Articolo 64 del Codice penale
Articolo 62 bisArticolo 59
Versione
1 luglio 1931
Art. 64.

(Aumento di pena nel caso di una sola circostanza aggravante)

Quando ricorre una circostanza aggravante, e l'aumento di pena non e' determinato dalla legge, e' aumentata fino a un terzo la pena che dovrebbe essere inflitta per il reato commesso.

Nondimeno, la pena della reclusione da applicare per effetto dell'aumento non puo' superare gli anni trenta.
Entrata in vigore il 1 luglio 1931
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