Sentenza 25 ottobre 2005
Massime • 1
In tema di correlazione tra accusa e sentenza, le norme che disciplinano le nuove contestazioni, la modifica dell'imputazione e la correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza (articoli 516-522 cod. proc. pen.), avendo lo scopo di assicurare il contraddittorio sul contenuto dell'accusa e, quindi, il pieno esercizio del diritto di difesa dell'imputato, vanno interpretate con riferimento alle finalità alle quali sono dirette, cosicchè non possono ritenersi violate da qualsiasi modificazione rispetto all'accusa originaria, ma soltanto nel caso in cui la modificazione dell'imputazione pregiudichi la possibilità di difesa dell'imputato. In altri termini, poiché la nozione strutturale di "fatto", contenuta nelle disposizioni in questione, va coniugata con quella funzionale, fondata sull'esigenza di reprimere solo le effettive lesioni del diritto di difesa, il principio di necessaria correlazione tra accusa contestata (oggetto di un potere del pubblico ministero) e decisione giurisdizionale (oggetto del potere del giudice) risponde all'esigenza di evitare che l'imputato sia condannato per un fatto, inteso come episodio della vita umana, rispetto al quale non abbia potuto difendersi. (Da queste premesse, la Corte ha escluso la violazione del principio suddetto in una fattispecie in cui l'imputato, a fronte della contestazione per il reato di lesioni personali volontarie, era stato condannato per quello di lesioni colpose).
Commentari • 4
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 25/10/2005, n. 41663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41663 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FATTORI Paolo - Presidente - del 25/10/2005
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - N. 1605
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Roberto - Consigliere - N. 43378/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IZ EL, nato a [...] il [...];
e
IZ DR, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza pronunciata in data 18 giugno 2004 dalla Corte Di Appello di MESSINA;
- udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Renato BRICCHETTI;
- sentite le conclusioni del pubblico ministero, in persona del S. Procuratore Generale Dott. FERRI Enrico, che ha chiesto rigettarsi il ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza in data 20 dicembre 2001 il Tribunale di MESSINA, in composizione monocratica, dichiarava:
- DR IZ colpevole del delitto di lesioni personali colpose (articolo 590 c.p.) in danno di TT IS (fatto del 7 maggio 1997);
- EL IZ colpevole del delitto di minaccia aggravata (articoli 612, 339 e 585, secondo comma, n. 2 c.p.) in danno di AZ OR e TT IS.
Condannava il primo alla pena di lire 500.000 di multa;
il secondo, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata circostanza aggravante, alla pena di lire 100.000 di multa.
2. Contro l'anzidetta sentenza proponeva appello il difensore degli imputati, articolando numerosi motivi.
Denunciava, anzi tutto, la contraddittorietà e la illogicità della sentenza nella parte in cui non aveva considerato credibile il teste SCOLARO con riguardo alla posizione di DR IZ, mentre lo aveva ritenuto degno di fede con riguardo alle dichiarazioni rese nei confronti di EL IZ, tra l'altro non tenendo conto che si trattava di teste "interessato" in quanto legale delle persone offese in sede civile, legato al patrono delle parti civili presso il cui studio aveva effettuato la pratica forense.
Sosteneva, poi, che gli imputati avrebbero dovuto essere assolti avendo agito per legittima difesa a fronte dell'aggressione subita ad opera delle presunte persone offese.
Sarebbe bastato, per dimostrare detto assunto, ammettere la testimonianza dell'ufficiale giudiziario che si era recato in luogo per dare esecuzione all'ordinanza di rilascio dell'immobile, che era stata la ragione della lite.
A tal fine si era richiesta, altresì, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale.
Il ricorrente eccepiva anche l'irritualità della contestazione suppletiva, avvenuta in dibattimento, nei confronti di EL IZ, della circostanza aggravante di avere proferito la minaccia brandendo una spranga di ferro.
La circostanza, invero, era già nota al pubblico ministero fin dall'inizio delle indagini preliminari perché indicata in querela. Lamentava il ricorrente la discordanza tra fatto addebitato (lesioni personali volontarie) e fatto ritenuto in sentenza (lesioni personali colpose).
Eccepiva che l'udienza del 3 novembre 2000 era stata celebrata nonostante EL IZ avesse dimostrato, con certificazione medica, l'impedimento a comparire per ragioni di salute. Denunciava, poi, che la costituzione di parte civile era stata ammessa "malgrado la mancanza o irritualità della procura speciale". Deduceva, infine, che l'azione penale nei confronti di EL IZ non avrebbe potuto essere esercitata per mancanza di querela.
3. Con sentenza in data 18 giugno 2004, la Corte di Appello di MESSINA confermava la decisione impugnata. Disattendeva le questioni processuali sollevate con i motivi di appello, osservando:
- che tra le cause di nullità della sentenza la legge non annovera la carenza, la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione;
- che la richiesta di rinvio dell'udienza del 3 novembre 2000 era stata giustamente rigettata perché la natura della lesione lamentata, una "semplice abrasione corneale", non era tale da impedire a EL IZ di presenziare all'udienza;
- che la contestazione suppletiva era stata ritualmente effettuata;
- che l'effetto estensivo della querela previsto dall'articolo 123 c.p. rendeva procedibile l'azione penale anche nei confronti di
EL IZ.
Nel merito, la Corte rilevava:
- che la responsabilità di DR IZ era stata correttamente affermata perché provata non soltanto dalle deposizioni delle persone offese, reputate poco credibili anche dal primo giudice, ma soprattutto dalla testimonianza dell'avv. Santo SCOLARO, la cui qualità di legale delle controparti nella controversia civile non ne inficiava la credibilità, e dalle dichiarazioni dello stesso imputato. SCOLARO aveva riferito di avere visto DR IZ spintonare e scalciare OR e la IS, salire le scale e lanciare due vasi da circa un metro e mezzo di altezza, attingendo di striscio la donna. IZ, da parte sua, non aveva negato di avere scagliato i vasi, ma aveva affermato che non intendeva con quel gesto colpire il OR e la IS, ma soltanto sfogare la rabbia dovuta all'immotivata aggressione da parte del OR;
- che la responsabilità di EL IZ risultava pienamente provata dalla deposizione dell'avv. SCOLARO e dalla parziale confessione dello stesso imputato, il quale aveva ammesso di avere tenuto un atteggiamento minaccioso e di avere brandito il pezzo di ferro, negando peraltro che quest'ultimo gesto fosse finalizzato ad aggravare la minaccia;
che non ricorrevano, pertanto, le condizioni dell'invocata difesa legittima.
4. Propongono ricorso per Cassazione gli imputati articolando nove motivi.
4.1 Con il primo motivo DR IZ deduce, ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lettera b), c.p.p., l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'articolo 521 c.p.p.. La Corte territoriale avrebbe dovuto, ritenuta la sussistenza del delitto di lesioni colpose anziché di quello contestato di lesioni personali dolose, trasmettere, a norma dell'articolo 521, comma 2, c.p.p., gli atti al pubblico ministero trattandosi di "fatto diverso"
da quello descritto nell'atto di esercizio dell'azione penale.
4.2. Con il secondo motivo EL IZ lamenta, ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lettera c), c.p.p., l'inosservanza di norma processuale, segnatamente l'articolo 420-ter c.p.p., stabilita a pena di nullità.
illegittimamente il giudice dell'appello avrebbe rigettato l'istanza di rinvio dell'udienza del 3 novembre 2000 per legittimo impedimento dell'imputato, impossibilitato a comparire per "abrasione corneale lineare radiale nel settore supero - nasale", affermando che si trattava di impossibilità non assoluta.
Il ricorrente rilevava di avere manifestato, con la produzione di idonea certificazione, la propria chiara volontà di partecipare alle udienze dibattimentali del processo.
4.3. Con il terzo motivo EL IZ denuncia, ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lettera c), c.p.p., l'inosservanza di norme processuali, segnatamente gli articoli 517 e 522, comma 1, c.p.p. stabilite a pena di nullità.
Irrituale sarebbe stata la contestazione suppletiva della circostanza aggravante perché non emersa "nel corso del dibattimento", ma già nota al pubblico ministero fin dall'inizio delle indagini preliminari.
4.4. Con il quarto motivo EL IZ sostiene, ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lettera c), c.p.p., l'inosservanza di norma processuale, segnatamente l'articolo 529 c.p.p. stabilita a pena di nullità.
Rileva, in particolare, che la Corte di merito non avrebbe considerato che TT IS, nella querela presentata il 7 agosto 1997, non aveva manifestato la volontà di punizione per il reato di minaccia.
4.5. Con il quinto motivo i ricorrenti si lamentano, ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lettera d), c.p.p., della mancata assunzione di una prova decisiva richiesta a norma dell'articolo 495, comma 2, c.p.p.. Rilevano, in particolare, di avere chiesto la rinnovazione del dibattimento di appello per assumere la testimonianza dell'ufficiale giudiziario Raffaello BRIGUGLIO, che aveva assistito ai fatti. La Corte di merito aveva omesso di pronunciarsi sull'istanza.
4.6. Con il sesto motivo denunciano, ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lettera c), c.p.p., l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, nonché la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata esclusione della parte civile. Anche su tale punto la Corte distrettuale aveva omesso di pronunciarsi benché esso fosse stato specificamente dedotto quale motivo di appello. Ribadiscono i ricorrenti l'assoluta indeterminatezza delle procure speciali rilasciate a margine dell'atto di costituzione.
Chiedono, di conseguenza, l'annullamento delle sentenze di merito con riguardo alle statuizioni civili.
4.7. Con il settimo motivo deducono, ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lettera b), c.p.p., l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'articolo 52 c.p.. La Corte territoriale non avrebbe, in particolare, spiegato perché la causa di giustificazione, riconosciuta ad DR IZ, non era stata "accordata" al fratello EL, benché la minaccia fosse proporzionata all'offesa arrecata dalle parti civili all'incolumità di DR.
4.8. Con l'ottavo motivo sostengono la carenza di motivazione della sentenza in ordine alle formulate censure di contraddittorietà e di illogicità.
4.9. Con l'ultimo motivo denunciano l'illogicità della motivazione della sentenza, osservando che la Corte aveva apoditticamente ritenuto attendibile il testimone avv. SCOLARO.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Premesso che i reati non sono prescritti, tenuto conto dei periodi di sospensione del processo non derivanti dall'esercizio del diritto alla prova o alla difesa (cfr. Cass. S.U., 28 novembre 2001, Cremonese), ritiene la Corte che il ricorso debba essere rigettato.
5.1 Il primo motivo di ricorso, formulato nell'interesse di DR IZ, è infondato.
Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, le norme che disciplinano le nuove contestazioni, la modifica dell'imputazione e la correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza (articoli 516 - 522 c.p.p.) hanno lo scopo di assicurare il contraddittorio sul contenuto dell'accusa e, quindi, il pieno esercizio del diritto di difesa dell'imputato. Ne consegue che le norme anzidette non devono essere interpretate in senso rigorosamente formale ma con riferimento alle finalità alle quali sono dirette;
in altre parole, non possono ritenersi violate da qualsiasi modificazione rispetto all'accusa originaria, ma soltanto nel caso in cui la modificazione dell'imputazione pregiudichi la possibilità di difesa dell'imputato (cfr. ex plurimis Cass. 1^, 5 maggio 1994, Coturni, RV 198365). L'affermazione va condivisa.
La nozione strutturale di "fatto", contenuta nelle disposizioni anzidette, va coniugata con quella funzionale, fondata sull'esigenza di reprimere solo le effettive lesioni del diritto di difesa, in altre parole, i concetti di identità, diversità e novità (rectius, alterità) del fatto rivelano il loro contenuto in funzione del principio di necessaria correlazione tra accusa contestata (oggetto di un potere del pubblico ministero) e decisione giurisdizionale (oggetto del potere del giudice), posto essenzialmente a tutela del diritto di difesa (nel senso che "risponde all'esigenza di evitare che l'imputato sia condannato per un fatto, inteso come episodio della vita umana, rispetto al quale non abbia potuto difendersi":
cfr. Cass. VI, 22 ottobre 1996, Martina). Ciò premesso, non resta che osservare che, nel caso in esame, la modificazione dell'imputazione originaria, favorevole all'imputato, non ha minimamente pregiudicato le sue possibilità di difesa, poiché il fatto, immutato nella sua materialità, è stato imputato al soggetto, anziché a titolo di dolo come nell'originaria contestazione, a titolo di colpa.
5.2 Il secondo motivo di ricorso, formulato nell'interesse di EL IZ, è infondato.
Il controllo della regolare costituzione delle parti nella fase degli atti introduttivi al dibattimento trova la propria disciplina nell'articolo 484 c.p.p., che, al comma 2-bis, prevede l'applicabilità, in tema di impedimento a comparire dell'imputato, dell'articolo 420-ter c.p.p.. Quest'ultima disposizione stabilisce, a sua volta, nel comma 1, che, qualora l'imputato non si presenti all'udienza e risulti che l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza, anche d'ufficio, è tenuto a rinviare ad una nuova udienza ed a disporre la rinnovazione dell'atto introduttivo. È necessario, dunque, come questa Corte ha più volte avuto modo di affermare (cfr. ex plurimis Cass. 19 gennaio 2000, Boniforti, RV 215324), che l'impedimento, segnatamente la malattia, sia effettivamente prospettato come assolutamente ostativo alla comparizione dell'imputato. In altri termini generiche certificazioni, come quella in esame, che non precisino il profilo concreto della patologia (limitandosi ad un'astratta indicazione della medesima, nella specie l'abrasione corneale dell'occhio sinistro) ne' l'incidenza della medesima sulla capacità dell'imputato di partecipare all'udienza (la certificazione si limita ad indicare come necessari "quattro giorni di riposo e cure mediche") non possono ritenersi idonee a provare la sussistenza di un legittimo impedimento.
5.3 Il terzo motivo di ricorso, riguardante EL IZ, è manifestamente infondato.
Basti, in proposito, rilevare, per quanto qui interessa, che l'articolo 604, comma 1, c.p.p. esclude che il giudice di appello, nei casi previsti dell'articolo 522 c.p.p., possa dichiarare la nullità della sentenza appellata nel caso in cui circostanze attenuanti siano ritenute, come nel caso in esame, equivalenti all'applicata circostanza aggravante per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato;
tale è il caso della circostanza aggravante contestata, atteso che l'articolo 612, secondo comma, c.p. prevede che se la minaccia "è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339", la pena è della reclusione fino a un anno, mentre l'ipotesi - base di cui al primo comma dell'articolo 612 c.p. contempla la pena della multa fino a euro 51.
Va, in ogni caso, per completezza, rammentato che è tuttora prevalente in giurisprudenza (cfr. ex plurimis Cass. S.U., 11 marzo 1999, Barbagallo) l'orientamento secondo cui la formula "nel corso dell'udienza" (contenuta anche negli articoli 516, 517 e 518 c.p.p. che disciplinano le nuove contestazioni in dibattimento) mira solo a delimitare gli spazi temporali entro i quali il pubblico ministero può procedere alle contestazioni. Alla locuzione non può, dunque, attribuirsi il significato di limitare l'ambito di operatività delle disposizioni anzidette alle sole ipotesi in cui la diversità del fatto contestato oppure il fatto nuovo o la circostanza aggravante siano venuti ad esistenza nel corso dell'udienza preliminare (emergenti, ad esempio, dalle indagini compiute dal pubblico ministero dopo la presentazione della richiesta di rinvio a giudizio).
In altre parole, le modificazioni dell'imputazione sono possibili anche sulla base di una mera rivalutazione degli elementi già in atti al momento della presentazione della richiesta di rinvio a giudizio.
5.4 Il quarto motivo di ricorso, formulato nell'interesse di EL IZ, è manifestamente infondato atteso che il delitto di minaccia aggravata di cui all'articolo 612, secondo comma, c.p. è procedibile d'ufficio.
5.5 In relazione al quinto motivo di gravame (il silenzio della Corte sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento di appello per assumere la testimonianza dell'ufficiale giudiziario Raffaello BRIGUGLIO, che aveva assistito ai fatti), va osservato che i ricorrenti, pur deducendo formalmente la mancata assunzione di una prova decisiva quale effetto di un immotivato diniego (così dovendo interpretarsi il silenzio sul punto della Corte territoriale) opposto alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, nella sostanza prospettano una ricostruzione dei fatti diversa da quella accolta nella sentenza impugnata o, quanto meno, un'interpretazione alternativa dei medesimi, indugiando in considerazioni di merito incompatibili con il giudizio di legittimità.
A questa Corte è, invero, preclusa sia la possibilità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta dai giudici di merito, sia la possibilità di operare, al fine di saggiare la tenuta logica della decisione impugnata, un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento. Il riferimento, contenuto nell'articolo 606, lettera e), c.p.p., al "testo" del provvedimento impugnato, riduce il sindacato di legittimità sulla motivazione nei confini di una verifica limitata alla coerenza strutturale della sentenza, in sè e per sè considerata, ancorché questi siano ipoteticamente rimpiazzabili con altri non meno validi. Nel caso in esame, la Corte di merito ha enunciato i dati dimostrativi della responsabilità degli imputati, secondo un itinerario logico che non manifesta smagliature o contraddizioni interne e che, in quanto tale, non può essere messo in discussione in questa sede.
5.6 Il sesto motivo di ricorso è manifestamente infondato, come lo era il corrispondente motivo di appello.
A margine dell'atto di costituzione è stata, invero, rilasciata la procura alle liti, non la procura speciale, che trova la propria disciplina nell'articolo 122 c.p.p., che il danneggiato (legittimato ad causam) può rilasciare ad un soggetto (anche il difensore) al quale così spetterà la legittimazione ad processum. La procura alle liti trova, invece, la propria disciplina nell'articolo 100 c.p.p.. Da esso si evince che la parte civile non può stare in giudizio personalmente (in tal senso cfr. ex plurimis Cass. 29 novembre 1996, Cassano, RV 208199) ma deve farlo "con il ministero di un difensore, munito di procura speciale conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata dal difensore o da altra persona abilitata (cfr. articolo 39 disp. att. c.p.p.)", procura che può essere anche apposta in calce o a margine della dichiarazione di costituzione di parte civile. Questa procura speciale serve, dunque, a conferire la rappresentanza tecnica in giudizio, ossia esclusivamente lo jus postulano, in virtù del quale, a norma del comma 4 dell'articolo 100 c.p.p., il difensore "può compiere e ricevere, nell'interesse della parte rappresentata, tutti gli atti del procedimento che dalla legge non sono ad essa espressamente riservati".
5.7 Gli ultimi tre motivi del ricorso sono inammissibili. La deduzione di vizi di legittimità è solo apparente. I ricorrenti pretendono, invero, che in questa sede si proceda ad una rinnovata valutazione degli elementi probatori posti a base del giudizio di responsabilità.
È principio non controverso, per contro, che, nel momento del controllo della motivazione, la Corte di Cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, ne' deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una "plausibile opinabilità di apprezzamento".
Nel caso in esame, si rileva che la Corte di Appello ha ampiamente ed adeguatamente motivato - con argomentazioni che si sottraggono a qualsiasi censura di illogicità - sulle ragioni per le quali ha ritenuto di affermare la responsabilità penale degli imputati. Nessuna incoerenza è dato riscontrare sul piano logico nelle considerazioni sopra riassunte, che hanno fondato la responsabilità degli imputati anche sulle dichiarazioni dai medesimi rese ed hanno escluso la legittima difesa, non avendo accertato la sussistenza di aggressioni dalle quali difendersi.
6. In conclusione, il ricorso va rigettato, con conseguente condanna del ricorrente, a norma dell'articolo 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali.
PER QUESTI MOTIVI
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido tra loro al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2005.
Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2005