Sentenza 25 marzo 2010
Massime • 1
Ai fini dell'accertamento del delitto di corruzione propria, nell'ipotesi in cui la dazione di denaro o di altra utilità in favore del pubblico ufficiale risulti documentata, è necessario dimostrare che il compimento dell'atto contrario ai doveri d'ufficio è stato la causa della prestazione dell'utilità e della sua accettazione da parte del pubblico ufficiale, non essendo sufficiente a tal fine la mera circostanza dell'avvenuta dazione. (Nel caso di specie, concernente l'intestazione di una quota societaria al figlio di un sindaco non astenutosi nella procedura volta alla realizzazione di un complesso edilizio residenziale, la S.C. ha escluso la prova dell'utilità quale contropartita dell'intesa corruttiva, in assenza di una precisa e reale connotazione di vantaggio economico in favore del socio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/03/2010, n. 24439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24439 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2010 |
Testo completo
24439/ 10
M REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 25/03/2010
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA
- Presidente - N. GIOVANNI DE ROBERTO Dott. 661
- Consigliere - SAVERIO FELICE MANNINO Dott. REGISTRO GENERALE
- Consigliere - Dott. LUIGI LANZA N. 14880/2009
- Rel. Consigliere - Dott. DOMENICO CARCANO
- Consigliere - Dott. CARLO CITTERIO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA sul ricorso proposto da:
1) NO ON N. IL 27/04/1954
2) RT EP N. IL 28/03/1931
3) RT AS OL N. IL 26/09/1962
avverso la sentenza n. 2879/2005 CORTE APPELLO di TORINO, del 28/05/2008
visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 25/03/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott.
DOMENICO CARCANO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Eugenio Salvaggi" che ha concluso per l'amillammento senze rinvio delle sentenze impugnate
Udito, per la parte civile, l'Avvla parte
Udibildifenson Avv. Ferdinando BROCca-
1. I difensori di NT UN, IU e SI OL RT impugnano la sentenza in epigrafe indicata con la quale, pur in parziale modifica delle conclusioni della decisione di primo grado, è stata confermata l'affermazione di responsabilità, per il delitto di cui all'art. 319 c.p., di NT UN, quale corruttore, e di IU AB, quale corrotto, e, infine, di SI OL
RT quale concorrente nella corruzione passiva del pubblico funzionario.
Ad avviso del giudice d'appello, l'utilità attribuita al sindaco IU
RT fu l'intestazione di una quota societaria, quale diritto a percepire futuri utili dell'impresa s.r.l. Villa Badia. Quota destinata da UN, consigliere e amministratore di fatto della società, al sindaco anche con il contributo del figlio di quest'ultimo, SI OL BE, che compare successivamente quale indispensabile paravento del reale socio occulto. Tale utilità fu data al Sindaco in funzione del contributo dello stesso favorevole e attivo a seguire con particolare solerzia le fasi decisionali, burocratiche e amministrative per l'operazione volta alla realizzazione del complesso edilizio "Villa Badia". L'atto contrario ai doveri dell'ufficio è individuato in tutti quegli atti sindacali posti in essere dal sindaco in violazione del dovere di astensione per l'esistenza di un personale interesse al provvedimento o alla delibera da adottare.
La prova della datio, l'intestazione di una quota societaria al sindaco, è costituita da un annotazione significativa contenuta nell'appunto c.d."Mirage”, della cui attendibilità, il giudice d'appello non dubita poiché l'appunto è frutto dell'indicazione di UN e costituisce prova documentale dell'esistenza del patto corruttivo e della successiva della datio.
Nella sentenza impugnata è riportata l'ordinanza con la quale sono rigettate le questioni di ordine processuale, qui riproposte in ricorso. 1. Quanto alla nullità della sentenza per omessa notifica dell'avviso di cui all'art. 415 bis c.p.p., si rileva che fu notificata dalla polizia giudiziaria delegata a mani dell'avv.to Patacconi del medesimo
1 studio dei due difensori degli TE i quali tra l'altro non hanno mai indicato quali atti avrebbero richiesto di svolgere al pubblico ministero prima dell'udienza preliminare se il difensore avesse formalmente ricevuto l'avviso di fine indagine.
. quanto alla nullità ex art. 429, comma 1, lett. c) c.p.p. del decreto 2. 수
che dispone il giudizio per enunciazione non chiara e precisa della contestazione, la Corte di merito pone in rilievo che i riferimenti ai capi a) e c) chiari alle parti presenti nella fase processuale in cui il pubblico ministero formulò i capi di imputazione a) e h) sono venuti meno nell'unico capo di imputazione a giudizio, senza che l'imputazione soffra per mancanza di chiarezza.
l'eccepita nullità della sentenza per mancanza di correlazione fra 3.
quanto contestato e quanto ritenuto dal tribunale sotto il profilo dell'iniziale capo di imputazione ai due RT è infondato poiché rispetto all'imputazione il ritenuto in sentenza è un minus. quanto all'eccepita nullità della sentenza per mancata correlazione 4.
fra contestato, nel decreto di citazione, e il ritenuto dal tribunale a causa di omissioni, aggiunte o rielaborazioni di parole e in particolare, sotto il profilo che il capo di imputazione contenuto nel decreto non corrisponde all'intestazione della sentenza, la Cote
d'appello, posto che ciò non ha arrecato alcun vulnus alla difesa
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degli imputati, ha disposto ex art. 130 c.p.p. le relative correzioni.
è stata, invece accolta la richiesta di ammissione di prove 5.
testimoniali volte ad accertare l'andamento dei rapporti intrattenuti tra il sindaco RT e l'imprenditore UN.
2. Con due distinti ricorsi NT UN, personalmente, e il difensore di
IU e SI OL RT deducono:
a) La violazione degli artt. 171, 416 e 185 c.p.p. circa la notifica dell'avviso di chiusura delle indagini poiché tali atti, consegnati all'avvocato Patacconi,
2 non sono in realtà mai giunti ai destinatari. Il dato che emerge è che gli atti in questione non sono mai stati notificati nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 157 c.p.p.;
b) Nullità della sentenza derivata dal decreto che dispone il giudizio, poiché
l'imputazione oggetto del processo è in contrasto con l'art. 429, comma 1, lett. c) c.p.p. per essere state espressa in forma oscura e imprecisa;
c) Nullità della sentenza per violazione degli artt.516 ss c.p.p., per mancanza di correlazione tra imputazione e sentenza;
Il Tribunale e la Corte d'appello hanno accolto una diversa ricostruzione dei fatti del tutto diversa rispetto a quella enunciata nell'imputazione, in tal modo stravolgendo nella sostanza il quadro prospettato dall'accusa:
l'accordo corruttivo che il tribunale e la corte d'appello hanno ritenuto sussistere, e per il quale hanno pronunciato condanna, non è né soggettivamente, né oggettivamente quello descritto dall'imputazione, essendo diversi i corrotti, i corruttori e il prezzo della corruzione;
d) si eccepisce la nullità della sentenza per mancanza di correlazione tra il fatto enunciato nell'imputazione e quello ritenuto in decisione. A prescindere dalla nozione di utilità e dal rilievo che l'utilità é costituita dalla possibilità di far parte di una società, va denunciata la mancanza di corrispondenza tra imputazione e condotta ritenuta in sentenza.
Nell'imputazione si ipotizza la cessione di quote societarie in cambio di atti amministrativi illegittimi;
mentre, nelle sentenze, di primo e secondo grado, essendo evidente che SI OL RT aveva sottoscritto una quota della società e che aveva versato la corrispondente quota sociale, si è dovuto sostenere che l'utilità era altra e diversa: non più la quota, ma la possibilità di divenire socio. Vi è assoluta disomogeneità tra contestazione e condanna;
e) Nullità della sentenza per mancanza di correlazione con l'imputazione e per omessa o comunque insufficiente o in ogni caso manifestamente illogica motivazione.
3 Vi è stata un'interpretazione del termine "utilità", cui fa riferimento l'art. 319 c.p., che va oltre i limiti di un'interpretazione estensiva. Non può qualificarsi come utilità una quota sociale in sé, ma come ha ritenuto la
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corte d'appello in sentenza - la semplice possibilità che alcuni soggetti diano ad altri di entrare in società con loro. Ha errato la Corte d'appello nel ritenere che la mera possibilità di partecipare a una società, pur dovendo pagare regolarmente le proprie quote e nella prospettiva di dovere poi finanziare pro quota la realizzazione degli scopi sociali, costituisca una
"utilità” nel senso di cui all'art.319 c.p..Non è mai avvenuta una reale elargizione nel senso voluto dalla norma incriminatrice. Mancando una utilità non si realizza uno degli elementi costitutivi della fattispecie;
f) Violazione dell'art.319 c.p. e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. In realtà, dagli atti processuali emergono circostanze che avrebbero al più consentito di riqualificare il fatto come abuso d'ufficio. Anche tale imputazione, però non ha fondamento poiché la sentenza di primo grado ha evitato di esaminare la legittimità degli atti amministrativi compiuti dal Sindaco e poi proprio la corte d'appello ha esplicitamente affermato che la questione di legittimità o meno degli atti non avrebbe potuto essere presa in esame e ciò conduce alla conclusione che gli atti devono considerarsi legittimi;
la semplice violazione del dovere di astensione non integra la c.d. doppia ingiustizia necessaria per la configurazione dell'abuso.
2.1. Con altro distinto ricorso, presentato dall'avv.to Gilberto Lozzi nell'interesse di IU e SI OL RT, si deduce:
a) la violazione degli artt.521, 522 e 604 c.p.p., poiché vi è stata una vistosa violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza. Violazione peraltro riconosciuta dalla stessa corte d'appello che ha cercato di ovviarvi attraverso il non ammesso ricorso alla correzione dell'errore materiale.
4 Si riportano in ricorso i contenuti del decreto che dispone il giudizio e l'imputazione articolata in sentenza per porre in rilevo le assolute e radicali divergenze.
La differenza tra fatto contestato nel decreto che dispone il giudizio e quello indicato in sentenza ha influito sull'accertamento dei fatti e sul giudizio di responsabilità. Il Tribunale si è pronunciato su un'imputazione creata ad hoc, non potendosi condividere il contrario avviso espresso dalla Corte d'appello della sussistenza di un mero errore materiale. In particolare, non vi è stata pronuncia sull'aggravante contestata e poi il tribunale ha disatteso le richieste di prova formulate dalla difesa proprio in ragione dell'asserita irrilevanza delle stesse affermata a dibattimento concluso e con riferimento all'addebito come novellato dal tribunale nel quale soni scomparsi fondamentali profili di illiceità speciale che originariamente qualificavano il concorso dell'intraneus IU RT. Nel decreto con il quale è stato disposto il giudizio la condotta del sindaco è articolata e non fondata solo sull'omessa astensione, bensì su condotte qualificate da illeciti speciali.
Il Tribunale non si è limitato a ricercare una diversa ricostruzione dei fatti entro i confini tracciati dall'imputazione, ma ha operato un'autonoma ricostruzione del fatto diversa da quella proposta in contestazione, seguendo un percorso istruttorio perfettamente sintonico con la novella imputatane operata in sentenza, condannando gli imputati consapevolmente per una fattispecie diversa da quella contestata nel decreto che dispone il giudizio.
b) violazione degli artt. 190, 495 e 178 lett. c) c.p.p. con conseguente nullità dell'ordinanza dibattimentale e della sentenza impugnata.
Poste in rilievo le violazioni del Tribunale sulle richieste probatorie, si sottolinea che la Corte d'appello ha ritenuto la sussistenza della violazione segnalata, negando la ricorrenza della nullità, sulla scorta di un'argomentazione
W errata.
5 :
A fronte di una contestazione articolata, la valorizzazione in nome del ne peius di una parte soltanto di condotte di cui si assume la contrarietà alla legge, incide sul terreno della prova traducendosi in realtà in un trattamento deteriore dell'imputato.
Rinunciare alla prova della contrarietà alla legge delle delibere è un grave errore poiché non pare scontato che l'annotazione su fogli del blok notes fotograferebbero il pactum corruttivo.
Inoltre, l'ammissione di prove testimoniali avrebbe consentito una esatta ricostruzione dei fatti. L'ampiezza dell'attività amministrativa imputata al sindaco
RT conserva un importante valore probatorio anche ai fini dell'accertamento del pactum sceleris.
Sotto altro profilo, si deduce la carenza di prova del dolo del delitto di corruzione propria, poiché oggetto di rappresentazione e volizione è l'evento in senso giuridico quale offesa all'interesse protetto dalla norma.
4. Tale è la sintesi ex art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p. delle questioni poste.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è fondato.
La motivazione della sentenza impugnata, pur nella sua completezza argomentativa dei dati probatori acquisiti, riconduce la fattispecie concreta nell'ambito della corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio, senza che quanto emerso dall'istruttoria espletata possa realizzare, con certezza, gli elementi costitutivi richiesti per la configurazione di tale reato.
Come noto, rientrano nello schema concettuale degli elementi costitutivi, materiale e psicologico, del reato di corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio, di cui all'art. 319, primo comma, c. p., la dazione o la promessa di denaro e altre utilità effettuate nei confronti del soggetto, investito di pubbliche funzioni, affinché costui compia atto contrario al proprio dovere.
Sebbene ai fini dell'integrazione del reato de quo non occorra che l'accordo abbia ad oggetto un atto necessariamente individuato "ab origine", è necessario che
6 sia un atto collegato a un "genus" di atti preventivamente individuabili e che vi sia la prova di intese corruttive che esprimano l'asservimento - più o meno sistematico della funzione pubblica agli interessi del privato corruttore. Condotta che si "
realizza nel caso in cui il privato prometta o consegni al soggetto pubblico, che accetta, denaro od altre utilità, per assicurarsene, senza ulteriori specificazioni, i futuri favori.
Nella concreta fattispecie, si è escluso che la procedura - per la realizzazione del complesso edilizio "Villa Badia" da parte dell'impresa, facente capo a
IU UN - presentasse irregolarità e, in ogni caso, che il Sindaco, IU
BE, avesse realizzato specifici atti contrari ai doveri del proprio ufficio, se non quello, come si afferma nella sentenza impugnata, di un generico interessamento, dimostrato da un'inusitata "celerità" della definizione della procedura medesima.
L'illegittimità dell'atto costituisce un indice rivelatore della contrarietà
dell'atto stesso ai doveri di ufficio e, ai fini della realizzazione della fattispecie penale, assumono rilievo tutti i doveri di ufficio e tra questi anche la violazione del dovere di "astensione" allorché esso esprima l'atto funzionale a una privata utilità
e non l'esistenza di un mero conflitto di interesse che potrebbe configurare, là dove vi siano altri elementi costitutivi, altra ipotesi criminosa diversa da quella oggetto della specifica contestazione. Del resto, la violazione del dovere di astensione deve essere funzionale a creare uno specifico vantaggio, altrimenti non conseguibile e
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porsi, dunque, come causa essa stessa dell'atto di "favore" che si vuole compiere.
Al riguardo, questa Corte si é espressa - pur se ai fini dell'integrazione del reato di abuso di ufficio - nel senso che nel caso di violazione dell'obbligo di astensione, è necessario che a tale omissione si aggiunga l'ingiustizia del vantaggio patrimoniale deliberato, con conseguente duplice distinta valutazione da parte del giudice, che non può far discendere l'ingiustizia del vantaggio dalla illegittimità del mezzo utilizzato.
7 Ne discende che, la violazione del dovere di astensione ai fini dell'integrazione dell'atto contrario ai doveri d'ufficio "oggetto dell'accordo corruttivo" deve essere anch'essa mezzo per produrre un atto di “vantaggio” in vista del quale è promessa o un'utilità dal privato corruttore.
Il Collegio ritiene che gli atti descritti in sentenza non siano tali da fornire, al di là di ogni ragionevole dubbio, l'esistenza di intese corruttive.
Ciò che è ictu oculi decisivo è la mancanza di elementi che possano collegare l'annotazione sull'appunto "Mirage" relative alle quote sociali a una
“utilitas” sinallagmaticamente collegata a ottenere favori da parte del Sindaco per la realizzazione del complesso residenziale, senza che la procedura rilevi concreti atti contrari ai doveri d'ufficio.
Questa Corte, si è già si espressa nel senso che ai fini dell'accertamento del delitto di corruzione propria, nelle ipotesi in cui la dazione di denaro o di altra utilità in favore del pubblico ufficiale risulti contabilizzata e documentata, è necessario dimostrare che il compimento dell'atto contrario ai doveri d'ufficio è stato la causa della prestazione dell'utilità e della sua accettazione da parte del pubblico ufficiale, non essendo sufficiente a tal fine la mera circostanza dell'intervenuta dazione ( Sez. VI, 15 maggio 2008, dep. 28 agosto 2008, n.
34417).
L'annotazione, priva si specifici riferimenti, è neutra sotto tale profilo e tale resta anche se la si voglia collegare all'accertata intestazione della quota sociale al figlio del Sindaco. La "gratuità” dell'attribuzione della quota sociale non risulta da altro dato se non dall'annotazione sull'appunto di per sé priva di univocità e di significatività ad essere prova di un intese corruttive. Si tratta di un elemento idoneo a costituire un mero "sospetto", quale quello di una c.d "schermatura", non colmabile alla luce delle altre emergenze processuali – bene delineate e descritte in
- sentenza per potere qualificare il tutto quale funzionale a celare il "prezzo"
Q dell'accordo corruttivo.
0 In tale contesto, la ricerca dell'utilità, che possa giustificare l'ipotesi corruttiva, non può essere costituita nella "ammissione a una compagine sociale", poiché sebbene sia incontestabile che non possa essere configurato come un
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diritto per essere collegata all'accettazione degli altri soci - non può di per sé sola, in mancanza di una precisa e reale connotazione di privilegio in favore dell'aspirante socio, manifestarsi come “utilitas". Del resto, la possibilità di partecipare a una società, in virtù della quale si è obbligati a pagare le proprie quote e finanziare pro quota la realizzazione degli scopi sociali, manca del requisito della "utilità" se non sia caratterizzata da reali vantaggi che possano giustificarla come tale. Né eventuali "patti societari”, qualora espressamente inseriti nell'atto costitutivo della società, possano caratterizzarsi quali privilegi di alcuni soci rispetto ad altri. Nel nostro caso, l'assenza di "fideiussione" a fronte di eventuali situazioni debitorie della costituenda società, pur là dove fosse pacificamente provata, realizza un accordo per la partecipazione alla compagine societaria, ma non può tout court configurarsi come utilità, caratterizzata da sicura concretezza e vantaggio economico tale da costituire la contropartita dell'accordo corruttivo.
In conclusione, gli elementi di prova descritti e le argomentazioni poste a fondamento della decisione dei giudici di merito escludono che possa ritenersi integrato il delitto di corruzione propria.
Come si è già detto, la completezza descrittiva e argomentativa dalla quale é caratterizza la sentenza impugnata é tale da escludere un ulteriore giudizio.
La sentenza impugnata va, dunque, annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 25 marzo 2010.
Il Consigliere estensore DEPOSITATO IN CANCELLERIA Il Presidente
DomenickDomenico Carcano ni De RobertoGiovanni DeAni Da Roberto oggi 28 GIU. 2010
IL CANCELLIERE C1 SUPER 9 Lidia Scalia 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 08