Cass. pen., sez. V, sentenza 18/05/2005, n. 24328
CASS
Sentenza 18 maggio 2005

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Ai fini dell'integrazione del delitto di bancarotta fraudolenta documentale (art. 216, comma primo, n. 2, L. fall.), non è necessario il dolo specifico - e cioè il fine di recare pregiudizio ai creditori, che concerne, invece, la prima ipotesi di bancarotta documentale - ma è richiesta l'intenzione di impedire la conoscenza relativa al patrimonio e al movimento degli affari, la quale costituisce l'elemento soggettivo del reato.

È manifestamente infondata, in riferimento agli articoli 3 e 27 Cost, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 216 L. fall., nella parte in cui non prevede, in armonia con il novellato art. 223, comma secondo, n. 1, L. fall., che le condotte ivi contemplate abbiano cagionato o concorso a cagionare il dissesto della società, in quanto il sistema delineato dall'art. 223, comma secondo, n. 1 concerne condotte integrative di reati societari, pur se seguiti dalla dichiarazione di fallimento e, pertanto, eterogenee e non sovrapponibili a quelle concernenti la distrazione, dissipazione, distruzione patrimoniale o volontaria tenuta della contabilità previste dall'art. 216, con la conseguenza che rientra nella discrezionalità legislativa la scelta di modificare esclusivamente la configurazione della bancarotta fraudolenta "da reato societario", introducendo la previsione dell' evento del dissesto della società.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 18/05/2005, n. 24328
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 24328
    Data del deposito : 18 maggio 2005

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