Sentenza 27 settembre 2006
Massime • 1
In tema di reati fallimentari, la dichiarazione di fallimento non costituisce l'evento del reato di bancarotta, con la conseguenza che è del tutto irrilevante il nesso eziologico tra la condotta realizzatasi con l'attuazione di un atto dispositivo - che incide sulla consistenza patrimoniale di un'impresa commerciale - ed il fallimento.
Commentario • 1
- 1. Crac Parmalat: la sentenza di fallimento non deve essere causalmente collegata alle condotte di bancarottaAccesso limitatoCiro Santoriello · https://www.altalex.com/ · 21 agosto 2014
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/09/2006, n. 36088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36088 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. NARDI IC - Presidente - del 27/09/2006
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - N. 1561
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 018470/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AT ME, N. IL 16/10/1949;
2) LA AN, N. IL 25/05/1939;
avverso SENTENZA del 31/01/2005 CORTE APPELLO di VENEZIA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CALABRESE RENATO LUIGI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GERACI Vincenzo che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
OSSERVA
CO IC e AT AN sono stati dichiarati colpevoli di bancarotta fraudolenta per distrazione, commessa quali soci della Pubblisette s.r.l., fallita il 20 dicembre 1991, in concorso con l'amministratore unico, tale DI, giudicato separatamente nelle forme di cui all'art. 444 c.p.p.. Hanno ritenuto provato i giudici del merito che nel corso del 1988 lo DI aveva emesso sul conto corrente bancario della società vari assegni, per la complessiva somma di L. 108.149.420, in favore di se stesso e degli altri due imputati. Tali erogazioni, riferite dalla DI al curatore fallimentare, risultavano da "un piano dei conti" fermo alla data del settembre 1988 e da alcuni "mastrini",documenti contabili non sottoscritti ma pur provenienti dalla fallita, in quanto consegnati al curatore dall'amministratore. Ricorre per Cassazione il difensore degli imputati lamentando con unico complesso motivo contraddittorietà e insufficienza della motivazione.
Le doglianze vanno tutte disattese.
- È infondata la eccezione di inutilizzabilità della relazione del curatore e delle dichiarazioni a questo rese dall'amministratore unico. Perché contrasta con la costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui le, relazioni redatte dal curatore fallimentare sono ammissibili come prove documentali, e lo sono in ogni caso e non solo quando siano ricognitive di una organizzazione aziendale e di una realtà contabile attesoché risulta comunque rilevante il fatto stesso che la procedura fallimentare si sia svolta nel modo e sulla base delle valutazioni in esse documentate. Ne consegue che è corretto l'inserimento di tali documenti nel fascicolo poiché, come esattamente ritenuto dalla C.Cost. nella sentenza 22 aprile 1995, n. 136, il principio di separazione delle fasi non si applica alle cose che, pur avendo funzione probatoria, siano precostituite rispetto all'inizio del procedimento (cfr., per tutte, Cass. Sez. 5^, 1 giugno 1999, Gianferrari). - Non si riscontra la denunciata contraddittorietà logica di motivazione, poiché "il mancato ritrovamento della documentazione contabile completa e il mancato deposito del rendiconto annuale per il 1998"(contestati all'aministratore L. Fall., ex art. 217) nulla tolgono al valore probatorio che i giudici di merito hanno attribuito alle dichiarazioni rese dallo DI al curatore circa la emissione degli assegni in favore degli attuali ricorrenti, supportate dai documenti contabili sopra menzionati.
- Diversamente dal dedotto, la valenza di tali documenti non è sminuita dal fatto che non fossero sottoscritti, poiché, come correttamente rileva l'impugnata sentenza, trattasi di documentazione pur sempre rinvenuta nell'ambito della procedura fallimentare e rispondente, nel contenuto, ad operazioni effettivamente svolte dall'amministratore. Come pure privo di pregio è il rilievo difensivo che lamenta la mancata verifica presso i conti bancari della fallita io ordine all'emissione e all'incasso degli assegni menzionati: una volta accertato il dato relativo alla emissione dei titoli, era onere degli imputati provarne la non rispondenza a verità o il mancato loro incasso, e la Corte territoriale giustamente evidenzia al riguardo che, solo se gli imputati avessero negata la percezione degli assegni o avessero sostenuto di averne utilizzato le somme nell'interesse della società, sarebbe scattato l'onere, per il curatore, di compiere ogni utile verifica in proposito.
- Erroneamente si censura il ravvisato nesso di causalità tra "prelievi e fallimento", trattandosi di dato assolutamente irrilevante, poiché è indiscusso in giurisprudenza che il fallimento non costituisce l'evento del reato di bancarotta sicché sarebbe arbitrario pretendere un nesso eziologico tra la condotta, realizzata si con l'attuazione di un atto dispositivo che incide sulla consistenza patrimomiale di un'impresa commerciale, e il fallimento(Cass. Sez. 5^, 14 luglio 1998, Bagnasco). - Non apprezzabile in questa sede, perché in fatto, è, infine, la censura attinente all'elemento soggettivo del reato, attesoché la consapevolezza del proprio contributo causale alla distrazione di somme in danno dell'interesse dei creditori all'integrità del patrimonio sociale è congruamente desunta dal fatto stesso che le operazioni riguardanti i prelievi bancari risultano effettuate giusto nell'anno 1988, allorché stava per cessare la operatività reale della s.r.l. Pubblisette, di fatto non più vitale dal 1989 alla data di fallimento.
S'impone pertanto il rigetto dei ricorsi, con le conseguenze di legge.
P.Q.M.
LA CORTE rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 27 settembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2006