Sentenza 5 novembre 2008
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del concorso dell'amministratore di una società in reato commesso da altro amministratore (o da altro esponente societario) per non avere impedito l'evento, è sufficiente che egli si sia rappresentata la probabilità del fatto illecito altrui e, ciò nonostante, abbia persistito nella colpevole inerzia, così accettando il rischio del verificarsi dell'evento pregiudizievole all'ente. (Fattispecie in tema di false comunicazioni sociali).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/11/2008, n. 45513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45513 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 05/11/2008
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - N. 3976
Dott. SANDRELLI Giangiacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 021367/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TT IA, N. IL 12/11/1959;
2) OR RT, N. IL 31/05/1965;
3) LI RE, N. IL 12/09/1963;
4) ES LE, N. IL 31/12/1969;
contro
5) RU RI, N. IL 11/01/1947;
6) PA GI, N. IL 03/05/1923;
avverso SENTENZA del 20/11/2007 CORTE APPELLO di TRIESTE;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANDRELLI GIAN GIACOMO;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. BAGLIONE Tindari, che ha chiesto annullamento agli effetti civili con rinvio al giudice civile competente in grado di appello.
uditi i dif. di P.C. Avv.ti MUCCIACCIA e GRISONICH;
Udito il dif. Avv. SAMPIETRO.
IN FATTO
In data 20.11.2007 la Corte d'Appello di Trieste ha riformato la sentenza di condanna (previa definizione con patteggiamento della posizione dei coimputati AV/ON) resa il 29.3.2001 dal Tribunale del capoluogo friulano, assolvendo - per non aver commesso il fatto - TR RU e NN PA dai reati di false comunicazioni sociali e di truffa aggravata continuata, commessi tra il 1994 ed il 1995 quali amministratori di IS S.r.l..
Si tratta di una vicenda che vide la promozione di iniziativa edilizia mediante l'associazione di due gruppi di imprenditori, da un lato AV e ON a cui faceva capo la soc. EN, d'altro lato gli attuali imputati che, con i predetti, sottoscrissero il capitale di IS S.r.l. con il versamento di L. 200 milioni, organismo che sarebbe dovuto succedere a EN nella proprietà del terreno e del complesso immobiliare, immobile per il quale asseritamente EN (e, quindi AV e ON) aveva conferito la somma di L. 400 milioni, di cui L. 321.500.000 quale caparra per l'acquisto del terreno, già versata a mani di DE, in esecuzione della stipula di contratto preliminare (tra DE Sas. e EN Spa.) di compra-vendita del terreno sul quale dovevano erigersi edificio di cospicuo valore. Circostanza inveritiera perché EN S.p.a. non versò mai l'acconto per l'acquisto del terreno che, così, non entrò mai nella disponibilità di IS.
L'assenza di provvista finanziaria impedì l'inizio della costruzione dell'edificio, ciononostante da parte di EN (e, quindi, di AV e ON) furono conclusi contratti preliminari di vendita di unità immobiliari con riscossione di acconti sul prezzo finale. Di qui la contestazione a tutti gli imputati di truffa aggravata per la riscossione del denaro in conto acquisto delle unità e di falso in bilancio con riguardo alle comunicazioni sociali di IS S.r.l. che, nell'arco di tempo 1994/1995, esposero il versamento del capitale per L. 573.500.000, quando esso era stato versato per sole L. 321.500.000 (poiché gli assegni, consegnati al Notaio da AV/ON in sede di preliminare di acquisto del terreno risultarono inesigibili per mancanza di provvista), nonché l'omessa l'indicazione dei versamenti a favore della società effettuati dai singoli acquirenti (somme del resto mai giunte alle casse sociali), ma l'annotazione di fatture di credito verso i singoli promissari/acquirenti per l'acquisto delle singole unità loro destinate.
S.p.a. EN fu dichiarata fallita il 26.5.1995 e, fu avviata a seguito delle segnalazioni del Collegio Sindacale di IS (alla data 23.5.1995, essendo stato percepito come imminente il fallimento di EN), ispezione e nomina di Commissario giudiziario presso detta società, con revoca dei vecchi amministratori. Onde evitare il fallimento di S.r.l. IS i soci PA e RU versarono al Commissario giudiziario ulteriori somme per coprire i debiti a carico della detta società.
La Corte territoriale assolse gli imputati avendo escluso consapevolezza degli illeciti perpetrati dai co-amministratori, sottolineando, fra l'altro:
- che PA/RU furono gli unici a rimetterci del denaro nell'intrapresa, avendo versato a IS l'iniziale conferimento di L. 200 milioni;
- che il mancato versamento del capitale nelle casse di EN fu conosciuto dagli imputati (nonché dal curatore e dai sindaci) in IS in epoca assai successiva al fallimento EN, dopo l'estate del 1994;
- che soltanto AV/ON (che omisero di riversare in IS i proventi dei contratti preliminari di vendita) risultarono diretti beneficiari della manovra fraudolenta che soltanto loro furono i responsabili sia della gestione sia della tenuta della contabilità;
- che le prove ritenute gravanti sugli attuali imputati non sono attendibili, essendo - fra l'altro - chiaramente inaffidabile la deposizione TT (che aveva attestato come anche PA/ON fossero consapevoli della situazione, avendo partecipato alle trattative di vendita degli alloggi e rassicurato i contraenti sulla prosecuzione del progetto).
Gli imputati hanno rinunciato alla prescrizione dei reati, da tempo maturata.
Avverso la sentenza interpongono diffusi ed articolati ricorsi i patroni di Parte Civile e segnatamente (con forte sintesi):
- avv. MUCIACCIA patrono di parte civile TT AD (intermediaria mobiliare e promissaria acquirente di una unità immobiliare), partendo da una puntigliosa premessa in cui evidenzia reiterati errori di lettura dei fatti, contraddizioni interne alla decisione, tendenziosità nella impostazione della vicenda (avendo per alcune pagine ricalcato fedelmente i motivi di appello della difesa degli imputati) evidenzia la illogicità manifesta della motivazione ed il travisamento della prova nell'aver trascurato gli esiti univoci delle dichiarazioni del teste DO (amministratore giudiziario di IS) il quale contestò ai prevenuti la responsabilità della manovra e la previa conoscenza dei fatti (quali soci fondatori con PA/ON della società e partecipi ab initio dello sviluppo) senza da costoro venire contraddetto;
ed, inoltre sottostimando le risultanze per cui:
a) a far data dal 30.6.1994, all'atto dell'assemblea che approvò il bilancio dell'esercizio 1993 intervennero richiami del Collegio sindacale di IS sulla grave patologia societaria per il mancato conferimento di L. 348.000.000;
b) la deposizione del testimone RA attestava che il vincolo pre-contrattuale tra S.p.a. EN e S.a.s. DE sulla vendita del terreno era decaduto anni prima del fallimento di EN, sì che DE era da tempo rientrata in possesso dell'immobile;
c) i ruoli della TT fu travisato, con indebita conclusione di inaffidabilità;
d) i contratti preliminari di vendita dei (ai costruiti) alloggi erano anteriori alla costituzione della IS, epoca in cui gli attuali imputati erano assenti dalla scena, quando le date attestano la conclusione in epoca successiva (dal novembre 1993 in poi);
e) nell'aver affermato che il teste DO escluse l'esistenza di traccia per cui gli imputati si fossero ingeriti nella gestione di IS, avendo egli deposto all'opposto.
- Avv. FREZZA quale patrono di OR e di LI, che si duole dell'illogicità della decisione anche per omessa considerazione che il ON era amministratore Delegato di IS e che PA era consigliere di amministrazione, imprenditori commerciali, donde la mancanza di giustificazione sulla carenza di conoscenza dei fatti di gestione;
che la promessa di vendita di unità immobiliari resa da IS alle parti civili era stata sottoscritta dal RU;
che la situazione contabile era disastrosa, come affermato dal commissario giudiziale LONARDON e che promosse azione di responsabilità contro tutti i 4 soci;
che il teste RA dichiarò che PA presenziò ad una riunione degli esponenti DE e IS avente per oggetto l'acquisto del terreno, incontro a cui sopraggiunse anche RU.
- Avv. GRISONICH patrono di Daniele ES, previa ricostruzione della vicenda, lamenta il travisamento delle prove (parzialmente richiamando osservazioni degli altri ricorrenti) e, fra l'altro:
- nell'aver erroneamente ritenuto che EN avesse già stipulato prima dell'avvento degli imputati, numerosi contratti preliminari ed incassato robusti anticipi, quanto le convenzioni occorsero tutte in epoca successiva all'ingresso degli imputati nel consiglio di amministrazione di IS (29.10.1993);
- dell'effettivo peso dei rilievi sbandaceli elementi che attestano come già dal 1994 (ben prima della data del 23.5.1995, quando fu dichiarato il fallimento di EN) gli imputati erano a conoscenza della patologica situazione societaria di IS;
- tutto ciò per tacere di analoghe affermazioni accusatorie mosse dai coimputati AV e ON, dichiarazioni anche redatte per iscritto in una lettera inviata al LUNARDON.
Per l'udienza il difensore degli imputati faceva pervenire dettagliata memoria protesa al rigetto o alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi.
All'odierna udienza sono presenti gli avv. Giancarlo Muciaccia del Foro di Trieste, avv. Gianfranco Grisonich del Foro di Trieste, entrambi in difesa di parte civile, inoltre l'avv. Luciano Sampietro del Foro di Trieste in difesa degli imputati.
Il Procuratore Generale, nella persona del Cons. Dott. Tindari Baglione, insta per l'annullamento limitatamente agli effetti civili, con rinvio al giudice civile competente in grado di appello. L'avv. Mucciaccia in difesa della parte civile Ferlatti chiede l'accoglimento del ricorso. L'avv. Grisonich in difesa della parte civile Rubesta si riporta il ricorso e ne chiede l'accoglimento. L'avv. Sampietro chiede la conferma della sentenza impugnata e dichiararsi inammissibili i ricorsi proposti dalle parti civili. IN DIRITTO
I ricorsi - tutti interposti a favore delle parti civili - sono parzialmente fondati.
Va tuttavia formulata una doverosa premessa.
È priva di fondamento la censura, ex adverso avanzata dal difensore degli imputati, nella parte in cui segnala la carenza di legittimazione dei ricorrenti nella valutazione di prove al fine di affermare la penale responsabilità dei prevenuti, non potendosi riconoscere alla parte civile che il mero interesse al risarcimento del danno da reato. Innanzitutto, perché tutti i ricorsi hanno, anche espressamente (e, comunque, in maniera chiaramente percepibile) indicato che l'impugnazione mirava ai soli effetti civili ed al ristoro del pregiudizio patrimoniale lamentato.
Inoltre, nel momento in cui la parte civile intende far valere la causa della lesione patrimoniale e chiedere, nel procedimento penale, l'affermazione del diritto al risarcimento del danno, non può che segnalare la responsabilità dell'imputato: è, quindi, suo onere identificare gli elementi costitutivi dell'illecito da segnalare al giudice in una con le prove a carico del responsabile, onde sollecitare argomentatamente la decisione di condanna nel giudizio penale. Poiché i reati ascritti agli attuali prevenuti sono lesivi dell'altrui patrimonio (la fattispecie delle infedeli comunicazioni è stata addebitata nella forma dell'art. 2622 cod. civ.), il nesso tra l'offesa patrimoniale asseritamene patita, ragione ed oggetto dell'istanza risarcitoria, e la dimostrazione della relativa responsabilità penale è inscindibile.
Per converso l'ulteriore censura, avanzata dalla memoria del difensore degli imputati, ha parziale fondamento.
Invero, nella gran parte - nonostante le precisazioni ed i richiami giurisprudenziali - i ricorsi sono in gran parte versati in fatto poiché si articolano mediante critica alla lettura dei deposti testimoniali e della documentazione acquisita e poiché richiedono, dunque, una nuova valutazione dei profili probatori acquisiti in dibattimento ovvero anche una nuova ricostruzione della vicenda. Di questi aspetti non è ammesso controvertere in questa fase processuale. La sentenza rende una ricostruzione dei fatti che, se anche può non essere condivisa, non offre varco - salvo quanto sarà detto in prosieguo - a critiche in termini di plausibilità e di sufficienza dell'apparato giustificativo.
Ciò detto questa Corte - seguendo alcune pertinenti osservazioni dei ricorrenti - rileva che, circa il quadro normativo di riferimento, il provvedimento impugnato palesa carenza ed insufficienza del percorso argomentativo, accompagnata da erronea applicazione delle norme di cui occorre tenere conto nell'applicazione della legge penale. Da tanto discende una conseguente illogicità della motivazione e, pertanto, un vizio che impone l'annullamento per nuovo esame della decisione liberatoria quanto all'addebito di false comunicazioni sociali.
Il dato da cui non può prescindersi è che non permane dubbio che il bilancio di IS, dedotto in contestazione nell'attuale processo, fosse infedele alla luce dell'art. 2622 cod. civ.. Tanto è ammesso come dato indiscutibile dalla sentenza impugnata e tanto non è messo in dubbio dai ricorrenti.
Questa falsità:
- coinvolgeva il patrimonio dei creditori di IS e, cioè, quei i promissari/acquirenti, che già avevano versato acconti alla società (gli assegni erano intestati a IS) per l'acquisto degli erigendi alloggi, così integrando un requisito strutturale della fattispecie normativa.
- l'entità del falso è sicuramente superiore alle soglie del (sopravvenuto ai fatti di causa) art. 2622 cod. civ. (argomento che non viene in questa sede discusso ne' di esso vi è cenno nella decisione d'appello).
- gli imputati rivestivano le qualifiche "proprie" previste dalla legge;
non risulta controversa la condotta di raggiro verso gli acquirenti delle unità immobiliari (elemento indefettibile nel dolo intenzionale della fattispecie), che ebbero a erogare denaro proprio in vista dell'acquisto di beni che mai sarebbero stati disponibili, mancando le premesse finanziarie per portare avanti la costruzione. La sentenza liberatoria della Corte territoriale che fornisce rilievo alla asserita assenza di elementi probatori che dimostrino la consapevolezza degli imputati circa gli illeciti commessi dai soci AV e ON (unici consapevoli promotori delle azioni fraudolente) procede da premesse non doverosamente esaminate e, nella parzialità delle stesse, da una scorretta prospettazione giuridica. Il fulcro del giudizio investe il delicato tema del concorso dell'amministratore di una società ritenuto responsabile per reato commesso da altro amministratore (o da altro esponente societario), per non avere impedito un evento pregiudizievole per la società. Non vi è dubbio che, al riguardo, l'affermazione della responsabilità del soggetto omittente deve fondarsi sulla prova della conoscenza del reato in itinere in capo all'imputato. Prova che deve essere rigorosa accedendo ad un profilo essenziale della fattispecie di cui all'art. 40 c.p., comma 2, come già affermato da questa Corte (da ultimo cfr. Cass., 5, Sez., 4.5.2007, PM/c. Amato, n. 23838).
Ma è altrettanto indubbio che, nei reati omissivi, come insegna costante giurisprudenza (a fronte di incertezze della dottrina), la responsabilità concorsuale può ascriversi anche nella forma del dolo eventuale, quando chi agisce si rappresenta la probabilità del fatto illecito e, ciononostante, permanga nella colpevole inerzia, così accettando il rischio della perdita patrimoniale per l'organismo che amministra. Da tanto consegue, ai sensi dell'art.2740 cod. civ., la responsabilità per la lesione degli interessi dei creditori (cfr. proprio in tema di falso in bilancio la paradigmatica decisione di Cass., 26.6.1990, Bordoni, Cass. pen., 1991, 1, 828;
Cass., 21.11.1989, Piras, Riv. pen., 1991, 217, ecc.). Lo schema su cui si fonda questo percorso argomentativo è quello descritto dall'art. 2392 c.c. (comma 1), che prevede una serie di obblighi imposti all'amministratore sia dalla legge sia dall'atto costitutivo, adempimenti che debbono essere assolti con diligenza (parametrata, all'epoca del fatto, a quella scritta al mandatario, oggi - a seguito della riforma societaria - alle esigenze imposte dall'incarico nella specifica competenza propria). Più precisamente, la norma accolla (comma 2) agli amministratori il dovere di porre in essere ogni possibile condotta per impedire eventi dannosi per la società, tra cui - espressamente previsto - ogni obbligo inerente alla conservazione del patrimonio a tutela delle pretese creditorie (art.2394 c.c.). Per questa ragione è configurabile in capo all'amministratore della società una posizione di garanzia, che lo obbliga ad un comportamento che tuteli gli interessi indicati dal codice (e da eventuali leggi speciali), in assenza del quale sorge la responsabilità penale (sostanzialmente per omesso controllo, indipendentemente dal generale dovere di vigilanza che l'art. 2392 c.c., nella sua previgente formulazione, imponeva) per il tramite del nesso causale, descritto dall'art. 40 c.p., comma 2 (accettabile con giudizio prognostico, di natura controfattuale, consueto per la verifica del nesso eziologico proprio dei reati omissivi). La prova della rappresentazione dell'evento non suppone una completa conoscenza dello stesso, ne' è richiesto che pervenga al soggetto per tramiti formali o pre-determinati, anche se - si ribadisce - la sua dimostrazione discende da di presunzioni, bensì dalla positiva verifica della rappresentazione di una ragionevole probabilità del suo avveramento. Al riguardo, nell'economia del dolo eventuale, sono di decisivo rilievo gli "indici di allarme", sintomi eloquenti del fatto in itinere. Della loro relativa consapevolezza soltanto (e non dell'accadimento nella suo compiuta fisionomia) deve darsi pieno riscontro in capo all'imputato, preposto alla posizione di garanzia, ma la dimostrata percezione di questi sintomi di pericolo, concreta adeguato riscontro alla penale responsabilità, salvo che sia fornita convincente e legittima giustificazione sulle ragioni che hanno indotto il soggetto all'inerzia.
È altrettanto certo che la prova della responsabilità penale deve cadere pure sulla capacità di impedimento del fatto, una volta che il preposto alla posizione di garanzia abbia percepito l'evenienza dannosa. Diversamente si accollerebbe a costui un dovere connotato da inesigibilità.
Calando queste considerazioni nel caso in esame si riscontra che: a) i due imputati erano formali amministratori (di diritto) di IS e, quindi, preposti a posizione di garanzia, nei termini dianzi indicati (in particolare a protezione della trasparenza verso i terzi dei fatti di gestione e della conservazione del patrimonio per il raggiungimento dell'oggetto sociale). Come esattamente hanno osservato le ricorrenti Parti Civili, il dato assume una importanza decisiva nell'economia della prova, sì che la sua carente considerazione vizia irrimediabilmente la prospettiva di analisi sulla responsabilità in relazione alla contestata violazione dell'art. 2622 cod. civ.. Invero, PA era amministratore delegato, nella porzione di delega affidatagli egli disponeva della pienezza del potere di gestione, accentrando pure l'intero compendio della responsabilità tratteggiata dall'art. 2392 c.c. e ss.. Ma tanto si osserva anche per ON, consigliere non delegato, poiché anche voler leggere i fatti con i paradigmi normativi attuali (operazione che sarebbe scorretta, trattandosi di norme extra-penali ed incapaci di retroagire ai sensi dell'art. 2 c.p.), ben più favorevoli per gli amministratori privi di delega, la posizione di garanzia resta comunque scolpita dall'art. 2392 c.c., comma 2, norma rimasta sostanzialmente inalterata per la definizione del dovere di tutela del patrimonio societario all'atto della conoscenza di fatti per essa pregiudizievoli. Del resto, la formazione del bilancio era ed è attività non suscettibile di delega, come espressamente disposto dall'art. 2381 c.c., comma 4 e art. 2423 cod. civ., onde - per questo aspetto - tutti gli amministratori erano direttamente e personalmente coinvolti nel dovere di fedele rappresentazione, imposto dalla legge. b) gli imputati disponevano in concreto di adeguato potere impeditivo dell'evento, proprio in forza della carica gestoria di uguale dignità rispetto ai concorrenti nel reato, potendosi opporre con il voto all'approvazione del bilancio, mediante dichiarazione motivata. Che, anzi, per essi si presentava anche la possibile opzione - nella veste di soci - fornita dall'art. 2408 cod. civ.. Del resto, ai prevenuti era offerta la possibilità di tempestivamente escludere la personale loro responsabilità di amministratori, mediante l'annotazione del proprio dissenso, come consente (e consentiva) l'art. 2392 cod. civ., con esonero della solidarietà nell'obbligazione ex delicto, gesto di indubbio peso probatorio anche per il versante penale poiché avrebbe attestato l'interruzione del legame concorsuale con gli altri autori del reato (tutto ciò per tacere di possibili iniziative esperibili presso la locale Procura della Repubblica).
c) la società IS era organismo a ristrettissima base sociale, con pochi amministratori, impegnato - per quanto si apprende dalle sentenze di merito - in una sola intrapresa (l'edificazione e la commercializzazione dell'edificio). Un quadro che, secondo logica e plausibile argomentazione, esclude una oggettiva impossibilità (ma anche solo difficoltà) a conoscere gli interna corporis dell'organismo amministrato (anche) dagli stessi PA e da ON.
Infine, e soprattutto (come esattamente osservato dalle parti ricorrenti), gli imputati disposero di un preciso ed esplicito segnale di allarme - assolutamente inequivoco - sulla concreta probabilità che il bilancio societario sarebbe risultato infedele rispetto alla situazione patrimoniale ed economica di IS. In sostanza essi ricevettero una espressa dichiarazione premonitoria. Si tratta del formale richiamo del Collegio Sindacale, rivolto agli amministratori, sulla carenza di capitale della società (e, per converso, sull'assenza di dotazione patrimoniale), nonostante la recisa asserzione del suo "versamento" nelle casse sociali, inquietante allerta rimasta inascoltata e non seguita da nessun doveroso intervento accertativo e impeditivo. Era una notizia, di provenienza per cd. "istituzionale", contrassegnata dai crismi di serietà ed attendibilità, poiché formulata dall'organo di vigilanza all'esito del controllo operato sulla società IS. Con illogica motivazione e con erronea applicazione della norma la Corte territoriale ha cercato di superare questa risultanza sulla base di questi argomenti;
1) ritenendo che quel richiamo non concernesse la sostanza del dato patrimoniale, bensì l'"ortodossia dell'aumento (di capitale) sotto il profilo tecnico". Ma l'asserita improprietà dell'operazione conduceva l'organo di controllo a dubitare fondatamente dell'esistenza della ricchezza, data per integrativa di un capitale "versato" ed a concludere che non c'era traccia della dotazione (a prescindere della modalità negoziali che avrebbero dovuto assicurarla alla società); imprescindibile era il dovere di controllare la congruenza della contabilità che ben altro indicava onde fugare i sospetti espressi dall'organo di vigilanza, appuntati proprio verso gli amministratori;
2) nel trascurare che il conferimento di bene diverso dal denaro, nel nostro sistema, deve portare all'immediata disponibilità per la società del cespite conferito (ben discutibile è, oltretutto, la ammissibilità di un apporto di mera obbligazione) e, soprattutto, che al momento della verifica sindacale risultava (stando alle emergenze processuali) persino l'indispensabile perizia giurata, valutativa dei beni conferendi, redatta dall'esperto nominato dal presidente del tribunale nella sede della società quindici giorni prima dell'assemblea (art. 2443 cod. civ.), il che dava riscontro della radicale illegittimità dell'intera operazione (e non soltanto mera irregolarità come assumono i giudici d'appello);
3) nel ritenere che possa accreditarsi a favore degli amministratori lo stato confusionale della contabilità sociale (stando alla sentenza impugnata "ci si trovava di fronte alla mancanza di ogni documento contabile, bancario, contrattuale"), quasi che l'assenza radicale del corredo documentale potesse giustificare la loro ignoranza, quando, al contrario, era questa una spia oggettiva, di immediata rilevabilità, che avrebbe dovuto sollecitare il doveroso intervento degli amministratori, azione che è colpevolmente mancata. Privo di serietà argomentativa è, invero, la circostanza che la mancanza di documentazione fosse "a loro riferibile", cioè ai due imputati, trattandosi di contabilità direttamente "riferibile" alla società, ancorché le movimentazioni finanziarie fossero state disposte dagli altri due amministratori, anche perché non esistono, nel nostro ordinamento, competenze specifiche che assegnino soltanto a taluni l'incombenza di verificare la regolarità e completezza contabile.
4) che possa ipotizzarsi una carenza di cognizione di diritto e pratica commerciale in capo agli imputati attesa la loro attività di piastrellisti e non di impresari edili. Proposizione giuridicamente scorretta innanzitutto poiché si diparte dall'infondato presupposto che la loro professione non li qualificasse quali imprenditori (con una necessaria dotazione di competenza per il rapporto commerciale), inoltre poiché suppone che il grado di cultura possa incidere su aspetti primari del dovere di corretta conduzione societaria, correlato alla dianzi menzionata "posizione di garanzia" rivestita (quantomeno in rapporto alla vistosa carenza documentale, accertata presso la società, foriera di autonomo profilo di responsabilità), incidendo su norme extra-penali, integrative del precetto penale. Si tratta di argomenti segnati da illogicità ed anche modulati sull'inosservanza di norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale.
Per queste ragioni l'argomentazione dell'impugnata decisione integra quanto allo scrutinio relativo alla violazione degli artt. 2621 e 2622 cod. civ. - le gravi patologie indicate dall'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e). Essa, quindi, per questa parte viene annullata. Poiché l'annullamento è disposto ai soli effetti civili viene disposto rinvio per nuovo esame al giudice civile competente per valore in grado di appello.
Diverso è il discorso a proposito dell'addebito di truffa aggravata ascritto inizialmente in via concorsuale agli imputati e per cui è intervenuta decisione liberatoria della Corte d'Appello. Già si è detto che, al riguardo, i ricorsi delle Parti Civili riescono inammissibili perché protesi ad una diversa ricostruzione delle vicende ed ad una diversa lettura degli esiti probatori. Il che impedisce di scendere nel merito delle doglianze. È, comunque, dato certo che l'attività di fraudolenta vendita delle mai costruite unità immobiliari non fu posta in essere da PA e da ON (indipendentemente dalla data di conclusione degli accordi), bensì dagli originari coimputati e che, stando alla decisione impugnata, la condotta degli artefici dei raggiri precedette l'approvazione del bilancio infedele. Pertanto, per quei comportamenti truffaldini non è prospettabile ipotesi di dolo eventuale ne' conoscenza di segnali di allarme, palesandosi per essi il concorso nella violazione dell'art. 2621 e 2622 c.d. quale postfactum giuridicamente autonomo. Per questa ragione i ricorsi sono rigettati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al delitto di falso in bilancio con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello. Rigetta nel resto.
Così deciso in Roma, il 5 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2008