Articolo 2637 del Codice civile
Articolo 2885Articolo 2659
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19 aprile 1942
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12 maggio 2005
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10 ottobre 2025
Art. 2637.

(Aggiotaggio).

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non e' stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilita' patrimoniale di banche o di gruppi bancari, e' punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni. ((La pena e' della reclusione da due a sette anni se il fatto e' commesso mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale)) .
Entrata in vigore il 10 ottobre 2025
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