Sentenza 17 gennaio 2007
Massime • 1
Il provvedimento con il quale il giudice di merito, nel pronunciare condanna generica al risarcimento del danno, assegna alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva non è impugnabile per cassazione, in quanto per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere travolto dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/01/2007, n. 5001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5001 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 17/01/2007
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - N. 80
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANDRELLI Giangiacomo - Consigliere - N. 10734/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EA CO, n. a Gubbio il 26 ottobre 1975;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Perugia depositata il 4 novembre 2005;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi;
Udite le conclusioni del P.M. Dott. D'ANGELO Giovanni, che ha chiesto inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Perugia ha confermato la dichiarazione di colpevolezza di CO EA in ordine al delitto di lesioni personali ai danni di GI EO, colpito al naso con una testata.
Ricorre per Cassazione CO EA e propone tre d'impugnazione.
Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione della legge penale, lamentando che i giudici del merito abbiano creduto alla fidanzata e a un amico di GI EO, escussi come testi, mentre certamente più plausibile era la sua versione di essersi avvicinato a GI EO per chiedergli conto di una precedente querela e di avere reagito a una sua spinta. Sicché doveva essergli riconosciuta l'attenuante della provocazione, mentre non sussiste l'aggravante dell'indebolimento di un organo, in mancanza di un'invalidità superiore al 10%, risultando peraltro rimuovibile la riduzione di funzionalità respiratoria conseguente a una frattura ossea.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 539 c.p.p., lamentando l'ingiustificata liquidazione di una provvisionale in mancanza di qualsiasi prova dell'effettiva entità del danno subito da GI EO. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta l'ingiustificato diniego della sospensione condizionale della pena.
Il ricorso è inammissibile per violazione dell'art. 581 c.p.p., lettera c), non avendo il ricorrente indicato specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono la sua richiesta di annullamento della sentenza impugnata. Infatti il ricorrente ripropone le medesime censure d'appello, senza nulla opporre alle argomentazioni che i giudici del merito hanno esibito per disattenderle.
Il primo motivo, comunque, è inammissibile anche per violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, perché propone censure manifestamente infondate e attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata con riferimento a una plausibile ricostruzione dei fatti, fondata su una ragionevole valutazione di attendibilità di testimoni ritualmente escussi, e alla considerazione del già operato intervento chirurgico al setto nasale, che non rimosse la riduzione della funzionalità respiratoria di GI EO, essendo irrilevante ai fini dell'esistenza dell'aggravante di cui all'art. 583 c.p. l'entità di tale indebolimento (Cass., sez. 4^, 4 ottobre 1984, Marchiò, m. 166441, Cass., sez. 5^, 4 marzo 1988, Gori, m. 178600), purché apprezzabile (Cass., sez. 5^, 19 dicembre 1983, Di Placido, m. 162526, Cass., sez. 4^, 9 dicembre 1988, Frau, m. 180836). Il secondo motivo è inammissibile perché, secondo la giurisprudenza di questa Corte, "il provvedimento con il quale il giudice di merito nel pronunciare condanna generica al risarcimento del danno assegna alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva non è impugnabile per Cassazione, in quanto per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere travolto dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento" (Cass., sez. un., 19 dicembre 1990, Capelli, m. 186722, Cass., sez. 5^, 18 marzo 2004, Farina, m. 230105). Manifestamente infondato è il terzo motivo, perché i giudici del merito hanno ragionevolmente negato la sospensione condizionale della pena in ragione della reiterata violenza manifestata dall'imputato ai danni della persona offesa.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2007.
Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2007