2. In particolare sono disciplinati dalla legge regolatrice dell'ente:
a) la natura giuridica;
b) la denominazione o ragione sociale;
c) la costituzione, la trasformazione e l'estinzione;
d) la capacita';
e) la formazione, i poteri e le modalita' di funzionamento degli organi;
f) la rappresentanza dell'ente;
g) le modalita' di acquisto e di perdita della qualita' di associato o socio nonche' i diritti e gli obblighi inerenti a tale qualita';
h) la responsabilita' per le obbligazioni dell'ente;
i) le conseguenze delle violazioni della legge o dell'atto costitutivo.
3. I trasferimenti della sede statutaria in altro Stato e le fusioni di enti con sede in Stati diversi hanno efficacia soltanto se posti in essere conformemente alle leggi di detti Stati interessati.