Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/04/2014, n. 32705
CASS
Sentenza 17 aprile 2014

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Ai fini della consumazione del reato di cui all'art. 336 cod. pen., l'idoneità della minaccia posta in essere per costringere il pubblico ufficiale a compiere un atto contrario ai propri doveri deve essere valutata con un giudizio "ex ante", tenendo conto delle circostanze oggettive e soggettive del fatto, con la conseguenza che l'impossibilità di realizzare il male minacciato, a meno che non tolga al fatto qualsiasi parvenza di serietà, non esclude il reato, dovendo riferirsi alla potenzialità costrittiva del male ingiusto prospettato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto penalmente rilevanti frasi intimidatorie pronunciate in stato di ebbrezza e riferite alla prospettazione di un male futuro benchè temporalmente collegato ad un momento in cui l'effetto dell'alcool sarebbe cessato)

In tema di costituzione di parte civile, l'indicazione delle ragioni che giustificano la domanda risarcitoria è funzionale esclusivamente all'individuazione della pretesa fatta valere in giudizio, non essendo necessaria un'esposizione analitica della "causa petendi", sicchè per soddisfare i requisiti di cui all'art. 78, lett. d), cod. proc. pen., è sufficiente il mero richiamo al capo di imputazione descrittivo del fatto, allorquando il nesso tra il reato contestato e la pretesa risarcitoria azionata risulti con immediatezza. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto validamente esposte le "ragioni che giustificano la domanda" con richiamo alla posizione di persone offese delle costituende parti civili e alla sussistenza di una pretesa risarcitoria conseguente alle condotte illecite specificate nei temi d'accusa).

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  • 5Art. 336 - Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale
    https://www.filodiritto.com/

    Rassegna di giurisprudenza Elementi strutturali Il delitto previsto dall'art. 336 si realizza allorquando la violenza o la minaccia è portata contro il pubblico ufficiale per costringerlo ad omettere un atto del suo ufficio anteriormente all'inizio di esecuzione ovvero allorquando la condotta minatoria sia diretta a costringerlo a fare un atto contrario ai doveri dell'ufficio (Sez. 7, 15722/2019). Il delitto di cui all'art. 336 è un reato di pericolo ed è finalizzato a tutelare la libertà del funzionario nell'adempimento dei suoi doveri (Sez. 6, 47867/2018). Il delitto ex art. 336 è di mera condotta assistita da dolo specifico e si consuma indipendentemente dal raggiungimento dello scopo …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/04/2014, n. 32705
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 32705
Data del deposito : 17 aprile 2014

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