Sentenza 22 gennaio 2007
Massime • 1
La perizia, per il suo carattere "neutro" sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva: ne consegue che il relativo provvedimento di diniego non è sanzionabile ai sensi dell'art.606 comma primo lett. d) cod. proc. pen., in quanto giudizio di fatto che se sorretto da adeguata motivazione è insindacabile in cassazione.
Commentari • 9
- 1. La condotta medica tra azione e omissioneClaudia Sale · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. Che differenza c'è tra azione e omissione? Due sono i criteri di distinzione proposti: uno normativo e uno naturalistico. Per il criterio normativo, detto anche criterio della regola cautelare violata, la condotta è omissiva quando la regola è un comando, cioè la pretesa di un facere, è attiva invece quando la regola è un divieto, cioè la pretesa di non facere[1]. Per il criterio naturalistico, detto anche criterio della reale efficacia condizionante[2], la condotta è attiva quando il soggetto pone in essere un fattore che innesca il processo causale sfociante nell'evento lesivo. Il medico, ad esempio, somministra adrenalina ad un paziente affetto da ipertensione arteriosa non …
Leggi di più… - 2. Art. 62 - Giudizio abbreviatohttps://www.filodiritto.com/
- 3. Art. 438 - Presupposti del giudizio abbreviatohttps://www.filodiritto.com/
- 4. Sentenza Cassazione Penale n. 1142 del 11https://www.laleggepertutti.it/
Penale Sent. Sez. 5 Num. 1142 Anno 2013 Presidente: TERESI ALFREDO Relatore: PISTORELLI LUCA SENTENZA sul ricorso proposto dal difensore di: Falcini Franco, nato a Genova, il 28/1/1960; avverso la sentenza dell8/6/2011 della Corte d'appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli; udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. M. Fraticelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del1 18 giugno 2011 la Corte d'appello di Bologna confermava la condanna di Falcini Franco per il reato di lesioni gravi per aver lo stesso …
Leggi di più… - 5. Colpa medica: condannato pediatra per omessa diagnosi di occlusione intestinaleAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 9 gennaio 2023
Omissione diagnostica Il caso di studio riguarda una sentenza della corte di cassazione pronunciata in un procedimento penale a carico di un medico pediatra, accusato di aver causato la morte di una paziente di due anni e mezzo che presentava sintomi di occlusione intestinale (in particolare, vomito caffeano). In particolare, al medico viene contestato il reato di omicidio colposo per avere, nonostante fosse informata dagli stessi genitori della bambina (di due anni e mezzo), del rifiuto della stessa di alimentarsi, della sussistenza nella piccola del sintomo del vomito incoercibile, divenuto caffeano, della sua grave disidratazione, omesso di prestare le adeguate cure alla bambina non …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/01/2007, n. 14130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14130 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 22/01/2007
Dott. IACOPINO Silvana - Consigliere - SENTENZA
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - N. 60
Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 38088/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TO AF n. a Darfo BT. (BS) il 19.8.1965 e DE ER IZ n. a Lovere il 17.12.1969;
avverso la sentenza in data 5 luglio 2005 della Corte di Appello di Brescia;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Patrizia Piccialli;
udito il Procuratore generale nella persona del Sostituto Proc. Gen. Dott. Gianfranco Viglietta, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
udito il difensore dell'imputata PA avv. Piergiorgio Vittorini del Foro di Brescia che ha concluso per raccoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
La Corte di Appello di Brescia con la sentenza impugnata confermava la sentenza del Tribunale della stessa città in data 11.11.2003 nella parte che aveva dichiarato PA LA e De PE IZ colpevoli del reato di omicidio colposo in danno di TT AY, riducendo invece la pena inflitta ad anni uno di reclusione ciascuno.
La Dott. PA ed il Dott. De PE erano stati chiamati a rispondere del reato in questione in qualità di medici addetti al reparto di medicina generale dell'Ospedale di Iseo, ove TT AY, paziente affetta da una grave forma di diabete, era stata ricoverata in via d'urgenza nella notte (ore 2,25) tra il 17 ed il 18 del mese di ottobre 1998, per un forte mal di testa. La donna - che praticava a domicilio una terapia di insulina - era giunta in ospedale durante il turno della Dott. PA al quale fece seguito dalla ore 9 del giorno successivo quello del Dott. De PE. Nel primo giorno di ricovero la paziente, pur con segnali di miglioramento, tuttavia presentava ancora episodi di cefalea e vomito. Nel corso della giornata del 19 si registrava un progressivo aumento del parametro indicativo della presenza di glucosio nel sangue, sino alla diagnosi, eseguita nella sera di quello stesso giorno, di uno stato di grave acidosi metabolica in diabete mellito con conseguente trasferimento della TT alle ore 22 al reparto di rianimazione presso l'ospedale di Chiari, ove, praticatale una terapia insulinica, veniva sottoposta ad analisi cliniche e a monitoraggio del livello di glucosio. L'esito del trattamento praticato offriva un miglioramento delle condizioni generali con un graduale abbassamento del livello del glucosio. Alle ore 10,10 del giorno 20, la TT veniva sottoposta agli ultimi accertamenti, all'esito dei quali veniva dimessa con la diagnosi di acidosi metabolica e di nuovo trasferita al reparto di medicina di Iseo per competenza, ove giungeva alle ore 12,20, con evidenti segni di agitazione psico motoria ed in stato di notevole agitazione. Dagli esami di laboratorio risultava un valore di glucosio assai elevato tanto che alle ore 15 dello stesso giorno veniva disposto il trasferimento presso il reparto di rianimazione dell'Ospedale di Castiglione delle Stiviere, stante l'indisponibilità di posti nel reparto dell'ospedale di Chiari;
poiché durante il trasporto la paziente accusava un primo arresto cardiocircolatorio, si imponeva il ricovero nel nosocomio più vicino, cioè quello di Desenzano, dove, confermata la diagnosi di arresto cardiocircolatorio da acidosi metabolica in diabetica, la paziente decedeva quello stesso giorno alle ore 22,45 per un nuovo arresto cardiocircolatorio. Il reato in questione era stato inizialmente contestato anche ai medici del reparto di rianimazione dell'Ospedale di Chiari e ad altri sanitari del nosocomio di Iseo, tutti assolti in primo grado, sul rilievo che la chetoacidosi, individuata come causa determinante la morte della TT, era insorta durante il periodo di degenza presso l'ospedale di Iseo e precisamente durante la degenza protrattasi dalla notte di domenica 18 ottobre alla sera di lunedì 19 ottobre, allorché venne deciso il ricovero all'ospedale di Chiari. A carico degli odierni prevenuti, con il conforto degli elementi acquisiti attraverso la documentazione in atti (l'esame autoptico non era stato eseguito in quanto la denuncia era stata presentata solo nel dicembre 1998) era stata formulata l'imputazione di avere, per colpa, consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia, somministrato una quantità di insulina assolutamente inadeguata alle esigenze metaboliche della paziente sia sotto il profilo della quantità sia sotto quello delle modalità e tempi di somministrazione, così ponendo i presupposti per l'instaurarsi di un grave squilibrio metabolico (stato di cheto-acidosi diabetica) e, successivamente, di non essere intervenuti in maniera tempestiva ed efficace al fine di eliminare il grave quadro di scompenso effettivamente instauratosi.
Il profilo di responsabilità dei due imputati veniva argomentato ponendo in evidenza una serie di significative condotte omissive colposamente ascritte ai sanitari: in primo luogo, tra le altre, l'inadeguata terapia insulinica, essendo stato accertato che prima del ricovero presso l'ospedale di Iseo, la TT prendeva 30+35 dosi di insulina, suddivise tra mattino e sera, ed, invece, nel giorno del ricovero, le venne somministrata, alla sera, una sola dose di 10 unità; il trattamento, così iniziato dalla PA, venne proseguito dal De PE;
l'assenza, a fronte di una riduzione dell'insulina, giustificata dallo stato di digiuno della donna, di un monitoraggio più approfondito, rispetto a quello effettuato, rivolto a verificare i meri valori di glicemia (in particolare l'osmolarità ed il consurtest), che avrebbe consentito di accertare le condizioni di scompenso venutesi a creare e di prevenire la successiva degenerazione della patologia.
Avverso la predetta decisione propongono ricorso per cassazione la Dott. PA ed il Dott. De PE.
La dott. PA, con il primo motivo, eccepisce la violazione di legge con riferimento all'art. 157 c.p.p., comma 8 bis, sul rilievo che la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello avrebbe dovuto essere eseguita nel domicilio dichiarato dall'imputata nel verbale dell'interrogatorio ai sensi dell'art. 161 c.p.p.. Sul punto rileva l'erroneità dell'ordinanza dibattimentale con la quale la Corte di merito, nel respingere l'eccezione di nullità del decreto di citazione a giudizio, osserva che in primo grado, all'atto dell'audizione al fine di formare il fascicolo per il dibattimento, neanche i difensori avevano richiesto l'allegazione della dichiarazione di domicilio, che era rimasta solo nel fascicolo del P.M. e negli atti a disposizione della parte.
Con il secondo motivo, lamenta l'illogicità della motivazione, sotto più profili, con riferimento al ritenuto nesso di causalità tra condotta contestata ed evento.
In primo luogo si duole della rigidità della impostazione accusatoria, confermata in sede dibattimentale, che prescinde dalla individuazione di un profilo di colpa concorsuale ex art. 113 c.p., ipotizzando che la morte della paziente sia stata provocata da autonome ed indipendenti condotte degli imputati, senza interferenze tra esse e senza influenza da parte di eventi esterni successivi o coevi, idonei ad interrompere il nesso di causalità tra la condotta della ricorrente e l'evento.
Sotto tale ultimo profilo sottolinea la contraddittorietà della sentenza laddove, da una parte, individua quale causa irreversibile della morte, oltre il mancato monitoraggio delle condizioni generali di salute della TT da parte della ricorrente, la diminuita somministrazione di insulina rispetta a quella assunta in sede domestica dalla paziente;
dall'altra, ritiene che la pur totale assenza di somministrazione insulinica dopo le dimissioni dal reparto di terapia intensiva dall'Ospedale di Chiari avrebbe provocato solo un mero aggravamento di debilitazioni pregresse.
Sotto altro profilo, lamenta la contraddittorietà della sentenza nella parte in cui esclude l'intervenuta interruzione del rapporto di causalità ad opera dei medici dell'ospedale di Chiari, pur dando atto che lo stato della donna all'atto della dimissione da quel nosocomio poteva definirsi di superamento della fase critica che imponeva un trattamento in rianimazione. In tal modo i giudici dell'appello avrebbero trascurato le risultanze dell'istruttoria dibattimentale, da cui emergerebbe che la situazione critica irrecuperabile si era verificata soltanto dopo le dimissioni della TT dall'Ospedale di Chiari e che, pertanto, sino a quel momento, la chetoacidosi della paziente era risultata reversibile. Un altro profilo di contraddittorietà con le risultanze dell'istruttoria dibattimentale è rinvenuto dalla difesa nella parte in cui esclude la rilevanza sul nesso causale del periodo di circa tre ore, intercorrente dalle ore 10 del 20 ottobre, quando la TT era stata dimessa dal reparto di rianimazione, sino alle ore 13 dello stesso giorno, in cui aveva fatto rientro nell'Ospedale di Iseo, durante il quale la paziente non era stata sottoposta ne' a monitoraggio ne' a cure.
Sulla base di tale rilievo, si sottolinea la contraddittorietà della sentenza laddove prescinde dalla individuazione di un profilo di colpa concorsuale ex art. 113 c.p., ipotizzando che la morte della paziente sia stata provocata da autonome ed indipendenti condotte degli imputati, senza interferenze tra esse e senza influenza da parte di eventi esterni successivi o coevi, idonei ad interrompere il nesso di causalità tra la condotta della ricorrente e l'evento. Analogamente, immotivatamente, secondo la difesa, la Corte di merito conclude che le patologie verificatesi dopo la dimissione dal reparto di rianimazione (l'innalzamento ulteriore dei valori o la formazione di un trombo) erano riconducigli alla situazione di scompenso, la cui causa generatrice era il trattamento eseguito durante il precedente ricovero ad Iseo.
I giudici dell'appello, inoltre, disattendendo gli esiti dell'istruzione dibattimentale, non avrebbero tenuto conto che lo stato di chetoacidosi della paziente era insorto nel tardo pomeriggio del 19 ottobre 1998 e cioè dopo molte ore che la dr.ssa PA aveva terminato il proprio turno, come rilevato nella sentenza di primo grado, ove era altresì sottolineato che la situazione di peggioramento nella paziente diabetica era visibile fin dalle ore 9, e, quindi, secondo la tesi difensiva, solo dal momento in cui vi era stata la presa in carico della TT da parte de dr. De PE. Infine, sempre disattendendo gli esiti dell'istruttoria dibattimentale, i giudici non avrebbero tenuto conto che dosaggi anche minimi di insulina potevano essere sufficienti a contenere il diabete della paziente, a condizione che si operasse un continuo monitoraggio, come era stato fatto durante il suo turno dalla dr. PA, soprattutto tralasciando di considerare che, come emerso dalla relazione di un consulente, l'effetto dell'insulina assunta dalla paziente presso il proprio domicilio garantiva una copertura di 12-16 ore.
L'avv. Piegiorgio Vittorini ha ritualmente depositato una memoria difensiva nella quale indica specificamente ai sensi della L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8, comma 1, lett. b) e art. 10, comma 5, i seguenti atti del processo da cui risulterebbe la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione: i verbali dibattimentali di esame e di controesame dei consulenti tecnici, l'elaborato scritto del consulente di parte acquisito al fascicolo del dibattimento ai sensi dell'art. 501 c.p.p.. Il dott. De PE lamenta con un unico motivo la mancata assunzione di una prova decisiva, sostenendo l'erroneità della decisione dei giudici di merito che avevano ritenuta ultronea la rinnovazione dell' accertamento tecnico peritale più approfondito al fine di escludere la sussistenza di altra causa che avrebbe potuto causare la morte per arresto cardiocircolatorio (la TT era stata ricoverata per cefalea e vomito, non per scompenso metabolico), pur in presenza di assoluta incertezza sulla causa della morte per mancanza di autopsia, essendo stato il procedimento instaurato solo a seguito della denuncia presentata dal marito della donna nel mese di dicembre del 1998.
Detti ricorsi risultano entrambi infondati.
Infondato in particolare, è il primo motivo, di natura procedurale, del ricorso della dott. PA, dovendosene, peraltro, apprezzare anche l'irrilevanza, ove si consideri che risulta tempestivamente proposto il presente gravame.
Ed in proposito osserva il Collegio che la decisione con la quale la Corte di merito ha disatteso l'eccezione di nullità della notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello, fondata sulla violazione dell'art. 157 c.p.p., comma 8 bis, non è incorsa in alcuna violazione di legge, avendo i giudici dell'appello espressamente dato atto che in primo grado, all'atto dell'audizione delle parti, al fine di formare il fascicolo per il dibattimento, neanche i difensori avevano richiesto l'allegazione della dichiarazione di domicilio, che era rimasta solo nel fascicolo del P.M. e negli atti a disposizione della parte e che tale verbale era stato prodotto solo nel corso dell'udienza dibattimentale. La notifica venne, quindi, eseguita sulla base di quanto emergeva dagli atti e, pertanto, nei presupposto legittimo dell'assenza di una dichiarazione di domicilio da parte dell'imputata, venne ritualmente eseguita presso il difensore di fiducia ex art. 157 c.p.p., comma 8 bis, introdotto dal D.L. n. 17 del 2005, art. 2, comma 1, conv., con modif., con L. n. 60 del 2005. Prima di passare ad esaminare il secondo motivo di ricorso, con il quale si contestano le valutazioni rese sul punto di responsabilità, non è inutile ricordare, in via preliminare, i rigorosi limiti del controllo di legittimità sulla sentenza di merito.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lettera e), il controllo di legittimità sulla motivazione non concerne ne' la ricostruzione dei fatti ne' l'apprezzamento del giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
2) l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. Con l'ulteriore precisazione che l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente ("manifesta illogicità"), cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento (ex pluribus, Cass., Sez. 1^, 26 settembre 2003, Castellana ed altri). In altri termini, l'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lettera e), è solo quella "evidente", cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, in quanto l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (cfr., ancora, puntualmente, Cass., Sez. 4^, 4 dicembre 2003, Cozzolino ed altri).
Con l'ulteriore precisazione che il vizio della "manifesta illogicità" della motivazione deve risultare dal testo del provvedimento impugnato, nel senso che il relativo apprezzamento va effettuato considerando che la sentenza deve essere logica "rispetto a sè stessa", cioè rispetto agli atti processuali citati nella stessa ed alla conseguente valutazione effettuata dal giudice di merito, che si presta a censura soltanto se, appunto, manifestamente contrastante e incompatibile con i principi della logica (Cass., Sez. 4^, 2 dicembre 2004, Grado ed altri). I termini della questione non paiono mutati neppure a seguito della nuova formulazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lettera e), intervenuta a seguito della L. 20 febbraio 2006, n. 46, laddove si prevede che il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato deve mirare a verificare che la motivazione della pronuncia: a) sia "effettiva" e non meramente apparente, cioè realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata;
b) non sia "manifestamente illogica", in quanto risulti sor retta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica;
c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero sia esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute;
d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi del suo ricorso per cassazione) in termini tali da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico.
Alla Corte di Cassazione, infatti, non è tuttora consentito di procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti magari finalizzata, nella prospettiva del ricorrente, ad una ricostruzione dei medesimi in termini diversi da quelli fatti propri dal giudice del merito. Così come non sembra affatto consentito che, attraverso il richiamo agli "atti del processo", possa esservi spazio per una rivalutazione dell'apprezzamento del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamento riservato in via esclusiva al giudice del merito. In altri termini, al giudice di legittimità resta tuttora preclusa - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa: un tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto.
La Corte, anche nel quadro nella nuova disciplina, è e resta giudice della motivazione.
In questa prospettiva, il richiamo alla possibilità di apprezzarne i vizi anche attraverso gli "atti del processo" rappresenta null'altro che il riconoscimento normativo della possibilità di dedurre in sede di legittimità il cosiddetto "travisamento della prova" finora ammesso in via di interpretazione giurisprudenziale. È quel vizio in forza del quale la Corte, lungi dal procedere ad una (inammissibile) rivalutazione del fatto (e del contenuto delle prove), prende in esame gli elementi di prova risultanti dagli atti onde verificare se il relativo contenuto è stato veicolato o meno, senza travisamenti, all'interno della decisione.
In questa prospettiva, per chiarire, potendosi apprezzare il travisamento della prova nei casi in cui il giudice di merito abbia fondato il suo convincimento su una prova che non esiste (ad esempio, il testimone indicato in sentenza non esiste) o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale (ad esempio, il testimone ha dichiarato qualcosa di diverso da quello rappresentato in sentenza oppure nella ricognizione il soggetto ha "riconosciuto" persona diversa da quella indicata in sentenza) (per utili puntualizzazioni, ex pluribus, Cass., Sez. 4^, 25 gennaio 2005, Napoli;
Cass., Sez. 4^, 9 giugno 2004, Proc. gen. App. Trento in proc. Bonazzi).
Mentre, giova ribadirlo, non spetta comunque alla Corte di cassazione "rivalutare" il modo con cui quello specifico mezzo di prova è stato apprezzato dal giudice di merito, giacché attraverso la verifica del travisamento della prova il giudice di legittimità può e deve limitarsi a controllare se gli elementi di prova posti a fondamento della decisione esistano o, per converso, se ne esistano altri inopinatamente e ingiustamente trascurati o fraintesi. Per intenderci, non potrebbe esserci spazio per una rinnovata considerazione della valenza attribuita ad una determinata deposizione testimoniale, mentre potrebbero farsi valere la mancata considerazione di altra deposizione testimoniale di segno opposto esistente in atti ma non considerata dal giudice ovvero la valenza ingiustamente attribuita ad una deposizione testimoniale inesistente o presentante un contenuto diametralmente opposto a quello recepito dal giudicante.
È ponendosi nella richiamata prospettiva ermeneutica che vanno apprezzate le doglianze della ricorrente.
Con il secondo motivo, la PA, in vero, ritiene di poter contestare le argomentazioni svolte dai giudici di merito con riferimento alla sussistenza del nesso di causalità tra la cattiva gestione farmacologia della paziente (caratterizzata dal sottodosaggio della insulina) e l'evento letale, riproponendo anche in questa sede una diversa lettura delle prove assunte e poste a fondamento della sentenza impugnata (ciò che, come è noto, non è consentito in sede di legittimità: ex pluribus, Cass., Sez. 5^, 13 maggio 2003, Pagano ed altri;
Cass., Sez. 4^, 4 ottobre 2004, Giuffrida).
In sintesi, sostiene la ricorrente, la sussistenza di diversi profili di illogicità interna della sentenza, così sintetizzabili: la contraddittorietà della sentenza laddove, in coerenza con l'impostazione accusatoria, prescinde dalla individuazione di un profilo di colpa concorsuale ex art. 113 c.p. e individua quale causa irreversibile della morte, oltre il mancato monitoraggio delle condizioni generali di salute della TT, da parte della PA, la diminuita somministrazione di insulina rispetto a quella assunta in sede domestica dalla paziente, ritenendo che la pur totale assenza di somministrazione insulinica dopo le dimissioni dal reparto di terapia intensiva dall'Ospedale di Chiari e le inefficienze del trasporto della donna dalla rianimazione di Chiari all'ospedale di Iseo non abbiano avuto efficienza causale nella produzione dell'evento letale.
Ritiene il Collegio che i vizi dedotti non sono riscontrabili nella sentenza impugnata con la quale la Corte di merito ha dimostrato di avere analizzato tutti gli aspetti essenziali della vicenda, pervenendo, all'esito di un approfondito vaglio di tutta la materia del giudizio, a conclusioni sorrette da argomentazioni logico giuridico. Nella fattispecie, in vero, i giudici di merito, con analitica rappresentazione, hanno puntualmente evocato le circostanze del fatto rilevanti e non illogicamente individuato vari profili di colpa, tra i quali proprio l'omesso monitoraggio delle condizioni della paziente nelle 24 ore successive al ricovero, concretizzatosi nella mancata sottoposizione della TT - che eseguiva una terapia di insulina domiciliare prescritta dagli stessi medici dell'Ospedale di Iseo e che in quell'ultima occasione era stata ricoverata con una sintomatologia non collegabile a quella patologia- ad una adeguata terapia insulinica.
È incontestato che il sottodosaggio dell'insulina era idoneo a creare una situazione di scompenso glicemico, che aveva poi condotto al profilarsi della chetoacidosi diabetica ed al conseguente arresto cardiocircolatorio, che aveva determinato il decesso della donna. La sentenza di secondo grado concludeva, pertanto, che le patologie verificatesi dopo la dimissione dal reparto di rianimazione (l'innalzamento ulteriore dei valori o la formazione di un trombo) erano riconducibili alla situazione di scompenso, la cui causa generatrice era il trattamento eseguito durante il precedente ricovero ad Iseo. La ricorrente contesta questa conclusione ribadendo che i giudici dell'appello avrebbero trascurato le risultanze dell'istruttoria dibattimentale, da cui emergerebbe che la situazione critica irrecuperabile si era verificata solo dopo le dimissioni della TT dall'Ospedale di Chiari, omettendo illogicamente in tal modo di dare rilevanza ad una situazione che dimostrava l'intervenuta interruzione del rapporto di causalità. I giudici di merito hanno escluso, invece, la correttezza di tale conclusione, evidenziando che il trattamento presso la rianimazione, che era stato valutato corretto, non poteva essere ritenuto idoneo ad annullare gli effetti della imperizia pregressa. Ad analoghe valutazioni giungevano in relazione alle asserite inefficienze del trasporto della donna eseguito dalla rianimazione all'ospedale di Iseo, con la precisazione che in ogni caso si era trattato, al di là delle strumentali dilatazioni temporali eseguite dalla difesa, di un intervallo di poco più di un'ora, preceduto da un trattamento farmacologicamente corretto.
Anche l'ulteriore argomento utilizzato dalla ricorrente per giustificare la riduzione del trattamento insulinico (lo stato di digiuno della donna) è stato disatteso con motivazione logica, e adeguatamente supportata da riscontri scientifici, laddove i giudici dell'appello hanno evidenziato le risultanze del diario clinico, da cui emergeva che lo stato di digiuno era cessato nel pomeriggio, e le conclusioni dei consulenti del PM, secondo le quali, in ogni caso, tale scelta terapeutica avrebbe dovuto essere accompagnata da analisi più approfondite (al fine di acquisire l'osmolarità ed il consutest per chetoni).
trattasi di valutazioni incensurabili in sede di legittimità perché logicamente argomentate con il richiamo alle conclusioni del perito e dei consulenti tecnici del PM;
conclusioni adeguatamente apprezzate e valutate criticamente nella sentenza impugnata.
Non potrebbe quindi il giudice di legittimità sostituirsi ai giudici di merito nella ricostruzione dei fatti e nella valutazione dei medesimi, non essendo la sentenza impugnata incorsa in alcun vizio logico.
I giudici di merito hanno fornito di adeguata motivazione la valutazione sull'efficienza causale delle condotte colpose accertate ricollegandole all'evento in termini di "altro grado" di credibilità razionale, nel quale si sostanzia la certezza processuale, come affermato dalle sezioni unite Sezioni unite, 10 luglio 2002, Franzese.
Dai percorsi argomentativi sopra enunciati emerge con chiarezza che i giudici di merito hanno ritenuto che le condotte colpose contestate costituissero condicio sine qua non del verificarsi dell'evento, che non si sarebbe verificato con un attento monitoraggio della paziente e la somministrazione di una adeguata terapia insulinica presso l'Ospedale di Iseo.
E, infatti, la sentenza impugnata ha individuato, in conformità agli esiti delle consulenze tecniche, il nesso causale nella cattiva gestione farmacologia della malata che ha scatenato uno scompenso non facilmente superabile, anche seguendo il protocollo scientificamente accettato, proprio per la rischiosità e la potenziale irreversibilità della situazione di pericolo creatasi nel fisico della paziente.
Tale inescusabile errore nel trattamento sanitario, se mentalmente rimosso, secondo il procedimento logico, tipico della ricerca, con il necessario criterio ex ante e contra factum, della colpa medica, avrebbe certamente evitato l'insorgenza della chetoacidosi e le successive conseguenze letali per la donna.
Siffatta conclusione non trova smentita, come sopra evidenziato, negli argomenti utilizzati dalla ricorrente per contrastare l'accertato nesso di causalità, peraltro, in gran parte tesi ad evidenziare la responsabilità dei medici dell'Ospedale di Chiari, ove la TT venne ricoverata per la rianimazione e successivamente dimessa per il 19.
trasferimento nel reparto di medicina dell'Ospedale di Chiari per la stabilizzazione dei risultati raggiunti.
Nè è stata smentita dalle giustificazioni fornite per spiegare la riduzione del trattamento insulinico, disattese, come sopra sottolineato, dalla Corte di merito con motivazione esente da censura in questa sede.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte e tenuto altresì conto dei limiti del giudizio di legittimità, anche alla luce della nuova formulazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lettera e), intervenuta a seguito della L. 20 febbraio 2006, n. 46, va disatteso anche il motivo nuovo, introdotto con la memoria ritualmente depositata dalla difesa, che indicava espressamente gli atti del procedimento da cui emergerebbe la contraddittorietà e l'illogicità della sentenza. Nella motivazione della sentenza impugnata, non si palesano, infatti, per quanto sopra detto, una evidente e grave illogicità che ne vulnera la tenuta complessiva ne' il cosiddetto "travisamento della prova", nei termini sopra precisati.
La difesa della ricorrente lamenta, inoltre, l'illogicità della mancata individuazione del profilo di colpa concorsuale ex art. 113 c.p., pur in presenza di una contestazione caratterizzata da una cooperazione colposa.
Anche questa censura è infondata.
Sul punto si osserva, in conformità a quanto già sostanzialmente rilevato nella sentenza impugnata, che la cooperazione nel delitto colposo, di cui all'art. 113 c.p., presuppone che più persone pongano in essere una autonoma condotta nella consapevolezza di contribuire all'azione od omissione altrui che sfocia nella produzione dell'evento non voluto, avendosi altrimenti concorso di cause indipendenti nella produzione dell'evento (Cass., Sez. 4^, 4 febbraio 2004, Caffaz e altri). Nella specie, per quanto sopra esposto, non appaiono riscontrabili tali connotazioni di consapevolezza dell'attuale ricorrente, nella contribuzione alla produzione dell'evento, della condotta del coimputato. Nè, del resto, il capo di imputazione faceva riferimento al citato art. 113 c.p., limitandosi ad ipotizzare la natura colposa delle singole condotte realizzate dai medici intervenuti, ivi compresa la PA.
In conclusione, le statuizioni dei giudici di merito risultano sostanzialmente rispondenti alle linee interpretative enunciate dalla Suprema Corte in tema di rapporto di causalità ed il giudizio espresso circa il positivo accertamento tra la condotta omissiva e la morte della paziente resta, pertanto, incensurabile in sede di legittimità con il conseguente rigetto del ricorso. Parimenti infondato è il ricorso proposto dal dott. De PE, che, con un unico motivo, deduce il vizio previsto dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d), sub specie della mancata assunzione di prova decisiva costituita da nuova perizia dibattimentale diretta ad un approfondimento tecnico sulle cause della morte della paziente, ricoverata per cefalea e vomito, nonché sull'eventuale interruzione del rapporto di causalità determinata dalla condotta dei medici dell'Ospedale di Chiari.
Duplice è la ragione della ritenuta infondatezza.
In primo luogo, i giudici di appello avevano rigettato la richiesta di rinnovazione della istruttoria dibattimentale, affermando che gli elementi acquisiti, grazie alla documentazione in atti e alla sua analisi, effettuata dai consulenti e dai periti, consentiva di giungere ad una compiuta valutazione di merito, con riferimento sia all'asserita interruzione del nesso causale riconducibile all'intervento dei medici di Chiari sia alle cause della morte. Con particolare riferimento alla posizione processuale del dott. De PE - che era succeduto nel turno alla dott.ssa PA - individuava la responsabilità dello stesso nell'essersi limitato a seguire pedissequamente la terapia minimale impostata dal primo medico, senza allertarsi, neppure quando i valori di glicemia erano cominciati a salire.
La struttura argomentativa della sentenza di appello è, pertanto, ampiamente satisfatta e logico il diniego della invocata rinnovazione della istruttoria dibattimentale.
In secondo luogo, e assorbentemente, non va neppure dimenticato che, in ogni caso, la perizia non può affatto rientrare nel concetto di prova decisiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d), stante il suo carattere, per così dire, "neutro",
sottratto alla disponibilità delle parti e sostanzialmente rimesso alla discrezionalità del giudice.
La perizia, in altri termini, proprio per il rilevato carattere "neutro" (nè a favore, ne' contro) è sottratta al potere dispositivo delle parti, che possono attuare il diritto alla prova, laddove lo ritengano, anche attraverso proprie consulenze. La sua assunzione è pertanto rimessa al potere discrezionale del giudice e non è riconducibile al concetto di prova decisiva, con la conseguenza che il relativo diniego non è sanzionabile ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d), e, in quanto giudizio di fatto, se assistito da adeguata motivazione, è insindacabile in sede di legittimità anche ai sensi dello stesso art. 606 c.p.p., lettera e) (v., tra le tante, Cass., Sez. 4^, 3 maggio 2005, Candelora ed altro).
In questa prospettiva, la mancata rinnovazione della perizia non può essere dedotta con la censura in esame. Ciò che è deducibile in questa sede è semmai il vizio di motivazione ove il giudice di merito abbia fondato la ricostruzione dei fatti su indimostrate affermazioni o su pareri tecnici legalmente acquisiti al processo ma non valutati criticamente. La sentenza impugnata è però esente da tali censure per quanto sopra detto.
Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 gennaio 2007. Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2007