Sentenza 18 maggio 2005
Massime • 2
Ai fini dell'integrazione del delitto di bancarotta fraudolenta documentale (art. 216, comma primo, n. 2, L. fall.), non è necessario il dolo specifico - e cioè il fine di recare pregiudizio ai creditori, che concerne, invece, la prima ipotesi di bancarotta documentale - ma è richiesta l'intenzione di impedire la conoscenza relativa al patrimonio e al movimento degli affari, la quale costituisce l'elemento soggettivo del reato.
È manifestamente infondata, in riferimento agli articoli 3 e 27 Cost, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 216 L. fall., nella parte in cui non prevede, in armonia con il novellato art. 223, comma secondo, n. 1, L. fall., che le condotte ivi contemplate abbiano cagionato o concorso a cagionare il dissesto della società, in quanto il sistema delineato dall'art. 223, comma secondo, n. 1 concerne condotte integrative di reati societari, pur se seguiti dalla dichiarazione di fallimento e, pertanto, eterogenee e non sovrapponibili a quelle concernenti la distrazione, dissipazione, distruzione patrimoniale o volontaria tenuta della contabilità previste dall'art. 216, con la conseguenza che rientra nella discrezionalità legislativa la scelta di modificare esclusivamente la configurazione della bancarotta fraudolenta "da reato societario", introducendo la previsione dell' evento del dissesto della società.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/05/2005, n. 24328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24328 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 18/05/2005
Dott. LATTANZI Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Consigliere - N. 1140
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 000889/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DI NN IO N. IL 25/02/1951;
avverso SENTENZA del 09/04/2003 CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CALABRESE RENATO LUIGI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DELEHAYE Enrico che ha concluso per il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Di NN AB impugna per Cassazione la sentenza che ne ha confermato la dichiarazione di colpevolezza in ordine al delitto di "bancarotta fraudolenta documentale e per distrazione, contestatogli, nella qualità di amministratore della srl "Il Gabbiano", fallita il 27 maggio 1999.
Propone quattro motivi di impugnazione, come segue rubricati e svolti.
1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia inosservanza di legge e mancanza di motivazione relativamente al rigetto della richiesta di rinnovazione del dibattimento volta ad ottenere un approfondito accer amento del reale "status" economico patrimoniale del l'impresa. Il motivo è manifestamente infondato. Come è stato precisato dalla giurisprudenza, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale è istituto di carattere eccezionale, al quale può farsi ricorso esclusivamente quando il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. un. 24 gennaio 1996, Panigoni), e nella specie la corte di appello ha ritenuto motivatamente ininfluente, attesa la piena completezza probatoria già acquisitala indagine peritale genericamente sollecitata dall'appellante.
2. Il secondo motivo enuncia erronea applicazione dell'art. 216, comma 1, n. 1 e 2, l. fall..
Dalla sua illustrazione si evince che, con esso, si imputa al giudice di secondo grado d'essere incorso nell'errore di ritenere che il dolo delle fattispecie criminose in argomento sia generico(sia pure intenzionale) e non richieda invece lo scopo di recare un pregiudizio ai creditori.
La censura non merita accoglimento.
La lettura dell'art. 216 comma 1 n. 2 l. fall..
Rende chiaro che il dolo specifico oggetto delle argomentazioni del ricorrente è relativo alla prima ipotesi di bancarotta documentale, mentre la seconda ipotesi, della quale il Di NN è stato ritenuto responsabile, è caratterizzata dalla tenuta delle scritture contabili "in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari", ed è questo lo scopo cui deve tendere l'agente, e quindi l'elemento soggettivo del reato. Occorre, in definitiva, l'intenzione di impedire la conoscenza relative al patrimonio o al movimento degli affari, ma non occorre l'intenzione di recare pregiudizio ai creditori e neanche la rappresentazione di questo pregiudizio.
È in siffatta direzione rivolto l'indirizzo largamente maggioritario della giurisprudenza di questa Corte (cfr, da ultimo, Sez. 5^, 3 giugno 2002, Capasso), e solo in senso apparentemente contrario è la decisione richiamata in ricorso (Sez. 5^, 22 gennaio 1992, Zamponi), che, nel postulare il dolo specifico anche in rapporto all'ipotesi qui in considerazione, ne definisce i contenuti, non in termini di "animus nocendi", ma, per l'appunto, di intenzione di impedire la sopramenzionata conoscenza e, dunque, in senso non dissimile da quella accolta dalla cennata giurisprudenza.
Analoghe considerazioni valgono in tema di bancarotta fraudolenta per distrazione.
Dalla lettera e dalla 'ratio' della norma si evince a chiari note che lo scopo di recare pregiudizio ai creditori è richiesto solo in relazione all'ipotesi di esposizione e riconoscimento di passività inesistenti, mentre per quelle di distrazione, dissipazione ecc. è sufficiente la consapevolezza della sottrazione dei beni a garanzia della massa creditoria (v., fra le tante, Sez. 5^ 29 aprile 1999, Massimino).
3. Con il terzo motivo è sollevata eccezione di incostituzionalità, per violazione degli artt. 3 e 27 della Costituzione, in relazione alla disciplina di cui all'art. 216 l. fall., nella parte in cui non prevede, in armonia con il novellato art. 223, comma 2, n. 1 l. fall., che le condotte ivi specificate abbiano cagionato o concorso a cagionare il dissesto della società.
La proposta questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata.
Improprio si rileva l'assumere come "tertium comparationis" il sistema delineato dalla rinnovata formulazione dell'art. 223, c. 2 n. 1, l. fall., trattandosi di situazione "incomparabile" con quella disciplinata dall'art. 216 della stessa legge.
Invero, una cosa è la condotta di distrazione, dissipazione, distruzione patrimoniale o la volontaria tenuta irregolare della contabilità; ed altra, ben diversa, è la condotta integrativa di reati societari, pur se seguita dalla dichiarazione di fallimento. Legittimamente, pertanto, il legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalità politico-criminale, ha ritenuto di dover modificare il volto della bancarotta fraudolenta "da reato societario", introducendo la previsione di un evento, il dissesto della società, posto in rapporto di causalità con la commissione di violazioni societarie.
In definitiva, trattandosi di condotte eterogenee e per nulla sovrapponibili, non può dirsi violato l'art. 3 della Costituzione. Privo di qualsiasi specificazione è, poi, il richiamo fatto in ricorso all'art. 27 Cost.. 4. Il quarto motivo attiene al trattamento sanziona torio e, sotto la denuncia di vizi di legittimità, lamenta che, a fronte di un ridimensionamento delle condotte ascritte, riveniente dal proscioglimento da altra imputazione (ex art. 223, 216 l. fall., 2621 c.c.), la pena sia:stata ridotta di soli tre mesi di reclusione.
La censura è inammissibile, in quanto afferisce al potere discrezionale del giudice di merito in sede di determinazione della pena, che, peraltro, nel caso di specie risulta pienamente conforme ai parametri di legge, oltreché congruamente e sufficientemente motivato con riferimento alla gravita dei fatti di bancarotta, alla intensità del dolo e alla deplorevole scelta di tacita re taluni creditori lasciandone invece insoddisfatti altri, per cospicui ammontari.
Il ricorso va pertanto respinto, con le conseguenze di legge.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 18 maggio 2005.
Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2005