Sentenza 8 ottobre 2003
Massime • 2
Presupposti della intercettazione sono la sua indispensabilità ai fini delle indagini e la sussistenza dei gravi indizi di reato. Tale secondo requisito va inteso non in senso probatorio (ossia come valutazione del fondamento dell'accusa), ma come vaglio di particolare serietà delle ipotesi delittuose configurate, che non devono risultare meramente ipotetiche.(In applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto legittimo il decreto di intercettazione telefonica disposta nei confronti di un soggetto che non era stato iscritto nel registro degli indagati).
L'omessa o ritardata iscrizione del nome dell'indagato nel registro previsto dall'art. 335 cod.proc.pen. non determina alcuna invalidità delle indagini stesse, ma consente semmai al giudice di rideterminare il termine iniziale delle indagini preliminari, in riferimento al momento in cui si sarebbe dovuta iscrivere la notizia di reato. Di conseguenza, la tardiva iscrizione può incidere sulla utilizzabilità delle indagini finali, ma non sulla utilizzabilità di quelle svolte prima della iscrizione.(Nella fattispecie la S.C. ha escluso la invalidità e l'inutilizzabilità delle intercettazioni disposte sull'utenza in uso ad un soggetto il quale era stato iscritto nel registro degli indagati in epoca successiva al provvedimento di intercettazione).
Commentari • 5
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/10/2003, n. 41131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41131 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Bruno Foscarini Presidente
Dott. Francesco Providenti Consigliere
Dott. Alfonso Amato Consigliere
Dott. Maurizio Fumo Consigliere
Dott. Aniello Nappi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SC TO, n. a Castiglione del Lago il 14 luglio 1923;
avverso l'ordinanza del Tribunale di Milano depositata il 18 aprile 2003;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Aniello Nappi;
Udite le conclusioni del P.M. Dr. Viglietta Gianfranco che ha chiesto il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
TO SC ricorre per cassazione contro l'ordinanza del Tribunale di Milano che, in sede di appello de libertate, ha confermato il rigetto della richiesta di revoca della misura cautelare domiciliare applicatagli per i reati di associazione a delinquere e ricettazione.
Deduce violazione degli art. 335, 267, 271, 406 e 407 c.p.p., lamentando che i giudici del merito abbiano posto a fondamento delle propri decisioni i risultati di intercettazioni telefoniche disposte quando nel registro degli indagati non era ancora stato iscritto né il suo nome né quello del coindagato FR Di BE sulla cui utenza telefonica le intercettazioni vennero eseguite. Sostiene infatti che non è possibile disporre intercettazioni telefoniche nei confronti di chi non sia stato già iscritto nel registro degli indagati, essendo gravemente indiziato.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Va innanzitutto rilevato che l'iscrizione nel registro previsto dall'art. 335 c.p.p. rileva ai soli fini della decorrenza del termine delle indagini preliminari;
non rileva affatto ai fini della validità delle indagini compiute prima dell'iscrizione. Sicché, nel caso in cui l'iscrizione sia omessa o ritardata, non si determina alcuna invalidità, ma, nonostante le contrarie indicazioni della giurisprudenza (Cass., sez. un., 21 giugno 2000, Tammaro, m. 216248), si può plausibilmente sostenere solo che il termine decorra dal momento in cui si sarebbe dovuto iscrivere la notizia, così come accertato ex post dal giudice: con la conseguenza che la tardiva iscrizione può incidere sull'utilizzabilità delle indagini finali, ex art. 407 c.p.p., ma non sulla utilizzabilità delle indagini iniziali.
D'altro canto le intercettazioni di conversazioni sono certamente un mezzo di ricerca della prova che determina una grave limitazione del diritto alla libertà e alla segretezza di ogni forma di comunicazione, garantito come inviolabile dall'art. 15 Cost.; e sono ammissibili solo "per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge".
Per questa ragione l'art. 266 c.p.p. richiede che si proceda per determinate categorie di reati. E l'art. 267 c.p.p. stabilisce che le intercettazioni debbano essere previamente autorizzate con decreto motivato del giudice: solo in casi di eccezionale urgenza possono essere disposte con decreto motivato del pubblico ministero, soggetto peraltro a motivata convalida da parte del giudice entro il termine di quarantotto ore. L'evidente intento del legislatore, quindi, è di imporre un preventivo accertamento di serietà delle esigenze investigative che legittimano l'intrusione dell'autorità giudiziaria nella sfera dei diritti inviolabili del cittadino. Ed è questo uno dei rari casi in cui l'inutilizzabilità della prova illegittimamente acquisita è prevista come conseguenza non solo della violazione di una regola di esclusione della prova, secondo la disposizione generale dell'art. 191 c.p.p. bensì come conseguenza anche della violazione delle regole relative alle modalità di acquisizione della prova. L'art. 271 c.p.p. prevede infatti che sono inutilizzabili i risultati delle intercettazioni sia quando queste siano state eseguite fuori dei casi consentiti dalla legge, in violazione dell'art. 266 c.p.p., sia quando siano rimaste inosservate le disposizioni previste dagli art. 267 e 268 commi 1 e 3 c.p.p., vale a dire anche quando il decreto di autorizzazione manchi di motivazione.
Quanto ai presupposti del provvedimento autorizzativo, l'art. 267 comma 1 c.p.p. esige tra l'altro che sussistano "gravi indizi di reato". Ma sarebbe improprio definire come probatorio questo presupposto, perché lo stesso art. 267 comma 1 c.p.p. esige anche la indispensabilità delle intercettazioni ai fini della prosecuzione delle indagini. E se lo si intendesse in senso probatorio, il presupposto dei "gravi indizi di reato" risulterebbe almeno tendenzialmente in contraddizione con quello della indispensabilità, perché quanto più gravi fossero gli indizi tanto meno indispensabile sarebbe l'intercettazione. Con tali presupposti, pertanto, si richiede, da un canto che la configurabilità di un reato che legittimi l'intercettazione non sia meramente ipotetica, dall'altro canto che l'intercettazione risulti strumento investigativo irrinunciabile.
Deve quindi ritenersi che il legislatore, intendendo escludere un ricorso indiscriminato a uno strumento insidioso di ricerca della prova, esiga con il presupposto dei "gravi indizi di reato" solo un vaglio di particolare serietà delle ipotesi e delle esigenze investigative, non una valutazione circa il fondamento di un'accusa che potrebbe anche non essere stata ancora formulata. Gli stessi limiti di utilizzabilità delle intercettazioni in altro procedimento assumono rilievo in ragione dell'eventuale diversità delle vicende oggetto di indagine, ma non in relazione a "dati meramente formali, quale la materiale distinzione degli incartamenti relativi a due procedimenti o il loro diverso numero di iscrizione nel registro delle notizie di reato" (Cass., sez. III, 14 aprile 1998, Romagnolo, m. 210950, Cass., sez. VI, 16 ottobre 1995, Pulvirenti, m. 203741).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, l'8 ottobre 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 30 OTTOBRE 2003.