Sentenza 22 aprile 2004
Massime • 1
Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico. (Nel caso di specie, in riferimento ad un omicidio colposo per violazione di norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, la S.C. ha ritenuto motivata e logica l'argomentazione del giudice di merito che, esercitando la valutazione discrezionale per determinare il concreto disvalore del fatto, aveva attribuito scarso rilievo - ai fini della comparazione globale di cui all'art. 69 cod.pen. - all'avvenuto risarcimento del danno, in quanto corrisposto non dall'imputato, ma dalla compagnia assicuratrice della responsabilità civile).
Commentario • 1
- 1. Operaio ruba nello spogliatoio del cantiere: è furto in abitazione.Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 28 dicembre 2021
1. Il GM del Tribunale di Como, con sentenza del 20/6/2018, all'esito di giudizio abbreviato, condannava B.S., unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, riconosciutegli le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata e recidiva, alla pena, già così ridotta per il rito, di anni due di reclusione ed Euro quattrocento di multa per i reati:a. di cui all'art. 624 bis c.p. perché, al fine di trarne profitto, si appropriava del portafogli di proprietà di A.R. K, contenente i seguenti documenti: - permesso di soggiorno n. (OMISSIS); - carta d'identità n. (OMISSIS); - tesserino sanitario; - bancomat n. (OMISSIS) emesso da Banca Intesa San Paolo; - carta di credito n. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/04/2004, n. 26908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26908 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. VITALONE Claudio - Presidente - del 22/04/2004
Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo - Consigliere - N. 761
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 39500/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZO LI, n. il 5.11.1950 a Bonate Sotto ivi res., rapp. e dif. dall'Avv. Carlo Bonomi del foro di Bergamo;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia in data 5.5.2003;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Piccialli;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. Proc. Gen. Dr. Favalli, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 14/6/91 del Pretore di Bergamo IL ON fu dichiarato colpevole del delitto di omicidio colposo (art. 589 co. 2^ c.p.), commesso il 14/2/1990 in danno del lavoratore subordinato
Giordano Locateli, mediante violazione di norme per la prevenzione di infortuni sul lavoro (art. 250 D.P.R. 547/55) e condannato, previa concessione delle attenunati generiche ritenute equivalenti alla contestata aggravante, alla pena di m. 8 di reclusione. All'esito del gravame proposto dall'imputato, con sentenza del 6 luglio 1999 la Corte d'Appello di Brescia confermava la decisione di primo grado,denegando tra l'altro, come il primo giudice, l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., sul duplice rilievo che il risarcimento del danno era avvenuto a giudizio ormai in corso e, per di più ad opera di soggetto diverso dall'imputato.
Impugnata per Cassazione, quest'ultima decisione veniva annullata con rinvio, con sentenza in data 31/3/2000 di questa S.C. affermante il principio della concedibilità oggettiva della suddetta attenuante, anche nel caso di risarcimento operato da terzi, purché il risarcimento fosse intervenuto, come nella specie prima dell'apertura del dibattimento. Con la sentenza in epigrafe, la diversa sezione della corte bresciana investita del rinvio ha concesso l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. e pur confermando il giudizio ex art. 69 cod. pen. tra le attenuanti (generiche e del risarcimento) e l'aggravante (di cui al secondo comma dell'art. 589 c.p.),in termini di equivalenza (considerate la "elementarietà della norma di prevenzione violata" con conseguente "elevata gravità della colpa e tenuto conto che "l'avvenuto risarcimento è frutto di un impegno economico altrui, sicché esso non assume alcuna significatività al fine di una migliore considerazione della personalità del prevenuto"), ha tuttavia ridotto la pena a mesi sette di reclusione,sul rilievo che "Il riconoscimento di una seconda diminuente rende oggettivamente meno gravi le complessive conseguenze dell'illecito".
Contro tale decisione il ON ha proposto, tramite la difesa, un nuovo ricorso per Cassazione, affidato ai seguenti tre motivi:
1) inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 69 e 157 c.p. e connessi vizi della motivazione, per avere contraddittoriamente formulato un apparente giudizio di equivalenza, contrastante, tuttavia con l'effettiva prevalenza concretamente accordata alle attenuanti, essendo stata di fatto diminuita la pena, rispetto alla condanna di primo grado;
sicché, coerentemente, il reato per l'effetto quoad poenam delle attenuanti stesse, avrebbe dovuto essere dichiarato prescritto;
2) violazione dell'art. 606 co. 1^ lett. b) c.p.p., in relazione all'intangibilità del giudicato, che si sarebbe formato sulla pena base;
3) manifesta illogicità della motivazione, per aver disconosciuto nel giudizio di bilanciamento ex art. 69 c.p., gli effetti del risarcimento operato dalla società assicuratrice pur essendo stata concessa l'attenuante secondo il principio di oggettività affermato dalla decisione di legittimità, e per non aver dato prevalenza alle attenuanti ancorché numericamente preminenti.
Va, anzitutto, respinto il terzo motivo di ricorsoci evidente rilevanza pregiudiziale.
La doglianza, secondo la quale la prevalenza numerica delle attenuanti avrebbe comportato anche quella sostanziale ex art. 69 c.p. ai fini del giudizio di comparazione, è priva di fondamento
(v., al riguardo, Cass. 5A 30/5/78 n. 6787, enunciarne un principio che non risulta successivamente rimesso in discussione nella giurisprudenza di legittimità), essendo la valutazione discrezionale finalizzata alla determinazione del concreto disvalore sociale del fatto - reato, al la stregua di una globale valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi dello stesso e della relativa eventuale preminenza che gli uni o gli altri abbiano, in positivo o in negativo,assunto nella fattispecie.
Tale giudizio, rispondente allo scopo di adeguare la pena all'effettiva e concreta gravità dell'illecito, ove compiuto con motivato e logico riferimento ai criteri direttivi di cui all'art. 133 c.p., è incensurabile in sede di legittimità; ne' occorre che nella valutazione si faccia necessario riferimento a ciascuno dei criteri dettati da tale norma, essendo invece sufficiente l'esplicitazione delle ragioni che abbiano determinato il giudice a conferire preminenza a quelli enunciati, rimanendo così implicita la rilevanza secondaria di quelli non menzionati.
Nel caso di specie, in cui il parziale annullamento della decisione di appello, in punto di diniego di un'attenuante,aveva travolto anche il precedente giudizio di comparazione, i giudici di rinvio, rinnovando lo stesso in completa autonomia rispetto alla precedente sentenza di secondo grado, hanno ritenuto di dovere,nonostante la preminenza numerica delle attenuanti, pervenire nondimeno alla dichiarazione di equivalenza;
al riguardo sono stati considerati da una parte, quali elementi sfavorevoli all'imputato,l'elevato grado della colpa (integrata dalla violazione di cautele imposte, oltre che da specifche disposizioni,anche da elementari regole di ordinaria prudenza), e dall'altra, quelle componenti soggettive favorevoli (incensuratezza et similia) che avevano già comportato la concessione delle attenuanti generiche. I giudici di rinvio hanno, altresì, spiegato la ravvisata scarsa rilevanza, non ai fini della concessione dell'oggettiva attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p., bensì nell'ambito della comparazione globale di cui all'art. 69 c.p., dell'avvenuto risarcimento del danno, sul rilievo, non implausibile, che quest'ultimo, essendo stato operato non dall'imputato, bensì da un terzo (la compagnia assicuratrice della responsabilità civile), non aveva assunto una significativa valenza sintomatica, ai fini di una favorevole valutazione della personalità del reo.
Tale comparazione, dunque, risulta sufficientemente argomentata e coerente al dettato normativo, per la sua conformità ai canoni direttivi di cui all'art. 133 c.p., essendo state adeguatamente ponderate componenti sia soggettive, sia oggettive, confluite in un complessivo ed equilibrato giudizio di equivalenza;
il giudizio si sottrae, pertanto, ad ogni censura di legittimità.
Le suesposte considerazioni comportano l'inammissibilità delle doglianze, di carattere processuale, enunciate nei primi due motivi di ricorso, deducenti di errori che, non attinenti al giudizio comparativo ex ad. 69 c.p., bensì alla determinazione finale della pena (che è stata lievemente ridotta, rispetto ai precedenti gradi, in ragione non della diminuzione per effetto dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6, bensì dell'operata rideterminazione in minus ex art. 133 c.p., sul presupposto di una minore oggettiva lesività del fatto), quand'anche sussistenti (tenuto conto che il motivo del precedente ricorso avverso la determinazione della pena base era stato disatteso per genericità), si sono comunque risolti a vantaggio dell'imputato; sicché evidente è il difetto di interesse a dedurli, mentre manifesta è l'infondatezza della doglianza relativa alla mancata declaratoria di prescrizione del reato, tenuto conto che nessun diretto effetto quoad poenam è stato attribuito alla riconosciuta attenuante, a tal fine neutralizzata (unitamente alle generiche) dalla aggravante, dichiarata equivalente. L'impugnazione va,conclusivamente,respinta,con conseguente condanna del ricorrente alle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Pubblica Udienza, il 22 aprile 2004. Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2004