Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/06/2017, n. 41768
CASS
Sentenza 22 giugno 2017

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In tema di responsabilità da reato degli enti, le intercettazioni autorizzate in relazione al reato presupposto sono utilizzabili nei confronti dell'ente, anche nel caso in cui il procedimento relativo a quest'ultimo sia formalmente separato da quello penale e l'iscrizione nei confronti della persona giuridica sia effettuata quando le operazioni di captazione erano già ultimate, in quanto il procedimento a carico dell'ente non può essere considerato diverso, ai sensi dell'art. 270 cod. proc. pen., rispetto a quello nei confronti della persona fisica.

L'utilizzo di denaro pubblico per finalità diverse da quelle previste integra il reato di abuso d'ufficio qualora l'atto di destinazione avvenga in violazione delle regole contabili, sebbene sia funzionale alla realizzazione, oltre che di indebiti interessi privati, anche di interessi pubblici obiettivamente esistenti e per i quali sia ammissibile un ordinativo di pagamento o l'adozione di un impegno di spesa da parte dell'ente; mentre, integra il più grave delitto di peculato l'atto di disposizione del denaro compiuto - in difetto di qualunque motivazione o documentazione, ovvero in presenza di una motivazione meramente "di copertura" formale - per finalità esclusivamente private ed estranee a quelle istituzionali dell'ente. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che, in merito all'utilizzo da parte del Presidente di una Regione del fondo per "spese di rappresentanza", non aveva distinto le erogazioni disposte per finalità istituzionali, ma riconducibili ad altri capitoli di spesa, da quelle aventi finalità meramente private e ricollegabili alla campagna elettorale).

In tema di responsabilità da reato degli enti, ai fini della compiuta descrizione dell'addebito è valida la contestazione dell'imputazione formulata con riferimento alla persona giuridica originariamente responsabile dell'illecito, non occorrendo anche l'indicazione dell'ente risultante dalla trasformazione, fusione, incorporazione o scissione, nei cui confronti rileva unicamente la corretta instaurazione del contraddittorio, attraverso la regolare citazione a giudizio contenente le ragioni da cui inferire il titolo di responsabilità.

In tema di prova testimoniale, l'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria può essere autorizzato, ai sensi dell'art. 499, comma 5, cod. proc. pen., a consultare in aiuto della memoria propri appunti, trattandosi di documenti da lui redatti, anche se non si tratti di verbali o di atti depositati nel fascicolo del pubblico ministero, purchè gli stessi possano essere esaminati da tutte le parti del processo.

Integra il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico e non il più grave delitto di cui all'art. 479 cod. pen., la predisposizione da parte del presidente del consiglio di amministrazione di una società dell'elenco riepilogativo dei soci presenti, da allegare al verbale di assemblea redatto dal notaio, contenente indicazioni mendaci o false firme di delega. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'elenco dei soci presenti assolve alla specifica funzione di attestare al notaio la composizione dell'assemblea al fine di consentire il controllo della validità delle deliberazioni assunte).

La trasmissione diretta di un processo da una sezione ad un'altra del medesimo ufficio, in assenza di un apposito provvedimento del presidente del tribunale, non determina alcuna nullità, in quanto, ai sensi dell'art. 33, comma 2, cod. proc. pen., le disposizioni concernenti l'assegnazione dei processi alle sezioni non sono attinenti alla capacità del giudice, a meno che la violazione dei criteri di assegnazione interna sia "extra ordinem", in quanto effettuata al di fuori di ogni criterio.

In tema di responsabilità da reato degli enti, sussiste l'interesse del pubblico ministero ad impugnare la sentenza del giudice di appello di assoluzione "perché il fatto non sussiste" pronunciata con riguardo a reato prescritto che costituisca il presupposto per l'accertamento della responsabilità dell'ente, ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in quanto, in difetto del riconoscimento della sussistenza del fatto di reato, non potrebbe proseguire il processo a carico dell'ente.

È configurabile il reato di finanziamento illecito ai partiti politici, previsto dall'art. 7 legge 2 maggio 1974, n. 195, qualora il contributo pervenga al destinatario finale per interposta persona, in quanto l'intermediazione di un terzo non consente di individuare in maniera chiara i soggetti da cui deriva il sostegno economico nei confronti di una formazione politica impegnata in una competizione elettorale. (Fattispecie in cui il finanziamento era stato formalmente deliberato in favore di un partito politico nazionale, per essere in concreto trasferito ad una compagine elettorale locale, sicchè non risultava immediatamente individuabile la provenienza dell'erogazione compiuta da una società operante nel settore sanitario in favore di esponenti politici della regione nella quale la società finanziatrice esercitava la sua attività).

Ai fini della configurabilità del reato di finanziamento illecito ai partiti politici, previsto dall'art. 7, comma 3, legge 22 maggio 1974, n. 195, nei confronti del soggetto che riceve il finanziamento è necessaria la conoscenza della provenienza del denaro da una società, in assenza di delibera da parte dell'organo sociale competente o di regolare iscrizione dell'operazione in bilancio. (In motivazione, la Corte ha precisato che la struttura del reato non richiede la concorrente consapevolezza dell'erogatore e del percettore dell'illiceità del finanziamento, attesa l'autonomia della responsabilità dei soggetti).

È inammissibile per difetto di interesse il ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, emessa con riferimento a reato presupposto della responsabilità da reato degli enti, non essendo configurabile un autonomo interesse dell'imputato neppure nel caso in cui dalla responsabilità dell'ente possano discendere conseguenze economiche indirette o riflesse per la sua posizione di socio o amministratore.

In tema di truffa aggravata ai danni dello Stato, nel caso dell'illegittimo affidamento diretto di un appalto pubblico, il danno per la pubblica amministrazione è ravvisabile esclusivamente ove risulti che i costi sostenuti per l'esecuzione del contratto siano stati maggiori rispetto a quelli che sarebbero derivati nel caso di aggiudicazione all'esito di gara pubblica, non integrando il requisito del danno patrimoniale né la mera illegittimità della procedura di affidamento, né il pregiudizio per i terzi controinteressati, né il costo connesso all'eventuale svolgimento di una nuova procedura di aggiudicazione.

In tema di responsabilità da reato degli enti, la regola del "simultaneus processus" prevista dall'art. 36 d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 si applica anche nel caso in cui la cui competenza è determinata per ragioni di connessione ex art.16 cod. proc. pen. ed il reato più grave, contestato alla persona fisica, non sia compreso fra quelli presupposto della responsabilità dell'ente.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/06/2017, n. 41768
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 41768
Data del deposito : 22 giugno 2017

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