Sentenza 5 ottobre 2012
Massime • 1
In tema di reati fallimentari e societari, ai fini della responsabilità penale dell'amministratore privo di delega per fatti di bancarotta fraudolenta, non è sufficiente la presenza di dati (c.d. segnali d'allarme) da cui desumere un evento pregiudizievole per la società o almeno il rischio della verifica di detto evento, ma è necessario che egli ne sia concretamente venuto a conoscenza ed abbia volontariamente omesso di attivarsi per scongiurarlo. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha censurato la decisione con cui il giudice di appello ha ritenuto la responsabilità concorsuale degli amministratori senza delega per avere essi preso parte a deliberazioni del Consiglio di amministrazione integranti l'operazione distrattiva, affermando che la sussistenza di "fattori di anomalia tali da emergere ad una semplice lettura del carteggio", addotta a fondamento della responsabilità dei suindicati soggetti da parte del giudice di merito, comporta ex se un chiaro addebito di colpa, financo grave, in chi non colse detti fattori anomali, ma non consente di affermare la loro sicura conoscenza).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/10/2012, n. 23000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23000 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2012 |
Testo completo
23000/13 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez. 2313 Gaetanino Zecca - Presidente - UP 05/10/2012- IO Bevere R.G. N. 18301/2012 Maria Vessichelli Paolo Micheli Relatore - US De Marzo ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da:
1. UC NA TO, nata a [...] il [...] 2. ES BE, nato a [...] il [...] 3. LI NI, nato a [...] il [...] 4. TA CO, nato a [...] il [...] 5. LL AR, nato ad [...] il [...] 6. IZ DR, nato a [...] il [...] 7. LI US, nato a [...] il [...] 8. ST LO, nato a [...] il [...] 9. ER AN, nato a [...] il [...] 10. SE IO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza della Corte di appello di CI del 28/02/2011 visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Oscar Cedrangolo, che ha concluso chiedendo: l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata nei confronti degli ☐ imputati UC, ES, LI e SE;
il rigetto del ricorsi presentati nell'interesse degli imputati TA, • RI, IZ, ST e ER;
la declaratoria di inammissibilità del ricorso presentato nell'interesse dell'imputato LL;
udito per la parte civile OL AR l'Avv. Marcello Ferraris, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi presentati nell'interesse degli imputati (UC e LL) nei cui confronti la suddetta parte civile risulta costituita;
udito per le parti civili CI EN e AG FI + 1993 l'Avv. Francesco Murgia, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi presentati nell'interesse degli imputati (UC, ES, LI, LL e ER) nei cui confronti le suddette parti civili risultano costituite;
udito per ST LO l'Avv. Piergiorgio Vittorini, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata, in accoglimento dei motivi di ricorso;
udito per ER AN l'Avv. Alessandro Brizzi, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata, in accoglimento dei motivi di ricorso;
udito per UC NA TO e ES BE l'Avv. Massimo Bonvicini, che ha concluso chiedendo, in accoglimento dei motivi di ricorso, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata (in subordine, con rinvio); udito per TA CO, IZ DR e LI US l'Avv. Luigi Frattini, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata, in accoglimento dei motivi di ricorso, facendo in subordine rilevare l'intervenuta prescrizione dei reati addebitati al IZ ed al LI;
udito per SE IO e LI NI l'Avv. Patrizio Spinelli, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata, in accoglimento dei rispettivi motivi di ricorso RITENUTO IN FATTO * 1. La Corte di Appello di CI, con sentenza del 28/02/2011, riformava parzialmente la pronuncia emessa dal G.u.p. del Tribunale della stessa città il 16/12/2008, all'esito di rito abbreviato, nei confronti di numerosi imputati, 2 concernente le vicende di alcune società del gruppo FI. Si trattava, oltre alla capogruppo, delle società Intesis S.p.a. (ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria con sentenza del Tribunale di CI del 27/04/2005, una volta già trasformata in Intesis S.r.l.), Trend S.p.a. (ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria con sentenza del Tribunale di CI del 20/01/2005), IN S.p.a. (già IN S.r.I., dichiarata fallita dal Tribunale di CI il 16/02/2005) e ZT.CO S.p.a. (dichiarata fallita dal Tribunale di CI il 16/04/2005), tutte controllate da FI S.p.a. (per cui era intervenuta sentenza dichiarativa di fallimento in data 09/12/2004). Per quanto oggi di interesse, in ragione dei limiti imposti dai motivi di ricorso presentati avverso la pronuncia solo da parte di alcuni degli originari imputati, la sentenza di primo grado aveva ritenuto la penale responsabilità di: - CO TA, sindaco effettivo della Trend S.p.a. e della IN S.p.a., alla pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione, con riguardo ai capi 3,6 e 7 della rubrica (ipotesi di bancarotta fraudolenta impropria, per essere stati esposti dati non corrispondenti al vero nei bilanci di esercizio delle due società anzidette, in particolare facendo rispettivamente risultare un utile in luogo di una perdita nel bilancio della Trend al 31/12/2002, un utile superiore al reale nel bilancio della IN al 31/12/2001 ed una perdita inferiore a quella reale nel bilancio della stessa IN per l'anno successivo); DR IZ, sindaco effettivo della IN S.p.a., ed IO SE, amministratore della IN S.p.a., alla pena di anni 2 di reclusione 10 ciascuno (con il beneficio della sospensione condizionale), in ordine al solo capo 7 sopra ricordato;
AR LL, sindaco effettivo della FI S.p.a., alla pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione in relazione ai capi 10, concernente la presunta distrazione di € 5.717.177,88, pari alla differenza tra il valore di acquisto di una partecipazione nella S.G.F. S.p.a. (operazione del 15/03/2002) e la somma concretamente incassata dalla successiva acquirente della partecipazione medesima, RF ES Ltd.; 12, relativo alla distrazione di € 466.230,00, corrispondente all'esborso avvenuto il 20/01/2003 per l'acquisto del 57,72% del capitale sociale di Infologistica S.p.a., somma da ritenere del tutto sproporzionata rispetto al valore reale di dette quote;
13, ancora riguardante una ipotesi di bancarotta fraudolenta impropria, per essere stati indicati utili di esercizio non veri nel bilancio d'esercizio e nel bilancio consolidato al 31/12/2001 di FI S.p.a., anche 3 attraverso l'esposizione di valori positivi di attività finanziaria idonei a trarre in inganno i risparmiatori che avevano poi sottoscritto il bond emesso il 16/05/2002; 14, concernente ulteriori appostazioni di dati falsi nel bilancio d'esercizio e consolidato di FI per l'esercizio 2002, facendovi risultare utili COpresi fra 4,5 ed 8 milioni di euro circa a fronte di perdite da quantificare invece tra 23 e 34 milioni;
US LI, presidente del collegio sindacale della Trend S.p.a., alla pena di anni 2 di reclusione (con il beneficio della sospensione condizionale), con riferimento al capo d'imputazione sub 3, addebitato anche al TA;
AN ER e LO ST, amministratori delegati della FI Trade Mark Ltd. (società con sede in Irlanda, nella quale erano confluite le proprietà intellettuali e software del gruppo FI in data 28/06/2002), alla pena di anni 2 di reclusione ciascuno (con il beneficio, per entrambi, della sospensione condizionale): agli stessi era stato contestato il reato di cui al capo 11 della rubrica, relativo a distrazioni di somme in danno di FI S.p.a. per poco meno di 2 milioni di euro, realizzate mediante una serie di contratti stipulati fra l'ottobre 2002 e il marzo 2003 con la LO S.p.a.; NI LI e BE ES, COponenti del consiglio di amministrazione della FI S.p.a., alla pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione ciascuno in ordine ai reati sub 10, 12 e 13 (già evidenziati quanto alla posizione del LL); NA TO UC, a sua volta COponente del consiglio di amministrazione della FI S.p.a., alla pena di anni 2 e mesi 10 di reclusione con riguardo agli stessi addebiti di cui ai capi 10, 12 e 13 nonché al capo 16 (afferente un'ipotesi di aggiotaggio, a seguito della pubblicizzazione di un prestito obbligazionario da parte di FI S.p.a., nel gennaio 2004, realizzata mediante COunicati falsi). La sentenza di primo grado, oltre ad alcune assoluzioni e declaratorie di non doversi procedere per mancanza di querela, disponeva altresì la condanna degli imputati al risarcimento dei danni subiti dalle parti civili costituite, da liquidarsi in separato giudizio, nonché di una provvisionale pari ad euro 5.000,00 per ciascuna delle parti civili istanti, statuizioni da intendere poste a carico degli imputati per i quali le singole parti civili avevano dichiarato di costituirsi. A seguito dei successivi atti di gravame proposti da alcuni imputati, la Corte di appello di CI (ancora nei limiti oggi di interesse): A dichiarava l'inammissibilità dell'impugnazione proposta da AR LL, disponendo nei suoi confronti l'esecuzione della sentenza di primo grado;
escludeva la rilevanza penale di alcuni degli specifici addebiti contestati sub 7; riqualificava ai sensi dell'art. 224 legge fall. i fatti contestati a US LI ed DR IZ rispettivamente ai capi 3 e 7, originariamente qualificati ex art. 223 della stessa legge, riducendo le pene loro inflitte a mesi 9 e giorni 10 di reclusione ciascuno, confermando la sospensione condizionale per il solo IZ (concedendogli l'ulteriore beneficio della non menzione) e revocando invece la sospensione condizionale concessa in primo grado al LI;
riduceva la pena inflitta ad IO SE nella misura di anni 1, mesi 9 e giorni 10 di reclusione, con l'ulteriore beneficio della non menzione;
riduceva ad anni 2 di reclusione ciascuno le pene inflitte a NI LI, - BE ES ed NA TO UC, escludendo per tutti l'aumento COputato in primo grado ai sensi dell'art. 81, COma secondo, cod. pen. e concedendo loro il beneficio della sospensione condizionale, nonché quello della non menzione della condanna (la UC era fra l'altro mandata assolta dal reato di aggiotaggio societario sopra ricordato, per non aver COmesso il fatto); concedeva la non menzione della condanna anche in favore del ST e del ER;
dichiarava la pena principale irrogata al TA interamente condonata ai sensi della legge 31 luglio 2006, n. 241; dichiarava d'ufficio il LI e il IZ inabilitati all'esercizio di un'impresa COmerciale ed incapaci ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, per il periodo corrispondente alla pena principale agli stessi inflitta, ai sensi dell'art. 217, ultimo COma, legge fall.; dichiarava d'ufficio (fra gli altri) il TA, il SE, il LI, il ES, la UC, il ST e il ER inabilitati all'esercizio di un'impresa COmerciale ed incapaci ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, per la durata di anni 10, ai sensi dell'art. 216, ultimo COma, legge fall.; revocava la condanna della UC al risarcimento dei danni in favore della parte civile Consob, nonché alla refusione delle relative spese di costituzione e difesa;
revocava la condanna del LI alla refusione delle spese di costituzione e difesa delle parti civili IL e LE;
5 escludeva nei confronti del ST e del ER le costituzioni di numerose parti civili, singolarmente indicate, revocando le conseguenti statuizioni adottate in primo grado;
confermava nel resto la sentenza impugnata.
1.1 Nell'esporre le ragioni del proprio decisum, la Corte territoriale segnalava innanzi tutto la necessità di riconoscere rilevanza centrale alla consulenza tecnica curata nel corso delle indagini preliminari da parte del Dott. Ferruccio Gasparini, su incarico del Pubblico Ministero procedente: la conseguente relazione, frutto dell'analisi di una notevolissima mole di documenti da riferire a tutte le società controllate dalla FI S.p.a. ed alla stessa capogruppo, aveva consentito di acquisire una visione d'insieme delle varie operazioni e delle successive appostazioni contabili, superando le censure che i consulenti delle difese offrendo una visione meramente "parcellizzata" delle operazioni e scritturazioni medesime avevano ritenuto di muovere alla ricostruzione accusatoria. - Evidenziava quindi la Corte, richiamando gli argomenti del primo giudice, COe nella logica sottesa alle appostazioni contestate il risultato finale fosse sempre stato quello di "migliorare" il bilancio in oggetto rispetto a quello che sarebbe dovuto essere se le valutazioni avessero sempre rispettato i canoni dettati dalla legge, in modo da far apparire diversa e decisamente migliore la situazione della singola società, e in ultima analisi del gruppo. In questo contesto, sarebbe stato possibile spiegare il fatto che si "anticipava" nel bilancio l'iscrizione di poste positive di COpetenza dell'anno successivo, e si "ritardava" invece l'iscrizione di poste negative che avrebbero dovuto correttamente essere imputate all'esercizio in corso, ovvero si esponevano poste positive nella voce "variazione dei lavori in corso di ordinazione" in relazione a semplici offerte formulate da clienti del tutto prive dei presupposti richiesti dalla normativa civilistica». Altrettanto decisive dovevano poi intendersi le dichiarazioni rese da alcuni soggetti, fra cui uno degli imputati (LO ST), a conferma della prassi invalsa all'interno del gruppo FI per far sì che ogni bilancio facesse apparire risultati tendenzialmente migliori rispetto a quelli dell'esercizio precedente, a dispetto della realtà obiettiva: il ST aveva fra l'altro indicato nel TA uno degli autori materiali delle elaborazioni dei bilanci, segnatamente quanto alle poste soggette a valutazioni, dietro le direttive dell'allora amministratore delegato di FI FA AR (che richiedeva venisse usato il criterio contabile utile a portare a migliori risultati di bilancio, con interventi COplessivi di qualche milione di euro). Analogamente si era espresso un altro teste FA ZA, responsabile amministrativo del gruppo il quale aveva ricordato COe le rettifiche di bilancio gli fossero state sempre indicate dagli stessi ST e AR: per l'esercizio 2002, in particolare, egli aveva 6 A predisposto una bozza di bilancio consolidato da cui emergeva la realtà delle perdite in atto, mentre non ve ne era più traccia dopo le rettifiche anzidette.
1.2 Analizzando lo specifico problema della responsabilità degli amministratori privi di delega e dei sindaci, la Corte territoriale segnalava che certamente le modifiche al quadro di riferimento normativo, intervenute a seguito del d.lgs. n. 6 del 2003 e del d.lgs. n. 58 del 1998, avevano determinato un ridimensionamento degli obblighi gravanti su dette figure: in particolare, gli amministratori non operativi dovevano intendersi non più tenuti ad una generale vigilanza sull'andamento della gestione della società, ed i sindaci non più obbligati ad uno specifico controllo sulla tenuta delle scritture contabili e sulla correttezza dei bilanci, anche in punto di conformità rispetto alle risultanze delle predette scritture. Tuttavia, gli amministratori privi di delega dovevano pur sempre considerarsi responsabili, ex art. 40 cpv. cod. pen., laddove fosse stata dimostrata una loro consapevolezza dell'evento illecito, ed un loro omesso intervento al fine di impedirlo: consapevolezza che, pur non potendo COportare l'equiparazione di una conoscenza effettiva ad una mera conoscibilità dell'evento dannoso, era da riconoscere all'emergere di peculiari "segnali di allarme", secondo le indicazioni già offerte dalla giurisprudenza di legittimità. Osservavano in particolare i giudici di appello: «laddove nella fattispecie sia riscontrabile la presenza di segnali peculiari in relazione all'evento illecito, il cui grado di anormalità sia particolarmente eloquente, ritiene la Corte che in tal caso l'amministratore versi in una situazione qualitativamente diversa da quella del mero sospetto, e che dunque dell'evento illecito possa rispondere quanto meno a titolo di dolo eventuale». Quanto ai sindaci, la sentenza impugnata faceva presente che il collegio sindacale, pure a seguito delle riforme ricordate, rimaneva gravato dell'obbligo di controllare l'affidabilità del sistema amministrativo-contabile in merito alla sua idoneità a rappresentare correttamente i fatti di gestione», ai sensi dell'art. 148 del citato d.lgs. n. 58: ne derivava la conclusione che «un tale obbligo potrà essere adempiuto attraverso una verifica della documentazione contabile, nonché esercitando quei poteri ispettivi funzionali a richiedere agli amministratori le opportune informazioni sull'andamento delle operazioni realizzate. Diversamente argomentando, difficilmente si COprenderebbe l'importanza che l'attuale normativa ancora assegna al citato potere ispettivo e di controllo in capo al collegio sindacale (art. 2403-bis cod. civ.)>>. Richiamati anche sul punto alcuni precedenti della giurisprudenza di questa Corte, i giudici di appello osservavano altresì che nel caso concreto non poteva avere pregio la tesi difensiva secondo cui i controlli contabili per le società - quotate in borsa e per quelle da queste controllate - sarebbero ormai riservati F 7 alle società di revisione: detti controlli, nella vicenda del gruppo FI, erano stati infatti esercitati in modo assolutamente superficiale, COe emerso da varie deposizioni testimoniali e dallo stesso esame diretto di alcune relazioni.
1.3 In applicazione dei principi ora affermati, la Corte di appello di CI ribadita fra l'altro la valenza distrattiva delle acquisizioni di quote delle società S.G.F. e Infologistica, COe pure la rilevanza delle false appostazioni evidenziate in rubrica quanto ai bilanci della FI, della Trend e della IN - confermava la dichiarazione di penale responsabilità dei COponenti del consiglio di amministrazione di FI S.p.a. UC, ES e LI, nonché dell'ulteriore amministratore (di IN S.p.a.) SE;
analogamente si determinava quanto ai sindaci LL, TA, IZ e LI, con riguardo agli addebiti loro contestati. Le relative argomentazioni adottate verranno evidenziate nel prosieguo, anche illustrando per converso gli specifici motivi di ricorso avanzati in proposito dai vari imputati.
1.4 In ordine al ST ed al ER, la Corte territoriale condivideva le valutazioni del giudice di prime cure circa la natura fraudolenta della intera "operazione LO", sottolineando in particolare che l'antieconomicità - per il gruppo FI - della COplessiva regolamentazione negoziale derivava già dalla circostanza che con quei contratti erano stati innanzi tutto ceduti alla società irlandese FI EM Ltd. i software di proprietà del gruppo, che poi la cessionaria aveva concesso, in licenza esclusiva ed a titolo definitivo, alla LO S.p.a.: quest'ultima era contestualmente autorizzata a concedere in sub-licenza gli stessi software a terzi (ivi COprese eventuali società dello stesso gruppo FI) con cui avesse concluso contratti di locazione operativa. Un meccanismo che, in definitiva, portava il gruppo FI a sostenere ingenti costi di locazione per sfruttare programmi già di sua proprietà, e che COportava ulteriori oneri giacché - in virtù di una specifica clausola la FI S.p.a. era tenuta a stipulare con la LO S.p.a. singoli contratti locativi relativi a quei software che la stessa LO S.p.a. non avesse locato o venduto a terzi, con anticipazione, per di più, di ben 33 canoni mensili. Non solo, ma addirittura la FI S.p.a. s'impegnava a consegnare a LO S.p.a., a titolo di deposito cauzionale, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti nei suoi confronti con la locazione operativa, una somma pari ai corrispettivi che la LO S.p.a. avrebbe dovuto versare a FI EM per l'acquisto dei singoli - software locati alla stessa FI S.p.a.>>. Con la conclusione di dover ritenere necessariamente che «l'operazione fosse stata organizzata in modo da far gravare sulla FI S.p.a. ogni rischio contrattuale afferente le prestazioni dei clienti finali, senza alcun effettivo tornaconto economico per la medesima». еня 8 Anche a proposito del capo d'imputazione sub 11, le argomentazioni della Corte di appello relativamente alle specifiche posizioni del ST e del ER verranno più analiticamente esaminate in seguito, in uno con la esposizione dei motivi di ricorso.
2. Nell'interesse di NA TO UC e BE ES vengono proposti distinti ricorsi per cassazione, di contenuto sovrapponibile.
2.1 Con il primo motivo, si lamenta erronea interpretazione della legge penale, con particolare riferimento agli artt. 216 e 223 legge fall., nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, quanto alla ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo dei reati contestati ai capi 10) e 12) della rubrica, relativi a presunte condotte distrattive consistite nella acquisizione da parte di FI S.p.a. di partecipazioni nelle società S.G.F. S.p.a. ed Infologistica S.p.a. Ad avviso della difesa degli imputati, la sentenza impugnata avrebbe fondato la propria valutazione sui meri dati di bilancio desumibili dai risultati negativi delle due società quanto alle annualità precedenti le acquisizioni: in particolare, a proposito dell'acquisto della partecipazione nella S.G.F., la Corte di appello avrebbe sottolineato la singolarità di una successiva cessione della stessa, appena quattro mesi dopo, alla RF ES Ltd., circostanza indicativa della ragionevole prevedibilità che l'acquirente non avrebbe pagato il prezzo pattuito tenendo conto del valore patrimoniale della società in perdita. In realtà, secondo i ricorrenti, l'acquisto delle quote della S.G.F. S.p.a., nella misura del 7,24% del capitale, fu deliberato il 24/10/2001 per un prezzo di さ 6.370.683,00 euro: importo che tuttavia non poteva considerarsi ex se sproporzionato rispetto al valore reale delle quote medesime. Vero è che la S.G.F. lamentava perdite di esercizio nel 2000, ma le finalità dell'operazione risultavano adeguatamente spiegate in sede di riunioni del consiglio di amministrazione da parte dell'amministratore delegato Pierluigi DE, il quale aveva segnalato la prospettiva della costituzione di una "piattaforma web- logistica" strumentale all'esercizio dell'attività imprenditoriale. Era poi accaduto che l'obiettivo rimase non perseguibile, così determinando la cessione ulteriore di quella partecipazione alla società inglese, ma la mancata riscossione del prezzo di rivendita non potrebbe COunque ritenersi elemento indicativo della finalità distrattiva ab origine di tutta l'operazione, avendo semmai la FI S.p.a. subito quell'inadempimento. In ogni caso, la vendita era avvenuta sostanzialmente allo stesso prezzo di acquisto ed al medesimo valore di carico della partecipazione in bilancio: néЯ l'inadempimento della RF ES Ltd. avrebbe potuto ritenersi prevedibile, costituendo un fatto estraneo e posteriore rispetto alla condotta addebitata agli imputati. I ricorrenti lamentano altresì che la Corte territoriale non avrebbe dato alcuna risposta ad alcuni temi oggetto sia dei motivi di appello che di una memoria difensiva depositata nel corso del giudizio di secondo grado, incorrendo così nel vizio di carenza di motivazione: in particolare, anche in base al contenuto di una consulenza tecnica di parte, si era osservato che l'investimento effettuato da FI attraverso l'acquisizione della partecipazione in S.G.F. non avrebbe dovuto essere valutato solo alla luce del bilancio di esercizio precedente, ma considerato invece «all'interno della logica industriale del gruppo, secondo la quale tale acquisizione era ed appariva strategica>> In ordine all'acquisto della partecipazione nella società Infologistica, per il 57,72%, la Corte di appello reputa sproporzionato il prezzo di acquisto deliberato dal consiglio di amministrazione il 20/01/2003 (circa 466.000,00 euro) rispetto al valore reale in ragione delle perdite subite dalla stessa Infologistica S.p.a. nel 2000 e nel 2001, nonché dalla circostanza che appena 18 mesi dopo l'acquisizione quella partecipazione venne integralmente svalutata dalla stessa FI, nel giugno 2004. Tuttavia, i ricorrenti obiettano che quel prezzo era stato individuato ricorrendo al criterio legale fondato sulla frazione di patrimonio netto al momento dell'acquisto, mentre tutti gli indici patrimoniali della società acquisenda, ad eccezione del solo indice Ebitda relativo alla differenza tra valore e costi della produzione, risultavano positivi (COe ancora una volta COprovato alla luce della consulenza tecnica di parte, di cui viene lamentato nuovamente il mancato esame da parte dei giudici di secondo grado). Nell'interesse della UC e del ES si rappresenta altresì che la sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto degli elementi già sottolineati dalle difese circa la necessità di valutare l'episodio contestato in rubrica quale epilogo di ulteriori iniziative precedenti, essendovi state altre acquisizioni di azioni della Infologistica ratificate dal consiglio di amministrazione della FI S.p.a. (peraltro, in assenza della UC) ed ispirate alle medesime ragioni, sempre ritenute valide anche in virtù della recente costituzione della stessa Infologistica e della conseguente impossibilità che palesasse ricavi rilevanti nei primi esercizi.
2.2 Con il secondo motivo, i difensori della UC e del ES lamentano erronea interpretazione degli artt. 40, COma secondo, e 100 cod. pen., nonché degli artt. 216 e 223 legge fall. e 2381, 2392 cod. civ.; deducono altresì mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, quanto alla ritenuta responsabilità degli amministratori 10 еня senza deleghe in ordine agli addebiti di bancarotta contestati in rubrica. Ad avviso dei ricorrenti, la pronuncia della Corte territoriale avrebbe errato nel reputare che nelle vicende correlate agli acquisti di quote del capitale sociale della S.G.F. e della Infologistica vi sarebbero stati «elementi di ingiustificata e sintomatica antieconomicità [...] talmente peculiari e consistenti da illustrare direttamente la illiceità delle operazioni», sì da COportare la rilevanza penale ex art. 40 cpv. cod. pen. dell'omesso esercizio da parte di tutti gli amministratori dei doveri di intervento loro spettanti: ciò in quanto, pur essendo stata evidenziata in linea di principio la necessità di distinguere fra conoscenza e mera conoscibilità delle connotazioni illecite di quelle operazioni, i giudici di merito si sarebbero limitati a prendere atto soltanto di elementi indicativi della seconda, né avrebbero COunque affrontato i temi evidenziati dalle difese nei motivi di impugnazione e nelle successive memorie per escludere che potesse essersi trattato di COpiuta conoscenza. Infatti, i presunti segnali di allarme che avrebbero dovuto essere percepiti dagli amministratori, COe evidenziati dalla Corte, risultano di modesta significatività, riguardando situazioni di conflitto di interesse in capo agli amministratori muniti di delega, carenze informative circa i criteri di valutazione dei prezzi da versare e l'entità stessa di quei corrispettivi: segnali che mai avrebbero potuto determinare, in capo a soggetti che si limitavano a partecipare alle delibere del consiglio di amministrazione, una concreta consapevolezza dell'illiceità delle acquisizioni de quibus, tanto da imporre loro di palesare il proprio dissenso, anche perché dovevano considerarsi fisiologicamente rientranti nell'oggetto sociale della FI, quali atti di gestione ordinaria. In definitiva, «le operazioni di acquisizione considerate dovevano essere valutate dal punto di vista di un amministratore senza deleghe (che non ha partecipato direttamente né alla c.d. "istruttoria" dell'operazione, né a trattative, né alla messa a punto dei particolari della proposta) e rispetto al quale opera al riguardo una presunzione di correttezza delle proposte medesime».
2.3 Con il terzo motivo, vengono ribaditi e sviluppati gli stessi argomenti di cui al punto precedente, ulteriormente deducendo erronea interpretazione dell'art. 43 cod. pen., dovendosi COunque escludere - secondo i difensori della UC e del ES che gli imputati agirono con il dolo necessario per la configurazione dei delitti di bancarotta loro contestati. I ricorrenti rappresentano in particolare l'apoditticità della motivazione della sentenza impugnata, che fa discendere la prova dell'elemento soggettivo solo dalla presa d'atto delle presunte operazioni distrattive, e della reiterazione delle medesime. Segnalano altresì la contraddittorietà dell'argomentazione adottata dai giudici di appello, secondo cui non potrebbe considerarsi semplicemente in 11 A colpa quell'amministratore il quale, dopo un'antieconomica operazione societaria proposta da coloro che si trovavano in evidente e conosciuto conflitto di interessi, pienamente consapevole dell'evento dannoso per la società che essa abbia provocato, abbia omesso di impedirne un'altra, benché proposta da quegli stessi amministratori ancora in conflitto di interessi»: l'assunto appena riportato, infatti, potrebbe al più valere per ritenere provato il dolo quanto alla seconda operazione, e non già con riferimento alla precedente. In ogni caso, non sarebbe COunque emerso in capo agli amministratori senza delega il necessario dolo di COpartecipazione, fondato sulla necessaria consapevolezza e volontà di concorrere con il proprio voto, all'interno del 1 consiglio di amministrazione - all'ipotizzata distrazione: i ricordati segnali di allarme, a tutto voler concedere, avrebbero dovuto determinare a carico degli amministratori non esecutivi l'obbligo di attivarsi per ottenere ulteriori informazioni, rimanendo colposa la conseguente condotta inerte, non già a trasformare la semplice conoscibilità delle presunte connotazioni illecite di un'operazione in conoscenza effettiva, per affermare la quale la sentenza impugnata ricorrerebbe in termini apodittici alla figura del dolo eventuale, attribuito in modo indistinto alla generalità degli amministratori diversi da quelli muniti di deleghe. Fra l'altro, la sussistenza dell'ipotizzato conflitto di interessi non poteva assurgere ex se a profilo di irregolarità delle operazioni, visto che quelle situazioni personali degli amministratori DE e AR non erano state taciute ed avevano portato gli stessi ad una fisiologica astensione dal voto: perciò, se pure quel primo segnale di allarme era da considerare percepibile, ciò non COporta ancora che fosse stato percepito effettivamente e COe tale, né dalla UC (all'epoca, professionista poco più che trentenne, con esperienza limitata ad altri settori) né dal ES (divenuto COponente del consiglio di amministrazione quale rappresentante di una società che partecipava al capitale di FI S.p.a. solo per il 2,99%, e privo di COpetenze peculiari già secondo la valutazione del P.M. che, all'esito del giudizio di primo grado, ne aveva chiesto l'assoluzione per non aver COmesso il fatto).
2.4 Con il quarto motivo, i difensori degli imputati UC e ES deducono inosservanza ed erronea interpretazione dei già ricordati artt. 40, COma 2, 43, 110 cod. pen., 223 legge fall., 2381 e 2392 cod. civ. (e correlati profili di mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione) anche con riguardo alla ritenuta responsabilità dei due imputati in ordine al delitto contestato al capo 13: contestano in particolare che della bancarotta fraudolenta impropria ivi ipotizzata, per la presunta falsità del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato di FI S.p.a. per il 2001 potessero affermarsi gli estremi sul piano oggettivo e su quello della riferibilità psicologica agli 12 amministratori privi di deleghe. Ad avviso dei ricorrenti, da un lato non vi sarebbe alcuna falsa appostazione (che i giudici di merito ravvisano invece nella mancata svalutazione delle partecipazioni in S.G.F. ed Infologistica) dal momento che le quote della S.G.F. erano state iscritte per il valore corrispondente al successivo prezzo di alienazione, mentre quelle della Infologistica da svalutare avrebbero dovuto essere semmai quelle acquistate nel 2003 ed oggetto della distrazione contestata sub 12; dall'altro, quei bilanci erano stati COunque predisposti dagli amministratori esecutivi, venendo semplicemente approvati dagli altri e senza che in capo a questi ultimi emerga alcuna prova del dolo specifico necessario per la configurabilità del reato.
3. Propone altresì ricorso il difensore di NI LI, che deduce mancanza e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, con riguardo alla ritenuta responsabilità penale dell'imputato in ordine ai capi 10, 12 e 13, per inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 40 e 43 cod. pen. Riportando i passi delle argomentazioni adottate dalla Corte di appello di CI secondo cui a proposito degli amministratori non esecutivi, COe - appunto il LI - «la presenza di segnali peculiari in relazione all'evento illecito il cui grado di anormalità sia particolarmente eloquente autorizza a ritenere che in tal caso l'amministratore versi in una situazione qualitativamente diversa da quella del mero sospetto, e che dunque dell'evento illecito possa rispondere quanto meno a titolo di dolo eventuale», il ricorrente sostiene che la Corte territoriale giunge COunque ad «equiparare conoscenza e conoscibilità, affidando soltanto all'aggettivo "concreta" (apposto a "conoscibilità") la funzione di evitare la normativizzazione del grado inferiore del dolo, posto che quest'ultimo profilo dell'elemento soggettivo del reato, implicando un giudizio di effettività in termini psicologici, non può essere in nessun caso ridotto alla possibilità di rappresentazione di eventi di genere od a classi di eventi, bensì al fatto illecito concreto effettivamente accaduto (e che, colto ex ante, avrebbe dovuto essere oggetto della condotta impeditiva richiesta dall'art. 40 cpv. cod. pen.). Il difensore del LI individua pertanto COe fondamentale -e non adeguatamente colta dalla pronuncia di merito, neppure attraverso la citazione, che reputa inCOpleta, di alcuni precedenti giurisprudenziali di legittimità - la necessità di distinguere in modo adeguato fra due situazioni: da un lato quella nella quale l'attivazione del potere di richiedere ulteriori informazioni dipende dall'esistenza di elementi suggestivi tali da far venir meno il legittimo affidamento che gli amministratori non esecutivi debbono riporre nell'agire dei loro colleghi operativi;
dall'altro la situazione nella quale sussistono e sono еля 13 conosciuti (e non: che avrebbero potuto essere conosciuti prestando la normale diligenza) elementi di fatto tali da essere di per sé intrinsecamente indicativi dell'evento illecito». specificaElementi, COunque, da parametrare concretamente sulla posizione dell'amministratore non esecutivo, diversamente da quanto si richiede per l'accertamento della colpa che si esprime attraverso un giudizio di tipo normativo: e, sul piano dell'elemento soggettivo caratterizzante le ipotesi di reato omissivo improprio, COe nella fattispecie, osserva il ricorrente che la consapevolezza dell'omissione rilevante ai fini del rimprovero doloso non è [...] la mera coscienza e volontà dell'omettere (che attiene alla suitas psicologica della condotta, secondo il canone dell'art. 42 cod. pen.), bensì [...] l'omissione deliberata in ragione della conoscenza (e non della conoscibilità) del fatto illecito, che, ex art. 40 cpv. cod. pen., si ha l'obbligo giuridico di impedire». Se si potesse del resto prescindere da una COpiuta rappresentazione del fatto, e dunque dalla effettiva conoscenza di un "segnale di allarme" percepito COe tale, si giungerebbe secondo la difesa del LI all'assurdo di dover intendere il dolo figura cui la Corte di appello ricorre erroneamente, e che deve eventuale - intendersi caratterizzata dalla accettazione del verificarsi dell'evento costitutivo del reato, non già del mero rischio COe connotato da requisiti inferiori - rispetto a quelli che la legge penale richiede per ipotesi COunque colpose, quale l'istituto disciplinato dall'art. 61 n. 3 cod. pen. In definitiva, si può [...] affermare che c'è stata una deliberata omissione se si è previamente provato che il soggetto aveva previsto (dunque conosceva) la situazione di fatto (...), e che, malgrado ciò, ha deciso (e dunque "voluto", in termini penalistici) non attivarsi. Il ricorrente COpie quindi un analitico excursus della giurisprudenza di questa Corte in tema di indici già ritenuti nella precedente casistica - insufficienti a fondare un giudizio di conoscenza delle implicazioni illecite di un fatto in capo all'amministratore non esecutivo, ricavandone elementi di parziale sovrapponibilità rispetto ai dati che i giudici di appello hanno invece considerato quali reiterati "segnali di allarme": segnala altresì, quanto alla vicenda di cui al capo 10, che la presunta operazione distrattiva dovrebbe COunque collocarsi in epoca anteriore all'assunzione da parte del LI della carica di amministratore. In ordine all'acquisto delle partecipazioni nelle società S.G.F. ed Infologistica, appare poi evidente che agli amministratori non operativi si potrebbe al massimo contestare una condotta colposa, laddove la sentenza impugnata si limita a rappresentare che le perdite già in atto e la situazione in genere di quelle società erano desumibili dai rispettivi bilanci, certamente a disposizione di tutti i COponenti del consiglio di amministrazione di FI. 14 4. Ricorre anche il difensore di AR LL, deducendo motivo unico con il quale lamenta l'erronea applicazione della legge processuale che avrebbe determinato la Corte di appello a valutare inammissibile l'impugnazione proposta nell'interesse dello stesso imputato: ciò perché, nel proprio gravame, l'appellante «aveva evidenziato la contraddittorietà della prova posta alla base del giudizio di primo grado, nonché la contraddittorietà della motivazione della sentenza di prime cure rispetto alla ammissibilità delle costituite parte civili», formulando altresì richieste puntuali e specificamente indicate.
5. Propone quindi ricorso, con atto unico, il COune difensore degli imputati CO TA, DR IZ e US LI, Avv. Luigi Frattini.
5.1 Con il primo motivo, la difesa dei tre sindaci (COe ricordato, il TA della IN S.p.a., il IZ ed il LI della Trend S.p.a., quest'ultimo quale presidente del collegio sindacale) deduce inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 42, 43, 110 cod. pen., 223, 224 legge fall., 2621 e 2622 cod. civ., contestando la ritenuta ravvisabilità in capo agli imputati del dolo necessario per affermare la sussistenza dei reati loro addebitati. Premesso che le ipotesi delittuose ascritte al TA, al IZ ed al LI riguardano presunte appostazioni di dati falsi nel bilancio della Trend quanto all'esercizio 2002, ed in quelli della IN per le annualità 2001 e 2002, la difesa censura l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo la quale per la punibilità del reato di bancarotta fraudolenta realizzata mediante false COunicazioni sociali non sarebbe necessario il dolo richiesto dagli artt. 2621 e 2622 cod. civ. (intenzionale, per la consapevolezza e la volontà di concorrere alla redazione di un bilancio non veritiero, idoneo a trarre in inganno i destinatari, nonché specifico, per la necessità di perseguire il fine di procurare un profitto a sé o ad altri), dal momento che l'art. 223 legge fall. richiamerebbe soltanto i "fatti" descritti nelle suddette norme del codice civile, piuttosto che i "reati", evocando dunque il solo fatto materiale di una falsificazione. Ad avviso della difesa dei ricorrenti, quell'interpretazione non potrebbe essere condivisa, sia perché sostenuta da un indirizzo giurisprudenziale di legittimità formatosi prima della radicale riforma intervenuta con il d.lgs. n. 61 del 2002, sia perché altre e più recenti pronunce di questa Corte hanno smentito quell'approccio esegetico;
si richiama in particolare la sentenza di questa stessa Sezione, n. 2784 del 24/11/2010. a 15 Inoltre, ed ancor prima, i ricorrenti rappresentano che il delitto di bancarotta fraudolenta mediante falsità del bilancio deve intendersi reato proprio, essendo -e non i sindaci gli amministratori i soggetti qualificati cui COpete la - redazione del bilancio: i COponenti di un collegio sindacale, perciò, non potrebbero concorrere nei reati previsti dagli artt. 2621 e 2622 cod. civ., ma al più in quello sanzionato dall'art. 223, COma secondo, n. 1, legge fall., laddove abbiano successivamente redatto una relazione non veritiera sul bilancio già predisposto dagli amministratori, e detta relazione abbia avuto efficienza causale sulla produzione del dissesto della società. Ergo, non vi sarebbe spazio per affermare una qualunque responsabilità dei sindaci quanto alla falsificazione di un bilancio, atteso che le ipotetiche appostazioni non veritiere dovrebbero intendersi già perfezionate prima della trasmissione del bilancio stesso al collegio sindacale ai sensi dell'art. 2429 cod. civ.; tanto più che, nel caso in esame, non vi era alcun obbligo di controllo contabile in capo ai sindaci della Trend o della IN, visto che detto controllo era da intendere riservato ex lege ad una società di revisione. Ad ogni modo, i giudici di merito non avrebbero indicato prove di sorta a sostegno di una ipotesi di concorso dei sindaci nella redazione dei bilanci, e neppure di un loro dolo generico al momento delle presunte attività di controllo;
sotto quest'ultimo profilo, con particolare riguardo alla posizione del TA, la Corte di appello si sarebbe limitata ad osservare che egli omise di attivarsi pure in presenza di eloquenti segnali di allarme, addebito che tuttavia rimane confinato nell'ambito della mera colpa. Anche le dichiarazioni dei testimoni che avevano indicato il TA COe soggetto incaricato di elaborare i dati contabili in quanto dottore COmercialista non potrebbero assumere rilievo, atteso che quell'attività veniva svolta dall'imputato ai fini della preparazione del bilancio consolidato del gruppo FI, non già di quelli della Trend o della IN, e non risulta che egli fosse sicuramente a conoscenza dell'eventuale non correttezza dei dati che gli venivano inviati.
5.2 Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano violazione della legge processuale, con riferimento agli artt. 521, COma 2, 522 e 604 cod. proc. pen. Secondo loro difensore, il delitto di bancarotta ex art. 223, COma 2, n. 1, legge fall. può sussistere solo qualora sia stata COmessa una falsità nelle COunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 o 2622 cod. civ. e sia stato in tal modo cagionato il dissesto della società, o quanto meno si sia trattato di falsificazioni di dati contabili che abbiano concorso a cagionare detto dissesto. Dovrebbe invece escludersi la possibilità di ritenere configurabile la suddetta ipotesi di bancarotta quando la falsità del bilancio sia intervenuta, al più, ad aggravare un dissesto già esistente: interpretazione resa doverosa dall'analisi del 16 precetto disegnato dal successivo art. 224, laddove viene espressamente riconosciuta rilevanza alle condotte di inosservanza di obblighi imposti dalla legge e che abbiano concorso non solo a cagionare, bensì anche ad aggravare, il dissesto della società. Nella fattispecie, che il dissesto si fosse già verificato appare pacifico, atteso che la rubrica fa costantemente riferimento a una decozione già esistente, mantenuta celata attraverso le presunte falsità nelle COunicazioni sociali;
il giudice di primo grado aveva non di meno condannato i prevenuti, reputando che diversamente dal tenore dei capi di imputazione - dalla loro condotta - fosse derivato un successivo dissesto della Trend della IN. In tal modo, la declaratoria di penale responsabilità avrebbe dovuto intendersi pronunciata in ordine a un fatto diverso da quello contestato: la Corte di appello di CI, a dispetto dello specifico motivo di impugnazione proposto, avrebbe poi errato nel ritenere che non si fosse realizzata alcuna violazione dell'art. 521 del codice di rito, limitandosi a segnalare che la rubrica contemplava ab initio il duplice profilo della causazione e dell'aggravamento del dissesto. Al contrario, il tenore dei capi di imputazione non avrebbe dovuto consentire alcun equivoco, ivi contemplandosi soltanto condotte che presupponevano un dissesto già in atto: né potrebbe condividersi l'assunto dei giudici di appello, secondo cui per "decozione" dovrebbe intendersi qualcosa di differente da uno stato di irreversibile insolvenza (e dunque di dissesto), essendo invece detti termini da considerare sinonimi secondo la COune accezione.
5.3 Con il terzo motivo, i ricorrenti lamentano erronea applicazione degli artt. 223 e 224 legge fall., nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata. Le risultanze processuali deponevano infatti in senso contrario all'ipotesi accusatoria, atteso che contrariamente da quanto contestato agli imputati in - rubrica non vi era stato ancora alcun dissesto al momento della approvazione dei bilanci: semmai, un dissesto era venuto a maturare in epoca abbondantemente posteriore, e senza che la presunta falsità dei bilanci ne fosse stata in alcun modo causa. Ciò perché la Trend S.p.a. risultava avere avuto patrimonio netto positivo sia nel 2002 che nel 2003, analogamente alla capogruppo FI S.p.a., mentre la IN aveva si presentato - secondo l'accusa - patrimonio negativo nel 2002, ma già l'anno seguente aveva avuto un risultato migliore: in sostanza, il dissesto della controllante si era verificato solo nel primo semestre 2004, e per fatti altrettanto chiaramente risultanti dalle acquisizioni istruttorie, del tutto diversi e indipendenti dalle presunte falsificazioni dei bilanci delle annualità precedenti. 17 La Corte territoriale avrebbe ritenuto che la manipolazione dei bilanci fra il 2001 e il 2002 ebbe delle ricadute sullo stato di insolvenza della Trend e della IN, poi dichiarate fallite, collocando l'epoca del dissesto delle due controllate già nel 2003: argomentazione tuttavia non condivisibile, sia perché la sentenza non spiegherebbe quali fatti si sarebbero realizzati nel 2003, sì da far ritenere allora maturato il presunto dissesto (così incorrendo nel vizio di carenza di motivazione), sia perché secondo la difesa «lo stato di dissesto si verifica [...] quando una società non sia più in grado di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni, e non già quando, pur provvedendo regolarmente al pagamento dei propri debiti, abbia soltanto un decremento del valore della produzione ed un aumento delle passività che COunque non impediscono che il patrimonio netto continui ad essere positivo;
quando infatti il patrimonio netto è positivo, le attività permangono superiori alle passività e pertanto consentono di adempiere le obbligazioni [...]. Ne consegue che un bilancio in parte non veritiero non potrebbe mai aver cagionato o concorso a cagionare un dissesto, quando COunque, anche nell'ipotesi fosse stato redatto un bilancio diverso e ritenuto più corretto, il patrimonio netto della società fosse risultato pur sempre positivo». Ad avviso dei ricorrenti, le stesse determinazioni adottate dai giudici di merito circa l'irrilevanza penale di alcune delle contestazioni di falso in bilancio, da ritenere ispirate alla condivisione dei principi appena esposti, avrebbero dovuto portare a conclusioni identiche anche per gli addebiti su cui era stata invece confermata la dichiarazione di penale responsabilità degli imputati: ciò tenendo presente, su un piano più generale, che l'eventuale accertamento di un patrimonio netto negativo per una società controllata, quanto a una specifica annualità, non sarebbe stato ancora sufficiente ad affermarne il dissesto, qualora la società controllante fosse risultata in grado di provvedere alla ricostituzione del capitale della prima.
5.4 Con il quarto motivo, il difensore del TA, del IZ e del LI deduce inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 223 e 224 legge fall., nonché degli artt. 149, 154, 155 e 156 del d.lgs. n. 58 del 1998. I ricorrenti segnalano che le società Trend e IN, in quanto controllate dalla FI S.p.a. (quotata nel mercato borsistico), non avrebbero dovuto intendersi da sottoporre a controllo -in punto di correttezza dei bilanci e della contabilità in genere da parte dei rispettivi collegi sindacali, bensì ad opera di - una società di revisione, COe in effetti accaduto in concreto. I giudici di merito, sostenendo che malgrado le nuove previsioni normative spetta COunque ai sindaci un generale controllo sull'affidabilità degli aspetti amministrativi e contabili, così confermando la rilevanza penale delle loro ipotizzate omissioni, 18 sarebbero incorsi in una erronea applicazione delle disposizioni contenute nel d.lgs. n. 58 del 1998, dal momento che il dovere di verificare l'adeguatezza della struttura amministrativa e contabile di una società non ha quale contenuto l'obbligo di verificare la regolare tenuta delle scritture o la corrispondenza del bilancio alle risultanze delle scritture medesime.
5.5 Il quinto motivo di ricorso riguarda la lamentata inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 40, 110 cod. pen., 2423, 2425, 2621, 2622 cod. civ., 223 e 224 legge fall. Ribadito che la redazione dei bilanci doveva intendersi attività riservata in via esclusiva agli amministratori, dovendo i sindaci redigere una successiva relazione, la difesa rileva che gli imputati risultano non di meno essere stati condannati (a titolo doloso il TA, colposo gli altri) perché ritenuti concorrenti nella redazione non veritiera di bilanci che avrebbero poi causato il dissesto delle società, benché non avessero secondo la legge né alcun obbligo di partecipare alla redazione di tali bilanci, né alcun obbligo e potere di impedirne in modo preventivo la redazione».
5.6 Con il sesto motivo, nell'interesse del solo TA, si deduce inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 2621, 2622 cod. civ., 223 legge fall. e 597 cod. proc. pen., con riguardo alla misura della pena inflitta all'imputato. Il difensore segnala che la Corte di appello, malgrado abbia ritenuto di escludere alcuni degli addebiti per cui era intervenuta la condanna del TA in primo grado, non ha provveduto a diminuire la sanzione irrogata, venendo dunque ad applicare per le ipotesi di false COunicazioni sociali in -> ordine alle quali vi è stata conferma della condanna una pena di fatto aumentata, tenendo conto che il G.u.p. del Tribunale di CI aveva incluso nel COputo COplessivo anche fatti ulteriori. Il ricorrente osserva che l'intenzionale apposizione nel bilancio di più valori non corretti COporta la COmissione di un unico reato di falsità in bilancio e, se questo ha causato il dissesto della società, COporta la COmissione di un unico reato di bancarotta fraudolenta [...]. Tuttavia, il reato di falsità in bilancio ed il conseguente reato di bancarotta fraudolenta mediante falsità in bilancio sono certamente meno gravi, quando venga accertato dal giudice di appello che il numero ed il valore COplessivo delle indicazioni non veritiere apposte in bilancio era inferiore a quello ritenuto dal giudice di primo grado;
il minor numero ed il minor valore COplessivo delle indicazioni non veritiere COporta infatti, nel bilancio, una minore alterazione del risultato del conto economico e dello stato patrimoniale».
5.7 Con il settimo motivo, ancora nell'interesse del TA viene lamentata inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 37 cod. pen. e 216, ultimo COma, legge fall., giacché la Corte di appello di CI risulta avere applicato семья 19 le pene accessorie dell'inabilitazione all'esercizio di imprese COmerciali e dell'incapacità a rivestire uffici direttivi presso qualsiasi impresa nella misura di 10 anni, senza invece fissarne la durata in ragione dell'entità della pena principale. Nel ricorso vengono richiamati precedenti giurisprudenziali di legittimità a sostegno della tesi prospettata.
5.8 L'ottavo motivo di ricorso riguarda invece i soli IZ e LI, per i quali ci si duole di inosservanza degli artt. 132 e 133 cod. pen., nonché di difetto di motivazione, a proposito della COmisurazione della pena. La Corte territoriale avrebbe infatti indicato una pena base, per entrambi gli imputati, prossima ai massimi edittali, senza esporre in alcun modo le ragioni di tale scelta.
5.9 Con il nono ed ultimo motivo, da riferire a tutti gli imputati ricorrenti, viene lamentata inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 185, 187 cod. pen. e 587 cod. proc. pen., nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata. Secondo la tesi difensiva, gli imputati sarebbero stati condannati a risarcire i danni, nonché a corrispondere una provvisionale ed a rifondere le spese di costituzione e difesa, in favore di parti civili che nulla avevano avuto a che fare con la Trend S.p.a. o la IN S.p.a.: per espressa affermazione della Corte di appello di CI, infatti, l'obbligo al risarcimento dovrebbe giungere a coprire anche i danni che taluno abbia sofferto «in via mediata e di riflesso» a seguito della condotta di rilievo penale, fino dunque a COprendere soggetti che non avevano mai assunto la qualità di soci o creditori delle società anzidette, e che pertanto non avevano subito danni diretti dal fallimento delle medesime. I ricorrenti ritengono che quanto evidenziato dalla Corte territoriale non rispetterebbe il dettato degli artt. 185 e 187 cod. pen., e risulterebbe in concreto manifestamente illogico, atteso che nessuno degli imputati poté davvero provocare neppure in via mediata o di riflesso il dissesto della FI: al - contrario, il dissesto della controllante precedette quello delle controllate, COe si può evincere anche dalle date delle rispettive dichiarazioni di fallimento. Viene altresì rilevato che le parti civili LE e IL non si erano costituite nei confronti del LI, tanto che già la Corte di appello aveva dato atto in motivazione di ritenere fondata l'impugnazione proposta dall'imputato; tuttavia, non solo la sentenza impugnata avrebbe omesso di estendere la decisione anche alle posizioni del TA e del IZ (nei cui riguardi non vi era parimenti stata costituzione delle suddette parti civili), ma in dispositivo ha anche pronunciato condanna di tutti e tre gli imputati, COpreso il LI, a rifondere le spese di difesa nel giudizio di secondo grado in favore degli stessi LE e IL. 20 0 2 6. Ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di CI anche il secondo difensore di US LI, Avv. Sergio Arcai.
6.1 Con il primo motivo di ricorso, la difesa dell'ex presidente del collegio sindacale della Trend S.p.a. rappresenta che la motivazione della sentenza impugnata risulta carente, contraddittoria ed illogica già nelle determinazioni conclusive adottate, con il LI condannato per quattro delle originarie contestazioni di reato ed assolto per altrettante ipotesi residue: ciò in quanto, tenendo conto delle anzidette assoluzioni parziali, i dati accertati all'esito del giudizio venivano a deporre per un risultato utile della gestione Trend, al 31/12/2002, pari a poco più di 800.000,00 euro al lordo delle imposte. Stando all'originaria rubrica, la presunta falsificazione del bilancio avrebbe COportato l'occultamento di una perdita di oltre 1 milione di euro, venendo meno la quale stante la sussistenza di un utile, per quanto da ridimensionare rispetto a quanto risultante dalle appostazioni contabili, era dunque da escludere in radice che la condotta dell'imputato avesse concorso a cagionare il dissesto della Trend. Il ricorrente lamenta poi una evidente contraddizione fra i passi della pronuncia laddove da un lato, peraltro derubricando l'addebito dall'iniziale bancarotta fraudolenta nella meno grave fattispecie ex art. 224 legge fall., si afferma che il LI avrebbe negligentemente omesso i dovuti controlli sull'operato degli amministratori, e dall'altro si pone in dubbio che egli avrebbe «avuto piena conoscenza del significato illecito delle anomale appostazioni contabili, nonché soprattutto sulla ricaduta che esse avrebbero poi avuto nel dissesto della società». Inoltre, la sentenza di merito non avrebbe adeguatamente chiarito in cosa sarebbero consistite le ipotizzate anomalie, né i motivi per cui queste avrebbero dovuto essere conosciute ricorrendo ad una normale diligenza, tanto più che risultava già documentata la circostanza che, in occasione dell'approvazione del bilancio avvenuta il 27/02/2003, l'imputato era rimasto giustificatamente assente: a fronte di ciò, la Corte territoriale si sarebbe limitata ad affermare che prima di quella data il collegio sindacale aveva COunque esaminato le risultanze contabili, senza però potersi intendere dimostrato che qualora fosse stato presente al momento dell'approvazione - il LI non avrebbe espresso eventuali perplessità su alcune appostazioni.
6.2 Con il secondo motivo, la difesa del LI lamenta difetto di motivazione in ordine al quantum del trattamento sanzionatorio inflitto, visto che la scelta di una pena base prossima al massimo edittale (1 anno e 9 mesi di reclusione) non risulta in alcun modo giustificata;
peraltro, la dichiarazione di 21 penale responsabilità parrebbe riferirsi al capo 7 della rubrica, quando in realtà l'imputato dovrebbe considerarsi essere stato condannato per reato sub 3. 6.3 Con il terzo motivo, il ricorrente si duole dell'intervenuta revoca del beneficio della sospensione condizionale concessa in primo grado, malgrado non vi fosse stato sul punto alcun appello del Pubblico Ministero, con conseguente violazione del divieto di reformatio in pejus: revoca COunque ingiustificata, atteso che il precedente ostativo sarebbe stato individuato in una condanna ad anni 1 e mesi 4 di reclusione per fatti risalenti agli anni Ottanta.
6.4 Con l'ultimo motivo di ricorso, anche l'ulteriore difensore del LI censura la condanna del proprio assistito al pagamento delle spese di rappresentanza e costituzione in favore delle spese di rappresentanza e costituzione delle parti civili IL e LE, soggetti che non risultavano essersi costituiti nei confronti dell'imputato.
7. Presenta altresì ricorso il difensore di LO ST, sviluppando sette motivi oltre a due motivi nuovi (COe da atti rispettivamente datati 18/10/2011 e 06/09/2012).
7.1 Con il primo motivo, il ricorrente lamenta inosservanza od erronea applicazione dell'art. 521 cod. proc. pen., nonché manifesta illogicità della motivazione della pronuncia impugnata, con riguardo alla correlazione tra il fatto contestato e quello ritenuto in sentenza. La difesa dell'imputato, di cui era stata dichiarata la penale responsabilità in ordine al capo 11 (cosiddetta "operazione LO"), segnala COe nella rubrica l'addebito fosse stato descritto quale risultato di un primo, unico contratto di distribuzione di software, intervenuto tra FI Trade Mark Ltd., FI S.p.a. e LO S.p.a., e di tre successivi contratti di locazione operativa - uno dei quali datato 30/09/2003 ed ascritto al ST stipulati fra gli stessi soggetti - giuridici a copertura della vendita di licenze perfezionatasi con il negozio precedente;
all'esito del giudizio di merito, la vicenda risulta però diversamente ricostruita, nel senso che (dopo la cessione dalle società del gruppo FI alla controllata irlandese FI Trade Mark Ltd. di licenze relative al software) sarebbero stati conclusi cinque contratti di distribuzione dei software già oggetto di cessione, cui avevano fatto seguito vari contratti di locazione operativa in virtù di una specifica clausola che obbligava in tal senso FI S.p.a. qualora alcuni beni ceduti alla LO fossero poi rimasti invenduti. Quello del 30/09/2003, in particolare, non regolava una locazione operativa, ma era da intendere uno dei presupposti contratti di distribuzione;
dunque, secondo il ricorrente, «altro è affermare che l'imputato abbia sottoscritto uno dei contratti 22 di distribuzione a monte dell'operazione, con i quali i software sono stati ceduti a LO S.p.a., altro è sostenere che egli abbia stipulato uno dei contratti di locazione operativa a valle, con il quale tali software già ceduti - venivano - locati a favore di terzi. Ciò tanto più laddove l'addebito sia di natura concorsuale e, quindi, postuli un'attenta indagine sul contributo causale fornito dall'imputato alla COmissione del fatto contestato». Deve perciò censurarsi l'argomento utilizzato dalla Corte di appello per disattendere il motivo di impugnazione prospettato deducendo violazione dell'art. 521 del codice di rito, giacché i giudici di secondo grado si sarebbero limitati a considerare che la divergenza non avrebbe carattere sostanziale e che la responsabilità del ST si fonderebbe COunque su un "elemento contrattuale" in ogni caso descritto in rubrica, oltre che derivare da una pluralità di condotte, solo alcune delle quali riportate nel capo d'imputazione. Fra l'altro, nella sentenza impugnata si afferma che il contributo causale offerto dall'imputato deriverebbe anche dal suo ruolo di direttore finanziario del gruppo FI, quando invece le contestazioni di reato si riferiscono a lui nella esclusiva veste di amministratore delegato di FI Trade Mark Ltd.: ciò COporta, ad avviso del ricorrente, una chiara violazione del diritto di difesa.
7.2 Con il secondo motivo, il difensore del ST prospetta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché illogicità della motivazione, quanto alla ritenuta configurabilità dell'elemento oggettivo del reato addebitato all'imputato, in punto di danno arrecato ai creditori. L'analisi della "operazione LO" COpiuta dalla Corte di appello si sarebbe infatti limitata a valutare un presunto difetto di convenienza a darvi corso da parte della FI, senza tuttavia considerare le obbligazioni che la LO S.p.a. aveva assunto, in particolare quella di acquistare tutti i software del gruppo, pagandone il prezzo, il che garantiva alla cedente «di avvalersi di un primario soggetto, specializzato nell'effettuazione della locazione operativa, al fine della distribuzione dei software stessi ai clienti finali», e pertanto un ampliamento del giro di affari. Detta analisi avrebbe dovuto quindi COpiersi ex ante, a nulla rilevando la concreta circostanza che l'effettivo dispiegarsi della regolamentazione contrattuale avrebbe poi portato la FI ad essere parte anche dei negozi di locazione operativa, evenienza verificatasi malgrado le migliori aspettative dei contraenti per essere rimasti invenduti alcuni di quei beni. In punto di quantificazione del danno, la Corte territoriale avrebbe poi espresso in termini apodittici un giudizio di antieconomicità dell'operazione, ancorato però sul piano cronologico al momento della presunta condotta distrattiva (con il presunto arricchimento della LO S.p.a. a seguito dei contratti già ricordati) piuttosto che a quello della dichiarazione di fallimento;
inoltre, non 23 ne sarebbe stata COunque chiarita l'entità, visto che il capo d'imputazione la indicava in poco meno di 2 milioni di euro, mentre il coadiutore del curatore l'aveva calcolata in € 1.251.955,24. La difesa sottolinea altresì che, a fronte di una presunta plusvalenza fittizia apposta nelle scritture contabili per circa 16 milioni di euro a seguito della più volte ricordata operazione, nei bilanci della FI (di esercizio e consolidato) COunque stato iscritto uno specifico fondo rischi, di ammontare era sostanzialmente corrispondente, il che escludeva qualunque finalità di pregiudizio nei confronti dei creditori, cui era stato in tal modo rappresentato l'atteggiamento prudenziale degli amministratori. Erroneamente la Corte di appello avrebbe considerato anche il suddetto fondo rischi tra le voci di "appesantimento" della massa patrimoniale della FI, atteso che esso non poteva rappresentare un debito, ma piuttosto «un accantonamento prudenziale istituito al fine di coprire il rischio di future probabili passività, incerte nel quantum e nella data della loro manifestazione».
7.3 Con il terzo motivo, il ricorrente deduce ancora inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché illogicità della motivazione, per essere stato ritenuto configurabile in capo al ST il dolo sotteso alle presunte false appostazioni contabili di cui ai bilanci della FI: i giudici di merito avrebbero infatti sottolineato che l'imputato, in ragione della sua veste qualificata all'interno del gruppo, fu un attivo partecipe delle iniziative del AR volte a dissimularne la situazione finanziaria, dimenticando però che al ST veniva contestata solamente la specifica condotta di avere sottoscritto il menzionato contratto del 30/09/2003, nell'ambito della "operazione LO". Nella sentenza impugnata si legge che le censure difensive punterebbero a parcellizzare il significato e la portata di ciascuno dei contratti presi in esame, facendone perdere la necessaria visione d'insieme, ma resta il fatto ad avviso del ricorrente - che un conto è discutere di concorso materiale in una specifica condotta posta in essere quale rappresentante della FI Trade Mark, COe impone il capo d'imputazione, ed altro è soffermarsi su un'ipotesi (mai contestata al ST) di concorso morale in presunte manipolazioni contabili dei bilanci della FI S.p.a.
7.4 Con il quarto motivo, la difesa si duole del mancato riconoscimento nella fattispecie concreta dell'attenuante ex art. 114 cod. pen., non essendo COunque emersa la prova di un significativo grado di efficienza causale della condotta del ST nella produzione dell'evento costituente reato: per escludere detta attenuante, già invocata nei motivi di appello, la Corte territoriale avrebbe peraltro fatto nuovamente ricorso alla generica consapevolezza in capo al H 24 prevenuto di più ampie iniziative di falsificazione di dati contabili, che in ogni caso rimangono fuori dall'addebito a lui mosso.
7.5 Il quinto motivo di ricorso riguarda la determinazione della pena base, che la difesa reputa fissata (quanto al ST) in termini irragionevolmente distinti rispetto a quelli di cui al COputo del trattamento sanzionatorio riservato ad alcuni coimputati: al di là dell'insussistenza di uno specifico obbligo di raffronto tra posizioni diverse, la Corte non avrebbe COunque motivato sulle ragioni di una pena base elevata, pure dinanzi alle obiezioni difensive concernenti la figura del ricorrente, il modesto contributo causale da lui apportato e l'assenza di danno riveniente dalla sua condotta.
7.6 Con il sesto motivo, il difensore del ST lamenta inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 37 cod. pen. e 216, ultimo COma, legge fall., avendo la Corte di appello di CI applicato le pene accessorie dell'inabilitazione all'esercizio di imprese COmerciali e dell'incapacità a rivestire uffici direttivi presso qualsiasi impresa nella misura di 10 anni, piuttosto che COmisurandone la durata all'entità della pena principale. Inoltre, pur essendo stata disposta la sospensione condizionale della suddetta pena principale, il beneficio non risulta esteso anche a quella accessoria.
7.7 Con il settimo motivo, la difesa dell'imputato deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, oltre ad illogicità della motivazione della sentenza impugnata, nella parte relativa alla condanna del ST al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili costituite, quale amministratore delegato della FI Trade Mark Ltd., società che non risulta essere mai stata dichiarata fallita. Premesso che con l'atto di appello si era segnalato COe le indagini non avessero portato a far emergere alcuna falsità nei bilanci della società da ultimo menzionata, il ricorrente censura l'affermazione della Corte territoriale secondo cui il danno arrecato ai creditori sarebbe unitario, vuoi avuto riguardo alla controllante che alle società controllate, atteso che le manipolazioni contabili annotate nelle scritture delle controllate sarebbero poi COunque confluite nel bilancio consolidato della FI S.p.a.: ipotesi che tuttavia, nella fattispecie concreta, non si sarebbe affatto verificata. Peraltro, il ST sarebbe stato condannato a risarcire le parti civili a seguito di un "fatto illecito produttivo di danni unitario" che prescinde dallo specifico addebito a lui mosso, determinando la conseguenza di chiamarlo a rispondere in ordine a fatti per cui egli non è mai stato dichiarato colpevole.
7.8 Con motivi nuovi di ricorso, il difensore del ST sviluppa ulteriormente il secondo dei motivi sopra sintetizzati, sotto un duplice profilo: 25 a) dovrebbe escludersi l'elemento oggettivo del reato contestato all'imputato, quanto alla presunta illiceità della "operazione LO", dal momento che il Tribunale di CI - giudicando l'originario coimputato Walter SM, all'epoca legale rappresentante della stessa LO S.p.a. ha ritenuto con sentenza del 07/03/2012, passata in giudicato ed allegata dal ricorrente, che la regolamentazione contrattuale intervenuta fra le parti fosse perfettamente lecita, giungendo all'assoluzione del SM, vale a dire del soggetto che più di ogni altro avrebbe beneficiato della presunta antieconomicità (per la FI) dei negozi giuridici in parola. Il Tribunale risulta infatti aver valutato quell'operazione con analisi ex ante, escludendo che alla data di sottoscrizione dei contratti richiamati fosse ravvisabile un qualunque intento di spoliazione in danno di FI, che anzi aveva qualificati interessi al perfezionamento dell'accordo con la LO, nonché a farlo tramite la controllata irlandese in ragione della normativa fiscale e sulla tutela della proprietà intellettuale vigente in quel paese. Di particolare rilievo, fra l'altro, appare il passo della motivazione della sentenza del 07/03/2012 secondo cui non può dirsi «scontata la tesi di un COune disegno collusivo perseguito dagli amministratori di LO e FI», anche perché doveva ritenersi plausibile la ricostruzione del SM secondo cui l'obbligo assunto da FI di riacquistare l'invenduto trovava giustificazione nel peculiare rischio imprenditoriale assunto dalla controparte, chiamata ad acquistare i beni dal fornitore senza prima avere reperito il cliente finale (a differenza dalla normale prassi in tema di locazione finanziaria od operativa); b) in ordine al danno subito dai creditori, la medesima sentenza del Tribunale di CI ha chiarito che la distrazione conseguente alla "operazione LO" sarebbe stata di 1.936.000,00 euro, dato necessariamente da inquadrare in relazione al passivo di FI COe stimato in sede di procedura concorsuale (circa 300 milioni di euro) e COunque da ridimensionare giacché il consulente del P.M. ed il curatore fallimentare avevano fatto presente che il ramo d'azienda di FI relativo anche ai software era stato poi venduto a prezzi di mercato, al - - contrario da quanto ritenuto nella sentenza oggi impugnata secondo cui i contratti di locazione operativa avevano COportato la creazione di un magazzino di prodotti obsoleti ormai non più appetibili per la clientela».
8. Propone ricorso per Cassazione anche il difensore di AN ER, a sua volta amministratore delegato della società di diritto irlandese FI EM Ltd., ed imputato al pari del ST, ma con riferimento alla sottoscrizione di tre dei contratti sopra richiamati, fra ottobre e dicembre 2002 - A Оя con riguardo alla medesima "operazione LO". 26 8.1 Con il primo motivo, il difensore del ER lamenta inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 110 cod. pen. e 216 legge fall., nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. La difesa rappresenta che la ricostruzione offerta dalla Corte di appello di CI, secondo cui attraverso quell'operazione il gruppo FI veniva a farsi carico di costi immotivati, tornando a disporre di software già di sua proprietà una volta che la cessionaria LO non li avesse trasferiti a terzi, sottende un concetto di distrazione non condivisibile, non essendo sufficiente un atto di impoverimento del patrimonio sociale ma al contempo che quell'atto sia ingiustificato, per non essere rispondente ad un interesse economicamente apprezzabile della società (vengono prospettati dal ricorrente, a titolo di esempio, i casi del supermercato che subito dopo l'apertura dell'esercizio vende sottocosto alcuni prodotti, o dell'impresa che acquista beni ad un prezzo superiore al valore attuale, confidando in un aumento del valore medesimo). Perciò, e i giudici di merito non avrebbero tenuto conto di tale osservazione, prima di poter discutere di distrazione in senso penalmente rilevante è sempre doveroso analizzare l'eventuale convenienza fiscale di un'operazione, o le strategie COmerciali che questa presuppone: e nel caso di specie era evidente, fra l'altro, COe la tassazione degli utili derivanti dalla vendita o dalla locazione dei programmi risultasse sottoposta al regime fiscale della normativa irlandese, assai più favorevole rispetto alle leggi italiane. La contraddittorietà della motivazione sarebbe poi ancor più chiara laddove in sede penale ci si limita a prendere atto che il Tribunale di CI aveva autorizzato la curatela a perfezionare una transazione con la LO S.p.a. (con tanto di deposito cauzionale lasciato nella disponibilità di quest'ultima, per 7 milioni di euro), sconfessando l'ipotesi che i contratti conclusi con detta società dovessero considerarsi illeciti e privi di causa.
8.2 Con il secondo motivo, la difesa dell'imputato formula ulteriori doglianze in punto di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, quanto alla ritenuta antieconomicità dell'operazione anzidetta. La Corte territoriale avrebbe infatti affermato apoditticamente che attraverso quei contratti le società del gruppo FI avevano assunto obbligazioni, senza che la LO avesse fatto altrettanto, segnalando in particolare che secondo le previsioni negoziali era FI EM a doversi far carico della distribuzione dei software: al contrario, invece, i contratti stipulati ponevano quell'obbligo proprio a carico della LO S.p.a., in ragione dell'interesse del gruppo FI consistente nell'affidare a LO un nuovo canale di vendita e di distribuzione del prodotto presso i clienti di questa, eventualmente attraverso lo strumento della locazione operativa». A 27 8.3 Il terzo motivo di ricorso si incentra sulla prospettata inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 216 legge fall. e 1325 cod. civ., con correlati profili di contraddittorietà ed illogicità della motivazione. In ordine al presunto difetto di causa dei contratti in argomento, la difesa censura la ricostruzione operata dai giudici di appello, secondo cui sarebbe sufficiente prendere atto che una delle parti (la LO) non veniva ad assumere su di sé alcun rischio in caso di inadempimento del contraente finale;
ciò perché «il concetto di causa in realtà prescinde dalla distribuzione dei rischi economici e imprenditoriali contenuti nell'accordo>>, in quanto ciò che rende un accordo atipico immeritevole di tutela e quindi privo di causa non è il modo con il quale le parti hanno deciso di tutelarsi da eventuali rischi (azzerare il rischio è una legittima ambizione di ogni - contraente), quanto piuttosto l'assenza di una qualsivoglia ragione economica o giuridica che giustifichi l'assetto delle statuizioni volute dalle parti». Analogamente, in sede penale un atto dispositivo diventa una distrazione non già quando il beneficiario si trovi a non avere assunto rischi contrattuali, ma laddove non esista una controprestazione adeguata al sacrificio affrontato dal patrimonio della società». Controprestazione che nel caso di specie esisteva, curando la LO la distribuzione dei prodotti: e la causa dei contratti avrebbe dovuto rinvenirsi appunto nell'interesse della FI a delegare quell'attività a un'impresa esperta nella locazione operativa, in vista dell'acquisizione di nuovi clienti. Immotivato sarebbe quindi l'assunto dei giudici di merito, in base al quale la LO S.p.a. non sarebbe stata incentivata a svolgere una reale attività di promozione dei prodotti solo in virtù della clausola che prevedeva la retrocessione dell'invenduto alla FI: erano infatti previsti specifici e differenziati COpensi, in ogni caso, qualora la società incaricata della distribuzione avesse procurato clientela.
8.4 Con il quarto motivo, il ricorrente deduce inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 42, 43, 110 cod. pen. e 216 legge fall., con riguardo alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta in capo al ER. Ad avviso della difesa, non risulta in alcun modo affrontato il problema della qualità di extraneus da riconoscere all'imputato, a proposito delle presunte distrazioni COmesse nella gestione delle società del gruppo FI: dal momento che quelle distrazioni, secondo l'ipotesi accusatoria, costituivano il risultato di atti formali, sarebbe stato necessario verificare COe gli atti in questione potessero essere percepiti da chi non aveva nulla a che vedere con la gestione della società fallita, tenendo conto che non risultano acquisiti elementi per sostenere che gli amministratori di FI avessero palesato ai legali 28 rappresentanti delle controllate quali fossero le pretese finalità occulte delle varie operazioni assunte COe distrattive. Inoltre, avrebbe dovuto essere oggetto di valutazione, favorevole alla difesa, quanto accertato in ordine alla mancanza di autonomia gestionale da parte degli amministratori delle suddette società controllate, all'impossibilità di considerare il ER una figura di vertice all'interno del gruppo FI, alla circostanza che le specifiche previsioni contrattuali erano state il risultato di elaborazioni sviluppate presso la controllante, anche con l'assistenza di consulenti qualificati, alla indiscussa affidabilità della LO S.p.a., presente sul mercato da molti anni e capace di vantare un notevole fatturato. Anche l'argomentazione adottata dalla Corte di appello di CI, secondo cui il ER avrebbe dovuto rendersi conto della realtà almeno all'atto della sottoscrizione dei contratti successivi al primo, deve considerarsi contraddittoria ed illogica, sia perché tutti gli accordi vennero perfezionati nel giro di meno di tre mesi, sia perché egli agiva COe amministratore di FI EM (carica peraltro dismessa dopo poco tempo, nella primavera del 2003), vendendo licenze e ricevendo i relativi prezzi, senza poi trovarsi nella concreta condizione di verificare quel che accadeva nelle fasi successive.
8.5 Con il quinto motivo, il difensore del ER reputa la motivazione della sentenza impugnata contraddittoria ed illogica, con riguardo al trattamento sanzionatorio;
osserva in particolare che, ferma restando la insindacabilità di talune determinazioni in punto di valutazione di maggiore o minore gravità delle condotte ascrivibili a più imputati, appare illogico stabilire una pena base identica per tutti, prescindendo da qualunque disamina circa l'entità del danno provocato od il ruolo rivestito all'interno del gruppo (a riguardo, vengono prospettate alcune esemplificazioni).
8.6 Con il sesto motivo, il ricorrente censura le statuizioni civili della sentenza impugnata con riferimento alle posizioni di più parti civili (NI, CH, NI, BI, NT, PA, TT, RT) in ordine alle quali erano stati avanzati motivi di appello sulla formulazione delle domande risarcitorie, sull'individuazione esatta degli imputati nei cui riguardi dette costituzioni erano da considerarsi intervenute, nonché sulle caratteristiche formali delle procure speciali rilasciate ai relativi difensori: ribadendo quelle doglianze, la difesa sostiene che la Corte territoriale sarebbe incorsa in altrettante violazioni degli artt. 76, 78 e 122 del codice di rito.
8.7 In data 14/09/2012, il difensore dell'imputato ha depositato memoria, allegando copia dei contratti a suo tempo firmati dal ER e contemplati dalla rubrica, nonché di un precedente contratto di sottoscrizione di azioni, da intendersi accordo collegato e -secondo la tesi difensiva - ulteriormente M 29 dimostrativo dell'impossibilità di sostenere che LO S.p.a. non avesse assunto obbligazioni di sorta.
9. Un ultimo ricorso per cassazione viene avanzato dal difensore di IO SE, che deduce quattro motivi.
9.1 Con il primo, il ricorrente lamenta inosservanza dell'art. 522 cod. proc. pen., nonché erronea applicazione delle norme sostanziali di cui agli artt. 223 legge fall. e 2621 cod. civ.; segnala in particolare che non dovrebbe intendersi configurabile nella fattispecie concreta il delitto di false COunicazioni sociali (quanto al bilancio d'esercizio della IN S.p.a. per il 2002), né ritenersi che attraverso quelle presunte false appostazioni sia stato cagionato il dissesto della società medesima, non essendo consentito riconoscere penale rilevanza a condotte che in ipotesi si siano limitate ad aggravare un dissesto già esistente. La difesa del SE fa presente altresì che entrambe le pronunce di merito chiariscono l'impossibilità di affermare il rilievo penale di false COunicazioni che abbiano solo aggravato un dissesto già verificatosi, senza tuttavia prendere atto che il capo d'imputazione sub 7 descrive la condotta contestata proprio in termini di aggravamento dello stato di dissesto. Il contrasto logico nelle argomentazioni adottate dalla sentenza impugnata sarebbe poi evidente considerando che da un lato si afferma la responsabilità penale dell'imputato muovendo dal presupposto che la falsificazione dei bilanci cui egli abbia concorso nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2002 - avrebbe costituito almeno una delle concause del prodursi del dissesto, ma dall'altro si contesta al capo 6 che vi sarebbero stati già l'anno prima altri falsi che avevano portato ad acquisire partecipazioni di società in perdita e ad una illegale distribuzione di utili per oltre 3 milioni di euro: fatti, quelli, sicuramente già incidenti sul verificarsi del dissesto della IN, senza alcun contributo causale del prevenuto. Non di meno, però, il SE risulterebbe essere stato condannato proprio per quella distribuzione di utili, che la Corte di appello ascrive a tutti coloro cui risulta contestato il capo 7, senza avvedersi che l'imputato era divenuto amministratore di IN nell'ottobre 2002, mentre gli utili de quibus erano stati distribuiti sei mesi prima.
9.2 Con il secondo motivo, il difensore del SE lamenta contraddittorietà ed illogicità della motivazione della sentenza impugnata in ordine alla ritenuta prova del dolo in capo all'imputato, prova che la pronuncia di merito ricava semplicemente dalla presa d'atto della circostanza che egli era stato già consigliere delegato presso la Trend S.p.a., altra società del gruppo FI, in epoca immediatamente precedente: la Corte territoriale non avrebbe però tenuto 4 30 0 in conto che, con riguardo a presunti reati che il SE avrebbe realizzato in quella veste, era intervenuta sentenza di assoluzione, su conforme richiesta del P.M., già in primo grado.
9.3 Con il terzo motivo, la difesa dell'imputato deduce violazione di legge e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata quanto alla ritenuta responsabilità del SE per il reato di false COunicazioni sociali: ciò perché i presunti fatti materiali non rispondenti al vero, che si assumono di rilievo penale ex art. 2621 cod. civ., dovrebbero piuttosto intendersi il risultato di meri errori materiali, conseguenti all'esercizio di discrezionalità tecnica nella valutazione delle relative poste di bilancio. Fra l'altro, la Corte territoriale non avrebbe tenuto adeguatamente conto della circostanza che di quelle valutazioni era stata data rappresentazione nella nota integrativa, e che solo in epoca successiva alla cessazione della carica di amministratore della IN da parte del ricorrente era stata riscontrata l'erroneità delle appostazioni in parola: fino a quel momento, e considerando anche il periodo precedente, la redazione del bilancio era stata curata secondo un doveroso criterio di continuità aziendale. Tecnicamente erroneo dovrebbe poi considerarsi il rilievo secondo cui la IN avrebbe assunto obblighi civilistici e contabili in seguito all'acquisto di alcune licenze della LO S.p.a., essendo rimasta estranea al contratto che quest'ultima società aveva assunto con altri soggetti giuridici (FI S.p.a. e FI EM Ltd.), e potendo perciò ricavarne soltanto vantaggi o attribuzioni di diritti, ai sensi degli artt. 1411 e segg. cod. civ.
9.4 Con il quarto ed ultimo motivo di ricorso, il difensore del SE si duole dell'inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 187, COma secondo, cod. pen. e 74 cod. proc. pen., lamentando altresì contraddittorietà ed illogicità della motivazione laddove l'imputato risulta essere stato condannato al risarcimento dei danni subiti da tutte le parti civili costituite (ergo, non soltanto i creditori della più volte ricordata IN, bensì anche quelli della controllante FI): censura in particolare l'argomento adottato dai giudici di appello in base al quale i danni alla cui rifusione viene pronunciata l'anzidetta condanna deriverebbero COunque da un medesimo fatto illecito, giacché nel caso in esame non ci si trova dinanzi ad un unico fatto attribuito a vario titolo a diversi imputati, ma piuttosto a fatti distinti, contestati in termini specifici ai vari prevenuti. Dunque, le obbligazioni civili del SE dovrebbero essere pur sempre limitate al fatto di reato a lui specificamente addebitato, pena altrimenti la violazione dell'art. 74 del codice di rito, con l'affermazione della risarcibilità di danni da considerare soltanto indiretta conseguenza della condotta: il richiamo alla giurisprudenza di legittimità invocata in proposito dalla Corte di appello appare così inconferente, riferendosi quei precedenti non tanto al collegamento 31 оня più o meno diretto che deve sussistere tra il fatto contestato e il danno lamentato dalla parte civile, ma piuttosto [...] alla diversa questione della configurabilità della lesione di beni giuridici anche diversi rispetto a quello tutelato in via principale dalla norma penale che si assume essere stata violata>. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi presentati nell'interesse degli amministratori privi di delega.
1.a) Con riguardo alla materialità dei fatti addebitati agli amministratori non operativi, risultano aver presentato ricorso gli imputati UC e ES (il LI ha invece incentrato la propria impugnazione sui temi del nesso causale e dell'elemento soggettivo, che verranno analizzati in seguito perché affrontati anche dalle difese degli altri ricorrenti).
1.b) Innanzi tutto, va rilevato che i difensori della UC e del ES contestano gli assunti della Corte di appello di CI circa la ritenuta natura distrattiva delle operazioni che portarono la FI S.p.a. ad acquisire partecipazioni nella S.G.F. S.p.a. e nella Infologistica S.p.a.; le censure dei ricorrenti, esposte in precedenza al punto 2.1, non possono considerarsi fondate. La sentenza impugnata dà adeguatamente contezza della circostanza che la S.G.F. presentava, nell'anno precedente la delibera di acquisto del 7,24% del suo capitale sociale da parte di FI, perdite per oltre 30 milioni di euro, ergo il rilevante impegno finanziario (oltre 6 milioni di euro) sostenuto per quella modesta partecipazione doveva apparire assai poco giustificato, a prescindere dalle evanescenti «strategie di logica industriale del gruppo" evocate nei motivi di ricorso: tanto più che nel giro di quattro mesi la stessa partecipazione venne alienata alla già ricordata RF ES Ltd., resasi poi inadempiente. Al di là della prevedibilità o meno di tale futuro inadempimento, e ferme restando in genere le necessità di ulteriori approfondimenti in punto di elemento soggettivo, appare quindi chiaro che l'operazione portò, per dirla con la Corte territoriale, ad «un imponente drenaggio di denaro dalle casse sociali senza un reale corrispettivo»: a beneficiarne fu la S.G.F. S.p.a., di cui · secondo quanto F risulta dagli atti processuali l'amministratore delegato di FI S.p.a. - Pierluigi DE era all'epoca socio e presidente del consiglio di amministratore, con l'altro amministratore delegato di FI (FA AR) a rivestire 32 identica qualità nella Rodenham Partecipation BV cui, tramite una propria controllata, apparteneva la maggioranza assoluta del capitale della stessa S.G.F. Analogamente, deve considerarsi logica e congruente la motivazione della sentenza della Corte di appello di CI sulla vicenda Infologistica: anche quest'ultima società aveva riportato ingenti perdite, ed assumeva particolare rilievo la circostanza che a cedere il 57% del capitale della medesima - ad un prezzo nettamente inferiore rispetto a quello che, in passato, FI S.p.a. aveva corrisposto per acquistare una partecipazione di appena il 7,63% - era la società SM Logistica, riconducibile alla Merzario S.p.a. il cui presidente era ancora una volta il DE: la SM, peraltro, risultava cedere quella partecipazione ad un prezzo più basso rispetto a quello che aveva in precedenza corrisposto per l'acquisto, così palesando la volontà di disfarsene pur accettando di realizzare una minusvalenza e rendendo inconsistente l'obiezione difensiva secondo cui il prezzo in questione era stato determinato in base al criterio della frazione di patrimonio netto. Anche in quel caso, sul piano della materialità del fatto vi era perciò stato un "drenaggio" di risorse di FI, confermato dall'integrale svalutazione della partecipazione acquistata, avvenuta a distanza di poco più di un anno.
1.c) Quanto alla riferibilità agli amministratori non operativi delle ipotesi criminose di cui deve confermarsi la materialità (vuoi in punto di nesso causale, vuoi sul piano dell'elemento soggettivo), occorre invece analizzare i motivi di ricorso spiegati dai difensori della UC e del ES, evidenziati sub 2.2, 2.3 e 2.4, nonché il motivo unico di ricorso sviluppato nell'interesse del LI. In sostanza, secondo i giudici della Corte di appello di CI, i vari COponenti del consiglio di amministrazione di FI S.p.a. concorsero con chi si occupava formalmente e/o in via di fatto della effettiva gestione della società nei fatti di distrazione o di falsità nei bilanci determinanti il (o concausa del) dissesto, descritti nelle contestazioni di reato: la tesi sostenuta nella sentenza impugnata, COe già in primo grado, è che la UC, il ES ed il LI vennero meno ai loro obblighi di controllo, obblighi il cui adempimento - qualora fossero stati invece opportunamente rispettati, con l'attivarsi di quei soggetti rimasti inerti dinanzi alla spoliazione della società avrebbe dunque - impedito il realizzarsi degli eventi dannosi concretizzanti le ipotizzate violazioni della legge penale. Le pronunce di merito propongono pertanto una lettura del quadro normativo vigente tale da doverne desumere l'esistenza di specifiche posizioni di garanzia in capo a chi sia chiamato a presiedere ad attività imprenditoriali nell'ambito di una società di capitali, pur non avendo COpiti di amministrazione diretta: i ricorrenti, al contrario, sostengono che le presunte omissioni a loro AA 33 -imputabili non potrebbero intendersi avuto riguardo ai criteri di causalità normativa disegnati dall'art. 40 cpv. cod. pen. fattori incidenti sul prodursi degli eventi dannosi, e che in ogni caso non sarebbe ravvisabile nei loro confronti il dolo necessario per potersi dire integrate le fattispecie delittuose in rubrica. Il quesito proposto all'attenzione di questa Corte presenta indubbie implicazioni in punto di fatto: si pensi, in particolare, in vista del potenziale dissesto di una società e della concreta valenza distrattiva di talune operazioni, alla possibilità di valutare o meno COe rilevanti "segnali di allarme", per un amministratore privo di delega, alcuni specifici accadimenti di cui egli pervenga a conoscenza, ad esempio in vista dell'adozione di una delibera del consiglio di amministrazione ovvero dinanzi ad iniziative prospettate, COe pure già intraprese, dall'organo delegato alla gestione;
in ogni caso, rimane pur sempre un quesito di carattere squisitamente giuridico, segnatamente per la necessità di verificare quali concreti mutamenti di disciplina siano intervenuti, nella materia in esame, a seguito della novella legislativa del 2003 (non a caso richiamata sia nella pronuncia impugnata che negli atti di gravame). Va peraltro evidenziato che i problemi sottesi ai motivi di impugnazione appena illustrati risultano già affrontati nella recente giurisprudenza di legittimità: il più noto precedente in subiecta materia si rinviene nella pronuncia di questa Sezione n. 23838 del 04/05/2007, Amato, che il collegio ritiene di dover richiamare nelle parti di essenziale inquadramento delle tematiche qui di interesse, prestando espressa adesione ai principi allora affermati. Secondo la sentenza appena ricordata, «la riforma della disciplina delle società, portata dal d. lgs. n. 6 del 2003, ha certamente modificato il quadro normativo dei doveri di chi è preposto alla gestione della società ed ha COpiutamente regolamentato la responsabilità dell'amministratore destinatario di delega. E, così, ha delineato, da un lato, il criterio direttivo dell' "agire informato", che sostiene il mandato gestorio (art. 2381 cod. civ., COma 5) e, correlativamente, l'obbligo di ragguaglio informativo sia a carico del presidente del consiglio di amministrazione (art. 2381 cod. civ., COma 1: "provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri") sia in capo agli amministratori delegati, i quali, con prestabilita periodicità, devono fornire adeguata notizia "sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società o dalle sue controllate" (art. 2381 cod. civ., COma 5). In tal modo la riforma ha indubbiamente con più puntuale disposizione letterale - alleggerito gli oneri e" le responsabilità degli amministratori privi di deleghe [...], responsabili verso la società nei limiti delle attribuzioni proprie, quali stabilite dalla disciplina 34 normativa. E' stato, dunque, rimosso il generale "obbligo di vigilanza sul generale andamento della gestione" (già contemplato dall'art. 2392 cod. civ., COma 2), sostituendolo con l'onere di "agire informato", atteso il potere (ma che si qualifica COe doveroso nell'ottica dell'indicazione normativa sulla modalità di gestione informata) di richiedere informazioni (senza che ciò assegni anche un'autonoma potestà di indagine). [...] Per ciò che interessa il versante penale, questa premessa riconfigura (o meglio giunge a conferma di approdi interpretativi già acquisiti dalla dottrina) la "posizione di garanzia" del consigliere non operativo, posto che l'obbligo di impedire l'evento, disciplinato quale tramite giuridico causale, dall'art. 40 cod. pen., COma 2, si parametra su una fonte normativa (nei termini assai lati assunti dalla giurisprudenza) che costituisce il dovere di intervento. Non è revocabile in dubbio, conseguentemente, che anche il ruolo penale dell'amministratore privo di delega risulti modificato [...]. Occorre decisivamente segnare il limite operativo dell'art. 40 cod. pen., COma 2, quando sia correlato ad incriminazioni connotate da volontarietà, onde evitare di sovrapporlo o, peggio, sostituirlo con responsabilità di natura colposa, inCOpatibile con la lettera delle fattispecie incriminatici, che configurando COportamenti modulati su consapevolezza dolosa, non consentono di addebitare all'autore di volontaria omissione, con argomentazione propria della colpa (e cioè con rimprovero di imperizia, o di negligenza, o di imprudenza), l'evento che egli ha l'obbligo giuridico di impedire. La stessa riforma ha operato in questa direzione, poiché la relazione acCOpagnatrice del testo legislativo accenna alla necessità di evitare ingiustificate letture estensive della responsabilità degli amministratori. L'analisi del profilo della responsabilità discendente dall'art. 40 cod. pen., COma 2, per condotte connotate da volontarietà e la configurazione della "posizione di garanzia" che qualifica il ruolo dell'amministratore evidenzia due momenti, tra loro COplementari, ma idealmente distinti ed entrambi essenziali. Il primo postula la rappresentazione dell'evento, nella sua portata illecita, il secondo discendente da obbligo giuridico l'omissione consapevole" nell'impedirlo. Entrambe queste due condizioni debbono ricorrere nel meccanismo tratteggiato dal nesso di causalità giuridico di cui si discute. Non è, quindi, responsabile chi non abbia avuto rappresentazione del fatto pregiudizievole (sì che l'omissione dell'azione impeditiva non risulti connotata da consapevolezza). Ovviamente, l'evento può essere oggetto di rappresentazione anche eventuale, pertanto chi consapevolmente si sia sottratto nell'esercitare i poteri- doveri di controllo attribuiti dalla legge, accettando il rischio, presente nella sua rappresentazione, di eventi illeciti discendenti dalla sua inerzia, può rispondere di 35 ення essi ai sensi dell'art. 40 cod. pen., COma 2. Ma - pur in questa dilatazione consentita dalla forma eventuale del dolo - non può esservi equiparazione tra "conoscenza" e "conoscibilità" dell'evento che si deve impedire, attenendo la prima all'area della fattispecie volontaria e la seconda, quale violazione ai doveri di diligenza, all'area della colpa [...]. La penale responsabilità, invero, prescinde dalla modalità e tipologia del canale conoscitivo, mentre postula la dimostrazione di un effettivo ed efficace ragguaglio circa l'evento oggetto del doveroso impedimento: non può ragionevolmente assumersi che l'unico canale di conoscenza dell'amministratore, rilevante ex art. 40 cpv. cod. pen., si riduca all'informazione resa in seno all'ambito del consiglio di amministrazione o al solo ambito societario. Una volta dimostrata la conoscenza del probabile evento 3 pregiudizievole, connesso alla situazione offerta all'attenzione del soggetto garante, si prova l'esistenza del suo dovere di scongiurare lo stesso, non essendo stati ridotti gli obblighi e le responsabilità dell'amministratore (verso la società ed i creditori) volti a prevenire pregiudizi da condotta illecita. Tanto è dato riscontrare nel contesto dell'art. 2392 cod. civ., COma 2 (che al proposito, sia pure nei limiti della disciplina del nuovo art. 2381 cod. civ., risulta immutato) che sancisce la responsabilità verso la società per quanti, "essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli", non si siano attivati per impedire il COpimento dell'evento pregiudizievole, norma che non precisa la modalità dell'acquisizione dell'informazione sul fatto illecito о ingiustamente pregiudizievole. L'amministratore (ed è indifferente che egli sia o meno dotato di delega) è penalmente responsabile (art. 40 cod. pen., COma 2) per la COmissione dell'evento che ebbe a conoscere (anche se al di fuori dei prestabiliti mezzi informativi) e che, pur potendo, non scongiurò. Altro discorso, ancora, attiene alla conoscibilità dell'evento e, quindi, per restare nell'area del fatto volontario, situazione desunta dalla percezione dei segnali di pericolo o di sintomi di patologia insiti nell'operazione coinvolgente la società, evincibili dagli atti sottoposti alla sua attenzione. [...] Occorre per l'accusa la dimostrazione della presenza di segnali perspicui e peculiari in relazione all'evento illecito, nonché l'accertamento del grado di anormalità di questi sintomi, non in linea assoluta, ma per l'amministratore non operativo (oltre, per quanto dianzi detto, la prova della percezione degli stessi in capo agli imputati)>>. Approfondendo gli stessi elementi già oggetto di disamina nella sentenza Amato, ed ancora nel 2007, questa Sezione rilevava e ribadiva altresì che la disciplina della già ricordata causalità normativa prevista dall'art. 40 cpv. cod. pen. descrive un rapporto eziologico «considerato per la correlazione (non naturalistica, bensì discendente dalla legge) tra la condotta di omissione ed un evento illecito. Rapporto, al contempo, equiparato alla causazione naturalistica 36 alla condizione della esistenza di un obbligo giuridico sul soggetto, proteso ad evitare il fatto pregiudizievole. In altre parole la disposizione non attiene alla disciplina dell'elemento soggettivo, a cui sono dedicati gli art. 42 e ss. cod. pen.. Sulla base di questa doverosa premessa può affermarsi che la struttura del reato, ancorché filtrata dal portato dell'art. 40 cpv. cod. pen., richiede la configurazione propria della disciplina generale e, per i reati a sfondo di volontarietà, la COpiuta dimostrazione della rappresentazione e volontà del soggetto agente [...]. Il CObinato disposto degli artt. 40 cpv. e 43 cod. pen. non deroga alla lettura dell'elemento psicologico del reato: la nozione di dolo, COe la giurisprudenza ha ormai insegnato da tempo, è estensibile anche al cd. "dolo • eventuale" e, cioè, alla COmissione di una condotta omissiva, acCOpagnata dalla rappresentazione del rischio di consentire in tal modo il verificarsi dell'evento che egli ha l'obbligo di impedire. Ma non [..] la rappresentazione della mera possibilità dell'evento che (risultando sempre configurabile nella prospettazione delle cose future) non è idoneo paradigma valutativo. Necessita, invece, una qualche misura di probabilità dell'evenienza e che questa, sia pur modesta ma più concreta prospettiva, venga rappresentata dall'autore dell'omissione. Diversamente il giudizio che si limiti alla "conoscibilità" del fatto approda inevitabilmente a schemi propri della colpa, improponibili per le fattispecie (COe la bancarotta fraudolenta) contrassegnate dal dolo. La giurisprudenza ha sottolineato, nella valutazione del dolo eventuale, l'importanza del vaglio di "segnali di allarme" che siano stati percepiti dal soggetto agente, intesi COe momenti rivelatori, con qualche grado di congruenza, secondo massime di esperienza o criteri di valutazione professionale, del pericolo dell'evento. Sul giudice grava l'onere di fornire COpiuta dimostrazione dell'elemento oggettivo del reato, senza valersi di alcuna scorciatoia presuntiva: pertanto, il Collegio (pur consapevole di qualche pregresso orientamento contrario) non ritiene che sia sufficiente la dimostrazione della consapevole condotta di omissione, per dedurre, per ciò solo, la necessaria rappresentazione degli eventi pregiudizievoli. Tanto, invero, non attesta ancora la rappresentazione dell'accadimento che si deve impedire (che è l'oggetto del meccanismo normativo in discorso). [...] La prova della ricorrenza della rappresentazione dell'evento può aversi, per quanto sopra detto e nell'ottica del cd. "dolo eventuale", nella dimostrata percezione dei segnali di allarme da parte di chi è tenuto - per la posizione di garanzia assegnatagli dall'ordinamento ad uno specifico devoir d'alerte (che - include in sé anche l'obbligo di una più pregnante sensibilità percettiva, oltre che il dovere di ostacolare l'accadimento dannoso). Ovviamente questa அ டி 37 dimostrazione deve inquadrarsi nel bagaglio di esperienza e cognizione professionale proprio del preposto alla posizione di garanzia, la cui valutazione - in rapporto al sintomo allarmante - deve esplicarsi in concreto, volta per volta: dal che consegue che la convinzione di questa percezione e del relativo grado di potenzialità informativa del fatto percepito, è rimessa alla valutazione del giudice di merito, insuscettibile di censura se acCOpagnata da adeguata giustificazione [...] >> (Cass., Sez. V, n. 43101 del 03/10/2007, Mazzotta). Nell'anno successivo, tornando ad occuparsi delle stesse tematiche, la Sezione Quinta rilevava nuovamente che nei reati omissivi «la responsabilità concorsuale può ascriversi anche nella forma del dolo eventuale, quando chi agisce si rappresenta la probabilità del fatto illecito e, ciononostante, permanga nella colpevole inerzia, così accettando il rischio della perdita patrimoniale per l'organismo che amministra. Da tanto consegue, ai sensi dell'art. 2740 cod. civ., la responsabilità per la lesione degli interessi dei creditori [...]. Lo schema su cui si fonda questo percorso argomentativo è quello descritto dall'art. 2392 cod. civ. (COma 1), che prevede una serie di obblighi imposti all'amministratore sia dalla legge sia dall'atto costitutivo, adempimenti che debbono essere assolti con diligenza (parametrata, all'epoca del fatto, a quella scritta al mandatario, oggi - a seguito della riforma societaria alle esigenze imposte dall'incarico nella specifica COpetenza propria). Più precisamente, la norma accolla (COma 2) agli amministratori il dovere di porre in essere ogni possibile condotta per impedire eventi dannosi per la società, tra cui - espressamente previsto - ogni obbligo inerente alla conservazione del patrimonio a tutela delle pretese creditorie (art. 2394 cod. civ.). Per questa ragione è configurabile in capo all'amministratore della società una posizione di garanzia, che lo obbliga ad un COportamento che tuteli gli interessi indicati dal codice (e da eventuali leggi speciali), in assenza del quale sorge la responsabilità penale (sostanzialmente per omesso controllo, indipendentemente dal generale dovere di vigilanza che l'art. 2392 cod. civ., nella sua previgente formulazione, imponeva) per il tramite del nesso causale, descritto dall'art. 40 cod. pen., COma 2 (accertabile con giudizio prognostico, di natura controfattuale, consueto per la verifica del nesso eziologico proprio dei reati omissivi). La prova della rappresentazione dell'evento non suppone una COpleta conoscenza dello stesso, né è richiesto che pervenga al soggetto per tramiti formali o pre-determinati, anche se si ribadisce - la sua " dimostrazione discende [...] dalla positiva verifica della rappresentazione di una ragionevole probabilità del suo avveramento. Al riguardo, nell'economia del dolo eventuale, sono di decisivo rilievo gli "indici di allarme", sintomi eloquenti del fatto in itinere. Della loro relativa consapevolezza soltanto (e non dell'accadimento nella sua COpiuta fisionomia) deve darsi pieno riscontro in CHAS 38 capo all'imputato, preposto alla posizione di garanzia, ma la dimostrata percezione di questi sintomi di pericolo, concreta adeguato riscontro alla penale responsabilità, salvo che sia fornita convincente e legittima giustificazione sulle ragioni che hanno indotto il soggetto all'inerzia. È altrettanto certo che la prova della responsabilità penale deve cadere pure sulla capacità di impedimento del fatto, una volta che il preposto alla posizione di garanzia abbia percepito l'evenienza dannosa. Diversamente si accollerebbe a costui un dovere connotato da inesigibilità» (Cass., Sez. V, n. 45513 del 05/11/2008, Ferlatti). Inoltre, con sentenza n. 9736 del 10/02/2009, Cacioppo, questa Sezione ha osservato che «l'art. 2392 cod. civ., COma 2, quale modificato dal d.lgs n. 6 del 2003, sancisce che gli amministratori, fermo restando quanto previsto dall'art. 2381 cod. civ., COma 3, sono solidalmente responsabili se, essendo al corrente di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il COpimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose. Per effetto di questa disposizione è stato dunque rimosso "l'obbligo di vigilanza sul generale andamento della gestione", sostituendolo con il dovere di "agire informato", atteso il potere/dovere di ciascun amministratore di chiedere e di ottenere informazioni. La posizione di garanzia e l'obbligo di intervento del consigliere non operativo postulano dunque, ai fini di un'affermazione di responsabilità a norma del CObinato disposto dell'art. 40 cod. pen. e art. 2392 cod. civ., la rappresentazione dell'evento nella sua portata illecita e la volontaria omissione nell'impedirlo, per cui è responsabile colui che abbia avuto la rappresentazione del fatto pregiudizievole, quantomeno sotto il profilo eventuale, accettandone il rischio [..]. D'altro canto la rappresentazione eventuale dell'evento e l'accettazione del rischio deve risultare, al di là ed anche in contrasto con le informazioni date dall'amministratore e/o dagli amministratori operanti, da segnali perspicui, peculiari nonché anomali». Da ultimo, e sempre nel 2009, si è affermato che, in base alle previsioni di cui agli artt. 2392 e 2403 - 2407 cod. civ., «gli amministratori hanno l'obbligo di svolgere l'attività di gestione nel pieno rispetto della legge ed hanno l'obbligo di salvaguardare il patrimonio aziendale;
i sindaci hanno un dovere di vigilanza e di controllo in ordine alla corretta gestione della società, controllo che non è meramente formale e non è esclusivamente contabile, spettando ai sindaci anche un potere surrogatorio delle funzioni gestorie finalizzato a supplire alla eventuale inerzia degli amministratori. Le riforme di cui al già richiamato d. lgs. n. 6 del 2003, pur non avendo apportato sostanziali modifiche ai poteri ed agli obblighi degli amministratori non operativi e dei sindaci, hanno certamente ristretto l'ambito della responsabilità penale di tali soggetti con l'introduzione di due rilevanti criteri. 990 39 Si tratta del criterio dell'agire informato, che sostiene il mandato gestorio e che è previsto dall'art. 2381 cod. civ., COma 5. Correlativamente è stato previsto l'obbligo del ragguaglio informativo in capo al presidente del consiglio di amministrazione ed all'amministratore delegato [...]. Naturalmente siffatte modifiche sui poteri degli amministratori e dei sindaci, ai quali non sembra più COpetere un generale obbligo di vigilanza sul generale andamento della gestione, che è stato sostituito dall'obbligo di intervenire nel momento in cui siano stati debitamente informati di quanto sta per essere deciso dagli organi sociali, non possono non incidere sulla responsabilità penale ex art. 40 cpv. cod. pen., che trova il suo fondamento in una disposizione normativa che impone il dovere di intervenire [...]. In conclusione, quindi, per affermare la responsabilità penale dei soggetti in considerazione è necessario che vi sia la prova che gli stessi siano stati debitamente informati oppure che vi sia stata la presenza di segnali peculiari in relazione all'evento illecito, nonché l'accertamento del grado di anormalità di questi sintomi [...]. La mancata attivazione di tali soggetti in presenza di tali circostanze COporta l'affermazione della penale responsabilità avendo la loro omissione cagionato, o contribuito a cagionare, l'evento di danno» (Cass., Sez. V, n. 36595 del 16/04/2009, Bossio). I principi affermati nelle varie sentenze appena enumerate rivelano il costante approccio ermeneutico della giurisprudenza di questa Sezione ai temi qui di interesse;
tanto da potersi prendere atto che, già nella disamina appena riportata, sono contenuti tutti gli spunti essenziali per verificare se, nell'ambito del presente processo, vi siano o meno i presupposti per confermare la declaratoria di penale responsabilità della UC, del ES e del LI. Come detto, non è più esistente in capo all'amministratore non operativo uno specifico obbligo di vigilanza sugli atti COpiuti dal delegato alla gestione, per quanto da intendere sotto la vigenza delle norme ante riforma del 2003 - di carattere sintetico e non già analitico, vale a dire non esteso fino a contemplare un dovere di controllo su ogni singolo atto: agli amministratori deleganti non si richiede oggi di vigilare, bensì di "valutare" l'andamento della gestione della società in base alle informazioni ricevute, e sono proprio quelle informazioni che ciascun amministratore può chiedere ai delegati di fornire in consiglio, sino a dover ritenere che egli debba attivarsi per ottenerle, qualora ricorrano dati sintomatici di potenziali fatti pregiudizievoli per la società a costituire il parametro su cui fondare in capo al soggetto privo di delega l'obbligo di attivarsi per impedire quegli eventi dannosi, obbligo che può fondare in sede penale una responsabilità ex art. 40, COma secondo, cod. pen. ad 40 0 4 Non va trascurato, peraltro, che il quadro di riferimento normativo mantiene delle ambiguità, laddove prima ancora di dover discutere di elemento - psicologico del reato l'obbligo giuridico rilevante in punto di nesso di causalità viene sì previsto dall'art. 2932 cod. civ. quale dovere di impedire il COpimento di fatti pregiudizievoli per la società, ovvero di eliminarne od attenuarne le conseguenze dannose, prescrivendo tuttavia ai titolari di quella posizione di garanzia di attivarsi in termini assolutamente generici. Se sono da intendere solidalmente responsabili, al pari di chi abbia cagionato un evento, coloro che non hanno fatto quanto potevano» per impedirlo, occorre che quei poteri siano ben determinati, ed il loro esercizio sia normativamente disciplinato in guisa tale da poterne ricavare la certezza che, laddove esercitati davvero, l'evento sarebbe stato scongiurato: il che non sembra essere nella legislazione vigente. Il problema, in ogni caso, appare ultroneo rispetto alle necessità di approfondimento della presente vicenda processuale, dal momento che i reati sopra ricordati risultano posti a carico degli imputati UC, ES e LI per avere essi preso parte a deliberazioni del consiglio di amministrazione, nelle quali veniva a sostanziarsi (secondo l'impianto accusatorio) l'operazione distrattiva. Si tratterebbe perciò di condotte attive realizzate attraverso il voto favorevole alle delibere de quibus, non invece di omissioni per avere essi assistito con colpevole inerzia a condotte materialmente ascrivibili a terzi: quest'ultima caratteristica potrebbe connotare la posizione dei COponenti il collegio sindacale, che dovrà essere esaminata separatamente. Assume invece rilievo centrale, ai fini qui in esame, la generale previsione secondo cui, ai sensi dell'art. 2381 cod. civ., «gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato», che non può peraltro leggersi senza tenere conto che la diligenza imposta agli stessi amministratori è oggi quella richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche COpetenze» (ex art. 2392, cod. civ.): in proposito, deve sottolinearsi che la relazione al d. lgs. n. 6 del 2003 spiega COe tale parametro di diligenza «non significa che gli amministratori debbano necessariamente essere periti in contabilità, in materia finanziaria, e in ogni settore della gestione e dell'amministrazione dell'impresa sociale, ma significa che le loro scelte devono essere informate e meditate, basate sulle rispettive conoscenze e frutto di un rischio calcolato, e non di irresponsabile o negligente improvvisazione». E' allora evidente che, forse già prima del 2003 ma certamente all'esito del d. lgs. n. 6 (applicabile anche alla vicenda in esame ex art. 2 cod. pen., avendo quelle norme indubbia valenza integrativa del precetto di cui all'art. 223 legge fall., quanto agli elementi extrapenali della fattispecie incriminatrice), in tanto si può discutere di dolo, per l'amministratore privo di delega, in quanto egli sia 41 concretamente venuto a conoscenza di dati da cui potesse desumersi un evento pregiudizievole per la società, od almeno il rischio che un siffatto evento si verificasse, ed abbia volontariamente omesso di attivarsi per scongiurarlo. Dunque, occorre la conoscenza del "segnale di allarme" (per ricorrere ad un frasario ormai consolidato), non già la mera conoscibilità. Non solo: per dare senso e concretezza al dolo eventuale più volte invocato nella giurisprudenza di questa Corte COe parametro minimo per la riferibilità psicologica di quell'evento pregiudizievole al soggetto attivo del reato, occorre che il dato indicativo del rischio di verificazione (del "segnale di allarme", per intendersi) dell'evento stesso non sia stato soltanto conosciuto, ma è necessario che l'amministratore se lo sia in effetti rappresentato COe dimostrativo di fatti potenzialmente dannosi, e non di meno sia rimasto deliberatamente inerte. Argomentando diversamente, infatti, non si potrebbe ancora discutere di dolo, neppure nella forma del dolo eventuale, che richiede pur sempre da parte del soggetto attivo per potersi affermare che un fatto è da lui voluto, per - quanto in termini di mera accettazione del rischio che si produca la - determinazione di orientarsi verso la lesione o l'esposizione a pericolo del bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice: un conto è, dunque, che l'amministratore privo di delega rimanga indifferente dinanzi ad un "segnale di allarme" percepito COe tale, in quanto decida di non tenere in considerazione alcuna l'interesse dei creditori o il destino stesso della società, ben altra cosa è che egli continui a riconoscere fiducia, per quanto mal riposta, verso le capacità gestionali di altri, ovvero che per colpevole ma non dolosa - superficialità - venga meno agli obblighi di controllo su di lui effettivamente gravanti, accontentandosi di informazioni insufficienti su un'operazione che gli viene sottoposta per l'approvazione senza che egli si renda davvero conto delle conseguenze che ne potrebbero derivare. Solo nel primo caso l'amministratore potrà essere chiamato a rispondere penalmente delle proprie azioni od omissioni, non già nel secondo, dove ferma - restando la prospettiva di ravvisare una sua responsabilità in sede civile, ricorrendone i meno rigorosi presupposti - sarebbe ipotizzabile soltanto una sua condotta colposa, al massimo nella forma della colpa cosciente per avere egli ritenuto erroneamente che le capacità manageriali di qualcun altro avrebbero di certo impedito il verificarsi di un pur previsto evento: e l'ordinamento non consente la condanna in sede penale per fatti di bancarotta connotati da mera colpa, neppure se in ipotesi aggravati ex art. 61 n. 3 cod. pen.
1.d) Tanto premesso, non sembra potersi condividere l'accezione stessa del dolo eventuale COe fatta propria dai giudici di appello: sostenere, ammesso che si possa, che alcuni fattori di anomalia di una pratica erano tali da emergere alla 42 semplice lettura del carteggio, COporta ex se un chiaro addebito di colpa, financo grave, nei confronti di chi non li colse;
ma non basta ancora per giungere ad affermare che chi espresse un voto favorevole e concorse così ad autorizzare un'operazione pregiudizievole per la società lo fece volendo perseguire quell'intento, o restando consapevolmente indifferente verso conseguenze della propria condotta che COunque si era prefigurato. Perciò, applicando al caso di specie i principi appena evidenziati, non sembra possibile affermare che i "segnali di allarme" evidenziati dalla Corte avessero necessariamente determinato in capo agli amministratori privi di delega una condizione di sicura conoscenza, piuttosto che di mera conoscibilità, delle finalità distrattive delle operazioni sopra descritte. Una situazione di conflitto di interessi per questo o quell'amministratore delegato non poteva COunque COportare ipso facto il divieto di dare corso agli acquisti di quelle partecipazioni, visto che in entrambe le occasioni il DE e/o il AR si astennero dal partecipare alle delibere;
né possono essere decisive l'omessa considerazione delle perdite già maturate dalla S.G.F. o dall'Infologistica e le carenze informative sui criteri di determinazione dei relativi prezzi, atteso che la scelta degli amministratori non operativi di astenersi dal richiedere dati ulteriori dimostra che essi non seppero svolgere adeguatamente il loro COpito, ma non ancora che l'omissione rivela una loro partecipazione dolosa al programma di "drenaggio di risorse" che altri avevano ordito. Del resto, deve ritenersi che l'istruttoria di quelle pratiche fosse stata curata da organi tecnici interni alla FI S.p.a., da cui non erano evidentemente stati sollevati rilievi di sorta;
né appaiono chiariti, ad esempio, epoca e limiti delle informazioni che ebbero gli amministratori privi di delega sul successivo inadempimento della RF ES. Perciò, appare fragile anche il suggestivo argomento adottato dai giudici di appello secondo cui dovrebbe versare sicuramente in dolo il COponente di un consiglio di amministrazione che, consapevole di un'operazione finanziaria proposta da un titolare dell'organo esecutivo in conflitto d'interessi, si disponga ad approvarne un'altra dopo circa un anno: COe osservato dalle difese, il rilievo potrebbe al più valere solo per la seconda delle operazioni e non già per la prima, e va altresì aggiunto che si trattava COunque di iniziative eterogenee (nel caso della Infologistica, sul piano della rappresentazione è plausibile che gli amministratori privi di delega intesero l'operazione COe lo strumento attraverso il quale acquisire una partecipazione maggioritaria in quella società, anche a tutela del più sostanzioso investimento effettuato nel recente passato per un minor numero di quote). Conseguentemente, rimane sfuggente anche la prova del dolo quanto al reato sub 13, ove fondata soltanto sugli anzidetti segnali: la mancata A 43 svalutazione delle partecipazioni in S.G.F. ed Infologistica, da cui deriva l'addebito di bancarotta impropria, fu necessariamente decisa da chi aveva presieduto alla predisposizione dei bilanci, e la successiva approvazione da parte degli amministratori non esecutivi non appare bastevole a provarne l'elemento soggettivo che la norma incriminatrice COunque richiede, e che non può limitarsi alla presa d'atto di una mera negligenza. In sostanza, dai "segnali di allarme" appena ricordati può senz'altro evincersi che i tre imputati dei cui ricorsi qui si discute versarono in colpa, ma è necessaria una rivalutazione delle loro posizioni da parte del giudice di appello per verificare se le acquisizioni istruttorie - diverse ed ulteriori rispetto a quelle già evidenziate nelle sentenze di merito consentano un addebito di responsabilità a titolo di dolo. Va peraltro tenuto conto che agli amministratori non operativi, COe parimenti già segnalato, la legge vigente richiede uno standard di diligenza da parametrare sulle loro specifiche COpetenze, ed è necessario che la verifica anzidetta si svolga anche alla luce delle allegazioni in fatto sviluppate dai difensori dei ricorrenti circa le rispettive esperienze nell'incarico e professionali in genere (effettuata invece con riguardo al coimputato Laudisio, nei cui confronti è intervenuta sentenza di assoluzione ex art. 530, COma 2, cod. proc. pen.).
2. I ricorsi presentati nell'interesse dei sindaci 2.a) I sindaci nei cui confronti è intervenuta sentenza di condanna, COe sopra evidenziato, risultano: AR LL, sindaco effettivo della FI S.p.a., in relazione ai capi 10 (vicenda S.G.F.), 12 (vicenda Infologistica), 13 (bancarotta impropria per falsità nei bilanci di esercizio e consolidato del 2001) e 14 (bancarotta impropria per falsità nei bilanci di esercizio e consolidato del 2002); CO TA, sindaco effettivo della Trend S.p.a. e della IN S.p.a., per i capi 3, 6 e 7 (falsità nei bilanci delle due società per gli esercizi 2001, quanto alla sola IN, e 2002); DR IZ, sindaco effettivo della IN, per il capo 7 (nei limiti di cui alla pronuncia di secondo grado, ed ex art. 224 legge fall.); US LI, presidente del collegio sindacale della Trend, con riferimento al capo 3, anche in questo caso riqualificato ai sensi dell'art. 224 r.d. n. 267 del 1942. 44 2.b) Secondo la sentenza impugnata, anche tenendo conto delle modifiche legislative introdotte con il d.lgs. n. 58 del 1998, i COponenti del collegio sindacale di una società debbono COunque intendersi tenuti al controllo della affidabilità del sistema amministrativo-contabile in merito alla sua idoneità a rappresentare correttamente i fatti di gestione», sia in base al dato testuale dell'art. 148 del d.lgs. n. 58 del 1998, sia per effetto della previsione generale di cui all'art. 2403-bis cod. civ.; l'obbligo in parola graverebbe sui sindaci anche nelle ipotesi in cui controllo strettamente contabile sia riservato ex lege a società di revisione e perciò anche nella fattispecie concreta oggi in esame, tanto più che la sola lettura delle relazioni curate a quel fine dagli enti incaricati ne dimostrerebbe l'approssimazione e l'insufficienza. Le tesi esposte appaiono senz'altro condivisibili, e peraltro coerenti con le indicazioni della giurisprudenza di questa Corte, anche successive all'entrata in vigore del citato d.lgs. n. 58: nel 2006 (sentenza n. 17393 del 13/12/2006, Martone, Rv 236630), questa stessa Sezione ha affermato che «in tema di responsabilità per bancarotta documentale, l'obbligo di vigilanza del sindaci e del collegio sindacale non è limitato al mero controllo contabile, ma deve anche estendersi al contenuto della gestione, considerato che la previsione di cui all'art. 2403, COma primo, prima parte, cod. civ. deve essere correlata con i COmi terzo e quarto della stessa norma, che conferiscono ai sindaci il potere-dovere di chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni». Richiamato il contenuto della sentenza Bossio del 2009, già riportato in precedenza, deve segnalarsi anche il contributo di una delle pronunce menzionate nella motivazione dei giudici di appello, secondo cui «occorre osservare COe l'ampiezza dei doveri di controllo che fanno capo ai sindaci sia stata chiaramente individuata sia dalla giurisprudenza civile che da quella penale di questa Corte, secondo la quale il dovere di vigilanza e di controllo imposto ai sindaci ex art. 2403 cod. civ. non è circoscritto all'operato degli amministratori, ma si estende a tutta l'attività sociale, con funzione di tutela non solo dell'interesse dei soci, ma anche di quello, concorrente, dei creditori sociali [...] e non può limitarsi [...] al mero controllo contabile, ma deve anche estendersi al contenuto della gestione, ai sensi del nuovo testo dell'art. 2403-bis cod. civ. e, per il passato, del previgente art. 2403 cod. civ., COmi 1, 3 e 4, cosicché il controllo sindacale, se non investe in forma diretta le scelte imprenditoriali, non si risolve neppure in una mera verifica contabile limitata alla documentazione messa a disposizione dagli amministratori, essendo ai sindaci conferito il potere- dovere di chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni e su determinate operazioni, quando queste possono suscitare perplessità, per le modalità delle loro scelte o della loro esecuzione. Se, quindi, il controllo A 45 sindacale non può investire le scelte imprenditoriali in forma diretta, non può tuttavia ridursi neppure ad una mera verifica formale, riducendosi ed esaurendosi [...] a verifiche contabili da eseguirsi secondo tempi e scansioni determinate, con esclusione di altre attività informative e valutative, volte a dare concreto contenuto all'obbligo di tutela dei diversi interessi (soci, creditori, COe visto sopra) affidati ad un organo di controllo, che non può rimanere acriticamente legato e dipendente dalle scelte dell'amministratore quando queste collidano con i doveri imposti dalla legge, COe quello di non persistere in tentativi di risanamento incongrui, con aggravio del dissesto, che sarebbe stato COpito dell'organo di controllo di individuare e segnalare ad amministratori e soci, invece di assistere nell'inerzia al progressivo avvicinarsi del fallimento ed all'aggravarsi del dissesto» (Cass., Sez. V, n. 37920 del 05/07/2010, Gironi). Ancor più di recente è stato ribadito che «in tema di bancarotta è configurabile il concorso dei COponenti del collegio sindacale nei reati COmessi dall'amministratore della società anche a titolo di omesso controllo sull'operato di quest'ultimo o di omessa attivazione dei poteri loro riconosciuti dalla legge>> (Cass., Sez. V, n. 31163 del 01/07/2011, Checchi, Rv 250555): in quest'ultima pronuncia risultano richiamati gli artt. 2403 e 2403-bis cod. civ. per descrivere i poteri conferiti dalla legge ad un collegio sindacale, nonché gli artt. 2446, 2484, 2447 e 2482-ter dello stesso codice per evidenziare gli strumenti a disposizione onde scongiurare il prodursi di eventi pregiudizievoli per la società, e sul piano dell'elemento soggettivo vi si sottolinea la significatività di un rapporto - continuativo del sindaco con le società fallite. Né va dimenticato, COe sopra rilevato nell'analizzare le peculiari problematiche concernenti la responsabilità degli amministratori privi di delega, che i sindaci assumono senza dubbio una specifica e più pregnante posizione di garanzia in punto di prevenzione di eventi dannosi in pregiudizio dei soci e dei creditori sociali: mentre ad un amministratore non operativo, ricorrendone i presupposti oggettivi e soggettivi, potrebbe in prima battuta addebitarsi di avere concorso con una condotta positiva all'adozione di delibere di contenuto ed intento distrattivo, su un sindaco grava sempre e soltanto una possibile responsabilità per l'omissione di COportamenti doverosi, ai sensi e per gli effetti previsti dal più volte ricordato art. 40, COma secondo, cod. pen. Tanto premesso, la sentenza della Corte di appello di CI dà fra l'altro contezza di COe una delle relazioni predisposte dalla società di revisione incaricata del controllo dei bilanci meriti addirittura l'epiteto di "risibile", consistendo in «una sola paginetta, contenente una mera attestazione di stile, senza che si dia conto di alcuna specifica valutazione contabile, né dei criteri adottati, né delle poste esaminate, né di alcun raffronto. In definitiva, potrebbe 46 Оня valere per qualsiasi impresa holding, non essendo stata indicata alcuna parola che identifichi la stessa COe relativa unicamente a FI S.p.a.». Si segnala altresì COe alcune testimonianze fossero risultate convergenti nel rappresentare che i revisori svolgevano controlli quanto meno piuttosto blandi, il che non poteva certamente sfuggire ai COponenti si deve presumere, - professionalmente qualificati - del collegio sindacale della capogruppo o di una delle controllate.
2.c) Il LL, senza affrontare funditus alcuna delle problematiche sopra evidenziate, si duole della ritenuta inammissibilità dell'appello da lui proposto: l'assunto non è condivisibile, atteso che il contenuto di quella impugnazione riportato per esteso dalla Corte territoriale nella propria motivazione si palesava ictu oculi generico e senza la formulazione di alcuna richiesta puntuale. Parlare di "impalcatura accusatoria sostanzialmente debole" o di "mancata considerazione sullo stesso piano di tutti gli elementi risultanti dal carteggio processuale", senza neppure esemplificare punti specifici del percorso argomentativo che dimostrerebbero quanto sostenuto, è evidentemente insufficiente alla enunciazione di motivi di gravame che rispettino i requisiti imposti dall'art. 581 del codice di rito. Il ricorso del LL, investendo soltanto il profilo ora illustrato, va pertanto rigettato.
2.d) Nell'interesse del TA, del IZ e del LI si sostiene invece - oltre alla doglianza formulata con il motivo di cui al punto 5.4 del ricorso a firma dell'Avv. Frattini, da considerare infondata già per effetto di quanto appena rilevato sui limiti dei controlli affidati a una società di revisione che agli - imputati non avrebbero dovuto ascriversi responsabilità di sorta giacché la redazione dei bilanci è attività di esclusiva spettanza degli amministratori. Il motivo è manifestamente infondato, sia perché gli addebiti ai sindaci vengono mossi in ragione dell'omesso impedimento di eventi antigiuridici per scongiurare i quali essi avrebbero dovuto COunque vigilare ed attivarsi, sia perché entrambe le pronunce di merito chiariscono (quanto al TA) un suo ruolo diretto di concorrente nella apposizione di false attestazioni contabili, già in base alle dichiarazioni del ST, riscontrate da quelle dello ZA. Non a caso, ed il rilievo appare dirimente anche in ordine alle questioni sollevate con riguardo all'elemento soggettivo, il giudizio di colpevolezza del TA deve intendersi espresso sia in ordine alla violazione dell'obbligo giuridico di impedire l'evento dannoso (ex art. 40 cpv. cod. pen., dunque per ipotesi di condotta omissiva), sia quale concorrente extraneus nel reato proprio degli amministratori esecutivi, a mezzo di condotte materiali positive: ciò a 47 differenza del IZ e del LI, che hanno visto derubricati gli addebiti ai sensi dell'art. 224 legge fall.
2.e) Al problema della causazione del dissesto della Trend S.p.a. o della IN S.p.a. sono dedicati i motivi di cui ai punti 5.2 e 5.3 (COe sopra riportati) del ricorso presentato dall'Avv. Frattini, nonché il motivo n.
6.1 del ricorso a firma dell'Avv. Arcai. Tutti e tre gli imputati sostengono che non potrebbe ravvisarsi il delitto sanzionato dall'art. 223, COma 2, n. 1, legge fall. quando la presunta appostazione di dati falsi nel bilancio di una società non abbia cagionato o concorso a cagionarne il dissesto, bensì abbia al più aggravato un dissesto già verificatosi: in proposito, deducono che la descrizione del fatto-reato sembra contemplare in effetti un dissesto già esistente, mentre lo sviluppo motivazionale delle sentenze di merito farebbe riferimento a dissesti della Trend o della IN ancora da prodursi, e realizzatisi appunto anche a seguito delle false COunicazioni sociali di cui si discute. Segnalano pertanto che la declaratoria di penale responsabilità sarebbe stata pronunciata con riguardo a fatti diversi da quelli per cui è intervenuto l'esercizio dell'azione penale. Secondo la ricostruzione dei ricorrenti, in ogni caso, il dissesto si sarebbe prodotto in epoca abbondantemente successiva, e senza alcuna derivazione causale dai fatti contestati in rubrica, soprattutto perché entrambe le società e/o la capogruppo delle stesse rimasero in grado di far fronte alle esposizioni debitorie maturate nel frattempo, già in virtù della consistenza del patrimonio netto. Nell'interesse del solo LI si lamenta quindi che all'esito delle parziali assoluzioni già intervenute la consistenza del dissesto della Trend - S.p.a. per effetto delle COunicazioni sociali che si assumono false avrebbe dovuto intendersi nettamente ridotta;
la sentenza oggetto di gravame non chiarirebbe poi quali doverosi controlli avrebbe dovuto attivare l'imputato, che neppure partecipò all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2002. Sotto il primo aspetto, la Corte deve limitarsi a prendere atto, avuto riguardo al tenore delle contestazioni, che in tutti i capi d'imputazione relativi al TA, al IZ ed al LI si legge che essi mediante le condotte rispettivamente addebitate "cagionavano e/o COunque concorrevano a - cagionare ed aggravavano lo stato di dissesto": ne deriva l'insostenibilità in radice della tesi difensiva secondo la quale dovrebbe ravvisarsi nella fattispecie una violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. Inoltre, deve segnalarsi che secondo l'orientamento interpretativo già espresso da questa Corte non può accreditarsi una lettura meramente testuale dell'art. 223 legge fall., COe novellato nel 2002; è stato infatti affermato che 48 еняH in tema di bancarotta societaria (art. 223, COma secondo, n. 1 legge fall.), rilevano ai fini della responsabilità penale anche le condotte successive alla irreversibilità del dissesto, in quanto sia il richiamo alla rilevanza delle cause successive, espressamente dispiegata dall'art. 41 cod. pen. che disciplina il legame eziologico tra il COportamento illecito e l'evento, sia la circostanza per cui il fenomeno del dissesto non si esprime istantaneamente, ma con progressione e durata nel tempo (tanto da essere suscettibile di misurazione) assegnano influenza ad ogni condotta che incida, aggravandolo, sullo stato di dissesto già maturato» (Cass., Sez. V, n. 16259 del 04/03/2010, Chini, Rv 247254). Quanto al secondo profilo di doglianza, va osservato che il problema dell'epoca di produzione del dissesto non può che inerire il fatto, del quale evidentemente i ricorrenti propongono in sede di legittimità una diversa lettura. Tuttavia, alla Corte di Cassazione deve ritenersi preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi o diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa, dovendo il giudice di legittimità soltanto controllare se la motivazione della sentenza di merito sia intrinsecamente razionale e capace di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito. Quindi non possono avere rilevanza le censure che si limitano ad offrire una lettura alternativa delle risultanze probatorie, e la verifica della correttezza e COpletezza della motivazione non può essere confusa con una nuova valutazione delle risultanze acquisite: la Corte, infatti, non deve accertare se la decisione di merito propone la migliore ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma limitarsi a verificare se questa giustificazione sia COpatibile con il senso COune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento» (v., ex plurimis, Cass., Sez. IV, n. 4842 del 02/12/2003, Elia). Né i parametri di valutazione possono dirsi mutati per effetto delle modifiche apportate all'art. 606 cod. proc. pen. con la legge n. 46 del 2006, essendo stato affermato e più volte ribadito che anche all'esito della suddetta riforma gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa e [...], pertanto, restano inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio» (Cass., Sez. V, n. еся 8094 dell'11/01/2007, Ienco, Rv 236540). 4949 Quanto all'assenza del LI in occasione della delibera di approvazione del bilancio, ineccepibile risulta la ricostruzione operata dalla Corte territoriale: non ci si trova infatti dinanzi ad un COponente del consiglio di amministrazione, dalla cui mancata partecipazione alla seduta deriverebbe l'impossibilità di ritenere che egli abbia concorso all'adozione della delibera assunta COe distrattiva, bensì ad un sindaco, i cui COpiti e doveri di controllo non si esauriscono nella prospettiva che egli sollevi questioni e perplessità soltanto in quella sede. Assumere poi che, forse, il LI avrebbe avanzato censure laddove fosse stato presente COporta una evidente ed impropria dilatazione del ricorso al giudizio controfattuale, non foss'altro perché COe appena segnalato - l'imputato ben avrebbe potuto formularne in precedenza.
2.f) Passando ad esaminare le questioni afferenti il dolo, e dunque il motivo di ricorso sopra illustrato sub 5.1, va innanzi tutto ribadito che nei confronti del IZ e del LI è intervenuta derubricazione dell'addebito nella meno grave ipotesi criminosa di cui all'art. 224 legge fall.; sul piano dell'elemento psicologico, pertanto, merita COpiuta analisi la sola posizione del TA, attesa la ormai pluriennale giurisprudenza che vuole le ipotesi di bancarotta semplice punibili sia a titolo di dolo che di colpa (v. ad esempio Cass., Sez. V, n. 4550 del 27/11/1986, Anzelini: secondo parte della dottrina, peraltro, nella fattispecie di cui all'art. 224, n. 2, legge fall. si deve ravvisare un'ipotesi di colpa per negligente osservanza degli obblighi di legge). In virtù della nuova qualificazione giuridica operata dalla Corte di appello quanto ai reati ascritti al IZ ed al LI, va peraltro preso atto della ! sopravvenuta prescrizione, con il conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, in parte qua. Sulle specifiche censure avanzate dalla difesa del TA, deve in effetti rilevarsi che la sentenza di questa Sezione n. 2784 del 24/11/2010 (ric. Piccolo), segnalata nei motivi di ricorso, afferma che la formulazione della norma di cui all'art. 2622 cod. civ. «contempla una forma di dolo assai COplessa (fors'anco sovrabbondante). La disposizione, uscita dalla novella del 2001, certamente suppone la presenza nel soggetto agente del dolo generico (rappresentazione del mendacio) e di un dolo intenzionale di inganno dei destinatari, previsto per fugare ogni possibile lettura in chiave di dolo eventuale, tenendo conto che la presenza di conCOitanti finalità non annulla la ricorrenza del reato (oltre che di un dolo specifico, rispetto ai contenuti dell'offesa, qualificata da ingiusto profitto)». Si tratta però di una enunciazione semplicemente illustrativa della portata della riforma, tanto che in una pronuncia più recente si legge che «in tema di bancarotta impropria da reato societario, il dolo presuppone una volontà protesa W 50 al dissesto, da intendersi non già quale intenzionalità di insolvenza, bensì quale consapevole rappresentazione della probabile diminuzione della garanzia dei creditori e del connesso squilibrio economico» (Cass., Sez. V, n. 23091 del 29/03/2012, Baraldi, Rv 252804). Va poi rimarcato ancora una volta che il TA viene ritenuto penalmente responsabile dalla Corte territoriale a titolo di dolo diretto, piuttosto che eventuale, tenuto conto del ruolo che il medesimo ha concretamente assunto nella falsificazione dei bilanci, secondo quanto univocamente si desume dalle dichiarazioni rese da ST LO e ZA FA. In particolare, è appena il caso di ricordare che ST ha accennato al TA COe colui che consegnava i package dei bilanci a AR, mentre ZA ha precisato COe ad occuparsi materialmente del bilancio e delle note integrative fosse stato proprio il TA, al quale pure egli inviava le rettifiche per la stesura definitiva del bilancio consolidato». Non hanno alcun pregio, pertanto, le doglianze difensive circa la mancanza di prove di un concorso del sindaco nella redazione delle COunicazioni sociali di cui si discute: sostenere che il TA avrebbe curato solo la predisposizione del bilancio consolidato, e non già di quelli della Trend o della IN, costituisce semmai argomento di riscontro alla tesi accusatoria, visto che quei testimoni hanno concordemente riferito della volontà del AR - assecondata da chi si manifestava disponibile ad attuarne le direttive - di manipolare i risultati COplessivi delle attività del gruppo.
2.g) Infondato è parimenti il motivo di ricorso di cui al punto 5.6, con cui il difensore del TA lamenta violazione del divieto di reformatio in pejus. Stante l'unicità dell'addebito, a prescindere dal numero COplessivo di falsità delle appostazioni nei bilanci, non vi era l'obbligo per la Corte di appello di diminuire la pena inflitta all'imputato malgrado l'esclusione di alcuni addebiti. Del resto, i giudici di secondo grado risultano avere congruamente motivato anche sull'impossibilità di ritenere COunque sproporzionata la pena calcolata dal G.u.p. *alla luce della COplessa vicenda delittuosa, caratterizzata da plurime manipolazioni cui ha attivamente partecipato l'imputato, con un COportamento COmissivo di primaria importanza».
2.h) La questione concernente la durata della pena accessoria applicata al TA, illustrata in precedenza al punto 5.7, è da considerare oramai superata, alla luce dell'intervento del giudice delle leggi. Nella giurisprudenza di questa stessa Sezione si era infatti registrato un contrasto interpretativo, con pronunce che avevano affermato - aderendo alla tesi oggi prospettata dalla difesa che in tema di bancarotta fraudolenta impropria, è illegittima la pena accessoria irrogata d'ufficio in sede di - patteggiamento allargato nella misura fissa di cinque anni, in applicazione 51 dell'art. 29 cod. pen., con riferimento all'interdizione dei pubblici uffici, e di anni dieci, ai sensi dell'art. 216, ultimo COma, legge fall. con riferimento all'inabilitazione all'esercizio di un'impresa COmerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, in quanto essendo la pena accessoria prevista per il delitto di bancarotta determinata dalla legge soltanto nel massimo, la sua durata deve corrispondere, ai sensi dell'art. 37 cod. pen., a quella della pena principale inflitta, nella specie di durata inferiore» (Cass., Sez. V, n. 23720 del 31/03/2010, Travaini, Rv 247507); ancora nel 2010, si era invece ritenuto che «in tema di bancarotta fraudolenta impropria, è legittima la pena accessoria - irrogata in sede di patteggiamento - dell'inabilitazione all'esercizio di una impresa COmerciale ed all'incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per dieci anni e, pertanto, nella specie, in misura superiore a quella della pena principale inflitta, trattandosi di pene accessorie la cui durata è fissata dal legislatore in misura predeterminata e fissa e, quindi, a prescindere dalla durata della pena principale, con conseguente inapplicabilità dell'art. 37 cod. pen.» (Cass., Sez. V, n. 269 del 10/11/2010, Marianella, Rv 249500). Alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 216, COma quarto, legge fall., sollevata da questa Corte e dalla Corte di appello di Trieste nel 2011, faceva quindi seguito la declaratoria di inammissibilità da parte della Corte Costituzionale (sentenza n. 134/2012): confermando l'interpretazione più rigorosa, secondo cui la legge impone una predeterminazione della pena accessoria in misura fissa, la Corte stessa ha osservato che la soluzione di calibrare l'entità di quella sanzione sulla durata di quella principale, sollecitata nelle ordinanze di rimessione, «è solo una tra quelle astrattamente ipotizzabili in caso di accoglimento della questione: infatti sarebbe anche possibile prevedere una pena accessoria predeterminata ma non in misura fissa (ad esempio da cinque a dieci anni) o una diversa articolazione delle pene accessorie in rapporto all'entità della pena detentiva. Risulta evidente che l'addizione normativa richiesta dai giudici a quibus non costituisce una soluzione costituzionalmente obbligata, ed eccede i poteri di intervento di questa Corte, implicando scelte affidate alla discrezionalità del legislatore>>.
2.i) I motivi sub 5.8, relativo al IZ ed al LI in punto di entità della pena loro irrogata, 6.2 (quanto al solo LI, ed ancora in ordine al trattamento sanzionatorio) e 6.3 (circa la revoca della sospensione condizionale concessa in passato allo stesso LI) sono da intendere assorbiti dall'annullamento senza rinvio delle statuizioni penali della sentenza impugnata nei loro confronti, a seguito della maturata prescrizione dei reati ex art. 224 r.d. 52 ஆ டி n. 267 del 1942. 2.j) A proposito, infine, delle questioni civilistiche, è sicuramente fondata la doglianza del LI relativamente alle parti civili LE e IL: la Corte di appello ha infatti segnalato che queste ultime non si erano costituite nei riguardi dell'imputato, con la conseguente revoca della condanna del LI a rifondere le spese di costituzione e difesa del LE e del IL nel giudizio di primo grado (senza la necessità di revocare la condanna al risarcimento del danno, atteso che nel dispositivo della sentenza del G.u.p. gli imputati in genere venivano condannati «al risarcimento del danno morale e patrimoniale in favore delle parti civili costituite nei rispettivi confronti», dicitura da intendersi non estesa, per il ricorrente, a riCOprendere gli anzidetti LE e IL). Tuttavia, se da un lato la Corte territoriale ha disposto l'elisione di quelle statuizioni con riferimento al processo svoltosi dinanzi al G.u.p., è poi incorsa in evidente svista nel condannare nuovamente il LI alla rifusione delle spese di costituzione e difesa del LE e del IL nel processo di appello: la relativa statuizione deve essere pertanto annullata. Non ritiene invece il collegio che analoghe determinazioni possano essere adottate in favore del IZ e del TA, i quali non presentarono appello sul punto: né può dirsi operante nel caso di specie la disciplina prevista dall'art. 587 cod. proc. pen. relativamente all'effetto estensivo dell'impugnazione, giacché la mancata costituzione di una parte civile nei confronti di un determinato imputato può fondare per quell'imputato, ai sensi della norma appena invocata, solo un motivo di impugnazione esclusivamente personale, a nulla rilevando la circostanza che quella costituzione non intervenne anche per altri, i quali avrebbero dovuto presentare autonomi gravami. In ordine alla doglianza secondo cui il TA, il IZ ed il LI sarebbero stati condannati al risarcimento dei danni anche nei confronti di soggetti, costituitisi parti civili nei loro riguardi, diversi da creditori o soci della Trend S.p.a. e/o della IN S.p.a., deve invece ritenersi che i ricorrenti siano venuti meno ad uno specifico onere di allegazione, alla luce del generale principio di autosufficienza del ricorso, ricavabile dalla previsione dell'art. 606, COma primo, lett. e), cod. proc. pen., che (nel testo novellato ad opera della legge n. 46 del 2006) pone a carico del ricorrente un peculiare onere di inequivoca "individuazione" e di specifica "rappresentazione" degli atti processuali ritenuti rilevanti in relazione alla doglianza dedotta. Ergo, chi lamenti l'omessa o viziata valutazione di specifici atti processuali, dovrà provvedere all'allegazione in copia di tali atti ovvero alla trascrizione in ricorso dell'integrale contenuto degli stessi, nei limiti di quanto dedotto, o quanto meno alla precisa identificazione della collocazione dell'atto nel fascicolo del giudice di merito, essendone altrimenti precluso al giudice di legittimità l'esame diretto (a M 53 meno che il fumus del vizio non emerga all'evidenza dalla stessa articolazione del gravame). Nella fattispecie, non risulta in alcun modo evidenziato a quali parti civili debba intendersi riferita la doglianza in esame, considerando che anche per la Trend e la IN, al pari della controllante FI S.p.a., sono intervenute sentenze di fallimento, con la conseguente impossibilità per questa Corte di discernere fra le numerosissime parti civili quali fossero da intendere portatrici di : ragioni creditorie specifiche nei confronti delle società controllate, e quali invece lamentassero di avere subito danni a seguito dell'insolvenza e del successivo - fallimento della capogruppo.
2.k) Il ricorso presentato nell'interesse del TA, al pari di quello del LL, deve pertanto essere integralmente rigettato. I due imputati vanno conseguentemente e singolarmente condannati al pagamento delle spese del presente giudizio di Cassazione. Il LL deve altresì essere condannato alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili che hanno rassegnato conclusioni in questa sede, a suo tempo costituitesi solo nei suoi confronti e non anche del TA. I relativi importi vengono liquidati COe da dispositivo, avuto riguardo anche al numero dei soggetti assistiti da un solo difensore.
3. I ricorsi presentati nell'interesse degli imputati ST e ER 3.a) Il difensore del ST con il motivo di ricorso sopra segnalato al punto 7.1 - si duole di un difetto di correlazione tra il fatto contestato e quello in ordine al quale sarebbe intervenuta la sentenza di condanna. Tuttavia, la COplessa regolamentazione contrattuale appare adeguatamente descritta in rubrica, prescindendo dalla necessità che non incide in alcun modo T sull'estensione e sul concreto esercizio del diritto di difesa di intendere in modo capillare se un primo negozio fosse da intendere di distribuzione o di locazione operativa: tanto più che il contratto addebitato al ST risulta specificato anche in relazione alla data, senza alcuna possibilità di equivoco. Né sussiste violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. per avere la Corte territoriale affermato che l'imputato poté apportare un proprio contributo causale ai fatti distrattivi anche in ragione della sua ulteriore (per quanto attuale o pregressa) veste di direttore finanziario di FI: l'inciso del giudici di appello non va letto COe segnalazione di una peculiare funzione, nell'esercizio della quale il ST avrebbe COmesso il reato ascrittogli, che rimane correlato al distinto ufficio di amministratore di FI EM Ltd., bensì COe argomento 54 rafforzativo della prova della consapevolezza, in capo all'imputato, di quelle logiche e dinamiche di gruppo.
3.b) Circa l'assenza di danni effettivi per la FI S.p.a. in conseguenza della operazione "LO", su cui si incentrano i motivi di ricorso sopra enumerati ai punti 7.2, 7.8 (per il ST), 81., 82., 8.3 e 8.7 (per il ER), ci si trova ancora una volta dinanzi a censure che ineriscono la ricostruzione in fatto operata dai giudici di merito, su cui vale in linea di principio quanto già segnalato al punto 2.e). L'assunto della Corte di appello di CI, e prima ancora del G.u.p., è che l'operazione mirasse ab initio a far sì che FI S.p.a. si trovasse in concreto a dover riacquistare la disponibilità dei software che già le appartenevano: ed è logicamente plausibile che la clausola in forza della quale la originaria cedente avrebbe dovuto stipulare con la LO S.p.a. contratti di locazione operativa sull'invenduto dovesse intendersi non già un'evenienza astrattamente pattuita fra le parti, bensì lo scopo finale dell'intera operazione, strumentale all'ennesima spoliazione del patrimonio della società poi fallita senza che a questa ne derivasse alcuna contropartita economicamente significativa. Qui sta, pertanto, la mancanza di causa negoziale, che non è da correlare, COe sembrano ritenere i ricorrenti, alla circostanza che una prima cessione di quei programmi intervenne tra la FI S.p.a. e la controllata irlandese facente capo al ST ed al ER (le ragioni di convenienza fiscale di quel passaggio a monte possono darsi tranquillamente per ammesse), ma piuttosto alla COplessiva regolamentazione tra la capogruppo e la società apparentemente incaricata di una distribuzione che era già programmato non avvenisse affatto. Dinanzi alla sentenza emessa dal Tribunale di CI nei confronti del legale rappresentante della LO S.p.a., questa Corte non può che prendere atto della possibilità di una lettura alternativa delle emergenze processuali, fermo restando che il COpito del giudice di legittimità non è quello di individuare la ricostruzione in fatto che si sovrapponga o più si avvicini alla realtà storica, bensì di valutare se l'analisi COpiuta nella decisione sottoposta al suo esame risulti ragionevole e coerente;
d'altro canto, dovrebbe semmai dubitarsi della congruenza delle tesi esposte nella pronuncia del 07/03/2012, laddove si dà credito alla tesi del SM in base alla quale l'obbligo di FI di riacquistare l'invenduto costituiva la contropartita di un inusuale rischio imprenditoriale della LO (che acquistava i beni prima ancora di avere trovato il cliente cui rivenderli o cederli in locazione). Infatti, l'opposta tesi si fonda proprio sul rilievo che ad una ricerca di clienti finali si sarebbe dato corso in misura assai limitata, se non nulla, il che azzera la prospettiva del paventato rischio d'impresa: tanto più che, secondo gli odierni ricorrenti, la LO S.p.a. 55 емя doveva intendersi un soggetto inserito in posizione primaria nel settore delle locazioni operative, e non si COprenderebbe pertanto quali soverchie difficoltà avrebbe dovuto incontrare nell'attività di distribuzione. Si rivela poi inconsistente la doglianza del ST e del ER riguardo alla quantificazione del danno, visto che il coadiutore del curatore aveva si ridotto l'importo calcolato in prima battuta, segnalando però chiaramente di non avere inteso tenere conto dell'IVA; né un danno ai creditori per 1.200.000,00 euro o per poco meno di 2 milioni perderebbe consistenza laddove l'esposizione debitoria della società fallita risultasse COplessivamente 150 volte superiore. Nessun significato dirimente è altresì da riconoscere all'accantonamento di un fondo rischi, che anzi rivelava in capo a chi lo dispose una evidente percezione della possibilità che da quell'operazione derivassero delle passività: il capo d'imputazione sub 11 non riguarda infatti una bancarotta impropria dovuta ad artifici in una o più appostazioni a bilancio, bensì un addebito di distrazione, COunque realizzato in ipotesi a prescindere da prudenziali coperture contabili.
3.c) Relativamente all'elemento soggettivo, vengono in considerazione i motivi esposti pagine addietro ai punti 7.3 (quanto al ST) e 8.4 (quanto al ER). Le doglianze svolte nell'interesse del ST appaiono manifestamente infondate, per le stesse ragioni già evidenziate sub 3.a) circa la necessità di considerare solamente indicativa la menzione della veste qualificata dell'imputato all'interno del gruppo FI, senza che con ciò la Corte territoriale abbia voluto ascrivergli ipotetiche responsabilità per concorso in fatti ulteriori rispetto a quelli contestati. Quanto al ER, la motivazione della sentenza impugnata si diffonde in una analisi approfondita che si incentra: - sulla pluralità dei contratti sottoscritti dall'imputato, di cui avrebbe dovuto apparire sospetta già la struttura trilaterale;
sulla assolutamente ingiustificata previsione di un deposito cauzionale, da parte di FI S.p.a. ed in favore di LO S.p.a., di importo pari a quanto la controparte avrebbe dovuto corrispondere a FI EM Ltd. per l'acquisto degli stessi software;
sulla circostanza che, una volta concluso il primo negozio, era da intendere evidente «che le locazioni operative venivano stipulate soltanto con le società infragruppo, e che di fatto non vi era alcun interesse economico a che LO S.p.a. s'intromettesse per rivendere o locare i software esclusivamente alle stesse società del gruppo». Perciò, è ragionevolmente da escludere che al ER - non già titolare di una posizione di garanzia sulla quale parametrare un obbligo di attivarsi, ma 56 concorrente in una condotta positiva di distrazione - sfuggissero le peculiarità di quella regolamentazione negoziale: vero è che egli, COe si sostiene nel ricorso, vendeva licenze e ne riceveva i corrispettivi (peraltro, solo subordinatamente al successivo pagamento a LO ad opera dell'acquirente o cessionario finale), ma si trovava a siglare contratti dove era pattuito apertis verbis che l'originaria cedente si faceva carico sia di versare alla LO S.p.a. un deposito cauzionale pari a quei corrispettivi, sia di riacquistare a prezzo maggiorato quei software rimasti senza acquirenti e che la stessa FI S.p.a. avrebbe potuto più convenientemente trattenere ab initio, essendone già titolare in partenza.
3.d) Infondato è parimenti il motivo di ricorso relativo al mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 114 cod. pen., avanzato dalla difesa del ST nei termini di cui sub 7.4: al di là della rinnovata e già disattesa censura circa la presunta contestazione all'imputato di un più ampio ruolo nella vicenda, va considerato che per la ravvisabilità della circostanza in argomento non è sufficiente una minore efficacia causale dell'attività prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri, essendo, invece, necessario che il contributo offerto si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo di rilevanza davvero marginale, cioè di efficacia causale così limitata rispetto all'evento da risultare accessorio nel generale quadro del percorso criminoso di realizzazione del reato≫ (Cass., Sez. VI, n. 24571 del 24/11/2011, Piccolo, Rv 253091). Un ruolo siffatto non è ragionevolmente da ascrivere a chi abbia, quale amministratore di una delle società necessariamente contraenti, sottoscritto un negozio giuridico immediatamente strumentale a realizzare una delle numerose " forme di "imponente drenaggio di denaro" per tornare ad un'espressione - utilizzata dalla Corte territoriale relativamente ad altre fattispecie distrattive contestate nella presente vicenda in pregiudizio del gruppo FI, rientranti in un più ampio disegno di spoliazione. Proprio in tema di bancarotta, è stato significativamente ribadito - nei confronti di un amministratore formale che reclamava di avere svolto un ruolo minore rispetto ad un amministratore di fatto che «l'attenuante della - partecipazione di minima importanza al reato (art. 114 cod. pen.) non può trovare applicazione sulla base della semplice graduazione della gravità delle condotte, ma COporta un esame dell'apporto causale delle condotte stesse;
sotto tale profilo la condotta di colui che ricopre il ruolo formale di amministratore della società ed in tale veste omette qualsiasi controllo non solo favorisce la COmissione di condotte di reato ma anche fornisce un contributo essenziale ed indefettibile per la realizzazione delle condotte criminose» (Cass., Sez. V, n. 40092 del 06/07/2011, Stefini, Rv 251121). 57 3.e) Debbono considerarsi infondati anche i motivi di ricorso prospettati dalle difese del ST e del ER rispettivamente, sub 7.5 e 8.5 della -7 illustrazione introduttiva - relativamente alla determinazione della pena base inflitta a ciascuno: nell'interesse del ST si rappresenta che egli avrebbe COunque arrecato un modesto contributo causale e non avrebbe realizzato una condotta produttiva di danni (iterando in tal modo profili di doglianza avanzati ad altri fini, e già disattesi), mentre per il ER ci si limita a censurare la scelta dei giudici di merito di avere individuato una pena base identica per tutti i coimputati (argomento non condivisibile, segnatamente laddove si vengono a raffrontare situazioni processuali eterogenee COe quelle concernenti imputati che hanno vista definita la loro posizione a seguito di opzione per riti speciali, e che trova smentita anche nell'analisi COparata offerta dal difensore del ER quanto al proprio assistito ed allo stesso ST: se infatti è vero che quest'ultimo aveva un ruolo di maggior peso nel gruppo FI, è anche pacifico che gli si contesta di aver stipulato uno solo dei contratti con LO S.p.a., e non tre).
3.f) Il motivo di ricorso nell'interesse del ST concernente la durata della pena accessoria ex art. 216, ultimo COma, legge fall. (v. punto 7.6) è sovrapponibile all'analogo motivo spiegato dalla difesa del TA e trattato al precedente paragrafo 2.h), cui si rimanda. Non vi è poi alcuna necessità di pronunciare formalmente la sospensione condizionale delle interdizioni previste dalla norma appena citata, atteso che la Corte di appello di CI risulta avere concesso il beneficio con riguardo alla pena principale, con conseguente estensione ope legis a quella accessoria.
3.g) E' invece meritevole di accoglimento il settimo motivo di ricorso presentato nell'interesse del ST: la sentenza impugnata, COe già quella di primo grado, sembra infatti fondare la condanna dell'imputato al risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite non in ragione della contestata natura distrattiva dell'operazione, e quindi sulla base del concorso del ST (quale extraneus, sia pure agendo nella veste di amministratore di una delle società controllate) nella bancarotta fraudolenta conseguente al fallimento della controllata, bensì in virtù di un "evento dannoso prodotto alla FI S.p.a. e conseguentemente ai suoi investitori) dalla condotta delittuosa cui ha partecipato l'imputato». Il riferimento agli "investitori", piuttosto che ai creditori, lascia intendere che anche per il capo 11 si sia voluto conferire rilievo a quel presunto "danno unitario" che si sarebbe prodotto «vuolsi per le società controllate, vuolsi per la capogruppo [...], afferendo quelle manipolazioni contabili annotate nei bilanci delle società controllate e poi confluite nel bilancio consolidato della controllante»>, menzionato pagine addietro nel confutare le ragioni di doglianza di 58 altri appellanti, che tuttavia si fondavano sul presupposto non ricorrente, nel caso della FI EM Ltd. dell'intervenuto fallimento della controllata. Non si pongono, nel caso in esame, problemi di autosufficienza del ricorso analoghi a quelli sopra segnalati quanto alla posizione di alcuni coimputati, e proprio in ragione della circostanza appena evidenziata secondo cui la società di cui il ST era amministratore non risulta essere mai stata dichiarata fallita. E' necessario pertanto, in sede di merito, un nuovo esame delle questioni civilistiche sottese all'addebito sub 11: trattandosi di un profilo di impugnazione non esclusivamente personale e limitato al ST, bensì relativo ai limiti della presupposta e COune contestazione di reato, l'annullamento dovrà riguardare anche la posizione del ER, le cui censure formali sulle specifiche posizioni di talune parti civili debbono intendersi assorbite.
4. Il ricorso presentato nell'interesse dell'imputato SE 4.a) Il primo motivo di ricorso spiegato nell'interesse del SE riguarda la configurabilità o meno di un reato di bancarotta impropria, ex art. 223, COma secondo, n. 1, legge fall. in caso di false COunicazioni sociali da cui derivi soltanto l'aggravamento di un dissesto già esistente: il problema è stato già affrontato al paragrafo 2.e) con l'illustrazione del contenuto della sentenza Chini del 2010, cui può farsi rinvio.
4.b) Afferisce l'elemento materiale del reato anche il terzo dei motivi di ricorso avanzati dalla difesa dell'imputato (v. il precedente punto 9.3), secondo cui non potrebbe discutersi di false COunicazioni sociali quanto al bilancio della IN per l'esercizio 2002, derivando quelle appostazioni da valutazioni discrezionali degli organi tecnici che ne curarono la predisposizione, in ipotesi anche incorrendo in incolpevoli errori materiali. Tuttavia, da un lato appare del tutto condivisibile l'assunto della Corte territoriale secondo cui anche una valutazione estimativa possa COportare addebiti di falso, COe ampiamente spiegato nella sentenza impugnata già in sede di illustrazione dei criteri per lo scrutinio della sussistenza dei reati contestati ai sensi degli artt. 2621 e 2622 cod. civ.; in secondo luogo, nel caso delle appostazioni sul bilancio IN del 2002 contestate al capo 7 della rubrica non se ne rinviene alcuna che possa derivare da valutazioni soggettive o COunque discrezionali. Il capo 7, punto B, si riferiva a due note di credito emesse a seguito di attività di consulenza svolte per Poste Italiane S.p.a., nonché ad una terza nota di credito emessa nei confronti della Mediosystem S.p.a.: tutte le note in 59 questione, dopo l'emissione di precedenti fatture, risultavano stornate a distanza di anni rispetto ai presunti rapporti contrattuali sottostanti. Per il punto C, concernente l'indicazione di somme da versare all'erario a titolo di imposte per annualità precedenti, si dovrebbe ipotizzare un inverosimile errore di previsione, che i giudici di merito hanno calcolato pari al 73%. Il punto E riguardava importi ascritti a lavori e COmesse in corso, quando invece si trattava di costi relativi ad offerte formulate a clienti, o COmesse future. Il punto F riguardava, nei limiti della controllata IN, l'operazione con la LO S.p.a. già trattata pagine addietro.
4.b) Appare invece fondato, per alcuni aspetti di illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, il secondo motivo di ricorso, afferente l'elemento soggettivo. La Corte di appello di CI evidenzia, a proposito del SE, che egli ricoprì la veste di amministratore unico della IN S.p.a. nell'anno 2002, «cioè in relazione a quello stesso esercizio oggetto del reato di cui al capo 7, per il quale è imputato»; per la precisione, va segnalato che il SE ebbe quella carica dal 18 ottobre 2002 al 9 maggio 2003, ergo per poco meno di sette mesi. Inoltre, il SE si sarebbe trovato nella condizione personale di rendersi conto della causazione del dissesto della società in conseguenza di quelle manipolazioni contabili, trattandosi di un amministratore ben inserito nel gruppo FI [...]. E che il SE fosse intraneo alla politica del gruppo, lo dimostra la circostanza che il medesimo era stato pure consigliere delegato in Trend S.p.a. nel periodo dal 19/12/2002 al 18/04/2003>. La difesa, COe sopra rilevato, obietta che il richiamo alla contemporanea attività prestata dall'imputato per la Trend dovrebbe intendersi irrilevante, anche perché (con riguardo alle parallele contestazioni di reato per le falsità del bilancio di quest'ultima società relativo allo stesso esercizio 2002) il SE era stato assolto;
non di meno, secondo la Corte territoriale quell'ulteriore incarico indicava «una particolare partecipazione del prevenuto alle vicende del gruppo>>. In vero, da quel solo particolare sembra illogico far derivare conseguenze in punto di ricostruzione COplessiva dell'apporto arrecato dalle condotte del SE alle presunte finalità distrattive elaborate (sicuramente da altri) in pregiudizio della IN e della capogruppo a monte di questa, non foss'altro perché egli mantenne la carica presso la Trend per appena quattro mesi, ancor meno del già breve periodo riscontrato quanto alla prima società. Deve poi essere considerato che, con riguardo alla posizione del coimputato DO LL analizzata appena prima, la Corte di appello di CI risulta avere adottato conclusioni favorevoli al prevenuto pure in presenza di una carica mantenuta - presso la stessa IN - per oltre un anno e mezzo, dal settembre 2000 al AB 0 60 0 maggio 2002: vero è che, dovendo il LL in ipotesi rispondere delle presunte falsificazioni del bilancio concernente l'annualità 2001, le condizioni della società apparivano all'epoca differenti da quelle maturate l'anno dopo, ma è altrettanto vero che la motivazione della sentenza impugnata sottolinea al contempo il ruolo di fatto svolto dalla FI S.p.a. nella contabilità delle società controllate». In base a quegli elementi, la Corte giunge ad affermare il difetto di prova certa che il LL - la cui attività era risultata estranea ad iniziative decisionali ebbe una COplessiva rappresentazione della vicenda e si inserì dolosamente in un disegno volto a cagionare il dissesto della IN. La difesa del SE rappresenta però che anche il ricorrente aveva «COpetenze specialistiche connesse alla gestione COmerciale dei pacchetti informatici, rispettivamente bancari ed assicurativi»; e se secondo i giudici di appello vi era un ruolo di centro direzionale e di tesoreria del gruppo, assunto dalla FI S.p.a. (così COe emerso in base agli accertamenti svolti dal curatore)» non si vede perché quel ruolo, ritenuto significativo per il LL, non debba poter valere anche per il SE. Inoltre, la Corte territoriale da un lato accredita il ricorrente di una partecipazione incisiva alle vicende del gruppo (a pag. 176, e solo in virtù dei ricordati quattro mesi di permanenza presso la Trend), ma dall'altro, per giustificare la riduzione della pena inflitta al SE, sottolinea contraddittoriamente a pag. 255 «l'episodicità della condotta a lui ascritta al capo 7», Si impone pertanto, onde valutare se anche per il SE (COe accaduto per il LL) possa pervenirsi a una derubricazione dell'addebito in quello di cui all'art. 2622 cod. civ., con eventuali ulteriori determinazioni in caso di riscontrato difetto di querela, un nuovo esame nel merito, previo parziale annullamento della sentenza impugnata.
4.c) L'annullamento appena disposto impone di considerare assorbito l'ultimo motivo di ricorso avanzato nell'interesse del SE, quanto agli aspetti civilistici.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio le statuizioni della sentenza impugnata nei confronti di LI US e IZ DR, in ordine ai reati a ciascuno rispettivamente ascritti, perché estinti per sopravvenuta prescrizione;
61 annulla altresì senza rinvio, nei confronti di LI US, le statuizioni civili della sentenza impugnata pronunciate in favore delle parti civili IL e LE;
rigetta le residue censure proposte agli effetti civili dai ricorrenti LI e IZ;
annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello di CI, quanto alle statuizioni rese nei confronti di UC NA TO, ES BE, LI NIe e SE IO;
annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello di CI, limitatamente alle statuizioni civili pronunciate nei confronti degli imputati ST LO e ER AN;
rigetta nel resto i ricorsi degli stessi ST e ER;
rigetta i ricorsi degli imputati TA CO e LL AR e condanna i detti ricorrenti, ciascuno, al pagamento delle spese di questo giudizio di Cassazione, nonché il solo LL alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile OL AR, liquidate in € 2.304,00, oltre accessori COe per legge, dalla parte civile CI EN, liquidate in € 2.304,00, oltre accessori COe per legge e dalle parti civili AG FI + 1993, che liquida in € 5.700,00, oltre accessori COe per legge. Così deciso il 05/10/2012. Il Consigliere estensore Il Presidente Paolo Micheli Gaetanino Zecca Роба Depositata in Cancelleria Roma, lì 28 MAG. 2013 Punzionio Giudiziaric PASQUAZI CA E T R O C 62