Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/10/2004, n. 49346
CASS
Sentenza 27 ottobre 2004

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In tema di reato colposo, il giudice penale è tenuto ad accertare il grado della colpa dell'imputato ed eventualmente a determinarne la graduazione in relazione al concorso di colpa del terzo che sia rimasto estraneo al giudizio, al solo fine di assicurare la correlazione tra gravità del reato e determinazione della pena, ai sensi dell'art. 133, primo comma, n. 3) cod. pen., dovendosi escludere, in via generale, l'esistenza di un obbligo di quantificazione percentualistica dei diversi fattori causali dell'evento, a meno che il giudice non sia chiamato a pronunciare statuizioni civilistiche e ricorra il fatto colposo della parte civile, che diminuisce l'entità del risarcimento dovuto a norma degli artt. 1227 e 2056 cod. civ.; ne deriva che detto obbligo di determinazione percentualistica non sussiste nell'ipotesi di apporti causali concorrenti di più imputati ovvero di imputati e terzi, in cui il credito risarcitorio della parte civile è assistito dal principio di solidarietà passiva ex art. 2055 cod.civ..

Commentario1

  • 1Responsabilità del medico, comportamento del paziente, rilevanza penaleAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 3 febbraio 2009

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/10/2004, n. 49346
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 49346
Data del deposito : 27 ottobre 2004

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