Sentenza 22 marzo 2013
Massime • 2
Il perito, oltre a richiedere direttamente notizie all'imputato, alla persona offesa o ad altro soggetto, può anche prendere visione di atti processuali contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, senza necessità del previo consenso della difesa.
La circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità di cui all'art. 219, comma primo, l. fall. è applicabile, con interpretazione estensiva, anche ai fatti di bancarotta "impropria", considerata l'integralità del richiamo contenuto nell'art. 223 l. fall. alla fattispecie di cui all'art. 216 l. fall., da intendersi implicitamente riferito anche all'elemento accidentale della circostanza aggravante della rilevanza del danno, introdotto in detta fattispecie dal rinvio operato dall'art. 219, comma primo, l. fall. (In motivazione la Corte ha precisato che la sostanziale equiparazione normativa tra le ipotesi di bancarotta propria e impropria rende irragionevole la limitazione alle prime dell'operatività dell'aggravante in parola).
Commentari • 2
- 1. La Cassazione ribadisce l’applicabilità dell’aggravante speciale del danno patrimoniale di rilevante gravità anche alle ipotesi di bancarotta impropria.Diritto Bancario · https://www.dirittobancario.it/ · 8 settembre 2020
- 2. Bancarotta fraudolenta, infedeltà patrimoniale, esimente dei vantaggi compensativi, benefici indirettiAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 14 dicembre 2017
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/03/2013, n. 2903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2903 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 22/03/2013
Dott. BEVERE NI - Consigliere - SENTENZA
Dott. SAVANI Piero - Consigliere - N. 980
Dott. BRUNO Paolo NI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MICHELI Paolo - rel. Consigliere - N. 45612/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Ancona;
nell'interesse di VE NI, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa il 10/05/2011 dalla Corte di appello di Ancona;
visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Paolo Micheli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Fraticelli Mario, che ha concluso chiedendo:
- l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, in accoglimento del ricorso del P.M.;
- il rigetto del ricorso dell'imputato;
uditi per l'imputato ricorrente gli Avv.ti Rampinelli Alessandro e Muscari Tomaioli Giovanni Battista, i quali hanno concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità, in subordine il rigetto, del ricorso del Procuratore generale territoriale e l'accoglimento del ricorso presentato nell'interesse del VE.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Ancona, con la pronuncia indicata in epigrafe, riformava parzialmente la sentenza emessa dal Tribunale di AS CE il 23/12/2009 nei confronti di VE NI, condannato in primo grado alla pena di anni 3 di reclusione per delitti di bancarotta correlati alla gestione della Sambenedettese Calcio S.p.a., dichiarata fallita il 31/05/1995. All'esito del giudizio di appello, celebrato a seguito di impugnazione proposta dal suddetto imputato, la Corte territoriale dichiarava non doversi procedere a carico del VE quanto al delitto di cui alla L. Fall., art. 223, comma 2, come descritto nei capi da a) ad e) della rubrica, previa esclusione dell'aggravante prevista dalla citata Legge, art. 219, comma 1; ritenuta quindi la prevalenza delle attenuanti generiche già concesse sulle contestate circostanze di segno contrario, rideterminava la pena inflitta in anni 2 e mesi 6 di reclusione, conseguentemente escludendo la pena accessoria ex art. 29 c.p.. 1.1 Secondo la Corte, doveva disattendersi la doglianza difensiva concernente la presunta inutilizzabilità di una perizia contabile disposta nel corso del dibattimento, che non poteva intendersi in alcun modo viziata dalla circostanza che l'indagine tecnica risultava essere stata compiuta anche su dati probatori acquisiti direttamente dallo stesso perito: ciò in quanto la legittimazione di quest'ultimo ad acquisire elementi su cui svolgere le proprie valutazioni deriva direttamente dal codice di rito, ferma restando la possibilità delle parti - sia attraverso i propri consulenti che al momento dell'esame in contraddittorio - di interloquire in proposito. Nè poteva censurarsi l'ordinanza con cui il Tribunale aveva disposto, ex art.507 c.p.p., l'acquisizione dell'intera documentazione contabile e bancaria versata nel fascicolo del P.M., non riguardando atti a contenuto dichiarativo assunti in via unilaterale e perciò non richiedendosi un consenso di tutte le parti.
1.2 Sugli addebiti contestati nei capi da a) ad e), i giudici di appello davano atto di aderire all'orientamento interpretativo secondo cui l'aggravante ad effetto speciale di cui alla L. Fall., art. 219, comma 1, non potrebbe intendersi applicabile alle ipotesi criminose previste dalla citata Legge, art. 223, comma 2: veniva in proposito richiamata, pur citando pronunce espressive di esegesi contraria, anche posteriori, la sentenza di questa Sezione n. 8829 del 18/12/2009, ric. ZI. Quanto invece alle contestazioni di bancarotta fraudolenta patrimoniale, descritte nei capi g), h) ed i), la Corte territoriale condivideva le argomentazioni di cui alla sentenza di primo grado, secondo le quali l'imputato si era reso responsabile di una "imponente attività distrattiva nell'utilizzo per finalità extrasocietarie di risorse della società fallita. Condotta posta in essere, nella maggior parte dei casi (...), mediante emissione di assegni su conti correnti della società ed utilizzati per finalità personali o comunque distraendo denaro dalle casse sociali, facendo figurare (al fine di occultare tali distrazioni) uscite di liquidità inesistenti". A riguardo, nella motivazione della sentenza si evocava la giurisprudenza di legittimità circa:
- la possibilità di ritenere provata la distrazione dolosa di beni dei quali l'imprenditore o l'amministratore non risulti in grado di dimostrare una effettiva destinazione a fini coerenti con le esigenze dell'impresa o società fallita, come pure delle somme di denaro che avrebbero dovuto rinvenirsi;
- l'irrilevanza dell'assunto difensivo in base al quale l'imputato non avrebbe agito con la volontà di cagionare il fallimento della società, non richiedendo la norma incriminatrice ex L. Fall., art.216 e art. 223, comma 1, (a differenza dalle ipotesi previste dal capoverso di quest'ultima previsione) un nesso causale o psichico tra la condotta sanzionata e il dissesto.
La Corte marchigiana, ancora in punto di bancarotta per distrazione, riteneva altresì di confermare la ravvisabilità della ricordata aggravante in tema di danno patrimoniale di rilevante gravità, avuto riguardo all'entità della distrazione de qua - non di molto inferiore al miliardo di lire - ed all'epoca dei fatti.
1.3 I giudici di appello accoglievano invece il motivo di gravame subordinato afferente il bilanciamento fra circostanze di segno contrario, reputando che le già concesse attenuanti generiche potessero intendersi prevalenti sulle opposte aggravanti.
2. Avverso la sentenza suddetta ricorre il Procuratore generale presso la Corte di appello di Ancona, deducendo due motivi.
2.1 Con il primo, il P.M. lamenta erronea applicazione della L. Fall., art. 219, segnalando che la circostanza di cui al comma 1 della norma de qua dovrebbe invece intendersi ravvisabile anche in ordine alle ipotesi di bancarotta impropria contemplate dall'art. 223, comma 2, come suggerito dalle stesse Sezioni Unite di questa Corte nell'ambito della generale disamina della disciplina della diversa aggravante ex art. 219, comma 2, n. 1 (il P.g. territoriale richiama la sentenza n. 21039 del 27/01/2011, ric. P.M. in proc. Loy).
2.2 Con il secondo, l'ufficio ricorrente rappresenta mancanza di motivazione della sentenza impugnata con riguardo al giudizio di prevalenza delle attenuanti ex art. 62 bis c.p. sulle opposte circostanze: pur prendendo atto di orientamenti giurisprudenziali secondo cui non vi sarebbe necessità di una congrua esposizione da parte del giudice di merito circa le ragioni a sostegno del ritenuto bilanciamento ai sensi dell'art. 69 c.p., il P.g. segnala che nella fattispecie concreta la Corte di appello di Ancona sarebbe incorsa in un vizio di radicale carenza di motivazione, tale da integrare violazione di legge.
3. I difensori del VE propongono a loro volta ricorso, affidandolo a quattro motivi.
3.1 Con il primo, nell'interesse dell'imputato si ribadiscono le doglianze già esposte nel giudizio di appello in punto di inutilizzabilità della perizia svolta nel corso del dibattimento di primo grado. A tal fine, viene evidenziato che il Tribunale di AS CE, nell'atto di autorizzare il perito a visionare i documenti contenuti nel fascicolo del Pubblico Ministero, aveva espressamente richiamato la necessità del consenso della difesa, che tuttavia era stato negato: perciò, non ricorrendo nel caso di specie i presupposti indicati dall'art. 493, comma 3, doveva intendersi esclusa la possibilità che atti non inseribili nel fascicolo per il dibattimento lo diventassero in virtù di un autonomo potere di acquisizione probatoria in capo al perito. In sostanza, si era peraltro verificato - come direttamente esposto nella relazione peritale - che per dare risposta ai quesiti il professionista incaricato aveva fondato le proprie valutazioni sul contenuto dei processi verbali di constatazione curati dalla Guardia di Finanza in sede di verifica fiscale, nonché su alcuni verbali di sommarie informazioni curati nel corso delle indagini: e doveva senz'altro ritenersi che la perizia medesima, "depurata di tutti i dati conoscitivi (rectius, delle relative fonti di prova) processualmente inutilizzabili in essa contenuti" fosse "assolutamente inidonea a costituire prova sufficiente della responsabilità del signor VE NI".
3.2 Con il secondo e terzo motivo, trattati congiuntamente, la difesa dell'imputato segnala che la Corte territoriale avrebbe contraddittoriamente ritenuto applicabile al caso di specie la peculiare circostanza prevista dall'art. 219, comma secondo, n. 1 legge fall, (affermando al contempo che le plurime violazioni ascritte al VE integrerebbero in ogni caso un reato unico di bancarotta); inoltre, ed in ogni caso, avendo accolto il motivo di appello concernente il giudizio di comparazione fra circostanze aggravanti ed attenuanti, i giudici anconetani non si sarebbero avveduti della conseguente necessità di dichiarare la prescrizione - anche - degli addebiti di presunta bancarotta fraudolenta patrimoniale contestati ai capi g), h) ed i). Infatti, tenendo conto del tempus commissi delicti e considerando il testo dell'art. 157 c.p., previgente rispetto alle modifiche introdotte con la L. n. 251 del 2005, sarebbe stato doveroso tenere conto della affermata prevalenza delle attenuanti generiche, tale da comportare termini di prescrizione massima pari a 15 anni (essendo il reato in parola sanzionato fino a 10 anni di reclusione, e considerando una pur minima riduzione per attenuanti generiche): con il risultato che avrebbe dovuto prendersi atto dell'ormai maturata estinzione degli addebiti de quibus, a far data dal 30 novembre 2010.
3.3 Con l'ultimo motivo di ricorso, si lamenta erronea applicazione della L. Fall., art. 216, u.c., essendo stata applicata la pena accessoria ivi prevista per la durata di anni 10, malgrado l'orientamento giurisprudenziale -che la difesa manifesta di condividere, essendo una opposta interpretazione contraria al principio della c.d. "mobilità della pena" - secondo cui detta durata dovrebbe essere determinata in misura corrispondente all'entità della pena principale irrogata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso del Pubblico Ministero non può trovare accoglimento, dovendosi prendere atto della comunque intervenuta prescrizione dei reati addebitati all'imputato e per i quali la Corte di appello ha confermato la declaratoria di penale responsabilità, conformemente a quanto dedotto dalla difesa del VE nel terzo motivo di gravame.
2. Quanto al primo profilo di doglianza sviluppato dal P.g. territoriale, non può in effetti aderirsi all'interpretazione fatta propria dalla Corte anconetana, atteso che la più recente giurisprudenza di questa Sezione ha oramai superato l'orientamento espresso con la sentenza ZI (n. 8829 del 18/12/2009), menzionata nella pronuncia impugnata a sostegno degli argomenti esposti. Si è infatti affermato, ritenendo la circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità applicabile alle ipotesi di bancarotta impropria, che per le condotte di cui alla L. Fall., art.223, comma 1, in ragione del "rinvio formale ai fatti di bancarotta contemplati dalla L. Fall., artt. 216 e 217 (...), è invero del tutto compatibile l'applicazione dell'aggravante (ad effetto speciale) già prevista da queste disposizioni per le pene indicate in detti articoli. È, dunque, riscontrabile un'innegabile continuità prescrittiva del precetto penale, senza indebita estensione dello stesso in pregiudizio del reo. Invece, relativamente alle condotte che soltanto in forza della previsione della L. Fall., art. 223, assumono rilievo penale, quali le previsioni di cui al comma 2, ai nn. 1 e 2 di detta norma, il discorso è più delicato. Ma (...) un raccordo naturale tra la norma incriminatrice e la statuizione della L. Fall., art. 219, comma 1, è costituito dall'inciso che rinvia alle "pene stabilite dall'art. 216", inciso che si coniuga con quella della L. Fall., art. 219, disposizione quest'ultima che richiama la prima. Pertanto, nel caso della violazione della L. Fall., art. 216 (artt. 217 e 218), per la quale - quando il danno ai creditori è di rilevante gravità - è contemplata sanzione aggravata nella misura speciale dettata dalla L. Fall., art. 219, non si ravvisa un incolmabile iato tra la fattispecie incriminatrice e quella che configura le circostanze per la bancarotta "propria", considerata la espressa continuità nascente dal raccordo testuale delle previsioni. Assunto che esclude l'inevitabile necessità di ricorrere ad interpretazione analogica, inammissibile perché pregiudizievole per l'imputato (diversamente dal caso dell'aggravante dettata dalla L. Fall., art. 219, comma 2 - nel caso di pluralità di fatti di bancarotta - estensivamente applicabile alla L. Fall., art. 223, perché foriera di un risultato più favorevole per l'autore dei plurimi fatti di reato, rispetto al cumulo materiale dei reati o alla disciplina della continuazione ex art. 81 cpv. c.p.) e che ragionevolmente consente di equiparare il trattamento sanzionatorio per la bancarotta impropria di cui alla L. Fall., art. 223, comma 2, alla generale disciplina del reato. Per converso, diversamente opinando, si perverrebbe ad un irragionevole esito sperequato a scapito dell'imprenditore individuale, passibile di pena ben più severa (o dell'autore del comportamento riconducibile all'art. 223, comma 1, nel suo richiamo alla L. Fall., art. 216), rispetto al trattamento disposto per il soggetto societario, astrattamente responsabile di fatti che appaiono ben più gravi (si pensi al caso della causazione volontaria del fallimento) o parimenti dannosi, il quale risulterebbe destinatario della sola aggravante comune di cui all'art. 61 c.p., n. 7 (che impone aumento di pena pari ad un terzo del massimo edittale), foriera di più lieve trattamento repressivo" (Cass., Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010, Cassa di Risparmio di Rieti). A identiche conclusioni è pervenuta una successiva pronuncia, secondo cui "la diversa struttura del reato di bancarotta c.d. "impropria" di cui alla L. Fall., art. 223, rispetto alla fattispecie "propria" contemplata dal precedente art. 216, non può condurre ad una indiscriminata preclusione verso l'applicazione dell'aggravante di cui si discute;
e ciò in quanto il citato art. 223, comma 1, contenendo un rinvio formale a tutti i reati di bancarotta propria puniti dalla L. Fall., artt. 216 e 217, rende compatibile l'applicazione dell'aggravante in virtù del raccordo normativo tra la norma incriminatrice e la statuizione della L. Fall., art. 219, comma 1, costituito dall'inciso che rinvia alle "pene stabilite dall'art. 216": inciso che si coniuga con quello della L. Fall., art.219, disposizione quest'ultima che richiama la prima" (Cass., Sez. 5,
n. 44933 del 26/09/2011, Pisani;
nella pronuncia si ribadisce altresì che "la soluzione adottata ha anche il pregio di evitare la disparità di trattamento che, diversamente opinando, si realizzerebbe a discapito dell'imprenditore individuale rispetto all'amministratore di società, in rapporto ad illeciti di pari gravità se non più gravi nel caso del soggetto societario: il che, sebbene non possa costituire il criterio dominante nella ricostruzione della voluntas legis, vale comunque a confortare l'esito interpretativo raggiunto").
Meno significativo, in vero, può apparire il contributo delle Sezioni Unite evocato dal P.g. territoriale, pure affermando la sentenza Loy - n. 21039 del 27/01/2011 - che "il richiamo contenuto nelle norme incriminatrici della bancarotta impropria allo stesso trattamento sanzionatorio previsto per le corrispondenti ipotesi ordinarie non legittima margini di dubbio sull'applicabilità del relativo regime nella sua interezza, ivi compresa l'aggravante sui generis di cui si discute. D'altra parte, avendo il legislatore posto su un piano paritario i reati di bancarotta propria e quelli di bancarotta impropria, non v'è ragione, ricorrendo l'eadem ratio, di differenziare la disciplina sanzionatoria". L'aggravante sui generis analizzata in quella occasione era però quella prevista dal comma secondo dell'art. 219, al n. 1), in tema di c.d. "continuazione fallimentare", e non a caso l'argomento fondamentale utilizzato dalle Sezioni Unite per ritenere applicabile la norma ora ricordata anche ai casi previsti dalla L. Fall., art. 223, comma 2, deriva dalla presa d'atto che si tratterebbe di una disposizione favorevole all'imputato, consentendosene così un'applicazione analogica in bonam partem: argomento, questo, certamente non valido a proposito della circostanza fondata sulla particolare gravità del danno patrimoniale che si assume cagionato.
Deve peraltro, e definitivamente, osservarsi che questa Sezione ha da ultimo rilevato che "un'analisi limitata al rinvio contenuto nella L. Fall., art. 219, comma 1, indiscutibilmente riferito ai soli artt. 216, 217 e 218 della citata Legge, è riduttiva. La complessità del sistema di rinvii esistente fra le norme operanti nel caso di specie richiede infatti che detta analisi comprenda anche il rinvio che lo stesso art. 223 (...) fa all'art. 216; per effetto del quale le condotte e le pene previste da quest'ultima norma sono richiamate per sancire l'applicabilità delle seconde alle prime anche laddove le condotte siano realizzate nell'ambito di società dichiarate fallite da amministratori o altri soggetti agli stessi equiparati per la loro funzione gestionale. Il raffronto rende evidente la diversità sostanziale delle due disposizioni di rinvio. La prima, infatti, opera configurando per i fatti tipici previsti dalla L. Fall., art.216, oltre che per quelli incriminati dagli artt. 217 e 218, la circostanza aggravante data dalla rilevante gravità del danno;
il rinvio svolge pertanto in questo caso una funzione integrativa, sotto il profilo degli elementi accidentali del reato, delle fattispecie criminose di cui alle norme richiamate. La seconda, invece, ricomprende nella fattispecie incriminatrice di cui all'art. 216 i fatti, corrispondenti alla stessa, posti in essere nella gestione di società fallite da parte di soggetti della stessa incaricati;
ed ha in conseguenza una funzione estensiva dell'ambito di operatività della stessa fattispecie-base del reato di bancarotta fraudolenta. È partendo dal rinvio presente nell'art. 223 che deve dunque procedersi nella costruzione della complessiva fattispecie della bancarotta impropria del gestore di società. E l'integralità del richiamo contenuto nello stesso alla fattispecie di cui all'art. 216 non può che intendersi come implicitamente riferito anche all'elemento accidentale di quest'ultima, costituito dalla circostanza aggravante della rilevanza del danno, introdotto in detta fattispecie dal rinvio operato dall'art. 219, comma 1; norma che deve pertanto ritenersi anch'essa indirettamente richiamata dall'art. 223, comma 1, come applicabile al reato di bancarotta impropria ivi previsto (...).
Elementi che si oppongano alle predette conclusioni non sono ravvisabili nella recente pronuncia di questa Corte (Sez. U, n. 21039 del 27/01/2011, Loy, Rv 249665) in ordine alla diversa aggravante di cui alla L. Fall., art. 219, comma 2, n. 1, costituita dalla commissione di una pluralità di condotte tipiche del reato di bancarotta nell'ambito della stessa procedura fallimentare, ed all'autonomia di dette condotte in una previsione strutturalmente improntata ad un regime di cumulo giuridico pur se formalmente qualificata in termini circostanziali;
ed in particolare nei passaggi motivazionali nei quali detta previsione aggravatrice viene ritenuta operante per i fatti di bancarotta impropria di cui alla L. Fall., art. 223, nonostante opposte indicazioni suggerite dal dato letterale, in quanto sostanzialmente favorevole all'imputato rispetto alle deteriori conseguenze sanzionatorie dell'ordinaria disciplina della continuazione, con ciò (...) intendendo a contrariis non applicabile ai fatti di cui sopra l'aggravante del danno rilevante, meramente pregiudizievole per l'imputato. La lettura integrale della motivazione della citata sentenza sul punto (per la quale "è agevole osservare, in aderenza al consolidato orientamento di questa Suprema Corte, che il richiamo contenuto nelle norme incriminatici della bancarotta impropria allo stesso trattamento sanzionatorio previsto per le corrispondenti ipotesi ordinarie non legittima margini di dubbio sull'applicabilità del relativo regime nella sua interezza, ivi compresa l'aggravante sui generis di cui si discute. D'altra parte, avendo il legislatore posto su un piano paritario i reati di bancarotta propria e quelli di bancarotta impropria, non v'è ragione, ricorrendo l'eadem ratio, di differenziare la disciplina sanzionatoria. L'applicazione analogica della L. Fall., art. 219, ai reati di bancarotta impropria non può ritenersi preclusa, trattandosi di disposizione favorevole all'imputato") rende viceversa evidente come le Sezioni Unite abbiano puntualmente recepito i rilievi in precedenza esposti sull'inclusione, nell'oggetto del rinvio posto dalla L. Fall., art. 223, di tutte le componenti del trattamento sanzionatorio della fattispecie della bancarotta fraudolenta, fra le quali non può che comprendersi l'aggravante di cui si discute in questa sede, e sulla sostanziale equiparazione normativa delle fattispecie della bancarotta propria e di quella impropria, che rende irragionevole la limitazione alle prime dell'operatività dell'aggravante in parola;
puramente aggiuntivo dovendosi intendere, nel complessivo articolato dell'argomentazione, l'ulteriore accenno al favor rei che contraddistingue in concreto la particolare posizione della disciplina della pluralità di fatti di bancarotta" (Cass., Sez. 5, n. 10791 del 25/01/2012, Bonomo). Si tratta di argomentazioni che si muovono ancora nel solco del superamento dell'interpretazione suggerita dalla sentenza ZI del 2009, analizzando unitariamente i casi di bancarotta impropria ex art. 223 L. Fall., e che questa Corte ritiene di condividere e confermare pienamente.
3. Pur dovendosi ritenere l'erroneità dell'interpretazione adottata dalla Corte di appello di Ancona sul punto appena esaminato, deve tuttavia evidenziarsi che - malgrado l'aggravante del danno di rilevante entità debba applicarsi anche alle ipotesi di bancarotta impropria ex art. 223, comma 2, L. Fall., e non solo a quelle di bancarotta fraudolenta patrimoniale - il giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulle complessive aggravanti in rubrica impone di prendere atto dell'intervenuta prescrizione di tutti gli addebiti.
3.1 Vero è che, proprio in ordine al bilanciamento operato ex art.69 c.p., vi è ricorso del Procuratore generale, ma non può che prendersi atto - in parte qua - dell'inammissibilità del gravame. Infatti, il ricorso del Pubblico Ministero si sofferma sulla presunta carenza di motivazione e sulla correlata erronea applicazione della suddetta norma sostanziale, ma nulla dice sulle conseguenze che da tale carenza o dall'ipotizzato errore sarebbero derivate al fine di dimostrare il proprio interesse ad impugnare la decisione: non rappresenta, in particolare, quali concreti elementi avrebbero dovuto essere sottolineati al fine di orientare il giudice di merito ad una diversa valutazione nel comparare le circostanze di segno contrario e giungere così ad un giudizio di sola equivalenza. Nè può ritenersi, per inciso, che il P.g. ricorrente abbia fatto implicitamente riferimento e richiamo agli argomenti adottati in proposito dal Tribunale di AS CE (dal momento che il Pubblico Ministero non aveva impugnato la sentenza di primo grado): la lettura della sentenza del Tribunale dimostra chiaramente che quella ritenuta equivalenza era di fatto immotivata, ne' più e ne' meno del diverso giudizio formulato dalla Corte di appello, avendo i primi giudici semplicemente affermato che il VE meritava - per pregressa incensuratezza - "le attenuanti generiche, da ritenersi equivalenti alle contestate aggravanti".
Ai sensi dell'art. 568 c.p.p., comma 4, e coerentemente alla già consolidata interpretazione giurisprudenziale, va perciò ribadito che "è inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso per cassazione proposto dal P.M. (...) qualora si denunci, al fine di ottenere l'esatta applicazione della legge, la violazione di una norma di diritto sostanziale o processuale, senza indicare come da tale rettificazione possa derivare per l'impugnante un risultato praticamente e concretamente favorevole" (Cass., Sez. 6, n. 12722 del 12/02/2009, Lombardi Stronati, Rv 243242).
3.2 A questo punto, il collegio rileva non esservi elementi di sorta da cui poter inferire che l'aggravante di cui all'art. 219, comma 1, L. Fall., ravvisata dalla Corte di appello solo con riguardo alla bancarotta per distrazione e ritenuta minusvalente - al pari della distinta circostanza prevista dal comma 2, n.
1 - rispetto alle attenuanti generiche, sarebbe stata invece valutata equivalente alle circostanze ex art. 62 bis c.p. ove considerata applicabile anche agli ulteriori addebiti di bancarotta impropria contestati ai capi da a) ad e). Del resto, è ragionevole ritenere che l'aggravante in parola assuma rilievo di maggiore pregnanza proprio in relazione alle condotte da cui derivi un danno patrimoniale immediato, come nel caso di fattispecie distrattive.
Dovendosi pertanto prendere atto della dichiarata prevalenza delle attenuanti generiche, è necessario convenire con la difesa circa la oramai intervenuta prescrizione (anche) degli addebiti di cui ai capi g), h) ed i).
Ai sensi della L. n. 251 del 2005, art. 10, comma 3, si pone infatti un problema peculiare di diritto transitorio solo laddove i nuovi termini di prescrizione - introdotti in base alla legge ora ricordata - risultino più brevi rispetto a quelli previgenti: in tal caso, anche all'esito della sentenza n. 393 del 2006 della Corte Costituzionale, detti termini di maggior favore si potranno applicare solo laddove il processo non sia già pendente in grado di appello od avanti a questa Corte. Non vi è invece alcuna deroga alla disciplina prevista dall'art. 2 c.p. quando ad essere più brevi risultino in concreto i termini anteriormente previsti, come stabilisce espressamente del medesimo art. 10, comma 2 (secondo cui le disposizioni dell'art.
6 - vale a dire la norma modificativa dell'art. 157 c.p. - "non si applicano ai procedimenti e ai processi in corso se i nuovi termini di prescrizione risultano più lunghi di quelli previgenti").
Con l'attuale quadro di riferimento normativo, la bancarotta fraudolenta per distrazione, anche nelle ipotesi richiamate dalla L. Fall., art. 223, comma 1, viene dunque a prescriversi nel termine massimo di 12 anni e 6 mesi, termine che si raddoppia - fino a 25 anni - ricorrendo l'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità (trattandosi di circostanza ad effetto speciale, di cui l'art. 157 c.p., comma 2, nel testo da ultimo modificato, impone di tenere conto). I termini di prescrizione desumibili dall'art. 157, prima della novella, erano invece pari a 22 anni e 6 mesi: anche il testo abrogato stabiliva la necessità di considerare le aggravanti ad effetto speciale nella misura massima, ma pure ipotizzando un massimo edittale di anni 20 di reclusione (ex L. Fall., art. 216, art. 223, comma 1 e art. 219, comma 1) il maturarsi della prescrizione ordinaria sarebbe rimasto fissato in 15 anni ai sensi dell'art. 157 c.p., comma 1, n. 2), da aumentare poi della metà. Assume decisiva rilevanza, però, la previsione di cui all'abrogato art. 157 c.p., comma 3, secondo cui - nel caso di concorso di circostanze di segno contrario - era necessario tenere conto del conseguente giudizio di bilanciamento anche ai fini della prescrizione. E, come correttamente osservato dai difensori del ricorrente, anche applicando la riduzione minima per attenuanti generiche su una pena edittale - al più - pari a 10 anni, la norma cui fare riferimento non avrebbe dovuto individuarsi nell'anzidetto art. 157, comma 1, n. 2), bensì nel n. 3): con prescrizione ordinaria ridotta a 10 anni e prescrizione massima da contenere in 15 anni. Non è chi non veda, pertanto, come le norme anteriori risultino nel caso concreto di maggior favore per l'imputato. La prescrizione (anche) dei reati sub g), h) ed i) risulta pertanto maturata il 27/10/2010 (non già il 30 novembre, come segnalato dalla difesa del VE, ma comunque anteriormente alla pronuncia di appello): ai 15 anni sopra indicati, con decorrenza dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento (31/05/1995), occorre infatti aggiungere 149 giorni di sospensione conseguenti a rinvii delle udienze nel processo di primo grado.
4. Gli ulteriori motivi di gravame presentati nell'interesse del VE si rivelano infondati, ed in ogni caso - in presenza di una causa di estinzione del reato - le relative questioni perdono rilevanza, non ricorrendo certamente gli estremi per poter affermare che la Corte di appello avrebbe dovuto applicare l'istituto previsto dall'art. 129 c.p.p., comma 2. 4.1 In ordine alla presunta inutilizzabilità della perizia, le osservazioni della Corte territoriale appaiono ineccepibili, risultando semmai erroneo l'avviso espresso dal Tribunale di AS CE circa la necessità del previo consenso della difesa, affinché un perito possa dirsi autorizzato ad accedere agli atti contenuti nel fascicolo del Pubblico Ministero. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che "il perito, oltre a richiedere direttamente notizie all'imputato, alla persona offesa o ad altro soggetto, può anche prendere visione di atti processuali nei quali le predette notizie siano state già raccolte dal P.M. o dalla polizia giudiziaria, a nulla rilevando l'eventuale divieto di inserimento degli atti visionati nel fascicolo per il dibattimento" (Cass., Sez. 4, n. 5060 del 04/11/2009, Carcione, Rv 246638).
4.2 Il problema concernente la durata della pena accessoria applicata al VE è da considerare oramai superato, alla luce dell'intervento del giudice delle leggi.
Nella giurisprudenza di questa stessa Sezione si era infatti registrato un contrasto interpretativo, con pronunce che avevano affermato - aderendo alla tesi oggi prospettata dalla difesa - che "in tema di bancarotta fraudolenta impropria, è illegittima la pena accessoria irrogata d'ufficio - in sede di patteggiamento allargato - nella misura fissa di cinque anni, in applicazione dell'art. 29 c.p., con riferimento all'interdizione dei pubblici uffici, e di anni dieci, ai sensi dell'art. 216, u.c., L. Fall., con riferimento all'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, in quanto essendo la pena accessoria prevista per il delitto di bancarotta determinata dalla legge soltanto nel massimo, la sua durata deve corrispondere, ai sensi dell'art. 37 c.p., a quella della pena principale inflitta, nella specie di durata inferiore" (Cass., Sez. 5, n. 23720 del 31/03/2010, Travaini, Rv 247507); ancora nel 2010, si era invece ritenuto che "in tema di bancarotta fraudolenta impropria, è legittima la pena accessoria - irrogata in sede di patteggiamento - dell'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale ed all'incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per dieci anni e, pertanto, nella specie, in misura superiore a quella della pena principale inflitta, trattandosi di pene accessorie la cui durata è fissata dal legislatore in misura predeterminata e fissa e, quindi, a prescindere dalla durata della pena principale, con conseguente inapplicabilità dell'art. 37 c.p." (Cass., Sez. 5, n. 269 del 10/11/2010, Marianella, Rv 249500). Alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 216, comma 4, L. Fall., sollevata da questa Corte e dalla Corte di appello di
Trieste nel 2011, faceva quindi seguito la declaratoria di inammissibilità da parte della Corte Costituzionale (sentenza n. 134/2012): confermando l'interpretazione più rigorosa, secondo cui la legge impone una predeterminazione della pena accessoria in misura fissa, la Corte stessa ha osservato che la soluzione di calibrare l'entità di quella sanzione sulla durata di quella principale, sollecitata nelle ordinanze di rimessione, "è solo una tra quelle astrattamente ipotizzabili in caso di accoglimento della questione:
infatti sarebbe anche possibile prevedere una pena accessoria predeterminata ma non in misura fissa (ad esempio da cinque a dieci anni) o una diversa articolazione delle pene accessorie in rapporto all'entità della pena detentiva. Risulta evidente che l'addizione normativa richiesta dai giudici a quibus non costituisce una soluzione costituzionalmente obbligata, ed eccede i poteri di intervento di questa Corte, implicando scelte affidate alla discrezionalità del legislatore".
P.Q.M.
Rigetta il ricorso del Procuratore generale;
annulla senza rinvio la sentenza impugnata con riguardo ai reati per cui è intervenuta condanna (capi g), h) ed i), perché estinti per prescrizione. Così deciso in Roma, il 22 marzo 2013.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2014