Cass. pen., sez. V, sentenza 22/03/2013, n. 2903
CASS
Sentenza 22 marzo 2013

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

Il perito, oltre a richiedere direttamente notizie all'imputato, alla persona offesa o ad altro soggetto, può anche prendere visione di atti processuali contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, senza necessità del previo consenso della difesa.

La circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità di cui all'art. 219, comma primo, l. fall. è applicabile, con interpretazione estensiva, anche ai fatti di bancarotta "impropria", considerata l'integralità del richiamo contenuto nell'art. 223 l. fall. alla fattispecie di cui all'art. 216 l. fall., da intendersi implicitamente riferito anche all'elemento accidentale della circostanza aggravante della rilevanza del danno, introdotto in detta fattispecie dal rinvio operato dall'art. 219, comma primo, l. fall. (In motivazione la Corte ha precisato che la sostanziale equiparazione normativa tra le ipotesi di bancarotta propria e impropria rende irragionevole la limitazione alle prime dell'operatività dell'aggravante in parola).

Commentari2

  • 1La Cassazione ribadisce l’applicabilità dell’aggravante speciale del danno patrimoniale di rilevante gravità anche alle ipotesi di bancarotta impropria.
    Diritto Bancario · https://www.dirittobancario.it/ · 8 settembre 2020

  • 2Bancarotta fraudolenta, infedeltà patrimoniale, esimente dei vantaggi compensativi, benefici indirettiAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 14 dicembre 2017

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 22/03/2013, n. 2903
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2903
Data del deposito : 22 marzo 2013

Testo completo