Cass. pen., SS.UU., sentenza 28/02/1989, n. 9863
CASS
Sentenza 28 febbraio 1989

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L'ordinaria attività bancaria, indipendentemente dalla natura pubblica o privata dell'ente che la esercita, è un'attività di natura privata e, conseguentemente, agli operatori bancari, quando esplicano la normale attività di raccolta del risparmio e di Esercizio del credito, non sono riferibili le qualificazioni soggettive di cui agli artt. 357 e 358 cod. proc. pen.. (nello stesso senso sez. Unite C.C. 28 febbraio 1989 sent. N. 1 in proc. cresti e altri).*

È configurabile il reato di appropriazione indebita nel caso in cui il dipendente dell'istituto bancario, assumendo arbitrariamente i poteri dell'organo di amministrazione competente ad autorizzare il superamento dei limiti del fido o della provvista del conto corrente di corrispondenza, abbia concesso un fido al cliente violando, in collusione con lo stesso, le norme sugli affidamenti stabilite dagli istituti in modo da realizzare sostanzialmente un'arbitraria disposizione di beni della banca a profitto di terzi. (nello stesso senso sez. Unite C.C. 28 febbraio 1989 sent. N. 1 in proc. cresti e altri).*

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    Sommario: 1. Il delitto di peculato e le più recenti modifiche normative - 2. Il bene giuridico protetto dalla fattispecie di peculato - 3. Il c.d. “peculato per distrazione in danno” e le condotte di “distrazione a profitto” della Pubblica Amministrazione - 4. Una declinazione speciale del peculato con riferimento alla figura del notaio: il peculato mediante ritenzione di somme depositate dal privato - 5. Conclusioni. 1. Il delitto di peculato e le più recenti modifiche normative L'attuale formulazione dell'art. 314 c.p., frutto di recenti modifiche, sanziona rispettivamente il c.d. peculato comune ed il peculato d'uso, prevedendo limiti edittali di pena assolutamente significativi (da …

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    Sommario: 1. Il delitto di peculato e le più recenti modifiche normative - 2. Il bene giuridico protetto dalla fattispecie di peculato - 3. Il c.d. “peculato per distrazione in danno” e le condotte di “distrazione a profitto” della Pubblica Amministrazione - 4. Una declinazione speciale del peculato con riferimento alla figura del notaio: il peculato mediante ritenzione di somme depositate dal privato - 5. Conclusioni. 1. Il delitto di peculato e le più recenti modifiche normative L'attuale formulazione dell'art. 314 c.p., frutto di recenti modifiche, sanziona rispettivamente il c.d. peculato comune ed il peculato d'uso, prevedendo limiti edittali di pena assolutamente significativi (da …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 28/02/1989, n. 9863
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9863
Data del deposito : 28 febbraio 1989

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