Sentenza 20 settembre 2007
Massime • 1
Non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza, previsto dall'art. 521 cod. proc. pen., la decisione con la quale l'imputato sia condannato per il reato di bancarotta fraudolenta per essere rimasto colpevolmente inerte di fronte alla condotta illecita dell'amministratore di fatto, in applicazione dell'art. 40, comma secondo, cod. pen., anziché per la condotta assunta direttamente nella veste di amministratore formale, purché rimanga immutata l'azione distrattiva, nei suoi profili soggettivi ed oggettivi, considerato che non si determina un'apprezzabile modifica del titolo di responsabilità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/09/2007, n. 39329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39329 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 20/09/2007
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 1758
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - N. 028842/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) IL RC N. IL 12/08/1951;
avverso SENTENZA del 27/04/2006 CORTE APPELLO di VENEZIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANDRELLI GIAN GIACOMO;
Udita la Relazione del Procuratore Generale in persona del Cons. Dott. Aurelio Galasso che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RILEVATO IN FATTO
Il Tribunale di Verona, con Sentenza del 17.1.2001, ha ritenuto IL AR colpevole del delitto di bancarotta fraudolenta impropria patrimoniale.
La Corte d'Appello, adita dall'imputato, ha confermato, con sentenza del 27.4.2006, la condanna. L'accusa attiene alla distrazione dalle casse di RA Srl. (dichiarata fallita il 13.10.1992) della somma di almeno L. 540.000.000, pari a quanto sborsato dalla società di cui l'imputato era formale amministratore, per l'acquisto - non deliberato dal Consiglio di amministrazione e pagato in contanti, anziché, come previsto, a mezzo di cambiali - del pacchetto azionario TRADING INC., di cui pure egli era amministratore, operazione che non era annotata in contabilità se non un anno dopo il su perfezionamento. A carico dell'imputato è stata riscontrata la formale carica di presidente del Consiglio della fallita Srl. RA, la sua firma sulle lettere che suggellarono il contratto e delle cambiali che (inizialmente) erano state destinate al pagamento del prezzo. Avverso la sentenza ha avanzato ricorso la difesa del IL dolendosi della carenza ed illogicità della motivazione. Segnatamente, pur avendo puntualmente dedotto con i motivi di appello le sottonotate circostanze decisive, le risposte motivazionali risultano insoddisiacenti perché apodittiche o erronee: che le firme attribuitegli (su lettere e su cambiali) erano apposte dal coimputato AN, vero "padrone" della società, il quale sottoscriveva con un "timbretto", chiaramente non portante il proprio nome (ed, in effetti il ricorrente attesta che in nessun atto della società si riscontra il nominativo dello AN);
che non esiste prova del passaggio di denaro da RA a PA (società probabilmente inesistente ed "inventata" da AN) se non per il tramite delle lettere e del contratto di acquisto della partecipazione;
che la relazione del Curatore si fonda sulle dichiarazioni di tal RICCI, uomo fedele allo AN;
che, se anche IL fosse stato attento e vigile, mai avrebbe appreso dell'erogazione di denaro, poiché essa fu annotata in contabilità dopo la sua uscita dalla società;
che il IL fu posto agli arresti domiciliari nel settembre 1990 e non il 25.3.1991, sicché impossibile risulta la sua sottoscrizione di un contratto del 3.10.1990;
la responsabilità del contratto ritenuto distrattivo può essere attribuita a chi ha registrato la convenzione, operazione occorsa dopo il recesso del IL;
Il ricorso adduce anche l'inosservanza delle norme processuali poiché - nel corso del primo giudizio intervenne modifica del capo di imputazione (con estensione dell'accusa a AN) in data 29.3.2000, ma non fu concesso termine a difesa;
la condanna motivata anche ex art. 40 cpv. c.p., art. 2392 c.c., non è legittima, modificandosi il capo d'accusa che non contempla questo tramite di responsabilità;
erroneamente la Corte d'Appello ha rigettato la richiesta di sospensione del procedimento allegando l'inesistenza di una norma che l'autorizzasse, essendovi l'art. 479 c.p.p., che ammette, con interpretazione logica, anche pregiudiziali connesse alla prova penale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Giova innanzitutto esaminare le doglianze di ordine processuale, essendo esse preliminari rispetto a quelle di merito. Esse sono infondate o non ammissibili.
Non viola il principio di correlazione tra reato contestato e reato ritenuto in sentenza, previsto dal l'art. 521 c.p.p., la decisione di condanna per il reato di bancarotta fraudolenta resa nei confronti di un soggetto, accusato di essere rimasto colpevolmente inerte di fronte alla condotta illecita dell'amministratore di fatto, in applicazione dell'art. 40 cpv. c.p., anziché (come ritenuto nella pronuncia giudiziale) per la sua diretta condotta di amministratore formale, purché rimanga immutata l'azione distrattiva ascritta (nei suoi profili soggettivi ed oggettivi), non determinandosi apprezzabile modifica del titolo di responsabilità (ineccepibilmente ravvisata, attesa la posizione di garanzia assunta dall'amministratore e dimostrata la sua conoscenza dell'affare con la sottoscrizione delle missive, non risultando accoglibile, come si dirà oltre, la doglianza di difetto di prova al riguardo), poiché la disposizione dettata dal codice penale si concreta in una mero schema di accertamento afferente al nesso di causalità. D'altra parte, l'irrilevanza della doglianza si apprezza rilevando che lo svolgimento processuale ha consentito, in concreto, il pieno esercizio dei diritti di difesa e di contraddittorio (come dimostrano gli atti di gravame e di ricorso) da parte dell'imputato, senza apprezzabile compressione degli stessi.
Tardiva è la eccezione concernente l'omesso avviso all'imputato della facoltà di chiedere un termine a difesa a seguito della modifica della contestazione ex art. 516 c.p.p.: si tratta di una nullità a regime intermedio che - in quanto tale - deve essere dedotta, quanto meno, con i motivi di appello ed, in mancanza di ciò, non può costituire oggetto di ricorso per cassazione (cfr. Cass., sez. 2^, 23.5.2000, Fasciani, Ced Cass., rv. 218020). A torto il ricorrente invoca la violazione della legge processuale per l'omessa concessione della sospensione del procedimento. L'istituto della sospensione è regolato in via generale dall'art.477 c.p.p., e non consente ambiti di così incerta e lunga differibilità del corso processuale.
L'art. 479 c.p.p., indicato dal ricorso è, infatti, nonna derogatoria dalla regola di sistema e, in quanto tale, eccezionale ed ostativo a letture estensive o analogiche.
In ogni caso questa Corte ha già affermato che non può darsi applicazione a sospensione del processo conseguente a pregiudiziali di ordine penale (Cass. Sez. 1^, 20.1.1997, Bompressi, 206877). Invero, il codice di rito non contempla questa facoltà, riservata soltanto ai casi di espressa eccezione (es. art. 371 bis c.p., comma 2). 1 motivi vertenti sul merito delle valutazioni giudiziali che hanno sorretto l'assunto di condanna - nonostante il richiamo ad un vizio di motivazione e di preterizione dei motivi di appello - sono modellati esclusivamente su censure in fatto.
La valutazione delle prove assunte è aderente a corretti principi di diritto. In particolare la difesa non mette in dubbio due premesse essenziali attinenti al fondamento oggettivo dell'accusa: la consapevole interposizione asseritamente fittizia del IL rispetto allo AN;
la inconsistenza della causale di uscita del denaro, attesa la probabile inesistenza (secondo la difesa) della società la cui partecipazione veniva acquistata.
Il punto discusso è la paternità dell'operazione in capo al IL. La lamentata inaffidabilità del corredo probatorio non è ragione per la censura di legittimità, attesa la congrua motivazione. Giustamente non è stata presa in considerazione l'istanza di riapertura del dibattimento, istituto di carattere eccezionale, al quale può farsi ricorso solo quando il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti, opinione che non è rinvenibile nella decisione. Del resto la invocata perizia grafica gioverebbe a ben poco, se - come afferma il ricorrente - le sottoscrizioni apposte da AN al posto del IL, furono realizzate meccanicamente, a mezzo di "timbretto". L'audizione testimoniale riguarda l'esame di persone nei cui confronti fu espressa dalla difesa rinuncia all'audizione, confermando la presunzione di completezza dell'istruzione dibattimentale e pregiudicando il diritto al relativo esame, attesa la disponibilità delle prove nel processo accusatorio, contraddistinto dal contraddittorio e dall'iniziativa della parte.
Al contempo, non sussiste alcun dovere del giudice di procedere di ufficio all'integrazione probatoria, configurando l'art. 507 c.p.p., un mero potere discrezionale, al cui mancato esercizio non è connessa alcuna sanzione processuale.
Sono, inoltre, prive di riscontro probatorio le allegazioni circa l'inizio del periodo di detenzione del IL e, comunque, risulta logica e plausibile la giustificazione della Corte d'Appello (cfr. p. 3.2) che la restrizione della libertà nella forma attenuata degli arresti domiciliari non risulta astrattamente ostativa all'apposizione di firme sui documenti e sulla corrispondenza. Inconcludente, infine, è la censura che ravvisa contraddittorietà nell'attribuzione al IL del delitto, pur essendo stata la registrazione del contratto successiva al recesso dell'imputato: il reato si consuma con l'uscita della ricchezza, non con la registrazione della convenzione ormai definita ed efficace tra le parti.
Il ricorso è, quindi, infondato e viene rigettato. A tanto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del processo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 20 settembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2007