Sentenza 23 ottobre 2009
Massime • 1
In tema di sospensione del processo per incapacità dell'imputato, per escludere il requisito della sua cosciente partecipazione non è sufficiente la presenza di una patologia psichiatrica, anche grave, ma è necessario che l'imputato risulti in condizioni tali da non comprendere quanto avviene e da non potersi difendere, risultando altrimenti impossibile procedere al giudizio nei confronti di soggetti infermi o seminfermi di mente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/10/2009, n. 2419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2419 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO VA - Presidente - del 23/10/2009
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTUNDO EN - Consigliere - N. 1764
Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO EN - rel. Consigliere - N. 28064/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DI US N. IL 23/12/1938;
avverso la sentenza n. 28/2006 CORTE ASSISE APPELLO di PALERMO, del 03/04/2007;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/10/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO CARCANO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Eugenio Selvaggi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di IU DI impugna la sentenza in epigrafe indicata con la quale, in parziale riforma della decisione di primo grado in punto solo di trattamento sanzionatorio, è stata confermata l'affermazione di responsabilità per avere fatto parte dell'associazione mafiosa denominata "cosa nostra" in epoca successiva al 10 settembre 1997.
La Corte territoriale precisa anzitutto che il giudizio di primo grado fu sospeso il 3 giugno 2003 perché DI fu colpito da ictus cerebrale emorragico e dal certificato medico prodotto dalla difesa risultò che ne fu compromessa la capacità di intendere e volere. Successivamente, disposta perizia medico legale, fu accertato che gli esiti della malattia non interferivano con le funzioni psichiche dell'imputato e che, pertanto, lo stesso avrebbe potuto coscientemente partecipare al giudizio. Fu fissata la prima udienza il 16 marzo 2004 e, espletata dell'istruttoria dibattimentale, furono disposti nuovi accertamenti medici dai quali risultò che le patologie non erano tali da impedire la presenza di DI in dibattimento per essere sottoposto all'esame. Ciononostante l'imputato non comparve in dibattimento e, pertanto, ne fu dichiarata la contumacia.
Anche a seguito di ulteriori accertamenti disposti nel giudizio d'appello, risultò che le condizioni di salute di DI - dichiarato invalido al 100% con accompagnamento e con esiti oramai stabilizzati - non gli avrebbero impedito di essere presente al dibattimento e di parteciparvi coscientemente, non essendo state rilevate anomalie della memoria, dell'attenzione e del contenuto del pensiero. Nonostante tali patologie avessero compromesso la deambulazione, fu accertato che DI avrebbe potuto partecipare al dibattimento con l'ausilio di una sedia a rotelle e, per tal motivo, non avrebbe potuto essere riconosciuto il legittimo impedimento. Quanto ai profili di merito dell'accusa di avere continuato a partecipare all'associazione mafiosa anche dopo il 10 settembre 1997, la Corte d'appello ritiene corrette le conclusioni raggiunte dal giudice di primo grado nel senso che gli elementi acquisiti dimostrano che non vi è stato recesso dalla consorteria mafiosa e che DI, anche dopo il settembre 1997, ha proseguito a partecipare all'associazione.
La sentenza impugnata riassume in sintesi il contesto criminale nel quale si inserisce l'ulteriore condotta di DI e l'esito del processo conclusosi con sentenza del 23 gennaio 2003. Con tale pronuncia egli fu dichiarato responsabile del reato di partecipazione ad associazione mafiosa e dell'omicidio di UE AR, reato per il quale egli ebbe a riportare la condanna all'ergastolo. In quel processo fu accertata l'operatività della famiglia di "Porta Nuova" e le vicende che portarono - dopo l'arresto del reggente CE FA e le sue rivelazioni sul gruppo mafioso - alla ricomposizione della compagine mafiosa ed i contrasti determinatisi a seguito dell'omicidio di EN MP e il tentato omicidio di RI VA.
Le conversazioni intercettate, l'una il 19 maggio 1999 e, l'altra il 2 giugno 1999, delineavano la situazione sviluppatasi all'interno del gruppo, prima e dopo l'omicidio di PO EN.
Nella prima conversazione intercettata in casa di CC NZ - e, in particolare, riguardante un colloquio tra questi e suo cugino OL UC - gli interlocutori hanno parlato di danaro e assegni che avrebbero dovuto incassare, facendo riferimento a DI anche in relazione a un contrasto in ordine alla collocazione di alcune "macchinette" per il gioco video-poker, una delle attività, oltre quella del traffico di stupefacenti, alle quali era dedita la "cosca" di appartenenza che pretendeva tangenti dagli esercizi commerciali che installavano nei locali le predette macchinette video-poker.
Nella seconda conversazione - intercorsa tra CC RA e FF MI e riassunta in sentenza nei suoi termini più significativi - furono descritti gli scenari relativi all'omicidio di PO e alle ragioni che lo avevano determinato e i contrasti esistenti con lo stesso CC.
Altre conversazioni significative sono quelle del 3 e 4 giugno 1999 sempre in casa di NZ CC, nel corso delle quali si fece esplicito riferimento a DI, discutendo ancora delle ragioni dell'omicidio di PO e delle possibili conseguenze di tale delitto. In tali conversazioni, precisa la Corte, risulta evidente che DI, chiamato "u QU era al centro dei contatti e dei tentativi di approccio per dirimere i dissidi creatisi per il ferimento di LE RI nipote dell'anziano RI VA, accaduto qualche giorno prima dell'omicidio PO. Per il giudice d'appello, l'età avanzata e le condizioni di salute di DI non possono essere circostanze favorevoli per giustificare le attenuanti generiche, a fronte della particolare e persistente pericolosità sociale dimostrata.
Quanto al trattamento sanzionatorio complessivo, il giudice d'appello ha condiviso la richiesta della difesa di riconoscere la continuazione dell'attuale reato con quello oggetto già di giudicato.
2. La difesa deduce:
1. la violazione degli artt. 70, 71 e 487 c.p.p., per i profili riguardanti l'omessa sospensione del processo, nonostante le gravi condizioni di salute dalle quali discendeva un evidente stato d'incapacità dell'imputato a partecipare al giudizio nonché il diniego di legittimo impedimento per l'assoluta impossibilità a comparire. Al riguardo, il difensore riporta le considerazioni del medico legale dr. Rubini e rileva che esse concretizzano le situazioni alle quali la Corte costituzionale, con sentenza 26 gennaio 2004, n. 39 ha ancorato i criteri richiesti per la sospensione del processo non riconducibili solo a patologie psichiche ma anche a qualsiasi patologia che renda insufficienti o inutilizzabili le facoltà mentali.
2. Con un secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione dell'art. 192 c.p.p., e art. 416 bis c.p., poiché dalla lettura della sentenza impugnata emerge un fumus di pregiudizialità costituito dal precedente specifico.
L'interpretazione delle conversazioni intercettate è assolutamente congetturale, poiché le stesse non presentano un filo logico che potrebbe legittimare come elementi di prova.
Quanto alle intercettazioni del 3 e 4 giugno 1999, nella quali si asserisce che vi siano stati riferimenti inequivoci a DI per dirimere contrasti sorti all'interno del gruppo, la difesa rileva che tali intercettazioni sono stati disposte per individuare i soggetti che partecipavano alle riunioni, attraverso un contestuale servizio di osservazione della polizia. Da tale attività non è emersa la presenza di DI in casa di vienzo CC, con il quale non risulta dagli atti processuali che lo stesso abbia avuto rapporti di frequentazione.
Nessun valore avrebbe potuto essere riconosciuto alle dichiarazioni di Lo CO per le molteplici contraddizioni nella parte in cui parla di DI.
Nella sentenza di primo grado si pone in rilevo l'enfatizzazione del ruolo di DI nel racconto di Lo CO. Il giudice d'appello non ha tenuto conto di tale giudizio e delle considerazioni sviluppate per sollecitare una valutazione critica del quadro probatorio, e in particolare che:
- l'attività d'indagine della polizia non ha acquisito elementi di riscontro positivo all'accusa formulata a carco di DI;
- nelle innumerevoli conversazioni intercettate, non emergono circostanze che possono avvalorare la partecipazione di DI a presunte riunioni o incontri con sogetti mafiosi;
- le gravi condizioni di salute di DI non si conciliano con la fattiva collaborazione e con il ruolo descritto nella sentenza;
- nessuno dei collaboranti ha mai fatto cenno a un'attuale partecipazione di DI al sodalizio criminoso "cosa nostra".
3. Per il ricorrente è assolutamente illogico il diniego di attenuanti generiche. Non vi è una congrua motivazione, se non un generico riferimento ai fatti precedenti alla gravità del reato. Quanto al profilo di reiterazione, la Corte di merito non ha adeguatamente considerato l'età avanzata e le gravi condizioni di salute di DI.
4. Tale è la sintesi ex art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1, delle questioni poste.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è infondato.
La Corte di merito ha compiutamente svolto gli accertamenti richiesti ai fini dell'operatività delle disposizioni degli artt. 70, 71 e 487 c.p.p., per i profili riguardanti l'omessa sospensione del processo,
nonostante le gravi condizioni di salute dalle quali, però, non discendeva un evidente stato d'incapacità dell'imputato a partecipare al giudizio nonché il diniego di legittimo impedimento per l'assoluta impossibilità a comparire.
Al riguardo, va osservato che la sospensione del processo per incapacità dell'imputato per escludere la cosciente partecipazione al processo non è sufficiente una patologia, anche grave, perché in tal modo risulterebbe sempre impossibile procedere al giudizio nei confronti dei soggetti infermi, ma è necessario che l'imputato risulti in condizioni tali da non comprendere quanto avviene e da non potersi difendere. La capacità dell'imputato di stare in giudizio è valutata discrezionalmente dal giudice che procede, il quale tiene conto degli accertamenti peritali e dei comportamenti posti in essere dall'imputato dei quali deve dare conto adeguatamente nelle ragioni che giustificano la decisione adottata.
La Corte d'appello, si è già detto in narrativa, si è attenuta agli accertamenti medici e su essi si espressa al fine di disporre la prosecuzione del giudizio e il rigetto della richiesta di sospensione del dibattimento per legittimo impedimento.
Le questioni qui riproposte dall'imputato si risolvono nella sollecitazione di una diversa prospettiva rispetto a quella del giudice di merito, il quale ha valutato la gravità della patologia e ha correttamente escluso che gli elementi acquisiti non avrebbero potuto che giustificare l'operatività delle disposizioni dagli artt. 70, 71, e 487 c.p.p.. 2. Quanto agli ulteriori profili, le censure sono dirette a ottenere un diverso significato ai dati probatori acquisiti tanto da pretendere un inammissibile sindacato su scelte valutative compiutamente giustificate dal giudice d'appello e a prospettare una ricostruzione alternativa della vicenda rispetto a quella operata in sentenza, in base al quadro probatorio descritto.
Si è già detto in narrativa, la Corte di merito, mediante un proprio ragionamento probatorio coerente e adeguato, ha descritto gli elementi di prova considerati e ha argomentato, pur in estrema sintesi, le ragioni per le quali le censure dedotte alla ragione della decisione di primo grado non avevano fondamento in base alle risultanze degli atti processuali.
In particolare, il giudice d'appello ha rilevato che non vi sono dubbi che "u tranquillo" sia DI, in tal modo chiamato dai suoi sodali, come emerso nel corso del primo processo. Anche ON LV aveva fatto riferimento a DI, uomo di onore di "Porta Nuova", che prima si era occupato di contrabbando di sigarette e poi di traffico di stupefacenti. Circostanza confermata anche da TT AN il quale aveva riferito degli stretti rapporti con AD AS.
La persistente adesione di DI alla cosca di Porta Nuova e la rilevanza del ruolo da lui svolto all'interno del sodalizio, oltre che emergente dalla conversazione del 3 giugno 1999, è dimostrata anche da quella del 4 giugno 1999 in cui CC NZ parla con EN RC, già condannato per partecipazione ad associazione mafiosa con sentenza definitiva. Nel corso di tali colloqui si fa esplicitamente riferimento a DI, per il cui tramite era avvenuto l'incontro tra RC e VA RI per dirimere i contrasti sorti dopo il ferimento del nipote di RI.
La situazione delineata, per il giudice d'appello, da conto del contributo fornito da DI per risolvere i contrasti sorti all'interno del gruppo di appartenenza e della sua attiva partecipazione al sodalizio mafioso, dato confermato poi dalla chiamata in correità di LU Lo NO, il quale ha ammesso il proprio coinvolgimento nell'omicidio di EN PO, delineando il contesto nel quale era maturato e fornendo un contributo notevole all'accertamento delle attività del gruppo. Lo NO ha indicato in DI, "u tranquillu", la persona che unitamente, a mimmo CC si interessava negli anni 1999- 2000, periodo in cui lo stresso collaborante era vicino al gruppo di Porta nuova, della "squadra di Ausa" e cioè dei soggetti investiti del compito di gestire la riscossione del pizzo la Kalsa, precisando i nomi delle vittime delle estorsioni. I contatti tra Lo NO e DI, nel corso dei periodi di codetenzione, hanno trovato riscontro negli accertamenti di polizia.
In conclusione, il quadro probatorio descritto nella sentenza di primo grado, ad avviso del giudice d'appello, da consistenza all'accusa formulata a carico di DI, tenuto conto che la chiamata di NO è stata confermata dalle conversazioni intercettate.
La Corte d'appello ha dunque condiviso la ricostruzione operata dal primo giudice e, come già detto in narrativa, posto in rilevo i dati probatori sui quali poi ha sviluppato il proprio ragionamento e così ritenuto fondata l'accusa formulata a carico di entrambi i ricorrenti;
La Corte di legittimità deve limitarsi a ripercorrere l'iter argomentativo svolto dal giudice del merito per verificarne la completezza e la insussistenza di vizi logici ictu oculi percepibili, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali.
In conclusione, la giustificazione articolata, una volta descritti e riassunti i dati probatori, sviluppa un sillogismo corretto, sotto il profilo logico e fattuale, nonché privo di fratture e deficit argomentativi e le questioni poste prospettano, quanto al merito, una diversa ricostruzione rispetto a quelle del giudice di merito.
3. Il ricorso, per le ragioni esposte, è infondato.
Il rigetto comporta, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2010