Sentenza 28 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 28/01/2004, n. 1507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1507 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAPA Enrico - Presidente -
Dott. ODDO Massimo - Consigliere -
Dott. D'ALONZO Michele - Consigliere -
Dott. DI NUBILA Vincenzo - Consigliere -
Dott. FERRARA Ettore - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CONSORZIO INTERCOMUNALE IGIENE URBANA, in persona del Direttore Generale MARIO MAGGIOROTTO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato GIUSEPPE PORTIGLIOTTI, giusta procura a margine;
- ricorrente -
contro
FERGAT DITTA S.P.A., in persona dell'amministratore delegato GABRIELE PERRIS MAGNETTO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA P. DA PALESTRINA 63, presso lo studio dell'avvocato MARIO CONTALDI, che lo difende unitamente all'avvocato FABRIZIO GAIDANO, giusta delega a margine;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 44/01 della Commissione tributaria regionale di TORINO, depositata il 06/06/01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/06/03 dal Consigliere Dott. Ettore FERRARA;
udito, per il resistente, l'Avvocato CONTALDI che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARTONE Antonio che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il CIDIU, Consorzio intercomunale di Igiene Urbana, con sede in Collegno (To), titolare di un impianto pubblico consortile di depurazione delle acque, emetteva fattura per l'importo di L. 117.907.573 nei confronti della ER s.p.a. con stabilimento industriale nel comune di Rivoli, per il pagamento in acconto del canone dovuto per l'anno 1999 per l'immissione delle acque reflue nell'impianto di depurazione suddetto. La pretesa creditoria veniva contestata dalla soc. ER dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Torino, sulla premessa che gli scarichi provenienti dallo stabilimento industriale in questione non venivano convogliati verso il depuratore consortile, bensì verso un corso d'acqua superficiale, denominato Bealera di Rivoli. In quella sede il Consorzio si difendeva assumendo che la Bealera di Rivoli, lungi dall'essere un corso idrico superficiale, costituiva una pubblica fognatura, tra l'altro comunque collegato al depuratore consortile, ed inoltre che il canone di depurazione delle acque non costituiva il corrispettivo di un servizio, ma aveva natura tributaria, ed era pertanto dovuto indipendentemente dall'effettivo collegamento fisico dello scarico idrico con l'impianto fognario.
Il giudice adito accoglieva il ricorso respingendo totalmente le difese del Consorzio, che però proponeva appello dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, che a sua volta, con sentenza n. 44, pronunciata il 22.5.2001 e notificata il successivo 26.6.2001, rigettava il gravame.
Per la cassazione della sentenza di secondo grado propone ricorso il Consorzio facendo valere tre motivi di censura, ai quali resiste la società contribuente con controricorso e successiva memoria illustrativa, depositata in prossimità dell'udienza pubblica. MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva preliminarmente la Corte, con riferimento alle questioni preliminari poste dalla soc. ER con la sua memoria illustrativa, che l'istanza di riunione del presente giudizio ad altro pendente tra le stesse parti, relativamente ad altra annualità, può essere opportunamente disattesa avendo i due giudizi oggetto formalmente diverso, e soprattutto riguardando le impugnazioni distinte sentenze della C.T.R. di Torino. Analogamente va disattesa l'eccezione di giudicato formulata dalla società intimata, fondandosi essa su documentazione da ritenersi tardivamente depositata ai sensi dell'art. 372 c.p.c.. Tanto premesso, con il primo motivo di ricorso il ricorrente, nell'addebitare al giudice di appello il mancato esame della documentazione prodotta, deduce il vizio di omessa e contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia, e cioè lo scarico delle acque reflue dello stabilimento nella rete fognaria comunale.
Il motivo è addirittura inammissibile, giacché, come rilevato dalla intimata in controricorso con la pedissequa trascrizione delle difese già svolte dal Consorzio nelle precedenti fasi del giudizio, volto ad ottenere il riesame da parte della Corte di Cassazione del merito della vertenza sulla base delle medesime argomentazioni sin dal primo momento svolte dal ricorrente.
La C.T.R. del Piemonte con la sentenza impugnata ha ampiamente e convincentemente esposto le ragioni della decisione assunta e del convincimento formatosi in ordine alla situazione di fatto esistente per lo scarico delle acque provenienti dallo stabilimento della ER, tale convincimento fondando sulle risultanze delle consulenze tecniche agli atti, analiticamente esaminate e confrontate tra loro e con la documentazione prodotta. La motivazione al riguardo articolata dal giudice di merito risulta assolutamente congrua ed immune da vizi logici, così da escludere il vizio di omessa motivazione, e quel che più conta non costituisce oggetto di specifica e puntuale censura da parte del ricorrente, avendo il Consorzio del tutto omesso di adeguare il motivo di ricorso ai contenuti della motivazione della pronuncia di appello, e di evidenziare opportunamente le eventuali carenze sul piano della logica dalle quali essa sarebbe affetta. Da qui la conseguenza già innanzi anticipata, in assoluta coerenza con il consolidato orientamento di questa Corte secondo il quale il giudice di legittimità non può ammettere o attuare censure dirette a provocare un nuovo esame, una nuova valutazione delle risultanze processuali già fatta dal giudice di merito, restando quest'ultimo libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prove che ritenga più attendibili ed idonee alla formazione dello stesso, essendo sufficiente, al fine della congruità della motivazione del relativo apprezzamento, che da questa risulti che il convincimento nell'accertamento dei fatti su cui giudicare si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi probatori acquisiti, considerati nel loro complesso, pur senza un'esplicita confutazione degli altri elementi non menzionati o non accolti, anche se allegati, finché risulti logico e coerente il valore preminente attribuito, sia pure per implicito, a quelli utilizzati. Con il secondo motivo di ricorso il Consorzio deduce il vizio di violazione di legge, con riferimento al disposto degli artt. 15 e ss. legge n. 319/1976 e in relazione alla delibera 4/2/1977 del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento, che ha fornito la definizione di "impianto di fognatura"; ribadisce in proposito che la natura tributaria del canone implicherebbe l'obbligo di pagamento "per la sola obiettiva possibilità di fruire del servizio".
Anche questo motivo è infondato, oltre che estremamente generico. Il ricorrente non precisa, infatti, sotto qual profilo si sarebbe realizzata la dedotta violazione della norma di legge citata, il cui contenuto si appalesa estremamente ampio e complesso, ne' in alcun modo chiarisce quale incidenza la pretesa natura tributaria del canone dovrebbe avere sull'accertamento del vizio denunciato, fermo restando che è il motivo di ricorso, così come articolato, a porre i confini, e quindi i limiti, dell'indagine rimessa al giudice di legittimità.
Indipendentemente da ciò, è evidente che la controversia in esame pone esclusivamente una questione di fatto, potendo la violazione di legge, come tra le righe ammesso dallo stesso ricorrente, costituire solo l'effetto indiretto di una erronea ricostruzione della situazione esistente in loco. Accertato peraltro dai giudici di merito che la Bealera di Rivoli è costituita da "un corso d'acqua (sia pure parzialmente interrato) superficiale destinato all'irrigazione e pertanto del tutto distinto dalla fognatura...", resta con ciò definitivamente e radicalmente esclusa la possibilità di una diversa qualificazione di quel canale, ne' la questione può essere oggetto di nuova valutazione in sede di giudizio di legittimità, onde l'infondatezza del motivo di ricorso. Con il terzo ed ultimo motivo il Consorzio ricorrente ritorna infine a censurare la motivazione dell'impugnata sentenza sotto il profilo della illogicità e con specifico riferimento alla coerenza tra le conclusioni espresse dal giudice di merito in ordine alla natura della Bealera di Rivoli, e la funzione svolta dallo "sfioratore" rilevato in loco, e idoneo a realizzare un collegamento con la rete fognaria.
Della logicità e coerenza della motivazione della sentenza di appello si è già innanzi detto, ed il profilo specifico da ultimo posto in evidenza non giustifica una revisione delle conclusioni innanzi espresse al riguardo. I giudici di appello, accertata la presenza dello "sfioratore", ne hanno valutata la funzione, individuandola nella necessità di assicurare il convogliamento delle acque verso la fognatura soltanto nelle situazioni in cui la concreta portata della condotta sia minima (e quindi con maggiore concentrazione di fattori inquinanti), giungendo poi alla meditata e condivisibile conclusione che, considerate le caratteristiche complessive della Bealera, questa presenti comunque natura di corso d'acqua superficiale destinato all'irrigazione, e non di fognatura, senza che il saltuario collegamento delle sue acque con rimpianto di depurazione possa valere a modificare tale realtà. La razionalità del ragionamento in tal modo svolto preclude al giudice di legittimità qualsiasi intervento sulla decisione di merito, essendo pacifico che la Corte di Cassazione non può esprimere una nuova valutazione degli elementi di fatto già analizzati dal giudice di appello, quando tali apprezzamenti risultino adeguatamente e correttamente motivati.
Concludendo, il ricorso risulta totalmente infondato e deve essere rigettato. Ricorrono giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese del presente procedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 giugno 2003. Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2004