Sentenza 21 giugno 2005
Massime • 3
A seguito di annullamento per vizio di motivazione, il giudice di rinvio è vincolato dal divieto di fondare la nuova decisione sugli stessi argomenti ritenuti illogici o carenti dalla Corte di cassazione, ma resta libero di pervenire, sulla scorta di argomentazioni diverse da quelle censurate in sede di legittimità ovvero integrando e completando quelle già svolte, allo stesso risultato decisorio della pronuncia annullata. Ciò in quanto spetta esclusivamente al giudice di merito il compito di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova, senza essere condizionato da valutazioni in fatto eventualmente sfuggite al giudice di legittimità nelle proprie argomentazioni, essendo diversi i piani su cui operano le rispettive valutazioni e non essendo compito della Corte di cassazione di sovrapporre il proprio convincimento a quello del giudice di merito in ordine a tali aspetti. Del resto, ove la Suprema Corte soffermi eventualmente la sua attenzione su alcuni particolari aspetti da cui emerga la carenza o la contraddittorietà della motivazione, ciò non comporta che il giudice di rinvio sia investito del nuovo giudizio sui soli punti specificati, poiché egli conserva gli stessi poteri che gli competevano originariamente quale giudice di merito relativamente all'individuazione ed alla valutazione dei dati processuali, nell'ambito del capo della sentenza colpito da annullamento.
Ai fini della formazione del libero convincimento del giudice, ben può tenersi conto delle dichiarazioni della parte offesa, la cui testimonianza, ove ritenuta intrinsecamente attendibile, costituisce una vera e propria fonte di prova, sulla quale può essere, anche esclusivamente, fondata l'affermazione di colpevolezza dell'imputato, purchè la relativa valutazione sia adeguatamente motivata. E ciò vale, in particolare, proprio in tema di reati sessuali, l'accertamento dei quali passa, nella maggior parte dei casi, attraverso la necessaria valutazione del contrasto delle opposte versioni di imputato e parte offesa, soli protagonisti dei fatti, in assenza, non di rado, anche di riscontri oggettivi o di altri elementi atti ad attribuire maggiore credibilità, dall'esterno, all'una o all'altra tesi.
Il giudice di rinvio, a meno che l'annullamento della sentenza sia stato disposto proprio a tal fine, non è tenuto a disporre la rinnovazione del dibattimento ogni volta che le parti ne facciano richiesta. I poteri di rinnovazione, in vero, sono sostanzialmente uguali a quelli che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, con l'ulteriore precisazione che la prova da assumersi nella eccezionale ipotesi di nuova istruttoria dibattimentale, oltre che indispensabile per la decisione ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., deve anche essere "rilevante", come prescritto dal comma secondo, ultima parte, dell'art. 627 cod. proc. pen.
Commentari • 23
- 1. Atti persecutori: il valore probatorio delle dichiarazioni della persona offesa e la configurazione del reato (Giudice Antonio Palumbo)https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
- 2. Maltrattamenti familiari e lesioni personali aggravate: la distinzione tra conflitti occasionali e condotte abituali (Collegio - Palumbo presidente)https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
- 3. Maltrattamenti in famiglia: onere probatorio e valutazione delle dichiarazioni delle persone offese (Giudice Antonio Palumbo)https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
- 4. Atti persecutori e valore probatorio delle dichiarazioni della persona offesa: limiti e presupposti per la condanna (Giudice Antonio Palumbo)https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
- 5. Dichiarazioni della persona offesa come prova autonoma: limiti e requisiti di attendibilità (Giudice Antonio Palumbo)https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/06/2005, n. 30422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30422 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2005 |
Testo completo
La
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
ITALGIUREWEB
sentenza richiesta è in fase di valutazione per oscuramento