Sentenza 29 marzo 2012
Massime • 2
In tema di bancarotta impropria da reato societario, il dolo presuppone una volontà protesa al dissesto, da intendersi non già quale intenzionalità di insolvenza, bensì quale consapevole rappresentazione della probabile diminuzione della garanzia dei creditori e del connesso squilibrio economico. (Fattispecie relativa alla ritenuta configurabilità del reato fallimentare in relazione a false comunicazioni dirette ad un'azienda di credito per l'erogazione di maggiore finanza pur accompagnate dalla convinzione della probabile restituzione).
Il componente del consiglio di amministrazione risponde del concorso nella bancarotta impropria da reato societario per mancato impedimento del reato anche quando egli sia consapevolmente venuto meno al dovere di acquisire tutte le informazioni necessarie all'espletamento del suo mandato.
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- 1. Il falso ‘salva-bilancio’: quando la deroga diventa bancarotta impropria (Cass. Pen. n. 10160/24)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 12 settembre 2025
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo, per quanto qui interessa, ha confermato la condanna di Sc.An. in ordine a reati fallimentari commessi in relazione vuoi al fallimento della Legno Market F.lli Sc. Srl (che aveva subito un incendio di vaste proporzioni tra il 7 e l'8 agosto 2001), vuoi al fallimento della Nuove Iniziative Srl. Quanto al fallimento della Legno Market, dichiarato il 19 maggio 2010: - bancarotta impropria da reato societario (artt. 223, comma secondo, n. 1, legge fall, in relazione all'art. 2621 cod. civ.), ascritta all'imputato nella veste di amministratore di diritto dal 20 ottobre 1994 al 18 febbraio 2005 e consistita nella falsificazione dei …
Leggi di più… - 2. Bancarotta impropria e falso in bilancio: oltre alla volontà protesa al dissesto, deve sussistere anche il dolo generico di falso(Cassazione penale n. 47900/23)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 9 aprile 2024
1. La massima In tema di bancarotta impropria da reato societario di falso in bilancio (previsto dall'art. 2621 c.c., nel testo vigente "ante" riforma del 2015), quest'ultimo deve perfezionarsi in tutte le sue componenti, anche soggettive, con la conseguenza che, oltre alla volontà protesa al dissesto, da intendersi come consapevole rappresentazione della probabile diminuzione della garanzia dei creditori e del connesso squilibrio economico, deve sussistere anche il dolo generico di falso, il dolo intenzionale dell'inganno rivolto a soci o al pubblico e il dolo specifico del fine di conseguire un ingiusto profitto. 2. La sentenza integrale Cassazione penale sez. V, 13/10/2023, (ud. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 29/03/2012, n. 23091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23091 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 29/03/2012
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - N. 716
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PISTORELLI LU - Consigliere - N. 21793/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
ha pronunciato la seguente Sentenza nel ricorso presentato da:
1) Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Bologna;
2) LD LU, nato in [...] il [...];
3) PO AL PA ED, nato in [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna del 12.10.2010;
È presente per LD LU, l'avv. Amerigo Ghirardi del Foro di Parma e Nicola Mazzacuva del Foro di Bologna;
sentita la Relazione svolta dal Cons. Gian Giacomo Sandrelli;
sentita la Requisitoria del PG. (nella persona del Cons. Gioacchino Izzo) che ha concluso per l'accoglimento del ricorso del PG.. RITENUTO IN FATTO
La presente vicenda riguarda il dissesto di un comparto del noto gruppo AL, presieduto da CA NZ e caduto in procedura concorsuale nei primi anni 2000 (AN venne fermato per iniziativa del PM. di Parma per bancarotta fraudolenta impropria il 27.12.2003, il GIP il 29.12.2003 emetteva nei suoi confronti misura carceraria per gli episodi di aggiotaggio. Il 29.12.2003 era dichiarato il default del gruppo).
L'attuale novero societario attiene al settore dei viaggi e del turismo, al cui vertice era posta la HIT INTERNATIONAL SP. (già ITC SP.) e di HIT (AT) SP, dichiarate insolventi il 30.1.2004, HIT COM. SP In liquidazione), GOING TOUR OPERATOR SP, dichiarate insolventi il 21.10.2004, ed ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, AGIS spa. dichiarata fallita il 6.4.2004.
Conseguentemente il Procuratore Generale contestava agli attuali ricorrenti (ed ai vertici dei gruppo, giudicati separatamente):
- a PO AL PA il reato di bancarotta fraudolenta impropria nel richiamo all'art. 223, comma 1, l. fall., con riguardo alla violazione degli artt. 2621 e 2622 cod. civ., ascritto per la carica di amministratore nel biennio 1995/1997, in ragione della comunicazione sociale al 31.12.1996 (capo g dell'epigrafe), in NZ SP (poi divenuta VACANZE VIAGGI SP) e le altre partecipate (HITP SP., divenuta poi HIT INTERNATIONAL) il reato (capo h) di cui all'art. 223, comma 1 in rel. all'art. 216, comma 1, n. 2, l. fall., (bancarotta impropria fraudolenta documentale);
- a LD, quale amministratore di AT SP (al cui controllo erano, negli anni 2002 e 2003, confluite la già citata NZ SP., trasformatasi in VIAGGI VACANZE SP., nel periodo 2002/2003, cioè, successivamente alla gerenza di PO), il reato di cui all'art. 223, comma 2, n. 1 (bancarotta c.d. societaria) in ragione della violazione dell'art. 2632 cod. civ. (formazione fittizia del capitale di AT SP) disposizione richiamata dalla citata norma fallimentare, sia il reato di cui all'art. 223, comma 2, n. 2, l. fall., per il compimento di operazioni dolose, volte a consentire la prosecuzione della gestione delle società interessate ed in genere del gruppo AL (capo u); nonché di bancarotta fraudolenta impropria documentale per falsificazione dai dati contabili e per impossibilità della ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari di ogni singolo organismo (capo w). Il GUP presso il Tribunale di Parma all'esito di giudizio abbreviato, con sentenza resa il 25.7.2007, condannò:
- ED PO PA avendone riscontrato la partecipazione penalmente rilevante alla redazione dette infedeli comunicazioni sociali e, quindi, alla falsificazione delle scritture;
- LU LD quale concorrente nelle operazioni dolose segnatamente, nella formazione fittizia del capitale di AT SP, nella consumazione delle condotte di fraudolenza documentale. - Nonché entrambi al risarcimento dei danni cagionati alla costituita Parte Civile, rimettendo gli stessi al Giudice Civile per quantificazione del pregiudizio, tuttavia stabilendo una provvisionale immediatamente esecutiva e l'obbligo alla rifusione delle spese sostenute per la costituzione.
La Corte d'Appello di Bologna, con sentenza del 12.10.2010 ha riformato la prima decisione mandando assolti, perché il fatto non costituisce reato, ai sensi dell'art. 530 cpv. cod. proc. pen., i due attuali imputati, revocando le statuizioni civili a carico dei predetti.
Avverso detta pronuncia ha interposto ricorso il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Bologna, che eccepisce:
l'erronea applicazione della legge penale ed illogicità della motivazione perché, pur non avendo mai contestato l'oggettivo fondamento degli addebiti, la Corte d'appello ha escluso la ricorrenza del dolo sulla base di considerazioni erronee e configgenti con quelle espresse dalla S.C., che limita nelle fattispecie di cui all'art. 216, commi 1 e 2 l. fall., (richiamate dall'art. 223) il rilievo alla connessione con l'evento fallimentare e, pertanto, il relativo riflesso soggettivo in capo all'autore del fatto;
- che, relativamente, alla consapevolezza del PO delle falsità del corredo contabile, mai i prevenuti hanno avanzato ipotesi di loro ignoranza e la sentenza impugnata riporta missive attestanti la loro consapevolezza dello stato di dissesto della società; e, quanto al LD, la decisione rammenta che egli si attivò per fare avere ulteriore finanza, anche con metodi non ortodossi, così incrementando il passivo;
- che è erroneo il convincimento del dolo specifico quale necessario supporto soggettivo della bancarotta fraudolenta documentale, essendo bastevole quello generico;
- che è contraddittoria ed illogica la motivazione relativa alla posizione di PO che viene descritto come consapevole dello stato di dissesto della società (anche perché redattore di inequivoche missive in cui paventa un dissesto di circa Lire 36 miliardi), dotato di buona conoscenza professionale, ma, successivamente, assolto nel dubbio della ipotetica convinzione che le società, le quali si trovavano in posizione di controllo rispetto alla sua, agivano con atti di infedele informazione al fine di risollevare le sorti del gruppo;
- che è contraddittoria ed illogica la motivazione relativa alla posizione di LD, imputato di violazione dell'art. 2632 cod. civ., nonché del reato di operazioni dolose, per le quali nessun dissenso è rilevabile rispetto all'impostazione del GUP, sicché è illogico il passaggio tramite cui si perviene al proscioglimento, secondo cui il LD era effettivamente convinto che si sarebbe evitato il tracollo, ipotesi infondata in una persona competente ed a giorno della reale situazione finanziaria della società, consapevole della mera apparenza dell'aumento di capitale, senza effettiva immissione di ricchezza, non essendo necessaria la rappresentazione dell'evento e in presenza della consapevolezza della dolosità elle operazioni poste in essere;
motivazione carente nella parte in cui non riprende i profili già evidenziati dal GUP che lo avevano portato ad una decisione di condanna.
In data 8.2,2012 e 9.3.2012 erano depositate memorie difensive rispettivamente per la difesa del responsabile civile CAPITALIA SP. e della difesa LD. La prima segnalava che, attesa la scelta del rito abbreviato, era automaticamente da ritenersi escluso il responsabile civile. La seconda evidenzia i difetti dell'impugnazione del PG., attesa l'erronea impostazione relativa all'elemento soggettivo e la inesatta lettura delle carte relative all'imputato LD, per nulla addomesticato e piuttosto libero nelle scelte gestorie.
CONSIDERATO IN DIRITTO
p.1) Venendo dapprima alle indicazioni del resistente CAPITALIA SP., responsabile civile (costituitasi, a fronte della costituzione di parte civile, in quanto società del gruppo MEDIOCREDITO che ebbe ad appoggiare finanziariamente il gruppo di CA NZ), si conviene sull'inutilità di una espressa segnalazione della decadenza del responsabile civile, mediante esplicita cancellazione dall'epigrafe del provvedimento: basta la lettura dell'art. 87 c.p.p., comma 3 per darsi ragione che l'estromissione del responsabile civile nel giudizio abbreviato consegue direttamente all'accoglimento della richiesta di instaurazione del rito alternativo anche in assenza di un apposito provvedimento del giudice che la dichiari.
p.2) È d'uopo rammentare, prima di vagliare la personale responsabilità di ciascuno dei ricorrenti, il ruolo da costoro svolto in seno al gruppo AL.
a) PO AL PA fu amministratore di VIAGGI VACANZE SP. (trasformazione da NZ SP) nel periodo 22.5.1995 sino al 9.12.1997, essendo già stato funzionario (sino al 1994) di detta società (Sent. C. App. p. 11).
Non vi sono dubbi sulla conoscenza della situazione disastrosa degli organismi economici a cui era preposto, avendo redatto - prima di assumere l'incarico gestorio - due missive dirette, una al Presidente del Collegio Sindacale FIORAVANTI, datata 8.11.1994, l'altra, del 28.11.1994, all'amministratore delegato di ITC&P Srl. (società espressione di prestanomi del NZ, cfr. Sent. p. 8), CATELLI, documento che qualificava a dir poco fallimentare la situazione finanziaria del gruppo, giudizio reso in ragione delle perdite in atto, le quali avevano eliso completamente il capitale e dischiuso la fattispecie di cui all'art. 2447 cod. civ. (Sent. C. App. p. 12). Missive, ancora, che instavano, al contempo (e proprio a cagione della situazione critica riscontrata) per il massimo controllo da parte dei vertici del gruppo sui conti societari (ibidem). Egli rimase in qualità di consigliere, partecipando all'approvazione dei bilanci di esercizio, della cui falsità era pienamente consapevole (come ritenuto dalla Corte territoriale), anche perché le manipolazioni disposte occultavano una realtà ancor più allarmante (Sent. ibidem e pag. 13).
b) LU LD è stato coinvolto nella vicenda processuale quale compartecipe alla formulazione della Convenzione Interbancaria, datata 29.4.1003 e, successivamente alla sua approvazione, quale amministratore (indipendente, così da consentirgli anche un atteggiamento, ritenuto antipatico verso la dirigenza delle altre società del comparto, cfr. Sent. C. App., p. 21) di AT SP., intesa quale referente per le aziende di credito (nell'ottica di garantire l'approvazione dell'accordo tra AT e PARMA CALCIO, cfr. Sent. p. 17).
La citata convenzione Interbancaria sopravvenne quando già era irredimibile il dissesto delle società del gruppo, sicché essa si atteggiò quale espediente, mediante ristrutturazione del debito, per procrastinare la dichiarazione di insolvenza del gruppo, le cui componenti avrebbero dovuto essere sciolte e poste in liquidazione e non tenute artificiosamente in vita.
La Convenzione è stata ritenuta integrativa di operazione dolosa anche perché frutto di aumento fittizio di capitale (il cui richiamo normativo non è l'art. 2629 cod. civ., come indicato a pag. 18 del provvedimento impugnato, bensì l'art. 2632 cod. civ.) e coeva ad espedienti diretti a racimolare ulteriore liquidità dal settore bancario, anche attraverso percorsi tortuosi (tramite NZ Stefano) per mascherare la provenienza del sostegno accordato (cfr. Sent. C. App., pag. 19 e 20).
La mera apparenza del conferimento in natura e del conseguente aumento di capitale, attuato mediante l'apporto dei rami di azienda di HIT SP. e di HIT INTERN. SP, dipese dall'esagerata valutazione (successiva alla menzionata Convenzione Interbancaria) del perito UC la cui natura infedele il LD conosceva (cfr. Sent. C. App., p. 22).
Non deve sfuggire che ascritta al LD è anche ipotesi di bancarotta semplice, ai sensi dell'art. 217, comma 1, nn. 3 e 4, l. fall.. p.3) Può, alla luce delle precisazioni dianzi rese, procedersi al vaglio della decisione impugnata, tenendo presente che, nello svolgimento del processo di merito, non è stata mossa censura alcuna su alcune salienti premesse in fatto accolte dalle sentenze del Tribunale e poi dalla Corte territoriale.
In particolare circa la consapevolezza dell'infedeltà informativa e dell'apparenza di alcune operazioni protese al risanamento finanziario del gruppo, così come sulla preparazione professionale degli imputati.
Nè il resistente LD ha avanzato al proposito rettifica alcuna.
Forse una perplessità sulla effettiva conoscenza del dato societario è leggibile nel commento alla posizione del PO, laddove la decisione sembra insinuare che la rappresentazione del dissesto era riferita alle società che controllavano NZ SP (o le sue successive modificazioni strutturali) di cui era divenuto amministratore, non già - si potrebbe essere indotti a ritenere - relativamente all'equilibrio economico dell'organismo alla cui amministrazione era pervenuto (cfr. Sent. p. 16). Ma l'osservazione si profila di scarso peso.
Infatti, in tema di responsabilità - ai sensi dell'art. 40 cpv. cod. pen., art. 223, comma 2, n. 1, l. fall. - l'inerzia del soggetto agente assume valenza di rilievo penale non soltanto nell'inerzia doverosa per evitare il danno temuto, ma anche quando l'omissione si traduca nella mancata acquisizione di informazioni necessarie a configurare con: esattezza l'evento dannoso per la società. Pertanto, se la norma consente di escludere la responsabilità dell'amministratore che: incolpevolmente (per ragioni di legittimo affidamento) si sia avvalso della notizia pervenutagli, non può ritenersi esente l'amministratore che abbia accolto il deficit informativo passivamente (essendo a giorno della sua insufficienza). Infatti, l'art. 2381 c.c., comma 6 esprime l'obbligo di puntuale informazione nello svolgimento del mandato gesto rio, obbligo che è oggi nitidamente articolato nella norma formulata con la riforma portata dal D.Lgs. n. 6 del 2003. Ma esso era agevolmente rinvenibile anche in precedenza nel più generico dovere di impedire l'evento pregiudizievole di cui si erano riscontrati segnali perspicui, come rilevabile dal dovere di vigilanza sul generale andamento della gestione (menzionato dall'abrogato art. 2392 c.c., comma 3; cfr. in giurisprudenza, Cass. Sez. 5, 27 maggio 1996, Perelli, Rv. 205058). Non vi è dubbio che la gravissima situazione riscontrata dal prevenuto non coinvolgeva soltanto le singole società, ma si protendeva al complessivo gruppo, come è dato arguire dalla connessa raccomandazione, di cui si è già prima detto, di maggiore controllo diretta ai preposti al vertici del novero societario. 3.1) La posizione di PO.
Lamenta, innanzitutto, il Procuratore Generale ricorrente l'erronea applicazione della legge penale.
Erroneamente, invero, una volta accertata la consapevolezza dell'incombente dissesto, portata dalle lettere di inequivoca preveggenza, i giudici d'appello hanno affacciato il dubbio di un possibile errore prospettico. Questo è il passaggio di maggior rilievo, relativo alle modifiche strutturali (di cui a pag. 16 della sent. C. App.) del gruppo intercorse poco dopo l'assunzione della carica amministrativa (tra il 1998 ed il 2001): ancorché tali trasformazioni - rese possibili da condotte pacificamente fraudolente fra cui false comunicazioni sociali ed aumenti fittizi di capitali sociali riguardanti le singole società - funzionali a ritardare l'emersione del dissesto già in atto, ma addirittura dirette ad aggravarlo... deve osservarsi come nel periodo in cui PO agì come amministratore potesse ragionevolmente esservi in chi, come lui non aveva mansioni o funzioni sociali operative, la convinzione che qualsiasi intervento, incluso quello integrante un reato societario, potesse servire, in positivo, a risollevare effettivamente le sorti comuni (Sent. pag. 16).
Assunto che consente di opporre il dubbio che il PO non si fosse rappresentato un dissesto progressivo ed irreversibile in atto delle società controllanti e così "abbia agito nella convinzione che i bilanci falsificati, alla cui formazione egli contribuì, potessero servire per garantire la loro sopravvivenza".
La giustificazione si diparte da una premessa inconciliabile con il sistema penale fallimentare.
Si è sopra osservato che era dovere dell'amministratore assumere le debite informazioni (ove ancora necessarie a fronte di dati già sufficientemente eloquenti) presso gli organi delegati Instando per una più puntuale raffigurazione del quadro finanziario del gruppo ed agendo, di conseguenza, dopo aver recepito il dato.
Dunque, il fatto che egli fosse privo di funzioni operative non incide sul giudizio afferente alla sua responsabilità. Al contempo, la piena consapevolezza del mezzo fraudolento, destinato a procrastinare l'emersione del dissesto o la sua conoscenza presso i creditori (ed i terzi) è premessa che integra con certezza il nesso di causalità richiesto dalla fattispecie di bancarotta c.d. societaria (hanno cagionato il dissesto... commettendo alcuno dei fatti previsti dagli artt. 2621, 2622... 2632, ecc. cod. civ.). D'altra parte, il complessivo novero societario, nel corso del 1993, registrava un incremento del debito ed una flessione del fatturato (cfr. Sent. C. App., p. 8).
Ma, allora, il quesito che la pronuncia pone è se la finalità di risollevare le sorti comuni dell'organismo possa elidere la portata lesiva della condotta.
La risposta è negativa: vigente il regime anteriore al D.Lgs. n. 61 del 2002, si era affermato che la responsabilità ai sensi dell'art.2621 cod. civ. non è esclusa se il soggetto agente sia animato dal proposito di frode senza volere il danno di alcuno, anzi auspicando che esso non si verifichi. Pertanto perché si ritenga perpetrata la condotta di fraudolenza è sufficiente che l'agente abbia avuto previsione del danno come correlativo al profitto e che tale previsione non lo abbia distolto dall'Azione. Ne consegue che l'intento di profitto può essere ravvisato anche nello scopo di ottenere crediti e fidi bancari per risollevare le sorti dell'impresa, e l'ingiustizia del profitto va individuata nella consapevolezza da parte dell'agente che il vantaggio, per se o per altri, può essere raggiunto solo attraverso l'attività ingannevole (Cass., Sez. 5, 14 aprile 1980, Bonomo, Rv. 145734; nel contesto della violazione dell'art. 216, comma 1, l. fall., cfr. analogamente, Cass. Sez. 5, 26 gennaio 2001, Cardinali, Rv. 218390). L'arresto è del tutto compatibile anche con la formulazione delle nuove disposizioni penal/societarie.
La fattispecie propria degli art. 2621/2622, come richiamata dall'art. 223, comma 2, n. 1, l. fall., suppone una volontà protesa al dissesto, intesa non già quale intenzionalità di insolvenza (che, anzi, di essa è assai raro riscontro, se non in episodi di intenzionale causazione del fallimento di cui alla prima parte dell'art. 223, comma 2, n. 2, l. fall.), bensì quale consapevole rappresentazione della probabile - ma ciononostante perseguita - diminuzione della garanzia dei creditori e del connesso squilibrio economico. Giova segnalare che questo pregiudizio non sempre coincide con la volontà di danno supposto dalla norma penal/societaria, sicché non necessariamente la dimostrazione del dolo specifico del reato societario esaurisce l'onere probatorio sul momento soggettivo della bancarotta di cui all'art. 223, comma 2, n. 1, l. fall. Pertanto, l'infedeltà rivolta all'azienda di credito per una erogazione di maggiore finanza, integra - anche se accompagnata dalla convinzione di una probabile restituzione - il delitto fallimentare (anzi, per il vero, l'esperienza giudiziale dimostra che si tratta proprio di una condotta usuale nelle vicende concorsuali). In secondo luogo, la doglianza del ricorrente attiene alla contraddittorietà della motivazione.
Anche per questa aspetto il ricorso è fondato.
Logica, in via generale, è la considerazione generale per cui risulta anomalo il richiamo per relationem ad una motivazione, quella del GUP, che giunge al risultato opposto a quanto affermato dalla pronuncia di appello.
Ma, più specificamente, è dato ravvisare ulteriore passaggio incoerente. Se le condotte societarie a cui partecipò il PO furono rese possibili da condotte pacificamente fraudolente... non solo funzionali a ritardare l'emersione del dissesto già in atto, ma addirittura dirette ad aggravarlo..." (Sent. C. App., pag. 16), riesce illogico supporre che l'esito di simulate operazione risanatrici (della cui natura, meramente apparente, era consapevole il prevenuto) - pur investendo cospicuo profilo strutturale delle società - potessero giovare a risollevare le sorti comuni. È, cioè, privo di logica giustificazione il supporre una previsione così ottimistica - in una persona dotata di esperienza professionale e tecnica - in un quadro operativo sprovvisto di qualsivoglia efficacia risanatrice.
p.4) La posizione di LD.
È sicuramente viziata da ingiustificato silenzio la sentenza in relazione all'addebito di bancarotta semplice reato che non risulta ancora estinto per prescrizione. Tuttavia il punto non è stato fatto oggetto di impugnazione e, quindi, risulta insuscettibile di considerazione da parte di questo giudice.
Ma possono ripetersi anche per questo ricorrente i rilievi svolti al riguardo del PO.
Anch'egli è persona professionalmente competente, conoscitrice dell'organismo che presiedeva, consapevole dello stato di estrema difficoltà finanziaria, a cui poteva porsi rimedio soltanto mediante espedienti connotati di fraudolenza.
Proprio questi ultimi si colorano di indubbia "dolosità" non soltanto perché integratori di precisi divieti posti dalla norma penale, ma anche perché espressione di vistoso abuso gestorio, ancorché commesso per sovvenire agli immediati interessi di sopravvivenza della società.
Infatti, in tema di operazioni dolose, l'assecondamento di un disegno immediatamente profittevole per l'organismo, mantiene la sua connotazione delittuosa se attuato con modalità non consentite dall'ordinamento civilistico (espressione di abuso del potere amministrativo e dimostrazione dell'infedeltà al mandato ricevuto), dal momento che - anche in questo ambito - non è consentito ritenere che il fine giustifichi qualsiasi mezzo.
D'altra parte la violazione del fatto di cui all'art. 2632 cod. civ. - integrativo di bancarotta societaria di cui all'art. 223, comma 2, n. 1, l. fall. - non suppone un peculiare atteggiamento psicologico, null'altro esigendo se non la consapevolezza della artificiosità ingannevole della manovra.
Risulta priva di rilievo la censura avanzata dal resistente, laddove segnala il suo dissenso sul complessivo disegno strategico della dirigenza del gruppo ed il suo tratto antipatico nei confronti degli altri amministratori.
L'art. 40 cpv. cod. pen. esenta dalla responsabilità per la condotta omissiva a condizione che si dimostrazione una azione dotata di efficacia ostativa ed impeditiva. Il mero comportamento antipatico si presenta quale sicura assenza inferiore di consonanza con gli altri concorrenti nel reato. Ma non si palesa espressione di un atteggiamento effettivamente e potenzialmente idoneo ad ostacolare i piani di costoro, proprio nella misura in cui esso non si è esteso - per quanto risulta agli atti e secondo quanto esprime la motivazione delle decisioni - oltre il perimetro societario o del gruppo a cui esso apparteneva.
La decisione d'appello deve, pertanto, essere annullata con rinvio - per nuovo esame - ad altra sezione della Corte d'Appello di Bologna.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio, per nuovo esame, ad altra sezione della Corte d'Appello di Bologna.
Così deciso in Roma, il 29 marzo 2012.
Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2012