Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
>
Versione
16 aprile 2002
16 aprile 2002
>
Versione
12 maggio 2005
12 maggio 2005
>
Versione
10 ottobre 2025
10 ottobre 2025
Art. 2637.
(Aggiotaggio).
Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non e' stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilita' patrimoniale di banche o di gruppi bancari, e' punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni. ((La pena e' della reclusione da due a sette anni se il fatto e' commesso mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale)) .
(Aggiotaggio).
Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non e' stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilita' patrimoniale di banche o di gruppi bancari, e' punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni. ((La pena e' della reclusione da due a sette anni se il fatto e' commesso mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale)) .
Commentari • 143
- 1. Il Quotidiano del CommercialistaAccesso limitatoRebecca Amato · https://www.eutekne.info/ · 270.72372
Giurisprudenza • 96
- 1. TAR Parma, sez. I, sentenza 08/02/2012, n. 85Provvedimento: […] Nella fase della preselezione, l'impresa stessa aveva dichiarato che il legale rappresentante, signor NR NS, aveva riportato una condanna penale per aggiotaggio (art. 2637 c.c., condanna emessa a seguito di procedimento penale definito ai sensi dell'art. 444 c.p.p.) ritenuta dal Comando non rilevante ai fini dell'esclusione dalla gara. […] La fattispecie delittuosa di cui all'articolo 2637 c.c. rientra, quanto a configurazione della condotta criminosa e a beni tutelati, nel genus dell'aggiotaggio di cui all'art. 501 c.p.: si tratta di un reato a mezzo del quale, con manovre fraudolente, […]Leggi di più...
- sospensione dell'aggiudicazione·
- art. 38 d.lgs. 163/2006·
- autotutela amministrativa·
- giurisprudenza in materia di esclusione dalle gare d'appalto·
- moralità professionale·
- parere dell'Avvocatura dello Stato·
- contratti pubblici·
- reati che incidono sull'affidabilità morale·
- condanna penale per aggiotaggio·
- annullamento d'ufficio·
- interesse pubblico·
- travisamento dei fatti·
- valutazione discrezionale dell'amministrazione·
- eccesso di potere·
- procedimento amministrativo