Sentenza 2 luglio 1998
Massime • 2
Deve ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione da parte del giudice di merito in ordine alla misura della riduzione della pena per effetto dell'applicazione di un'attenuante, attraverso l'adozione, in sentenza, di una formula sintetica (quale: "Si ritiene congruo") (Nel caso la riduzione di pena era prossima alla misura massima di un terzo).
Deve ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena allorché siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 c.p.
Commentari • 5
- 1. Aiutare un familiare latitante quando è reato? (Cass. 7098/25)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 24 febbraio 2025
Aiutare un latitante è solidarietà familiare solo se chi aiuti, pur consapevole della condizione di condannato che si sottrae all'ordine di carcerazione, non svolge alcuna specifica attività di copertura del latitante rispetto alle ricerche degli organi di polizia, ma intrattiene con questi rapporti interpersonali leciti, non svolgendo nessuna attività concreta per favorirne l'intento: diversamente, nel caso in cui la condotta si traduce in un aiuto idoneo a conseguire l'effetto di sottrarre taluno all'esecuzione della pena, dall'adempimento di doveri di solidarietà umana, nascenti da rapporti di parentela e di coniugio o da altri legami socialmente rilevanti, non può derivare esclusione …
Leggi di più… - 2. Sentenza Cassazione Penale n. 1197 del 13https://www.laleggepertutti.it/
Penale Sent. Sez. 1 Num. 1197 Anno 2013 Presidente: BARDOVAGNI PAOLO Relatore: CAPOZZI RAFFAELE SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) MISURACA MARIO N. IL 11/04/1962 avverso la sentenza n. 1144/2009 CORTE APPELLO di LECCE, del 16/05/2011 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/11/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. e— , A t'S che ha concluso per ■ C 4-ek Data Udienza: 13/11/2012 N.1754/12-RUOLO N. 12 P.U. (1972) RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 16 maggio 2011 la Corte d'Appello di Lecce ha confermato la pena di anni 3 e mesi 3 di reclusione ed C 1.000,00 di multa inflitta a …
Leggi di più… - 3. Fatture per operazioni inesistenti: irrilevanza del flusso di ritorno e della dichiarazione integrativa (Cass. Pen. n. 1903/26)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 13 febbraio 2026
La sentenza in commento si concentra su due principi di grande impatto in materia di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000): Il flusso di ritorno delle somme non è elemento costitutivo del reato. La dichiarazione integrativa non neutralizza la responsabilità penale. Si tratta di due temi che spesso vengono affrontati nei procedimenti per reati tributari. 1. Il flusso di ritorno non è requisito strutturale del reato Nel caso esaminato, la difesa aveva sostenuto che mancasse la prova del rientro delle somme pagate ai fornitori nella disponibilità dell'imputato. L'argomento, spesso utilizzato nei processi per fatture …
Leggi di più… - 4. Truffa: può concorrere con il reato di spendita di monete falsificate?Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 28 settembre 2023
La massima È configurabile il concorso formale fra le norme di cui agli artt. 640 e 455 c.p. , in quanto le relative fattispecie, che tutelano beni giuridici diversi, non si pongono fra loro in rapporto di specialità ai sensi dell' art. 15 c.p. , richiedendo la prima non solo l'esistenza di artifici e raggiri - integrati dalla spendita di monete falsificate -, ma anche ulteriori elementi essenziali, costituiti dall'induzione in errore e dall'atto di disposizione patrimoniale (Cassazione penale , sez. II , 24/10/2019 , n. 50697). Vuoi saperne di più sul reato di truffa? Vuoi consultare altre sentenze in tema di truffa? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. II , 24/10/2019 , n. …
Leggi di più… - 5. Ora notturna non è sempre un'aggravante (Cass. 15214/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 24 aprile 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/07/1998, n. 9120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9120 |
| Data del deposito : | 2 luglio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Luigi D'ASARO Presidente del 2.7.1998
1. Dott. Francesco ROMANO Consigliere SENTENZA
2. " IO AMBROSINI " N. 1041
3. " Francesco SERPICO " REGISTRO GENERALE
4. " Stefano BIELLI (rel.) " N. 8089/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
RA RG
LI NC
OT UR
RE RO
AL MO
AL RM
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino del 7-24/XI/1997;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. Stefano BIELLI;
Udito il Pubblico Ministero in persona del dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi per manifesta infondatezza;
Udito il difensore avv.to Franca VACCA per il RE, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 7-24/XI/1997, al Corte d'Appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Torino del 13/12(1996, così provvedeva (per quanto qui interessa):
1) assolve RA RG, LI NC, OT UR e RE RO del delitto di cui all'art. 74 DPR n. 309/1990 per insussistenza del fatto;
2) confermava la pronuncia di penale responsabilità dei predetti e di AL MO e AL RM in ordine agli altri reati loro rispettivamente ascritti [capo b= delitto di cui agli artt. 81 cpv, 110 c.p., 73 DPR n. 309/1990 perché l'RA, la LI, il
OT ed il RE, in concorso tra loro e con MU IO, con più azioni del medesimo disegno criminoso, avevano acquistato e ceduto a terzi sostanza stupefacente denominata eroina, nell'ordine di diversi chilogrammi, in Torino, Asti, Biella e Vercelli dell'autunno 1993 all'aprile 1994; capo c= delitto di cui agli artt.110 c.p. e 73 DPR n. 309/1990 perché l'RA ed il RE, in concorso tra loro, avevano detenuto a fini di spaccio grammi 490,048, contenenti mg. 320.491 di eroina base (circa 3.205 dosi giornaliere o 16.02 4 dosi singole), in Torino il 7/4/1994; capo d = delitto di cui agli artt. 110 c.p., 73 DPR n. 309/1990, perché il AL ed il AL, in concorso tra loro e con MU IO, RA RG, TE SA (deceduto), LI NC, RA CI e RE RO, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, avevano acquistato e ceduto a terzi sostanza stupefacenti denominata eroina, in Torino, Asti, Biella, Vercelli e Milano dal marzo all'aprile 1994];
3) confermava la concessione delle attenuanti generiche a tutti i prevenuti;
4) riconosceva alla LI l'attenuante di cui all'art. 114 c.p.;
5) confermava la ritenuta equivalenza delle attenuanti generiche rispetto alla recidiva ex art. 99 c.p. contestata all'RA ed al RE;
6) confermava la ritenuta prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alla recidiva ex art. 99 c.p. contestata al OT e al AL;
7) dichiarava la prevalenza dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p. e delle attenuanti generiche rispetto alla recidiva contestata alla LI;
8) dichiarava la prevalenza delle attenuante generiche rispetto alla recidiva contestata al AL;
9) rideterminava la pena in anni 10 di reclusione e L. 57 milioni di multa per l'RA (pena base per uno dei fatti di cui al capo b:
anni 9 di reclusione e L. 54 milioni di multa;
aumento di 8 mesi dir esclusione e L. 2 milioni di multa per la continuazione nell'ambito del capo b;
aumento ulteriore di 4 mesi di reclusione e L. 1 milione di multa per la continuazione con il reato di cui al capo c); in anni 3 di reclusione, mesi 9 di reclusione e L. 26 milioni di multa per la LI (pena base al minimo edittale di anni 8 di reclusione e L. 50 milioni di multa;
riduzione ex art. 62 bis c.p.: anni 5 e mesi 4 di reclusione e L. 36 milioni di multa;
riduzione ex art. 114 c.p.:
anni 3, mesi 6, giorni 20 di reclusione e L. 24 milioni di multa;
aumento per la continuazione); in anni 3 e mesi 10 di reclusione e L. 24 milioni di multa per il OT (pena base: anni 8 e mesi 4 di reclusione e L. 51 milioni di multa;
riduzione ex art. 62 bis c.p.:
anni 5, mesi 6, giorni 20 di reclusione e L. 34 milioni di multa;
aumento per la continuazione: anni 5, mesi 9 di reclusione e L. 36 milioni di multa;
riduzione di 1/3 ai sensi dell'art. 442 c.p.p.); in anni 9, mesi 2 di reclusione e L. 54 milioni di multa per il RE (pena base per uno dei fatti di cui al capo b: anni 8 e mesi 6 di reclusione e L.
1.000.000 do multa per la continuazione nell'ambito del capo b;
aumento di mesi 4 di reclusione e L.
1.000.000 di multa per la continuazione con il reato di cui al capo c); in anni 5, mesi 4 di reclusione e L. 36 milioni di multa per il AL (pena base pari al minimo edittale: anni 5, mesi 4 di reclusione e L. 36 milioni di multa per il AL (pena base pari al minimo edittale: anni 8 di reclusione e L. 50 milioni di multa;
maggiore riduzione ex art. 62 bis c.p., rispetto alla sentenza di primo grado); in anni 6 e mesi due di reclusione e L. 41 milioni di multa per il AL. In particolare, riguardo alle singole posizioni, nella sentenza della Corte territoriale si osservava:
quanto all'RA, una volta richiamata la sentenza appellata (la quale era pervenuta alla declaratoria di responsabilità in base alle ammissioni dell'imputato, alla sostanza stupefacente sequestrata il 7/4/1994, alle dichiarazioni del MU del OT, nonché "soprattutto" alle "nitide risultanze delle intercettazioni"): a) che nei motivi di appello a) che nei motivi di appello non si era contestata la penale responsabilità del reo;
b) che la pena base era di poco superiore al minimo edittale;
tenuto conto del dolo particolarmente intenso;
c) che le attenuanti generiche non potevano considerarsi prevalenti rispetto alla recidiva (specifica) di cui era gravato l'imputato, secondo quanto già rilevato nella sentenza di primo grado (nella quale si sottolineava la gravità rilevante dei reati precedentemente commessi).
In relazione al OT: a) si escludeva l'attenuante di cui all'art. 73 co. 7 DPR n. 309/1990; in quanto non poteva considerarsi rilevanti il contributo fornito dall'imputato per evitare il protrarsi dell'attività criminosa (anzi, il reo aveva cercato di ostacolare, nonostante le parziali ammissioni, l'accertamento della propria e dell'altrui responsabilità), b) si fissava una pena base di poco superiore al minimo edittale in considerazione della qualità e quantità della droga di volta in volta ricevuta per lo spaccio;
c) si conteneva, rispetto alla sentenza di primo grado, l'aumento per la continuazione in considerazione del minore coinvolgimento rispetto ad altri coimputati.
In relazione al CRESTIANI si escludeva la prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alla recidiva, tenuto conto che la confessione e le dichiarazioni rese erano tardive ed ininfluenti a modificare il quadro probatorio acquisito a carico suo e dei coimputati, mentre risultavano particolarmente gravi i precedenti penali a carico.
In relazione al AL si osservava che la quantità della droga ceduta al reso dal TE e destinata alla cessione a terzi (un etto di eroica), tenuto conto della sua buona qualità e considerata l'inserzione dell'imputato nell'ambito dei traffici illeciti di droga (dimostrata dalle intercettazioni ambientali e dai suoi contatti con uno spacciatore del calibro del TE) al mero scopo di trarne un profitto di natura economica, escludeva l'applicazione dell'art. 73, 5^ co., DPR n. 309/1990. In relazione al AL (ritenuto colpevole di una pluralità di episodi, diversamente dal AL, colpevole di uno solo dei fatti oggetto della contestazione) si sottolineava che le dichiarazioni di MU TO dotate di attendibilità, erano corroborate da numerosi riscontri esterni (analiticamente elencati nella sentenza di primo grado) e che, a fortiori rispetto alle considerazioni già svolte per il AL, non ricorrevano le condizioni per l'applicazione dell'art. 73, 5^ co. DPR n. 309/1990 o dell'art. 114 c.p. Ricorrono per cassazione gli imputati.
L'RA lamenta: 1) la violazione di legge sulla quantificazione della pena per inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 133 c.p.; 2) l'illogicità della motivazione sul punto;
3) le violazioni di legge e relazione al giudizio di bilanciamento ex art. 69 c.p. tra le attenuanti generiche e la recidiva;
4) l'illogicità e la mancanza della motivazione. In particolare osserva: a) che è illogica la motivazione secondo cui l'esclusione dell'aggravante ex art. 80 DPR n. 309/1990 supera il problema della quantificazione della pena;
b) che è errato affermare che la pena base di anni 9 è "di poco superiore al minimo edittale"; c) che i fatti non erano gravi ne' per quantità di droga, ne' per intensità di dolo, ne' per la durata dell'attività illecita;
d) che non era stata considerata l'ammissione di responsabilità dell'imputato, ne' per la determinazione della pena, ne' per il bilanciamento ex art. 69 c.p.. Con motivi nuovi si chiede la rinnovazione parziale del dibattimento, a seguito di pronuncia di annullamento con rinvio, per l'escussione del coimputato OT il quale nel corso del dibattimento non si era sottoposto all'esame: le sue dichiarazioni, pertanto, non possono essere utilizzate ex art. 513 c.p.p., nonostante siano state considerate nel giudizio di 1^ grado elemento a carico del prevenuto (il quale, peraltro, ha ammesso l'addebito). La LI deduce la violazione di legge in punto determinazione della pena, lamentando la mancata (immotivata) massima incidenza delle attenuanti generiche sulla pena pecuniaria (diversamente che per la pena detentiva). Cesura altresì l'aumento operato per la continuazione osservando che l'aiuto fornito al marito era stato solo di natura psicologica.
Il OT lamenta la violazione di legge e l'illogicità della motivazione sia in relazione alla mancata applicazione dell'art. 73, co. 7, DPR n. 309/1990 sia in relazione all'art. 133 c.p. ed all'applicazione della pena. Al riguardo osserva che le prime proprie ammissioni di responsabilità e la prima chiamata in correità erano anteriori all'applicazione nei suoi confronti della misura cautelare, mentre non aveva rilevanza che fosse stato già autonomamente acquisito materiale probatorio. Inoltre il riconosciuto minore coinvolgimento rispetto ad altri imputati legittimava una pena contenuta nei minimi assoluti, senza che costituisse sufficiente motivazione per la pena base e per l'aumento ex art. 81 c.p. il mero richiamo alla qualità e quantità della droga.
Il RE, anche con i motivi nuovi, censura la carenza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva: il suo comportamento processuale doveva essere valorizzato alla luce dell'assoluzione dal reato associativo, senza che si potesse semplicemente richiamare la sentenza di primo grado sul punto.
Il AL deduce l'erroneità della mancata applicazione dell'art. 73, 5^ co. DPR n. 309/1990, trattandosi di una sola transazione illecita, in veste di mediatore, con il modesto lucro di L. 500.000, senza che la sostanza fosse stata poi sottoposta a perizia per valutare la sua esatta quantità ed efficacia. Il AL adduce le genericità e l'assenza di riscontri delle dichiarazioni del collaborante MU ed afferma che il fatto era inquadrabile nella fattispecie di cui all'art. 73, 5^ co., DPR n.309/1990, tanto più che lo stupefacente non era mai stato rinvenuto e non risultava un'attività di spaccio propria del reo. MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi, infondati, vanno rigettati.
L'RA, con i motivi di ricorso nuovi presentati ai sensi dell'art. 585, co. 4, c.p.p., chiede la rinnovazione parziale del dibattimento per l'escussione del coimputato OT UR, le cui dichiarazioni, rese durante le indagini preliminari, pur non essendo state confermate nel dibattimento (il OT non si era sottoposto all'esame), erano stati considerati, nel giudizio di 1^ grado, elemento a carico dell'imputato.
In particolare l'RA invoca l'applicazione dell'art. 513 c.p.p. e dell'art. 6 della L. n. 267/1997.
La censura non può essere esaminata.
A parte la questione circa l'applicabilità nel giudizio di legittimità della disciplina transitoria di cui all'art. 6 L. n.267/1997 (risolta in senso positivo da Cass. SS.UU. 25/2/1998,
D'Adamo, di questa sezione), nella specie l'imputato non ha dedotto il vizio di motivazione, con gli originari motivi di ricorso per cassazione, sulla valutazione delle dichiarazioni rese dal coimputato. Poiché i motivi nuovi non possono allargare il thema decidendum oltre i confini dell'originario ricorso (Cass. S.U. 25/2/1998, Bono;
Cass. 22/5/1996, Mannino), resta preclusa l'impugnazione relativa alla responsabilità dell'imputato, punto non oggetto di censure ne' nel ricorso per cassazione, ne' in appello (lo stesso RA ha ammesso la propria responsabilità, ribadita fin nei motivi nuovi depositati). Invero il ricorso originario riguarda soltanto l'entità della pena inflitta (in relazione agli artt. 133 e 61 c.p.) e non già la responsabilità del reo (del resto riconosciuta in primo grado "soprattutto" in base "alle nitide risultanze delle intercettazioni", alle ammissioni dell'imputato, alla sostanza stupefacente sequestrata, alle dichiarazioni di MU IO e, perciò, anche indipendentemente alle dichiarazioni del OT).
I motivi di ricorso originari sono infondati.
In proposito va premesso che non può effettuarsi in questa sede una nuova valutazione dei fatti imputati all'RA. Pertanto ci si deve qui limitare all'osservazione che non sussiste alcuna illogicità o carenze di motivazione nel considerare (con la sentenza impugnata) gravi i fatti e sorretti da un dolo particolarmente intenso, in ragione di una condotta protrattasi per vari mesi (autunno 1993 - aprile 1994) con smercio di quantitativi notevoli di eroina (diversi chilogrammi), ricavando prezzi per svariati milioni di lire, in diverse località del Piemonte, con la collaborazione di più complici. Le risultanze processuali fondati tali elementi sono adeguatamente indicate nella sentenza di appello (in particolare anche attraverso il richiamo, per la pluralità dei traffici di eroina organizzati dall'RA, delle dichiarazioni del MU) e sfuggono ad ogni usura, in questa sede, i corrispondenti rilievi della Corte Territoriale.
Quanto alla dedotta inosservanza dell'art. 133 c.p. e alla correlativa illogicità o mancanza di motivazione nella determinazione della pena, è agevole osservare (oltre alle considerazioni sopra svolte) che non è errato affermare che la pena di anni 9 di reclusione e L. 54 milioni di multa è "di poco superiore al minimo edittale", in quanto l'art. 73 D.P.R. n. 309/1990 prevede al 1^ comma una sanzione da 8 a 20 anni di reclusione e da L. 50 milioni a L. 500 milioni di multa. Come è noto, l'imputato non può dolersi della mancata motivazione in ordine alla fissazione della pena allorché - come nel caso di specie - il giudice abbia indicato gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti, nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui al citato art. 133 c.p.p.. Analogo discorso, va fatto per l'aumento di pena per la continuazione, stabilito nella specie in misura media o di poco superiore al minimo, essendo sufficiente l'uso, in sentenza, di espressioni sintetiche, come, nel caso concreto, "appare congruo (. . .) solo che si tenga conto del numero di fatti commessi (. . .) della gravità di ciascuno di essi e della pena che sarebbe per ognuno applicabile se venisse autonomamente considerato". La determinazione della pena risulta effettuata in modo autonomo rispetto all'esclusione (già in primo grado) dell'aggravante di cui all'art. 80 DPR n. 309/1990: non appare perciò fondato l'assunto del ricorrente secondo cui l'esclusione dell'aggravante comporterebbe una valutazione più favorevole nella determinazione della pena ex art.133 c.p. (l'elemento circostanziale non è stato considerato tra quelli ex art. 133 c.p.). È errato, poi, che nella sentenza impugnata non si sia tenuto conto dell'ammissione di responsabilità dell'imputato: al contrario, proprio la confessione (sia pure "tardiva e imparziale", come sottolineato in primo grado) dell'RA ha consentito la concessione delle attenuanti generiche (insieme alla valutazione della "natura non particolarmente raffinata della struttura criminale": v. pp. 76 e 74 della sentenza di primo grado), nonché la considerazione di tale condotta processuale tra gli elementi di cui all'art. 133 c.p.. Quanto al bilanciamento ex art. 69 c.p. tra le attenuanti generiche e la recidiva contestata, il giudizio di equivalenza è stato esaurientemente motivato(richiamando anche la sentenza di primo grado) sottolineando sia la tardività e parzialità della confessione, sia la gravità dei reati di cui alla recidiva specifica.
3. La LI lamenta che la riduzione della pena pecuniaria per le attenuanti generiche non sia stata operata nella misura massima, senza che la sentenza motivi sul punto.
In proposito va ricordato che non v'è alcuna violazione di legge nell'effettuare una riduzione della pena ex art. 62 bis c.p. in misura inferiore ad 1/3. Nella specie la riduzione è stata pari ad 1/3 per la pena non pecuniaria ed a peno meno di 1/3 per la pena pecuniaria (da L. 50 milioni a L. 36 milioni). La prossimità al massimo della riduzione consente di ritenere adeguata la motivazione adotta con la formula sintetica ("si ritiene congruo") di cui alla sentenza impugnata.
La ricorrente lamenta anche l'eccessività dell'aumento per la continuazione (mesi 2 e giorni 10 di reclusione;
L. 2 milioni di multa), tenuto conto dell'ausilio solo psicologico fornito all'attività delittuosa del marito RA RG.
Va però replicato che non può qui essere riesaminata la motivata conclusione della Corte di Appello circa la "diretta collaborazione" dell'imputata ai traffici illeciti dell'RA. Inoltre la modestia dell'aumento fa ritenere sufficiente la motivazione basata sulla "congruità" della pena (v., ex multis:
Cass. 4-2-1967, Di Natale;
Cass. 4-4-1966, Benedetti).
4. Anche le censure del OT sono infondate. La sentenza motiva ampiamente e logicamente il mancato riconoscimento delle attenuanti di cui all'art. 73 co. 7 DPR n. 309/1990, mettendo in evidenza che non solo non v'era stato un concreto aiuto del reo per impedire il protrarsi dell'attività criminosa (poiché le sue ammissioni di colpevolezza e la sua chiamata in correità erano intervenute quando già erano giunti a buon punto le indagini, con acquisizione di rilevante materiale probatorio e l'arresto dell'RA), ma anzi il OT, nonostante le parziali ammissioni, aveva cercato di ostacolare l'accertamento della propria e della altrui responsabilità (minimizzazione dei propri acquisti di droga e del proprio coinvolgimento nel comune disegno criminoso;
tentativo di far giungere una lettera alla convivente RI IN contenente istituzioni sul contenuto delle deposizioni che avrebbe dovuto rendere la RI: v. pp. 13-14 della sentenza di primo grado, richiamata dalla sentenza impugnata;
diniego di conoscere il RE, contrariamente a quanto risultante da una intercettazione ambientale;
tentativo di alleggerire la posizione della LI). Non ha perciò rilievo che le dichiarazioni del OT siano state rese prima dell'adozione della misura cautelare: rileva invece la non unicità del comportamento del reo (parzialmente reticente e volutamente omissivo: Cass. 8-3-1994, Otalvaro) e l'inesistenza di un concreto ed efficace contributo alla neutralizzazione dell'attività criminosa (si è trattato di un parziale rafforzamento del quadro probatorio a carico dei correi, già individuati ed identificati come autori dei fatti in base ai rilevanti elementi di prova: v., ex multis: Cass. 23-6-1993, Mantovani;
Cass. 30-5-1994, Gambasio;
Cass. 15-4-1994, Martinotti). Inoltre la prossimità della pena ai minimi edittali sia per la pena base che per l'aumento ex art. 81 c.p., in una con il riferimento alla quantità e qualità della droga ricevuta di volta in volta per lo spaccio dal OT (v. il capo b, riportato nello SVOLGIMENTO DEL PROCESSO di questa sentenza), comporta la correttezza e l'adeguatezza della motivazione sul punto (senza alcuna violazione di legge).
5. Il RE si duole della carenza di motivazione della sentenza impugnata in ordine al mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva. Occorre in contrario rilevare da un lato che l'assoluzione dal reato associativo non esercita alcuna influenza sul giudizio di bilanciamento tra attenuanti generiche e recidiva in ordine agli altri reati;
dall'altro che il giudizio di equivalenza ex art. 69 c.p. è congruamente e dettagliatamente motivato. In particolare nella sentenza di appello si sottolinea che le dichiarazioni del RE erano tardive ed inidonee a modificare nella sostanza il già rilevante quadro probatorio acquisito a suo carico ed a carico dei coimputati (intercettazioni, testi oculari). Inoltre nella stessa sentenza si osserva che i reati di cui alla recidiva erano numerosi e gravi (reati contro il patrimonio, alcuni dei quali omessi con minaccia ed uso di armi), tali da aver comportato un "lungo soggiorno in carcere" e tali dimostrare una notevole capacità a delinquere del RE. Il ricorso va, perciò, rigettato.
6. Il AL lamenta la mancata applicazione dell'art. 73, 5^ co. DPR n. 309/1990 (lieve entità del fatto). La censura non può essere condivisa.
L'attenuante in discorso esige una valutazione globale dei mezzi, delle modalità e delle circostanze dell'azione, nonché della quantità e qualità della sostanza stupefacente o psicotropa:
ciascuno di tali elementi può definire una offensività del fatto ostativa all'operatività dell'attenuante (v. Cass. 26/XI/1993, Manzotti). La Corte territoriale ha dato conto in modo adeguato e logico di tale valutazione escludendo che quanto allegato dall'imputato integrasse la circostanza attenuante. In particolare nella sentenza si precisa che, pur trattandosi di un unico fatto (acquisto di 100 grammi di eroina da SA TE al prezzo di L. 8 milioni, per conto di tale Salvatore, ricevendo da questo un compenso di L. 500.000), risulta una rilevante offensività degli interessi tutelati dalla norma: a) per la notevole entità e qualità della sostanza;
b) per la inserzione del reso nell'ambito dei traffici illeciti (come dimostrato dalle intercettazioni ambientali e dalla facilità, tramite il cognato MU, del suo intervento, quale intermediario, nello spaccio); c) la consistenza del guadagna;
d) la motivazione di mero profitto economico a base della sua condotta, non influenzata dai bisogni di un mai dedotto stato di tossicodipendenza.
La completezza di tale motivazione non è infirmata dall'insistenza di una perizia sulla esatta quantità ed efficacia della sostanza: lo stesso AL ha infatti ammesso che si trattava di eroina e che il prezzo era di L. 8 milioni (corrispondenti a "merce" di buona qualità).
Va solo osservato, per chiarezza, che l'unicità del fatto ascritto in sentenza al AL e l'assoluzione dagli altri episodi contestatigli si evince con chiarezza più dalla motivazione della sentenza di primo grado (pp. 67-70) che dal dispositivo: sul punto la sentenza di appello ha ribadito che la condanna riguarda solo il menzionato fatto (acquisto di un etto di eroina destinata alla cessione a terzi) e non anche gli altri contestati al capo d).
7. Il AL denuncia l'inosservanza di norme processuali e l'inesatta applicazione della legge penale circa la qualificazione giuridica del fatto. Sotto il primo aspetto lamenta la genericità delle dichiarazioni del collaborante MU e l'assenza di riscontri (il coimputato non era stato presente agli episodi riferiti;
non aveva menzionato alcuna circostanza di tempo e di luogo;
l'unica circostanza citata - il debito nei confronti del fornitore che avrebbe sollecitato il pagamento - era frutto di un equivoco). La censura è infondata.
La sentenza impugnata, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, indica con precisione e completezza (anche attraverso il richiamo alla sentenza di primo grado) i diversi riscontri alle dichiarazioni del MU (intercettazioni telefoniche del 28/3/1994 tra MU e RG RA;
le telefonate tra il AL ed il fornitore di droga TE;
il possesso di L. 1,5 milioni in contanti in data 30/4/1994, pur non avendo redditi perché disoccupato;
l'inconsistenza delle giustificazioni fornite per giustificare i debiti con il TE: non solo viene definito poco plausibile che quest'ultimo vendesse al disoccupato AL un oggetto d'oro, ma v'è contraddizione tra la menzione di due collane da 60 grammi e quella di una sola collana da 90 grammi;
il sospetto contenuto di una lettera del TE con riferimenti a richieste di "motorini" al AL ed a debiti per vendita di oro non coincidenti - questi ultimi - alle dichiarazioni del AL). Sussistono dunque, nel complesso, riscontri (individualizzati) alle dichiarazioni del MU, la cui attendibilità in generale è ampiamente dimostrata nella sentenza (v. pp. 5-7-; v. altresì le pp. 31-38 della sentenza di primo grado).
Non si è dunque in presenza di alcun equivoco e la pluralità di acquisti a cadenza assai frequente (evidenziata dagli "appuntamenti" con il TE, noto fornitore di droga, risultanti dalle intercettazioni telefoniche) testimonia della corretta giustificazione della decisione (la citata lettera del TE va identificata nelle istruzioni forniti alla convivente RE AN perché informasse la moglie del MU sulle dichiarazioni da rendere circa i rapporti tra i coimputati: v. pp. 13-14 della sentenza di 1^ grado).
Sotto il profilo della dedotta erronea qualificazione del fatto il ricorrente intende in realtà lamentare la mancata concessione della circostanza attenuante della lieve entità del fatto (art. 73, 5^ co., DPR n. 309/1990). Sul punto però volgono (come esattamente osservato nella sentenza impugnata) considerazioni analoghe a quelle svolte a proposito del AL: la pluralità di acquisti da 100 grammi ciascuno di eroina (il AL risulta invece condannato per un solo acquisto dello stesso fornitore TE) e l'inserzione del reo nell'ambiente dei traffici illeciti (non risultano altre occupazioni lavorative) sono ostative alla concessione dell'invocata attenuante.
Non v'è dunque la denunciata erronea applicazione di legge.
8. Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 1998.
Depositato in Cancelleria il 4 agosto 1998