Sentenza 17 aprile 2014
Massime • 2
Ai fini della consumazione del reato di cui all'art. 336 cod. pen., l'idoneità della minaccia posta in essere per costringere il pubblico ufficiale a compiere un atto contrario ai propri doveri deve essere valutata con un giudizio "ex ante", tenendo conto delle circostanze oggettive e soggettive del fatto, con la conseguenza che l'impossibilità di realizzare il male minacciato, a meno che non tolga al fatto qualsiasi parvenza di serietà, non esclude il reato, dovendo riferirsi alla potenzialità costrittiva del male ingiusto prospettato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto penalmente rilevanti frasi intimidatorie pronunciate in stato di ebbrezza e riferite alla prospettazione di un male futuro benchè temporalmente collegato ad un momento in cui l'effetto dell'alcool sarebbe cessato)
In tema di costituzione di parte civile, l'indicazione delle ragioni che giustificano la domanda risarcitoria è funzionale esclusivamente all'individuazione della pretesa fatta valere in giudizio, non essendo necessaria un'esposizione analitica della "causa petendi", sicchè per soddisfare i requisiti di cui all'art. 78, lett. d), cod. proc. pen., è sufficiente il mero richiamo al capo di imputazione descrittivo del fatto, allorquando il nesso tra il reato contestato e la pretesa risarcitoria azionata risulti con immediatezza. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto validamente esposte le "ragioni che giustificano la domanda" con richiamo alla posizione di persone offese delle costituende parti civili e alla sussistenza di una pretesa risarcitoria conseguente alle condotte illecite specificate nei temi d'accusa).
Commentari • 8
- 1. M. Toriello | Riforma “Cartabia” ed impugnazioni per i soli interessi civilihttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
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- 5. Art. 336 - Violenza o minaccia a un pubblico ufficialehttps://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza Elementi strutturali Il delitto previsto dall'art. 336 si realizza allorquando la violenza o la minaccia è portata contro il pubblico ufficiale per costringerlo ad omettere un atto del suo ufficio anteriormente all'inizio di esecuzione ovvero allorquando la condotta minatoria sia diretta a costringerlo a fare un atto contrario ai doveri dell'ufficio (Sez. 7, 15722/2019). Il delitto di cui all'art. 336 è un reato di pericolo ed è finalizzato a tutelare la libertà del funzionario nell'adempimento dei suoi doveri (Sez. 6, 47867/2018). Il delitto ex art. 336 è di mera condotta assistita da dolo specifico e si consuma indipendentemente dal raggiungimento dello scopo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/04/2014, n. 32705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32705 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 17/04/2014
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - N. 611
Dott. APRILE Ercole - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - rel. Consigliere - N. 11654/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IA HE N. IL 23/01/1983;
avverso la sentenza n. 2694/2011 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 08/10/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/04/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Roberto Aniello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza dell'8 ottobre 2012 la Corte d'appello di Firenze ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Firenze in data 11 marzo 2010, che condannava OC MI alla pena di mesi sette di reclusione ed al risarcimento dei danni subiti dalle parti civili NO NO, CE AS, GA EL e LO UC, rispettivamente sovrintendenti, i primi due, ed agenti, gli ultimi due, della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Firenze, ritenendolo responsabile dei reati di cui all'art. 336 c.p. (capo sub A) e art. 594 c.p., comma 1, art. 61 c.p., n. 10,
(capo sub B), commessi in Firenze il 19 luglio 2006 per avere, al fine di costringere i predetti pubblici ufficiali ad ignorare una violazione del codice della strada, rivolto loro frasi intimidatorie ed oltraggiose.
2. Avverso la su indicata pronuncia della Corte d'appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'imputato, deducendo quattro motivi di doglianza, il cui contenuto viene qui di seguito sinteticamente riassunto.
2.1. Inosservanza delle norme processuali in ordine alla richiesta rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, ovvero alla mancata assunzione di una prova decisiva, con riferimento all'audizione dei testi addotti dalla difesa, FA AS e Di ST SQ, la cui ammissione, sebbene fossero stati regolarmente citati, veniva erroneamente revocata dal Giudice di prime cure. La Corte d'appello, pur censurando l'operato del primo Giudice, ne ribadiva la correttezza sulla base di motivi diversi, evidenziando l'inutilità della rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, sebbene il tema di prova fosse quello già indicato nella lista testi e la rilevanza e decisività dell'esame testimoniale richiesto fossero agevolmente rinvenibili dalla lettura degli atti processuali, per il fatto che i suddetti testimoni avevano assistito ai fatti oggetto del processo. Ne discende che la cognizione della Corte d'appello è rimasta circoscritta alla sentenza di primo grado ed alle sole prove addotte dal P.M., consistenti nelle dichiarazioni rese dalle persone offese, ossia dai funzionari di P.G. che si sono costituiti quali parti civili, vantando un palese interesse nell'ambito del processo.
2.2. Violazioni di legge e carenze motivazionali in ordine all'art. 336 c.p., ed al principio di offensività, avuto riguardo al fatto che, nel caso di specie, emerge dagli atti processuali che l'imputato, alla vista degli agenti di P.S., manifestò da subito un atteggiamento ostile e che le parole da lui pronunciate rappresentavano una mera espressione di volgarità, certamente non finalizzata a costringere i pubblici ufficiali ad omettere un atto del loro ufficio. Nelle condizioni di ebbrezza in cui egli si trovava in quelle circostanze, peraltro, non avrebbe potuto neanche accorgersi che gli agenti, quando gli intimarono di fermarsi, avevano l'intenzione di elevare una contravvenzione nei suoi confronti. Inoltre, i Giudici di merito non hanno considerato il rilievo concernente l'assenza di lesività in concreto della condotta incriminata, poiché l'imputato minacciava alle persone offese un danno ingiusto futuro, ossia quando sicuramente sarebbe cessato l'effetto dell'alcool, con la conseguenza che doveva ritenersi assai improbabile che queste ultime abbiano potuto realmente temere per la loro incolumità, anche in ragione della qualità rivestita.
2.3. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento al D.Lgs. n. 288 del 1944, art. 4, e art. 186 C.d.S., comma 7, poiché, in ragione del rifiuto del OC di sottoporsi agli accertamenti alcoolemici, gli agenti di P.G. avrebbero dovuto limitarsi a contestare l'art. 186, comma 7, su menzionato, e non invece condurre coattivamente il OC presso gli uffici della Polizia municipale, per poi sottoporlo agli esami in questione: una condotta, questa, improntata a vessazione, sopruso e prevaricazione nei confronti dell'imputato.
2.4. Inosservanza o erronea applicazione della legge processuale con riferimento alla costituzione di parte civile, stante la sua inammissibilità per l'eccepita inosservanza dei requisiti essenziali di cui all'art. 78 c.p.p., lett. c) e d), ossia per la mancata indicazione del nome e cognome del difensore e per l'assenza della causa petendi. Al riguardo, inoltre, si deduce che la procura speciale conferita al difensore non può essere ritenuta una parte integrante della dichiarazione di parte civile, essendo invece un atto separato ed autonomo dall'atto di costituzione, poiché è regolata da norme diverse ed assolve diverse funzioni e finalità. Anche la sottoscrizione del difensore apposta per autentica delle sottoscrizioni delle persone offese non è idonea a sanare il difetto formale in questione, ponendo invece in risalto l'inammissibilità dell'atto, poiché l'autentica viene effettuata da un soggetto non identificato, ne' qualificato nell'atto stesso. Inesistente, infine, deve ritenersi l'indicazione della causa petendi, non essendo stato illustrato il motivo per cui le persone offese hanno avanzato una pretesa risarcitoria, ne', tanto meno, l'idoneità della condotta a ledere diritti risarcibili, con la conseguente inesistenza del nesso eziologico che giustifica il petitum.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è infondato e deve essere conseguentemente rigettato per le ragioni di seguito esposte e precisate.
4. Manifestamente infondata, in primo luogo, deve ritenersi la prima censura, dal ricorrente prospettata con riferimento alla mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, tenuto conto della delibata congruità degli elementi di prova acquisiti nel giudizio e dei connotati di eccezionalità che caratterizzano il su indicato istituto.
Al riguardo, la motivazione si sviluppa secondo sequenze linearmente esposte, e come tali incensurabili in questa Sede, avendo posto in rilievo, tra l'altro, il dato, ritenuto oggettivamente dirimente, della superfluità delle ulteriori testimonianze - invocate, peraltro, su temi di prova genericamente formulati - a fronte della completezza del compendio probatorio delineato dall'audizione delle quattro persone offese e dell'esame dell'imputato. Il rigetto dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello si sottrae al sindacato di legittimità quando la struttura argomentativa della motivazione della decisione di secondo grado si fonda, come nel caso in esame, sulla indicazione di elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità (Sez. 6, n. 30774 del 16/07/2013, dep. 17/07/2013, Rv. 257741).
Sul punto deve ritenersi, dunque, che l'impugnata pronuncia ha fatto buon governo del quadro di principii stabiliti da questa Suprema Corte, secondo cui la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello è un'evenienza eccezionale, subordinata ad una valutazione giudiziale di assoluta necessità conseguente all'insufficienza degli elementi istruttori già acquisiti, che impone l'assunzione di ulteriori mezzi istruttori pur se le parti non abbiano provveduto a presentare la relativa istanza nel termine stabilito dall'art. 468 c.p.p. (Sez. 2, n. 41808 del 27/09/2013, dep. 10/10/2013, Rv. 256968; Sez. 2, n. 3458 del 01/12/2005, dep. 27/01/2006, Rv. 233391).
Una situazione, quella normativamente descritta, le cui condizioni, per quel che si è or ora esposto, non sono evidentemente ravvisabili nel caso in esame.
5. Parimenti infondata deve considerarsi la quarta doglianza, avendo la Corte d'appello motivatamente escluso ogni situazione di possibile incertezza al riguardo, laddove ha posto in rilievo il sostanziale adempimento del requisito descritto nell'art. 78 c.p.p., sia attraverso l'indicazione del nominativo del difensore contenuta nella procura apposta in calce alla dichiarazione di costituzione, sia attraverso l'ulteriore, inequivoca, indicazione apposta sopra la sottoscrizione del difensore.
Nessun dubbio, peraltro, è stato prospettato con riguardo alla pacifica riferibilità dell'atto al difensore il cui nominativo risultava ivi espressamente menzionato.
La Corte d'appello ha altresì spiegato, con congrua ed esaustiva motivazione, come la vicenda storico-fattuale sia stata "analiticamente richiamata" nella relativa dichiarazione di costituzione, ove erano evidenziate sia la posizione di persone offese delle costituende parti civili, sia la pretesa risarcitoria dalle stesse vantata in conseguenza delle condotte delittuose compiutamente specificate nei correlativi temi d'accusa. L'impegno argomentativo necessario a giustificare l'esercizio dell'azione civile nel processo penale è stato dunque, pienamente assolto, ove si consideri, tra l'altro, che non è affatto necessaria un'esposizione analitica della "causa petendi", dovendosi la previsione normativa di cui all'art. 78 c.p.p., lett. d), ritenere soddisfatta attraverso il mero richiamo al capo di imputazione descrittivo del fatto, allorquando, come nel caso in esame, il nesso tra il reato contestato e la pretesa risarcitoria azionata risulti con immediatezza (da ultimo, v. Sez. 5, n. 22034 del 07/03/2013, dep. 22/05/2013, Rv. 256500).
6. Per quel che attiene alle ulteriori censure, tutte al limite dell'inammissibilità in quanto fortemente orientate verso una rivalutazione del merito, incompatibile con l'odierno scrutinio di legittimità, è necessario ribadire, sul piano generale ed al fine della verifica della consistenza dei rilievi mossi alla sentenza della Corte d'appello, che tale decisione non può essere isolatamente valutata, ma deve essere esaminata in stretta correlazione con la sentenza di primo grado, dal momento che l'iter motivazionale di entrambe sostanzialmente si dispiega secondo l'articolazione di sequenze logico-giuridiche pienamente convergenti (Sez. 4, n. 15227 del 14/02/2008, dep. 11/04/2008, Rv. 239735; Sez. 6, n. 1307 del 14/1/2003, Rv. 223061). Siffatta integrazione tra le due motivazioni si verifica non solo allorché i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico- giuridici della decisione, ma anche, e a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado (da ultimo, Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 12/04/2012, Rv. 252615). Nel caso portato alla cognizione di questa Suprema Corte, in particolare, ci si trova di fronte a due pronunzie, di primo e di secondo grado, che, fatta eccezione per il profilo sopra evidenziato, concordano nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle conformi rispettive decisioni, con una struttura motivazionale della sentenza di appello che viene a saldarsi perfettamente con quella precedente, sì da costituire un corpo argomentativo uniforme e privo di lacune, in considerazione del fatto che l'impugnata pronunzia ha comunque offerto una congrua e ragionevole giustificazione del finale giudizio di colpevolezza formulato nei confronti dell'odierno ricorrente.
Discende da tale evenienza, secondo la linea interpretativa in questa Sede da tempo tracciata, che l'esito del giudizio di responsabilità non può certo essere invalidato da prospettazioni alternative, risolventisi in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, dep. 23/06/2006, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, dep. 28/12/2006, Rv. 235507). Nel caso di specie, l'adeguatezza delle ragioni giustificative illustrate nell'impugnata sentenza non è stata validamente censurata dal ricorrente, limitatosi a riproporre, per lo più, una serie di obiezioni già esaustivamente disattese dai Giudici di merito ed a formulare critiche e rilievi sulle valutazioni espresse in ordine alle risultanze offerte dal materiale probatorio sottoposto alla loro cognizione, prospettandone, tuttavia, una diversa ed alternativa lettura, in questa Sede, evidentemente, non assoggettabile ad alcun tipo di verifica, per quanto sopra evidenziato.
Il tessuto motivazionale della sentenza in esame, dunque, non presenta affatto quegli aspetti di carenza, contraddittorietà o macroscopica illogicità del ragionamento del giudice di merito che, alla stregua del consolidato insegnamento giurisprudenziale da questa Corte elaborato, potrebbero indurre a ritenere sussistente il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), (anche nella sua nuova formulazione), nel quale sostanzialmente si risolvono le censure dal ricorrente articolate.
7. Sulla base delle numerose e convergenti risultanze probatorie, orali e documentali, offerte dall'istruzione dibattimentale, i Giudici di merito hanno ricostruito analiticamente l'intera vicenda storico-fattuale oggetto della regiudicanda, evidenziando come l'imputato: a) sia stato fermato da una pattuglia della Polizia di Stato mentre procedeva in senso vietato ed in palese stato di ebbrezza;
b) abbia cercato di evitare sia che gli agenti elevassero la contravvenzione, sia che accertassero lo stato di ebbrezza con l'etilometro, ostacolandone l'azione e tentando anche di impedire che l'autovettura - parcheggiata contromano in divieto di sosta ed in prossimità di una intersezione stradale - venisse spostata con l'intervento di un carro attrezzi;
c) abbia tenuto un atteggiamento intimidatorio, minaccioso ed ingiurioso volto ad impedire che gli agenti potessero compiere gli atti del loro ufficio riguardo alle accertate infrazioni al codice stradale, tanto da costringerli a far intervenire anche una seconda pattuglia;
d) abbia proseguito la sua condotta ingiuriosa e minacciosa anche nei confronti dei componenti la seconda pattuglia e pur dopo essere stato condotto presso gli uffici del Comando di Polizia Municipale.
Alla stregua delle su esposte considerazioni, pertanto, deve ritenersi che la Corte d'appello abbia fatto buon governo del quadro di principii che regolano la materia in esame, pienamente uniformandosi all'insegnamento da questa Suprema Corte dettato (Sez. 6, n. 38513 del 22/05/2008, dep. 09/10/2008, Rv. 241399), secondo cui l'ubriachezza, non determinata da caso fortuito ne' da forza maggiore, non esclude, ne' diminuisce l'imputabilità, purché la colpevolezza sia valutata secondo i normali criteri d'individuazione dell'elemento psicologico del reato.
Nel caso in esame, sulla base delle univoche emergenze probatorie descritte nelle correlative sequenze motivazionali dell'impugnata sentenza, i Giudici di merito hanno concordemente posto in rilievo come la evidente finalizzazione dell'insieme delle condotte tenute dall'imputato fosse volta proprio ad ostacolare gli atti d'ufficio legittimamente posti in essere dai pubblici ufficiali in quel frangente intervenuti, e addirittura costretti, come si è poc'anzi osservato, a richiedere anche l'intervento di una seconda pattuglia. È noto, peraltro, che, ai fini della consumazione del reato di cui all'art. 336 c.p., l'idoneità della minaccia posta in essere per costringere il pubblico ufficiale a compiere un atto contrario ai propri doveri deve essere valutata con un giudizio "ex ante", tenendo conto delle circostanze oggettive e soggettive del fatto, con la conseguenza che l'impossibilità di realizzare il male minacciato, a meno che non tolga al fatto qualsiasi parvenza di serietà, non esclude il reato, dovendo riferirsi alla potenzialità costrittiva del male ingiusto prospettato (Sez. 6, a n. 44850 del 31/10/2007, dep. 30/11/2007, Rv. 238032; Sez. 6, n. 33429 del 16/06/2004, dep. 04/08/2004, Rv. 229759).
Inesistenti devono ritenersi, infine, i presupposti dell'invocata esimente prevista dal D.Lgt. 14 settembre 1944, n. 288, art. 4, per la cui configurabilità è necessaria un'attività ingiustamente persecutoria del pubblico ufficiale, il cui comportamento fuoriesca del tutto dalle ordinarie modalità di esplicazione dell'azione di controllo e prevenzione demandatagli nei confronti del privato destinatario (da ultimo, ex multis, v. Sez. 6, n. 23255 del 15/05/2012, dep. 13/06/2012, Rv. 253043). Invero, è emersa con evidenza, al riguardo, la doverosità della richiesta formulata dagli agenti nei confronti dell'imputato allorquando, in considerazione delle acclarate circostanze di fatto, lo hanno invitato a sottoporsi alla prova dell'etilometro presso gli uffici della Polizia Municipale (condotta, questa, del tutto legittima e slegata, come dalla Corte di merito correttamente osservato, da quella penalmente rilevante posta in essere dall'imputato già nel momento iniziale dell'intervento dei pubblici ufficiali).
8. Al rigetto del ricorso, conclusivamente, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ex art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 aprile 2014.
Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2014