV deduce, con il primo motivo, violazione dell'art.606 c.p.p., comma 1, lett. e) per non avere i giudici di secondo grado esaminato tutti gli elementi a loro disposizione ne' aver fornito una esaustiva risposta alle deduzioni contenute nell'atto di appello, non potendo ricavarsi dagli elementi probatori acquisiti ne' che il NT S. fosse il punto di riferimento dell'autoscuola di Cianciana - ma solo un collaboratore -, ne' che durante gli esami per il conseguimento della patente di guida l'imputato avesse dato suggerimenti o aiuto ai candidati, anche perché - come affermato dal teste IO PE - l'esaminatrice presente rimproverava chiunque si aggirasse tra i banchi.
Con il secondo motivo si deduce violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), per erronea applicazione dell'art. 479 c.p., non essendo emersa alcuna forma di istigazione di NT LV verso il funzionario della Motorizzazione civile durante la seduta di esame in contestazione.
NT RO, NT IT LD e CU GE deducono, con un unico e comune motivo di ricorso, violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione agli artt. 110 e 479 c.p., per essere stata la responsabilità degli imputati affermata pur in assenza della prova della consapevolezza in capo agli stessi della volontà dell'esaminatore di commettere il delitto di falso e comunque in assenza di qualsivoglia apporto alla realizzazione della condotta illecita, essendosi i giudici di appello limitati ad evidenziare che in alcune occasioni i prevenuti avevano suggerito le risposte agli esaminandi, profittando della disattenzione dei commissari, circostanza però inidonea a sostenere l'esistenza di un collegamento tra i medesimi e gli esaminatori tale da favorire la realizzazione del delitto, contestato come condotta di concorso attiva consistente nella istigazione a commettere il reato di falso. AL CE, EN RM, FR IN e IB NI, con un unico comune motivo, deducono violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e c), osservando come i giudici di secondo grado, nel dichiarare prescritti i reati di corruzione avessero erroneamente motivato in quanto non era stata raggiunta la prova della dazione di denaro o di altri compensi da parte dei titolari delle autoscuole ai singoli esaminatori e, quanto alla AL, essendole state addebitate condotte illecite consumate in sua assenza, come pure al FR era stato contestato il delitto di falso di cui al capo 154 pur essendosi la teste AD MA detta non sicura della circostanza per cui il FR si sarebbe recato in quel di Licata avvalendosi di un veicolo del titolare della locale autoscuola.
NG CI deduce, con il primo motivo, violazione dell'art.606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione agli artt. 110, 476
e 479 c.p., per essere stata ritenuta responsabile a titolo di concorso nei reati di falso materiale ed ideologico commessi dai pubblici ufficiali sulla base, quanto al falso ideologico, dei pretesi suggerimenti forniti ai candidati durante le prove. Senonché - assume la ricorrente - in tal modo si era operata una inaccettabile assimilazione tra i pretesi suggerimenti (di per sè estranei alla nozione di falso) ed il verbale successivamente redatto dal pubblico ufficiale nel quale si attestava la regolarità di svolgimento delle sedute, due momenti invece ontologicamente diversi ed in ordine ai quali la Corte di merito non aveva fornito congrua ed adeguata indicazione per cui al ritenuto suggerimento fosse seguita, da parte della NG, una condotta istigatrice nei riguardi del soggetto attivo del reato proprio afginché redigesse falsamente il verbale, laddove pure la stessa Corte aveva ritenuto, sebbene in presenza della maturata prescrizione, di assolvere l'imputata dagli episodi di corruzione a lei ascritti in considerazione del ruolo subalterno rivestito nell'ambito delle autoscuole negli anni in contestazione. Era pertanto illogico e contraddittorio affermare, quanto ai reati di falso, che la NG avesse rivestito ruoli attivi all'interno della autoscuola "Giancarlo" di Aragona, elevando a sostegno di tale ricostruzione fatti successivi al periodo in contestazione ed inoltre, quanto all'esame delle fonti di prova, conformandosi acriticamente alla valutazione dei giudici di primo grado, la Corte territoriale era incorsa in palese vizio motivazionale dal momento che, quanto alla seduta del 27.11.95, era stata evidenziata l'assenza della NG, ma la Corte aveva utilizzato, per affermarne la responsabilità, elementi riferibili al coimputato TT;
quanto alla seduta del 6.10.95 la Corte si era limitata a riportare i nominativi dei testi che avevano accusato la NG, motivando così in modo apparente;
circa le sedute del 20.10.95 e del 30.10.95, a fronte di articolate deduzioni difensive in ordine alla asserita presenza di cancellature sulle schede e di suggerimenti forniti dalla NG ai candidati, i giudici di secondo grado avevano argomentato ancora una volta in modo apparente, come pure con riferimento alla seduta di esame dell'8.7.96, in relazione alla quale i giudici del merito si erano limitati ad indicare nominativamente il teste che avrebbe menzionato la NG quale autrice di suggerimenti.
Con il secondo motivo si deduce violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione all'art. 500 c.p.p., per avere la Corte di appello omesso di pronunciarsi sulla doglianza concernente l'utilizzo da parte del tribunale, per la propria decisione, delle dichiarazioni rese a s.i.t. dai testimoni che, pur oggetto di contestazioni da parte del p.m., non erano state confermate in dibattimento, essendosi gli allievi dell'autoscuola, esaminati come testi con riferimento alla posizione della NG, limitati a ribadire di non ricordare le dichiarazioni in precedenza rese, senza confermarne il contenuto.
Con il terzo ed ultimo motivo si deduce violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione all'art. 163 c.p., per omessa motivazione in ordine alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, richiesto con i motivi di appello in ragione dell'incensuratezza dell'imputata, della sua giovane età e del ruolo secondario dalla stessa svolto all'interno delle autoscuole.
AL MA, OL UA, PA RM e PA MA ND, con tre distinti ricorsi di parzialmente identico contenuto, deducono, i primi due, violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione all'art. 417 c.p.p., lett. b),
per non avere la Corte territoriale, se non con una generica affermazione, risposto alle censure riguardanti la nullità del decreto che dispone il giudizio per assoluta genericità, incompletezza ed incertezza della contestazione del delitto di corruzione;
con il secondo motivo, violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione agli artt. 210, 62, 63, 65, 191
e 198 c.p.p., per avere i giudici di merito utilizzato per la decisione le dichiarazioni rese dagli allievi delle autoscuole non nelle forme di cui all'art. 210 c.p.p., cioè con la necessaria assistenza del difensore dovendo essere considerati come coindagati o indagati del reato connesso di corruzione;
con il terzo motivo violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in relazione all'art. 129 c.p.p. e art. 319 c.p., per la mancata assoluzione dal delitto di corruzione pur non essendo desumibile quali utilità avessero percepito e non potendo considerarsi i c.d. "convenevoli" atti di corruzione, quanto invece, nel linguaggio tipico siciliano, semplici atti di Cortesia;
infine, con il quarto motivo, AL e OL deducono violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), ritenendo apparente la motivazione posta a base della affermazione di responsabilità circa i reati di falso, non avendo i giudici territoriali adeguatamente vagliato le dichiarazioni degli allievi, rese sotto il timore di rimanere coinvolti nella vicenda. PA RM e PA MA ND, deducono, con il primo motivo, violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), per le stesse ragioni di cui al secondo motivo del ricorso di AL e OL e, con il secondo motivo, violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) in relazione ai reati di falso, essendo la loro condotta consistita soltanto in alcuni suggerimenti forniti agli allievi, inidonei ad integrare il delitto loro ascritto, non essendo inoltre MA ND, figlia di PA RM, titolare di alcuna licenza di autoscuola. RS IE deduce violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e), in relazione all'art. 129 c.p.p. e art. 319 c.p., atteso che dalle risultanze probatorie era emersa la insussistenza della condotta delittuosa ascrittagli, non avendo il ricorrente mai ricevuto regali da parte dei titolari dell'autoscuola "Giugiù" di Lampedusa, ne' avendo mai pranzato a carico dell'autoscuola predetta, pur risultando ciò dalla contabilità interna tenuta dal titolare che in tal modo aveva fatto figurare spese per pranzi e cene, il tutto a scapito dei suoi soci, essendosi l'RS limitato a chiedere alla propria amministrazione solo la diaria spettantegli, mentre la somma di L. 500.000, che la Guardia di finanza aveva definito "mazzetta intascata dall'esaminatore", riguardava il versamento eseguito dall'autoscuola al fondo gestito dalla Cassa regionale del Banco di Sicilia quale acconto per le spese occorrenti per l'espletamento delle sessioni di esame, senza che mai il ricorrente avesse accettato anche solo un caffè, per cui era evidente la prova dell'innocenza dell'RS per insussistenza del fatto addebitatogli.
BE MI deduce, con il primo motivo, violazione dell'art.606 c.p.p., comma 1, lett. e), per avere i giudici di secondo grado ignorato l'assunto contenuto nei motivi di appello e riguardante la deposizione del teste IA PE, secondo cui questi aveva precisato di non aver visto dinanzi a sè, nel corso della seduta di esame, il BE, laddove illogicamente la Corte di merito aveva sostenuto che il teste poteva avere avuto al riguardo una dimenticanza o un cattivo ricordo. Con il secondo motivo si deduce violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) per erronea applicazione dell'art. 479 c.p., potendo al più il reato contestato al capo 52) essere sussunto sotto la previsione di cui all'art. 480 c.p., non essendo la "idoneità" un fatto storico che si sviluppa in presenza del pubblico ufficiale e di cui lo stesso da contezza in un atto pubblico, bensì un giudizio espresso sulle capacità tecniche e sulle nozioni in possesso del candidato.
Con il terzo motivo si deduce infine violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), per omessa motivazione da parte del giudice di appello sulla richiesta di concessione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale. NE RI, nel chiedere anch'egli l'annullamento dell'impugnata sentenza, con il primo motivo, deduce mancanza di motivazione ed erronea applicazione dell'art. 500 c.p.p. con riferimento alle dichiarazioni rese dal teste MA RO all'udienza del 28.2.02, utilizzate dai giudici di merito nonostante il teste non avesse confermato, dopo le rituali contestazioni, le dichiarazioni in precedenza rese ne' avesse affermato di ricordare quanto contestatogli, per cui non poteva dirsi che il MA RO avesse dichiarato che l'imputato NE aveva suggerito le risposte ne' che avesse dato anche semplici suggerimenti durante la prova di esami del 13.10.95.
Con il secondo motivo si deduce illogicità della motivazione con riferimento alla valutazione delle dichiarazioni rese dai testi MA RO, IO e IA PE nonché in ordine alle dichiarazioni contenute nel verbale di sommarie informazioni rese da TO IN, il quale ultimo aveva partecipato alla seduta incriminata con esito negativo ed aveva escluso che durante la stessa vi fossero stati dei suggerimenti o anche dei semplici chiarimenti, circostanza confermata anche dal IA PE, mentre le dichiarazioni del MA RO dovevano essere ritenute inattendibili, al pari di quanto il tribunale aveva ritenuto quelle di IO e non poteva condividersi l'assunto della Corte di merito secondo cui la deposizione dell'TO era di scarsa rilevanza poiché "la circostanza che durante la prova del teste non si siano verificate irregolarità non esclude che ciò si sia verificato con l'altro gruppo", in quanto - secondo il ricorrente - non poteva escludersi che i due gruppi avessero sostenuto insieme l'esame, non avendo il relativo verbale fatto riferimento ad una suddivisione dei candidati in due gruppi.
Con il terzo motivo si sosteneva la contraddittorietà della motivazione con cui la Corte territoriale aveva ritenuto assorbito il reato di abuso d'ufficio in quello più grave di falso ideologico, contestato in relazione alle medesime sedute d'esame, dal momento che i giudici relativamente alla posizione del NE (identica a quella del coimputato BE) non avevano indicato anzitutto l'elemento costitutivo rappresentato dal vantaggio patrimoniale conseguito dal NE, ne' era stato dimostrato che il prezzo per il corso di autoscuola praticato dall'imputato fosse superiore a quello ordinariamente richiesto dalle altre autoscuole o che l'autoscuola "Kennedy" di Sciacca del NE avesse un maggior numero di iscritti che, secondo la tesi accusatoria, trovava giustificazione nella maggiore facilità di conseguire la patente di guida.
Con il quarto motivo si deduce erronea applicazione dell'art. 479 c.p. per insussistenza del fatto contestato, non rinvenendosi nel verbale della seduta di esame di teoria e quiz del 13.10.95 presso l'autoscuola "Kennedy" di Sciacca l'attestazione - ritenuta invece dalla Corte di merito - circa la regolarità di svolgimento della seduta stessa, dal momento che l'aver il pubblico ufficiale al più attestato falsamente la idoneità di dodici candidati non rappresentava un fatto storico sviluppatosi in presenza del pubblico ufficiale e di cui lo stesso aveva dato contezza in un atto pubblico, bensì un giudizio espresso sulle capacità tecniche e sulle nozioni possedute dall'allievo esaminato, non rientrante nel perimetro normativo dell'art. 479 c.p., ma al più - si sosteneva con il quinto motivo - in quello di cui all'art. 480 c.p.. Con il sesto ed ultimo motivo si deduce inosservanza e/o erronea applicazione dell'art. 175 c.p. per non avere i giudici di appello motivato le ragioni della mancata concessione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale. ER SA VI, circa il reato di falso ideologico ascrittogli al capo 113) della rubrica e riferentesi ad una seduta d'esami tenutasi il 17.1.96 presso la sede dell'autoscuola di Raffadali, lamenta come la Corte di merito sia sfuggita all'onere dell'adeguata motivazione, non essendovi prova alcuna che a tale seduta l'imputato fosse presente, come risultava dalle dichiarazioni dei testi IO PE e BL NA.
IB PP, funzionario della Motorizzazione civile, con riferimento ai reati di falso ideologico contestatile ai capi 12) e 46) e riguardanti le sedute d'esame del 4.9.95 e 13.10.95, lamenta come la Corte di appello abbia illogicamente considerato, in violazione dell'art. 192 c.p.p., quale fonte di prova le dichiarazioni del teste IO AN, laddove invece il medesimo aveva solo dedotto che l'esaminatrice, dalla posizione in cui si trovava, "non poteva non accorgersi" del suggerimento fornitogli dal proprio insegnante, aggiungendo che la stessa aveva addirittura di tanto in tanto richiamato i suggeritori.
Si trattava al più, anche in considerazione delle dichiarazioni rese dai testi CA UD e RR ER, nonché della documentazione extracontabile acquisita, di un quadro costituito da indizi di reità che non si connotavano però dei requisiti della gravità, concordanza e precisione, mentre la condotta stessa di realizzazione del falso era carente anche sotto il profilo dell'elemento intenzionale del reato.
RD LV, infine, con il primo motivo deduce violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) per avere la Corte territoriale, pur in presenza di specifici motivi di gravame, operato un illegittimo e non argomentato rinvio alle motivazioni della sentenza di primo grado;
con il secondo motivo deduce illogicità della motivazione relativamente alla mancata concessione delle attenuanti generiche, atteso che nel lungo periodo successivo al contestato reato vi era stata una sostanziale incensuratezza dell'imputato al quale - si chiedeva con il terzo e ultimo motivo di ricorso - doveva comunque essere concesso l'indulto. I primi tre motivi di ricorso di La EC PE, titolare e gestore dell'autoscuola "San Cristoforo 2000" di S.NI Gemini, sono manifestamente infondati.
Il primo motivo, relativo alla ritenuta mancanza e/o illogicità della motivazione della sentenza impugnata, è del tutto generico, limitandosi il ricorrente ad una doglianza aspecifica circa un asserito mancato vaglio da parte dei giudici di secondo grado degli argomenti portati con i motivi di appello ed un omesso controllo dell'iter argomentativo della sentenza di primo grado, senza l'individuazione di alcun punto o parte della sentenza da sottoporre all'esame di questa Corte. Quanto al secondo motivo, che si concreta in una rilettura delle dichiarazioni testimoniali, non consentita in questa sede, la Corte di merito, lungi dall'aver proceduto - come assume il ricorrente - ad una "valutazione semplicistica" delle dichiarazioni rese dai testi MA LA e NG AT, ha evidenziato come il teste MA GE, allievo dell'autoscuola del ricorrente, abbia partitamene indicato in ben nove i "suggerimenti" datigli dal La EC nel corso dell'esame del 16.11.95, che gli avevano consentito di rispondere esattamente alle corrispondenti domande, allorché egli, come "un po' tutti i ragazzi", si rivolgeva al La EC il quale, a voce bassa, diceva "vero" o "falso" "a seconda delle domande che venivano indicate con segni vari o con il dito indice o con la penna", laddove invece le testi MA LA e NG AT, sentite - al contrario del MA GE -per la prima volta solo in dibattimento e quindi ad anni di distanza dai fatti, avevano dimostrato di avere i ricordi più sfumati.
Manifestamente infondato è anche il terzo motivo, dal momento che, dovendo trovare applicazione nella specie l'art. 157 c.p., nella precedente formulazione, ratione temporis non potendo valere la nuova e più favorevole disciplina di cui alla L. n. 251 del 2005 in tema di prescrizione, il reato di falso si prescrive nel termine massimo di quindici anni, non ancora decorso.
Va invece accolto il quarto ed ultimo motivo, il beneficio della sospensione condizionale della pena essendo stato chiesto con i motivi di appello, senza che la Corte di merito si sia al riguardo pronunciata, per cui sul punto la sentenza deve essere annullata con rinvio.
Il ricorso di NT LV (detto "NI"), risultato essere gestore di fatto ed in piena autonomia della succursale di Cianciana dell'autoscuola ER di Raffadali, percependo - come sottolineato dai giudici di merito - il 50% di quanto corrisposto dai candidati e tenendo una contabilità "informale" nella quale erano annotate le somme di denaro per gli esaminatori (in particolare, con riferimento alla seduta del 17.1.96, era annotata la somma di L. 500.000 per "Ing.", da destinare all'esaminatrice AL MA per garantirsene l'inosservanza dei doveri di imparzialità sulla stessa incombenti - reato di corruzione di cui all'art. 321 c.p., capo 111, dichiarato prescritto dalla Corte di appello), è manifestamente infondato, concretandosi in una inammissibile rilettura delle dichiarazioni dei testi BL NA e IO PE in ordine alle quali, peraltro, la Corte di appello ha evidenziato come il secondo abbia affermato di aver avuto dal NT LV la soluzione di alcuni quiz, approfittando della "benevolenza" degli esaminatori, circostanza ammessa anche dal BL a seguito delle contestazioni mossegli dal p.m., per cui del tutto correttamente, alla luce del complessivo compendio probatorio acquisito, i giudici di merito lo hanno ritenuto responsabile del reato di concorso in falso ideologico commesso dal p.u. AL, trattandosi non di semplice collaboratore dell'autoscuola di Raffadali - come sostenuto in ricorso -, bensì di vero e proprio gestore della medesima e come tale interessato in tutti gli aspetti, anche in quelli risultati illeciti, al miglior andamento della stessa. I ricorsi di NT RO, NT IT e UL GE devono anch'essi essere dichiarati inammissibili, attesa la loro manifesta infondatezza.
Con motivazione puntuale, esaustiva e del tutto immune da vizi di illogicità, i giudici territoriali, facendo buon governo delle risultanze probatorie, hanno infatti evidenziato come i tre imputati - rispettivamente titolari dell'autoscuola NT di IG, DO e Santo FA di IN i primi due, moglie e socia di fatto di NT IT LD la terza - abbiano fornito tutti (anche CU GE nella seduta d'esami del 26.1.96) numerosi suggerimenti ai candidati, come avevano affermato i testi esaminati nello specificare di aver avuto indicate nelle schede le varie risposte e di aver udito addirittura i due NT, padre e figlio, discutere sull'andamento degli esami e in particolare della necessità di dover respingere qualcuno, non potendo figurare i candidati tutti promossi.
Del tutto correttamente, quindi, i giudici di merito, lungi dal ritenere i tre imputati estranei agli episodi delittuosi loro contestati - come sostenuto dalla difesa -, dal "dinamismo" manifestato nel corso delle sedute d'esame per il conseguimento della patente di guida e dal loro interesse per il buon esito degli stessi, palesato dall'aver fornito ai candidati che lo avevano richiesto suggerimenti e aiuti per il superamento della prova di teoria, il tutto con l'evidente accordo degli esaminatori che avevano consentito un tale comportamento da parte dei predetti ricorrenti, hanno ritenuto configurati i reati di falso in concorso loro ascritti. Inammissibili devono anche essere dichiarati i ricorsi proposti da AL CE, EN RM, FR IN e IB NI, sia per la mancanza di sufficiente specificità, sia per la loro manifesta infondatezza, atteso che, con riferimento alla lamentata mancata assoluzione dal reato di cui all'art. 319 c.p. per assenza di prova circa la dazione di denaro o di compensi dei titolari di autoscuole ai singoli esaminatori, per l'applicazione dell'art. 129 c.p.p., comma 2 è richiesta l'evidenza della prova dell'innocenza dell'imputato, per cui la formula di proscioglimento nel merito prevale sulla causa di estinzione del reato (nella specie, prescrizione) solo allorché i relativi presupposti (l'inesistenza del fatto, l'irrilevanza penale dello stesso, il non averlo l'imputato commesso) risultino in modo incontrovertibile dagli atti, senza necessità di ulteriori approfondimenti e poiché in tali casi il giudice procede ad una "constatazione", non gli è consentito applicare l'art. 129 c.p.p. allorquando vi sia incertezza probatoria o contraddittorietà degli elementi di prova acquisiti al processo (cfr., tra le tante, Cass., Sez. 6, 5 marzo 2004, Pulcini, in C.E.D. Cass., n.229968; Sez. 2, 18 maggio 2007, Roscini, ivi, n.237263; Sez. 5, 16 luglio 2008, Ferrarese, n.39220), ovvero insufficienza della prova (Sez. unite, 28 maggio 2009, n. 11, Tettamanti). Nella specie, invece, i giudici territoriali, con motivazione congrua ed esente da vizi di illogicità, hanno evidenziato come le risultanze processuali fossero dimostrative della sussistenza dei reati di corruzione propria contestati ai capi 2),3), 4), 5) e 111) della rubrica, essendo rimasta accertata la sistematica corresponsione di somme di denaro (varianti dalle L. 100.000 a L. 1.100.000) o di altri beni a favore degli esaminatori perché venissero meno al dovere di imparzialità loro incombente quali funzionari della p.a., come era emerso dalle annotazioni di "convenevoli" e di dazioni di denaro contenute nella documentazione delle autoscuole TT-NG e ER SA VI, significativamente corroborate dalle dichiarazioni dei vari candidati, i quali avevano affermato che nel corso delle sedute di esame i titolari delle autoscuole avevano sistematicamente suggerito ed aiutato i loro allievi con la complicità degli esaminatori, che si erano ben guardati dal formulare rilievi di sorta per tale comportamento.
Quanto poi al delitto di falso ideologico contestato al FR al capo 154) e concernente la seduta d'esami dell'11.6.96, i giudici territoriali hanno evidenziato come sia emerso dalla testimonianza di CA MA che l'imputato era stato accompagnato in quel di Licata, presso l'autoscuola, sia il 10.6.96 che il 16.7.96, da Licata D'Andrea VI con la vettura a quest'ultimo in uso, per cui era falsa l'attestazione, resa dall'imputato nell'ambito degli allegati al "prospetto della indennità di missione e delle spese di viaggio per gite di servizio compiute nel mese di giugno 1996, di essersi recato a Licata per effettuare la seduta d'esami del 10.6.96 utilizzando la propria autovettura Lancia Dedra tg. AE008NH.
Alle medesime conclusioni, con riferimento al reato di corruzione di cui al capo 4) dichiarato prescritto dai giudici di appello, deve pervenirsi con riferimento a RS IE, funzionario presso la Motorizzazione civile di IG.
È lo stesso ricorrente, infatti, ad evidenziare, nell'atto di gravame, gli elementi a suo carico emersi in relazione al reato di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio, contestatogli per aver ricevuto la somma di L. 500.000 ed altre utilità costituite da biglietti di trasporto aereo e marittimo, spese di alloggio in albergo, pranzi e cene consumate in Lampedusa, fornitura di pesce da parte del titolare dell'autoscuola di Lampedusa, AN Gerlando, minimizzando l'entità dei benefici ricevuti e declassandoli a "regalie" non assurgenti a rilievo penale. Inoltre, sempre la difesa dell'RS, con riferimento alla "contabilità" segretà tenuta dalle autoscuole associate AN- NG ed in cui, in particolare, erano state conteggiate spese per pranzi e cene anche relative al predetto funzionario (identificato con la sigla UR, come sottolineato dai giudici territoriali), ne ha contestato il valore dimostrativo ritenendola una serie di appunti privati e impersonali, di carattere interno, redatti "a scapito dei suoi soci" e costituenti "piccole e costanti sottrazioni di somme fatte dall'AN G. in danno di TT e di NG",
reiterando considerazioni in precedenza sviluppate in sede di merito e senza che quindi il quadro probatorio complessivo possa dirsi caratterizzato da quella evidenza della mancanza di colpevolezza di RS IE che sola consente, in luogo della pronuncia di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, l'adozione di formula assolutoria nel merito.
Quanto al ricorso di NG CI, il primo motivo è infondato in quanto, con motivazione congrua, esaustiva ed immune da vizi di illogicità e/o di contraddittorietà, i giudici di merito hanno evidenziato che, se pure la NG non poteva dirsi aver preso parte agli episodi corruttivi che avevano visto protagonisti, nell'ambito degli esami per il conseguimento della patente di guida svoltisi presso le autoscuole di Lampedusa ed Aragona di cui era titolare il padre, NG FA e TT UA, tuttavia la stessa imputata aveva svolto un ruolo attivo presso l'autoscuola "Giancarlo" di Aragona, cui era indubitabilmente interessata (tanto da assumere di lì a breve, nel corso del 1996, la qualifica di titolare dell'autoscuola di Aragona e quella di socio dell'autoscuola di Lampedusa) e dove era considerata un punto di riferimento dagli allievi tanto da essere costante nel fornire agli stessi suggerimenti e consigli durante le sedute d'esame incriminate, come affermato dai testi esaminati le cui deposizioni l'odierna ricorrente pretenderebbe di rileggere in questa sede per dedurne un carattere neutro delle stesse ovvero per escludere qualsiasi sua responsabilità in ordine ai reati di falso ascrittile, correttamente ritenuti sussistenti dai giudici territoriali i quali hanno sottolineato ancora una volta, con riferimento anche a detta imputata, la "copertura" che gli esaminatori di turno avevano consapevolmente dato al comportamento della NG che pertanto, in tal modo, ha concorso con i pubblici ufficiali nelle condotte di falso contestate, essendo la sua condotta finalizzata chiaramente a consentire ad immeritevoli candidati al conseguimento della patente di guida di superare gli esami di teoria, condotta che la NG teneva nella evidente certezza che sarebbe stata successivamente "ratificata" dai compiacenti esaminatori, cui era diretta l'attività corruttiva posta in essere da NG FA e TT UA. Anche il secondo motivo di gravame è infondato, dal momento che la Corte palermitana, pur facendo in realtà riferimento alle doglianze di altri imputati, ha ritenuto la utilizzabilità delle dichiarazioni rese dai testi esaminati in dibattimento per i quali si era reso necessario ricorrere al meccanismo delle contestazioni di cui all'art. 500 c.p.p., correttamente osservando come detta norma consenta di contestare le precedenti dichiarazioni sia al teste che appaia menzognero che a quello reticente ovvero per richiamare al teste, in aiuto alla memoria, il contenuto delle precedenti dichiarazioni rese e procedere alla adeguata verifica di attendibilità del teste medesimo. Ed allora, di nessun pregio è l'assunto della ricorrente secondo cui i giudici di merito avrebbero utilizzato per la decisione le dichiarazioni rese in sede di indagini preliminari ma non confermate, dopo che erano state loro contestate ai sensi dell'art. 500 c.p.p., dai testimoni esaminati, dal momento che, proprio con riferimento alla NG, ad esempio, è risultato che la teste TE RO, cui era stato contestato di aver dichiarato alla Guardia di finanza il 22.3.97 che "durante la seduta la signorina NG CI mi dettò tre o quattro risposte e così anche a tutti gli altri candidati presenti", ha finito con l'ammettere significativamente: "Può essere, non ricordo, sono passati cinque anni, può essere pure", confermando sostanzialmente in tal modo quanto in precedenza affermato (come risultante peraltro dalla trascrizione delle dichiarazioni della testimone di cui a pag. 48 dei motivi di appello e senza che il successivo "non ricordo di aver rilasciato queste dichiarazioni" possa inficiare la credibilità della teste con riferimento a quanto dichiarato in sede di indagini preliminari).
È invece fondato il terzo motivo di gravame, avendo la ricorrente, con il suo quinto motivo di appello, chiesto la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, senza che la Corte di merito si sia al riguardo pronunciata, per cui sul punto la sentenza deve essere annullata con rinvio.
I ricorsi di AL MA, OL UA, PA RM e PA MA ND sono infondati.
Quanto al primo motivo, comune agli imputati AL e OL e relativo alla asserita nullità del decreto che dispone il giudizio per genericità della contestazione del reato di cui al capo 4) della rubrica, va osservato che in tema di citazione a giudizio, l'imputazione deve contenere l'individuazione dei tratti essenziali del fatto di reato attribuito, dotati di adeguata specificità, in modo da consentire all'imputato di difendersi, mentre non è necessaria un'indicazione assolutamente dettagliata dell'imputazione (Cass., sez. 2, 27 marzo 2008, n. 16817, in C.E.D. Cass., n. 239758).
Correttamente pertanto i giudici di merito hanno ritenuto ben contestato il reato di cui agli artt. 81 e 319 c.p., ascritto al capo 4) ai funzionari dell'Ufficio provinciale della Motorizzazione civile di IG, essendovi indicata la tipologia degli atti contrari ai doveri di ufficio posti in essere dagli imputati, le utilità ricevute a fronte di tali illeciti comportamenti ed i periodi cui gli stessi si riferivano, il tutto reso ancora più specifico dal complesso delle imputazioni concernenti, per le medesime sedute di esame per il conseguimento della patente di guida, i reati di falso ideologico ed abuso di ufficio, che hanno integrato in tal modo il capo 4) così consentendo agli imputati di potersi compiutamente difendere da tutte le accuse loro mosse.
In ordine al secondo motivo, comune agli imputati AL, OL, PA RM e PA MA ND, con il quale si sostiene che gli allievi delle autoscuole, sentiti come persone informate dei fatti, avrebbero invece dovuto essere ascoltati ai sensi dell'art. 210 c.p.p., essendo tale norma applicabile anche allorché vi sia la mera possibilità che il soggetto da esaminare venga ad assumere la qualità di indagato, correttamente i giudici territoriali hanno rigettato l'eccezione di inutilizzabilità di tali dichiarazioni.
Il divieto di assumere come persona informata sui fatti l'indagato per lo stesso reato o per reato connesso, senza le formalità di cui all'art. 210 c.p.p., commi 2, 3 e 4, presuppone infatti che chi deve rendere la deposizione abbia acquisito la qualità formale e sostanziale di indagato, non essendo sufficiente l'eventualità astratta ed ipotetica che detto soggetto possa ritenersi coindagato dello stesso reato se egli non abbia mai assunto tale qualità in forza dell'iscrizione prevista dall'art. 335 c.p.p., con la conseguenza che solo quando il soggetto abbia acquisito la veste di indagato per reato connesso o interprobatoriamente collegato o per altro reato relativamente al quale siano in corso indagini, il p.m. non può assumere da lui, a sua discrezione, informazioni a norma dell'art. 362 c.p.p., ostandovi il disposto dell'art. 197 c.p.p., lett. a) e b), (Cass., sez. 6, 25 marzo 1994, Palombo, in C.E.D. Cass., n. 198532).
Poiché nella specie gli allievi delle autoscuole esaminati come testimoni in dibattimento - e che in precedenza avevano reso dichiarazioni in sede di indagini - mai hanno assunto la qualità di indagati o di imputati, gli stessi non hanno mai versato in situazione di incompatibilità con l'ufficio di testimone, ai sensi dell'art. 197 c.p.p. (norma eccezionale allorquando il suo contenuto pone specifiche eccezioni al dovere generale di rendere testimonianza fissato dalla legge e reso imperativo dalla previsione della sanzione penale), non rientrandovi il caso di chi solo potenzialmente potrebbe essere imputato in un procedimento connesso, a norma dell'art. 12 c.p.p. o per un reato collegato, a norma dell'art. 371 c.p.p., comma 2, lett. b), ma nei confronti del quale non è stata esercitata l'azione ne' sono state mai avviate indagini preliminari per reati di tal fatta (Cass., sez. 1, 6 novembre 1998, Aprea, in C.E.D. Cass., n. 213021).
In ordine al terzo motivo di ricorso, comune agli imputati AL e OL, devono valere le considerazioni in precedenza svolte, con riferimento alle posizioni di AL, EN, FR, IB NI e RS IE, in relazione al reato di corruzione di cui all'art. 319 c.p., con conseguente inammissibilità - anche per la sua aspecificità - del motivo concernente la doglianza per la mancata assoluzione nel merito.
Il quarto motivo di ricorso di AL e OL - corrispondente al secondo motivo di ricorso riguardante la sola PA MA ND- , è inammissibile sia in quanto è connotato da assoluta genericità ed astrattezza, limitandosi ad una generica doglianza sulla valutazione delle prove raccolte per concludere che "l'impugnata sentenza ha dato tutto per scontato", sia per la manifesta infondatezza, avendo i giudici di appello, con motivazione congrua, esaustiva ed immune da vizi di illogicità, evidenziato come l'esaminatrice AL MA, secondo le testimonianze raccolte, abbia consapevolmente e palesemente consentito ai titolari delle autoscuole di fornire chiarimenti e suggerimenti ai candidati, decisivi per il superamento degli esami di teoria per il conseguimento della patente di guida, compilando successivamente i relativi verbali nei quali si attestavano invece le circostanze, contrarie al vero, della piena regolarità dello svolgimento delle sedute d'esame e della idoneità dei candidati al conseguimento della patente di guida - in una occasione giungendo anche, in sede di correzione delle schede, a cancellare il segno apposto sulle risposte errate di una candidata (Sciascia Floriana) sovrapponendo il segno croce corretto -, il tutto frutto del preventivo illecito accordo tra il predetto funzionario ed i titolari delle autoscuole, come comprovato anche - hanno sottolineato ancora i giudici di secondo grado - dall'esame della contabilità della autoscuola di ER SA VI, dove, alla data del 17.1.96, è risultata apposta l'annotazione "Ing." in corrispondenza della dazione, per quella seduta cui aveva partecipato la AL, della somma di L. 500.000.
Con riferimento all'imputato OL UA, la Corte territoriale ha posto in evidenza come le deposizioni testimoniali raccolte siano state di indubbia valenza probatoria per ritenerne la responsabilità in ordine al reato di falso ideologico di cui al capo 97) (in esso dichiarato assorbito il reato di abuso di ufficio di cui al capo 93) - relativo alla seduta d'esame del 5.1.96 presso l'autoscuola NT di Santo FA di IN -, avendo in tale occasione l'esaminatore consentito che avessero luogo palesi irregolarità concretatesi nella pressoché totale dettatura da parte del titolare dell'autoscuola e dei suoi familiari lì presenti delle risposte a tutti i candidati, il tutto frutto di evidenti illeciti accordi, essendo rimasto accertato - hanno evidenziato ancora i giudici siciliani - che a carico del OL vi erano annotazioni concernenti "convenevoli" e dazioni di denaro contenute nella documentazione dell'autoscuola di ER SA VI. Infine, e con riguardo a PA MA ND, figlia di PA RM e socia di fatto dell'autoscuola "MA ND" di Grotte, gestita dal padre, i giudici territoriali hanno evidenziato come sia emerso dalle prove raccolte che nelle sedute d'esame incriminate anche PA MA ND, come il padre PA RM, unitamente agli istruttori delle scuole accorpate, abbiano aiutato i rispettivi allievi, falsando le sedute stesse con palesi suggerimenti sotto lo sguardo condiscendente dei vari esaminatori per poi attestarne, con una immutatio veri penalmente rilevante, la piena regolarità e la conseguente idoneità dei candidati al conseguimento del permesso di condurre veicoli. Tali considerazioni devono valere anche con riguardo al ricorrente BE MI, titolare dell'autoscuola Valle del Belice di Santa Margherita Belice, il quale, nel secondo dei suoi motivi di gravame, ha sostenuto che il fatto contestatogli al capo 52) della rubrica, relativo alla seduta del 13.10.95 presso l'autoscuola Kennedy di Sciacca, rientrerebbe al più nel perimetro normativo dell'art. 480 c.p.. Senonché - osserva questa Corte - , l'avere il BE concorso con il pubblico ufficiale AL MA nel complessivo irregolare svolgimento della seduta di esami del 13.10.95, caratterizzato dall'avere il predetto palesemente indicato ai propri allievi le risposte esatte, aggirandosi per l'aula d'esami e dicendo ad alta voce, in risposta alle varie richieste che gli pervenivano, "vero, falso", nella totale indifferenza dell'esaminatrice, complice evidente del BE da cui era stata allo scopo remunerata, secondo quanto in precedenza rilevato, ha integrato gli estremi del reato di cui agli artt. 110 e 479 c.p., dal momento che il funzionario della Motorizzazione civile, AL MA, nel verbale relativo alla seduta di esami del 13.10.95, da considerarsi atto pubblico, in quanto in esso il p.u. componente della commissione attestava la verità di atti da lui compiuti o in sua presenza avvenuti, ha attestato - contrariamente al vero - che la seduta di esame di teoria quiz per il conseguimento della patente di guida tenuta presso l'autoscuola Kennedy di Sciacca si era svolta in maniera regolare e che i candidati, che pure avevano avuto evidenti suggerimenti dal BE, erano risultati idonei, formulando in tal modo un giudizio di idoneità di tali candidati, espressione di manifestazione di volontà della p.a. configurante falsità ideologica in relazione alla parte descrittiva, dal momento che la falsità può investire le attestazioni, anche implicite, contenute nell'atto e i presupposti di fatto giuridicamente rilevanti ai fini della parte dispositiva dell'atto medesimo, che concernano fatti compiuti o conosciuti direttamente dal p.u., ovvero altri fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità (v. Sez.un., 28 giugno 2007, Scelsi, in C.E.D. Cass., n. 236867). Quanto poi al primo motivo, la Corte territoriale ha compiutamente analizzato le risultanze probatorie da cui inferire la condotta illecita del BE, consistita - secondo quanto segnatamente riferito dal teste MA RO - in un palese aiuto fornito dal BE durante l'elaborazione del componimento, concretatosi nell'ausilio prestato ai propri allievi nella compilazione della scheda sotto forma di risposta "vero, falso" in relazione alle varie richieste che gli pervenivano, mentre si aggirava nell'aula d'esame, da parte dei candidati.
Il terzo motivo di ricorso deve invece essere accolto, con conseguente annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza in parte qua, in quanto la difesa dell'imputato ha, in sede di appello, chiesto la concessione di "tutti i benefici", ma la Corte territoriale non ha in alcun modo motivato sulla mancata concessione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.
Identiche sono, ovviamente, le conclusioni cui deve pervenirsi - infondatezza dei motivi di ricorso (ad eccezione del sesto), per le ragioni appena sopra esposte, e segnatamente dei motivi 4 e 5 - con riferimento all'imputato NE RI, titolare dell'autoscuola Kennedy di Sciacca presso cui si è svolta la seduta d'esami del 13.10.95 ed in ordine al quale la Corte territoriale, con motivazione congrua ed immune da vizi di illogicità, ha evidenziato il comportamento tenuto e consistito - secondo quanto affermato dai testi MA RO e IO RI, le cui dichiarazioni non possono essere oggetto di rilettura in questa sede nè hanno formato oggetto di censura in sede di appello, se non per le modalità di acquisizione quanto a quelle rese in sede di indagini dal MA RO, acquisizione avvenuta però ritualmente a mente dell'art. 500 c.p.p. a seguito dell'affermazione del medesimo di non ricordare i fatti in precedenza riferiti (v. Cass., sez. 6, 20 aprile 2005, in C.E.D. Cass., n.233092) ed in contraddittorio tra le parti - nella dettatura a diversi candidati delle risposte esatte "sibilando - ha precisato la IO - le seguenti parole, vero o falso a mezzo di una penna".
Nè alcuna manifesta illogicità si è avuta con riferimento alle valutazioni dalla Corte di merito fatte delle dichiarazioni dei testi IA NZ e TO IN, avendo i giudici osservato che poiché nella seduta del 13.10.95 presso l'autoscuola Kennedy di Sciacca i candidati erano stati divisi in due gruppi, la circostanza che l'TO (allievo dell'autoscuola gestita da Di IT e non coinvolta nel processo) avesse escluso di aver notato irregolarità durante lo svolgimento della prova d'esame non poteva di per sè escludere che esse si fossero verificate con riferimento all'altro gruppo di candidati, laddove poi l'aver escluso lo IA il verificarsi di suggerimenti ben poteva attribuirsi a cattivo ricordo - ha plausibilmente ritenuto la Corte territoriale - essendo egli stato esaminato per la prima volta solo nel 2002, quindi a ben sette anni di distanza dai fatti. Il terzo motivo di ricorso, con il quale l'imputato si duole per la asserita contraddittorietà della motivazione in ordine alla riproduzione degli elementi costitutivi del reato di abuso d'ufficio ritenuto dalla Corte territoriale assorbito in quello più grave di falso ideologico, è inammissibile per mancanza di interesse, ai sensi dell'art. 568 c.p.p., comma 4 e art. 591 c.p.p., lett. a). L'interesse ad impugnare, infatti, ex art. 568 c.p.p., comma 4, costituisce un elemento del diritto di impugnazione (v. Sez.un., 12 ottobre 1993, Biscione, in Cass.pen., 1994, p.891) e deve assumere un contenuto di concretezza tutte le volte in cui dalla modifica del provvedimento impugnato possa derivare l'eliminazione di qualsiasi effetto pregiudizievole per la parte.
Ne deriva che la facoltà di attivare i procedimenti di gravame non è assoluta e indiscriminata, ma è subordinata alla presenza di una situazione in forza della quale il provvedimento del giudice risulta idoneo a produrre la lesione della sfera giuridica dell'impugnante e l'eliminazione o la riforma della decisione gravata rende possibile il conseguimento di un risultato vantaggioso, con la conseguenza che la legge processuale non ammette l'esercizio del diritto di impugnazione avente di mira la sola esattezza teorica della decisione, senza che alla posizione giuridica del soggetto derivi alcun risultato pratico favorevole (v.Sez.un., 27 settembre 1995, Serafino, in Cass.pen., 1996, p.670). Poiché nella specie il ricorrente non ricollega alcun risultato vantaggioso alla rimozione, in parte qua, della decisione impugnata, il relativo motivo (riguardante reato già peraltro dichiarato prescritto dal tribunale) deve essere dichiarato inammissibile, mentre va accolto il sesto ed ultimo motivo di gravame - con conseguente annullamento con rinvio, limitatamente a tale punto, della sentenza impugnata -, concernente la mancata concessione del beneficio della non menzione della condanna del certificato del casellario giudiziale, in ordine al quale non vi è stata pronuncia della Corte palermitana, pur avendo la difesa del NE chiesto, in conclusione dei propri motivi di appello, la concessione di "tutti i benefici di legge". Il ricorso di RD LV, titolare dell'autoscuola Primavera di Canicattì, deve essere dichiarato inammissibile attesa la assoluta genericità del primo motivo, con il quale l'imputato si limita a dolersi di presunte problematiche non affrontate dalla Corte di appello, senza specificare in alcun modo i capi o i punti della sentenza impugnata che sarebbero affetti dalla lamentata mancanza o illogicità della motivazione, rilevante ai fini di cui all'art. 606 c.p.p., lett. e). Il secondo motivo è manifestamente infondato, dal momento che al prevenuto sono state concesse le attenuanti generiche e la pena è stata contenuta in termini pressoché prossimi al minimo edittale. Quanto, infine, al terzo motivo, è noto che il ricorso per Cassazione avverso la mancata applicazione dell'indulto è ammissibile soltanto quando il giudice abbia esplicitamente escluso l'applicazione del beneficio e non anche quando abbia - come nel caso in esame - omesso di pronunciarsi (v.Sez.un., 3 febbraio 1995, Aversa, in C.E.D. Cass., n.200262; Sez. 2, 18 febbraio 2004, n. 11851, ivi, n.228634), dovendo in tale ipotesi l'eventuale applicazione di detto beneficio essere riservata al giudice dell'esecuzione (Cass.,sez. 4, 11 maggio 1992, Tentoni, in Cass.pen., 1993, p.2289;
Cass., 6 aprile 1994, Guglielmetti, in C.E.D. Cass., n. 198065). Anche il ricorso di ER SA VI, titolare dell'autoscuola ER di Raffadali e di Alessandria della Rocca, con una succursale a Cianciarla, deve essere dichiarato inammissibile, attesa la sua manifesta infondatezza, dal momento che il medesimo - come rilevato dai giudici di merito - non solo era presente nella seduta d'esami incriminata, tenutasi il 17.1.96 presso l'autoscuola ER di Raffadali e alla quale aveva partecipato, in qualità di esaminatrice, la funzionaria della Motorizzazione civile AL MA, come avevano affermato i testi IO e BL - le cui deposizioni il ricorrente inammissibilmente pretende di rileggere in questa sede per confutarne la concludenza in senso accusatorio cui sono pervenuti i giudici di merito con motivazione del tutto congrua ed esente da vizi di illogicità - , ma nella contabilità relativa all'autoscuola ER SA è risultata apposta, con riferimento proprio alla seduta d'esami del 17.1.96, l'annotazione riguardante la somma di L. 500.000 con la dicitura "Ing.", chiaro riferimento, per quanto sopra esposto in relazione alla posizione della AL, alla somma, oggetto dell'accordo corruttivo, versata al predetto p.u. per garantirsene i favori in sede di esame nei termini in precedenza evidenziati.
Da ultimo, anche il ricorso di IB US, funzionario della Motorizzazione civile, deve essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto basato su una rilettura delle dichiarazioni testimoniali e su considerazioni di puro merito non consentite in sede di legittimità.
Peraltro, la Corte territoriale, con riferimento ai due reati di falso alla IB contestati ai capi 12) e 46) della rubrica in relazione alle sedute di esame tenutesi rispettivamente presso l'autoscuola Majorini il 4.9.95 e presso l'autoscuola Primavera di Canicattì il 13.10.95, cui l'imputata aveva partecipato in qualità di esaminatrice, ha avuto modo di evidenziare come dalle dichiarazioni dei testi IO AN, CA UD, RR ER e SI AT fosse emerso con chiarezza che i candidati avevano chiesto ed ottenuto suggerimenti dai titolari delle diverse autoscuole presenti nelle due citate occasioni, i quali erano passati tra i banchi e avevano palesemente aiutato i propri allievi, nel disinteresse della IB, sul conto della quale peraltro -hanno ancora evidenziato i giudici territoriali - sono state rinvenute numerose annotazioni di dazioni di denaro e "convenevoli" proprio in coincidenza delle ricordate sedute d'esame, contenute nella documentazione delle autoscuole TT-NG e ER SA VI, frutto evidente dell'accordo illecito intervenuto con i titolari delle autoscuole interessate e che ha condotto la IB, del tutto consapevolmente, ad attestare falsamente nei verbali delle sedute d'esame in questione il regolare svolgimento delle sedute stesse e l'idoneità dei candidati. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi di NT LV, NT RO, NT IT LD, CU GE, AL CE, EN RM, FR IN, IB NI, RS IE, ER SA VI, IB US e RD LV, segue la condanna di ciascuno al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Al rigetto dei ricorsi di AL MA, OL UA, PA RM e PA MA ND segue la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte, annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena a La EC PE e NG CI e limitatamente alla mancata concessione della non menzione della condanna a BE MI e NE RI, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di PA per l'esame sul punto;
Dichiara inammissibili i ricorsi di NT LV, NT RO, NT IT LD, CU GE, AL CE, EN RM, FR IN, IB NI, RS IE, ER SA VI, IB US e RD LV e condanna ciascuno al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Rigetta i ricorsi di AL MA, OL UA, PA RM e PA MA ND e condanna ciascuno al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il Roma, 22 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2009