Sentenza 10 dicembre 2009
Massime • 1
La rinnovazione, ancorché parziale, del dibattimento ha carattere eccezionale e può essere disposta solo qualora il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti. Ne deriva che mentre la rinnovazione deve essere specificamente motivata, occorrendo dare conto dell'uso del potere discrezionale derivante dalla acquisita consapevolezza di non potere decidere allo stato degli atti, nel caso, viceversa, di rigetto, la relativa motivazione può essere anche implicita nella stessa struttura argomentativa posta a base della pronuncia di merito, che evidenzi la sussistenza di elementi sufficienti per una valutazione in senso positivo o negativo sulla responsabilità, con la conseguente mancanza di necessità di rinnovare il dibattimento.
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Sussiste il delitto di sostituzione di persona nella condotta di chi crea ed utilizza un falso "account", un nickname altrui o una casella di posta elettronica utilizzando dati anagrafici di un diverso soggetto inconsapevole, inducendo in errore gli utenti della rete internet. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE sentenza 25774/14 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DUBOLINO Pietro - Presidente - Dott. PEZZULLO Rosa - Consigliere - Dott. DE MARZO Giuseppe - Consigliere - Dott. POSITANO Gabriele - Consigliere - Dott. LIGNOLA Ferdinando - rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso proposto da: S.D. N. IL (OMISSIS); avverso la sentenza n. …
Leggi di più… - 2. Social network, account, immagine altrui, sostituzione di personaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 8 ottobre 2015
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/12/2009, n. 15320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15320 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 10/12/2009
Dott. PIZZUTI Giuseppe - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 2246
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - N. 22518/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NI IV, N. IL 18/02/1966;
avverso la sentenza n. 1750/2008 CORTE APPELLO di GENOVA, del 16/02/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/12/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE PIZZUTI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MONETTI Vito, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito, per la parte civile, l'Avv. Savi Stefano.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 16.2.2009 la Corte d'appello di Genova confermava la sentenza del tribunale di La Spezia in data 16.7.2007, che aveva dichiarato NI LI colpevole del reato di cui all'art. 486 c.p. e, con le attenuati generiche equivalenti alla recidiva specifica infraquiquennale contestata, aveva condannato la medesima NI alla pena di mesi sei di reclusione (interamente condonata), nonché al risarcimento generico dei danni in favore della parte civile costituita.
Alla NI era stato contestato di avere, al fine di procurarsi un vantaggio, abusivamente riempito l'assegno bancario n. 0283111227, tratto sul conto corrente 1695 aperto presso la Banca Popolare di Novara ed intestato a AS Gai, apponendovi la cifra di L. 875.000.000; detto assegno, invero, era stato consegnato, sottoscritto in bianco, alla NI dal AS nell'aprile del 1996, allo scopo di pagare la riparazione di un orologio e di acquistare un capo di abbigliamento, e dunque avrebbe dovuto essere riempito con l'indicazione di una somma nettamente inferiore a quella poi effettivamente indicata;
fatto commesso in La Spezia in data antecedente e prossima al 30.4.2003 (data della richiesta del decreto ingiuntivo basato sull'assegno de quo).
Avverso la summenzionata sentenza la NI proponeva, per mezzo di difensore, ricorso per Cassazione, deducendo:
1) Mancata assunzione di prove decisive, di cui era stata fatta richiesta, in relazione alla mancata pronuncia della Corte di appello sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento per assumere nuovamente le testimonianze di TO AR e di US AR ed acquisire una lettera del AS.
2) Mancanza ed illogicità della motivazione in relazione alla conferma della responsabilità dell'imputata.
Segnatamente, la Corte di appello avrebbe omesso di esaminare tutti gli elementi a sua disposizione e di dare esauriente risposta alle deduzioni dell'imputata.
Il ricorso deve essere rigettato.
Il primo motivo è privo di fondamento.
La Corte territoriale, confermando motivatamente la sentenza del tribunale di La Spezia, ha implicitamente rigettato la richiesta di rinnovazione parziale del dibattimento, avanzata nell'atto di appello dalla difesa della NI.
D'altra parte, dalla lettura della sentenza del predetto tribunale si evince che le testimoni della difesa TO AR (madre dell'imputata) e US AR sono state esaurientemente esaminate nel giudizio di primo grado, di guisa che la Corte territoriale ha ritenuto implicitamente superfluo risentire le due testimoni. Al riguardo, deve essere ribadito che, ponendo il vigente codice di rito penale una presunzione di completezza dell'istruzione dibattimentale, la rinnovazione, anche parziale, del dibattimento ha carattere eccezionale e può essere disposta solo qualora il giudice ritenga di non potere decidere allo stato degli atti. Pertanto, mentre la decisione di procedere a rinnovazione deve essere specificamente motivata, occorrendo dare conto dell'uso del potere discrezionale derivante dalla acquisita consapevolezza di non potere decidere allo stato degli atti, nel caso, viceversa, di rigetto, la decisione può essere sorretta (come nella specie) anche da motivazione implicita nella stessa struttura argomentativa posta a base della pronuncia di merito, che evidenzi la sussistenza di elementi sufficienti per una valutazione - in senso positivo o negativo - sulla responsabilità, con la conseguente mancanza di necessità di rinnovare il dibattimento (Cass. Pen. Sez. 5, 16.5.2000, n. 8891, CED 217209; conf. Id. Sez. 4, 2.12.09, n. 47099, CED 245996).
Il secondo motivo è parimenti infondato.
Le sentenze di primo e di secondo grado, che si integrano vicendevolmente trattandosi di c.d. "doppia conforme", hanno giustificato l'affermazione di responsabilità dell'imputata con motivazioni congrue ed esenti da vizi logici e giuridici. In particolare, i giudici di merito hanno considerato attendibili le testimonianze della persona offesa e del teste Barone ed inattendibili le deposizioni delle testimoni della difesa TO e US con argomentazioni esaustive e plausibili, incensurabili, quindi, in sede di legittimità.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese in favore della parte civile, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché alla rifusione delle spese, sostenute nel grado dalla parte civile costituita, liquidate in complessivi Euro 1.300,00 oltre accessori come per legge. Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 10 dicembre 2009. Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2010