Sentenza 3 ottobre 2007
Massime • 1
In tema di bancarotta fraudolenta, il divieto di costituzione di parte civile dei creditori "uti singuli" - salvo che questi intendano far valere un titolo di azione propria personale - sancito dall'art. 240 L. fall., si estende indifferentemente ai procedimenti relativi ai delitti di cui all'art. 216 quanto a quelli relativi alla violazione delle diverse ipotesi incriminatrici contenute nell'art. 223 L. fall..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/10/2007, n. 43101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43101 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 03/10/2007
Dott. CALABRESE Renato LU - Consigliere - SENTENZA
Dott. FERRUA Giulia - Consigliere - N. 1896
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - N. 045302/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
01) MA UI LO N. IL 01/07/1922;
02) MP IO N. IL 29/06/1948;
03) AB LO N. IL 16/07/1939;
04) EC ER N. IL 18/02/1936;
05) PR ER N. IL 14/05/1940;
06) BO AR N. IL 07/04/1942;
07) LO IO N. IL 14/07/1928;
08) GI NA N. IL 16/08/1935;
09) NI NT N. IL 20/11/1937;
10) RÒ MO ENZO N. IL 23/01/1938;
11) AB IO N. IL 10/01/1942;
avverso la sentenza del 16.3.2005 della Corte d'Appello di LE;
visti gli atti, la sentenza ed i ricorsi;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Cons. Dott. Gian Giacomo Sandrelli.
Sono presenti:
avv. Tana Amilcare di LE per AZ LU OL;
avv. Massa Federico di LE per MP AN;
avv. Maggio Elio Orazio AN di LE per EL AN;
avv. Mazzacuva Nicola di Bologna per GR ER;
avv. Stile Alfonso di Napoli per GR ER;
avv. Corleto LE di LE in proprio ed anche in sostituzione dell'avv. Pallara NG di LE per gli imputati: PR DO, TO AR, LL AN, TI NA, EL AN;
avv. Mellone Donato di LE per NE IA;
avv. Bonsegna Giuseppe di LE per Però MO NZ.
Per le parti civili sono presenti:
avv. Regina Aldo di Bari che deposita speciale procura allegata al fascicolo processuale;
avv. Galluccio Nezio Daniele di Galatina in proprio ed anche in qualità di sostituto processuale di delle depositate nomine per gli avv. Napoletano Vincenzo di Galatina, Giannini Emilio di Galatina, Saracino Nicola di LE.
Sentita la Requisitoria del Procuratore Generale nella persona del Cons. Dott. Mura AN che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso di AB e per il rigetto degli altri ricorsi.
IN FATTO
1) Svolgimento del processo.
Il Tribunale di LE il 22.3.1994 dichiarò il fallimento della Spa ISTITUTO FINANZIARIO MERIDIONALE EC.
La 1^ Sezione penale dello stesso Tribunale affermò, con sentenza del 18.4.2002, la penale responsabilità - al titolo di bancarotta fraudolenta - di ER EC, ritenuto amministratore di fatto della società, nonché - quali concorrenti con costui nelle commissioni dei reati fallimentari - di IA NI, di AN MP, di NG AB, di RÒ MO Ezio dipendenti dell'organismo (mentre già risultavano estinti per prescrizione addebiti di appropriazione indebita e falso ascritti a questi ultimi). Affermò, ancora, la colpevolezza, ai sensi dell'art. 40 cpv. c.p.), per alcune ipotesi criminose, di GI NA,
Presidente del collegio sindacale.
Costoro furono condannati alle pene ritenute di giustizia. Fu pronunciata per alcuni imputati anche condanna al risarcimento dei danni (oltre alla rifusione delle spese di costituzione) verso la EL e verso i creditori che, uti singuli, si erano costituiti nei loro confronti.
Il tribunale escluse, tuttavia, la responsabilità del EC nel reato di concorso in bancarotta fraudolenta patrimoniale per le condotte di sottrazione di ricchezza commesse dai dipendenti. Assolse i dipendenti DO NC ed AN MP per non aver commesso il fatto, nonché - perché il fatto non costituisce reato - gli amministratori di diritto ed i sindaci PR DO, AR BO, AN LO, MA LU, AN AB, assoluzione che non venne contrastata da impugnazione del PM, ma soltanto dalla EL/parte civile, per i meri effetti civili. Le indagini preliminari erano sorte avanti il P.M. di LE a cui era depositato il 22.2.1994 (preceduta il 19.2.1994 dal ricorso ex art.2409 cod. civ. per la revoca degli organo societari) esposto dell'amministratore MA che, informava come il EC avesse preteso urgente riunione degli organi societari, avendo riscontrato inquietanti segnalazioni di predazione del patrimonio societario ad opera di alcuni dipendenti, artefici anche di falsificazioni contabili (destinate ad occultare le illecite sottrazioni), come meglio sarà detto oltre. La denuncia/relazione, al contempo, assicurava che non si profilava come inevitabile l'insolvenza, attesa la fidejussione offerta dal EC medesimo.
Mette conto sottolineare, interessando questo tema la credibilità delle chiamate in correità, che gli imputati di questa prima inchiesta vennero incarcerati, con drammatiche conseguenze personali, Sent. Trib. pag. 131.
Nel frattempo, si era aperta la procedura concorsuale ed il Curatore aveva raccolto notizie secondo cui anche il EC poteva considerarsi un possibile responsabile di condotte fraudolente. Di qui l'estensione dell'indagine anche nei confronti di EC ER, che formalmente non rivestiva - a far data dal 1975 - alcuna carica sociale. Anche il Presidente del Collegio sindacale, NA GI, aveva comunicato esiti di accertamenti di irregolarità. All'esito della fase istruttoria (che, fra l'altro, aveva contemplato una Perizia contabile nelle forme dell'incidente probatorio) il PM aveva richiesto l'archiviazione della posizione di ER EC. Ma il GIP aveva emesso decreto di rinvio a giudizio per i soggetti di indagine diversi dal EC e - ritenendo provato il ruolo di amministratore di fatto - aveva respinto l'istanza di archiviazione e aveva formulato imputazione coatta nei suoi confronti. In tal modo, prima dell'inizio del giudizio di 1^ grado, si erano generate due distinte ed autonome vicende processuali (con autonome imputazioni), portanti anche contrastanti ed opposte ricostruzioni fattuali. Queste due procedure furono riunite, di poi, avanti il Tribunale di LE nella fase del primo grado di giudizio, che conobbe una lunghissima istruttoria dibattimentale in forza della quale il Tribunale accolse, nella sostanza, la formulazione delle accuse articolate dal P.M. (anche se per tracciati argomentativi diversi), scostandosene in relazione al divisato concorso tra il EC e gli altri soggetti, negli atti di distrazione sul patrimonio societario. Ritenne, per la posizione del EC (la cui disamina occupò la maggior parte della motivazione), il ruolo di amministratore di fatto, quale vero dominus dell'organismo, assecondato dalla connivente compiacenza degli altri comprimari, i quali, sfruttando lo stato di disordine contabile, erano riusciti ad impunemente depredare, per interessi personali, il dissestato patrimonio societario. Sul punto si dirà meglio oltre. La compendiosa sentenza dei giudici del Tribunale fu appellata da tutti gli imputati condannati, da MA (anche relativamente alla asserita inammissibilità dell'impugnazione della Parte Civile che aveva appellato la decisione ex art. 576 c.p.p.) e dalle Parti Civili (cioè dalla EL fallimentare)e, nei confronti del solo EC, da OR AN).
La Corte d'Appello di LE, con la Sentenza del 16.3.2005 (depositata l'11.4.2006) accolse nella quasi integralità le conclusioni dei primi giudici. Da esse si allontanò sia quanto al trattamento sanzionatorio per tutti gli imputati, riducendo le pene irrogate, sia in relazione alle statuizioni civili con la condanna di ER EC al risarcimento dei danni verso AN e con l'abbassamento della condanna provvisionale disposta verso le parti civili (salvo che nei confronti della EL). Ma, soprattutto, affermò - anche se soltanto ai fini civili (attesa l'assenza di impugnazione della pubblica accusa) - la responsabilità degli amministratori di diritto e dei sindaci, che erano stati assolti in primo grado.
Per l'odierna udienza pervenivano, depositati il 18.9.2007, motivi aggiunti della difesa EC i quali riassumevano per punti essenziali le ragioni dell'innocenza dell'imputato, lamentando anche la eccessività della pena, a fronte della risultanza processuale comunque riferibile alla condotta del EC (tema, per il vero, che non sembra dedotto con i motivi principali). In pari data la stessa difesa depositava Memoria difensiva a favore del EC, volta a compendiare gli aspetti ritenuti maggiormente viziati della decisione impugnata ed in cui è anche adombrata una lamentela relativa alla misura sanzionatoria applicata all'imputato, a fronte della portata effettivamente dannosa della sua condotta ascritta dall'ipotesi di accusa.
Sempre per l'odierna udienza perveniva alla Corte istanza di rinvio, a firma dell'avv. Corleto, giustificata dalla proposta di concordato fallimentare presso la Sezione Commerciale del Tribunale di LE, con udienza già fissata al 13.11.2007. Istanza che veniva reiterata all'odierna udienza: per essa il PG esprimeva parere contrario, chiedendo eventuale stralcio delle parti già definibili. La Corte, rilevando che non vi sono effetti penali collegabili alla decisione del tribunale fallimentare di LE mentre restano, comunque, intatte le questioni civili, ha rigettato l'istanza.
2) La vicenda:
L'Istituto Finanziario Meridionale GR, costituito in Galatina nel 1963, era organismo dedito alla raccolta del risparmio ed alla concessione del credito. Quanti depositavano del denaro divenivano soci ed a costoro era intestata un'azione, ovvero - con maggior frequenza - ad essi era assegnato un certificato di deposito. Così essi potevano fruire di tassi di interesse assai convenienti, rispetto alle soglie consuete nel mercato del credito bancario (correlativamente i tassi praticati ai destinatari di prestiti erano superiori a quanto applicato dalle aziende di credito). Gli utili erano costituiti dall'impiego remunerativo del denaro raccolto (ma essi non vennero mai distribuiti ai soci, cfr. dich. NE in Sent. Trib. pag. 55: la circostanza induce il Tribunale a ritenere che essi non siano mai stati prodotti, ma falsamente annotati in bilancio, Sent. Trib. pag. 427).
Il capitale della società era precipuamente riferibile alla famiglia EC, soprattutto ai fratelli RC (ucciso nel corso del 1989) ed ER, che era stato formale amministratore sino al 1975 (in minima parte ai depositanti). Inconsueta, come rileva la sentenza della Corte territoriale, la stabilità degli organi di gestione e di controllo, sintomo (cfr. Sent. Trib. pag. 11) di un consolidato ed immutato rapporto fiduciario tra gli organi sociali e i titolari del capitale.
Nonostante l'apparenza di forte solidità ed affidabilità, assicurata all'Istituto dall'appartenenza del suo capitale alla famiglia EC, facoltosa e ben reputata (onde non venne mai meno, sino agli ultimi giorni, la fiducia di quanti intendevano depositare ed affidare alla società i loro risparmi), l'istruttoria penale accertò una realtà ben diversa: le indagini peritali/contabili (e la circostanza di poi fu confermata dalle confessioni di molti imputati) svelarono una situazione progressivamente deficitaria, tanto che la perdita - che risaliva almeno al 1984 - evidenziò un grave passivo fallimentare di quasi L. 17 miliardi, in gran parte costituito dalla mancata restituzione ai depositati del denaro da essi versato agli sportelli dell'Istituto (Sent. Trib. pag. 13, a pag. 12/13 vi è il dettaglio delle risultanze). Come si è già detto, questo progressivo indebolimento patrimoniale ed il forte squilibrio economico fu tenuto celato ai soci ed i terzi mediante la sistematica alterazione delle comunicazioni sociali (con artificiosa appostazione di dati attivi o inesistenti o di gran lunga eccedenti la relativa reale dimensione), tanto che ancora per l'esercizio 1992 era attestato un utile di L. 16.000.000, quando la perdita doveva valutarsi in almeno L. 2.200.000.000; falsificazione che venne riscontrata anche nella contabilità, frutto di un diffuso inquinamento, con il risultato di averla resa del tutto inattendibile.
Era questo (secondo la prima segnalazione di ER EC a MA e l'accusa fu confermata da dichiarazione confessorie di alcuni dipendenti e fu accolta dai giudici del merito) il risultato di appropriazioni indebite sistematiche, operate dai dipendenti, articolate in espedienti finanziari che, pur essi, incisero sulla rappresentazione prima del dato contabile riverberandosi, poi, nelle comunicazioni sociali, come la diffusa emissione o novazione di titoli privi di effettivo valore, la falsificazione delle firme sugli stessi e su documentazione societaria, ecc..
La risultanza si armonizzava con lo stato caotico e del tutto inagibile delle scritture contabili, vistosamente artefatte, del tutto carenti di dati, dei supporti necessari e dei giustificativi indispensabili e frutto di imponente falsificazione ideologica o di alterazione materiale, a tratti anche in guisa rozza (mancanza di conciliazione dei saldi, talora riportati a matita, fogli rimasti in bianco, ecc.). Segnatamente, la voce cassa registrava andamenti anomali ed inspiegabili (in termini di fisiologia) soprattutto alla chiusura dell'anno ed alla riapertura dell'esercizio successivo (cfr. l'esame delle risultanze peritali in Sent. C. App., pag. 16 e ss.). Il quadro della falsificazione complessiva della contabilità veniva compendiata nell'originario capo B) del proc. 728/98 reg. Trib., quanto ai dipendenti.
Ma, secondo quanto prima osservato, le indagini avevano portato alla luce la possibile responsabilità per distrazione patrimoniale a carico di ER EC (riferibile anche a suo fratello RC), risalente ad anni addietro, ma i cui esiti erano riscontrabili anche in epoca recente. Il capo di imputazione relativo alle false comunicazioni sociali (originario capo A, proprio del proc. 728/98 reg. trib. e ripreso nel capo A del proc. 1500/99 reg. trib., riferito al solo EC ER) riporta i risultati degli scostamenti dal vero accertati per i singoli bilanci relativi agli esercizi dal 1989 al 1992: infedeltà protese ad occultare le perdite consecutive, maturate nel corso degli esercizi pregressi. Cosicché dovevano ritenersi concomitanti - per la condotta di bancarotta conseguente all'alterazione documentale - due distinte cause: quella rapportabile alla gestione di ER EC (condotta in concorso con il fratello RC) e le appropriazioni dei dipendenti, occultate a soci e terzi nei documenti societari (cfr. le risultanze peritali al riguardo in Sent. C. App., 15 e ss.). Era ascritta al EC anche la condotta di distrazione patrimoniale fraudolenta (l'originario capo C del proc. 1500/99), ritenendola perpetrata in concorso con i dipendenti: ma il fatto è stato oggetto di assoluzione in primo grado.
3) La responsabilità penale ascritta dai giudici di merito ad ER EC.
La posizione di ER EC è quella che ha maggiormente assorbito l'attenzione dei giudici di merito. Come è agevole intuire e come si rileva dal dissenso maturato tra l'originaria impostazione del P.M. e quella del GIP, sfociata nella imputazione coatta, essenziale alla costruzione d'accusa per il EC è la qualifica di amministratore di fatto della società, ancorché egli - a far data dal 1975 (quasi vent'anni prima dell'avvio della procedura fallimentare) - avesse abbandonato ogni carica gestoria formale a favore del fratello RC ed ancorché, a far data dal maggio 1989, la gestione fosse stata assunta da un Consiglio di Amministrazione di cui egli non faceva parte.
Conseguente a siffatta qualifica è la posizione di garanzia che - secondo i giudici del Tribunale e della Corte di Appello (Sent. C. App., pag. 23 e ss.) - gravava l'imputato di obblighi penalmente rilevanti a tutela della conservazione del patrimonio societario. Al contempo lo disegnava quale soggetto "proprio" del delitto contestato.
A questa conclusione i giudici sono giunti (Sent. Trib. pag. 432 e ss., a compendio e riassunto di tutte le argomentazioni sviluppate dalla intera decisione sino a quel punto;
Sent. C. App. pag. 24 e ss.):
- sulla premessa della titolarità di quota decisiva del capitale (egli era, inoltre, stato dalla fondazione sino al 1975 Presidente del Consiglio di amministrazione, a lui subentrando il fratello RC);
- a seguito dal dimostrato interesse alle sorti della società (sia con l'immissione in essa del nipote, sia con la prestazione a favore della stessa di fidejussione personale, ammontanti a complessive L.
2.600.000.000 negli anni 1992 e 1993, impegni di poi onorati, cfr. Memoria difensiva 18.9.2007);
- in considerazione della presenza di persone amiche in seno agli organi gestori e di controllo (attinenti alla valutazione di concrete espressioni gestorie sono i rilievi del Tribunale, riportati a pag. 54 n. 8 della impugnata sentenza);
- soprattutto, nel richiamo delle dichiarazioni di dipendenti della società (pag. 26 e ss.), che descrissero non soltanto la posizione di primazia amministrativa, ma anche la condotta illecita tenuta dall'imputato. Chiamate di correo ritenute processualmente affidabili (da entrambe le decisioni di merito, per la Sent. C. App., pag. 25 e ss.) in quanto:
a) intrinsecamente credibili, essendo il EC imprenditore avveduto ed oculato, tale - cioè - da non ammettere ipotesi di distrazione a suo danno ed a sua insaputa di ricchezza dalla società;
b) portatrici di accuse non soltanto verso ER EC, ma anche nei confronti di altri dipendenti e preposti, onde può escludersi che siano state previamente concordate;
c) assai circostanziate e provenienti (come nel caso di NC) da persona assai vicina al EC ER e depositario di interna corporis della sua famiglia;
d) verificate alla luce di circostanze riscontrate processualmente, contrariamente a quanto opinato dalla difesa dell'imputato, da rilievi peritali ovvero da deposti testimoniali o da produzioni documentali;
e) le reciproche discrasie rilevate attengono a profili marginali e non decisivi, tali da non minare la sostanza delle affermazioni;
f) dalle asseverazioni provenienti da testimonianze escusse (Sent. C. App., pag. 29 e ss.).
In questa prospettiva è addebitata al EC la causa cronologicamente iniziale del dissesto societario, collocata intorno al 1984 (stando all'assunto peritale) e costituita da ammanchi di ricchezza, le cui conseguenze non furono mai sanate, ma squilibrarono irrimediabilmente l'asse finanziario dell'Istituto Meridionale. Mentre la ragione immediata dell'evento fallimentare è ascritta alle condotte di appropriazione massiccia e sistematica, attuate, a far data almeno dal 1989, da alcuni dipendenti, per loro autonoma iniziativa e, per quanto sarà oltre detto, all'insaputa del EC stesso. Condotte che diedero colpi esiziali alla possibilità di risanamento della società. Esse - ed è quanto qui interessa - pur derivando da motivazioni diverse, concorsero alla generale falsificazione della contabilità sociale. Infatti, all'origine dell'inquinamento contabile afferente alla gestione dei EC è stato ritenuto esservi stato un input proveniente dai fratelli EC, proteso ad occultare i prelievi di cui costoro si giovavano. Comando rimasto saldo nel tempo, anche quando le redini dell'Istituto furono affidate ad altri soggetti (sempre fedeli alla famiglia). Mentre l'azione di falsificazione riferibile ai dipendenti - fissata nel periodo dal 1989 al fallimento - viene ricondotta agli atti predatori di questi ultimi, ed alla necessità di nascondere le tracce. ER EC - lo si è già detto - ignaro delle appropriazioni e falsificazioni dei suoi collaboratori che incautamente riteneva fedeli e leali, restò all'oscuro dell'effettivo stato di dissesto. Di esso fu progressivamente informato nel torno di tempo compreso tra il 1992 ed il 1993 (a seguito della richiesta di sostegno di garanzia verso il comparto bancario, situazione che evidenziava l'incapacità della gestione corrente a sopperire i costi di esercizio). Egli cercò il salvataggio della società, offrendo personale fidejussione per elevati importi, ma quando l'effettivo deficit si palesò (alle prime ispezioni, avviate anche per sua insistenza) superiore a quanto immaginato, abbandonò il progetto. Dunque, EC, artefice e promotore delle illecite condotte, divenne di poi vittima della modalità di inquinamento contabile, che egli - insieme al fratello - aveva avviato e prescritto ai suoi collaboratori.
La Perizia PIRELLI/D'AMBROSIO, le cui conclusioni sono state accolte dai giudici di merito (e che, quanto ai tratti oggettivi del meccanismo non soffrono di radicali contestazioni difensive) ascrive ai EC una sistematica distrazione della ricchezza consistente "nell'erogazione di finanziamenti non autorizzati, gratuiti ed abusivi o personali ovvero (a favore, nde.) di altre imprese riconducibili alla famiglia EC" (Sent. Trib. pag. 27), prestiti acquisiti a fronte di assegni - o altri titoli dichiarativi del debito - che la società non incassava, se non al termine dell'esercizio, prassi che cessò, nel maggio 1989, con la morte di RC EC. Le indagini peritali asseverano le dichiarazioni dei collaboratori: secondo NC, a metà del mese di dicembre di ogni anno (il NC ha precisato "a S. Lucia"), i titoli lasciati in cassaforte dai fratelli EC erano posti all'incasso ed il contante era immesso in cassa;
a metà del mese successivo la liquidità era sistematicamente prelevata dai EC, con contestuale rilascio di correlative dichiarazioni di debito (cfr. Sent. Trib. pag. 80, ove è riportata la dichiarazione del NC). Questi prelievi - in conto prestito - non furono mai gravati da interessi di sorta. L'assenza di remunerazione dei prestiti ed il temporaneo prosciugamento della liquidità disponibile, determinarono un impoverimento delle possibilità di impiego (la remunerazione dei depositanti) che, cumulandosi negli anni, assunse ragguardevoli (ancorché mai precisamente definite in atti) proporzioni. Parallelamente per esigenze di giustificazione contabile e finanziaria i EC, dovendo onorare in seno all'esercizio il prestito, si erano fatti rilasciare effetti di mero favore da loro amici, con l'intesa (mai violata) che non sarebbero stati azionati.
Non è difficile comprendere come, per queste artificiose operazioni di copertura e per questi prelievi, i valori di cassa e gli indici di liquidità subirono andamento anomalo ed oscillante, a cavallo della fine di esercizio ed avvento del nuovo anno, ed i valori di portafoglio rimasero gonfiati (sino, almeno, al 1989, quando tutti gli effetti di favore, secondo NI vennero distrutti). Questo approdo istruttorio è stato dai giudici di merito avvalorato, oltre che dal dato peritale, dalle dichiarazioni dei coimputati e di qualche testimone, ma, soprattutto, è stato ritenuto asseverato da un episodio - occorso all'indomani della scomparsa tragica di RC EC (4/5 maggio 1989) - quando nella cassaforte dell'Istituto Finanziario furono reperiti due assegni, emessi dal RC EC, con molta probabilità all'inizio del 1989, per complessive L. 500 milioni, che - per indicazione di EC ER, che appose su uno di essi la girata - furono monetizzati affinché il loro ricavo fosse riversato nelle casse della società. L'operazione fu effettuata dal collaboratore NC e dal dipendente dell'azienda agricola dei EC (sul cui conto gravava il titolo). Occorre subito precisare che, in linea di capitale e salvo per marginali episodi (non probatoriamente definiti), la ricchezza prelevata in conto prestito fu sempre restituita dai fratelli EC. Onde l'illiceità della condotta viene focalizzata sul mancato aggravio di interesse su quei mutui, il cui importo - per il vero - non risulta accertato con esattezza.
4) le condotte ascritte ai dipendenti MP, NI, AB NG, RÒ, nonché agli amministratori (di diritto) ed ai sindaci (Sent. C. App., pag. 47 e ss.).
L'accertamento su questi fatti deriva, come già si è detto, dall'esposto del MA presentato al P.M. nel febbraio 1994. Ad essi si riferiscono i capi A), B) e C) dell'originaria imputazione (proc. 728/98 reg. trib.)
L'originaria impostazione di accusa, che voleva i dipendenti dell'Istituto Meridionale non soltanto partecipi ai disegni del EC, ma anche amministratori di fatto - e dunque responsabili di fatti di bancarotta fraudolenta, sia patrimoniale sia documentale - è stata rigettata dal Tribunale (Sent. Trib. pag. 470 e ss.), che ha rilevato come costoro non avessero la caratura per materializzare i profili della autonoma qualifica gestoria.
Tuttavia (Sent. Trib. pag. 461 e ss.) i giudici del primo grado hanno riconosciuto il loro concorso nei fatti di bancarotta fraudolenta documentale e di falso in bilancio attuati per "input" iniziale del EC e realizzati grazie anche al colpevole silenzio del soggetto "proprio" GI (capi A e B proc. 728/98 reg. Trib.). Mentre hanno escluso ogni collusione tra essi ed il EC nei comportamenti appropriativi.
Pertanto, la carenza sia della diretta qualifica soggettiva o la compartecipazione con soggetto "proprio" del reato fallimentare in relazione ai capi A e B del proc. 728/98 reg. trib., e per i fatti di fraudolenza patrimoniale di cui al capo C di detto procedimento, ha indotto il Tribunale a ritenere siffatti comportamenti riconducibili alla fattispecie dell'appropriazione indebita, aggravata ex art. 61 c.p., n. 11 e per NI anche ai sensi dell'art. 640 c.p., art. 61 c.p., n. 7, con declaratoria di estinzione per prescrizione, salvo che per il MP per il quale venne esclusa nel merito la penale responsabilità (Sent. Trib. pag. 473).
Materialmente gli addebiti concernevano (Sent. Trib. pag. 472):
- prelievo di somme di denaro - sino al 2.2.1994 - a fronte di titoli portati allo sconto, titoli che erano stati artificiosamente creati, nell'intesa di non azionarli (NI, RÒ, AB NG);
- rinnovo abusivo di titoli cambiari scaduti e non onorati;
- prelievo di somme (con presentazione di cambiali falsificate) create dalla apertura di credito consentita dalla fideiussione prestata da ER EC rilasciata per L. 2 miliardi (AB NG, RÒ, NC);
- erogazione di affidamenti a favore di persone vicine, erogati abusivamente senza previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, a fronte di titoli che non avrebbero mai dovuto esser posti all'incasso (NI, RÒ);
- destinazione per scopi estranei all'interesse sociale della provvista di assegni che erano stati pre-firmati da amministratori;
- emissione abusiva di certificati, anche dopo la chiusura dell'attività dell'Istituto (NI, RÒ), o senza firma del presidente (NG AB);
- condotta di truffa aggravata a carico di NI, commessa in danno del depositante UN (condotta, tuttavia, assunta nell'interesse della società).
I Capi D), E) ed F) nel proc. 728/98 reg. trib. addebitavano agli organi "di diritto" della società fallita e, dunque, a PR DO, a AN AB, a LU OL MA, ad NA GI, ad AN LO, a AR BO, la responsabilità dei delitti di bancarotta impropria per le false comunicazioni sociali e di bancarotta fraudolenta documentale, avendo omesso - come la loro carica formale loro imponeva, quali portatori di posizione di garanzia e di espresse norme del codice civile (art. 2392 cod. civ.) - di impedire la condotta illecita ascritta all'amministratore di fatto ed ai dipendenti in relazione alla documentazione delle prassi illecite da costoro realizzate.
Come si è accennato all'inizio, dopo un'attenta analisi del quadro normativo costitutivo dell'obbligo sindacale di impedire l'evento, purché informato di esso (Sent. Trib. pag. 476 e ss.), il Tribunale ha osservato che la redazione dei bilanci - contrariamente al dettato dell'art. 2381 cod. civ. - veniva delegata dall'amministratore (di fatto) EC a terzi MP, NI, NG AB). Che analoga violazione (art. 2403 cod. civ.) era riferibile anche all'estraniazione dei sindaci sia dalle modalità di compilazione dei bilanci, sia dall'esame della realtà finanziaria e negoziale sottostante ai documenti contabili. Invero, anche per loro consapevole omissione, non avendo mai effettuato alcuna verifica imposta dalla legge, ma avendo espresso, nei verbali del Collegio, fatti che erano incompatibili con la più superficiale lettura dei documenti (Sent. Trib., pag. 481).
Peraltro, gli stessi giudici (Sent. Trib. pag. 484 e ss.) hanno dichiarato che in atti manca la prova, salvo che per GI NA (su cui si dirà subito appresso), che essi avessero percepito la "situazione di base" (la rappresentazione dell'illecito da altri commesso) in presenza della quale si attiva la posizione di garanzia. Pertanto, anche se gravissima risulta la oggettività della loro condotta, essi sono stati assolti per difetto dell'elemento soggettivo, essendo escluso anche il profilo del dolo eventuale, perché la radicale elusione ai propri doveri aveva impedito di cogliere i segnali di allarme che avrebbero attestato la "situazione di base". Del resto, hanno soggiunto, la rozzezza, delle artefazioni di bilancio, ove conosciuta da alcuni di costoro (professionisti di provata capacità come BO e MA) sarebbe saltata agli occhi e gli stessi risultati di infedeltà sarebbero stati raggiunti con maggior sofisticazione. Nè tanto scontra con l'ipotesi che costoro agissero per consentire ai EC di protrarre le loro condotte distrattive, postoché non impedirono neppure quelle dannose per la famiglia dei EC medesimi (Sent. Trib. pag. 489).
Hanno - al contrario - rammentato (Sent. trib., pag. 496 e ss.) che nei confronti del Sindaco GI vi era prova della irregolare formazione della giacenza di cassa (superiore a L. un miliardo, quando l'assicurazione contro i furti dichiarava una cassa di 40/50 milioni) e del suo andamento, avendo egli ricevuto da NI risposta che il fenomeno derivava dalle prassi create dai EC ed a lui note. Accusa confortata dalle versione di NG AB per il quale - secondo quanto appreso da colleghi - il GI si era accorto dell'anomalia a seguito di una verifica di cassa (Sent. pag. 498 e ss.). Di qui la condanna del GI.
5) La sentenza della Corte d'Appello di LE.
La decisione di primo grado conobbe un monumentale gravame dell'imputato EC, nonché gli appelli degli altri imputati condannati. Ma anche l'impugnazione della Parte Civile, EL (ai meri effetti civili), sul proscioglimento degli organi di diritto e dei sindaci, nonché della Parte Civile AN, pretermessa nella decisione del Tribunale.
La Corte d'Appello (Sent. C. App., pag. 68 e ss.) si è nella massima parte allineata alla sentenza del Tribunale, il cui contenuto o testualmente riporta ovvero richiama in più punti, aderendo all'impostazione di fondo ed alle singole valutazione dei primi giudici.
Dalla prima sentenza la Corte territoriale si è discostata accogliendo il gravame della Parte Civile ed ai soli effetti civili ed ha ritenuto erroneo l'assunto liberatorio del Tribunale, poiché accettando consapevolmente il rischio della verificazione dell'evento illecito gli organi di gestione e vigilanza assumono una responsabilità per la mera possibilità della verificazione dell'evento: la differenza tra dolo diretto e colpa cosciente consiste - rispettivamente - nella concreta possibilità della verificazione dell'evento o nella mera astratta ipotizzabilità dello stesso. La macroscopica violazione ai doveri di amministratori formali e sindaci, sistematicamente manifestate, a fronte del tratto gestorio privo di formale legittimazione del EC, escludono la mera colpa.
Al riguardo la Corte d'Appello ha anche accolto l'appello della Parte Civile AN, così colmando la lacuna della mancata condanna al risarcimento del relativo danno patito, ritenuta frutto di errore materiale, del dispositivo della sentenza di primo grado. Ha, invece (Sent. C. App., pag. 77), rigettato l'appello di EC ER che ha negato la legittimazione alla costituzione di parte civile dei creditori, in presenza di quella del Curatore, ai sensi della L. Fall., art. 240, interpretando siffatta disposizione come valevole soltanto per i casi di bancarotta propria, secondo la giurisprudenza ("La norma della L. Fall., art. 240, secondo la quale la costituzione dei singoli creditori come parte civile è consentita solo quando manchi la costituzione del curatore, si riferisce esclusivamente al reato di bancarotta commesso dal fallito e non può quindi trovare applicazione quando oggetto del procedimento sia un reato fallimentare commesso da persona diversa", Cass. 11.2.1988, Tibaldi, CED Cass. 177556, reperibile in Dir. fallim., 1989, 11, 127).
6) Il ricorso in Cassazione.
Hanno avanzato ricorso EC, NI, MP, AB NG, RÒ, PR, AN AB, MA, GI, BO, LO. Il ricorso di EC allega i seguenti motivi (dopo avere premesso una serie di rilievi su asserite contraddizioni e lacune motivazionali e spesso reiterando le censure, pur in distinti mezzi del ricorso):
- erronea applicazione della legge penale avendo i giudici ritenuto di rilievo penale l'"utilizzazione indebita di risorse societarie" quando, invece, la ricchezza acquista provvisoriamente venne dal EC restituita, mentre il fatto poteva al più inquadrarsi nella ormai abrogata fattispecie di cui all'art. 2624 cod. civ. ante D.Lgs. n. 61 del 2002, senza attuale rilievo penale;
assenza di prova di compartecipazione del EC ER alle prassi distrattive riferibili ai periodi di gestione successivi, durante la gestione e successivi alla scomparsa del fratello RC;
violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p. con richiamo alla modifica dell'oggetto del dolo specifico nella fattispecie di falso in bilancio;
assenza dei tratti effettivi dell'"amministratore di fatto" nelle risultanze acquisite;
- erronea applicazione della legge penale ed illogicità/contraddittorietà della motivazione quando - pur a fronte della riconosciuta responsabilità degli organi di diritto - si disattende ogni osservazione difensiva sull'assenza di responsabilità del EC;
- violazione di norme processuali penali e, comunque, illogicità/contraddittorietà della motivazione, ed inosservanza della legge penale, nell'aver affermato la penale responsabilità di ER EC pur avendo la contestazione ad oggetto una bancarotta fraudolenta documentale finalizzata all'occultamento di somme sottratte dai dipendenti (con violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p.);
- violazione di norme processuali penali e, comunque, illogicità/contraddittorietà della motivazione nella errata valutazione di risultanze probatorie a favore del EC, ritenute a carico del predetto;
segnatamente nell'omessa dovuta considerazione del deposto PR e nella non condivisa valutazione del rilievo del EC nella vicenda PORTALURI/terreni GUINDANO;
- violazione di norme processuali penali e, comunque, illogicità/contraddittorietà della motivazione nell'aver ritenuto validamente riscontrate le chiamate di correo di coimputati nei confronti del EC (quanto agli imputati NC, GE, NI, NG AB, ecc.) persone assolutamente inaffidabili perché portatrici del personale interesse ad occultare proprie responsabilità, attesa l'assenza di prova documentale sulle asserite sottrazioni;
assenza di tratti essenziali della fattispecie incriminatrice della bancarotta societaria, in relazione al nesso eziologico ed all'accertata rilevanza quantitativa del falso riconducibile alla condotta ascritta al EC;
erronea applicazione delle fattispecie di cui agli artt. 40 e 43 c.p.;
- violazione di norme processuali penali nella omessa considerazione delle testimonianze contrarie all'accusa (tra cui quelle di LI, TO, RI, RA, IN, DE SC, ecc.) e portatrici di decisivi rilievi a favore di EC ER o a smentita delle asserzione accusatorie;
- violazione di norme processuali penali per avere erroneamente considerato atti anteriori al 1989 (precedenti al decesso di RC EC) carenza e contraddittorietà della motivazione ed erronea valutazione circa l'effettivo peso del detto RC nella conduzione aziendale;
- omessa considerazione delle impugnazioni delle ordinanze dibattimentali contenute nell'atto di appello, quelle emesse dal tribunale di LE il 22.10.1999, 9.11.19999, 17.5.2001, 9.1.2002, 22.1.2002: le tre ultime di peculiare rilievo concernendo la reiezione dell'istanza di esame testimoniale di tal RS LE fratello del defunto AN RS, persona evocata dall'accusa proveniente dal coimputato BO;
- carente motivazione sulla reiezione della richiesta di riapertura dell'istruttoria circa il richiesto confronto tra il coimputato BO ed il già citato RS, nonché la perizia calligrafica sui cd. "fogli di esercitazione" e delle minute di bilancio, rinvenuti in sede dal perito Dr. PIRELLI nell'espletamento del mandato;
- manifesta illogicità della motivazione in ordine alle statuizioni civili che hanno imposto una duplicazione nel risarcimento del danno verso la EL e verso i singoli soci, anche per l'errata interpretazione della norma di cui alla L. Fall., art. 240, e per l'erroneo rilievo fornito a parti che non erano costituite nei confronti del EC.
Il ricorso di NI, è sostenuto dai seguenti motivi:
- carenza di motivazione sulla penale responsabilità; erronea valutazione dei mezzi di prova, avendo la Corte riproposto il mero elenco dei ruoli svolti dall'imputato, senza argomentare perché da essi ritragga prova della responsabilità penale;
- violazione dell'art. 521 c.p.p. per mancata correlazione tra imputazione e sentenza: dalla originaria qualificazione del NI come amministratore di fatto nel reato di bancarotta, la condanna è discesa quale compartecipe ex art. 110 c.p. del EC nel reato di bancarotta a questi ascritto;
- mancanza di prova sul dolo del NI circa la potenzialità dissestante delle condotte del EC;
- illogicità della motivazione circa il riconoscimento delle attenuanti generiche ritenute meramente equivalenti e non prevalenti. GI è sostenuto dai seguenti motivi:
- carenza ed illogicità della motivazione, violazione sia degli artt. 195 e 196 c.p.p., avendo fondato il giudizio di responsabilità del GI sulla base delle dichiarazioni di NG AB, che erano, in realtà, un de relato, non avendo il AB partecipato alla conversazione ed ignorando che gli avesse fornito la notizia;
il AB non ha indicato la persona da cui apprese il fatto, sicché quelle dichiarazioni debbono considerarsi inutilizzabili;
- violazione dell'art. 192 c.p.p. provenendo le accuse dalle chiamate di correità non suffragate da alcun altro riscontro esterno. Anzi, non è stato reperito il verbale di Collegio in cui GI avrebbe, secondo AB, riportato l'anomalia, ne' è vero quanto riferito dal NI circa la modifica del sistema dei prelievi di denaro a mezzo dei sospesi di cassa (se non nell'esercizio 1989): di qui l'insostenibilità dell'accusa; infine, il contenuto dell'accusa non è adeguato, poiché non fu spiegato al GI, neanche in quella occasione, perché il saldo di cassa fosse anomalo;
- violazione della legge penale, con richiamo all'art. 40 cpv. c.p., perché manca agli atti la prova che amministratori e sindaci avessero la rappresentazione del modo illecito di gestire la società, tanto che per gli altri il Tribunale ha pronunciato l'assoluzione: in realtà l'attribuzione al GI della responsabilità concreta una censura di ordine colposo, improponibile in seno all'art. 40 cpv. c.p.. RÒ è sostenuto dai seguenti motivi:
- inosservanza o erronea applicazione della legge (processuale) penale, per la violazione dell'art. 521 c.p.p. per la mutazione dell'accusa rapportata, inizialmente, al ruolo di amministratore di fatto, per modificarsi in quello di concorrente nel reato del EC, modifica sostanziale perché le condotte ascritte al RÒ erano dirette a danneggiare o le parti offese ovvero lo stesso EC (formazione di cambiali false, finanziamenti a favore di propri parenti), con un tornaconto incompatibile con una condotta concorsuale;
- mancanza di motivazione per la mancata analisi delle attendibilità delle prove contrarie portate dalla difesa (specialmente con riguardo agli esiti peritali);
- contraddittorietà della sentenza che deduce dalla asserita operazione di carico/scarico degli effetti la partecipazione alla gestione del portafoglio, mansioni, in realtà, assai diverse;
carenza di motivazione nella parte in cui non rinviene elemento di riscontro alla attendibilità della chiamata di correo del NI nell'indicare l'imputato preposto alla gestione del portafoglio;
- erronea omissione della concessione della sospensione condizionale della pena, beneficio riconosciuto in parte motiva, ma escluso in dispositivo;
parimenti erronea condanna alle pene accessorie, escluse in seno alla motivazione.
NG AB è sostenuto dalla censura di carenza ed illogicità della motivazione, nel processo motivazionale che ha portato a riconoscere la penale responsabilità dell'imputato quale concorrente del EC, attesa la sua minima caratura nella gestione della società, non essendovi prova che egli fosse consapevole della propria funzione di supporto all'azione distrattiva del dominus:
AN MP è sostenuto dai seguenti motivi:
- erronea applicazione della legge penale (art. 2 cpv. c.p.), essendosi condannato il MP con richiamo al novellato art. 223/2621 cod. civ., norma che comportava l'abolitio criminis, avendo innovato radicalmente la precedente disposizione: manca ogni verifica sul nesso di causalità rispetto all'evento del dissesto, richiesto oggi dalla norma penale;
- violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p. nella radicale trasformazione dell'iniziale imputazione rispetto al titolo della condanna inflitta all'imputato (conseguente ad una successiva contestazione del PM.), essendo stata esclusa l'originaria configurazione soggettiva di "amministratore di fatto" e ridefinita come quella di concorrente nel reato;
- carenza di motivazione sulle prove che attestino fatti di distrazione ascrivibili al MP;
insufficienza della stessa anche quanto alla responsabilità nella redazione dei bilanci infedeli: se è vero che egli partecipò alla redazione delle scritture di supporto (riscontrate come vere), non gli è imputabile la redazione del bilancio confezionato da altri nella necessaria consapevolezza e volontà sottesa alla fattispecie punitiva;
la mera ammissione di avere concorso alla creazione di titoli cambiari falsi, al fine di ottenere il loro sconto e creare immediata liquidità nella fase finale della gestione, non è idoneo a configurare la responsabilità del delitto di bancarotta, avendo l'azione avuto una funzione di occultare il dissesto e non a cagionarlo;
- carenza di motivazione in riferimento alla condanna per il risarcimento del danno, irragionevolmente addossato al MP in misura uguale a quello degli altri imputati, pur a fronte di una condotta di spessore assai minore di costoro.
OL MA (assolto in primo grado dalle penali responsabilità ma condannato, ai soli effetti civili dalla Corte d'Appello) è sostenuto dai seguenti motivi:
- inosservanza delle norme processuali per avere la Corte d'Appello affermato una responsabilità per cui non vi era richiesta, negli atti di impugnazione della parte civile non essendo, inoltre, quantificata in sede di appello istanza del danno da risarcire;
inoltre, illegittima - sempre per il vizio di ultrapetizione - risulta la condanna pronunciata dalla Corte d'appello al risarcimento dei danni, non avendo essa siffatto potere, ma soltanto quello di dichiarare la responsabilità ai soli effetti civilistici;
- erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 43 c.p. in seno al ritenuto dolo eventuale, mancando il riscontro di una concreta possibilità del verificarsi dell'evento nella rappresentazione psichica del MA, essendo elemento neutro probatoriamente per accertare i sintomi rivelatori della possibile conoscenza, la reiterazione delle condotte di alterazione sia della contabilità sia della falsificazione dei bilanci.
PR, AN AB, BO, LO è sostenuto dai motivi connessi alla ritenuta violazione della legge penale per l'aver ravvisato a carico degli amministratori di diritto la penale responsabilità ex art. 40 cpv. c.p. per dolo eventuale, quando si accertato che essi non ebbero mai a svolgere effettive funzioni di gestione, limitandosi ad assumere formali delibere già predisposte dall'amministratore di fatto EC;
non avendo mai maturato dubbi sulla correttezza del EC e non avendo mai avuto sentore delle operazioni distrattive;
affermando la responsabilità nell'indimostrata contraria ipotesi che essi conoscessero le azioni illecite del EC e dei dipendenti, residuando - invece - una mera dimostrazione di condotta colposamente omissiva, inconciliabile con la natura volontaria della fattispecie, di qui l'inammissibile pretesa di una loro attivazione per impedire l'evento. IN DIRITTO
1) Premessa:
Preliminarmente la Corte osserva che la sentenza della Corte d'Appello, anche per espressi rinvii formali e più sovente per impliciti richiami, si giova costantemente dei contenuti e delle considerazioni fatte proprie dai primi giudici. Da tanto discende che, salvo nei punti in cui vi sia dichiarato dissenso, i due testi giudiziali si integrano, formando un contesto dalla cui unitarietà non è dato prescindere.
Per ragioni di chiarezza ed economia espositiva, giova prendere le mosse dai motivi aventi un medesimo oggetto ancorché dedotti da diversi ricorrenti ovvero da quelli dotati di rilievo estensibile al plurimo novero.
2) L'imputazione di bancarotta societaria per fatti di false comunicazioni sociali (capo A proc. 1500/89). L'asserita violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p.. L'impugnazione circa le statuizioni civili. La responsabilità per fatto omissivo degli amministratori di diritto e dei sindaci.
p. a) Innanzitutto viene in rilievo - come lamentato sia da EC (pag. 65/66 del ricorso) sia da MP (pag. 1 e ss. dei motivi) - l'erronea applicazione della legge penale (art. 2 cpv. c.p.) nella disciplina della bancarotta fraudolenta societaria per fatti di falso in bilancio, norma che - nella nuova configurazione - imponeva la verifica sul nesso di causalità rispetto all'evento del dissesto, richiesto oggi dalla norma penale.
Ma, accanto ad essa, in guisa logicamente non scindibile ricorre la denuncia della nullità ex artt. 521 e 522 c.p.p.. Essa è espressamente invocata da EC (nella complessa censura desumibile dal 1 e dal 3 motivo di ricorso), da NI (quale violazione alla correlazione tra la originaria qualificazione del ricorrente come amministratore di fatto nel reato di bancarotta, e la condanna, resa quale compartecipe ex art. 110 c.p. del EC nel reato di bancarotta a questi ascritto), da MP (nella radicale trasformazione dell'iniziale imputazione rispetto al titolo della condanna inflitta all'imputato - conseguente ad una successiva contestazione del P.M. - essendo stata esclusa l'originaria configurazione soggettiva di "amministratore di fatto" e ridefinita come quella di concorrente nel reato), da RÒ (per la mutazione dell'accusa rapportata a ruolo di amministratore di fatto a quello di concorrente nel reato del EC, modifica sostanziale perché le condotte ascritte al RÒ erano dirette a danneggiare o le parti offese ovvero lo stesso EC). È noto che la fattispecie della cd. "bancarotta societaria" (ossia quanto disposto dalla L. Fall., art. 223, comma 2, n. 1) ha trovato una nuova formulazione a seguito della modifica portata dalla riforma di cui al D.Lgs. n. 61 del 2002 che ha fortemente inciso su plurimi elementi della precedente connotazione.
È dato storico che la riforma entrò in vigore sullo scorcio del dibattimento di primo grado (il 16.4.2002), sicché l'istruttoria dibattimentale (chiusasi il 17.4.2002) non riuscì ad annoverare i lineamenti innovativi portati dalla riforma. La Sentenza impugnata (pag. 11 e ss.) si è soffermata sul punto richiamando la giurisprudenza di questa Corte sulla continuità tra il quadro punitivo pregresso e quello attuale, orientamento che il Collegio condivide, ritenendo formalistica la prospettazione (cfr. il ricorso MP) di una vera e propria abolitio criminis. Non dissimilmente, ed anzi con maggiore diffusione di analisi, già si era accentrata l'attenzione del Tribunale di LE (pag. 448 e ss.; 464 e ss.). Ciononostante è del tutto comprensibile che l'adattamento pratico della originaria imputazione al nuovo dettato normativo riesca, sia nella prospettazione della pubblica accusa, sia nelle considerazioni dei primi giudici, segnato da qualche inevitabile imprecisione. In realtà il Tribunale ha decisivamente modificato nei riguardi di EC, in sede di decisione, l'incolpazione che aveva contrassegnato sia l'avvio sia lo svolgimento del dibattimento. Tanto è occorso senza che sia stata ritenuta necessaria la complessiva riformulazione della contestazione.
Il cambiamento ha riguardato l'oggetto del dolo specifico addebitato, nella reiterata artefazione dei bilanci, escludendo da esso il fine di nascondere gli esiti delle predazioni dei dipendenti dell'Istituto, avendo negato ogni coinvolgimento in esse dell'amministratore di fatto. Chiarissimo è il testo della sentenza del Tribunale (pag. 452):
"il EC deve rispondere del delitto in esame, commesso in concorso con i dipendenti, solo per l'attività di falsificazione connessa all'esigenza, e quindi alla finalità, di occultare perdite di gestione derivanti dall'utilizzazione indebita delle risorse della società, cioè solo in relazione alla utilizzazione gratuita del denaro della finanziaria per il perseguimento di finalità extra- aziendali. Del tutto estranea, invece, all'imputazione in questione, è la parte di falsificazione dei dati di bilancio connessa alla esigenza di occultare le operazioni di appropriazione indebita che alcuni dipendenti ebbero a commettere, approfittando dello stato della società e del tipo di impianto contabile. Per le condotte in questione non può essere ipotizzalo ... alcun concorso fra il EC ed i dipendenti, dal momento che il primo era del tutto ignaro del tradimento consumato ai suoi danni, del quale apprese solo il 2.2.1994 e consistito nella sottrazione di denaro dalla finanziaria").
I primi giudici hanno, cioè, in questa operazione di ortopedia, lasciato indenne "il fine di occultare le perdite di gestione", unico comportamento ritenuto compatibile con il dolo riferibile al EC. L'assunto dei giudici leccesi ha, peraltro, così ipotizzato che dalla medesima condotta, concretata nel concorso di tutti gli imputati e sfociata in una medesima complessiva realtà di infedele rappresentazione (quale è quella che può rendere il bilancio rispetto alla situazione finanziaria/economica/patrimoniale della società), siano individuabili due diverse modalità operative, anzi tra loro soggettivamente antitetiche (perché quella dei dipendenti era disposta per nascondere il danno cagionato al EC). L'una (quella dei dipendenti) destinata a coprire la condotta commessa in danno della prima. La rappresentazione della prima non era propria di EC. L'altro comportamento falsificatorio, volto a nascondere sia gli illeciti dei dipendenti sia il mendacio rapportabile al EC, era comunque possibile oggetto di cognizione di tutti gli imputati. Ma, se il primo giudice ha dovuto escludere dal fuoco dell'accusa verso il EC la "falsificazione dei dati di bilancio connessa alla esigenza di occultare le operazioni di appropriazione indebita che alcuni dipendenti ebbero a commettere" essendo l'imputato "del tutto ignaro", l'iniziativa giudiziale ha effettivamente immutato il titolo d'addebito, per l'intrinseca incapacità di quest'ultimo a rappresentare i termini concreti dell'incolpazione verso cui l'imputato avrebbe potuto, nel contraddittorio processuale, esercitare i diritti spettantigli.
Con scrupolosa diligenza il Tribunale di LE (Sent. trib. pag. 440 e ss., 448 e ss.) ha affrontato la disamina della coerenza del testo d'accusa rispetto alla condanna, sottolineando che il dato innovativo era stato, comunque dedotto nel contraddittorio tra le parti, sicché nessuna concreta lesione poteva rilevarsi nella formulazione d'imputazione. Ma il rilievo è pertinente soltanto per quanto attiene alla posizione dei dipendenti.
L'articolazione della nuova accusa ha inciso su due aspetti fondamentali della struttura oggettiva del fatto tipico: il quantum dell'alterazione, disciplinato dalla novella normativa in termini di rigida sensibilità quantitativa;
sia nel rapporto tra la condotta addebitata al EC e l'evento del dissesto.
Va subito detto che, relativamente al meccanismo causale, il contesto letterale del capo di imputazione è errato ed inadatto ad affermare l'addebito: esso ravvisa il nesso eziologico tra l'azione decettiva e la compilazione delle comunicazioni sociali, non già - come la legge impone - con il dissesto. Tuttavia, la scorretta sua formulazione si ascrive ad una imprecisione, suscettibile di emenda ove sia succeduta ad essa una chiarificazione desumibile dalla dialettica del dibattimento.
Diversamente deve osservarsi per la sostanza dell'accusa nei confronti del principale imputato.
Le osservazioni al riguardo non possono fermarsi alla superficie letterale. È fondata la censura relativa alla difettosa contestazione delle cd. "soglie di rilevanza quantitativa" del falso in bilancio.
Il Tribunale ha dovuto estraniare dalla formale accusa verso il EC la "falsificazione dei dati di bilancio connessa alla esigenza di occultare le operazioni di appropriazione indebita che alcuni dipendenti ebbero a commettere" essendo l'imputato "del tutto ignaro" di esse.
Da tanto ineluttabilmente discende il EC non risponde di esse, ma soltanto di una quota, che non è stata determinata (e che non risulta nel capo d'accusa del proc. 1500/89), corrispondente alle falsificazioni commesse per occultare le sole illecite condotte di fraudolenza dipendenti dalla sua azione (congiunta a quella del fratello). Non è, quindi, possibile riferire al prevenuto il "quantum" alterativo connesso al suo comportamento. Pertanto, ancorché sia stato dibattuto con sostanziale contestazione del fatto al giudicabile, mai è stato definito questo elemento alterativo del vero, discendente dalla condotta illecita concretamente ascritta al EC. Soglia che, lo si ribadisce, annettendosi all'elemento tipico del reato, risulta contributo essenziale per la sua affermazione, sì che l'incertezza sulla stessa si risolve in assenza di dimostrazione del reato. Nè è dato presumere, senza un esatto richiamo all'effettivo dato probatorio, che la condotta complessiva scaturita dalla gestione EC abbia portato, per esclusivo contributo del EC, all'infedeltà nella misura superiore alle soglie di rilevanza stabilite dal legislatore. Nel medesimo senso - sia pure per un riguardo soggettivo - la Corte osserva a proposito del collegamento al dissesto. Non si prospetta pertinente il discorso difensivo allorquando richiama la distanza di tempo dai comportamenti distrattivi rispetto al dissesto, lasso di tempo cospicuo, ma che si annulla nella formulazione dell'accusa che vuole un pedissequo e reiterato adempimento falsificatorio ad opera dei dipendenti, di un input iniziale del EC, fedelmente osservato sino alle soglie della declaratoria fallimentare.
Il Collegio, invece, osserva che la doglianza, anche su questo punto, ha pregio nel momento in cui le decisioni di merito trascurano di definire la porzione di sbilancio assegnabile alla mala gestio dei EC e, da essa, la presumibile cognizione del dissesto della società.
Ancora: la prova che ER EC si rappresentasse con sufficiente certezza lo stato decottivo della società, dopo la morte del fratello (e non una qualche difficoltà, redimibile anche con l'apporto del proprio patrimonio a cui copiosamente attinse come garante nelle fasi successive alla scoperta del reale sbilancio), è argomentazione scevra da adeguato riscontro, per tutto quanto dianzi detto e contraddetta dalle iniziative promosse dall'imputato all'indomani dello svelamento dell'effettiva situazione. Non deve trascurarsi che la perdita di esercizio accertata dai periti, per i bilanci rilevati infedeli, è compatibile con l'ammontare delle garanzie prestate dal EC e che l'insufficienza della stessa dipese in parte dalle ulteriori predazioni di dipendenti sulla provvista messa dal medesimo a disposizione del "salvataggio" societario, di qui la decisiva carenza di prova che le condotte di falso intendessero nascondere uno stato di effettivo dissesto. Non è consentito alla Corte di Cassazione provvedere alla nuova articolazione dell'imputazione e di qui l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di ER EC perché il fatto non sussiste. La circostanza per cui un reato ascritto in concorso con terzi veda la formula del fatto non sussiste in capo ad un concorrente e non quella del "non avere commesso il fatto" si giustifica agevolmente con la considerazione che la formula si modella sull'accertata invalidità per il solo EC (e con riguardo a questa imputazione) a rappresentare l'effettiva accusa, per la carenza di essenziali elementi costitutivi della fattispecie, non già per l'accertata oggettiva insussistenza degli stessi, risultando questi decisivi, invece, per legittimamente fondare l'accusa verso gli altri imputati (nei cui riguardi la presenza del concorrente GI, sindaco della società, autorizza la permanenza del reato a soggettività "propria").
Invero, diversamente il Collegio osserva a proposito dei motivi degli altri ricorrenti ad iniziare da quelli avanzati dal MP. Essi, seppur corretti in linea astratta, non risultano fondati se calati nella concreta situazione processuale e probatorio di questo imputato (come dei suoi colleghi).
La gravità dello sbilancio finale - anche per quanto oltre osservato - è indubitabilmente connessa ai fatti alterativi addebitati, per maggiore prossimità alla sentenza dichiarativa del fallimento e per maggiore concretezza del contorno di accusa (che si modella su effettive sottrazioni di ricchezza) al MP come agli altri dipendenti dell'Istituto.
Ed anche in relazione alle percentuali quantitative di scostamento dal vero, la somma dei riflessi della gestione dei EC e gli atti ritenuti provenienti dai dipendenti esauriscono le ragioni del dissesto, dando certa prova della completa rappresentazione cognitiva e volitiva del MP e degli altri suoi colleghi ed imputati. Dunque, per essi l'accusa risulta - anche se scorretta ed inadeguata rispetto alla formale contestazione - sostanzialmente pertinente ed ampiamente discussa e dedotta nel contraddittorio, onde esatta è la valutazione, espressa dai giudici di LE, sull'assenza di qualsivoglia lesione alle garanzie difensive. Infatti, il complessivo dato di infedeltà è sicuramente connesso al dissesto societario, come risulta dalla sua coerenza con lo sviluppo storico della crisi aziendale, con le osservazioni peritali, con le dichiarazioni degli imputati e testimoni (da cui, lo si è già detto, risultano anche appropriazioni di dipendenti sulla provvista derivante dalle garanzie personali rilasciate da EC).
Indubbia la correttezza delle soglie di rilevanza indicate nel capo di imputazione preposto al proc. 728/98 reg. trib..
L'asserita insufficienza della formulazione di accusa, quindi, non assume connotato effettivamente lesivo per gli imputati e si risolve in una imprecisione certamente superata dalla concreta dialettica processuale, articolata - tra l'altro - nelle indagini peritali, ampiamente discusse e valutate nella assai elaborata fase del dibattimento di primo grado e riprese in quello d'appello, senza effettivo ambito di incertezza.
p. b) Infondate sono le doglianze, evocative della nullità ex art.521 c.p.p., ancorate alla trasformazione dell'accusa vertente sull'originaria imputazione di concorso, di poi tralasciata per l'appurata qualifica di amministratore di fatto del EC. Le decisioni citate da NI non si attagliano alla fattispecie esaminata, per la quale questa Corte ha più volte affermato ed in epoca assai più recente di quanto osservato dal NI che non integra la violazione del principio di correlazione tra reato contestato e reato ritenuto in sentenza, previsto dall'art. 521 cod. proc. pen., la decisione con la quale sia condannato un soggetto quale concorrente esterno in un reato di bancarotta fraudolenta, anziché quale amministratore di fatto, qualora rimanga immutata l'azione distrattiva ascritta, atteso che il soggetto che non risulti essere amministratore di fatto può certamente aver concorso come "extraneus" nel delitto di bancarotta (Cass., Sez. 5^, 19.2.2003, Leoni, CED Cass. 224842). Inoltre, Cass., Sez. 5^, 28.3.2003, Negro, Cass. pen., 2004, 455, ha precisato (in motivazione) "la condanna di un soggetto quale concorrente esterno in un reato di bancarotta impropria L. Fall., ex art. 223, comma 2, n. 2 anziché quale amministratore di fatto, qualora rimanga ferma l'azione di partecipazione ascritta, non comporta immutazione dell'addebito:
invero non si tratta di due diverse ipotesi criminose, ma di distinte modalità di partecipazione criminosa". E "il principio di correlazione tra sentenza e accusa contestata è violata soltanto quando il fatto ritenuto in sentenza si trovi rispetto a quello contestato in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale, nel senso che si sia realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell'addebito nei confronti dell'imputato, posto così, a sorpresa, di fronte ad un fatto del tutto nuovo senza avere avuto nessuna possibilità di effettiva difesa" (Cass. sez. 5^, 25.11.1998, Pagani, Ced Cass., 212351).
Del resto, la massima, citata anche dal medesimo NI, da torto alla allegazione difensiva: "la mancata correlazione tra contestazione e fatto ritenuto in sentenza si verifica solo quando si manifesti radicale difformità tra i due dati, in modo che possa derivarne incertezza sull'oggetto della imputazione, con conseguente pregiudizio dei diritti della difesa;
pertanto, l'indagine volta ad accertare la eventuale sussistenza di tale violazione non può esaurirsi in un'analisi comparativa, meramente letterale, tra imputazione e sentenza, dal momento che il contrasto non sarebbe ravvisabile se l'imputato, attraverso l'iter del processo, fosse comunque venuto in concreto a trovarsi in condizione di difendersi in ordine all'oggetto della contestazione" (Cass., sez. 5^, 6.5.1999, Grossi, Ced Cass., rv. 213645).
Una situazione che non è comparabile alla posizione del EC, poiché la modifica apportata in udienza nei confronti di questi ha obiettivamente scompensato la reale sostanza della relativa accusa. Al contempo, la lunghissima fase del dibattimento di primo grado e quella di appello escludono che gli altri imputati non abbiano potuto accertare la sostanza ed i contorni dell'addebito mosso loro e l'accusa di avere (anche) coperto di atti di fraudolenza ascritti al EC.
Nè immutazione di rilievo può scorgersi nella decisione che questa Corte adotta con l'esclusione del EC dal novero dei soggetti responsabili delle condotte di falsità in bilancio. Infatti, non soltanto permane un soggetto qualificato (il GI), che giustifica la contestazione del reato "proprio" e la responsabilità nel concorso dei compartepici alla sua realizzazione, ma si mantiene inalterato anche l'addebito di concorrenti (e non già di autori primari) dei dipendenti in relazione alla commissione del fatto consentita dal ruolo (di colpevole omissione) ascritto al detto Presidente del Collegio Sindacale. Di qui l'indiscutibile stabilità e sostanziale identità dell'incolpazione verso NI (e verso gli altri coimputati).
p. c) La responsabilità ex art. 40 cpv. c.p.. Il ricorso di GI, di MA nonché quello degli altri amministratori di diritto e degli altri sindaci, afferma che la sentenza del Tribunale, per il primo, e quella d'Appello, per i secondi, abbiano fatto malgoverno della disposizione dell'art. 40 cpv. cod. pen.. Nè in un caso ne' nell'altro si condivide l'assunto difensivo. Quanto al GI, in un contesto di consapevole e sistematica rinuncia all'obbligatorio esercizio dei poteri di vigilanza, i giudici del merito non hanno inferito una automatica responsabilità per non avere impedito l'evento che doverosamente doveva essere evitato. Ma la decisione del Tribunale (in ciò "sorpassata" da quella della Corte d'Appello e su ciò si tornerà oltre), ha puntigliosamente evidenziato - in perfetta aderenza al sistema normativo - il richiamo al dolo eventuale (cioè l'accettazione del rischio del verificarsi dell'evento), compatibile anche con la fattispecie omissiva dettata dall'art. 40 cpv. c.p.. In tale prospettiva è lecito fornire rilievo probatorio anche ai cd. "segnali di allarme" che, se percepiti (come ritenuto motivatamente dai giudici del merito), determinano la vigenza della responsabilità del soggetto rimasto colpevolmente inerte di fronte all'obbligo giuridico che gli gravava quale preposto alla vigilanza. Giova, tuttavia, una precisazione a fronte di osservazioni, astrattamente non infondate espresse dai ricorrenti. Lo schema normativo dettato dall'art. 40 cpv. c.p. rappresenta una disciplina del nesso di causalità. Rapporto qui considerato per la correlazione (non naturalistica, bensì discendente dalla legge) tra la condotta di omissione ed un evento illecito. Rapporto, al contempo, equiparato alla causazione naturalistica alla condizione della esistenza di un obbligo giuridico sul soggetto, proteso ad evitare il fatto pregiudizievole.
In altre parole la disposizione non attiene alla disciplina dell'elemento soggettivo, a cui sono dedicati gli art. 42 e ss. c.p.. Sulla base di questa doverosa premessa può affermarsi che la struttura del reato, ancorché filtrata dal portato dell'art. 40 cpv. c.p. richiede la configurazione propria della disciplina generale e, per i reati a sfondo di volontarietà, la compiuta dimostrazione della rappresentazione e volontà del soggetto agente in guisa che, come dispone l'art. 43 c.p., comma 1, "l'evento dannoso o pericoloso che è il risultato dell'...omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, sia dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione".
Il combinato disposto degli artt. 40 cpv. e 43 c.p. non deroga alla lettura dell'elemento psicologico del reato: la nozione di dolo, come la giurisprudenza ha ormai insegnato da tempo, è estensibile anche al cd. "dolo eventuale" e, cioè, alla commissione di una condotta omissiva, accompagnata dalla rappresentazione del rischio di consentire in tal modo il verificarsi dell'evento che egli ha l'obbligo di impedire. Ma non, come sembra opinare la Corte territoriale (e sul punto i ricorrenti muovono giusta censura), la rappresentazione della mera possibilità dell'evento che (risultando sempre configurabile nella prospettazione delle cose future) non è idoneo paradigma valutativo. Necessita, invece, una qualche misura di probabilità dell'evenienza e che questa, sia pur modesta ma più concreta prospettiva, venga rappresentata dall'autore dell'omissione. Diversamente il giudizio che si limiti alla "conoscibilità" del fatto approda inevitabilmente a schemi propri della colpa, improponibili per le fattispecie (come la bancarotta fraudolenta) contrassegnate dal dolo. La giurisprudenza ha sottolineato, nella valutazione del dolo eventuale, l'importanza del vaglio di "segnali di allarme" che siano stati percepiti dal soggetto agente, intesi come momenti rivelatori, con qualche grado di congruenza, secondo massime di esperienza o criteri di valutazione professionale, del pericolo dell'evento. Sul giudice grava l'onere di fornire compiuta dimostrazione dell'elemento oggettivo del reato, senza valersi di alcuna scorciatoia presuntiva: pertanto, il Collegio (pur consapevole di qualche pregresso orientamento contrario) non ritiene che sia sufficiente la dimostrazione della consapevole condotta di omissione, per dedurre, per ciò solo, la necessaria rappresentazione degli eventi pregiudizievoli. Tanto, invero, non attesta ancora la rappresentazione dell'accadimento che si deve impedire (che è l'oggetto del meccanismo normativo in discorso). In questo senso la decisione dei primi giudici è aderente al dato normativo. Ma la prova della ricorrenza della rappresentazione dell'evento può aversi, per quanto sopra detto e nell'ottica del cd. "dolo eventuale" nella dimostrata percezione dei segnali di allarme da parte di ehi è tenuto - per la posizione di garanzia assegnatagli dall'ordinamento - ad uno specifico devoir d'alerte (che include in sè anche l'obbligo di una più pregnante sensibilità percettiva, oltre che il dovere di ostacolare l'accadimento dannoso). Ovviamente questa dimostrazione deve inquadrarsi nel bagaglio di esperienza e cognizione professionale proprio del preposto alla posizione di garanzia, la cui valutazione - in rapporto al sintomo allarmante - deve esplicarsi in concreto, volta per volta: dal che consegue che la convinzione di questa percezione e del relativo grado di potenzialità informativa del fatto percepito, è rimessa alla valutazione del giudice di merito, insuscettibile di censura se accompagnata da adeguata giustificazione. In tale ottica la prospettiva in cui la Corte territoriale ha inquadrato la responsabilità (rimasta al solo ambito civile, ma il discorso si attaglia a quello penale), è del tutto corretta, come si preciserà meglio in prosieguo e la conclusione dedotta dalla complessiva analisi di causa è assolutamente adeguata. p. d) Con il decimo motivo, relativo alle statuizioni civili, la difesa di EC segnala la scorretta pronuncia al riguardo da parte dei giudici di merito e, segnatamente, a quanto riportato dalla motivazione della sentenza d'Appello a pag. 76 e ss.. La Corte territoriale ha indicato anche la decisione di legittimità (già dianzi citata, Cass. 11.2.1988, Tibaldi, CED Cass. 177556, reperibile in Dir. fallim., 1989, 2^, 127) che sovviene l'indirizzo interpretativo secondo cui la limitazione alla costituzione a parte civile dei creditori nel processo per bancarotta disposta dalla L. Fall., art. 240 cpv., riguarda esclusivamente la fattispecie di bancarotta propria e non quella di bancarotta configurata dalla L. Fall., art. 223.
Questo Collegio, pur prendendo atto del (risalente) approdo ermeneutico, non lo condivide.
Nel caso che qui interessa sia la EL fallimentare sia alcuni creditori uti singuli hanno avanzato in sede penale l'azione civile, senza che questi ultimi abbiano richiamato una legittimazione per fatto illecito personalmente pregiudizievole: una situazione che, pertanto, risulta apparentemente contrastante con il dettato normativo qui esaminato e che detta "I creditori possono costituirsi parte civile nel procedimento penale per bancarotta fraudolenta quando manca la costituzione del curatore, del commissario giudiziale o del commissario liquidatore o quando intendano far valere un titolo di azione propria personale".
Innanzitutto, il precetto, che ha spiccata natura processuale (come è enunciato nella rubrica del Capo TV della L. n. 267 del 1942) è certamente, prevalente in via di specialità sul generale principio di cui all'art. 74 c.p.p.: specialità di singolare pregnanza, non soltanto perché espressamente prevista per il diritto penal/fallimentare, ma anche perché, all'interno di quest'ultimo, la limitazione vige per la sola fattispecie di bancarotta fraudolenta. Il testo della norma, d'altra parte, non offre aspetti di difficoltà applicativa ne' profili di oscurità letterale (qui si tralascia menzione, essendo oggetto estraneo alla decisione, circa i possibili dubbi - più volte sottolineati dalla dottrina - relativi all'omesso richiamo della norma a fattispecie diverse dalla bancarotta fraudolenta, reati pur forieri di danno patrimoniale ai creditori) e non è dato, conseguentemente, comprendere la ragione della sua sostanziale disapplicazione per un essenziale ambito normativo. Al contempo, evidenti sono le ragioni di ragionevolezza sistematica che sorreggono la lettera del precetto. L'esigenza di uniformità della regola disposta al fine di evitare onerose (anche in termini di speditezza processuale) duplicazioni di costituzioni di parte civile tra il curatore ed i creditori.
Nè la lettura offerta dal richiamato precedente di legittimità è convincente.
Il testo normativo della L. Fall., art. 240, comma 2, non accenna minimamente ad un diverso trattamento tra le varie ipotesi di bancarotta fraudolenta, includendo nella sua previsione, con lettera esplicita, la complessiva fattispecie di "bancarotta fraudolenta", nozione che - all'evidenza - include in sè (per il rinvio dettato dall'art. 223, comma 1) l'intera gamma delle previsioni della L. Fall., art. 216. Nè l'allusione ai "fatti di bancarotta fraudolenta" ascrivibili a persona diversa del fallito muta, ai fini che qui interessano, il contenuto precettivo: la qualifica soggettiva dell'azione non influisce sulla riconducibilità dell'azione all'ambito dell'istituto penal/fallimentare.
Infine, l'art. 240 cpv. non utilizza espressioni che alludano inequivocabilmente all'autore del delitto di bancarotta fraudolenta propria, indicando (a differenza che nel primo comma che menziona il "fallito") il "procedimento penale per bancarotta fraudolenta", utile anche per annettere l'ipotesi di cui alla L. Fall., art. 223. Ancora, scendendo dal piano formale alla sostanza del comando, evidente è l'unica intentio legis che giustifica la deroga al sistema, valevole per i casi di bancarotta fraudolenta, siano essi di bancarotta propria siano incidenti nel contesto articolato della cd. bancarotta impropria. I delitti di bancarotta - siano essi rapportabili all'imprenditore ovvero ad organismo societario - hanno per soggetto leso la massa dei creditori.
Ma, più specificamente, non è difficile leggere nella ragione legislativa, la volontà di escludere, in seno alla procedura penale, le pretese concorsuali dei singoli creditori nel timore di dotare - per la causa d'obbligazione sorta a seguito delle condotte illecite - di una eccessiva pressione sul debitore, protesa a possibili comportamenti illeciti, perché connotati da preferenzialità (post- fallimentare), ove la richiesta venisse onorata.
Il Curatore opera nell'interesse di tutti i creditori insinuati alla procedura concorsuale e la sua azione ha un vasto ambito di tutela. È, infatti, insegnamento ormai consolidato di questa Corte che il Curatore fallimentare è legittimato all'esercizio contestuale a far valere dalla responsabilità contrattuale e quella extracontrattuale dell'amministratore, rispettivamente, derivante dagli inadempimenti dei doveri nei confronti della società e dall'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale (ex plurimis, Cass. civ. ord., sez. 1^, 28.1.2005, n. 1812, Fall. soc. Dataconsyst c. Ceccon;
Cass. civ., sez. 1^, 22.10.1998, n. 10488, Cremaschi c. Fall. soc. Cremaschi, ecc.). Dunque, egli è legittimato ad esercitare nei confronti degli ex amministratori della società fallita le stesse azioni che, prima del fallimento, spettavano separatamente alla società (art. 2393 c.c.) e ai creditori sociali (art. 2394 c.c.), seppure in forma necessariamente cumulativa ed inscindibile.
Se, quindi, questa è la effettiva portata della tutela processuale del Curatore, la speciale disciplina stabilita dal legislatore per il solo contesto concorsuale penale ribadisce, senza alcun dubbio, la piena e complessa legittimazione dell'organo fallimentare ed, al contempo, la adeguata e completa garanzia di protezione patrimoniale assicurata ai creditori, quali compartecipi della vicenda concorsuale, evitando momenti e ragioni di possibile violazione della regola della par condicio. Limitazione che, come si riscontra nella lettera della norma qui esaminata, viene per l'appunto a cessare quando la legittimazione del creditore fondi su una pretesa esterna alla procedura fallimentare, quale quella che faccia valere un titolo di azione propria personale: cioè, quanto non è suscettibile di azione per iniziativa del curatore, perché non proprio dell'interesse della massa o perché in opposizione alla linea di tutela dei creditori, da quegli esplicata.
Nè l'interpretazione qui accolta si pone in contrasto con gli artt.3 e 24 Cost.: sia perché, invero, la tutela giurisdizionale è,
comunque, assicurata dalla iniziativa e dalla presenza nel contesto processuale della curatela costituita parte nel processo, sia anche per la ragione che non è esclusa (anche al termine della procedura, eventualmente rientrata in bonis la società) la proponibilità in sede civile di nuova azione, da parte del creditore non soddisfatto nella sua pretesa, verso il responsabile.
Da quanto osservato, consegue che, in tema di costituzione di parte civile nel procedimento penale per bancarotta fraudolenta, il divieto di costituzione di parte civile dei creditori uti singuli (salvo che costoro intendano far valere un titolo di azione propria personale) la disciplina dettata dall'art. 240, comma 1 - si estende indifferentemente ai procedimenti relativi ai delitti di cui all'art. 216 quanto a quelli per violazione delle diverse ipotesi incriminatici di cui alla L. Fall., art. 223. Pertanto, la Corte annulla sul punto, senza rinvio, la Sentenza della Corte d'Appello, escludendo la costituzione di parte civili dei creditori uti singuli.
3) L'imputazione di cui ai capi A e B del proc. 728/98 e di cui al capo B del proc. 1500/98.
Occorre sottolineare che ne' nei confronti di ER EC ne' dei coimputati è stata pronunciata condanna relativamente a condotte di bancarotta fraudolenta patrimoniale (art. 223 in relazione alla L. Fall., art. 216, comma 1, n. 1).
L'accusa di bancarotta attiene esclusivamente alla fraudolenza documentale (oltre che ai già esaminati fatti di violazione degli artt. 2621 e 2622 cod. civ.) Scelta che non è logicamente spiegabile, soprattutto nei riguardi di ER EC che pur rivestiva la qualifica propria voluta dalla fattispecie penal/fallimentare.
Più precisamente, quanto alla bancarotta fraudolenta documentale (impropria) la contestazione verso il principale imputato è stata circoscritta alla sola falsificazione funzionale alle sottrazioni ascritte a costui, mentre l'accusa verso i dipendenti attiene alle correlate appropriazioni loro addebitate.
I comportamenti distrattivi riscontrati in capo ai dipendenti sono stati qualificati - erroneamente, attesa, come si è già osservato, la presenza di soggetto "proprio concorrente, nella persona del presidente del Collegio sindacale - quali fatti di appropriazione indebita aggravata dal rapporto di prestazione d'opera, reato già estinto per il decorso della prescrizione.
Tuttavia, anche se non colpiti da diretta contestazione, i comportamenti di fraudolenza patrimoniale e di illecita locupletazione restano centrali nella disamina giudiziale, traducendosi nella movente dell'agire che ebbe a dissimularli nella rappresentazione contabile e di bilancio. In particolare, per EC ER (sent. Trib. pag. 27 e ss.), il nascondimento atteneva alla reiterata prassi dei cd. "sospesi di cassa" non accompagnati dal riconoscimento di interessi (o "utilizzazione illecita delle risorse" della società, secondo l'espressione delle decisioni leccesi). E, cioè, del fulcro dell'accusa di mala gestio rivolta al EC (tralasciando assai più sbiaditi riscontri di fraudolenza patrimoniale, come la dep. MELE, Sent. trib. pag. 220 e ss.). Dalle decisioni di merito si apprende che l'utilizzazione illecita delle risorse societarie da parte del EC nacque come assegnazione di vera e propria finanza, iscritta ad un conto intestato ai fratelli EC, in regime di apertura di credito e fu, poi, trasformata, al momento in cui RC EC subentrò nella formale gestione della società, nell'abitudine di sistematici prelievi coperti da titoli destinati a non essere negoziati, per lungo periodo dell'anno (cfr. Sent. Trib. pag. 98 e ss., 102 e ss., ove sono riportate le dichiarazioni del AB). Le sentenze indicano la cessazione della prassi alla morte di RC EC. Per il vero, l'imputato NC asserisce genericamente - in sede di esame ex art. 507 c.p.p. - che essa continuò a favore di EC ER anche oltre, seppure in misura più contenuta e, contraddicendo quanto detto nel corso dell'esame, cfr. sent. Trib., pag. 95. Questa circostanza è negata da NG AB, Sent. pag. 104. Corretta, pertanto, è la considerazione dei giudici leccesi, sulla cessazione dell'asserito comportamento con la morte di RC EC.
Come si è accennato non è stato contestato al EC che al prelievo non sia succeduta restituzione (o direttamente o mediante esazione di cambiali rilasciate all'uopo da loro amici), anche se il NI (Sent. Trib., pag. 62 e ss.) ha lasciato intendere questa ipotesi, ma con tal genericità da non giustificare effettivo peso probatorio. Dunque, l'accusa si focalizza sull'ammanco di liquidità, provvisoriamente cagionato nel corso di ogni esercizio, senza che la società lucrasse per esso remunerazione in termine di interesse. Interesse che, a detta del NI (loc. ult. cit.) - ma omettendo una precisa indicazione quantitativa - avrebbe assunto ragguardevoli dimensioni complessive, nel susseguirsi dei vari esercizi. Sicché non risulta approfondito dalle sentenze la dimensione complessiva dell'importo sottratto al patrimonio societario: esso viene indicato asseritamente dell'ordine di miliardi di L., ma sul punto manca ogni sviluppo per pervenire a certa conclusione, così come non vi è ripartizione alcuna del detto beneficio a carico di ciascuno dei due fratelli.
Tuttavia - contrariamente alle censure del ricorso - il punto (a differenza che per quanto dianzi detto circa la responsabilità per le correlative poste di bilancio infedelmente esposte) non esclude la sostanza dell'addebito. La mancata quantificazione o ripartizione della responsabilità non è decisiva per ritenere l'addebito privo di rilievo penale: l'illecito fu commesso nel concorso tra i due fratelli nel tempo e, pertanto, con la reciproca responsabilità derivante dalla posizione di garanzia gravante su ciascuno di essi. Anche perché, lo si ripete ancora, non si discute di violazione della L. Fall., artt. 223 e 216 pp., n. 1, bensì di quella sottesa alla L. Fall., artt. 223 e 216 pp., n. 2, (ed è, forse, proprio la carente connotazione quantitativa dell'azione di fraudolenza patrimoniale, addebitabile all'imputato, che spiega la non del tutto comprensibile scelta della pubblica accusa nell'omessa contestazione della L. Fall., art. 223, nel richiamo anche alla L. Fall., art. 216, comma 1, n. 1). Manca di rilievo la censura mossa da ER EC all'inquadramento giuridico della delineata condotta in seno alla fattispecie di bancarotta patrimoniale. Il richiamo al divieto di contrarre prestiti con la società amministrata, descritto dell'ormai abrogato art. 2624 cod. civ. non è, infatti, pertinente. Ricordando ancora che l'accusa di cui è attinto l'imputato non riguarda la gestione patrimoniale dell'Istituto Meridionale, bensì l'inquinamento contabile della sua documentazione, il Collegio osserva che - in ogni caso - il reato descritto dalla norma citata (non più vigente) soccombe, nel concorso con la fattispecie di bancarotta fraudolenta patrimoniale, attesi i requisiti di specialità che connotano il delitto concorsuale (cfr. Cass., 27.1.1981, Cajani, in Fallimento, 1981, 510).
È, infatti, giuridicamente corretto richiamare la figura della bancarotta fraudolenta patrimoniale impropria - punita dalla L. Fall., art. 216, comma 1, n. 1, norma richiamata dalla L. Fall., art.223, comma 1 - nell'assegnazione di prestiti con provvista tratta dalle casse sociali, senza remunerazione alcuna di interessi da parte del beneficiario, ove non siano dedotte ragioni che giustifichino il trattamento di favore a questi riservato;
responsabilità penale che deve essere affermata anche in presenza della puntuale restituzione del capitale alle casse sociali.
Si tratta di condotta che viola il vincolo di destinazione del patrimonio sociale, a scopo personale del beneficiario, il cui esito si traduce nell'impoverimento ingiustificato dell'asse attivo, che costituisce la garanzia per i creditori, anche se - come nel caso in esame - vi sia stata, nel corso dei vari esercizi, restituzione del capitale. La Corte osserva che l'omessa prestazione di interessi, al contempo, e la mancata pretesa esazione ad opera degli altri organi preposti alla gestione o alla vigilanza della società, costituisce condotta penalmente censurabile.
Inoltre, non vi è dubbio che il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione annovera non soltanto comportamenti direttamente commissivi da parte dei soggetti qualificati (di diritto o di fatto), ben potendosi ipotizzare il raggiungimento del pregiudizio patrimoniale per la società (con lesione, quindi, della consistenza del patrimonio, garanzia per i creditori) anche dalla ingiustificabile omissione dell'adempimento di obblighi giuridici, quale la mancata corresponsione degli interessi a favore di chi abbia prestato denaro o altra ricchezza. Per altro aspetto, si attesta nel comportamento inerte degli organi una lesione degli obblighi loro gravanti destinati ad assicurare l'integrità del capitale. L'interesse sul mutuo integra, a sua volta, la nozione di oggetto materiale del reato del delitto in esame: esso dispone di contorni giuridici ben definiti (eppertanto non si prospetta come mera aspettativa), di contenuti patrimoniali certi, di indubbia pertinenza al patrimonio dell'organismo fallito. L'orientamento di questa Corte è in tal senso (cfr. ad es. Cass., 26.6.1990, Bordoni, Cass. pen., 1991, 1^, 828; ed al riguardo è d'uopo precisare che la massima, relativa alla sentenza resa da Cass. Sez. 5^, 19.12.2006, Morrà ed altri, CED Cass. 236051, non rispecchia il suo effettivo contenuto motivazionale, che esclude rilevanza all'omesso gravame di interessi su mutuo, bensì alla prestazione di mutuo di poi restituito prima della dichiarazione di fallimento).
Nè il fatto perde di rilievo penale in considerazione della restituzione del capitale anteriormente alla dichiarazione di fallimento, non essendo intervenuta - prima della detta sentenza - anche rifusione di ricchezza pari agli interessi a suo tempo lucrati ed emergendo, quindi, il contorno di un danno patrimoniale effettivo. L'occultamento ai terzi della relativa traccia contabile, a sua volta, integra una finalità penalmente rilevante anche per il dolo della condotta di bancarotta fraudolenta documentale. 4) La posizione di ER EC in relazione al capo B del proc. 1500/89.
Se, come si dirà oltre, la Corte territoriale ha accompagnato la conferma della condanna dei dipendenti e di NA GI con uno sviluppo argomentativo logico, coerente e sufficiente, la valutazione della posizione di ER EC, nella decisione della Corte territoriale appare spesso un richiamo meramente tralatizio verso il contenuto della ponderosa sentenza del Tribunale, e non sufficientemente articolato in adeguata risposta rispetto alle istanze formulate nel voluminoso gravame difensivo, con una mancanza motivazionale che evidenzia il vizio dedotto dall'art. 606 c.p.p., lett. e).
Osservazione che non implica necessariamente l'improponibilità e l'insussistenza dell'accusa (probabilmente per la non lineare impostazione dell'accusa, anche alla luce delle modifiche ad essa apportate all'esito del giudizio di primo grado) e che, per ciò solo, non porta all'accoglimento dei numerosi motivi del suo ricorso. I quali per più versi risultano infondati o si presentano come inammissibili.
Invero, va subito detto che l'impugnazione di ER EC sovente si giova di accostamenti forzati e non rispondenti al reale pensiero dei redattori della decisione impugnata, pervenendo in tal guisa ad additare vizi motivazionali, quando - al contrario - trattasi di mero dissenso della difesa vertente sul merito di questioni di fatto, in ordine ai quali la Corte non può sicuramente interloquire, una volta accertata la congruenza e sufficienza della giustificazione resa, ovvero l'assenza della ipotizzata contraddizione logica. Per esempio (osservazione valevole anche per i rilievi mossi a pag. 36/37, 50 e ss., 61 e ss. dei motivi di ricorso), accolta la premessa logica che fa risalire al EC l'indicazione cogente di sottrarre all'accertamento di soci/terzi il movimento degli affari, risulta in sè inutile e scevro di effettiva rilevanza sottolineare il mancato riscontro di una diretta elaborazione dei bilanci e di una materiale annotazione dei dati contabili in essi ad opera dell'amministratore di fatto. Rilievo che, lo si osserva sin d'ora, vale anche per la pacifica assenza di rapporti formali nell'espletamento delle quotidiane incombenze bancarie e di mansioni di corrente andamento gestorio.
Ovviamente - in questa prospettiva - non necessita al convincimento di reità la dimostrazione che ER EC (e suo fratello RC) abbia indicato esattamente le modalità e le poste da alterare o omettere in contabilità o nelle comunicazioni sociali. Disponendo di fidatissimi collaboratori, anche esperti ed abili (e, come dimostrato in prosieguo, anche per il loro tornaconto personale) era bastevole l'indicazione del risultato da raggiungere: una traccia che poteva, senza soverchia difficoltà, essere seguita nel corso dei vari esercizi.
Se è vero che i giudici di merito non hanno mai quantificato l'ammontare delle azioni di mala gestio, sono, tuttavia, del tutto infondate le osservazioni difensive allorquando (Motivi pag. 33) sostengono che la Corte d'Appello non abbia mai indicato quali sarebbero state le sottrazioni commesse dal EC, essendo sufficiente leggere le numerose pagine, delle due decisioni di merito, dedicate alla prassi del mancato versamento degli interessi sui prestiti lucrati;
così quando ritiene "dato meramente congetturale" la risalenza del dissesto al 1984 (motivi pag. 34 in relazione a Sent. Corte App. pag. 61), quando dal testo di entrambe le decisioni si riscontra che l'asserto discende dalla deduzione dei Periti contabili.
Allo stesso modo:
- è inconsistente l'assunto di una condanna per fatti non compresi nel capo di imputazione: la Corte territoriale non ha focalizzato l'attenzione sul periodo antecedente al 1989, avendo espressamente precisato che la decisione del tribunale (a cui i giudici di appello si sono attenuti) ha "pronunciato esclusivamente sui bilanci degli anni dal 1989 al 1992" (pag. 56), osservando che tutto ciò che concerne la fissazione dell'insorgenza del dissesto (accertata in epoca assai risalente) è risultato delle indagini, non oggetto di contestazione. Ed anche la pretesa contraddizione con il deposto del NI (Motivi pag. 36) sull'epoca di fissazione dello stesso, scema di rilievo ove si consideri che l'effettiva insolvenza emerse successivamente, al momento in cui la liquidità societaria non sovveniva gli ammanchi creati dalle pregresse prassi seguite per moltissimi anni dai EC, situazione che sicuramente venne aggravata dalle prassi appropriative dei dipendenti, come compiutamente rilevato da entrambe le sentenze;
- la valutazione di fatti anteriori al 1989 (precedenti al decesso di RC EC) è, in realtà, disamina delle dichiarazioni testimoniali di persone venute a contatto con la società nel periodo antecedente al decesso del RC EC, attestanti i rapporti con l'attuale imputato. Si tratta, all'evidenza, della dimostrazione del ruolo effettivo di gestione ascritto al prevenuto sia durante - ovviamente - il suo formale mandato, ma anche nella vigenza di quello del fratello.
In altri termini è la motivazione che attiene alla premessa argomentativa da cui inferire la deduzione motivazionale, non già puntuali atti illeciti da imputarsi (e mai ascritti) al EC ER con violazione delle elementari regole della corretta contestazione d'accusa: cioè la premessa per dimostrare la logica deduzione del ruolo amministrativo "di fatto", mai abbandonato. Il cui fulcro è ritualmente espresso nelle contestazioni d'accusa, con riguardo alla effettiva rilevanza con il tema di prova. Elementi, d'altra parte, assunti e discussi - nel contesto del contraddittorio dibattimentale, nel corso degli elaborati due gradi di giudizio, i cui passaggi ed approdi furono ben conosciuti dall'imputato che ne fece oggetto di considerazione nei suoi meticolosi ed ampi atti di gravame. L'affermazione (pag. 75/76), quindi, che si tratti di "fatti assolutamente estranei sul piano descrittivo/oggettivo nonché sotto il profilo temporale ai capi di accusa è del tutto infondata;
- così come tutte le plurime istanze di rivalutazione delle prove assunte (le dichiarazioni di coimputati, di testimoni) e del loro peso probatorio (es. dich. GE, BO, AN, DE ZI, ecc.), anche sotto la censura della preterizione dei motivi di appello, è inammissibile in sede di giudizio di legittimità, rinvenendo adeguata considerazione nella impugnata sentenza che richiama le motivazioni del tribunale, integralmente condivise. Si tratta di diffusa richiesta inammissibile.
- suggestiva ma infondata è la reiterata accusa di confusione tra le condotte da riferirsi al RC con quelle rapportate all'ER. Gli è che il decesso del RC EC ha escluso dall'apparto motivazionale la precipua attenzione alla ricostruzione della sua condotta negli anni;
al contempo, ha focalizzato l'attenzione su quella del superstite imputato (l'unica che, per il piano penalistico, manteneva rilievo). Ma, senza eccessivo sforzo, è dato comprendere, tra le righe delle decisioni (massime in quella del tribunale), come, anche per l'individuazione del periodo di co- reggenza, sia stata esaminata, con analisi dotata di autonoma valutazione, la posizione dei due fratelli (non foss'altro che per sottolineare la preminenza decisionale dell'ER, anche durante la formale amministrazione del RC, cfr. Sent. App. pag. 25);
- parimenti inane (salvo ritornarvi per un esame sulla motivazione al riguardo) è la censura su una presunta contraddizione fondata sul rilievo per cui il quadro fornito dai periti dello stato documentale della contabilità non sia tale da legittimare, secondo il costante orientamento interpretativo di questa Corte, l'addebito di cui alla L. Fall., art. 216, comma 1, n. 2 (223). Come già ripetutamente osservato da questa Corte, l'interesse tutelato dalla fattispecie dettata dalla L. Fall., art. 223, L. Fall., art. 216, comma 1, n. 2, non si limita alla mera informazione sulle vicende patrimoniali e contabili della impresa, ma concerne una loro conoscenza documentata, anche nei percorsi assegnati alla ricchezza societaria, tramiti che si qualificano giuridicamente utili anche per l'esperimento (sempre nell'interesse dei creditori) di azioni risarcitorie o restitutorie nei confronti dei gestori o di quanti sono preposti alla vigilanza ed al controllo della conduzione amministrativa;
ne consegue che il predetto delitto sussiste, non solo quando la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari del fallito si renda oggettivamente impossibile per l'assoluta opacità delle scritture contabili a rilevare i fatti economici, ma anche quando gli accertamenti, da parte degli organi fallimentari, siano stati ostacolati da difficoltà superabili solo con particolare diligenza.
Conseguentemente, non assume alcun peso e non incrina il giudizio di colpevolezza il fatto che sia stato anche possibile (e per alcuni comparti) raggiungere l'estrapolazione di dati certi (Sent. C. App., pag. 16);
- l'omessa contestazione di bancarotta fraudolenta patrimoniale, priva di ogni rilievo gli accenni a fatti di oggettivo sviamento di ricchezza, come la cessione di clientela a favore della Banca Argentanese ed in danno della Finanziaria o il distacco del NC, dipendente dell'Istituto, ma da ER EC assegnato a mansioni di suo interesse esclusivo: le osservazioni del ricorrente, al riguardo, sono, dunque, in sè prive di interesse (anche se possono ridondare nella valutazione della concreta gestione irregolare, riferibile alla persona di ER EC);
- allo stesso modo (Motivo 2), la fortunata situazione di cui possono godere oggi gli amministratori di diritto ed i sindaci (salvo GI) condannati, all'esito della vicenda processuale d'appello, alla sola responsabilità civile (in diverso avviso dall'orientamento dei primi giudici), a fronte della severa condanna di ordine penale inflitta al EC. Tanto attiene alla dinamica processuale (nella fisiologica difformità di opinioni giudiziali) e non alla violazione di norme che integrino patologie degne di annullamento. In sè questo percorso risulta esente da vizi a cui l'ordinamento riconosce interesse;
- la stessa improponibilità della censura si ripresenta nelle doglianze volte ad una nuova valutazione del contenuto della prova con istanza di riesame del fatto (cfr. la stessa intitolazione del Motivo 4 e 5).
Ed è manifestamente infondata, al contempo, la censura di omessa analisi delle prove a discarico, raccolte dalle istruttorie dibattimentali (come sostenuto da motivi pag. 67 e ss.). Invero sono davvero approfondite e puntigliose le valutazioni, per es. sulle dichiarazioni della moglie del EC, AD LI, su quella del RA, del PR e FERRAMOSCA, a smentita dell'assunto del ricorrente.
Così come rigorose sono le disamine dei portati accusatori (per es. EZ) e la loro possibile inattendibilità, per esse nuovamente il ricorrente ripropone i medesimi argomenti protesi allo screditamento del teste EZ.
Per essi anche la Corte d'Appello ha dettagliatamente fornito un ragguaglio motivazionale che propone diversa lettura ed ulteriori episodi non direttamente influenti (se non per faticosi passaggi intermedi o per osservazioni che non smentiscono la fondatezza della lettura fornita, come per l'episodio del versamento della somma di L. 180 milioni) sulla credibilità, senza screditare oggettivamente le ben più dirette e più logicamente esaurienti argomentazioni giudiziali.
Analogamente per il testimone SS per il quale la difforme lettura fornita dal ricorrente non smentisce la frase "la finanziaria era del Dr. EC che era il referente a cui rivolgersi per esigenze relative alla società" (sent. pag. 29/30; motivi pag. 72). Infondata è la critica all'acquisizione della dep. RA avendo la Corte a lungo motivato (pag. 42 e ss.) sulla inaffidabilità del testimone (e plausibile la diffidenza verso le parole della LI, moglie dell'imputato e, per la sospetta coincidenza con le tesi del EC). Non congruenti con l'oggetto dell'accusa le osservazioni circa il deposto NT: non vi è dubbio che dal 1975 sino al decesso la carica di Presidente dell'Istituto fu ricoperta da EC RC. Non è dato, dal testo dei motivi, comprendere la rilevanza delle osservazioni attinenti ai testi DE ZI e AN, GI.
La circostanza, poi, che taluni (come SA o AL) non abbiano trattato con EC ER non inficia la tesi di accusa, nel momento in cui non si afferma che ogni reazione e trattativa sia stata portata a termine dall'imputato, bastando logicamente ricordare che egli risulta avere diretto la testimone nelle sue linee generali. Nel resto le ulteriori censure non paiono idonee a scalfire la serietà dell'apparato argomentativo, risultando focalizzate su momenti estremamente secondari o di portata assai debole;
- a ben vedere è indifferente il motivo (quarto mezzo di impugnazione) relativo alla vicenda portaluri: se è vero che il EC annientò (o, come dicono i costituti giudiziali, "nullificò") il formale presidente della società, va pur detto che l'argomento della (assai vivace) discussione atteneva ad una cospicua porzione del patrimonio societario e che, ancorché non direttamente investito della questione, non era illogica la presenza del maggiore interessato alla conservazione di quel cespite. Pertanto, la rilevanza della prova assunta - in vista della qualificazione di amministratore in capo al EC - scolora di logica pregnanza, rammentando che non si controverteva su fatti gestori, bensì sulla conservazione patrimoniale a cui plausibilmente l'imputato era spiccatamente interessato.
Il sostegno probatorio assegnato dalla decisione impugnata alla diretta responsabilità del EC nell'"utilizzazione indebita di risorse societarie" si concreta sia nelle dichiarazioni dei coimputati (NI, AB, NC) e di alcuni testimoni, sia nel rilevato andamento della cassa sociale, quale accertato dai periti contabili e su ciò si tornerà meglio nel prosieguo. Ma un punto che ha occupato assai le motivazioni giudiziali ed il ricorso, sta nel riscontro all'ipotesi accusatoria rinvenuto nell'episodio del rinvenimento in cassaforte di due assegni, con due successive operazioni di cambio eseguite in data 8.5.1989, all'indomani della morte di RC EC (4.5.1989). A proposito di quest'ultimo profilo, la ricostruzione giudiziale ricorda che i due assegni erano stati emessi da EC RC, alcuni mesi prima della loro scoperta, probabilmente intorno al gennaio 1989 (stando alla consecutio numerica dei titoli). La loro giacenza nel maggio di quell'anno - senza la relativa negoziazione - starebbe a confortare l'assunto relativo ai "sospesi di cassa", il cui incasso fu affrettato, rispetto al tempo preventivato, proprio per la improvvisa e tragica scomparsa dell'emittente. I titoli furono messi all'incasso l'uno dal dipendente RA (impiegato presso l'azienda agricola EC), l'altro con girata di EC ER e successiva girata del detto RA (la versione del NC è riportata in Sent. Trib. pag. 82, 92 e ss.). Dall'accertamento peritale si appurava che la provvista di questi assegni era stata originata dai prelievi (in conto mutuo) erogati al EC RC dall'Istituto Meridionale. Il Collegio non annette grande rilievo, nell'economia della valutazione probatoria, a questo fatto, convenendo al riguardo con la critica del ricorrente quanto alla congruenza logica della prova desunta. L'episodio del versamento degli assegni non depone nel senso che ER EC volesse occultare proprie prassi scorrette, essendosi rinvenuti soltanto titoli emessi dal fratello RC. È vero che uno di essi fu incassato grazie alla girata di EC ER, ma è dato sicuro che la decisione di negoziare il titolo provenne da una decisione necessitata dalla scomparsa dell'emittente, sì che non era più possibile provvedere diversamente. Oltretutto, pare davvero più ragionevole, al riguardo, l'ipotesi difensiva che rese prudenziale la chiusura di quella partita, in costanza di possibili indagini di PG e nel rischio che l'imponente ricchezza, diversamente, risultasse comunque "congelata" per lungo tempo (cfr. Motivi pag. 21). Ed anche ad ipotizzare la volontà di occultare lo scorcio della indebita utilizzazione di risorse societarie attuate dal fratello, non può sottacersi la scarsa portata probatoria del fatto, essendo dimostrato soltanto che l'imputato volesse nascondere la mala gestio ascrivibile al fratello, piuttosto che la propria (non dimostrata documentalmente). Comportamento che, impedendo il verificarsi del danno emergente per la società con il reflusso del denaro in cassa precedentemente sottratto per iniziativa del RC, non attesta la violazione dell'art. 40 cpv. cod. pen., considerando che da quella data l'illecita e reiterata condotta non ebbe più luogo.
L'episodio, al più, risulta logicamente attestativo che, dal maggio 1989, ER EC ebbe sicuramente cognizione della prassi illecita.
Sul punto occorre che il giudice del rinvio fornisca più perspicua considerazione giustificativa circa l'effettivo ruolo dell'imputato, considerando, oltretutto, che all'indomani di questo atto cessò la prassi illecita (anche con riguardo all'asserita distruzione dei titoli di favore proprio in quel periodo di tempo, tanto che non se ne è trovata fisica traccia).
Ove si consideri che - come già si è in precedenza accennato - l'anomalì a dei movimenti di cassa riscontrati dai Periti non indica la paternità degli scompensi e la causa degli stessi, in realtà il contesto probatorio che validamente regge la conclusione di condanna si appunta sulle prove "storielle", vale a dire le chiamate di correo e le dichiarazioni testimoniali.
Esse operano in due sensi: in primo luogo dimostrano la presenza di una gestione di fatto nelle mani dell'imputato, inoltre lo indicano autore e prosecutore della condotta di distrazione fraudolenta in danno dell'Istituto Meridionale.
Non vi è dubbio che il tessuto motivazionale è del tutto congruo nel momento in cui sottolinea i profili della conduzione amministrativa in capo ad ER EC, persona sprovvista di legittimazione formale e che il quadro fornito dalle prove assunte concreta la qualifica di amministratore di fatto. La Corte prende atto delle risultanze acquisite e del peso che correttamente ad esse è stato dato, essendo stato - anche alla luce del novellato art.2639 cod. civ. - fornito, iuxta alligata, un quadro esauriente della ricorrenza della fattispecie normativa. La pluralità delle prove e l'adeguatezza delle considerazioni svolte a loro riguardo dalle sentenze giustificano l'affidamento giudiziale e sorreggono il convincimento che l'imputato fu in passato con il fratello complice (ove non direttamente autore/beneficiario) delle operazioni di fraudolenza e che è plausibile e logico presumere che, nel passato, egli abbia istruito i collaboratori al fine di eliminare tracce imbarazzanti di questi comportamenti.
Carente, a ben vedere, è il sostegno motivazionale che vuole il EC partecipe consapevole della gestione deficitaria anche in epoca recente - dopo la scomparsa del fratello RC - soprattutto in considerazione delle possibili incongruenze cui porta l'impianto d'accusa in relazione al corredo dei fatti accertati. Non sfugge che la sentenza dei primi giudici elenca (Sent. Trib. pag. 18/19) l'ammontare delle perdite maturate prima del 1989 (e di corrispondenti falsificazioni) in termini relativamente contenuti, non comparabili - cioè - agli esiti disastrasi evidenziati all'avvio della procedura concorsuale. L'assunto coerente - in un contesto in cui la risultanza è raggiunta per via induttiva, avendo come referenti parametri contabili evidenziati dai periti, ma sicuramente non univoci nell'illustrare l'effettiva gestione fraudolenta (cfr. le valutazioni di Sent. Trib. pag. 36/40 e quelle di critica ai risultati delle consulenze di parte, tutt'altro che omogenei nella lettura dei dati) imporrebbe di ritenere che la perdita si sviluppò in guisa decisiva dopo la scomparsa di RC EC e, poiché viene dato per assodato dai giudici che le prassi di indebito utilizzo della ricchezza sociale ad opera di ER EC cessarono al maggio 1989, resta privo di sostegno giustificativo l'accusa che vuole decisivo lo sbilancio creato a quell'epoca e, soprattutto che ER EC fosse realmente a giorno della stessa. Così come non vagliata risulta l'ipotesi che lo scompenso economico creato dai comportamenti dei EC non sia stato almeno parzialmente compensato, anche in parte, da afflussi di ricchezza. Ciò che spiegherebbe l'ignoranza del EC dell'effettivo dissesto. Dunque - qualora si ritenga valido l'originario assunto desumibile di capi di imputazione - necessita, al fine di fugare dubbi di illogicità, che il giudice del rinvio fornisca una ulteriore riflessione motivazionale o una più attenta verifica contabile tesa a quantificare l'importo distrattivo plausibilmente riferibile alla fase anteriore al decesso di RC EC rispetto a quello denunciato dalla procedura concorsuale.
Ancora (e, soprattutto): non risulta plausibile, salvo maggior dettaglio giustificativo, che la fattiva presenza (così incombente, oltretutto) dell'amministratore di fatto, sia conciliabile con l'ignoranza - diffusa e radicale (Sent. Trib. pag. 460) - del comparto contabile della società e della relativa rappresentazione documentale. Palesa, indubitabilmente, ambiti di illogicità ritenere compatibile la presenza di due condotte parallele, quella della sottrazione di ricchezza - per nulla saltuaria ed irrilevante - da parte dei dipendenti (mediante finanziamenti abusivi ad amici/parenti dei dipendenti, cambiali di favore poi non azionate, certificati di deposito senza firma del presidente ed abusivamente negoziati o utilizzati, rinnovi di titoli senza autorizzazione al negozio novativo, destinazione utilitaristica della negoziazione di assegni pre-firmati, ecc., Sent. Trib. pag. 439 e 459) e quella di EC ER, amministratore di fatto, anzi vero e proprio dominus), senza che della prima quest'ultimo ne fosse venuto a conoscenza, o avesse percepito il sentore. Tanto più che, stando ai rilievi giudiziali, i comportamenti dei collaboratori si articolarono in una pluralità di fatti, per un periodo consistente di tempo, in molteplici versanti operativi e documentali, con l'esito di in un progressivo pregiudizio anche al proprio patrimonio familiare. La risposta (cfr. Sent. Trib., pag. 439) per cui al EC non interessava la struttura operativa ordinaria, affidata ad uomini di tutta fiducia, si pone in contrasto con il quadro della penetrante capacità di cognizione e controllo (propria dell'amministratore di fatto), per di più in capo ad una persona particolarmente avveduta e professionalmente ragguardevole, quale viene dipinta nelle decisioni leccesi.
Maggiore attenzione giustificativa dovrà essere, inoltre, disposta sulla compatibilità tra l'asserita presenza ai Consigli di amministrazione dell'attento EC e l'inerzia da questi mostrata a fronte della pericolosa delibera del PR, mediante la quale era concessa delega ad alcuni dipendenti di operare in banca, senza sufficiente pretesa della verifica dell'impiego del denaro raccolto. Varco attraverso il quale, come la logica suggeriva, avrebbero potuto concretarsi atti di sottrazione di denaro e di alterazione contabile di tutto rilievo, come puntualmente avvenne.
Nondimeno, è logicamente faticoso conciliare la presenza gestoria di ER EC con la sua ignoranza del reale stato di decozione. Piuttosto apodittica e suscettibile di ben più lineari considerazioni è la conclusione di sent. trib. pag. 387/388 - incidente sul periodo per cd. di "co-reggenza" dei due fratelli - secondo cui EC non si preoccupò delle possibili approfondite verifiche, che sarebbero potute scaturire (ma non risulta che sorsero) dal contenzioso famigliare sviluppatosi alla morte del fratello, ne' dell'effettiva situazione dell'Istituto Meridionale GR, sul presupposto che egli ne conosceva ogni dettaglio, quando, invero e secondo logica, l'intrusione di persona che poteva non rivelarsi più del tutto fidata avrebbe potuto inquietarlo (anche se il custode nominato mai si interessò di tanto, Sent. trib. pag. 414/41 5). Ma pare più rilevante osservare che, pur dopo le inquietanti notizie (apprese con sconcerto, secondo i giudici del merito) ricevute dal direttore bancario PR, egli non ebbe percezione per lungo tempo dell'effettivo grado di debito maturato. Le decisioni ricordano che egli si rivolse ad GE AN, chiedendo anche l'aiuto del facoltoso suo cognato EZ, avendo divisato (insieme alla moglie) il salvataggio della società, (Sent. Trib. pag. 113, 116 e ss.; sulle fasi successive alla scoperta del dissesto, cfr. anche Sent. Trib. pag. 151 e ss.).
Il segno che all'imputato era sfuggita, in quel drammatico torno di tempo, la rappresentazione dello sbilancio reale: ignoranza che risulta incompatibile con l'assiduità quotidiana all'ufficio della società e la pienezza dei poteri gestori, la sagacia dell'imprenditore e, soprattutto, la conoscenza di essenziali interna corporis societari.
Non è data - parimenti - spiegazione, se l'imputato fosse stato davvero consapevole della china su cui stava scivolando la società, del perché il EC, che si dimostrò assai generoso nel rilascio di fidejussione (e di impegni che costarono parecchio alla sua economia personale) a favore della società, non abbia ritenuto meno rischioso anticipare nel tempo l'appianamento delle perdite, con tempestive scelte di strategia finanziaria, non condizionate dalla drammaticità degli inevitabili eventi concorsuali, contrassegnati anche da preventivabili minacce di morte e, certamente, ed è quello che più conta, con la probabilissima scoperta della sua responsabilità gestoria (cfr. Sent. Trib. pag. 172, 180, con riferimento al deposto SERAFINI).
È, infine, sicuramente censurabile il silenzio serbato dalla Corte d'appello su alcune delle impugnazioni di Ordinanze dibattimentali emesse dal giudice di primo grado (espressamente evidenziate nei motivi di gravame), come denunciato dall'8/9 mezzo di ricorso. Più precisamente, per alcune di esse l'impugnazione appare assolutamente destituita di fondamento. Così circa le ordinanze emesse in data 22.10.1999 in merito alla riunione dei due procedimenti (n. 728/98 e 1500/99): venne eccepito (Motivi d'appello, pag. 198/199) che la disposta riunione avvenne senza che fosse deciso nulla sulla costituzione delle Parti Civili così da alterare il regolare iter di costituzione delle stesse. La preterizione dell'impugnazione da parte della Corte territoriale non assume rilievo alcuno sia perché non è dato ravvisare effettivo pregiudizio alle parti dalla inversione della scansione, ma soprattutto l'impugnazione al proposito è carente di interesse per l'imputato, che da questa pretesa irregolarità non ha tratto effettivo danno alcuno (o non ha fornito prova di sorta su un possibile pregiudizio).
Analogamente va detto per l'altra Ordinanza, del 22.10.1999, che ha escluso la legittimazione per ER EC a costituirsi parte civile nel processo. L'assunto difensivo è improponibile in seno al reato fallimentare, essendo l'imputato - per espressa disposizione della L. Fall., art. 240 - escluso dal novero dei legittimati alla relativa costituzione nei processi riguardanti i delitti di bancarotta (la norma ammette alla costituzione soltanto il curatore o, in via eventuale, i creditori).
Nè la riunione avrebbe mai potuto sanare la violazione originaria della norma processuale indicata, facendo rivivere l'imputato EC quale originario creditore verso gli altri imputati. Inoltre, la decisione giudiziale non è suscettibile di impugnazione, trattandosi - come è noto - di provvedimenti meramente ordinatori, cfr. da ultimo Cass. sez. 4^, 6.11.2003, Provenzano, Ced Cass., 227345).
L'Ordinanza 17.5.2001 attiene alle contestazioni effettuate in relazione all'attendibilità dell'imputato GE, utilizzando le dichiarazioni pregresse, volte a rammentare cioè quanto in precedenza detto. Ma la Sentenza di primo grado (pag. 134 e ss.) annovera una puntuale disamina dell'attendibilità del GE con una estesa e complessiva valutazione, anche con riguardo al controesame della difesa del EC ed alla diversa finalità e contesto in cui le prime dichiarazioni erano state rese dall'imputato, con motivazione che di gran lunga supera il rilievo del gravame.
Osservazioni che rendono nei fatti e nell'economia della decisione ininfluente la lamentata omissione delle contestazioni. Relativamente all'Ordinanza 9.11.1999, circa l'ammissione della costituzione di parte civile dei creditori uti singuli, pur in presenza di quella del Curatore si tornerà oltre.
Per converso, fondata è la doglianza sul silenzio serbato verso censura delle Ordinanze 19.1.2002, 22.1.2002 e 25.2.2002, riguardanti la contestazione delle dichiarazione di BO circa la riferibilità al EC di cambiali di favore emesse da tal RS AN per richiesta di EC. Dianzi si è rilevato come le accuse provenienti da coimputati siano state fondamentali nella valutazione della posizione di EC: da tanto discende che è indispensabile la massima chiarezza in proposito, per vagliare l'effettiva credibilità di questo sostegno probatorio. Pertanto, la denunciata omissione - vertendo l'istanza difensiva su circostanze non superflue o irrilevanti o incongruenti rispetto alla soluzione giudiziale - risulta di tutto rilievo in quanto il suo esito è potenzialmente idoneo a inficiare la decisione di merito.
Del resto, tanto è dimostrato dall'attenzione dedicata sul punto dal Tribunale (Sent. pag. 262 e ss.), in merito alla quale articolato risulta il gravame d'appello: il testo della missiva prodotta da EC è assai reciso nel negare fondamento alla circostanza addotta dal BO. Occorre, dunque, a fronte di così radicale difformità di risultanza un riesame ed una valutazione (o mediante la riapertura dell'istruttoria) che consenta, in termini di adeguata giustificazione, la conciliazione del dato probatorio o la rivalutazione della prospettazione defensionale. 5) La posizioni degli altri imputati.
Si esaminano, qui di seguito, i ricorsi degli altri imputati, salvo, ovviamente, quanto già osservato all'inizio circa le doglianze aventi carattere generale ed esorbitante la considerazione del comportamento singolarmente censurato.
Posizione NI.
I motivi avanzati dall'imputato sono sostanzialmente identici a quelli del gravame d'appello e, per questo verso, palesano tratti di genericità.
Tuttavia essi sono anche obiettivamente del tutto infondati. Manifestamente infondato è il primo motivo.
Se è vero che il giudice di appello si è grandemente richiamato alla motivazione del tribunale di LE, non necessariamente consegue la debolezza della sua giustificazione che egli ha dichiaratamente accettato e condiviso.
rese dall'imputato, con motivazione che di gran lunga supera il rilievo del gravame.
Osservazioni che rendono nei fatti e nell'economia della decisione ininfluente la lamentata omissione delle contestazioni. Relativamente all'Ordinanza 9.11.1999, circa l'ammissione della costituzione di parte civile dei creditori uti singuli, pur in presenza di quella del Curatore si tornerà oltre.
Per converso, fondata è la doglianza sul silenzio serbato verso censura delle Ordinanze 19.1.2002, 22.1.2002 e 25.2.2002, riguardanti la contestazione delle dichiarazione di BO circa la riferibilità al EC di cambiali di favore emesse da tal RS AN per richiesta di EC. Dianzi si è rilevato come le accuse provenienti da coimputati siano state fondamentali nella valutazione della posizione di EC: da tanto discende che è indispensabile la massima chiarezza in proposito, per vagliare l'effettiva credibilità di questo sostegno probatorio. Pertanto, la denunciata omissione - vertendo l'istanza difensiva su circostanze non superflue o irrilevanti o incongruenti rispetto alla soluzione giudiziale - risulta di tutto rilievo in quanto il suo esito è potenzialmente idoneo a inficiare la decisione di merito.
Del resto, tanto è dimostrato dall'attenzione dedicata sul punto dal Tribunale (Sent. pag. 262 e ss.), in merito alla quale articolato risulta il gravame d'appello: il testo della missiva prodotta da EC è assai reciso nel negare fondamento alla circostanza addotta dal BO. Occorre, dunque, a fronte di così radicale difformità di risultanza un riesame ed una valutazione (o mediante la riapertura dell'istruttoria) che consenta, in termini di adeguata giustificazione, la conciliazione del dato probatorio o la rivalutazione della prospettazione defensionale. 5) La posizioni degli altri imputati.
Si esaminano, qui di seguito, i ricorsi degli altri imputati, salvo, ovviamente, quanto già osservato all'inizio circa le doglianze aventi carattere generale ed esorbitante la considerazione del comportamento singolarmente censurato.
Posizione NI.
I motivi avanzati dall'imputato sono sostanzialmente identici a quelli del gravame d'appello e, per questo verso, palesano tratti di genericità.
Tuttavia essi sono anche obiettivamente del tutto infondati. Manifestamente infondato è il primo motivo.
Se è vero che il giudice di appello si è grandemente richiamato alla motivazione del tribunale di LE, non necessariamente consegue la debolezza della sua giustificazione che egli ha dichiaratamente accettato e condiviso.
- l'assenza di riscontro della presenza del NI sulla documentazione o la diversa modalità di confezione della contabilità, alla luce delle dichiarazioni di NG AB (la cui attendibilità qui non può essere ulteriormente valutata), non comprime la coerenza che lo vuole compartecipe ad intese con gli altri dipendenti nelle riscontrate condotte predative e di artefazione dei titoli (con ripercussione sulla relativa rappresentazione contabile);
- l'assenza del NI, nella discussione del EC con portaluri, dipinge certamente una minore presenza nella circostanza, ma esalta, al contempo, come si è osservato in precedenza il carattere fortemente personale di quella vicenda, in sè non attestativa della accentrata gestione dell'Istituto Meridionale;
- la ricostruzione dei periti contabili prescinde in parte dalla attendibilità sostanziale dei fatti finanziari, come la falsificazione delle firme, la effettiva assenza di credito nelle cambiali di favore, l'impiego di denaro per scopi esterni all'interesse dell'istituto, ecc., situazioni che tuttavia egli ben conosceva quale punto di riferimento per gli altri dipendenti;
risulta, inoltre, che la contabilità - e non soltanto i bilanci, come vorrebbe il ricorrente (Motivi, pag. 8) - fu alterata nel senso di un artificioso adeguamento ad informazioni ottimistiche sull'andamento sociale (cfr. sent. C. App. pag. 49; Sent. Trib., pag. 438).
Pertanto, l'omessa considerazione delle censure non si concreta, nella sostanza decisoria, nel censurato vizio della decisione d'appello.
Inoltre, la stessa oggettiva rilevanza delle funzioni assunte, nel corso del tempo, soverchia e sovrasta logicamente il portato delle osservazioni difensive (che - come osservato dai giudici d'appello - non contestano nella loro storicità gli assunti accusatori) ed evidenziano il contesto dello strettissimo rapporto fiduciario intercorso con il principale imputato e la inerenza al rapporto concorsuale nella commissione degli illeciti.
Sul secondo motivo già si è detto all'inizio.
Non del tutto chiaro è il terzo mezzo dell'impugnazione. Per quel che è dato comprendere il NI non avrebbe apprezzato la effettiva efficacia causale verso il dissesto degli atti fraudolenti imputati al EC. Se tale è l'assunto difensivo, esso è del tutto irrilevante: in tema di bancarotta fraudolenta documentale non è richiesta la consapevolezza e volontà del dissesto, essendo solo indicata come necessaria la coscienza della natura fraudolenta dell'azione posta in essere in pregiudizio dei creditori (cfr. Cass., sez. 5^, 1.7.2002, Arienti, Ced Cass. 222388). Inoltre: "ai fini dell'integrazione del reato di bancarotta fraudolenta documentale (L. Fall., art. 216, comma 1, n. 2, seconda ipotesi), non è necessario l'elemento soggettivo del dolo specifico ma è sufficiente la consapevolezza che la disordinata e confusa tenuta dei libri e delle scritture contabili renderà o potrà rendere impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio" (Cass., sez. 5^, 25.3.2004, Lorusso, Ced Cass. 229321). Per quanto attiene poi alle falsificazioni di bilancio, le stesse erano poste a copertura di diretti atti di impoverimento abusivo del patrimonio. Non è - d'altra parte - certamente questo il caso in cui la condotta del NI sia sopravvenuta, con efficacia esclusiva rispetto a quella del EC, così da far venir meno ogni legame tra la causa remota e l'evento del dissesto, sì da porsi al di fuori delle normali linee di sviluppo della serie causale già in atto. Invece, l'autonomia delle citate condotte si rapporta in guisa analoga - per il principio dell'eguaglianza delle cause - con l'evento: la penale responsabilità al titolo di bancarotta fraudolenta discende dalla partecipazione al comportamento illecito che sia casualmente connesso al dissesto, a prescindere dalla incidenza che su di esso abbia avuto il singolo atto.
Ancora - se questo è il senso del mezzo di impugnazione - il ricorrente segnala l'assenza di effettivi poteri impeditivi rispetto all'evento illecito: ma l'assunto è privo di ogni peso essendo evidente che egli, in ogni momento, avrebbe potuto dissociarsi dall'azione falsificatrice, svelando l'ammontare dello sbilancio ed omettendo di proseguire per la strada della redazione contabile infedele, con formale indicazione agli organi di gestione e di vigilanza. A tal punto, anche di fronte all'inerzia di questi ultimi, la sua posizione si sarebbe nettamente differenziata, con esclusione del coinvolgimento nelle condotte delittuose altrui. Il ricorrente richiede - con l'ultimo motivo di impugnazione - una nuova valutazione sul discrezionale tema della misura sanzionatoria:
ma l'istanza è inammissibile, essendo la motivazione al riguardo (Sent. C. App., pag. 75) logica ed argomentata, sia in relazione al ruolo assunto, sia alla ben maggiore pesantezza del trattamento disposto per il EC.
Il ricorso viene rigettato dal che consegue la condanna alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla Parte Civile EL fallimentare.
Posizione GI.
Il primo motivo lamenta carenza ed illogicità della motivazione, conseguente alla violazione sia dell'art. 192 c.p.p., comma 3 sia dell'art. 195 c.p.p., comma 7, avendo la Corte territoriale fondato il giudizio di responsabilità del GI sulla base delle dichiarazioni di NG AB, che erano, in realtà, un de relato, non avendo il AB partecipato alla conversazione;
il AB non ha indicato la persona da cui apprese il fatto, sicché quelle dichiarazioni debbono considerarsi inutilizzabili (Sent. Trib. pag. 98 e ss., 102 e ss., ove sono riportate le dichiarazioni del AB).
La sentenza, per il vero, motiva la decisione di condanna sulla base delle dichiarazioni del NI (testualmente riportate a pag. 70;
corrispondentemente sono rinvenibili a pag. 496 della prima decisione). Il NI fu diretto destinatario delle frasi dichiarate dal GI. La sua è, dunque, una prova diretta e non abbisogna di ulteriori conferme nel contesto dell'elaborazione (su cui si tornerà) per confermare la responsabilità del GI. Del resto, come affermato da questa Corte (Cass., sez. 1^, 25.2.2004, Rotondale, Ced Cass., rv. 228550), plurime chiamate in reità de relato, sono idonee ex art. 192 c.p.p. a costituire riscontro alla chiamata in correità.
Ancora, la dichiarazione di NG AB costituisce in sè valido riscontro: la disciplina della testimonianza indiretta non trova applicazione allorché il dichiarante si riferisca, anziché a un dato appreso da altra persona, a una notizia che, in un particolare ambiente costituisca fatto notorio, di cui il dichiarante medesimo sia venuto a conoscenza senza che lo stesso sia in grado di riferire da chi abbia inizialmente ricevuto l'informazione; sicché non viene in rilievo l'art. 195 c.p.p. ove il chiamante in correità - come pure il testimone - non riferisca un fatto esplicitamente appreso da altri ma un fatto che costituisca conoscenza comune e certa di un gruppo di persone (cfr. Cass., sez. 5^, 29.4.2002, Fraddosio, Foro it., 2003, 2^, 83). La notizia appresa nella cerchia ristretta dei dipendenti dell'Istituto non è presentata come "frutto di sue supposizioni o illazioni" dello stesso dichiarante, bensì come fatto avvalorato dalla effettiva abnormità del dato di cassa. Quanto alla affidabilità processuale delle dichiarazioni, le decisioni rese dai giudici di merito hanno motivato sulla intrinseca lealtà dei coimputati NI e AB (cfr. Sent. Trib. pag. 499 sull'assenza di ragioni di animosità dei dichiaranti verso l'imputato).
Le versioni di accusa coincidono nel loro contenuto, pur derivando da diverse percezioni della notizia.
Ma, soprattutto, esse rinvengono un inequivoco riscontro di tipo oggettivo: la inconsueta e clamorosa inerzia del collegio sindacale, pur a fronte di dati di per sè eloquenti sulla violazione sistematica delle norme cogenti per l'organo di vigilanza (tra cui il divieto di delega nella redazione del bilancio, l'omessa verifica di cassa, la palese falsità dei verbali del Collegio sindacale, l'omessa annotazione della presenza del EC ai Consigli di amministrazione, la formale irregolarità della contabilità, ictu oculi percepibile, ecc.) Una risultanza confermativa che fornisce alle dichiarazioni dei coimputati valenza probatoria piena. In questo senso è infondato anche il secondo motivo di impugnazione:
esso si duole della violazione dell'art. 192 c.p.p., ritenendo che le accuse - frutto di chiamate di correità - non siano suffragate da alcun altro riscontro esterno, ed - anzi - siano in parte smentite. La concorde dichiarazione dei due chiamanti in correità, ritenuti motivatamente attendibili dalla sentenza, supera le marginali smentite (in tema di mancata verbalizzazione e menzione esplicita al collegio sindacale da parte di GI circa la notizia appresa dal GI sulle ragioni dell'anomalo andamento di cassa) agevolmente rapportabili o al tempo trascorso o alle stesse imprecisioni del GI nel colloquiare con AB (interessato a fornire una immediata giustificazione del proprio agire, in realtà palesemente omissivo). Non coglie il segno l'asserita infedeltà sulla modifica del sistema dei prelievi di denaro a mezzo dei sospesi di cassa: di essa è traccia nelle dichiarazioni di AB (cfr. Sent. Trib. pag. 98 e ss., 102 e ss.) quanto ad una originaria prassi - di poi mutata, nei sospesi di cassa - di vere e proprie elargizioni scevre da restituzione. Nell'economia della decisione l'accusa si regge agevolmente con il cenno all'andamento patologico (o inspiegabile, secondo la fisiologia) della cassa, essendo esso un sintomo di allarme che raggiunse il Presidente del Collegio sindacale. La Corte, rinviando anche a quanto osservato a proposito degli amministratori di diritto e degli altri sindaci, non rileva alcuna violazione dell'art. 40 cpv. c.p.. In un contesto di consapevole e sistematica rinuncia all'obbligatorio esercizio dei poteri di vigilanza (e, cioè, escludendo, per quanto dianzi osservato, la validità alla premessa del ricorrente sulla ignoranza del GI) i giudici di merito non hanno inferito una automatica responsabilità per non avere impedito l'evento che doverosamente doveva essere evitato (la norma attiene al mero schema causale tra condotta ed evento, non alla regolamentazione dell'elemento soggettivo alle cui regole generali dettate dall'art.43 c.p.), ma la decisione del Tribunale (in ciò "sorpassata" da quella della Corte d'Appello e su ciò si tornerà oltre), ha puntigliosamente evidenziato - in perfetta aderenza al sistema normativo - il richiamo al dolo eventuale (cioè l'accettazione del rischio del verificarsi dell'evento), compatibile anche con la fattispecie omissiva dettata dall'art. 40 cpv. c.p.. In tale prospettiva decisivo rilievo probatorio rivestono i cd. "segnali di allarme" che, se percepiti (come ritenuto motivatamente dai giudici del merito), determinano la vigenza della responsabilità del soggetto rimasto colpevolmente inerte.
Come detto all'inizio la prova sulla percezione di questo accadimento antidoveroso, è affidata alla valutazione del giudice di merito e la valutazione non è censurabile in cassazione, poiché corredata da plausibile e sufficiente giustificazione. Infatti la Corte d'Appello - nel richiamare il contenuto dei discorsi di NI/AB - identificano un più che eloquente segnale di allarme con argomento e percorso argomentativo ineccepibile, sul piano giuridico. Il ricorso viene, pertanto, rigettato;
dal che consegue la condanna alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla Parte Civile EL fallimentare.
Posizione RÒ.
Il primo motivo ripropone il tema dell'asserita violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p. questione già esaminata - e rigettata - nella valutazione della posizione NI: al riguardo si rinvia, con la precisazione (su quanto osservato a pag. 2 dei motivi) che la rettifica dell'addebito, quale operato dal tribunale, non sovverte radicalmente l'accusa. Infatti, permanendo l'imputazione di aver falsificato le poste delle comunicazioni sociali per occultare le indebite locupletazioni dei dipendenti, si mantiene l'assunto relativo ad una condotta che, contemporaneamente, danneggiava sia la "proprietà" sia le attuali parti civili.
Il secondo mezzo lamenta la mancanza di motivazione per la carente analisi delle attendibilità delle prove contrarie portate dalla difesa (specialmente con riguardo agli esiti peritali). La censura è infondata: la posizione del RÒ è analizzata dalla sentenza d'appello (pag. 66 e ss.) che riassume, sia pure in estrema sintesi, le conclusioni dei primi giudici con adeguata confutazione dei rilievi posti dall'appellante (ed in buona parte affidate alle sue sole parole, circa le incombenze effettivamente espletate), ritenendo gli elementi acquisti soverchianti le obiezioni opposte, con giudizio che risulta insuscettibile di riesame in sede di legittimità poiché sufficientemente articolato. Del resto la Sentenza del tribunale (pag. 466 e ss.), che integra quella di secondo grado, da conto del giudizio di effettiva compartecipazione alle condotte fraudolente del EC desumendolo dal libro che rappresentava il movimento del portafoglio in possesso al RÒ (secondo NC, NI, NG AB), elemento che logicamente ha portato ad individuare la consapevolezza delle alterazioni documentali sui relativi movimenti. Al contempo, la diretta ingerenza nella prassi della illecita formazione di valori apparenti o abusivamente acquisiti. Infatti, la contabilità complessiva della società non rettificò le falsità ascrivibili al RÒ, per sua stessa confessione, dato che sottolinea la concorde intesa tra il preposto alla sede di Caprarica e la gestione centrale dell'Istituto. Sono argomentazioni aderenti alle risultanze e le conclusioni da esse desunte sono consequenziali. Ogni altra valutazione su questi aspetti scende nel merito della considerazione ed è inibita al giudice di legittimità. Non dissimile la doglianza del terzo motivo: essa invoca una rivalutazione delle prove di accusa, eppertanto risulta in parte inammissibile, ma trascura la logicità della conclusione per cui la falsificazione degli effetti (che non si fonda su rilevazione apodittica, come vorrebbe la difesa, bensì sulle ammissioni del prevenuto) ridondava nella complessiva rappresentazione del portafoglio societario ed inquinava, necessariamente, anche la mera attività di carico/scarico ad essa prodromica.
Del resto non deve sfuggire che la preposizione all'istituto di Caprarica attestava un grado elevato di fiducia del EC verso l'imputato e, quindi, un elemento di affidabilità nella connivenza nella gestione illecita. Le dichiarazioni accusatorie accertano il compito assegnato al RÒ di compilazione del libro di carico e scarico degli effetti portati allo sconto (circostanza ammessa anche dall'imputato). È vero - come osservato dal ricorrente - che la "gestione del portafoglio" è incombenza diversa: ma il rilievo difensivo non rileva per negare l'attribuzione al RÒ della responsabilità dei falsi in bilancio e della bancarotta documentale. Una volta che sia provata la consapevole infedeltà negoziale di parte degli effetti portati allo sconto, senza indicazione della loro relativa inconsistenza ed assenza del credito cartolare, come era suo dovere, discendente - se non altro - dal rapporto di impiego e di fedeltà verso l'ente da cui dipendeva, che gli aveva affidato notevole fiducia, si da riscontro alla premessa in tatto che importava la necessità di comunicare la rettifica alla rappresentazione documentale che avrebbe dovuto scostarsi dalla annotazione del valore nominale del titolo di credito. È, invece, vero fondato l'ultimo motivo.
E espressamente riscontrato dai giudici di appello che il RÒ ricopriva un ruolo di dimensione più contenuta, rispetto ai coimputati sì che la sua condotta si colora di minore gravità. È, perciò, meritevole del beneficio della sospensione condizionale della pena (Sent. C. App., pag. 76) attesa la sua incensuratezza. Ma questa in equivoca asserzione non è ripresa nel dispositivo della Sentenza della Corte d'Appello.
Analoga carenza si riscontra circa il giudizio che ha escluso, nei confronti del solo RÒ, la inflizione delle pene accessorie. Anzi, al proposito, il dispositivo risulta di segno opposto nel momento in cui "conferma nel resto" le disposizioni portate dalla sentenza del Tribunale e che non prevedevano la benevole considerazione. Di qui l'annullamento della sentenza impugnata con indicazione, ai sensi dell'art. 624 c.p.p., comma 2, delle parti della decisione impugnata divenuta irrevocabile (conseguentemente omettendo ogni condanna alle spese processuali).
Dal rigetto dei motivi circa l'assenza di penale responsabilità consegue la condanna alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla Parte Civile, EL fallimentare.
Posizione NG AB.
Il ricorso è infondato.
L'articolata ed argomentatissima motivazione (soprattutto nella sentenza di primo grado, richiamata e supposta in più parti da quella d'appello) è adeguata a completa spiegazione del percorso logico seguito dai giudici nella valutazione dell'apporto causale, efficiente e consapevole del prevenuto nel favorire la condotta del EC.
D'altra parte, il ricorrente trascura che detto supporto atteneva non tanto alla distrazione fraudolenta, quanto alla falsificazione documentale, azione verso la quale egli era direttamente partecipe, nella incontestabile funzione di occultare i tratti della effettiva gestione societaria.
Soltanto la complessità della fattispecie processuale giustifica l'omesso giudizio (richiesto dal Procuratore Generale) di inammissibilità.
La Corte rigetta l'impugnazione dal che consegue la condanna alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla Parte Civile, EL fallimentare.
Posizione MP.
Già si è trattato all'inizio del primo motivo di ricorso. Il secondo motivo è analogo a quanto già osservato in precedenza, sulla irrilevanza della diversa qualificazione contestata sia in punto di diritto sia nel volgere del processo nei due gradi, attesa l'unitarietà sostanziale dell'accusa di cui doveva rispondere e che ebbe modo di ben conoscere nelle fasi delle istruttorie dibattimentali.
È del tutto infondato (e, parimenti, assai scarsamente dedotto nei motivi di appello) che le decisioni giudiziali non abbiano evidenziato un contributo, diretto ed essenziale, del MP nel favorire le prassi distrattive attuate dai EC (senza necessità di prova di diretta responsabilità nella sottrazione di ricchezza ad opera dell'imputato). Secondo Sent. Trib. a pag. 463 (in funzione riassuntiva di quanto più dettagliatamente osservato in precedenza) e Sent. App. pag. 50 che ne riporta i tratti essenziali, il MP era complice nella tolleranza della giacenza in cassa dei titoli dei EC non azionati per mesi, onde consentire loro di procrastinare la restituzione del denaro prelevato e di fruire del prestito che si erano auto-assegnati: operazioni che venivano in diretto rilievo in seno alla movimentazione di cassa, gestita dal MP. Snodo correttamente ritenuto essenziale, dunque, in funzione di consentire l'impunità della gestione centrale dell'istituto (a cui era di fatto preposto il EC, a ma a cui si affiancò, autonomamente, anche quella dei dipendenti): non si ravvisa illogicità alcuna o carenza nella continuità dell'argomentazione giudiziale, se non - implicita (come anche rilevato dai giudici di appello) - l'istanza del riesame complessivo della posizione probatoria dell'imputato. Operazione inammissibile in seno al giudizio di legittimità.
Meramente suggestiva e priva di effettiva portata critica è la negazione di responsabilità nella formazione definitiva del bilancio: postoché le scritture di supporto erano inquinate in parte dalle falsificazione, anche per mano del prevenuto, e che esse, contrariamente a quanto sostenuto, non sempre risultarono fedeli al dato di gestione, conseguente si appalesa la infedeltà della bozza redatta anche dal MP) destinata alla edizione finale del documento (firmato dagli amministratori) portatore delle alterazioni ideologiche che il MP ben conosceva e che, con la sua azione, favoriva o trasferendo il mendacio nella bozza della comunicazione sociale ovvero consentendo che essa venisse ivi riportata, senza alcun cenno a scrittura di rettifica.
Più delicato è l'accenno circa la rottura del nesso causale tra le falsità e l'evento/dissesto, essendo plausibilmente sostenuto che la falsificazione degli effetti, venne quando la decozione si era già realizzata e divenuta irredimibile: anzi la condotta criminosa fu concertata proprio per nascondere una situazione ormai radicata. Ma l'assunto non convince.
In tema di bancarotta fraudolenta, l'insolvenza ed il processo causale che ad essa si collega, sono momenti unitari e non artificiosamente scindibili, ne' suscettibili di considerazione avulsa dalle premesse del fallimento. Termini che debbono ancorarsi al contesto della nozione di causalità accolto all'art. 41 c.p. che, regolando il rapporto di causalità, fornisce pari efficienza causale ai fatti antecedenti, coevi e sopravvenuti rispetto all'azione illecita, anche se indipendenti dalla condotta del colpevole. Pertanto, anche l'azione foriera di impoverimento del patrimonio sociale, ancorché succeduta ad una già conclamata decozione, rileva penalmente. Non vi è poi alcun dubbio che il fraudolento occultamento del già maturato dissesto nelle scritture e nelle comunicazioni sociali ricade nella previsione normativa di cui alla L. Fall., art. 223, comma 2, n.
1. Approdo che si giustifica anche per ovvie ragioni di logica punitiva, essendo massima di esperienza che i fatti forieri di maggiore consistenza ingannatoria per i creditori o i soci sono quelli perpetrati sullo scorcio della gestione.
Manifestamente infondato l'ultimo motivo: la responsabilità per i danni da reato è solidale ai sensi degli artt. 85 e ss. c.p.. Irrilevante, inoltre, è la censura ove riferita alla condanna provvisionale: trattasi di statuizione di natura meramente delibativa, pertanto non suscettibile di impugnazione per cassazione;
non radicandosi il passaggio in giudicato al riguardo, esse sono destinate a rimanere assorbite nella pronuncia definitiva sul risarcimento che, sola, può essere oggetto di impugnazione con ricorso per cassazione (ex multis, Cass., 4.6.2004, Cattaneo, CED Cass. 230271).
Posizione MA.
Manifestamente infondata è la censura relativa alla illegittima istanza risarcitoria proposta dalla EL, quale parte civile. Invero, il petitum sotteso dalla costituzione di Parte civile è di per sè insito nella costituzione stessa, che nel caso concreto è conforme all'astratta previsione delle restituzioni e del risarcimento del danno (e la quantificazione dello stesso che può avvenire in sede civile).
Non vi è dubbio, come rettamente opinato dalla Corte territoriale (Sent. C. App., pag. 8 e ss.), che la domanda espressa nei confronti dell'amministratore LU OL MA, assolto dai reati perché il fatto non costituisce reato e, contrariamente all'assunto del primo giudice, condannato ai soli effetti civili dalla Corte d'Appello leccese, a seguito del gravame della parte privata EL, avesse in sè insita l'istanza risarcitoria nella parte in cui la parte civile conclude "perché venga ritenuta, jure civili, la responsabilità degli amministratori ... e con ogni conseguenza di legge", non essendo ipotizzabile la domanda di un mero dictum astratto, nell'invocata condanna e potendosi desumere inequivocabilmente il contenuto della petizione.
Conclusione che è facile desumere - anche sulla base del generale principio del favor impugnationis - dall'atto di costituzione avanti il Tribunale, ove il danno era stato espressamente quantificato, adempiendo all'onere di specificazione della domanda in seno alle conclusioni formulate in dibattimento (Sent. App. loc. cit.). La mancata espressa quantificazione in sede dibattimentale non incide, pertanto, sulla validità della richiesta avanzata dal patrono di Parte Civile e non determina alcuna patologica "ultra-petizione" nella statuizione giudiziale.
Per altro verso il ricorso censura (quale "ultrapetizione") la decisione poiché essa, riformando la precedente assoluzione resa dal Tribunale ed affermando ai fini civilistici la responsabilità del ricorrente, avrebbe dovuto esimersi dal pronunciare la condanna al risarcimento dei danni. Affermazione che potrebbe ritenersi valida se l'appello fosse stato avanzato dal solo PM, Ma la parte lesa, una volta costituitasi parte civile, può liberamente decidere di insistere, nei gradi successivi del processo penale, nell'attivata azione per le restituzioni e/o il risarcimento del danno, nonostante l'assoluzione dell'imputato e il ritenuto accertamento (da parte del giudice del processo in una fase suscettibile di impugnazione) dell'insussistenza del fatto o della non commissione di esso da parte del chiamato in giudizio, ovvero di altra evenienza esonerante da responsabilità o implicante l'improcedibilità (e ciò quantunque il p.m. abbia optato per l'accettazione della decisione); oppure scegliere di non coltivare l'azione stessa, anche quando il p.m. attivi l'impugnazione nell'interesse dello stato, con la conseguenza di far formare il giudicato in ordine al relativo rapporto, con effetti sia sostanziali, sia processuali (cfr. Cass., sez. un., 25.11.1998, Loparco, Guida al dir., 1999, fase. 13, 87). Dunque anche ai concreti effetti di riparazione del pregiudizio sofferto.
Manifestamente infondato e, nella sostanza, inammissibile perché sorretto da ragioni non proponibili al giudice di legittimità è il secondo mezzo di ricorso.
Oltre a quanto prima osservato sulla corretta definizione della responsabilità ex art. 40 cpv. c.p., qui si rammenta che, in concreto, il MA risulta, dalle decisioni di merito, aver compilato la bozza di bilancio su supporti della contabilità sociale.
Egli, fu dunque, a giorno delle poste delle bozze sovente non concilianti con i dati di bilancio.
Fu reso edotto di andamenti contabili che risultavano privi di seria plausibilità (deduzione che può assumersi anche dalla ben più precisa accusa formulata dal AB in sede istruttoria, cfr. motivi EC, pag. 14 ove è riportata la dichiarazione testuale). In aderenza allo sviluppo argomentativo del giudice di appello è logicamente consequenziale desumere che:
1) la sistematicità della alterazione documentale e di artefazione nei bilanci, essendo durata la delega per quindici anni (Sent. Trib. pag. 494);
2) la competenza professionale del consigliere di amministrazione MA, dottore commercialista (che per l'incombenza della redazione dei bilanci riceveva anche un compenso aggiuntivo) sono elementi di referenza nel ritenere concreta e reale la percezione dei sintomi di illecito (sulla rilevanza dei quali si rinvia a quanto già retro osservato). Davanti ad essi, valutata la sconcertante passività nei confronti della gestione dei EC a fronte dell'obbligo peculiare dettato dall'art. 2392 cod. civ. (costitutivo di posizione di garanzia verso la società, i creditori ed i terzi) era doverosa ben altra condotta di vigilanza. Al contempo, l'assenza di reazione a fronte di questi segnali che dimostravano la reale conduzione contabile (a sua volta espressione di una sottostante fraudolenza, secondo le deduzioni giudiziali), concreta la premessa causale prevista dalla norma incriminatrice per le ipotesi di condotta omissiva, essendo nella possibilità dell'imputato - senza soverchio sforzo ed annotando anche soltanto in via dubitativa e di maggior richiesta di chiarimento - frapporre impedimento verso la prassi. L'annotazione sui verbali dell'organo amministrativo ovvero una concreta verifica dell'effettiva consistenza della cassa e del suo andamento, valendosi dei suoi poteri gestori, era sufficiente a scagionare la sua correità nel fatto.
Dunque, il tracciato motivazionale risulta completo ed esauriente ed aderente alla normativa penale: si esclude la proponibilità di censura alcuna al riguardo.
Come già prima osservato attiene al piano della considerazione di merito, accertata la validità dell'argomentazione giustificativa della conclusione di condanna (agli effetti civili), la valutazione di idonea eloquenza dei sintomi fondanti il devoir d'alerte per l'organo amministrativo.
Il ricorso viene rigettato dal che consegue la condanna alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla Parte Civile EL fallimentare.
Le posizioni di PR, AN AB, BO, LO. I motivi di ricorso degli amministratori di diritto e dei sindaci lamentano la errata impostazione della Sentenza della Corte territoriale sulla condanna ad essi inflitta, ai fini civili, difformemente dalle conclusioni del primo giudice. Si nega, cioè, che costoro abbiano potuto percepire la caotica situazione di falsificazione contabile sottostante alla documentazione societaria ed alla comunicazione sociale resa nel corso degli esercizi dalla società.
L'assunto è conforme alla ricostruzione della sentenza di Tribunale, ma non è esaurientemente valutato.
Si richiama - in linea di diritto - quanto già precedentemente osservato sulla portata del nesso di causalità previsto dall'art. 40 cpv. c.p., e si focalizza l'attenzione sui "segnali di allarme"
connotativi del "dolo eventuale".
Le osservazioni dei ricorrenti non sono, in linea astratta, prive di pregio. Ma esse non risultano portatrici di effettivo interesse ove calate nel contesto argomentativo della sentenza d'appello. Innanzitutto va detto (e tanto vale anche per la già esaminata posizione di MA) che, ove si volesse prescindere dall'imputazione formale ascritta ai prevenuti, comunque residuerebbe una responsabilità penale per la violazione della L. Fall., art.224, comma 2, n. 1, (nel richiamo alla L. Fall., art. 217, comma 2)
fattispecie (inspiegabilmente ignorata dai giudici del merito) foriera di censura anche per condotte connotate da mera colpa (secondo costantissima giurisprudenza), ipotesi che, seppur estinta per il decorso prescrizionale, tuttavia mantiene la sua rilevanza ai fini della responsabilità civile.
Inoltre, e soprattutto, la prova della percezione del segnale di allarme evocativo dell'evento e la considerazione del peso dell'indice di allerta, premessa che giustifica l'addebito a titolo di dolo eventuale e non soltanto per colpa, è - come prima osservato (a riguardo della responsabilità ex art. 40 cpv. c.p.) - rilievo la cui valutazione è rimessa al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata.
Orbene, la convinzione del giudici d'appello al riguardo è sostenuta da rilievi logici e significativi.
In primo luogo che il GI, presidente del Collegio sindacale, abbia fatto cenno della discrasia del dato di cassa contabilizzato rispetto a quelle effettivo, è giustificazione astrattamente logica e plausibile (Sent. C. App. pag. 74).
Giovano, inoltre, al giudizio di logica, completezza e coerenza argomentativa dell'impostazione giudiziale, le premesse portate dalla sentenza impugnata a referente per le successive motivazioni:
- (pag. 14 e ss. della Sentenza impugnata) la stabilità degli organi societari nel corso dei vari anni, circostanza che non attesta soltanto rapporti di fiducia ma, nella fissità nel tempo della ingiustificabile e per la diffusa e gravissima inerzia, conduce alla plausibile conclusione della consegna del silenzio verso la condotta dei EC;
- (pag. 20, 72 Sent. C. App. e Sent. Trib. pag. 37/38) la verifica che a questa consegna essi si attennero scrupolosamente, è attestata dalla indifendibile consapevolezza del falso, a dimostrazione non soltanto della percezione del segnale del probabile evento, ma della consapevole copertura di fatti agli organi societari ben noti, come provano i verbali del consiglio d'amministrazione (a cui partecipavano anche i sindaci) che non riportavano la presenza fisica del EC;
la firma in calce a bilanci che erano non soltanto rozzamente artefatti, ma che sovente non si conciliavano con la stessa contabilità in voci ed in dati portatori di enormi difformità (es. quanto alle cd. "voci di assestamento" che determinavano allarmante perdita contabile); la stessa contabilità che manifestava ictu oculi irregolarità clamorose accertabili, rilevabili anche senza alcun approfondimento ispettivo (es. pagine e righe in bianco); l'andamento allarmante della cassa che datava da epoca anteriore al 1984, senza che verifica formale alcuna avesse segnalato la circostanza (ovvero, il che qui rileva allo stesso modo, che le verifiche di cassa non fossero mai state effettuate, nonostante la fase diversa attestazione dell'organo di vigilanza);
- (pag. 20, 72 e Sent. trib pag. 37/38) che il fenomeno non può trovare giustificazione logica se non nella lettura fornita dai giudici di appello, alla luce della preparazione professionale di questi imputati.
Può, quindi, validamente escludersi che le giustificazioni della Corte territoriale siano censurabili per vizio di legittimità. Il ricorso viene, quindi, rigettato con la conseguente condanna alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla Parte Civile, EL Fallimentare.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di EC ER relativamente al capo A del processo 1500/99 (L. Fall., art. 223, comma 2, art. 2621 cod. civ.) perché il fatto non sussiste nonché relativamente al capo B del processo 1500/99 (L. Fall., art. 223 in relazione alla L. Fall., art. 216, comma 1, n. 2) e rinvia alla Corte d'Appello di Bari per nuovo giudizio su quest'ultimo reato.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di RÒ MO NZ limitatamente alla omessa dichiarazione sulla richiesta di sospensione condizionale della pena e rinvia per la decisione sul punto alla Corte d'Appello di Bari. Dichiara ai sensi dell'art. 624 c.p.p. irrevocabili le altre parti della sentenza nei confronti del predetto. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente alle costituzioni di parte civile dei creditori uti singuli che esclude, ferma restando la costituzione della EL. Rigetta nel resto i ricorsi di NI, MP, AB NG, PR, AB AN, MA, GI, BO e LO. Condanna questi ultimi ed il RÒ in solido alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla Parte Civile EL Fallimentare, che liquida in complessivi Euro 7.500,00 di cui 5.000,00 Euro per diritti ed Euro 2.500,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2007.
Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2007