Sentenza 27 febbraio 2008
Massime • 1
Ai fini della valutazione della corrispondenza tra pronuncia e contestazione di cui all'art. 521 cod. proc. pen. deve tenersi conto non solo del fatto descritto in imputazione, ma anche di tutte le ulteriori risultanze probatorie portate a conoscenza dell'imputato e che hanno formato oggetto di sostanziale contestazione, sicché questi abbia avuto modo di esercitare le sue difese sul materiale probatorio posto a fondamento della decisione. (Nella specie, relativa a reato di omicidio colposo, ove l'imputato, tratto a giudizio per avere disposto la rimozione di cartelli che segnalavano un cantiere stradale, era stato poi condannato per non avere consentito il ripristino della segnaletica predetta, da altri rimossa, la Corte ha ritenuto non sussistere la violazione del principio in oggetto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/02/2008, n. 15655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15655 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ONORATO Pierluigi - Presidente - del 27/02/2008
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 508
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 26542/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Avv. Armenio Salvatore, difensore di fiducia di ES IU, n. a Marmirolo il 9.6.1938;
avverso la sentenza in data 27.3.2007 della Corte di Appello di Milano, con la quale, giudicando a seguito di annullamento con rinvio dalla Corte di cassazione, è stata emessa pronuncia di non doversi procedere nei confronti del ES in ordine al reato di cui all'art. 589 c.p., perché estinto per prescrizione. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Baglione Tindari, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore, Avv. Ermanno Prastaro, in sostituzione dell'Avv. Armenio Salvatore, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Milano, giudicando a seguito di annullamento con rinvio dalla Corte di cassazione, ha emesso pronuncia di non doversi procedere nei confronti di ES IU in ordine al reato di cui all'art. 589 c.p., commi 1 e 2, perché estinto per prescrizione.
L'imputato era stato tratto a giudizio in ordine a detto reato per avere cagionato per colpa, consistita nella imprudente rimozione di tutti i cartelli che segnalavano la presenza del cantiere stradale relativo ai lavori di installazione del guard-rail centrale sulla S.S. 35, la morte dell'operaio UB NA.
La sentenza ha premesso che questa Suprema Corte, con la impugnata pronuncia di annullamento con rinvio, aveva respinto il motivo di ricorso con il quale era stata denunciata la violazione dell'art. 521 c.p.p. e ritenuto invece sussistente un vizio di motivazione della sentenza cassata in ordine all'accertamento della natura della condotta colposa ascritta all'imputato.
La Corte territoriale, rilevato che nelle more del giudizio si era verificata la prescrizione del reato, per effetto delle già concesse attenuanti generiche prevalenti, ha affermato, sulla base del rapporto redatto dal responsabile della ASL 3 in ordine alla ricostruzione dell'incidente, che doveva ravvisarsi la concorrente responsabilità dell'imputato nella determinazione dell'evento, poiché era stato questi, dopo la rimozione della segnaletica, ritenuta non a norma dalla Polizia stradale, a bloccare l'intervento della squadra di operai inviati in loco dalla ditta AC perché provvedessero al ripristino ed all'adeguamento della predetta segnaletica.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, che la denuncia per violazione di legge e vizi della motivazione. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo mezzo di annullamento il ricorrente, dopo avere riportato la motivazione della sentenza impugnata e parte di quella di annullamento con rinvio, denuncia la violazione ed errata applicazione dell'art. 521 c.p.p.. Si osserva che il ES era stato tratto a giudizio per rispondere autonomamente del reato di omicidio colposo di cui al capo di imputazione, che si riporta, e, cioè, per avere disposto al rimozione di tutti i cartelli che segnalavano il cantiere stradale;
che nel corso del dibattimento era stato, però, accertato che la rimozione dei cartelli stradali era stata eseguita dagli operai della ditta ED AC, peraltro legittimamente, avendo gli stessi operato a seguito di contestazioni della Polizia Stradale;
che la Corte territoriale, giudicando in sede di rinvio, ha ritenuto l'imputato responsabile del reato ascrittogli per avere bloccato "l'intervento della squadra di cinque operai inviati in loco da AV AC per il ripristino della segnaletica". Si deduce, quindi, che la pronuncia impugnata contiene una grave violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza, avendo stravolto l'originaria contestazione che aveva natura esclusivamente commissiva.
Con il secondo mezzo di annullamento si denuncia mancanza, manifesta illogicità della motivazione, nonché travisamento del fatto. Si deduce, in sintesi che, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, dalla relazione della ASL non si evince affatto che il ES avesse bloccato l'intervento degli operai della ED AC che erano stati inviati per adeguare la segnaletica, così come disposto dalla Polizia Stradale, ma semmai, peraltro secondo le dichiarazioni dello stesso AV AC, avrebbe acconsentito alla rimozione della segnaletica esistente. Si deduce inoltre che, in ogni caso, le risultanze del citato rapporto della ASL erano state contestate dalla difesa dell'imputato nella sede di merito e che era stato anche evidenziato che la ED AC era l'unica società responsabile del posizionamento e della rimozione della segnaletica stradale e della sicurezza del cantiere;
che il ES non aveva posto in essere alcuna condotta che potesse interferire con le autonome determinazioni della ED AC in conseguenza degli interventi della Polizia stradale, che aveva elevato tre verbali di contravvenzione nei confronti di tale ditta per violazioni varie.
Con l'ultimo motivo di gravame il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 627 c.p.p., per la mancata uniformazione del giudice di rinvio alle statuizioni in punto di diritto contenute nella pronuncia di annullamento.
Si deduce che la pronuncia di annullamento emessa da questa Suprema Corte imponeva al giudice di rinvio di ancorare la propria decisione alla fattispecie contestata nel capo di imputazione ed in particolare all'accertamento afferente alla illegittimità della rimozione dei segnali stradali, la cui esclusione avrebbe implicato il venir meno anche della contestazione.
Il ricorso non è fondato.
L'eccezione afferente alla violazione dell'art. 521 c.p.p. si palesa sostanzialmente già disattesa dalla pronuncia di annullamento con rinvio di questa Suprema Corte, che, pur non contenendo una puntuale statuizione sul corrispondente motivo di gravame, lo ha implicitamente respinto, rilevando che il capo di imputazione poteva essere interpretato anche nel senso che l'addebito ascritto al ES risultava dalla predetta imputazione configurabile anche quale conseguenza del mancato ripristino della segnaletica stradale rimossa.
Ed, invero, la sentenza di annullamento con rinvio, dopo avere accertato un vizio di motivazione della precedente pronuncia della Corte territoriale in ordine all'accertamento della illegittima rimozione della segnaletica esistente e della addebitabilità del fatto al ES, ha rimesso al giudice di merito un più approfondito accertamento proprio su tale ulteriore punto. Peraltro, deve essere anche rilevato che nella valutazione della corrispondenza tra pronuncia e contestazione deve tenersi conto non solo del fatto descritto nel capo di imputazione, ma di tutte le ulteriori risultanze probatorie portate a conoscenza dell'imputato e che hanno formato oggetto di sostanziale contestazione, sicché questi abbia avuto modo di esercitare le sue difese sul materiale probatorio posto a fondamento della decisione (cfr. sez. 2^, 24.4.1997 n. 3871, Barlotti ed altri, RV 207393; sez. 1, 19.5.1999 n. 6302, Iacovone ed altro, RV 213459). Osserva, infine, la Corte che la pronuncia di improcedibilità dell'azione penale per l'intervenuta prescrizione del reato preclude, in ogni caso, la possibilità di rilevare qualsiasi causa di nullità, anche di ordine generale, della pronuncia impugnata, poiché il vizio processuale non determina la definizione del giudizio, ma solo l'annullamento della decisione che ne è affetta, con la conseguente necessità di disporre il rinvio al giudice di merito o eventualmente al P.M. e detta statuizione è incompatibile con le ragioni di economia processuale cui è ispirata l'applicazione del disposto di cui all'art. 129 c.p.p. (cfr. sez. 5^, 200526064, Colonna, RV 231916; conf. sez. 1^, 200230802, P.G. in proc. Mattiolo, RV 222176).
Il secondo motivo di gravame è manifestamente infondato. Anche con riferimento all'esistenza di un vizio di motivazione della sentenza impugnata, secondo il consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte, il verificarsi di una causa di estinzione del reato preclude la rilevabilità di tale vizio in sede di legittimità, poiché l'inevitabile rinvio della causa all'esame del giudice di merito, dopo la pronuncia di annullamento, è incompatibile con l'obbligo dell'immediata declaratoria di proscioglimento stabilito dall'art. 129 c.p.p. (cfr. sez. 1, 200404177, P.G. C.A. Napoli, RV 227098; conf. sez. un. 199301653, Marino ed altri, RV 192471; sez. 6^, 200333059, Parisi ed altro, RV 226564).
Peraltro, le deduzioni con quali il ricorrente contesta l'accertamento di fatto in base al quale è stata ritenuta la corresponsabilità del ES nella causazione della morte dell'operaio UB NA costituiscono esclusivamente una censura di merito della valutazione delle risultanze probatorie citate in sentenza, censura inammissibile in sede di legittimità. Il predetto accertamento di fatto inoltre deve essere valutato alla luce dell'obbligo del giudice di merito di rilevare esclusivamente, in presenza di una causa di estinzione del reato, l'assoluta assenza della prova di colpevolezza, ai fini della emissione di una pronuncia più favorevole per l'imputato ex art. 129 c.p.p., comma 2, sulla base di una mera attività ricognitiva delle risultanze processuali, (cfr. sez. 2^, 18.5.2007 n. 26008, RV 237263). Infine, i rilievi in base ai quali è stata affermata l'infondatezza del primo motivo di gravame sono assorbenti delle censure, peraltro generiche, contenute nell'ultimo, non ravvisandosi affatto, per le già esposte ragioni, la violazione del principio di cui all'art. 627 c.p.p. da parte del giudice del rinvio.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 27 febbraio 2008. Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2008