Sentenza 27 ottobre 2004
Massime • 1
In tema di reato colposo, il giudice penale è tenuto ad accertare il grado della colpa dell'imputato ed eventualmente a determinarne la graduazione in relazione al concorso di colpa del terzo che sia rimasto estraneo al giudizio, al solo fine di assicurare la correlazione tra gravità del reato e determinazione della pena, ai sensi dell'art. 133, primo comma, n. 3) cod. pen., dovendosi escludere, in via generale, l'esistenza di un obbligo di quantificazione percentualistica dei diversi fattori causali dell'evento, a meno che il giudice non sia chiamato a pronunciare statuizioni civilistiche e ricorra il fatto colposo della parte civile, che diminuisce l'entità del risarcimento dovuto a norma degli artt. 1227 e 2056 cod. civ.; ne deriva che detto obbligo di determinazione percentualistica non sussiste nell'ipotesi di apporti causali concorrenti di più imputati ovvero di imputati e terzi, in cui il credito risarcitorio della parte civile è assistito dal principio di solidarietà passiva ex art. 2055 cod.civ..
Commentario • 1
- 1. Responsabilità del medico, comportamento del paziente, rilevanza penaleAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 3 febbraio 2009
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/10/2004, n. 49346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49346 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARZANO Francesco - Presidente - del 27/10/2004
Dott. IACOPINO Silvana - Consigliere - SENTENZA
Dott. CHILIBERTI Alfonso - Consigliere - N. 1428
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PALMIERI Ettore - Consigliere - N. 20243/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI AI IV AR, n. a Montenero di Bisaccia il 25.3.1964;
avverso la sentenza in data 21.1.2004 della Corte d'Appello di L'Aquila;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CHILIBERTI ALFONSO;
sentite le conclusioni del Procuratore Generale in persona del Dr. MARIO FRATICELLI, che ha chiesto rigettarsi il ricorso;
FATTO E DIRITTO
Con atto del 5.5.2004 IV MI Di IR ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 21.1.2004 della Corte d'appello di L'Aquila, che ha confermato la sentenza 19.3.2002 del Tribunale di Vasto con cui è stata condannata alla pena di mesi quattro di reclusione, pena sospesa, per il reato di cui all'art. 589, 1 e 2 comma c.p., con le attenuanti generiche prevalenti, nonché le veniva applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente per mesi due.
Lamenta la ricorrente l'illogicità manifesta e la contraddittorietà della motivazione, non avendo i giudici di merito tenuto conto della condotta del conducente dell'autoarticolato (contro la cui fiancata l'auto guidata dalla ricorrente, che non aveva rispettato il segnale di stop, era andata ad impattare, decedendo nell'occasione la persona trasportata dalla Di IR), non escludendo il concorso di colpa l'inosservanza dello stop da parte della ricorrente. La motivazione sarebbe contraddittoria là dove afferma che essa ricorrente non avrebbe fatto in tempo a passare prima dell'autoarticolato, poiché non è possibile sapere, in assenza di tracce sull'asfalto, in che punto si trovava il pesante mezzo, ne' ha tenuto conto del fatto che anche il conducente dell'autoarticolato è stato contravvenzionato per violazione dell'art. 142, co. 8^, cod. str, non andando esente da colpa se in prossimità di un crocevia non ha adoperato la massima prudenza, rallentando e moderando particolarmente la velocità, ne' potendosene escludere la colpa per aver confidato nell'osservanza delle norme della circolazione da parte di essa ricorrente. Osserva questa Corte che la pretesa contraddittorietà della motivazione è frutto di travisamento o di poco attenta lettura della sentenza impugnata, in quanto quest'ultima, lungi dall'affermare che la ricorrente non avrebbe fatto in tempo a passare, rileva che non è possibile stabilire se la Di IR avrebbe fatto in tempo a passare laddove il camionista avesse rispettato il limite di velocità dei 50 km h.
Quanto poi alla condotta del camionista, deve osservarsi che il thema decidendum del processo è la penale responsabilità della Di IR, non essendovi azione civile nel processo penale che imporrebbe la valutazione ed eventualmente la graduazione del concorso di colpa (Cass. civ. 12 maggio 1962 n. 965, in Giust, civ, 1962, p. 2188;
Cass. SS.UU. 16 novembre 1963, Bisello, in Cass. pen mass. ann. 1964, p. 576, m. 974) anche se il corresponsabile non è parte in giudizio e la sentenza non sarà a lui opponibile: altro è infatti il grado della colpa, cioè la sua intensità, rilevante ex art. 133 c.p.p e che quindi dev'essere in ogni caso oggetto di accertamento da parte del giudice penale, altro la misura della colpa, rilevante ai fini civilistici. Nè può affermarsi l'esistenza di un obbligo di quantificazione percentualistica dei diversi fattori causali dell'evento, a meno che il giudice non sia chiamato a pronunciare statuizioni civilistiche e ricorra il fatto colposo della parte civile, che diminuisce l'entità del risarcimento dovuto a norma degli artt. 1227 e 2056 cod. civ. (Cass, pen., sez. 4^, 4.12.2001, n. 5728, Taddeo;
cfr. anche id. 24.5.1996, n. 6547, Poli, RV. 205227:
"In tema di reato colposo, poiché nel processo penale l'unico rapporto civilistico che viene in considerazione è quello tra la parte civile e l'imputato - e l'eventuale responsabile civile - è preclusa al giudice la valutazione quantificatoria delle colpe concorrenti degli imputati, ciascuno dei quali, ai sensi dell'art. 2055 Cod. Civ., risponde per l'intero verso il danneggiato. Questa,
al più, può essere compiuta al fine di graduare la responsabilità penale dei prevenuti, senza alcuna efficacia vincolante nell'eventuale giudizio civile di regresso").
Qualora poi, come nel caso di specie, l'imputata ha beneficiato dell'irrogazione della pena minima e delle attenuanti generiche prevalenti e nella loro massima estensione, senza che la valutazione del concorso di colpa possa portare ad un risultato più favorevole, in ogni caso vi è carenza d'interesse all'impugnazione. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, e tale declaratoria comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene congrua, di euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2004.
Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2004