Sentenza 27 settembre 2013
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La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello è evenienza eccezionale, subordinata ad una valutazione giudiziale di assoluta necessità conseguente all'insufficienza degli elementi istruttori già acquisiti, che impone l'assunzione di ulteriori mezzi istruttori pur se le parti non abbiano provveduto a presentare la relativa istanza nel termine stabilito dall'art. 468 cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/09/2013, n. 41808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41808 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CASUCCI Giuliano - Presidente - del 27/09/2013
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. TADDEI M. - Consigliere - N. 2046
Dott. MACCHIA A. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARRELLI PALOMBI Roberto - Consigliere - N. 5044/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR AL N. IL 24/04/1964;
avverso la sentenza n. 2291/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del 05/12/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/09/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALBERTO MACCHIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Scardaccione E. che ha concluso per il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Con sentenza del 5 dicembre 2012, la Corte di appello di Milano in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale della medesima città il 2 dicembre 2011 nei confronti di AR RE, ha riconosciuto l'attenuante di cui all'art. 648 c.p., comma 2, in riferimento all'addebito di ricettazione di due ciclomotori di provenienza furtiva, ed ha ridotto la pena inflitta al medesimo ad anni uno e mesi tre di reclusione ed Euro 400 di multa.
Propone ricorso per cassazione il difensore, il quale, rinnovando censure già dedotte e disattese in appello, lamenta violazione del diritto di difesa, in quanto l'udienza del 2 dicembre 2012 era stata tenuta in un'aula diversa da quella indicata, e che tale variazione non era stata comunicata al difensore ne' era stato apposto avviso sulla porta dell'aula originariamente indicata come aula di udienza. Non sarebbe infatti regolare affiggere l'avviso sulla porta della cancelleria della sezione cui è assegnato il procedimento. Si deduce poi vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico del contestato reato tenuto conto delle dichiarazioni rese dai testi che non hanno spiegato le ragioni per le quali i ciclomotori siano stati rinvenuti in un luogo di pertinenza esclusiva dell'imputato, tenuto anche conto della produzione documentale della difesa. La Corte, inoltre, non avrebbe motivato sulle ragioni per le quali non ha ritenuto di disporre la rinnovazione della istruzione dibattimentale - evidentemente carente in primo grado - mentre le lacunose spiegazioni offerte dagli operanti avrebbero dovuto indurre i giudici dell'appello a procedere ad ulteriori approfondimenti. Sono state depositate note di udienza tese a dedurre circostanze nuove che assevererebbero la fondatezza della richiesta di rinnovazione della istruzione dibattimentale richiesta e non concessa. Il ricorso non è fondato. A proposito della eccezione in rito, infatti, il tribunale ha dato atto della circostanza che l'elenco dei procedimento con l'indicazione dell'aula di udienza era regolarmente affisso alla porta di ingresso della cancelleria della seconda sezione penale del tribunale e identico elenco era anche affisso davanti alla porta della aula G dove si doveva svolgere l'udienza;
ciò in quanto diversi giudici dovevano tenere udienza nella stessa giornata, sicché le relative informazioni potevano essere acquisite presso la cancelleria Davanti a ciascuna aula, poi, era affisso l'elenco dei provvedimenti che ciascun giudice della stessa sezione era chiamato a celebrare, sicché era agevole acquisire le diverse notizie proprio presso la cancelleria. Alla stregua di tali rilievi è dunque evidente che non si sia realizzata una situazione di fatto tale da aver creato un impedimento assoluto per la difesa, giacché la individuazione dell'aula di udienza era del tutto agevole attraverso la normale diligenza. Le restanti censure sono ugualmente prive di consistenza ed ai limiti della ammissibilità, in quanto fortemente orientate verso una rivalutazione del merito, incompatibile con l'odierno scrutinio di legittimità. I giudici del merito hanno infatti puntualmente passato in rassegna le emergenze scaturite dalle indagini e dalle acquisizioni dibattimentali, ponendo in luce la circostanza che i ciclomotori risultati provento di furto sono stati rinvenuti all'interno di uno sgabuzzino sito nella parte dell'area utilizzata dall'imputato: e ciò, non soltanto alla luce delle dichiarazioni rese dall'affittuario del capannone, ma anche delle circostanze personalmente riscontrate dagli agenti operanti e da quelle ad essi note per ragioni di ufficio. Quanto all'elemento psicologico del reato, i giudici del merito hanno posto in luce la circostanza che entrambi i ciclomotori presentavano danni al blocco di accensione, rendendone pertanto evidente la provenienza illecita. In merito, poi, alla mancata rinnovazione della istruzione dibattimentale, la motivazione della sentenza si rivela incensurabile, tenuto conto della delibata congruità degli elementi acquisiti e dei connotati di eccezionaiità che caratterizzano il richiamato istituto. Può qui infatti ripetersi che la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello è evenienza eccezionale, subordinata ad una valutazione giudiziale di assoluta necessità conseguente all'insufficienza degli elementi istruttori già acquisiti, che impone l'assunzione di ulteriori mezzi istruttori pur se le parti non abbiano provveduto a presentare la relativa istanza nel termine stabilito dall'art. 468 cod. proc. pen.. (Sez. 2, n. 3458 del 01/12/2005 - dep. 27/01/2006, Di Gloria Il Grande ed altri, Rv. 233391). In merito, poi, alle deduzioni "nuove" prospettate nelle note di udienza, le stesse, proprio perché relative ad elementi di fatto sopravvenuti, non possono formare oggetto di esame in questa sede.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 29 settembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2013