CASS
Sentenza 22 marzo 2013

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Il perito, oltre a richiedere direttamente notizie all'imputato, alla persona offesa o ad altro soggetto, può anche prendere visione di atti processuali contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, senza necessità del previo consenso della difesa.

La circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità di cui all'art. 219, comma primo, l. fall. è applicabile, con interpretazione estensiva, anche ai fatti di bancarotta "impropria", considerata l'integralità del richiamo contenuto nell'art. 223 l. fall. alla fattispecie di cui all'art. 216 l. fall., da intendersi implicitamente riferito anche all'elemento accidentale della circostanza aggravante della rilevanza del danno, introdotto in detta fattispecie dal rinvio operato dall'art. 219, comma primo, l. fall. (In motivazione la Corte ha precisato che la sostanziale equiparazione normativa tra le ipotesi di bancarotta propria e impropria rende irragionevole la limitazione alle prime dell'operatività dell'aggravante in parola).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 22/03/2013, n. 2903
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2903
Data del deposito : 22 marzo 2013

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