Sentenza 17 novembre 2009
Massime • 1
Il giudice di merito, nel valutare la concedibilità della sospensione condizionale della pena, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen., ma può limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti.(Nella specie la Corte ha ritenuto esaustiva la motivazione della esclusione del beneficio fondata sul riferimento ai precedenti penali dell'imputato).
Commentari • 6
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/11/2009, n. 6641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6641 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 17/11/2009
Dott. GENTILE Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 203
Dott. MARMO Margherita - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MULLIRI Guicla I. - Consigliere - N. 23640/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MI IO N. il 13/05/1946;
avverso la SENTENZA N. 10043/2008 CORTE APPELLO di NAPOLI del 02/03/2009;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARMO MARGHERITA;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DI POPOLO Angelo, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza pronunciata il 2 marzo 2009 la Corte di Appello di Napoli confermava la sentenza pronunciata il 6 febbraio 2008, con la quale il Tribunale di Nola aveva dichiarato MI NT colpevole: 1) del reato previsto e punito dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, lett. C, per aver realizzato, senza permesso di costruire, lavori di costruzione di un manufatto alla via Pianillo di San Giuseppe Vesuviano, composto da piano terra con travi di fondazione in cemento armato, sopraelevazione di 30 pilastri in cemento armato con parziali casseformi e solaio di copertura per una superficie di 510, 60 mq;
2) del reato previsto e punito dal D.L. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 181, e punito D.P.R. n. 380 del 2001, ex art. 44, lett. C, per aver eseguito i lavori indicati al capo che precede, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ed ambientale, senza essere munito dell'autorizzazione; 4) del reato previsto e punito dal D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 64, 71, 64 e 72, per aver realizzato le strutture in cemento armato indicate al capo 1 non in base a progetto esecutivo, senza previa denunzia allo sportello unico e senza la direzione dei lavori da parte di un tecnico competente;
5) del delitto previsto e punito dall'art. 349 c.p.c., comma 2, perché, nominato custode dell'immobile indicato al capo 1 all'atto del sequestro operato in data 23 dicembre 2004, aveva violato i sigilli proseguendo i lavori di edificazione con il disarmo delle casseformi, (reato accertato in San Giuseppe Vesuviano fino all'11 gennaio 2005) e, ritenuta la continuazione tra i reati, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, aveva condannato l'imputato alla pena di un anno, tre mesi di reclusione ed Euro 900,00 di multa, con la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di un anno, con ordine di demolizione dell'opera abusiva, se non altrimenti eseguita, ed il ripristino dello stato dei luoghi a spese del condannato e a cura del Sindaco, previo dissequestro del manufatto. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata per i motivi che saranno nel prosieguo analiticamente esaminati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione della legge processuale penale con specifico riferimento all'art. 420 ter c.p.p., comma 5, in relazione all'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c).
Deduce il ricorrente che i giudici di merito avevano ritenuto improduttiva di effetti l'istanza di rinvio ad altra data per legittimo impedimento del difensore rilevando: 1) la omessa indicazione della data in cui il difensore aveva ricevuto la comunicazione della data dell'altro processo;
2) l'indimostrata impossibilità a nominare un sostituto processuale;
3) la prossima prescrizione del reato.
Deduce il ricorrente che nell'istanza depositata sette giorni prima dell'utenza aveva precisato: 1) di essere l'unico difensore di fiducia, 2) di essere impegnato in pari data in un processo proveniente da una udienza di prosieguo, (quindi senza avviso al difensore), ove l'imputato rispondeva di omicidio colposo;
3) di essere impossibilitato a nominare un sostituto processuale rispetto al mandato ricevuto in maniera strettamente personale. I giudici di merito non avevano valutato le documentate deduzioni difensive e non avevano rispettato i criteri di logicità, sicché l'omessa valutazione ed accoglimento dell'istanza di rinvio aveva dato luogo ad una nullità assoluta ed insanabile ai sensi dell'art.178 c.p.p., comma 1, lett. c), a nulla rilevando la presenza e l'assistenza di un difensore di ufficio.
L'istanza era stata depositata non appena il difensore era venuto a conoscenza della contemporaneità tra i diversi impegni e conteneva le ragioni che rendevano essenziale la presenza del difensore di fiducia nel procedimento. Inoltre l'impedimento documentato non avrebbe dato luogo al rischio di prescrizione, dovendo sospendersi i termini.
Rileva il Collegio che questa Corte a Sezioni Unite (SU sent. 25 giugno 2009, n. 29529, rv 244109) ha affermato il principio che "nel caso di istanza di rinvio per concomitante impegno professionale del difensore, spetta al giudice effettuare una valutazione comparativa dei diversi impegni al fine di contemperare le esigenze della difesa e quelle della giurisdizione, accertando se sia effettivamente prevalente l'impegno privilegiato dal difensore per le ragioni rappresentate nell'istanza e da riferire alla particolare natura dell'attività cui occorre presenziare, alla mancanza o assenza di un codifensore, nonché all'impossibilità di avvalersi di un sostituto a norma dell'art. 102 c.p.p.". (vedi anche Cass. pen. sez. 5^ sent. 11 ottobre 2007, n. 43062, rv 238499). Nel caso in esame l'ordinanza pronunciata il 2 marzo 2009, con la quale la Corte Territoriale ha respinto l'istanza di rinvio, è adeguatamente motivata, conformemente all'indicato principio di diritto, in quanto i giudici di merito hanno rilevato che non risultava quando l'imputato avesse ricevuto l'avviso per partecipare all'altro processo, che non risultava l'obiettiva impossibilità di nominare un sostituto processuale e che i fatti oggetto del procedimento erano di prossima prescrizione.
Va quindi respinto il primo motivo di ricorso in quanto infondato. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione di legge con riferimento alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena motivata genericamente con riferimento ai precedenti penali che non avrebbero consentito una prognosi favorevole.
In proposito, rileva la difesa dell'imputato, i precedenti, ad esclusione di quello per il reato di cui all'art. 650 c.p., risultavano depenalizzati per cui non erano di ostacolo alla concessione del beneficio di una seconda sospensione condizionale della pena.
Rileva il Collegio che anche il secondo motivo è infondato. La Corte Territoriale ha infatti rilevato che i precedenti penali del Miranda, pur non ostativi e depenalizzati, non consentivano di formulare una prognosi positiva in ordine alla futura condotta dell'imputato.
La motivazione della Corte Territoriale è conforme al principio di diritto affermato da consolidata giurisprudenza di legittimità, peraltro richiamata dai giudici di merito (v. per tutte Cass. pen. sez. 5^ sent, 11 febbraio 2005, n. 34682, rv 232312), secondo cui "ai fini del giudizio circa la concedibilità o meno della sospensione condizionale della pena, la presenza di precedenti condanne per reati poi depenalizzati può legittimamente essere valutata dal giudice come elemento ostativo alla presunzione che il colpevole si asterrà in futuro dal commettere ulteriori reati".
Va quindi respinto anche il secondo motivo di ricorso. Con il terzo motivo il ricorrente deduce che era solo apparente la motivazione circa la prognosi sfavorevole ai fini della mancata concessione del beneficio in quanto la Corte Territoriale si era limitata a richiamare le sentenze che consentono il diniego del beneficio anche in relazione a precedenti condanne poi depenalizzate ma non avevamo motivato in ordine alle ragioni in base alle quali ritenere che i precedenti penali consentissero di formulare una prognosi negativa in ordine alla futura condotta di esso imputato. In ordine al motivo si rileva che questa Corte (v. per tutte Cass. pen. sez 4^ sent. 13 luglio 1993, n. 9540, rv 195225) ha precisato che "ai fini della concessione o del diniego della sospensione condizionale della pena, il giudice di merito non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi indicati nell'art. 133 c.p., ma può limitarsi ad indicare quelli che ritiene prevalenti", sicché nel caso in esame deve ritenersi sufficiente la motivazione della Corte di merito che ha escluso di poter formulare una prognosi favorevole con riferimento ai precedenti dell'imputato. Va quindi respinto anche il terzo motivo di ricorso.
Consegue al rigetto del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2010