Cass. pen., sez. V, sentenza 29/03/2012, n. 23091
CASS
Sentenza 29 marzo 2012

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Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dalla Corte di Cassazione, presieduta dalla Dott.ssa Ferrua, il 29 marzo 2012. Le parti coinvolte nel ricorso sono il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Bologna e due imputati, accusati di bancarotta fraudolenta e societaria. Il Procuratore Generale ha contestato l'assoluzione dei due imputati da parte della Corte d'Appello, sostenendo l'erronea applicazione della legge penale e l'illogicità della motivazione, in particolare riguardo alla consapevolezza degli imputati sul dissesto delle società e sulla falsità delle comunicazioni sociali.

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore Generale, annullando la sentenza impugnata e ordinando un nuovo esame. Il giudice ha argomentato che la Corte d'Appello non ha adeguatamente considerato la consapevolezza degli imputati riguardo alla situazione finanziaria delle società e ha erroneamente escluso il dolo specifico, ritenendo insufficiente la prova della consapevolezza del danno. Inoltre, è stata evidenziata l'incoerenza della motivazione della Corte d'Appello, che ha messo in dubbio la responsabilità degli imputati nonostante le evidenze di condotte fraudolente. La decisione finale ha quindi sottolineato l'importanza della responsabilità degli amministratori in caso di dissesto societario e la necessità di un'analisi più rigorosa delle prove presentate.

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Massime2

In tema di bancarotta impropria da reato societario, il dolo presuppone una volontà protesa al dissesto, da intendersi non già quale intenzionalità di insolvenza, bensì quale consapevole rappresentazione della probabile diminuzione della garanzia dei creditori e del connesso squilibrio economico. (Fattispecie relativa alla ritenuta configurabilità del reato fallimentare in relazione a false comunicazioni dirette ad un'azienda di credito per l'erogazione di maggiore finanza pur accompagnate dalla convinzione della probabile restituzione).

Il componente del consiglio di amministrazione risponde del concorso nella bancarotta impropria da reato societario per mancato impedimento del reato anche quando egli sia consapevolmente venuto meno al dovere di acquisire tutte le informazioni necessarie all'espletamento del suo mandato.

Commentari2

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 29/03/2012, n. 23091
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23091
Data del deposito : 29 marzo 2012

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