Cass. pen., sez. feriale, sentenza 10/09/2013, n. 41665
CASS
Sentenza 10 settembre 2013

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Massime1

In tema di bancarotta per distrazione, non sussiste il dolo in presenza della volontà dell'imprenditore poi fallito di porre in essere una condotta finalizzata all'estinzione di posizioni debitorie della società (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabile l'elemento soggettivo del delitto di bancarotta preferenziale in presenza di una condotta finalizzata a definire le più importanti posizioni debitorie di una società, soddisfacendo gli interessi dei principali creditori).

Commentari2

  • 1Danno e pericolo nella bancarotta cd. "riparata"
    Pietro Chiaraviglio · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    1. La sentenza in analisi costituisce un recentissimo arresto della Cassazione in tema di bancarotta c.d. 'riparata'. Nel caso affrontato dalla Suprema Corte, l'imputato era stato condannato in primo ed in secondo grado per bancarotta fraudolenta per dissipazione, consistita nell'aver utilizzato - in qualità di amministratore della società poi fallita - parte dei proventi derivanti dalla cessione di un cespite aziendale per scopi extrasociali. Avverso la condanna d'appello l'imputato ricorre in Cassazione lamentando una serie di vizi di motivazione della sentenza impugnata, che non aveva preso posizione su alcuni punti fondamentali della controversia, fra i quali l'assunto difensivo …

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  • 2Vendita sottocosto e bancarotta per distrazione: serve il pericolo concreto per i creditori e una motivazione rigorosa sull’elemento soggettivo (Cass. Pen. n.…
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 1 febbraio 2026

    Massima In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale pre-fallimentare, la vendita “sottocosto” di un bene sociale non integra di per sé una distrazione ex art. 216 L.F.: il giudice deve motivare in concreto sulla idoneità dell'atto a porre in pericolo la garanzia dei creditori (pericolo concreto) e sulla rimproverabilità soggettiva, tenendo conto del contesto economico, della collocazione temporale rispetto alla dichiarazione di fallimento e della destinazione del prezzo incassato. È viziata per manifesta illogicità la motivazione che, a fronte di condotte analoghe coeve (vendite sottocosto), assolve per una ritenendola funzionale a reperire liquidità per pagare debiti sociali e …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. feriale, sentenza 10/09/2013, n. 41665
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 41665
Data del deposito : 10 settembre 2013

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