Sentenza 18 gennaio 2007
Massime • 1
La previsione di cui all'art. 187, comma secondo, cod. pen. - disponendo che i condannati per uno stesso reato sono obbligati in solido al risarcimento del danno patrimoniale o non patrimoniale - impone la solidarietà nel caso di condanna di più soggetti per uno stesso reato ma non la esclude quando più condotte, sia pure a titolo diverso, abbiano concorso a cagionare un unico evento dannoso, con la conseguenza che tale solidarietà deve affermarsi nel caso in cui il danno della parte civile sia dovuto alla pubblicazione di un articolo diffamatorio ascrivibile all'attività del giornalista ed a quella del direttore del giornale che ha omesso il controllo dovuto.
Commentario • 1
- 1. Articolo diffamatorio: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 26 marzo 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/01/2007, n. 18656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18656 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 18/01/2007
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 95
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 5280/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) ON US, N. IL 07/02/1957;
2) EL AR, N. IL 05/05/1943;
avverso SENTENZA del 18/11/2005 CORTE APPELLO di BOLOGNA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in Udienza pubblica la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARASCA GENNARO;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. MURA Antonio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore degli imputati avvocato SGUBBI Filippo del foro di Bologna, che ha concluso per l'annullamento, con o senza rinvio, della sentenza impugnata.
La Corte di Cassazione:
OSSERVA
In un articolo dal titolo Sosta vietata, sindaco di Fiorano litiga con la Polizia apparso il 18 maggio 2001 su Il Resto del Carlino si raccontava, tra l'altro, che il sindaco, AG EG, aveva fatto volare per aria la propria patente e che si era allontanato sbuffando e lasciando l'auto parcheggiata in divieto di sosta. Per tali fatti il Tribunale di Bologna, con sentenza emessa in data 28 ottobre 2004, condannava alle pene di giustizia ed in solido al risarcimento del danno con provvisionale alla parte civile ON US, autore dell'articolo, per il delitto di cui all'art. 595 c.p. non essendo i fatti raccontati veri, e EL AR, direttore del giornale, per il reato di cui all'art. 57c.p.. La Corte di Appello di Bologna, con sentenza del 18 novembre 2005, confermava la decisione di primo grado con riduzione della somma dovuta a titolo di provvisionale escludendo in particolare che fosse ravvisabile, anche sotto il profilo putativo, la esimente dell'esercizio del diritto di cronaca.
Proponevano ricorso per Cassazione EL AR e ON US. Con motivi sostanzialmente identici i ricorrenti deducevano la erronea applicazione degli artt. 57, 595 e 51 c.p. perché la notizia vera non contestata consisteva nel fatto che il sindaco avesse parcheggiato l'auto blu in zona vietata, mentre le altre considerazioni ed affermazioni erano di contorno e superflue. Inoltre anche sul problema della putatività vi era stato un errore dal momento che essendo vero il nucleo fondante della notizia - sosta vietata e successiva lite - non vi era la necessità di compiere ulteriori verifiche.
Con un secondo motivo il EL M. deduceva la violazione dell'art.187 c.p., comma 2, perché vi era stata condanna solidale al risarcimento dei danni nonostante i due ricorrenti non fossero stati condannati per lo stesso reato.
I motivi di ricorso non sono fondati.
Il primo motivo poggia, infatti, su una affermazione erronea, dal momento che la notizia che il sindaco aveva parcheggiato l'auto in una zona non riservata a parcheggio è evidentemente una non notizia, apparendo priva di qualsivoglia rilievo.
La vera notizia, come riportato anche dal titolo dell'articolo, di norma opera del direttore del giornale, era costituita dal fatto che a seguito della contestazione del poliziotto ne fosse nata una lite, tanto è vero che il AG E. lanciò per aria la patente che il poliziotto aveva chiesto per identificarlo e se andò sbuffando lasciando l'auto parcheggiata in divieto di sosta.
Insomma dal contesto dell'articolo si evince che la notizia riportata era quella del comportamento arrogante del sindaco, che non solo non esitava a violare le regole, ma bistrattava le forze dell'Ordine e, nonostante la contestazione, manteneva la vettura in zona di divieto. Quindi queste affermazioni imprecise, come riconoscono gli stessi ricorrenti, non erano superflue ed ininfluenti, ma, come con valutazione di merito non censurabile in sede di legittimità perché sorretta da logica motivazione ha rilevato la Corte di Appello, costituivano il nucleo essenziale della notizia riportata dal giornale.
Siffatte affermazioni - lancio della patente, allontanamento con manifestazioni di evidente insofferenza, mancato spostamento dell'auto dalla zona ritenuta interdetta al parcheggio ecc. ecc. - invece, non erano soltanto imprecise, ma, come hanno chiarito i giudici di merito senza che vi sia stata sul punto contestazione dei ricorrenti, non erano rispondenti al vero. I rilievi dei ricorrenti sono, pertanto, infondati perché i giudici del merito hanno correttamente interpretato le norme in discussione e, fondandosi sulla consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte, hanno motivatamente escluso che nel caso di specie fosse ravvisabile la esimente dell'esercizio del diritto di cronaca.
Anche la parte del motivo che si riferisce al mancato riconoscimento della esimente di cui all'art. 51 c.p. sotto il profilo putativo è destituita di fondamento.
In effetti i ricorrenti hanno giustificato la mancata verifica delle fonti perché la notizia - parcheggio in divieto di sosta - era del tutto pacifica.
Ma le precisazioni precedenti, con la quali si è spiegato che la vera notizia era costituita dal litigio e dai pretesi comportamenti scorretti ed arroganti del sindaco, rendono evidente la necessità di puntuali verifiche presso fonti affidabili per accertare il reale svolgimento dei fatti.
I rilievi dei ricorrenti sono, pertanto, infondati. Quanto, infine, al motivo concernente la erronea applicazione dell'art. 187 c.p. dedotto dal solo EL M., va detto che è certamente vero che alcune incertezze sono ravvisabili in giurisprudenza, ma che però una interpretazione logico - sistematica dell'art. 2055 c.c. e dell'art. 187 c.p., comma 2, nonché dell'art.185 c.p. e degli artt. 1292 e 1294 c.c., porta a conclusioni diverse da quelle prospettate dalla difesa. Quest'ultima ha sostenuto, fornendo una interpretazione letterale, ma parziale, della norma citata - art. 187 c.p., comma 2 -, che soltanto nel caso in cui vi sia condanna per uno stesso reato i condannati sono obbligati in solido al risarcimento del danno. La soluzione non è corretta. Infatti il legislatore con la norma citata impone un obbligo solidale tra più persone che siano state condannate per uno stesso reato;
si tratta di una norma che mira a garantire il creditore stabilendo che tutti quelli che abbiano concorso a cagionare un evento che abbia causato danni debbano, essendo stati tutti condannati, essere obbligati in solido.
In effetti siffatto obbligo non è altro che la trasposizione in campo penale del più generale principio sancito dall'art. 2055 c.c. secondo il quale se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno;
per esprimere lo stesso concetto viene usata una terminologia più precisa.
La solidarietà ovviamente sussiste sul presupposto di un concorso di più cause concorrenti in uno stesso evento dannoso e non anche quando le attività degli asseriti compartecipi siano reciprocamente indipendenti (così Cass. Civ. 30 gennaio 1987 n. 884 e 13 maggio 1989 n. 2204). In campo penale siffatti principi sono stati fatti propri da alcune decisioni (Cass. 20 febbraio 1961, Pesaresi, e Cass. 15 gennaio 1964 n. 32) che hanno stabilito che la solidarietà ricorre anche se l'evento sia la risultante di più condotte illecite, coeve o successive ed anche se le condotte stesse siano tra loro indipendenti.
Ma - si diceva - alcune decisioni sembrano orientate in senso contrario (da ultimo vedi Cass. 5 dicembre 2000 n. 7671, in CED 218310) e addirittura hanno affermato che è illegittima, se inflitta in solido, la condanna al risarcimento del danno di persone non condannate per lo stesso reato, ma per reati diversi. Orbene decisioni come quella da ultimo riportata poggiano su un equivoco:
l'art. 187, comma 2, impone la solidarietà nel caso di condanna di più persone per uno stesso reato, ma non esclude esservi solidarietà anche in altri casi in applicazione del più generale principio dettato dall'art. 2055 c.c. e dagli artt. 1292 e 1294 c.c., norma quest'ultima che, come è noto, stabilisce una presunzione di solidarietà passiva quando vi sia una pluralità di debitori per un unico debito.
Quindi quando vi siano condotte che abbiano concorso a cagionare un unico evento dannoso non vi è dubbio che il giudice possa condannare in solido i responsabili.
È, invero, il fatto illecito produttivo di danno che deve essere unico, e non è rilevante se del fatto produttivo di danno possano rispondere più persone anche a titolo diverso.
Insomma se è unico il fatto - reato che ha prodotto danno si applica il principio di cui all'art. 187 c.p., comma 2, che impone la solidarietà, mentre se il fatto che produca danno sia unico e ne rispondano più persone, anche se per titoli di reato diversi, la solidarietà per gli obblighi civili scaturisce dall'art. 2055 c.c.. Nel caso di specie, infine, non vi è dubbio che la pubblicazione di un articolo diffamatorio abbia prodotto un danno alla parte civile;
tale pubblicazione è stata possibile certamente per l'attività del giornalista, che ha redatto il pezzo, ma anche per quella del direttore del giornale che ha consentito che l'articolo venisse pubblicato;
la solidarietà si giustifica perché alla pubblicazione dell'articolo - fatto unico - hanno concorso le condotte - commissive ed omissive - di due diversi soggetti, che sono stati condannati per titoli di reato diversi. Del resto, come è stato giustamente ed autorevolmente affermato, la unicità del fatto illecito, sulla quale si fonda la responsabilità solidale prevista dall'art. 2055 c.c., va riferita unicamente al danneggiato, e non va intesa come identità delle azioni dei danneggiati, ne' delle norme giuridiche violate da costoro (sul punto vedi anche Cass. Civ. 17 giugno 1980 n. 3833). La interpretazione proposta consente, infine, di evitare la esistenza di due regimi differenti a seconda se il danneggiato agisca con l'azione civile in sede penale o se il danneggiato agisca soltanto civilmente, diversità di regimi che di sicuro il legislatore non ha voluto.
Le considerazioni che precedono impongono il rigetto dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
LA CORTE rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido a pagare le spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 gennaio 2007. Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2007