Articolo 187 del Codice penale
Articolo 168 bisArticolo 188
Versione
1 luglio 1931
Art. 187.

(Indivisibilita' e solidarieta' nelle obbligazioni ex delicto)

L'obbligo alle restituzioni e alla pubblicazione della sentenza penale di condanna e' indivisibile.

I condannati per uno stesso reato sono obbligati in solido al risarcimento del danno patrimoniale o non patrimoniale.
Entrata in vigore il 1 luglio 1931
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