Sentenza 10 settembre 2013
Massime • 1
In tema di bancarotta per distrazione, non sussiste il dolo in presenza della volontà dell'imprenditore poi fallito di porre in essere una condotta finalizzata all'estinzione di posizioni debitorie della società (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabile l'elemento soggettivo del delitto di bancarotta preferenziale in presenza di una condotta finalizzata a definire le più importanti posizioni debitorie di una società, soddisfacendo gli interessi dei principali creditori).
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- 1. Danno e pericolo nella bancarotta cd. "riparata"Pietro Chiaraviglio · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. La sentenza in analisi costituisce un recentissimo arresto della Cassazione in tema di bancarotta c.d. 'riparata'. Nel caso affrontato dalla Suprema Corte, l'imputato era stato condannato in primo ed in secondo grado per bancarotta fraudolenta per dissipazione, consistita nell'aver utilizzato - in qualità di amministratore della società poi fallita - parte dei proventi derivanti dalla cessione di un cespite aziendale per scopi extrasociali. Avverso la condanna d'appello l'imputato ricorre in Cassazione lamentando una serie di vizi di motivazione della sentenza impugnata, che non aveva preso posizione su alcuni punti fondamentali della controversia, fra i quali l'assunto difensivo …
Leggi di più… - 2. Vendita sottocosto e bancarotta per distrazione: serve il pericolo concreto per i creditori e una motivazione rigorosa sull’elemento soggettivo (Cass. Pen. n.…Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 1 febbraio 2026
Massima In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale pre-fallimentare, la vendita “sottocosto” di un bene sociale non integra di per sé una distrazione ex art. 216 L.F.: il giudice deve motivare in concreto sulla idoneità dell'atto a porre in pericolo la garanzia dei creditori (pericolo concreto) e sulla rimproverabilità soggettiva, tenendo conto del contesto economico, della collocazione temporale rispetto alla dichiarazione di fallimento e della destinazione del prezzo incassato. È viziata per manifesta illogicità la motivazione che, a fronte di condotte analoghe coeve (vendite sottocosto), assolve per una ritenendola funzionale a reperire liquidità per pagare debiti sociali e …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 10/09/2013, n. 41665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41665 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 10/09/2013
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASSANO Margherita - rel. Consigliere - N. 139
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BELTRANI Sergio - Consigliere - N. 30829/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SI OB N. IL 06/04/1967;
avverso la sentenza n. 90/2011 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 01/02/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/09/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA CASSANO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Gaeta P.;
udito, per la parte civile, l'avv. Venturi P. che ha chiesto il rigetto del ricorso e depositato nota spese;
uditi i difensori avv. Colosimo G. e Pietro Federico che hanno entrambi chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il giorno 1 febbraio 2013 la Corte d'appello di Bologna confermava, nei confronti di OB GE, la sentenza emessa il 14 luglio 2008 dal Tribunale di Rimini che aveva dichiarato l'imputato colpevole del delitti di bancarotta fraudolenta (capo a), esclusa l'aggravante della pluralità dei fatti, e lo aveva condannato alla pena di cinque anni di reclusione, oltre alle pene accessorie e al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile IN TT.
A GE si contesta di avere, nella sua qualità di amministratore unico pro tempore della s.r.l "Capital", dichiarata fallita con sentenza del 24 aprile 2001, di avere effettuato la vendita simulata, al prezzo di novecento milioni, in realtà mai versato, di un complesso di terreni edificabili, posti nel comune di Santancargelo di Romagna, in favore della s.r.l. "Coef" che, a sua volta, cedeva allo stesso prezzo i suddetti beni immobili alla s.a.s. "Atlantic", riconducibile a GE, il quale, figurando quale terzo acquirente in buona fede, sottraeva i terreni, unico bene di valore esistente nel patrimonio della s.r.l. "Capital", alle garanzie dei creditori non ipotecali di detta società.
2.1 giudici di merito ritenevano provata la responsabilità di OB GE sulla base della deposizione del curatore fallimentare, delle testimonianze rese e delle stesse dichiarazioni spontanee dell'imputato.
Consideravano irrilevante la circostanza, dedotta dall'imputato, che, mediante tali operazioni, fossero state chiuse le principali posizioni debitorie della s.r.l. "Capital", atteso che fa stato l'ammontare delle passività e dei crediti accertati con la sentenza di fallimento e che non può essere il fallito a scegliere i creditori da soddisfare.
3. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, l'imputato, il quale, anche mediante motivi nuovi, formula le seguenti censure.
Denuncia erronea interpretazione della legge penale, mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza del fatto tipico e dell'elemento soggettivo del reato di bancarotta patrimoniale distratti va, per le seguenti ragioni.
La fuoriuscita dei beni immobili è stata adeguatamente bilanciata dall'azzeramento di poste passive di bilancio per come ragguagliabili all'entità delle ipoteche gravanti sui beni ceduti;
. Il credito asseritamente vantato da IN TT si fonda su scritture che un successivo accertamento peritale calligrafico ha accertato essere false.
La sentenza dichiarativa di fallimento costituisce una condizione obiettiva di punibilità che non contribuisce a descrivere l'offesa al bene giuridico, ma esprime una mera valutazione di opportunità in ordine all'inflizione della pena. Il disvalore penale dei reati prefallimentari di bancarotta non è, quindi, un riflesso retrospettivo del fallimento, ma si radica in una carica offensiva immanente, rappresentata dalla violazione di regole gestionali poste a protezione delle ragioni creditorie, espressa nel divieto di porre in essere condotte - sul piano patrimoniale e documentale - atte a pregiudicare il soddisfacimento dei creditori.
Il delitto di bancarotta per distrazione presuppone la rappresentazione della futura dichiarazione di fallimento sulla base di elementi obiettivamente espressivi di una situazione di dissesto e la volizione della condotta distrattiva, mentre, nel caso in esame, l'imputato ha posto in essere i comportamenti a lui contestati in un lasso di tempo in cui la società non presentava sintomi di dissesto e unico creditore della s.r.l. "Capital" per una somma di poco superiore agli ottomila Euro era tale LL.
La normativa tutela non solo la messa in pericolo dell'interesse creditorio, ma la consistente e definitiva lesione dello stesso che si determina solo a seguito della verificazione di una crisi irreversibile.
Il ricorrente prospetta, inoltre, erronea, applicazione della legge penale con riguardo all'omessa derubricazione del delitto di bancarotta per distrazione in quello di bancarotta preferenziale, atteso che dalla sentenza stessa emerge che l'imputato ha potuto definire tutte le principali esposizioni debitorie della s.r.l. "Capital".
OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni di seguito indicate. Un tema di reati fallimentari, la condotta di distrazione rilevante ai sensi dell'art. 216, comma 1, n. 1, L.F. è comprensiva di tutte le attività di distacco o estromissione di uno o più beni dal patrimonio che comportino uno squilibrio tra attività e passività idoneo a porre in pericolo le ragioni dei creditori. Essa deve essere valutata nel contesto complessivo dei fattori che hanno condotto l'impresa alla decozione nella prospettiva della persistenza di un pericolo concreto di lesione degli interessi dei creditori quanto meno nella forma di un aggravamento del dissesto. I comportamenti posti in essere dal fallito devono essere, pertanto, idonei a recare offesa agli interessi della massa dei creditori a causa della perdita di ricchezza che gli stessi hanno determinato e della mancanza di un riequilibrio economico medio tempore. L'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta implica un'adeguata conoscenza della concreta situazione aziendale e, in genere, patrimoniale e la rappresentazione della futura dichiarazione di fallimento, rappresentazione fondata sull'attualità del dissesto con volontarietà dell'atto distrattivo;
soltanto nella consapevole prospettiva del dissesto finanziario gli episodi distrattivi assumono - anche sotto il profilo psicologico - un potenziale offensivo. Il soggetto agente deve, quindi, prefigurarsi che la sua condotta depauperativa cagionerà verosimilmente il dissesto - cui si correla la lesione del diritto di credito costituente il principale interesse protetto dalla norma incriminatrice - ed accettare questo rischio. Se la situazione di dissesto che da luogo al fallimento deve essere rappresentata e voluta (o quanto meno accettata come rischio concreto della propria azione) dall'imprenditore, non integra il dolo di bancarotta per distrazione la volontà di porre in essere una condotta finalizzata ad estinguere posizioni debitorie della società.
2. La sentenza impugnata è esente dai vizi denunciati nella parte in cui, con puntuale richiamo alle emergenze processuali (deposizione del curatore, accertamenti patrimoniali, dichiarazioni spontanee dell'imputato) ha argomentato che la cessione dell'intero complesso edificabile posto in località Gioia era avvenne quando GE si rese conto di non essere in grado di estinguere le iscrizioni ipotecarie per 1.400.000.000 di lire gravanti sul terreno) e, quindi, in un'epoca in cui era prevedibile il dissesto della società. I giudici di merito non hanno, invece, fatto corretta applicazione dei principi in precedenza illustrati, laddove hanno ravvisato la sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, piuttosto che quello del delitto di bancarotta preferenziale, in presenza di una condotta cui era sottesa, come evidenziato dagli stessi giudici di merito, la volontà di definire le più (V importanti esposizioni debitorie della s.r.l. "Capital" e di soddisfare le ragioni dei principali creditori. In un'ipotesi del genere sussiste l'elemento soggettivo del delitto di bancarotta preferenziale (R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 216, comma 3) che è ravvisabile ogni qualvolta l'atteggiamento psicologico dell'autore del reato sia rivolto a favorire un creditore, riflettendosi, contemporaneamente, anche secondo lo schema tipico del dolo eventuale, nel pregiudizio per altri (Sez. 5, n. 4427 del 24 febbraio 1998). Dallo sviluppo argomentativo della sentenza impugnata emerge che GE pose in essere l'operazione a lui addebitata al fine di procedere, con il corrispettivo ricavato dalla cessione dei terreni, al pagamento dei principali creditori e di favorire, quindi, la posizione di questi, accettando l'eventualità di un potenziale pregiudizio alla massa dei creditori e la lesione della par condicio creditorum.
Per queste ragioni s'impone, quindi, la qualificazione del fatto come bancarotta preferenziale.
3. Il reato di bancarotta preferenziale è, peraltro, prescritto, avuto riguardo alla pena edittale per esso previsto, all'epoca della dichiarazione di fallimento (24 aprile 2001), costituente il momento consumativo del delitto, ai periodi di sospensione. Di conseguenza la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, perché il reato di bancarotta preferenziale (così qualificata l'originaria contestazione di bancarotta fraudolenta) è estinto per prescrizione.
3. L'accoglimento (almeno parziale) del ricorso comporta che non si debba procedere alla liquidazione dei compensi per le spese sostenute nel presente giudizio dalla costituita parte civile IN TT.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché, qualificato il fatto come bancarotta preferenziale, il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 10 settembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2013